Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/03/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10963/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 10963/2023 V.G promosso da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 C.F._1 FRANCIA 34 TORINO presso lo studio dell'avv. DECAROLI FRANCESCA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._2
VIA ORBASSANO, 23 10060 AIRASCA presso lo studio dell'avv. FERRERO LYDIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi tutte le istanze istruttorie non ammesse articolate in sede di ricorso e di successive memorie ex art. 473 bis n. 17
NEL MERITO
Contrariis reiectiis
A) In accoglimento del ricorso, MODIFICARE le condizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Torino nr. 1291/2020 pubblicata in data 20 marzo 2020 emessa nell'ambito del giudizio r.g. 22582/2017 nella parte in cui è posto a carico del ricorrente Sig. il versamento mensile di un contributo al Parte_1
B) In accoglimento del ricorso, MODIFICARE le condizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Torino nr. 1291/2020 pubblicata in data 20 marzo 2020 emessa nell'ambito del giudizio r.g. 22582/2017 nella parte in cui il contributo al mantenimento per i due figli e posto a carico del ricorrente Sig. Per_1 Per_2 [...]
è quantificato in 500,00 Euro mensili (250,00 Euro per ciascun figlio) rideterminandolo nella _1 minor somma di 400,00 Euro mensili (200,00 Euro per ciascun figlio), oltre a spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Torino nella misura del 50%.
C) Ad integrazione delle condizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Torino nr. 1291/2020 pubblicata in data 20 marzo 2020 emessa nell'ambito del giudizio r.g. 22582/2017 DICHIARARE espressamente l'assegnazione alla Sig.ra degli immobili accessori alla casa coniugale posta Controparte_1 in Airasca (TO) Via Nino Costa 19/3 rappresentati da box auto (censito al NCEU al Foglio 24 part. 258, sub.
28, cat. C6) e posto auto ( censito al NCEU al Foglio 24, part. 258, Sub. 47, cat. C6).
D) MODIFICARE le condizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Torino nr. 1291/2020 pubblicata in data 20 marzo 2020 emessa nell'ambito del giudizio r.g. 22582/2017 nella parte in cui sono regolamentate le modalità di visita infrasettimanale paterna ai due figli e , disponendo (salvo diverso accordo) Per_1 Per_2
1) Che in periodo scolastico infrasettimanalmente il padre possa vedere e tenere con se i figli con le seguenti modalità : - nei week end di spettanza materna due giorni a settimana tendenzialmente il martedì e il giovedì dalle ore 17,00 e sino alle ore 22,00 con prelievo degli stessi presso l'abitazione materna e riaccompagnamento ivi entro l'orario sopra indicato.
- nei week end di spettanza paterna un giorno a settimana tendenzialmente il mercoledì dalle ore 17,00 e sino alle ore 22,00 con prelievo degli stessi presso l'abitazione materna e riaccompagnamento ivi entro l'orario sopra indicato.
2) Che nel periodo estivo, non scolastico, quando non diversamente regolamentato (ovvero il periodo delle vacanze di pertoccanza di ciascun genitore che trova già una propria disciplina nelle condizioni di separazione in essere), infrasettimanalmente il padre possa vedere e tenere con se i figli con le seguenti modalità:
- un giorno a settimana, tendenzialmente il mercoledì dalle ore 17,00 sino alle ore 9,30 della mattina del giorno seguente con pernottamento presso di lui e riaccompagnamento presso l'abitazione materna.
CONFERMARE NEL RESTO le condizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Torino nr. 1291/2020 pubblicata in data 20 marzo 2020 emessa nell'ambito del giudizio r.g. 22582/2017.
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
*
Per parte convenuta:
- Voglia l'On.le Tribunale di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
IN VIA ISTRUTTORIA: -Ammettersi l'ordine di esibizione ex art. 210 C.p.c. così come articolato nella memoria di parte convenuta datata 27/10/2023; NEL MERITO:
I) Rigettare la domanda di riduzione dell'importo del contributo di mantenimento per i figli formulata da parte ricorrente, confermandolo nella misura di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) cadauno, somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT, oltre spese straordinarie da porsi a carico del padre nella misura del 50% secondo quanto disposto dal
Protocollo d'intesa adottato dal Tribunale di Torino e l'Ordine Avvocati di Torino in data 15/03/2016;
II) Rigettare la domanda formulata da parte ricorrente avente per oggetto la richiesta di esclusione, dall'assegnazione della casa coniugale, del box auto e del posto auto in quanto infondata in diritto e, per l'effetto, rigettare la domanda di restituzione al ricorrente di tali immobili;
III) Rigettare le richieste di modifica dell'esercizio di visita infrasettimanale dei figli avanzate da parte ricorrente, disponendo che il padre possa infrasettimanalmente vedere e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità:
Nel periodo scolastico:
- nei fine settimana di pertinenza della madre, due giorni infrasettimanali che vengono individuati nei giorni del martedì e giovedì dalle ore 16,15 sino alle ore 21,00, occupandosi il padre del prelievo del figlio all'uscita da scuola e successivamente del prelievo del figlio presso Per_2 Per_1
l'abitazione materna ivi riaccompagnandoli entro e non oltre le ore 21,00 della medesima giornata;
- nei fine settimana di pertinenza del padre, un giorno infrasettimanale che viene individuato nel giorno del mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 21,00, occupandosi il padre del prelievo del figlio all'uscita da scuola e successivamente del prelievo del figlio presso l'abitazione Per_2 Per_1
materna ivi riaccompagnandoli entro e non oltre le ore 21,00 della medesima giornata;
Nel periodo estivo non scolastico:
- un giorno infrasettimanale che viene individuato nel giorno del mercoledì dalle ore 17,00 sino alle ore 9,30 del giorno seguente con pernottamento presso il padre e con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore 9,30 del Giovedì.
confermando, nel resto, le condizioni relative all'esercizio del diritto di visita del padre di cui alla sentenza n. 1291/2020 emessa dal Tribunale di Torino in esito al giudizio di separazione;
IV) Compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Per il P.M.: visto, nulla oppone Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti sono separate in forza di sentenza di separazione giudiziale n. 1291/2020 pubbl. il 20/3/2020 emessa dal Tribunale di Torino.
Con ricorso depositato il 02/05/2023 ha domandato la modifica della sentenza Parte_1
di separazione relativamente al contributo al mantenimento della moglie e dei figli, all'uso da parte della del box auto e posto auto e al calendario di visita dei Controparte_1
minori. Nel dettaglio, ha motivato la richiesta invocando, da un lato, una modifica in peius delle sue condizioni economiche e, dall'altro lato, un mutamento delle circostanze fattuali di parte convenuta che svolge attività lavorativa- irregolare- e ha istaurato una relazione more uxorio. Infine, ha fondato la richiesta di modifica dei pernottamenti infrasettimanali alla luce del principio di bigenitorialità, mentre con riguardo al box auto e posto auto ha eccepito la inutilizzabilità ed estraneità rispetto all'assegnazione della casa coniugale.
Con comparsa depositata il 10/10/2023 si è costituita che ha Controparte_1
contestato in fatto e diritto le domande formulate da parte attorea;
ha pertanto domandato la conferma del contributo al mantenimento in suo favore riducendo il quantum, ha domandato un aumento del contributo al mantenimento dei minori e, infine, il rigetto di ogni altra domanda.
All'udienza del 14/11/2023 sono comparse personalmente le parti con i rispettivi difensori;
all'esito dell'ascolto il giudice relatore si riservava. A scioglimento della riserva emanava provvedimenti provvisori con riguardo agli aspetti economici (sub specie, revocava il contributo al mantenimento della moglie e riduceva il quantum del contributo per i minori) e disponeva sulle istanze istruttorie da ammettersi.
All'udienza del 13/2/2024 si procedeva all'ascolto del minore e all'esito, con separata Per_1
ordinanza, disponeva il calendario di visite padre- figli e fissava nuova udienza per il proseguo dell'istruttoria.
All'esito, il giudice relatore, con decreto del 17/4/2024 fissava termine all'11/9/2024 per il deposito di note scritte sostitutive della trattazione orale contenenti le conclusioni.
Le parti depositavano rispettive note scritte.
Il Giudice relatore fissava udienza di rimessione della causa in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 478 bis 28 cpc.
***
La causa va definita come segue, risultando superflua l'istruttoria su cui le parti hanno insistito.
I) Sul contributo al mantenimento della moglie. La sentenza di separazione. N. 1291/2020 del 20/03/2020 poneva a carico del Sig. _1
l'importo mensile di 150,00 euro rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a titolo di contributo al mantenimento della moglie.
Il contributo è stato provvisoriamente revocato con ordinanza 22.11.2023 ex 473 bis 22 cpc tenendo conto che “…è incontestato e comunque provato che la sig. abbia da diversi anni Controparte_1 una relazione sentimentale con il sig. (…) del quale utilizza l'auto in comodato e che frequenta, anche pernottando, la casa della convenuta (le risultanze dell'investigazione privata svolta dal sig. _1
non sono contestate dalla sig. la quale sostiene che tali risultanze non provino la Controparte_1
convivenza, senza però mettere in dubbio quanto osservato dagli investigatori).
Tutti gli elementi raccolti e a ben vedere le stesse allegazioni della convenuta depongono nel senso che la sua relazione con il sig. (…) sia dotata di specifica stabilità e tale da recidere i collegamenti con la vita matrimoniale e quindi il corollario, in termini economici, del permanere del vincolo solidaristico tra ex coniugi (cfr. in termini di assegno divorzile ma con motivazione pienamente recepibile, Corte di Cassazione sentenza n. 2732/2018).
Con le conclusioni definitive la convenuta non ha insistito sul punto quindi i provvedimenti provvisori sul punto vanno confermati.
La revoca decorrerà, ovviamente, dalla domanda.
II) Sul regime di visita paterno.
Le modalità di visita paterne sono così regolate: durante i fine settimana alternati dal pomeriggio del venerdì alla sera della domenica;
due pomeriggi, nella settimana in cui i minori trascorreranno il week end con l'altro genitore, dall'uscita da scuola alle ore 21,00, un pomeriggio nell'altra settimana stessi orari.
Come già stigmatizzato nell'ordinanza 29 febbraio 2024, quanto al pernotto infrasettimanale che il padre vorrebbe introdurre, “il minore ha manifestato contrarietà alla modifica adducendo motivo non pretestuosi tenuto conto della distanza tra le abitazioni”.
Di ciò il padre ha preso atto limitando la richiesta al periodo estivo (da intendersi con riferimento alle vacanze scolastiche).
Sulla questione non c'è dunque ulteriore ragione di contesa, in quanto la stessa madre insta a che i figli permangano dal padre “un giorno infrasettimanale che viene individuato nel giorno del mercoledì dalle ore 17,00 sino alle ore 9,30 del giorno seguente con pernottamento presso il padre
e con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore 9,30 del Giovedì”.
Nel periodo scolastico le parti sostanzialmente individuano nel martedì e nel giovedì i pomeriggi che i minori trascorreranno dal papà nella settimana che si conclude con il w.e. materno;
nell'altra il mercoledì.
A tal proposito, la richiesta di modifica formulata dal padre, e cioè il riaccompagnamento alle ore
22.00 anziché alle ore 21.00 presso la casa materna, salva diversa volontà dei minori, può trovare accoglimento. Infatti, tra le due dimore vi è una distanza di circa 40 km (Torino-Airasca) e come ha affermato il minore, in sede di ascolto “ci riporta a casa alle nove. Per tornare a casa partiamo alle otto e un quarto”. Ciò determina una contrazione del tempo trascorso dai minori presso il padre che, di fatto, si traduce nell'impossibilità di espletare alcune attività primarie, ad esempio, cenare insieme.
L'aggiunta di un'ora è del resto una soluzione di compromesso che non pregiudica le abitudini dei minori, considerata anche la loro età (rispettivamente 12 e 16 anni). Ed è proprio in quest'ottica – garantire maggior tempo di percorrenza padre-figli- con riguardo all'orario del prelievo da scuola, che deve confermarsi quanto già statuito in sede di separazione;
parte ricorrente non ha allegato le specifiche esigenze che giustificherebbero la posticipazione del prelievo, se non per un cambio di orario scolastico del figlio e imprecisate ragioni di lavoro. Va da sé, tuttavia, che l'aspetto Per_2
concernente il prelievo potrà modificarsi, di comune accordo tra le parti, tenuto conto soprattutto delle esigenze dei minori che restano sempre prevalenti.
III) Sulle pertinenze della casa coniugale.
Il ricorrente non ha coltivato la richiesta di esclusione dall'assegnazione, da ultimo chiedendo l'individuazione catastale delle stesse.
Si tratta di domanda rispetto alla quale non si ravvisa alcun interesse in capo al ricorrente: per un verso l'assegnazione della casa familiare comprende ex lege le pertinenze;
in secondo luogo sarebbe semmai la convenuta a dovere instare in tal senso ove intendesse trascrivere. Ma non lo ha fatto ed è opportuno evitare fraintendimenti.
IV) Sul contributo al mantenimento dei figli.
Il Collegio conferma l'impianto cui al provvedimento ex art. 473 bis .22 cpc, che per completezza si riporta.
“Venendo al mantenimento per i figli, deve osservarsi in diritto come il provvedimento di revisione dell'assegno postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli coniugi, ma anche l'idoneità di tale modifica a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento retributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni economiche di entrambe le parti;
il Giudice non può procedere ex novo ad una nuova autonoma valutazione dei medesimi presupposti circa l'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se e in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio precedentemente raggiunto;
è giurisprudenza costante che una riduzione di redditi o finanche la perdita o riduzione dell'attività lavorativa non costituiscano di per sè motivo per la riduzione ove non alterino l'equilibrio determinato al momento della separazione coniugi essendo necessario procedere al rigoroso accertamento dell'incidenza della nuova situazione patrimoniale sul diritto al contributo o sulla sua entità (Cass., 20 giugno 2014, n. 14143; Cass., 15 settembre 2008, n. 236943;Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 2 maggio 2007, n. 10133; Cass.,
28 agosto 1999, n. 9056;Cass., 28 settembre 1998, n. 8654). Emerge ad oggi come le condizioni economiche del sig. siano lievemente peggiorate rispetto all'epoca della separazione: dal _1
raffronto della busta paga emergerebbe invero una importante flessione del reddito mensile
(circostanza però smentita dallo stesso ricorrente di persona in udienza) atteso che sono state prodotte due buste paga dell'anno 2020 con netto di euro 2.000 circa, mentre le ultime segnano entrate mensili di euro 1400 circa. È inoltre pacifico che la rata di mutuo che il sig. sostiene _1
per la casa coniugale occupata dalla convenuta e dai figli minori sia raddoppiata rispetto all'epoca della separazione (da circa 300 euro a circa 600 euro) con un'importante riflesso sulle sue disponibilità mensili. (...) Ciò posto, si ritiene allo stato di quantificare in euro 400 l'assegno di mantenimento per i figli (200 ciascuno), oltre alla metà delle spese extra come da protocollo del
Tribunale di Torino.”
Orbene, è pacifica la circostanza per il è onerato da un rateo del mutuo per la casa coniugale _1
(abitata dalla moglie e i figli minori) pari al doppio rispetto a quello del periodo della separazione;
dallo stipendio di circa 1400 euro (stipendio così determinato al netto della cessione del quinto, euro
360,00 e canone di locazione e relative spese, euro 315,35) deve dunque sottrarsi un rateo mensile che ad oggi risulta pari ad euro 649,00 (rateo del mese di sett. 2024).
Tale dato è sufficiente per determinare la riduzione del quantum del mantenimento.
Nel caso di specie poi deve darsi atto del contributo diretto ogniqualvolta i minori trascorrono del tempo significativo con il padre, non senza non rilevare la distanza tra le rispettive abitazioni che comporta maggiori costi per l'esercizio del diritto di visita.
In quest'ordine di idee pertanto deve confermarsi il contributo al mantenimento per i minori già disposto con ordinanza ex art. 473 bis .22cpc. L'esito complessivo della lite, che registra reciproca soccombenza, impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis. 29 ss c.p.c. in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di separazione n.
1291/2020:
a) Dispone che nel periodo scolastico il padre possa tenere con sé i figli nei giorni previsti – individuati, salvo diverso accordo, nel martedì e nel giovedì i pomeriggi che i minori trascorreranno dal papà nella settimana che si conclude con il w.e. materno;
nell'altra il mercoledì sino alle ore 22.00 ora entro la quale saranno riaccompagnati a casa.
b) dispone che nel periodo estivo non scolastico li possa tenere un giorno infrasettimanale che, salvo diverso accordo, viene individuato nel giorno del mercoledì dalle ore 17,00 sino alle ore
9,30 del giorno seguente con pernottamento presso il padre e con riaccompagnamento presso l'abitazione materna entro e non oltre le ore 9,30 del giovedì.
c) Ridetermina, con decorrenza dalla domanda, in € 400,00 mensili rivalutabili il contributo a carico del padre al mantenimento dei figli, fermo il già regolato riparto delle spese straordinarie d) Revoca con decorrenza dalla domanda il contributo a carico di al Parte_1
mantenimento del coniuge.
e) Fermo il resto.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07.03.2025
Il Presidente est./rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.