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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/11/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 15/10/2025 al n. 5342/2025
R.G.,
DA
(C.F. difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BR LL, elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO
EMANUELE II 108 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BR
LL ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TT MARA, elettivamente domiciliato in VIA G. MARCONI, 1/5 37067
VALEGGIO SUL MINCIO presso lo studio dell'avv. TT MARA resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
18/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1- Disporre Parte_1 Controparte_1
che il figlio minore resti affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alle scelte fondamentali che dovranno essere assunte tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio, riservando a ciascun genitore l'ordinaria amministrazione quando il minore si trova presso ciascuno di loro. continuerà a vivere con la madre Per_1
presso la cui abitazione manterrà la residenza anagrafica.
2- Circa la collocazione del minore, disporre che il padre potrà tenere con sé il figlio un fine settimana al mese (da decidere il mese precedente) dal Per_1
venerdì dalla fine della scuola - quando il papà avrà cura di riprendere fino a lunedì mattina (quando il papà avrà cura di portarlo a Per_1
scuola). In tali occasioni il padre pernotterà con il figlio a casa dei propri genitori (nonni paterni di ) in . I ricorrenti inoltre Per_1 Parte_2
concordano a che venga mantenuto e garantito un rapporto telefonico costante tra il padre e , per mezzo di chiamate/video-chiamate che il padre Per_1
avrà cura di fare settimanalmente almeno nelle giornate di martedì e giovedì alle ore 20:00 circa.
3- Salvo diversi accordi tra i genitori, trascorrerà inoltre i seguenti Per_1
periodi con i genitori: in occasione delle vacanze natalizie dal 25 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 5 o 6 gennaio con l'altro. In ogni pagina 2 di 7 caso quanto trascorrerà la giornata di Natale con il padre, la giornata del 24 dicembre la trascorrerà con la madre. In occasione delle vacanze di Pasqua 3 gg con il padre e 3 giorni con la madre (dal venerdì alla domenica e dal lunedì al mercoledì). , in occasione delle vacanze estive, trascorrerà 10 gg Per_1
continuativi con il padre nel mese di agosto (il periodo deve essere comunicato alla madre entro il mese di aprile).
4- Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
sig.ra , con decorrenza dal mese di agosto 2025, l'importo Parte_1
mensile di Euro 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio
, somma da corrispondersi, mediante versamento diretto sul conto Per_1
corrente della stessa, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal mese di agosto
2026. Disporre che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla Sig.ra la quale inoltre godrà delle detrazioni/deduzioni fiscali Parte_1
inerenti il figlio nella misura del 100%. Per_1
5. Porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con-pagamento di ticket
(e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione pagina 3 di 7 medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/ o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo
(solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite
(genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di 500,00 (cinquecento,00); spesa per la retta dell'asilo nido pagina 4 di 7 (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che, in parziale deroga al protocollo di intesa del
Tribunale di Mantova n. 1972/2024 del 28/05/2024 i ricorrenti, consapevoli che le spese inerenti alla mensa scolastica del figlio si possono Per_1
considerare come spese ordinarie e, dunque, rientranti nell'assegno di mantenimento, dichiarano espressamente, ogni eccezione rimossa, che le stesse siano disciplinate come spese straordinarie e quindi che gravino al 50% su ciascuna parte.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche- erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto dei telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, pagina 5 di 7 attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Il Sig. presta fin da ora il consenso a che il figlio possa svolgere CP_1 Per_1
almeno una attività ludico-sportiva che preveda un impegno di spesa massimo mensile pari ad € 70,00 oltre ad eventuale attrezzatura/abbigliamento/accessori.
Il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 21/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 15/10/2025 al n. 5342/2025
R.G.,
DA
(C.F. difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
BR LL, elettivamente domiciliata in CORSO VITTORIO
EMANUELE II 108 46100 MANTOVA presso lo studio dell'avv. BR
LL ricorrente
CONTRO
(C.F. ), difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
TT MARA, elettivamente domiciliato in VIA G. MARCONI, 1/5 37067
VALEGGIO SUL MINCIO presso lo studio dell'avv. TT MARA resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
18/11/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e “1- Disporre Parte_1 Controparte_1
che il figlio minore resti affidato in via condivisa ad entrambi i Per_1
genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in relazione alle scelte fondamentali che dovranno essere assunte tenendo conto dell'inclinazione naturale, delle capacità e delle aspirazioni del figlio, riservando a ciascun genitore l'ordinaria amministrazione quando il minore si trova presso ciascuno di loro. continuerà a vivere con la madre Per_1
presso la cui abitazione manterrà la residenza anagrafica.
2- Circa la collocazione del minore, disporre che il padre potrà tenere con sé il figlio un fine settimana al mese (da decidere il mese precedente) dal Per_1
venerdì dalla fine della scuola - quando il papà avrà cura di riprendere fino a lunedì mattina (quando il papà avrà cura di portarlo a Per_1
scuola). In tali occasioni il padre pernotterà con il figlio a casa dei propri genitori (nonni paterni di ) in . I ricorrenti inoltre Per_1 Parte_2
concordano a che venga mantenuto e garantito un rapporto telefonico costante tra il padre e , per mezzo di chiamate/video-chiamate che il padre Per_1
avrà cura di fare settimanalmente almeno nelle giornate di martedì e giovedì alle ore 20:00 circa.
3- Salvo diversi accordi tra i genitori, trascorrerà inoltre i seguenti Per_1
periodi con i genitori: in occasione delle vacanze natalizie dal 25 dicembre al 31 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre al 5 o 6 gennaio con l'altro. In ogni pagina 2 di 7 caso quanto trascorrerà la giornata di Natale con il padre, la giornata del 24 dicembre la trascorrerà con la madre. In occasione delle vacanze di Pasqua 3 gg con il padre e 3 giorni con la madre (dal venerdì alla domenica e dal lunedì al mercoledì). , in occasione delle vacanze estive, trascorrerà 10 gg Per_1
continuativi con il padre nel mese di agosto (il periodo deve essere comunicato alla madre entro il mese di aprile).
4- Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla Controparte_1
sig.ra , con decorrenza dal mese di agosto 2025, l'importo Parte_1
mensile di Euro 250,00 quale contributo per il mantenimento del figlio
, somma da corrispondersi, mediante versamento diretto sul conto Per_1
corrente della stessa, entro il giorno 10 di ogni mese. Tale somma sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat a decorrere dal mese di agosto
2026. Disporre che l'assegno unico verrà percepito interamente dalla Sig.ra la quale inoltre godrà delle detrazioni/deduzioni fiscali Parte_1
inerenti il figlio nella misura del 100%. Per_1
5. Porre a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con-pagamento di ticket
(e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione pagina 3 di 7 medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/ o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.); spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo
(solo se entrambi i genitori lavorano); spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite
(genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); spese per l'acquisto di strumenti informatici PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di 500,00 (cinquecento,00); spesa per la retta dell'asilo nido pagina 4 di 7 (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito dalle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali. Si precisa che, in parziale deroga al protocollo di intesa del
Tribunale di Mantova n. 1972/2024 del 28/05/2024 i ricorrenti, consapevoli che le spese inerenti alla mensa scolastica del figlio si possono Per_1
considerare come spese ordinarie e, dunque, rientranti nell'assegno di mantenimento, dichiarano espressamente, ogni eccezione rimossa, che le stesse siano disciplinate come spese straordinarie e quindi che gravino al 50% su ciascuna parte.
C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche- erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby- sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto dei telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, pagina 5 di 7 attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Il Sig. presta fin da ora il consenso a che il figlio possa svolgere CP_1 Per_1
almeno una attività ludico-sportiva che preveda un impegno di spesa massimo mensile pari ad € 70,00 oltre ad eventuale attrezzatura/abbigliamento/accessori.
Il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta”;
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti, il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 21/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
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