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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 26/11/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2891 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 24.7.2025 e vertente tra
(P.I. , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ferri Laura
-opponente -
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Savo Graziano e
AN RC
-opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – domanda pagamento interessi moratori
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 24.7.2025 le parti concludevano come da note in sostituzione d'udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 486/2017 del 27.4.2017 pronunciato dal Tribunale di Cassino, con il quale veniva ingiunto al predetto il pagamento, in favore di della somma di euro € 122.088,42 oltre spese, a titolo di Controparte_1 interessi moratori, deducendo l'insussistenza dei presupposti sia per la richiesta che per la concessione dell'ingiunzione di pagamento;
che la non Controparte_1 aveva messo in mora l'opponente in relazione alle fatture oggetto del decreto
1 ingiuntivo;
che, in goni caso, il contratto di appalto per la fornitura di servizi di vigilanza sottoscritto dalle parti prevedeva espressamente che eventuali ritardi nei pagamenti non avrebbero dato diritto all'appaltatore di pretendere indennizzi di sorta;
che, dunque, le parti con il contratto di appalto del 22.1.2023 liberamente escludevano l'onere di corresponsione degli interessi moratori a carico dell'ente pubblico che avesse ritardato i pagamenti;
che non poteva ravvisarsi la colpa del per il ritardo nei pagamenti, dovuta alla drastica riduzione Parte_1 dei fondi operata dal Ministero di Grazia e Giustizia;
che doveva, infine, ritenersi errato il criterio di calcolo degli interessi moratori così come determinato dall'opposta ossia a partire dal 31° giorno dalla data di prestazione del servizio, dovendo invece applicarsi decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente così concludeva: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, -in via preliminare: disporre la trasmissione del presente procedimento al Presidente del
Tribunale di Cassino al fine di procedere alla riunione del presente giudizio, per connessione soggettiva ed oggettiva, agli altri due procedimenti già pendenti presso il Tribunale di Cassino. Di questi, il primo, iscritto sub N. 93/2017 R.G. è pendente innanzi al GOT Dott.ssa Vincenza Ovallesco, con prossima udienza fissata al
17.7.2017; il secondo iscritto sub N. 1657/2017 R.G., è pendente innanzi al
Giudice Dott. Gabriele Montefusco, con prima udienza fissata al 20.10.2017; in via preliminare: previa declaratoria dell'ammissibilità e fondatezza della presente opposizione dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente - Pt_1 in via principale e nel merito: dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, e, per l'effetto, previo riconoscimento e declaratoria dell'insussistenza del credito di €. 122.088,42 vantato dal ricorrente, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 486 del 27.4.2017 (N.
1291/2017 R.G.E.) emanato dal Tribunale di Cassino e notificato al Comune di il giorno 29.5.2017 (acquisito al Protocollo Generale al n. 0027213), per Pt_1 tutto il dedotto ed il deducibile;
-condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari della presente procedura”.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avversa pretesa e Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: - disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: - accertata e dichiarata
2 (eventualmente anche d'ufficio ed ex art. 7 D. Lgs. 231/2002) la nullità e/o inefficacia e/o vessatorietà delle clausole contrattuali ex adverso invocate, o comunque la loro inidoneità ad essere interpretate nel senso prospettato da parte opponente (e cioè quelle, con particolare riferimento all'art. 16 del contratto, per cui
“eventuali ritardi nel pagamento non daranno diritto comunque all'appaltatore di pretendere indennizzi di sorta” e “l'appaltatore con l'accettazione del pagamento riconosce che l'importo liquidato è a totale soddisfazione del suo avere”); - accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia (in particolare, per quanto riguarda il periodo di servizio cui le fatture azionate in sede monitoria si riferiscono) del
Contratto di Appalto del servizio di vigilanza presso gli uffici giudiziari di , Pt_1
Rep. 6/03 (all. 5 fascicolo monitorio); rigettare l'avversaria opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e diritto, respingere tutte le avversarie richieste in quanto infondate in fatto e diritto, e provvedere come di seguito richiesto: in via preliminare, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto 486/2017 del 27.04.2017, notificato al in data 29.05.2017, in quanto l'opposizione non è fondata su Parte_1 prova scritta o di pronta soluzione, e/o comunque è fondata su argomentazioni assolutamente irrilevanti e/o inconferenti, e/o comunque risulta palesemente dilatoria, pretestuosa, erronea ed infondata e basata su presupposti erronei;
-in via principale, confermare il d. i. opposto n. 486/2017, e per l'effetto condannare la parte opponente in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore della parte opposta in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., degli interessi di mora ex art. 4 D.Lgs. 231/2002 calcolati sulla sorte capitale di ciascuna fattura azionata con il d.i. n. 486/2017 a partire dal 31° giorno dalla data di prestazione dei servizi (prestazione, individuata, per ogni fattura, nell'ultimo giorno del mese precedente all'emissione), sino alle date di effettivo pagamento delle fatture e detratto quanto già corrisposto dal Parte_1
a titolo di interessi legali (€ 17.667,35), in quanto nel caso in esame manca
[...] la certezza della data della ricezione delle singole fatture da parte del Parte_1
e quindi al pagamento della somma complessiva di € 122.088,42, pari alla
[...] differenza tra il quantum debeatur a titolo di interessi moratori (€ 139.755,77, così come risultante dal prospetto riepilogativo di cui all' all. 6 fascicolo monitorio) e quanto effettivamente già corrisposto a titolo di interessi legali (€ 17.667,35 – rif. ordinanza di assegnazione del G.E. depositata il 26.06.2009, all. 2 fascicolo
3 monitorio), con la precisazione che nel citato prospetto riepilogativo, per ciascuna fattura azionata in sede monitoria, il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori è indicato nella colonna “C”, mentre le date di effettivo pagamento delle fatture sono indicate nella colonna “E”, il tutto salvo errori di calcolo e/o omissioni;
- prima domanda subordinata ed in quanto occorra riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, e qualora fosse accertata in giudizio, per ciascuna fattura, la data certa della ricezione da parte del condannare la parte opponente Parte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte opposta in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di interessi Controparte_1 moratori ex D.Lgs. 231/2002 (art. 4), dell'importo che risulterà complessivamente dovuto, per ciascuna fattura azionata con il d.i. 486/2017, calcolato dal 31° giorno
(dies a quo) dalle singole date di ricezione delle fatture da parte del Parte_1
sino alle date di effettivo pagamento delle fatture, indicate nel citato
[...] prospetto riepilogativo (colonna “E”), sempre detratto quanto già corrisposto dal a titolo di interessi legali (€ 17.667,35); - seconda domanda Parte_1 subordinata ed in quanto occorra riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle due domande di cui sopra, comunque condannare la parte opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte opposta CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di
[...] interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, della somma ritenuta di giustizia, individuando, per ciascuna fattura, il dies a quo di decorrenza degli interessi ritenuto di giustizia, e sino alla data di effettivo pagamento di ogni fattura, indicato nella colonna “E” del prospetto riepilogativo di cui all' all. 6 fascicolo monitorio;
- in ogni caso, anche in via riconvenzionale, condannare altresì la parte opponente in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore della parte opposta in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro a titolo di responsabilità aggravata e/o di risarcimento danni, anche -in quanto occorra equitativamente determinata (comunque, non eccedente, se non cumulata con una delle precedenti domande eventualmente accolte, l'importo di € 260.000,00). Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. 55/2014 della presente causa, oltre I.V.A. e C.P.A”
4 La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.7.2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Tanto chiarito, si ritiene che la domanda di condanna proposta da CP_1 vada rigettata per i seguenti motivi.
[...]
Com'è noto, una volta intervenuta la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto ai sensi dell'art. 647 c.p.c., la decisione in essa contenuta diviene irrevocabile, precludendo ogni ulteriore modifica del suo contenuto.
In merito alla portata dell'intangibilità del provvedimento monitorio, negli ultimi anni, la giurisprudenza prevalente ha condiviso la tesi che riconosce al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. la piena efficacia di giudicato sostanziale (ex multis, cfr. Cass. 19 settembre 2024, n. 25180; Cass. 4 aprile 2024, n. 8901; Cass. 4 novembre 2021, n. 31636).
In particolare, si è affermato che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre, non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda, rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo. In un'accezione più ampia, si è evidenziato che l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico.
Quindi, secondo il riferito orientamento, il giudicato riguarda non soltanto la questione decisa in modo espresso, ma anche quella inscindibilmente connessa alla fattispecie dedotta in giudizio, che, in quanto tale, si ritiene implicitamente risolta.
Dal punto di vista pratico, l'adesione all'impostazione in esame comporta che, nel caso di provvedimento ingiuntivo divenuto incontestabile, è precluso ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della domanda monitoria.
Orbene, tanto chiarito in punto di diritto, si osserva che, nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che, con il decreto ingiuntivo n. 600/2007, emesso da questo Tribunale, veniva ingiunto al il pagamento in Parte_1 favore della dell'importo di euro 328.078,71, “oltre interessi legali Controparte_1
5 dalle singole date di scadenza di ciascuna fattura sino al soddisfo”, quale importo contabilizzato nelle fatture emesse dalla creditrice in virtù del contratto di appalto del servizio di vigilanza presso gli uffici giudiziari di n. 6/2003, Pt_1 per i servizi svolti fino al 2005. Nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il
28.11.2007, la aveva chiesto il pagamento, oltre che della sorte Controparte_1 capitale, anche degli “interessi legali dalle date di scadenza di ciascuna fattura sino all'effettivo soddisfo”.
Tale decreto ingiuntivo non veniva opposto dal e, su richiesta Parte_1 della acquistava efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in Controparte_1 data 24.1.2008.
La in forza del predetto titolo esecutivo, instaurava il Controparte_1 procedimento di esecuzione forzata rubricato al r.g.e. n. 1186/2008, nell'ambito della quale conseguiva il pagamento della sorte capitale, delle spese legali e dell'importo di euro 17.667,35 “a titolo di interessi calcolati al tasso legale”.
Successivamente, la con un diverso ricorso per decreto ingiuntivo, Controparte_1 dal quale è scaturita la presente opposizione, chiedeva il pagamento dell'importo di euro 122.088,42, “pari dalla differenza tra quanto già corrisposto dal Parte_1
a titolo di interessi legali”, all'esito del giudizio esecutivo r.g. n.
[...]
1186/2008, fondato sul decreto ingiuntivo n. 600/2007, emesso in relazione ai servizi svolti fino al mese di dicembre 2005, in forza del contratto n. 6/2003, “e quanto dovuto a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002”, sul rilievo che l'importo di euro 17.667,35, a titolo di interessi legali recuperato in sede esecutiva “è ben inferiore a quello degli interessi moratori”.
Ritiene il Tribunale che tale richiesta sia inammissibile in quanto, come rilevato con ordinanza del 30.11.2024, la domanda di condanna oggetto del presente giudizio è volta ad ottenere una modifica del decreto ingiuntivo n. 600/2007, in conseguenza della presunta errata pronuncia del giudice del monitorio relativamente alla misura degli interessi moratori dovuti dal Parte_1 per il ritardato pagamento del corrispettivo relativo ai servizi svolti fino al 2005, in forza del contratto n. 6/2003, nonché una “integrazione” del pagamento conseguito nella procedura esecutiva n. 1186/2008.
Tuttavia, in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di decreto ingiuntivo non opposto passato in giudicato, è precluso ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della domanda monitoria, si
6 rileva che la questione in oggetto avrebbe dovuto essere scrutinata dal giudice del monitorio. In difetto, qualora l'odierno opposto avesse reputato erronea la statuizione inerente alla liquidazione degli interessi secondo il saggio degli interessi legali, sarebbe stato onere della parte omettere la notificazione del provvedimento, determinandone l'inefficacia ex art. 644 c.p.c., e reiterare l'istanza in sede ordinaria o monitoria.
Invero, diversamente da quanto dedotto dall'opposta, la fattispecie in esame integra un'ipotesi non di omessa pronuncia del giudice del monitorio, bensì di statuizione reputata erronea dal creditore, come di desume dalla seguente affermazione contenuta nelle note del 6.5.2025: “Del resto, ulteriore conferma del fatto che nel d.i. 600/2007 vennero liquidati soltanto interessi al tasso legale risiede nella evidenza per cui, applicando la normativa in tema di interessi moratori ex d.Lgs. 231/2002 (ed il relativo tasso) vigente ratione temporis (cioè al momento dell'emissione del d.i. 600/2007), verifica che il Tribunale può e deve fare (in base al principio iura novit curia), risulta con certezza che l'importo di € 17.667,35 è di gran lunga inferiore a quello che avrebbe dovuto essere liquidato a titolo di interessi moratori, come del resto risulta dagli analitici calcoli allegati e documentati da in sede monitoria, al fine dell'emissione del d.i. opposto nel Controparte_1 presente giudizio”.
Tale affermazione palesa l'intenzione della parte opposta di ottenere un'integrazione del contenuto del titolo esecutivo.
Né in senso contrario rileva che, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il
28.11.2007, l'opposta aveva richiesto il pagamento degli interessi legali, senza alcuna specificazione, dal momento che, come chiarito dalla Corte di cassazione,
“l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore” (Cass. n. 14911/2019).
Tale conclusione, secondo la S.C., si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio.
Sotto il primo profilo, si è evidenziato che, in forza dell'art. 3 d.lgs. n. 231/2002,
“il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo
è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui
7 non imputabile”; prevede, poi, l'art. 4 d.lgs. n. 231/2002 che gli interessi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Diversamente, dal combinato disposto degli artt. 1219 e 1224 c.c., si desume che, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali e che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
In tale quadro normativo, la Corte di cassazione ha messo in rilievo che “Fino all'emanazione del decreto legislativo n. 231 del 2002, quindi, gli interessi di mora sulle ordinarie transazioni commerciali non decorrevano automaticamente, bensì era necessaria una formale presa di posizione, sotto forma di intimazione o richiesta scritta, da parte del creditore. Proprio argomentando da tale disciplina, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che gli interessi di mora, avendo un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria principale cui accedono, possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda della parte creditrice, che ne indichi la fonte e la natura (v. ex multis Cass.
15/10/2015, n. 20868; 23/01/2008, n. 1377; 18/01/2007, n. 1087;
04/02/1999, n. 977; 28/06/1989, n. 3154). Con il decreto legislativo n. 231 del
2002, il legislatore, mirando — in attuazione della direttiva 2000/35/CE — ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti,
è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento” (Cass. n. 14911/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di pagamento in esame, stante l'efficacia di giudicato espletata dal decreto ingiuntivo n. 600/2007 (cfr. Cass. n. 27161/2018, secondo cui “Il giudicato esterno, invero, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti
8 ed il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo”).
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/2014, in virtù dello scaglione di riferimento (52.000,01 – 260.000,001) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, devono essere poste a carico dell'opposta, in omaggio del principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 486/2017;
2) condanna l'opposta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opponente, che liquida in euro 406,00 per spese vive e in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
9
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 2891 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, trattenuta in decisione all'udienza del 24.7.2025 e vertente tra
(P.I. , in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Ferri Laura
-opponente -
e
(P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Savo Graziano e
AN RC
-opposta –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo – domanda pagamento interessi moratori
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza cartolare del 24.7.2025 le parti concludevano come da note in sostituzione d'udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 486/2017 del 27.4.2017 pronunciato dal Tribunale di Cassino, con il quale veniva ingiunto al predetto il pagamento, in favore di della somma di euro € 122.088,42 oltre spese, a titolo di Controparte_1 interessi moratori, deducendo l'insussistenza dei presupposti sia per la richiesta che per la concessione dell'ingiunzione di pagamento;
che la non Controparte_1 aveva messo in mora l'opponente in relazione alle fatture oggetto del decreto
1 ingiuntivo;
che, in goni caso, il contratto di appalto per la fornitura di servizi di vigilanza sottoscritto dalle parti prevedeva espressamente che eventuali ritardi nei pagamenti non avrebbero dato diritto all'appaltatore di pretendere indennizzi di sorta;
che, dunque, le parti con il contratto di appalto del 22.1.2023 liberamente escludevano l'onere di corresponsione degli interessi moratori a carico dell'ente pubblico che avesse ritardato i pagamenti;
che non poteva ravvisarsi la colpa del per il ritardo nei pagamenti, dovuta alla drastica riduzione Parte_1 dei fondi operata dal Ministero di Grazia e Giustizia;
che doveva, infine, ritenersi errato il criterio di calcolo degli interessi moratori così come determinato dall'opposta ossia a partire dal 31° giorno dalla data di prestazione del servizio, dovendo invece applicarsi decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Sulla base di tali deduzioni, l'opponente così concludeva: “Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, -in via preliminare: disporre la trasmissione del presente procedimento al Presidente del
Tribunale di Cassino al fine di procedere alla riunione del presente giudizio, per connessione soggettiva ed oggettiva, agli altri due procedimenti già pendenti presso il Tribunale di Cassino. Di questi, il primo, iscritto sub N. 93/2017 R.G. è pendente innanzi al GOT Dott.ssa Vincenza Ovallesco, con prossima udienza fissata al
17.7.2017; il secondo iscritto sub N. 1657/2017 R.G., è pendente innanzi al
Giudice Dott. Gabriele Montefusco, con prima udienza fissata al 20.10.2017; in via preliminare: previa declaratoria dell'ammissibilità e fondatezza della presente opposizione dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'opponente - Pt_1 in via principale e nel merito: dichiarare inammissibile e comunque infondato il ricorso per decreto ingiuntivo opposto, e, per l'effetto, previo riconoscimento e declaratoria dell'insussistenza del credito di €. 122.088,42 vantato dal ricorrente, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 486 del 27.4.2017 (N.
1291/2017 R.G.E.) emanato dal Tribunale di Cassino e notificato al Comune di il giorno 29.5.2017 (acquisito al Protocollo Generale al n. 0027213), per Pt_1 tutto il dedotto ed il deducibile;
-condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari della presente procedura”.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avversa pretesa e Controparte_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito: - disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa: - accertata e dichiarata
2 (eventualmente anche d'ufficio ed ex art. 7 D. Lgs. 231/2002) la nullità e/o inefficacia e/o vessatorietà delle clausole contrattuali ex adverso invocate, o comunque la loro inidoneità ad essere interpretate nel senso prospettato da parte opponente (e cioè quelle, con particolare riferimento all'art. 16 del contratto, per cui
“eventuali ritardi nel pagamento non daranno diritto comunque all'appaltatore di pretendere indennizzi di sorta” e “l'appaltatore con l'accettazione del pagamento riconosce che l'importo liquidato è a totale soddisfazione del suo avere”); - accertata e dichiarata la piena validità ed efficacia (in particolare, per quanto riguarda il periodo di servizio cui le fatture azionate in sede monitoria si riferiscono) del
Contratto di Appalto del servizio di vigilanza presso gli uffici giudiziari di , Pt_1
Rep. 6/03 (all. 5 fascicolo monitorio); rigettare l'avversaria opposizione a decreto ingiuntivo in quanto infondata in fatto e diritto, respingere tutte le avversarie richieste in quanto infondate in fatto e diritto, e provvedere come di seguito richiesto: in via preliminare, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto 486/2017 del 27.04.2017, notificato al in data 29.05.2017, in quanto l'opposizione non è fondata su Parte_1 prova scritta o di pronta soluzione, e/o comunque è fondata su argomentazioni assolutamente irrilevanti e/o inconferenti, e/o comunque risulta palesemente dilatoria, pretestuosa, erronea ed infondata e basata su presupposti erronei;
-in via principale, confermare il d. i. opposto n. 486/2017, e per l'effetto condannare la parte opponente in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore della parte opposta in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., degli interessi di mora ex art. 4 D.Lgs. 231/2002 calcolati sulla sorte capitale di ciascuna fattura azionata con il d.i. n. 486/2017 a partire dal 31° giorno dalla data di prestazione dei servizi (prestazione, individuata, per ogni fattura, nell'ultimo giorno del mese precedente all'emissione), sino alle date di effettivo pagamento delle fatture e detratto quanto già corrisposto dal Parte_1
a titolo di interessi legali (€ 17.667,35), in quanto nel caso in esame manca
[...] la certezza della data della ricezione delle singole fatture da parte del Parte_1
e quindi al pagamento della somma complessiva di € 122.088,42, pari alla
[...] differenza tra il quantum debeatur a titolo di interessi moratori (€ 139.755,77, così come risultante dal prospetto riepilogativo di cui all' all. 6 fascicolo monitorio) e quanto effettivamente già corrisposto a titolo di interessi legali (€ 17.667,35 – rif. ordinanza di assegnazione del G.E. depositata il 26.06.2009, all. 2 fascicolo
3 monitorio), con la precisazione che nel citato prospetto riepilogativo, per ciascuna fattura azionata in sede monitoria, il dies a quo di decorrenza degli interessi moratori è indicato nella colonna “C”, mentre le date di effettivo pagamento delle fatture sono indicate nella colonna “E”, il tutto salvo errori di calcolo e/o omissioni;
- prima domanda subordinata ed in quanto occorra riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui sopra, e qualora fosse accertata in giudizio, per ciascuna fattura, la data certa della ricezione da parte del condannare la parte opponente Parte_1 Parte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della parte opposta in persona del legale rappresentante p.t., a titolo di interessi Controparte_1 moratori ex D.Lgs. 231/2002 (art. 4), dell'importo che risulterà complessivamente dovuto, per ciascuna fattura azionata con il d.i. 486/2017, calcolato dal 31° giorno
(dies a quo) dalle singole date di ricezione delle fatture da parte del Parte_1
sino alle date di effettivo pagamento delle fatture, indicate nel citato
[...] prospetto riepilogativo (colonna “E”), sempre detratto quanto già corrisposto dal a titolo di interessi legali (€ 17.667,35); - seconda domanda Parte_1 subordinata ed in quanto occorra riconvenzionale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle due domande di cui sopra, comunque condannare la parte opponente in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte opposta CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento a titolo di
[...] interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002, della somma ritenuta di giustizia, individuando, per ciascuna fattura, il dies a quo di decorrenza degli interessi ritenuto di giustizia, e sino alla data di effettivo pagamento di ogni fattura, indicato nella colonna “E” del prospetto riepilogativo di cui all' all. 6 fascicolo monitorio;
- in ogni caso, anche in via riconvenzionale, condannare altresì la parte opponente in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in Parte_1 favore della parte opposta in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
a titolo di responsabilità aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., di una ulteriore somma di denaro a titolo di responsabilità aggravata e/o di risarcimento danni, anche -in quanto occorra equitativamente determinata (comunque, non eccedente, se non cumulata con una delle precedenti domande eventualmente accolte, l'importo di € 260.000,00). Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, ex D.M. 55/2014 della presente causa, oltre I.V.A. e C.P.A”
4 La causa, istruita con prova documentale, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 24.7.2025 ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
2. Tanto chiarito, si ritiene che la domanda di condanna proposta da CP_1 vada rigettata per i seguenti motivi.
[...]
Com'è noto, una volta intervenuta la dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo non opposto ai sensi dell'art. 647 c.p.c., la decisione in essa contenuta diviene irrevocabile, precludendo ogni ulteriore modifica del suo contenuto.
In merito alla portata dell'intangibilità del provvedimento monitorio, negli ultimi anni, la giurisprudenza prevalente ha condiviso la tesi che riconosce al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. la piena efficacia di giudicato sostanziale (ex multis, cfr. Cass. 19 settembre 2024, n. 25180; Cass. 4 aprile 2024, n. 8901; Cass. 4 novembre 2021, n. 31636).
In particolare, si è affermato che il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre, non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, mentre non si estende ai fatti successivi al giudicato e a quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa petendi in seno alla domanda, rispetto al ricorso esaminato dal decreto esecutivo. In un'accezione più ampia, si è evidenziato che l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico.
Quindi, secondo il riferito orientamento, il giudicato riguarda non soltanto la questione decisa in modo espresso, ma anche quella inscindibilmente connessa alla fattispecie dedotta in giudizio, che, in quanto tale, si ritiene implicitamente risolta.
Dal punto di vista pratico, l'adesione all'impostazione in esame comporta che, nel caso di provvedimento ingiuntivo divenuto incontestabile, è precluso ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della domanda monitoria.
Orbene, tanto chiarito in punto di diritto, si osserva che, nel caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che, con il decreto ingiuntivo n. 600/2007, emesso da questo Tribunale, veniva ingiunto al il pagamento in Parte_1 favore della dell'importo di euro 328.078,71, “oltre interessi legali Controparte_1
5 dalle singole date di scadenza di ciascuna fattura sino al soddisfo”, quale importo contabilizzato nelle fatture emesse dalla creditrice in virtù del contratto di appalto del servizio di vigilanza presso gli uffici giudiziari di n. 6/2003, Pt_1 per i servizi svolti fino al 2005. Nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il
28.11.2007, la aveva chiesto il pagamento, oltre che della sorte Controparte_1 capitale, anche degli “interessi legali dalle date di scadenza di ciascuna fattura sino all'effettivo soddisfo”.
Tale decreto ingiuntivo non veniva opposto dal e, su richiesta Parte_1 della acquistava efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in Controparte_1 data 24.1.2008.
La in forza del predetto titolo esecutivo, instaurava il Controparte_1 procedimento di esecuzione forzata rubricato al r.g.e. n. 1186/2008, nell'ambito della quale conseguiva il pagamento della sorte capitale, delle spese legali e dell'importo di euro 17.667,35 “a titolo di interessi calcolati al tasso legale”.
Successivamente, la con un diverso ricorso per decreto ingiuntivo, Controparte_1 dal quale è scaturita la presente opposizione, chiedeva il pagamento dell'importo di euro 122.088,42, “pari dalla differenza tra quanto già corrisposto dal Parte_1
a titolo di interessi legali”, all'esito del giudizio esecutivo r.g. n.
[...]
1186/2008, fondato sul decreto ingiuntivo n. 600/2007, emesso in relazione ai servizi svolti fino al mese di dicembre 2005, in forza del contratto n. 6/2003, “e quanto dovuto a titolo di interessi moratori ex d.lgs. 231/2002”, sul rilievo che l'importo di euro 17.667,35, a titolo di interessi legali recuperato in sede esecutiva “è ben inferiore a quello degli interessi moratori”.
Ritiene il Tribunale che tale richiesta sia inammissibile in quanto, come rilevato con ordinanza del 30.11.2024, la domanda di condanna oggetto del presente giudizio è volta ad ottenere una modifica del decreto ingiuntivo n. 600/2007, in conseguenza della presunta errata pronuncia del giudice del monitorio relativamente alla misura degli interessi moratori dovuti dal Parte_1 per il ritardato pagamento del corrispettivo relativo ai servizi svolti fino al 2005, in forza del contratto n. 6/2003, nonché una “integrazione” del pagamento conseguito nella procedura esecutiva n. 1186/2008.
Tuttavia, in aderenza al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel caso di decreto ingiuntivo non opposto passato in giudicato, è precluso ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della domanda monitoria, si
6 rileva che la questione in oggetto avrebbe dovuto essere scrutinata dal giudice del monitorio. In difetto, qualora l'odierno opposto avesse reputato erronea la statuizione inerente alla liquidazione degli interessi secondo il saggio degli interessi legali, sarebbe stato onere della parte omettere la notificazione del provvedimento, determinandone l'inefficacia ex art. 644 c.p.c., e reiterare l'istanza in sede ordinaria o monitoria.
Invero, diversamente da quanto dedotto dall'opposta, la fattispecie in esame integra un'ipotesi non di omessa pronuncia del giudice del monitorio, bensì di statuizione reputata erronea dal creditore, come di desume dalla seguente affermazione contenuta nelle note del 6.5.2025: “Del resto, ulteriore conferma del fatto che nel d.i. 600/2007 vennero liquidati soltanto interessi al tasso legale risiede nella evidenza per cui, applicando la normativa in tema di interessi moratori ex d.Lgs. 231/2002 (ed il relativo tasso) vigente ratione temporis (cioè al momento dell'emissione del d.i. 600/2007), verifica che il Tribunale può e deve fare (in base al principio iura novit curia), risulta con certezza che l'importo di € 17.667,35 è di gran lunga inferiore a quello che avrebbe dovuto essere liquidato a titolo di interessi moratori, come del resto risulta dagli analitici calcoli allegati e documentati da in sede monitoria, al fine dell'emissione del d.i. opposto nel Controparte_1 presente giudizio”.
Tale affermazione palesa l'intenzione della parte opposta di ottenere un'integrazione del contenuto del titolo esecutivo.
Né in senso contrario rileva che, nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il
28.11.2007, l'opposta aveva richiesto il pagamento degli interessi legali, senza alcuna specificazione, dal momento che, come chiarito dalla Corte di cassazione,
“l'applicabilità degli interessi moratori nella misura prevista dall'art. 5 d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, discende ex lege dall'essere la prestazione pecuniaria cui esse accedono dovuta a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, indipendentemente da una specifica richiesta del creditore” (Cass. n. 14911/2019).
Tale conclusione, secondo la S.C., si ricava univocamente dal testuale dato positivo, oltre che dalla sua ratio.
Sotto il primo profilo, si è evidenziato che, in forza dell'art. 3 d.lgs. n. 231/2002,
“il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori, ai sensi degli articoli 4 e 5, salvo che il debitore dimostri che il ritardo nel pagamento del prezzo
è stato determinato dall'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui
7 non imputabile”; prevede, poi, l'art. 4 d.lgs. n. 231/2002 che gli interessi decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.
Diversamente, dal combinato disposto degli artt. 1219 e 1224 c.c., si desume che, nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali e che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto.
In tale quadro normativo, la Corte di cassazione ha messo in rilievo che “Fino all'emanazione del decreto legislativo n. 231 del 2002, quindi, gli interessi di mora sulle ordinarie transazioni commerciali non decorrevano automaticamente, bensì era necessaria una formale presa di posizione, sotto forma di intimazione o richiesta scritta, da parte del creditore. Proprio argomentando da tale disciplina, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che gli interessi di mora, avendo un fondamento autonomo rispetto all'obbligazione pecuniaria principale cui accedono, possono essere attribuiti soltanto su espressa domanda della parte creditrice, che ne indichi la fonte e la natura (v. ex multis Cass.
15/10/2015, n. 20868; 23/01/2008, n. 1377; 18/01/2007, n. 1087;
04/02/1999, n. 977; 28/06/1989, n. 3154). Con il decreto legislativo n. 231 del
2002, il legislatore, mirando — in attuazione della direttiva 2000/35/CE — ad eliminare gli eccessivi ritardi nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie nelle transazioni commerciali, ha ribaltato, con riferimento a tale specifico settore, il sistema così descritto, prevedendo la decorrenza automatica degli interessi di mora, senza necessità di costituzione in mora del debitore, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza prevista per il pagamento. Ne discende che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti,
è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento” (Cass. n. 14911/2019).
Alla luce delle considerazioni che precedono, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di pagamento in esame, stante l'efficacia di giudicato espletata dal decreto ingiuntivo n. 600/2007 (cfr. Cass. n. 27161/2018, secondo cui “Il giudicato esterno, invero, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti
8 ed il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta da queste ultime in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo”).
3. Le spese di lite, liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55/2014, in virtù dello scaglione di riferimento (52.000,01 – 260.000,001) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase trattazione, fase decisionale), con l'applicazione del valore medio, devono essere poste a carico dell'opposta, in omaggio del principio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 486/2017;
2) condanna l'opposta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell'opponente, che liquida in euro 406,00 per spese vive e in euro 14.103,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva se dovuta per legge e c.p.a.
Cassino, 26 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
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