Articolo 2430 del Codice civile
Articolo 2409 noviesArticolo 2431
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19 aprile 1942
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2 maggio 1991
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1 gennaio 2004
Art. 2430.

(( (Riserva legale). )) ((Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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