Sentenza 10 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/09/2002, n. 13161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13161 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2002 |
Testo completo
I L L 9 O 8 B 6 E . E e N l N , a O 1 I n Z e 8 A p 9 R 1 a - T S 1 m I 1 e EPUBBLICA ITALIANA G t - E s 4 i R 2 s . A l a D L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO e E 3 h T 2 c N i . E f CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE i S T 4 d Oggetto E R o A m Circolazione stradale - / 02 SEZIONE PRIMA CIVILE Sanzioni amministrative Composta dagli I mi gg. Ma tra R.G.N. 6852/00 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente Dott. Vincenzo Consigliere PROTO Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Cron.30773 BONOMO Rel. Consigliere Rep. Dott. Massimo Dott. Giuseppe SALME' Ud. 18/03/02 Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TE NZA sul ricorso proposto da: PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -
contro
MI ON;
intimato avversO la sentenza n. 9/99 della Sezione distaccata di Pretura di SIDERNO, depositata il 04/02/99; 2002 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 625 udienza del 18/03/2002 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Locri, Sez. di Siderno, ON ON proponeva opposizione avverso un'ordi- nanza-ingiunzione emessa а suo carico dal Prefetto di Reggio Calabria il 23 giugno 1998, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di lire 441.900 a titolo di sanzione per la violazione dell'art. 142 C.d.S. Con sentenza depositata il 4 febbraio 1999, il giudice adito accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza-ingiunzione, osservando: a) che non era stata data prova della violazione e, in particolare, non era stata depositata da parte della Prefettura di Reggio Calabria la documentazione richiesta;
b) che era mancata l'immediata contestazione e non stato indicato il motivo per cui non era stata era fatta. Avverso la suddetta sentenza il Prefetto di Reggio Calabria ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 . 689, in C.C. e 23, comma 12, della legge 24.11.1981 n relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Con verbale n. ATX 17982 era stata contestata ad ON ON la violazione del C.d.S. prevista dal- l'art. 142. Il giudice aveva ritenuto mancante la prova della contestato né violazione, ma il verbale non era stato smentito da risultanze processuali. L'accertamento della violazione tramite autovelox era assistito da fede privilegiata. Contrariamente a quanto affermato dal Pretore, era stata trasmessa tutta la documentazione in possesso della Prefettura e segnatamente quella prevista dal- l'art. 231 comma 2, della legge n. 689 del 1981 (verbale di contestazione). Le modalità di impiego di apparecchiature autove- lox consentono di accertare l'infrazione solo ad avve- nuto transito del veicolo. In relazione a ciò il rego- lamento di attuazione del C.d.S. (art. 384, lett. e) prevede che l'utilizzo di tali apparecchiature integri uno dei casi di impossibilità di contestazione imme- diata di cui all'art. 210 del C.d.S. 3 2. Il ricorso è inammissibile. Due sono le ragioni in base alle quali la sentenza impugnata ha accolto l'opposizione: a) la mancata pro- Va della violazione, non essendo stata depositata da parte della Prefettura la documentazione richiesta, da cui si poteva evincere il fondamento dell'ordinanza in questione;
b) la mancata contestazione immediata della violazione senza l'indicazione specifica del mo- tivo per cui non era stata fatta. E' vero che il ricorrente ha impugnato la sentenza sotto entrambi i profili, ma tale impugnazione, rela- tivamente al primo di essi, non è ammissibile. Invero 1'avvenuta trasmissione о meno, da parte della Prefettura, nel termine stabilito, della docu- mentazione richiesta dal Pretore costituisce un ele- mento di fatto che non può formare oggetto di accerta- س ے mento in questa sede di legittimità. L'errore di fatto eventualmente commesSO dal giudice di merito può inte- grare un'ipotesi di revocazione, ai sensi dell'art. 395, comma 4, c.p.c., ove ricorrano le ulteriori con- dizioni previste da tale disposizione. _'inammissibilità dell'impugnazione diretta contro una delle autonome ragioni poste a fondamento della decisione rende inammissibile, per difetto d'interes- se, l'impugnazione anche sotto l'altro profilo, la 4 quale, anche se fosse fondata, non potrebbe comunque portare all'accoglimento del ricorso.
3. Nulla per le spese, in considerazione dell'esi- to del ricorso e della mancanza di difese da parte dell'intimato. I L L O
P.Q.M.
B 9 E e 8 l E a 6 n N . e O La Corte dichiara inammissibile il ricorso. I p N Z , a A 1 R m 8 T e S t 9 I s 1 i G Così deciso in Roma il 18 marzo 2002. - s E 1 R l 1 a - A 4 e D 2 h c Il Presidente, . E Il Cons. est. i f T L i N d 3 E o S 2 E m . DotA Massimo Bonomo Dott. Giovanni Losavio T R A очень Marie Dionys DEPOSI CANCERERIA 2002 Oggi, Писто 5