Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/03/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Sezione Seconda Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
Dott.ssa Rossana Guzzo Presidente
Dott. Onofrio Laudadio Consigliera
Dott.ssa Mary Carmisciano Consigliera rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1241 dell'anno 2022 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in sede di rinvio da
, nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 Pt_3 C.F._2
) entrambe elettivamente domiciliate in Palermo nella via Brigata Verona n. 6 presso lo
[...] studio dell'avv. Mario Milone che le rappresenta e difende per mandato in atti;
– attrici in riassunzione–
Contro
, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Palermo, Controparte_1
Via Vincenzo Di Marco n.45, presso lo studio dell'avv. Alessandro Scrima che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– convenuto in riassunzione –
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Motivi della decisione
❖ Fatti di causa
Con sentenza n. 1817/2009, emessa dal Tribunale di Palermo, e Parte_1 Pt_2 furono condannate a restituire al l'edificio adibito a chiosco con
[...] Controparte_1 soprastante palchetto musicale, sito in p.zza Francesco Aguglia, di proprietà del CP_1
Con tale decisione furono, altresì, rigettate le domande riconvenzionali proposte da CP_1
e tra cui, in particolare, la domanda di condanna del Parte_1 Parte_2 al pagamento di un indennizzo per i miglioramenti recati sul bene in quanto il relativo CP_1 diritto doveva intendersi prescritto. Le convenute venivano, pertanto, condannate alla refusione delle spese del primo grado di giudizio liquidate in € 4.850,00, oltre accessori di legge.
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza n. 268/2016, pubblicata in data 12.02.2016, rigettava l'appello proposto da e che condannava alla Parte_1 Parte_2 refusione delle spese del secondo grado di giudizio liquidate in € 5.700.00 oltre accessori di legge.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. ritualmente notificato e depositato,
[...]
e hanno chiesto che, in riforma della sentenza di primo grado, Parte_1 Parte_2 venisse accertato il loro diritto al pagamento dei miglioramenti recati al bene restituito al
[...]
e pari al valore dell'edificio o, ad ogni modo, quantificati in € 175.000,00 come da CP_1 computo metrico redatto dal geom. depositato nel fascicolo di secondo grado (doc. CP_2
3).
Si è costituito in giudizio il chiedendo il rigetto dell'appello in riassunzione Controparte_1 poiché la domanda da esaminare avrebbe ad oggetto opere e lavori posti in essere in corso di causa e non anteriori all'introduzione della stessa.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giorno 30.10.2024 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
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❖ Motivi
Alla stregua di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12206/2022, questa Corte è chiamata a riesaminare la domanda di indennizzo per miglioramenti proposta dalle odierne attrici in riassunzione. In particolare, la Suprema Corte, in accoglimento del sesto motivo di ricorso, ha affermato il seguente principio di diritto.
“La disposizione dell'art. 975, primo comma, cod. civ., secondo cui l'enfiteuta, quando cessa l'enfiteusi, ha diritto al rimborso dei miglioramenti apportati, nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti stessi, quali risultino accertati al momento della riconsegna, trova applicazione solo ai miglioramenti che si collocano nell'ambito del rapporto di entifeusi e che, essendo ancora esistenti alla data della riconsegna, si traducono in un valore economico direttamente o indirettamente riconducibili alla legittima attività dell'enfiteuta (o dei suoi danti causa), e non anche ai miglioramenti realizzati dopo la cessazione del rapporto nel tempo in cui l'enfiteuta abbia conservato di fatto il possesso materiale del bene, per i quali, invece, risultano applicabili i criteri generali previsti dall'art. 1150 cod. civ. (Cass. 25428/2013). Sicchè la Corte d'appello nell'escludere il diritto delle ricorrenti all'indennizzo ha errato richiamando le disposizioni in tema di enfiteusi e rigettando la domanda sul presupposto che il diritto fosse prescritto, dovendosi nella specie applicare il diverso art. 1150 c.c.”
Alla luce di quanto sopra, poiché è stato ormai accertato con sentenza passata in giudicato che l'enfiteusi è cessata nel 1971, il thema decidendum del presente giudizio ha, unicamente, ad oggetto l'ammissibilità e la fondatezza della domanda ex art. 1150 c.c. proposta da e Parte_1
Parte_2
Prima di entrare nel merito della domanda occorre, altresì, precisare che la Corte di Cassazione ha, altresì, rigettato l'ottavo e ultimo motivo del ricorso avente ad oggetto la pronuncia di inammissibilità della domanda di indennizzo per le opere realizzate nel corso del giudizio in quanto trattasi di migliorie successive alla proposizione della domanda quindi da ritenersi, come correttamente rilevato dal giudice di seconde cure, alla stregua di una domanda nuova.
Ebbene, il tema di indagine appare così essere limitato alle migliorie apportate al bene in data antecedente alla proposizione della domanda riconvenzionale nel primo grado di giudizio.
Tale domanda è infondata poiché del tutto sfornita di supporto probatorio. Dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio si evince che la pretesa creditoria delle convenute fosse ancorata ai miglioramenti apportati al fondo con la costruzione dell'edificio che, tuttavia, non è stata realizzata dalle stesse, né dai loro danti causa. Come ricostruito in corso di giudizio, infatti, il primo rapporto di ebbe inizio nel 1917 e cessò CP_3 nel 1942 e quello successivo (con i danti causa delle odierne appellanti) ebbe inizio nel 1946 e cessò nel 1971. Tuttavia, vi è prova che al momento dell'inizio del secondo rapporto di enfiteusi l'edificio oggetto di causa fosse già esistente.
Né vi è prova di altri miglioramenti o spese manutentive poste in essere dalle appellanti in data anteriore all'introduzione del giudizio, sicchè anche la richiesta di CTU si palesa meramente esplorativa, oltrechè inattuabile stanti i successivi interventi effettuati sull'edificio che ne hanno irrimediabilmente alterato la configurazione originaria.
Peraltro, in corso di causa, il comune di depositava un'istanza ex art. 700 c.p.c. CP_1 chiedendo di essere autorizzato a porre in essere lavori di ristrutturazione sull'edificio oggetto di causa stante la situazione di degrado in cui lo stesso versava. Sul punto non vi è contestazione, anzi le stesse appellanti hanno confermato che si vedevano costrette a porre in essere le opere di ristrutturazione, queste ultime documentate e quantificate, mediante il deposito del computo metrico prima citato.
Ancora, dalla lettura dell'atto di citazione in riassunzione è evidente che le attrici intendono ottenere il rimborso delle spese di ristrutturazione affrontate in corso di causa e rispetto alle quali, come già si è detto, anche la Corte di Cassazione si è pronunciata per confermare l'inammissibilità della domanda, mentre nulla argomentano sui miglioramenti posti in essere in data antecedente.
In definitiva, stanti le superiori emergenze processuali e in mancanza di altre evidenze probatorie, deve concludersi che la domanda ex art. 1150 c.c. reiterata dalle attrici in riassunzione sia infondata e debba essere rigettata.
Quanto alla domanda ex art. 2041 c.c. dichiarata assorbita dalla Corte di Cassazione e riproposta dalle attrici, essa è destituita di fondamento per carenza del requisito di sussidiarietà (v. da ultimo, Cassazione civile sez. III, 20/01/2025, n.1284).
L'appello è, pertanto, rigettato.
❖ Spese
In ossequio alle regole della soccombenza e devono essere Parte_1 Parte_2 condannate alla refusione delle spese di lite sostenute dal , che si liquidano Controparte_1 come in dispositivo, per il grado di appello, il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio, tenuto conto del valore della causa e delle questioni trattate, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come successivamente modificato ed integrato.
P.Q.M.
La Corte, quale giudice di rinvio ai sensi dell'art. 392 c.p.c., definiti-vamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti,
a) rigetta l'appello proposto da e avverso la sentenza Parte_1 Parte_2
n. 1817/2009, emessa dal Tribunale di Palermo il 14 Aprile 2009;
b) condanna le appellanti al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio di appello n.r.g. 1381/2009, che liquida in complessivi € 5.700,00, oltre accessori di legge;
c) condanna le appellanti al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi € 3.500,00, oltre accessori di legge;
d) condanna le appellanti al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi € 5.700,00, oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 14/03/2025
Palermo, 18/03/2025
La Consigliera Est. La Presidente
Mary Carmisciano Rossana Guzzo