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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/03/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso, all'esito dell'udienza del 4 marzo 2025 sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9578/2022 R.G.
PROMOSSA DA
rappresentata e difesa dall'Avvocato Leonardi Giuseppe come da Parte_1
procura in atti;
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
- resistente contumace-
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_2
Livia Gaezza, come da procura in atti;
-litisconsorte necessario-
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12 ottobre 2022, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere stata assunta dalla ditta individuale , con contratto a tempo CP_1
indeterminato, dal 3.09.2021 alla data delle dimissioni (per giusta causa) del 9.03.2022, con la qualifica di commessa di banco, CCNL Panifici Artigianali – Federpanificatori, ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo :
1 - di aver lavorato alle dipendenze della ditta , con sede in Acireale (CT) via CP_1
Giovanni Verga nn. 65/67 già a far data dal 22.03.2021, ma in assenza di contratto di lavoro;
- di essere stata regolarizzata solo in data 3.09.2021 per un part-time di 15 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 13, ma di avere sempre lavorato, di fatto, in regime full-time;
-precisamente, di avere lavorato ben oltre l'orario di lavoro contrattualmente stabilito, dal lunedì alla domenica dalle 7.00 alle 16.30, con due giorni liberi al mese;
- di aver percepito una retribuzione inferiore a quella dovuta ex art. 36 Cost., ricevendo sino al 9.03.2022 una retribuzione mensile pari a circa euro 450,00;
- di non aver percepito nulla a titolo di TFR, ferie e permessi non goduti, lavoro supplementare e lavoro straordinario, maggiorazione del lavoro festivo e differenze di stipendio tabellari;
- di avere rassegnato, quindi, le dimissioni in data 9.03.2022;
- di aver diffidato la resistente con lettera A.R. del 14.4.2021, chiedendo le suddette differenze retributive spettanti, senza ricevere, tuttavia, risposta.
Tanto premesso ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni: “in merito al riconoscimento del rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso tra la ricorrente e la nata a [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
con sede in Acireale (CT) via Giovanni Verga nn.65/67, P. IVA. C.F._1
05736110874 sin dal 22.03.2021 nonché i periodi e turni di lavoro svolti e per l'effetto: A) accertare e dichiarare che la ricorrente ha intrattenuto sin dal 22.03.2021 un rapporto di lavoro subordinato con la Ditta nata a [...] il [...], Controparte_1
codice fiscale con sede in Acireale (CT) via Giovanni Verga C.F._1
nn.65/67, P. IVA. B) Accertare e dichiarare che la ricorrente prestava la P.IVA_1
propria attività lavorativa alle dipendenze della nata a [...]
Catania il 22.04.1988, codice fiscale con sede in Acireale (CT) via C.F._1
Giovanni Verga nn.65/67, P. IVA. , dal lunedì alla domenica dalle ore 07:00 P.IVA_1
alle ore 16:30 con due giorni liberi al mese;
C) per l'effetto condannare la Controparte_1
nata a [...] il [...], codice fiscale con sede
[...] C.F._1
in Acireale (CT) via Giovanni Verga nn.65/67, P. IVA. , a corrispondere a P.IVA_1
titolo di differenze retributive non corrisposte la somma di €. 25.357,24 oltre interessi e rivalutazione sino alla data di soddisfo;
C) per l'effetto condannare la Controparte_1
nata a [...] il [...], codice fiscale con sede
[...] C.F._1
in Acireale (CT) via Giovanni Verga nn.65/67, P. IVA. 05736110874 al pagamento degli
2 oneri previdenziali previsti per l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente dal 22.03.2021 al 09.03.2022. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
La ditta individuale resistente non si è costituita, nonostante la regolare notifica in data
18.10.2022 del ricorso e del decreto di prima udienza.
All'udienza dell' 11.04.2023 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' attesa l'espressa domanda di condanna al pagamento degli “accessori CP_2 previdenziali ed assistenziali”.
Con memoria depositata il 5.07.2023, l' si è costituito eccependo la propria carenza di CP_2
legittimazione passiva e rilevando che la posizione assicurativa della ricorrente risultava coperta da contribuzione in relazione al rapporto lavorativo intercorso con la resistente, limitatamente ai periodi ed alle retribuzioni indicate nell'estratto contributivo allegato, dichiarandosi pronto a ricevere le ulteriori contribuzioni ed emolumenti omessi, rispetto a quanto dichiarato dal resistente, nei limiti ed al netto dei periodi già coperti da prescrizione ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale, prove orali e CTU contabile.
Sostituita l'udienza del 4 marzo 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della ditta individuale , che CP_1
sebbene regolarmente citata, non si è costituita nel presente giudizio(cfr. atto depositato il
26.1.2023).
Ciò posto, il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. Nel caso a mano la ricorrente ha agito in giudizio al fine di rivendicare il proprio diritto agli emolumenti spettanti in forza del rapporto di lavoro sorto alle dipendenze della resistente a titolo di retribuzione ordinaria, lavoro supplementare, lavoro straordinario, maggiorazione orario festivo e domenicale, permessi , festività e ferie non godute nonché quanto spettante a titolo di trattamento di fine rapporto.
La stessa ha, peraltro, dedotto di avere diritto alle suddette spettanze già a far data dal 22 marzo 2021, avendo svolto già da quella data attività lavorativa presso la resistente in forza di un rapporto di lavoro non regolarizzato.
3 Ciò posto, in applicazione dei principi giurisprudenziali relativi al riparto dell'onere della prova giova premettere che il creditore che agisce per l'adempimento o per la risoluzione o per il risarcimento del danno da inadempimento ha solo l'onere di dimostrare l'esistenza del titolo - cioè l'esistenza del contratto stipulato con il debitore o del rapporto di lavoro - e di dedurre lo specifico fatto costitutivo della propria domanda, gravando poi sul debitore l'onere di dimostrare di aver già adempiuto o che il proprio inadempimento è di scarsa importanza (art. 1455 c.c.) o che il termine di adempimento già inutilmente decorso non aveva natura essenziale per il creditore (art. 1457 c.c.) o che l'inadempimento o il ritardo sono stati determinati da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile al debitore (art. 1218 c.c.).
Sono assoggettate a tale criterio di riparto dell'onere di deduzione e di prova le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima, alla quattordicesima al TFR, a tutto ciò che il CCNL di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni, l'indennità di mancato preavviso (laddove le dimissioni del lavoratore siano state cagionate proprio dall'inadempimento del datore di lavoro alla obbligazione retributiva).
Da ultimo, la giurisprudenza più recente ha peraltro chiarito che “ Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”
(. Cassazione civile sez. lav., 08/07/2022, n.21780).
Lo stesso principio può estendersi all'onere probatorio da ritenere sussistente con riferimento a permessi non goduti
Laddove la parte convenuta non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi o impeditivi delle pretese vantate dalla parte ricorrente per tali titoli spetta quindi alla parte ricorrente il relativo pagamento.
Con riferimento alle differenze richieste ad altro titolo, e per quello che qui interessa nello specifico a titolo di lavoro supplementare e lavoro straordinario e lavoro domenicale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisca per ottenere il pagamento delle differenze retributive deve provare i fatti posti a fondamento della domanda ossia, nello specifico, la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e lo svolgimento dell'attività con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive, in conformità del principio, scaturente
4 dall'art. 1218 c.c., secondo cui spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr.
C. Cass. S.U. 13533/2001).
3. Venendo al caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta provato che il rapporto di lavoro subordinato è intercorso tra e la Parte_1 Controparte_1
a far data dal 3.09.2021 e fino al 9.3.2022, part time a 15 ore settimanali con la
[...] qualifica professionale di “commessa di banco” (cfr contratto e cedolini stipendiali doc. allegati al ricorso;
estratto conto previdenziale allegato alla memoria dell' ). CP_2
Quanto alle differenze retributive rivendicate a titolo di retribuzione ordinaria, per avere la ricorrente come dedotto percepito una retribuzione inferiore ai parametri dell'art. 36 Cost, indennità per ferie e permessi non goduti, incombendo per come già esplicitato, sul datore di lavoro l'onere di dimostrare l'adempimento, il ricorso va accolto.
Parte ricorrente ha, infatti, dedotto di non avere goduto di ferie e permessi e di avere percepito a titolo di retribuzione la sola somma di euro 450,00 mensili.
A fronte di tale allegazione di inadempimento, era onere della resistente dimostrare di avere diversamente adempiuto correttamente gli obblighi derivanti dal contratto di lavoro, ma tale onere è rimasto totalmente inadempiuto attesa la contumacia di . CP_1
5. Parte ricorrente ha, altresì, dedotto di avere espletato, a fronte di una previsione contrattuale per l'espletamento di attività lavorativa part time per 15 ore settimanali, il seguente maggior orario lavorativo : dal lunedì alla domenica dalle 7.00 alle 16.30, con due giorni liberi al mese.
Tale prospettazione ha trovato parziale conferma all'esito della istruttoria testimoniale espletata.
In particolare, quanto all'orario di lavoro osservato dalla ricorrente il teste Tes_1
ha dichiarato : “ Si è vero i turni settimanali venivano stabiliti dal datore di
[...]
5 lavoro, tale che vedevo al panificio quasi ogni mattina quando io andavo a CP_1
comprare il pane. Spesso capitava che la ricorrente rimaneva oltre le 16:30 e ciò posso dire perchè io finisco di lavorare alle 18:00 e mi è capitato nel periodo in cui la ricorrente lavorava al Panificio di vederla ancora lavorare intorno alle 18:20. Alcune volte per alcuni lavori di pasticceria è capitato anche che è dovuta andare a lavorare al panificio e ciò lo so perchè mi mandava le foto al cellulare e i messaggi dove mi diceva che era a lavoro” .
Tali dichiarazioni trovano conferma anche nella testimonianza resa dal teste
[...]
: “ ADR sul punto 6: Si è vero era il datore di lavoro la signora Tes_2 CP_1
che ho conosciuto quando mia figlia ha iniziato a lavorare per lei che disponeva il turno di lavoro settimanale . Ricordo pero che capitava che quando andavo a prenderla a lavoro a spettavo in macchina oltre l'orario previsto di fine lavoro. Vale a dire alle 16:30. Aspettavo all'incirca mezz'ora/ tre quarti d'ora fuori prima che mia figlia smontasse da lavoro. ADR:
ADR: E' capitato che sono andato nel panificio dove lavorava mia figlia e la vendeva al banco vendere i prodotti da forno e passare nel laboratorio per prendere i prodotti gia cotti
e di sistemarli al banco”.
Entrambi i teste hanno, dunque, confermato l'orario di lavoro osservato dalla ricorrente nonché lo svolgimento di attività lavorativa con gli stessi orari anche nelle giornate della domenica.
Non vale di per sé ad inficiare la veridicità di quanto affermato la qualità personale dei teste,
finiva di lavorare. Qualche volta mi è capitato di accompagnarla con la mia macchina al panificio alle 7:00 quando c'era brutto tempo.
ADR sul punto 3:Si è vero ricordo che la ricorrente è stata regolarizzata solo dopo cinque sei mesi. Anzi io la invitavo chiedere al titolare la copia del contratto di lavoro visto che già da diversi mesi lavorava al panificio. ADR sul punto 4: Si è vero. ADR sul punto 5: Si è vero lo stipendio della ricorrente era 450,00 al mese. ADR sul punto 8: Si è vero i turni settimanali venivano stabiliti dal datore di lavoro, tale che vedevo al panificio quasi ogni mattina quando io andavo a comprare il pane. Spesso capitava che la ricorrente rimaneva CP_1 oltre le 16:30 e ciò posso dire perchè io finisco di lavorare alle 18:00 e mi è capitato nel periodo in cui la ricorrente lavorava al Panificio
di vederla ancora lavorare intorno alle 18:20. Alcune volte per alcuni lavori di pasticceria è capitato anche che è dovuta andare a lavorare al panificio e ciò lo so perchè mi mandava le foto al cellulare e i messaggi dove mi diceva che era a lavoro”. 2 Si riporta per esteso quanto dichiarato dal teste “ ADr sul punto 2: Si è vero mia figlia lavorava dal lunedi fino alla Domenica CP_1
con due soli giorni di permesso al mese se mal non ricorso dalle 7:00 alle 16:30. Rimaneva a lavoro e rientrava a casa dopo le 16:30. E'
capitato molto spesso che io ho accompagnato mia figlia a lavoro alle 7:00 oppure andavo a riprenderla alle 16:30. ADR sul punto 3: Si
è vero ricordo che all'inizio del lavoro mia figlia non era regolarizzata e che solo successivamente ha firmato il contratto di lavorio con CP la resistente non ricordo però il periodo in cui ciò avvenne;
ADR sul punto 4. Si è vero mia figlia non ha mai goduto di permessi all'infuori dei due giorni al mese. ADR sul punto 5: Si è vero mia figlia percepiva intorno a 450,00 euro al mese come stipendio. ADR sul punto 6: Si è vero era il datore di lavoro la signora che ho conosciuto quando mia figlia ha iniziato a lavorare per lei che CP_1 disponeva il turno di lavoro settimanale . Ricordo pero che capitava che quando andavo a prenderla a lavoro a spettavo in macchina oltre l'orario previsto di fine lavoro. Vale a dire alle 16:30. Aspettavo all'incirca mezz'ora/ tre quarti d'ora fuori prima che mia figlia smontasse da lavoro. ADR: ADR: E' capitato che sono andato nel panificio dove lavorava mia figlia e la vendeva al banco vendere i
prodotti da forno e passare nel laboratorio per prendere i prodotti gia cotti e distemarli al banco”.
6 vicini per ragioni familiari ed affettive alla ricorrente ( per essere il fidanzato e Tes_1
il Vecchio padre della stessa ricorrente).
Deve ricordarsi che il giudizio di attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.)
e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.
Nel caso di specie entrambi i teste hanno confermato di avere visto la ricorrente lavorare fino alle 16.30 con dichiarazioni univoche e prive di elementi contraddittori, sicché le sole qualità personali dei teste non si reputano sufficienti a rendere la testimonianza inattendibile.
Ciò anche dovendosi ulteriormente valutare che la parte resistente, sebbene regolarmente raggiunta dalla notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale ( cfr documentazione di parte ricorrente del 10/11/2023) , non si è presentata all'udienza del 23 gennaio 2024.
Sebbene, per orientamento consolidato, la mancata comparizione della parte all'interrogatorio formale non comporta un'automatica fictio confessoria, in omaggio al dato letterale dell'art. 232 c.p.c., comunque la lettura congiunta di tale comportamento unitamente ad altri elementi di prova può condurre a ritenere provati i fatti dedotti nell'interrogatorio ( ex multis Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3258 del 14 febbraio 2007; Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5240 del 10 marzo 2006).
Tale principio deve trovare applicazione nel caso di specie sicché, con riferimento allo svolgimento del maggiore orario di lavoro e dello svolgimento di lavoro domenicale, l'onere probatorio deve ritenersi sufficientemente raggiunto.
Per i motivi esplicitati, la mancata risposta all'interrogatorio non può, diversamente, ritenersi idonea di per sé a comprovare lo svolgimento del rapporto di lavoro per il periodo non regolarizzato.
Non vi sono, infatti, ulteriori elementi per ritenere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della resistente già a far data dal 22.03.2021. Già in punto di allegazione, per il periodo anteriore alla regolarizzazione, parte ricorrente si è limitata a dedurre che “il rapporto non è iniziato il 3.09.2021 ma il 22.3.2021”, senza nulla specificare in merito all'estrinsecazione del potere direttivo, organizzativo e disciplinare da parte del datore o, in alternativa, all'esistenza di indici sussidiari caratterizzanti il rapporto, in forza
7 dei quali il giudice possa compiere un giudizio positivo di sussistenza del vincolo di subordinazione (cfr. C. Cass. n. 2728/2010; C. Cass. n. 12909/2020; C. Cass. n. 9252/2010;
C. Cass. n. 8883/2017; C. Cass. n. 5436/2019).
A ciò si aggiunga che il difetto di allegazione non può essere colmato pienamente dalle dichiarazioni, di per sé comunque insufficienti, rese all'udienza del 23.01.2024 dai testi escussi i quali si sono limitati ad affermare di essere a conoscenza dell'inizio del rapporto di lavoro in data anteriore rispetto a quella del 3.09.2021, senza null'altro specificare al riguardo. Non può ritenersi, peraltro, sufficiente che i testi abbiano individuato in CP_1
il soggetto deputato alla indicazione del solo orario di lavoro, in difetta di compita
[...] prova e allegazione in ordine all'esistenza, già dal mese di marzo del 2021, di un rapporto di lavoro inquadrabile nello schema della subordinazione.
E infatti, la subordinazione va intesa quale disponibilità del prestatore di lavoro nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento al potere direttivo di questi con riferimento alle modalità di esecuzione dell'attività lavorativa - da esplicarsi con ordini specifici, reiterati e inerenti la prestazione lavorativa e non semplici direttive di carattere generale, compatibili anche con altri tipi di rapporto -, al potere organizzativo, che si manifesta attraverso l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e al potere disciplinare del datore di lavoro, mentre altri elementi, come l'osservanza di un orario, l'assenza del rischio economico, la forma di retribuzione, la stessa collaborazione possono avere, invece, valore indicativo ma mai determinante, essendo riferibili sia al rapporto di lavoro subordinato che a quello autonomo (ex plurimis: Corte di Cassazione, 22.11.1999, n. 12926;6.4.2000, n.
4308; 11.2.2004, n. 2622; 28.9.2006, n. 21028).
6. Nel corso del giudizio è stata espletata CTU contabile assegnando al consulente il seguente mandato: “ Calcoli il CTU, alla luce della documentazione in atti nonché del
CCNL applicabile, quanto in ipotesi dovuto alla ricorrente, in ragione del rapporto di lavoro intercorso con la resistente dal 03/09/2021 al 09/03/2022, a titolo di retribuzione, ferie e permessi non goduti, tredicesima mensilità e TFR tenuto conto dello svolgimento di attività lavorativa dal lunedì alla domenica dalle ore 7:00 alle ore 16:30 con due giorni liberi al mese decurtando quanto la ricorrente ha dichiarato in ricorso di avere percepito mensilmente ( 450,00 euro mensili)”.
All'esito degli accertamenti di natura tecnico- contabile espletati il CTU ha, conclusivamente, ritenuto che “ le somme lorde spettanti al lavoratore, per i titoli sopra esposti e per il periodo dal 03.09.2021 al 09.03.2022, ammontano ad € 20.054,62”.
In particolare, il CTU ha precisato: “ In primo luogo, la sottoscritta ha provveduto a
8 riepilogare la retribuzione percepita, così come indicata nel mandato conferito e nel ricorso.
Successivamente, si è provveduto a calcolare la retribuzione dovuta, comprensiva di 13^ mensilità, per un orario di lavoro full time, per il periodo dal 03.09.2021 al 09.03.2022, per un lavoratore inquadrato al livello 3B del CCNL Panifici Artigianali - Federpanificatori.
Dalla differenza tra quanto dovuto e quanto percepito, comprenviso di 13^ mensilità, sono state calcolate le differenze retributive spettanti alla lavoratrice. Tenuto conto dell'effettivo orario di lavoro accertato nel corso del giudizio, si è provveduto anche a calcolare la retribuzione spettante per le ore di lavoro straordinario prestate, nonché per lavoro domenicale. Infine, sono state calcolate le indennità per le ferie e i permessi non goduti, nonché il trattamento di fine rapporto”.
Ha, inoltre, provveduto a riportare in tabella il dettaglio dei singoli importi suddivisi per causale e dunque ha indicato la debenza delle seguenti somme: euro 8.624,43 a titolo di differenze retributive;
5.690,69 a titolo di lavoro straordinario;
3.804,19 a titolo di lavoro domenicale;
834,66 a titolo di indennità per ferie non godute;
135,09 a titolo di ROL;
154,39
a titolo di indennità per festività non godute;
euro 811,18 a titolo di TFR.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato sulla disamina della documentazione in atti e del CCNL di riferimento.
7. Alla luce di quanto sopra esplicitato va, altresì, riconosciuto il diritto della ricorrente al versamento dei contributi e oneri previdenziali dovuti in ragione delle differenze retributive accertate in parte motiva.
8. In conclusione, accogliendo parzialmente il ricorso parte resistente va condannata a pagare in favore di per le causali di cui in parte motiva la somma complessiva di Parte_1
euro 20.054,62 oltre interessi e valutazione come per legge, nonché al versamento dei contributi dovuti e non versati in ragione delle stesse causali.
9. Avuto riguardo all'accoglimento solo parziale del ricorso le spese del giudizio possono integralmente compensarsi.
Le spese possono compensarsi anche nei confronti di avuto riguardo alla posizione CP_2 dell'ente previdenziale nel giudizio e alla natura della sua partecipazione.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di
. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
9 disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
in parziale accoglimento del ricorso condanna per le causali di cui in parte motiva CP_1
al pagamento in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 20.054,62
[...]
oltre interessi e valutazione come per legge, nonché al versamento dei contributi dovuti e non versati in ragione delle stesse causali;
spese compensate;
pone a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto. CP_1
Catania 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riportano per esteso le dichiarazioni del teste “ ADR sul punto 1 del ricorso: Si è vero ciò posso dire perché io faccio il Tes_1
compleanno il 13.03 e ricordo che nell'anno del 2021 abbiamo trovato lavoro entrambi. Io andavo ogni mattina a prendere il pane presso il panificio che si trova in via Giovanni Verga n 65/67 ad Acireale dove lavorava la ricorrente e ricordo che la vedevo in laboratorio dove provvedeva alla lavorazione dei prodotti da formio e certe volte mi serviva al banco. Preciso che entrando si vedeva anche il laboratorio perché la porta era aperta.
ADR sul punto 2: Si è vero la ricorrente lavorava tutti i giorni della settimana dal lunedi alla Domenica compresi i festivi con due soli giorni liberi al mese dalle 7:00 alle 16:30. Ciò posso dire perché solitamente mi mandava un messaggio quando arrivava a lavoro o quando