Accoglimento
Sentenza 17 gennaio 2024
Accoglimento
Sentenza 24 marzo 2025
Accoglimento
Sentenza 6 febbraio 2026
Decreto collegiale 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 06/02/2026, n. 992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 992 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00992/2026REG.PROV.COLL.
N. 06106/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6106 del 2024, proposto da Hitalia s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Buzzanca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
RD RI, IN PR, AT AP, MA TT, EL AS, UC MA, EN OV, NA RI, GI IA, GI NI, SA AL, BE TI, RA LL, SA D'RI, IN DD, LE FU, AR NN NI, LA NV, AN AR RD, PA De PO, NZ AL, RA LL, AL ER, TA ZO, DA IN, AT IO, NO CO, DAa NA, RU OL, ANmaria ES, TR EN, NN ER, MA EN, OB EN, AR EN, ZI DA CI, TT SI, SS AC, OV CC, DR IL, RD AL, FE AL, VI MI GA, NA AR FO, GO MI, LO IE, PI RR, AR RE, Agio s.r.l., NO TI, rappresentati e difesi dagli avvocati MA Renna, Nicola Sabbini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato RD RI in Roma, Piazzale Clodio 61;Carolyn Adele Dittmeier, OB SC, ER AN, ZO AD, IA SA DE, UR VA, SC TO, SC EG, ZI NO, VI EN, SC EL, OV RE, ZI CO, DA SA, GU TT, LA ER AI Lefe'Vre, PH SY Lefe'Vre, MI NI Lefe'Vre, EL LA, ZI OR, SA BI, FA TT, RI NI, VIe RL, UI CR, ET De ND, NN OD, NZ AG, NN IO, IM ARntano, FA IO ARntano, AT DD, AR ER VI, VA RT, IN AL, LI GE NI, LL BU, Agiotech S.r.l., LI AR SS, ANmaria LLER, OB EN, PE AR, AM NO, LA TI, AL NI, FR TA, AM TE, SA GO, Groupe Concorde Eurl S.r.l., NT IC, AN TA IO, LA IE, UM IO CO, CA RN, LA GI, IA RA, AN ER, ANmaria NI, AN IO, OBa AR, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Comune di Trinità D'Agultu e Vignola, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Ballero, NO Ballero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la revocazione
della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Settima, n. 547/2024.
Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RD RI, IN PR, AT AP, MA TT, EL AS, UC MA, EN OV, NA RI, GI IA, GI NI, SA AL, BE TI, RA LL, SA D'RI, IN DD, LE FU, AR NN NI, LA NV, AN AR RD, PA De PO, NZ AL, RA LL, AL ER, TA ZO, DA IN, AT IO, NO CO, DAa NA, RU OL, ANmaria ES, TR EN, NN ER, MA EN, OB EN, AR EN, ZI DA CI, TT SI, SS AC, OV CC, DR IL, RD AL, FE AL, VI MI GA, NA AR FO, GO MI, LO IE, PI RR, AR RE, Agio s.r.l., NO TI, del Ministero della Cultura e del Comune di Trinità D’Agultu e Vignola;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2025 il consigliere PA OT e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Viste le conclusioni delle parti.
1. La società Hitalia s.r.l. ha chiesto la revocazione della sentenza n. 547/2024, con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Settima, si è pronunciato sull’atto di appello proposto dalla predetta società e, in riforma della sentenza appellata, ha comunque accolto (con diversa motivazione) il ricorso di primo grado, disponendo la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
2. Oggetto del giudizio definito con la sentenza di questo Consiglio n. 547/2024 è il provvedimento unico n. 385/2015 del 23 giugno 2017, rilasciato alla società Hitalia s.r.l. dal Comune di Trinità D’Agultu e Vignola, previa autorizzazione paesaggistica della competente Soprintendenza (acquisita per silenzio assenso ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42/2004 con la determinazione finale della conferenza di servizi, prot. n. 385/2014, dell’11 dicembre 2015); il predetto titolo edilizio autorizzava la realizzazione di un fabbricato su di un lotto residuo non edificato, facente parte dei terreni oggetto della convenzione di lottizzazione sottoscritta in data 5 febbraio 1980.
L’area in questione è ubicata in località “ Li Canneddi ”, all’interno del “ Residence Cala Rossa ”, comparto 2, gruppo 13, censita catastalmente al foglio n. 22, mappale n. 397; detto terreno, sotto il profilo della destinazione urbanistica, ricade nella sottozona “FI-6” (“ insediamenti turistici pianificati ”).
3. Il provvedimento unico n. 385/2015 del 18 dicembre 2015 rilasciato dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola in favore di Calarossa Immobiliare s.r.l., il parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, di cui all’art. 146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, acquisito per silenzio-assenso ex art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 con la determinazione finale della conferenza di servizi dell’11 dicembre 2015 e il provvedimento unico n. 385/2015 del 23 giugno 2017 rilasciato dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola in favore di Hitalia s.r.l. sono stati impugnati, con il ricorso introduttivo del giudizio, dai proprietari di alcune unità immobiliari facenti parte del “ Residence Cala Rossa ”.
4. Con sentenza n. 407/2019, il T.a.r. Sardegna accoglieva il ricorso di primo grado, reputando fondato il terzo motivo del ricorso (in sintesi, il giudice di primo grado ha qualificato come mera voltura il titolo edilizio sopravvenuto, ritenendo nel contempo che il titolo edilizio originario, ossia quello rilasciato alla dante causa di Hitalia s.r.l. fosse decaduto e, quindi, non potesse essere volturato); sono state assorbite le altre censure (formulate nel ricorso introduttivo del giudizio e nel ricorso per motivi aggiunti).
5. Avverso la sentenza del T.a.r. Sardegna n. 407/2019, la società Hitalia s.r.l. proponeva ricorso in appello, affidato a quattro motivi:
5.1. Con il primo motivo, la società appellante deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 15 e 16 del d.P.R. 380/2021 nonché dell’art. 64 del c.p.a. e dell’art. 115 c.p.c.
Si evidenziava che nel corso del giudizio era stata data compiuta dimostrazione che alla dante causa dell’appellante non era stato mai rilasciato alcun permesso di costruire; quello esibito costituiva una mera bozza mai caricata sul portale SUAP; la destinataria del titolo non aveva mai corrisposto la quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione; le predette circostanze non erano state contestate dalle altre parti; di qui l’invocata applicazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
5.2. Con il secondo motivo di appello si deduceva violazione e falsa applicazione degli artt.11 del d.P.R. 380/2001, 81 c.p.c., 39 c.p.a. e 24 della Costituzione.
L’appellante aveva evidenziato che, ai sensi dell’art. 11 T.U.E., “ il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo ”. Tale provvedimento è qualificato dalla legge “ trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa ” (art. 11 co. 2 cit.), mentre nel caso di specie non vi era stato alcun provvedimento di voltura.
5.3. Con il terzo motivo di appello, l’appellante denunciava: violazione e falsa applicazione degli artt. 15 del d.P.R. 380/2001 e 21 - octies della l. 241/1990 e s.m.i.
Non essendo mutata la destinazione urbanistica dell’area, l’utilizzo della voltura (piuttosto che il rilascio di un nuovo titolo edilizio) costituirebbe mera irregolarità formale, sanabile ai sensi dell’art. 21 - octies della l. 241/1990, di cui il Comune aveva invocato l’applicazione.
5.4. Con il quarto motivo di appello, la società Hitalia s.r.l. deduceva: violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 15 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 14 della l. 241/1990; il giudice di primo grado sarebbe pervenuto alle conclusioni contestate, attribuendo (erroneamente) valenza provvedimentale al verbale della conferenza di servizi.
6. Una parte degli originari ricorrenti si costituiva nel giudizio di appello, riproponendo, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. tutti i motivi che il giudice di primo grado aveva omesso di esaminare, considerandoli assorbiti, in conseguenza dell’accoglimento del terzo motivo.
7. Con sentenza n. 547/2024, il Consiglio di Stato, Sez. VII, ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo dell’appello, dichiarando assorbito il terzo; pronunciandosi sui motivi del ricorso di primo grado, non esaminati dal Tribunale amministrativo regionale, ha respinto il secondo, il quarto e il quinto motivo del ricorso e la prima censura prospettata nell’atto di motivi aggiunti; ha invece accolto il primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio e la seconda censura prospettata nell’atto di motivi aggiunti, con i quali in sostanza era stato dedotto che l’iniziativa edificatoria autorizzata dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola non era compatibile con la volumetria residua disponibile per l’area in questione.
8. Con sentenza non definitiva n. 2405/2025 questa Sezione, in sede rescindente, ha ritenuto sussistente l’errore revocatorio, avendo il giudice di appello quantificato in 482 mc la volumetria residua utilizzabile per il comparto 2 del piano di lottizzazione e, sulla base di questo presupposto di fatto, ritenendo quindi insussistente la volumetria necessaria alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto dalla società Hitalia s.r.l. e, conseguentemente, annullando il titolo edilizio rilasciato in favore della predetta società.
Con riguardo alla fase rescissoria, il Collegio giudicante ha ritenuto necessario procedere ad alcuni approfondimenti istruttori (in quanto le prospettazioni difensive delle parti divergevano in ordine alla volumetria impegnata dall’intervento edilizio proposto dalla società Hitalia s.r.l.) attraverso l’istituto della verificazione tecnica, nominando quale verificatore, il Preside della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università di Cagliari, con facoltà di delega ad altro professore universitario con adeguata competenza in materia, cui veniva affidato il compito di redigere una relazione, nella quale, esperiti gli accertamenti tecnici necessari, venissero chiariti i seguenti aspetti:
“ a) venga definitivamente verificata la volumetria residua disponibile del comparto 2 del piano di lottizzazione sopra richiamato;
b) venga computata la volumetria necessaria alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto dalla società Hitalia s.r.l.;
b) venga verificata la compatibilità della volumetria dell’intervento edilizio previsto nel progetto presentato dalla società Hitalia s.r.l. con la volumetria residua del comparto 2 del piano di lottizzazione, facendo riferimento ai criteri di computo della volumetria vigenti al momento della approvazione del piano di lottizzazione in questione (con particolare riferimento ai sottotetti) ”.
9. In data 28 luglio 2025, il verificatore ha depositato in giudizio la relazione di verificazione nella quale sono formulate le conclusioni di seguito indicate.
9.1. Con riguardo al quesito sub a), il verificatore precisa: “ DAla tavola 3 relativa alla ripartizione volumetrica del Piano di Lottizzazione si evince come al comparto 2 sia assegnata una volumetria totale pari 24.165,39 mc (residenziale, centro servizi con residenze e centro commerciale). L’attuazione del comparto 2 mediante la C.E. n. 2509/C2 del 9.03.1990 e delle successive varianti, C.E. n. 5277/C2 del 23/10/1991; C.E. n. 2574/C2 del 18/05/1992, ha consentito la realizzazione di mc 20.080,65 (residenziale) e mc 1.966,50 (centro commerciale) per complessivi mc 22.047,15. Pertanto la volumetria residua disponibile del comparto 2 della Lottizzazione villaggio Cala Rossa ammonta a mc 2.118,24 (24.165,39 mc - 22.047,15 mc) ”.
9.2. Con riguardo al quesito sub b), il verificatore evidenzia: “ La volumetria necessaria per la realizzazione dell’intervento proposto dalla società Hitalia s.r.l. è associata al procedimento SUAPE 385/2015, che si perfeziona con l’integrazione nel 2017, che modifica la versione del novembre 2015 eliminando il piano interrato. La volumetria è pertanto quella definita nell’elaborato del novembre 2015 VR.1 (rev.03) ed ammonta complessivamente a 2.081,65 mc ”.
9.3. Con riguardo al quesito sub c), il verificatore formula la seguente conclusione: “ La volumetria dell’intervento edilizio proposto dalla società Hitalia s.r.l. (P.U. 385/2015 del 23.05.17) pari a mc 2.081,65, è assolutamente compatibile con la volumetria residua del Piano di Lottizzazione Residence Cala Rossa pari a mc 2.118,24 ”.
10. Con memoria depositata in data 10 novembre 2025, i resistenti hanno contestato le conclusioni del verificatore, invocando l’applicazione dell’art. 40 del NTA del PUC (adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 29 luglio 2014), che, con riguardo alle norme di espansione F1 pianificate (piani di lottizzazione attuati o in corso di attuazione), individua come normativa applicabile quella “ stabilita dai PDL convenzionati e dalle presenti NTA – RE ”.
I resistenti sostengono che “ Le regole dell’edificazione, per come sono state stabilite dal Comune, impongono inequivocabilmente di osservare il decreto assessorile 20 dicembre 1983, n. 2266/U (c.d. ‘decreto IS’) ai fini del computo dei volumi utili anche nei vecchi piani di lottizzazione fatti salvi dal P.U.C. ”.
Facendo riferimento al decreto IS nel computo della volumetria, i resistenti sostengono che « il volume progettato ammonterebbe a complessivi mc. 2.373,95 (mc. 2.081,65 + mc. 292,30), a fronte di mc. 2.118,24 disponibili, con un eccesso volumetrico pari a mc. 255,71 » (cfr. Relazione di verificazione, pp. 39- 40).
11. Con memorie e repliche le parti costituite hanno ribadito le rispettive posizioni difensive.
12. All’udienza pubblica dell’11 dicembre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
13. Con sentenza non definitiva n. 2405/2025, questa Sezione in sede rescindente, ha ritenuto sussistente l’errore revocatorio dedotto dalla società Hitalia s.r.l. con la seguente motivazione:
“ 19. Secondo principi giurisprudenziali consolidati, l’errore di fatto revocatorio, per esser dirimente ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., si ha solo quando:
1) a causa d’una svista sulla percezione delle risultanze materiali del processo, oggettivamente e immediatamente rilevabili, il giudice supponga l'esistenza di un fatto la cui verità sia esclusa in modo incontrovertibile o viceversa;
2) l’errore deve essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non deve cadere su di un punto controverso, sul quale il giudice si sia pronunciato;
4) deve presentare i caratteri di evidenza e di obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche;
5) non deve consistere in un vizio di assunzione del fatto, né tampoco in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo (cfr. Consiglio di Stato, sez. VII, 15 novembre 2024 n. 9175; sez. VI, 31 marzo 2020, n. 2185; 2 ottobre 2019 n. 6749; sez. III, 6 settembre 2019 n. 6106; sez. V, 22 agosto 2019 n. 5788; sez. IV, 25 giugno 2019 n. 4348).
20. Orbene, ritiene il Collegio che nel caso di specie sussistano i presupposti (di ammissibilità) sopra richiamati per il riconoscimento dell’errore di fatto revocatorio.
Questo Consiglio ha posto alla base della sentenza n. 547/2024 un elemento di fatto erroneo; ha infatti ritenuto che, per effetto della mancata cessione di cubatura relativa ad altro lotto di terreno, la volumetria residua utilizzabile per la realizzazione dell’intervento edilizio proposto dalla società Hitalia s.r.l. fosse di soli mc. 482.
In realtà, nel secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti proposto nel giudizio di primo grado, al punto II.3 gli stessi ricorrenti evidenziano quanto segue:
“II.3 Innanzitutto giova segnalare che in sede di accesso agli atti non è stato riscontrato alcun documento successivo alla Relazione Generale Illustrativa del P.U.C. vigente indicativo della volumetria sino a ora edificata nella zona controversa. Tale verifica è stata, pertanto, effettuata dai geometri RE, i quali hanno potuto appurare che rispetto ai 102.447,50 mc complessivamente ammessi dall’originario Piano di Lottizzazione ormai scaduto, ad oggi sono stati edificati complessivamente 100.138 mc a fronte dei 101.964,30 mc dichiarati nei vari provvedimenti abilitativi. Si tratta, nello specifico, di 99.877,49 mc realizzati in forza dei titoli edilizi rilasciati in attuazione del Piano di Lottizzazione, a cui vanno aggiunti ulteriori 260,51 mc realizzati in base alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 4. La differenza tra cubatura assentita ed edificata è più ampia di quella desumibile dal dato indicato nella Relazione Generale Illustrativa del P.U.C., ma comunque insufficiente a legittimare l’approvazione del progetto edilizio presentato da Cala Rossa Immobiliare e, successivamente, volturato a HITALIA”.
Nella relazione tecnica del 28 marzo 2018 prodotta nel giudizio di primo grado, i tecnici incaricati dagli stessi ricorrenti (geom. OV RE; geom. Willy RE), dopo aver richiamato i titoli edilizi abilitativi rilasciati con riguardo al Comparto 2 del piano di lottizzazione e aver dato atto che l’intervento edilizio relativo alla concessione edilizia n. 2509 del 24 aprile 1996 non è stato realizzato, pervengono alla seguente conclusione:
“Ne risulta pertanto che la volumetria attualmente disponibile, nell’ambito del Comp. 2, ammonti a complessivi mc. 2.118,24 (mc. residui 31,43 + mc. non realizzati 2.086,81)” (pag. 17).
Nella memoria difensiva depositata in data 20 ottobre 2017 nell’ambito del giudizio di primo grado, il Comune di Trinità D’Agultu e Vignola (pagg. 7 e 8) ha evidenziato quanto segue:
“Ebbene, in concreto, nel corso dell’istruttoria del procedimento sfociato nell’atto impugnato, l’amministrazione comunale ha verificato che, nel perimetro della lottizzazione cala rossa – li canneddi, erano e sono in effetti presenti volumi inferiori, rispetto a quelli che erano stati originariamente riportati nella relazione generale al PUC (iii).
In particolare, il Comune ha condiviso e recepito, facendoli propri, i calcoli e le verifiche effettuati dalla controinteressata nella relazione denominata “riepilogo volumetrie comparto 2” (docc. n. 4, 5 e 6), che costituisce uno degli atti allegati al provvedimento unico e quindi fa parte del sostrato istruttorio e decisorio del procedimento.
Attraverso tale relazione è stato infatti verificato che all’interno del comparto 2 dell’originaria lottizzazione (ossia quello nel quale si colloca l’intervento sub iudice) erano stati realizzati solo mc 22.047,15, a fronte dei 24.165 mc astrattamente realizzabili.
Stando così le cose, i volumi disponibili erano pari a mc 2.117,85, mentre il provvedimento impugnato ne autorizza 2.081,65, ossia una misura inferiore a quella massima, e quindi pienamente legittima”.
Le parti sopra richiamate dunque concordano con la conclusione secondo la quale la volumetria disponibile del comparto 2 del piano di lottizzazione non era quella indicata nella relazione al PUC (482 mc), ma quella maggiore sopra richiamata (2.118,24 mc secondo i tecnici dei ricorrenti in primo grado; 2.117,85, secondo la difesa del Comune).
Non ha rilevanza dirimente il fatto che nel ricorso introduttivo del giudizio i ricorrenti, aderendo a quanto riportato nella relazione al PUC, avessero quantificato la volumetria assentibile in mc 482, atteso che i medesimi ricorrenti, avendo avuto accesso alla relativa documentazione, hanno poi riconosciuto nel corso del giudizio che la volumetria residua del comparto ancora utilizzabile era pari a 2.118,24 mc.
Stando così le cose, la sentenza n. 547/2024 deve essere riformata nella parte in cui il giudice di appello, incorrendo in errore revocatorio, ha quantificato in 482 mc la volumetria residua utilizzabile per il comparto 2 del piano di lottizzazione e, sulla base di questo presupposto di fatto, ha ritenuto insussistente la volumetria necessaria alla realizzazione dell’intervento edilizio proposto dalla società Hitalia s.r.l., annullando il titolo edilizio rilasciato in favore della predetta società ”.
14. La verificazione disposta nel corso del presente giudizio ha confermato la sussistenza dell’errore revocatorio; il Consiglio di Stato nella sentenza n. 547/2024 ha quantificato in 482 mc. la volumetria residua utilizzabile per il comparto 2 del piano di lottizzazione, mentre è stato accertato che la volumetria ancora disponibile per il comparto è di mc. 2.118,24 (come riconosciuto dallo stesso perito delle parti resistenti).
15. Rimane da chiarire se, ai fini del computo della volumetria impegnata dall’intervento edilizio proposto dalla società Hitalia e assentito dal Comune, debba o meno essere computata la volumetria dei sottotetti.
Secondo la prospettazione della società Hitalia, in base al c.d. decreto “Soddu” del 1978 vigente al momento dell’approvazione del piano di lottizzazione (del 1980) i volumi dei sottotetti non venivano computati nella volumetria disponibile; secondo la prospettazione difensiva dei resistenti, in base al c.d. decreto “IS” del 1983, sono esclusi dal computo della volumetria disponibile solo i locali totalmente o parzialmente interrati.
Oltre a ciò, il consulente dei resistenti ha evidenziato che in realtà si tratta di “ tetto a vista costituente un tutt’uno con l’unità abitativa, e non di un sottotetto separato da un solaio di interpiano (caso quest’ultimo in cui il sottotetto andrebbe certamente escluso dal computo dei volumi) ” (osservazioni del geom. Willy RE, pag. 5).
16. Occorre preliminarmente ricostruire il quadro normativo di riferimento.
L’art. 40 delle norme tecniche di attuazione del PUC (adottato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 29 luglio 2014) con riguardo alle norme di espansione F1 pianificate (piani di lottizzazione attuati o in corso di attuazione) individua come normativa applicabile quella “… stabilita dai PDL convenzionati e dalle presenti NTA – RE ”.
L’art. 68 delle n.t.a. del PUC rubricato “ Calcolo dei volumi ”, dispone quanto segue:
“ 1) I volumi utili, sono quelli risultanti dal calcolo effettuato secondo il D.A. 2266/1983, nel calcolo devono inoltre essere computati tutti i volumi delle superfici coperte chiuse da tre lati.
2) In tutte le zone urbanistiche l'altezza ai fini del calcolo dei volumi è determinata, secondo le modalità previste dal D.A. 2266/1983, e relativa circolare esplicativa n.1 del 10/05/1984, nonché della Circolare 20 marzo 1978, n. 2 che recita: "Per il computo dei volumi si assume come altezza il segmento verticale che ha per estremi il punto medio della linea formata dall'intersezione del piano verticale esterno della muratura sul prospetto a monte con il piano di campagna naturale o, qualora questo venga modificato, con il piano definitivo del terreno o del marciapiede, e il punto di intersezione tra l'intradosso dell'ultimo solaio e la superficie esterna della parete. In caso di corpi sfalsati sia altimetricamente che planimetricamente le altezze vanno misurate per singolo corpo."
3) In ogni caso si fa riferimento agli schemi di calcolo previsti dalla circolare 20 marzo 1978, n. 2 ”.
La circolare dell’assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 marzo 1978 n. 2-A, per la parte di interesse, dispone: “ Non si tiene conto del volume del tetto che abbia pendenza inferiore al 35% sempre che si tratti di tetti a capanna o a padiglione con linea di gronda allo stesso livello sia a monte che a valle ”.
17. Tanto premesso, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, nel computo della volumetria non si debba tener conto dei sottotetti.
In primo luogo, ai fini del computo della volumetria prevista nel progetto edilizio assentito dal Comune, l’art. 40 del NTA del PUC opera un espresso rinvio alla disciplina stabilita per il piano di lottizzazione convenzionato.
In secondo luogo, come sopra evidenziato, la circolare dell’assessore degli enti locali, finanze e urbanistica 20 marzo 1978 n. 2-A, richiamata espressamente dall’art. 68 delle n.t.a. del PUC, per la parte di interesse, dispone: “ Non si tiene conto del volume del tetto che abbia pendenza inferiore al 35% sempre che si tratti di tetti a capanna o a padiglione con linea di gronda allo stesso livello sia a monte che a valle ”.
Orbene, il verificatore ha evidenziato che il sottotetto previsto nel progetto ha una pendenza inferiore al 35% (relazione finale di verificazione, pag. 23) e, nel respingere le osservazioni formulate dal geom. Willy RE, ha avuto modo di precisare: “ … negli schemi grafici relativi ai volumi della Circolare dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, del 20 marzo 1978 n. 2-A (Buras n. 22 del 18 maggio 1078, è riportato quanto di seguito: “Il tratteggio a 45° indica il volume dell’edificio, le parti bianche non si computano indipendentemente dalla posizione dei solai o dei piani di calpestio.” Ciò a significare che il volume del sottotetto (intersezione del piano della falda con il piano del prospetto) non partecipa al computo dei volumi a prescindere dalla posizione dell’ultimo solaio di calpestio ” (relazione finale di verificazione, pag. 29).
Conseguentemente, deve ritenersi che nel caso di specie la volumetria impegnata dai sottotetti, non debba essere computata nell’ambito della volumetria disponibile, indipendentemente dal fatto che nel progetto edilizio il tetto sia “ a vista ” e che quindi non sussista l’ultimo solaio di calpestio.
18. In conclusione, per le ragioni sopra richiamate, in sede rescissoria, deve essere accolto l’atto di appello proposto dalla società Hitalia s.r.l. e, in riforma della sentenza di prime cure impugnata, il ricorso di primo grado, come integrato dai motivi aggiunti, deve essere integralmente respinto.
19. In considerazione della complessità della fattispecie dedotta in giudizio, ritiene il Collegio che le spese del doppio grado di giudizio e quelle del presente giudizio di revocazione debbano essere compensate tra le parti; le spese della verificazione disposta nel corso del presente giudizio, da liquidare con separato provvedimento, debbono essere poste in solido a carico delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso per revocazione; conseguentemente, in sede rescissoria, accoglie, per le motivazioni espresse in motivazione, il ricorso in appello proposto dalla società Hitalia s.r.l. e, in riforma della sentenza del T.a.r. Sardegna n. 407/2019, respinge integralmente il ricorso introduttivo del giudizio e i successivi motivi aggiunti.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio e del presente giudizio di revocazione.
Pone in solido a carico delle parti resistenti le spese di verificazione, da liquidare con separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU BE, Presidente FF
Francesco Gambato Spisani, Consigliere
PE Rotondo, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
PA OT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PA OT | LU BE |
IL SEGRETARIO