Sentenza 20 maggio 2021
Parere sospensivo 19 dicembre 2022
Parere definitivo 8 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 21/02/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01450/2025REG.PROV.COLL.
N. 00264/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 264 del 2022, proposto da Ditta P.A.B. di DE RA AH AA & C. S.n.c., AH AA DE RA, Maria Giuseppa Donato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Maturi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Trebaseleghe, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emiliano Bandarin Troi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Aquileia Capital Services S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via F. Siacci 38;
Julia Portfolio Solutions S.p.A., Fallimento dell'Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto -Attiva S.p.A. in Liquidazione, non costituiti in giudizio;
Matra Autotrasporti S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Caucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, n. 33;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 687/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trebaseleghe e di Aquileia Capital Services S.r.l. e di Matra Autotrasporti S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso la deliberazione di Giunta comunale di Trebaseleghe, provincia di Padova, n. 122 del 12 ottobre del 2016 che ha autorizzato la vendita dell’edificio produttivo situato in via Fernando Magellano n. 14 sul lotto n. 19 dell'area P.I.P. a sud di via Manetti di cui la stessa, in passato, era stata utilizzatrice in forza di contratto di leasing.
A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze:
con ricorso R.G. n.1580 del 2016 la ditta I.P.A.B. ed i suoi soci, assegnatari all’esito di bando, di un capannone ad uso artigianale edificato su area P.I.P. nel comune di Trebaleseghe, hanno impugnato la ridetta deliberazione con cui l’ente, riscontrando un’istanza della società TA AS Resolution, già Hypo Bank, divenuta proprietaria dell’immobile a seguito di contratto di leasing stipulato con la società ricorrente nel 2005, ha autorizzato la vendita di quest’ultimo alla ditta Matra Autotrasporti S.r.L. di Noale, per un importo di euro 400.000,00, prezzo di gran lunga inferiore a quello di mercato, pari ad euro 615.000,00, stimati da apposita perizia commissionata dalla P.A.;
la parte appellante, legittimata all’impugnativa in quanto coinvolta dal comune nel procedimento di alienazione in quanto assegnataria del capannone, precisava di essere latrice di un interesse attuale, personale e concreto all’annullamento della delibera, ricevendo un pregiudizio immediato, di notevole entità;
infatti, laddove la vendita fosse avvenuta al maggior prezzo accertato, avrebbero tratto un indubbio beneficio, giacché, in forza delle disposizioni codicistiche applicabili ai contratti di locazione finanziaria, il maggior corrispettivo della vendita sarebbe valso ad estinguere i debiti con la società di leasing, ma anche a remunerare i ricorrenti degli investimenti e delle addizioni, effettuati per la realizzazione del capannone, ai sensi del comma 4 dell’art.9 del Regolamento comunale aree P.I.P.;
aggiungevano di avere specifico interesse a contrastare le iniziative speculative dell’istituto di credito, avallate dalla P.A., rappresentando di avere avviato un contenzioso con quest’ultimo, innanzi all’A.G.O., al fine di rilevare l’illiceità di alcune clausole contenute nel contratto di leasing, ritenute contrarie a norme imperative e tali da rendere insostenibile la prosecuzione del rapporto negoziale in essere tra le parti, che era stato risolto da Hypo nel 2013, con rilascio forzoso dell’immobile, disposto con provvedimento d’urgenza dal Tribunale civile di Udine;
l’impugnazione della delibera si inquadrava dunque in un contesto più articolato, che vede tuttora contrapposti i ricorrenti alla società di leasing;
Tanto premesso la parte appellante deduceva sei motivi di censura avverso la delibera in questione.
La sentenza gravata ha rigettato il ricorso.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
A) Violazione dell’art. 35 c.p.a. Erroneità della sentenza n. 687/2021 del T.A.R. del Veneto nella parte in cui (capi 1. e 2. dell’appellata sentenza) ha ritenuto il ricorso di prime cure inammissibile per difetto di interesse con riferimento al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo. Erroneità e contraddittorietà della motivazione.
B) Erroneità della sentenza n. 687/2021 del T.A.R. del Veneto nella parte in cui (capo 3.) ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso. Erronea interpretazione ed applicazione dell’art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina della cessione delle aree ed edifici all’interno delle zone destinate ad insediamenti di attività produttive e dell’art. 10 del Bando per l’assegnazione dei lotti in zona P.I.P. a sud di Via Manetti nel Comune di Trebaseleghe risalente al 31.7.2002.
C) Riproposizione dei motivi di ricorso dichiarati inammissibili con l’appellata sentenza n. 687/2021 del T.A.R. del Veneto e quindi non esaminati in primo grado a mente dell’art. 101, comma 2 c.p.a. C1) Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa. Ulteriore violazione dell’art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina della cessione delle aree ed edifici all’interno delle zone destinate ad insediamenti di attività produttive:C2) Violazione dell’art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina della cessione delle aree ed edifici all’interno delle zone destinate ad insediamenti di attività produttive sotto diverso profilo. Eccesso di potere per carenza di motivazione ed intrinseca contraddittorietà.
C3) Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto d’istruttoria.
C4) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento. Violazione degli artt. 7 e 10 della L.N. 241/1990 e s.m.i.
C5) Violazione dell’art. 1 del Regolamento comunale per la disciplina della cessione delle aree ed edifici all’interno delle zone destinate ad insediamenti di attività produttive. Violazione dell’art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Violazione degli artt. 15, 16 e 23 delle N.T.O. del P.I. di Trebaseleghe. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
2. Si sono costituiti in giudizio il comune di Trebaseleghe, la società MATRA AUTOTRASPORTI S.R.L. e la società AQUILEIA CAPITAL SERVICES S.R.L. tutti contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. In via preliminare va delibata l’eccezione di inammissibilità del gravame per carenza di interesse in capo alla parte appellante, opposta da tutte le parti appellate che sostengono che – non essendo più proprietaria del bene in questione dal 2005, dopo averlo ceduto alla contro-interessata società Hypo Alpe Adria Bank, oggi TA AS Resolution, nell’ambito del rapporto di leasing - la parte appellante non trarrebbe alcuna utilità da un eventuale accoglimento del ricorso perché giammai rientrerebbe in possesso dell’immobile (capannone), originariamente nella sua titolarità.
3.1. L’eccezione va disattesa perché, se è vero che la parte ha ceduto in proprietà detto bene, è anche vero che ne ha mantenuto il possesso ( rectius: la detenzione qualificata), in quanto locataria, in base ad un contratto che, sebbene risolto nel 2013, è tuttora sub iudice , avendo quest’ultima intrapreso un’azione giudiziaria dinanzi al competente giudice civile.
Dunque sia pure in una forma eventuale, in quanto condizionato dall’esito del processo nel frattempo instaurato, tuttora deve ritenersi esistente un interesse a ricorrere, e, dunque, a coltivare il presente gravame, in capo alla parte appellante perché, in ipotesi di suo accoglimento, avrebbe la possibilità, di tornare nella detenzione del capannone.
4. Venendo al merito del gravame, il primo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di aver ritenuto sussistente l’interesse a ricorrere solo avuto riguardo al primo motivo di doglianza, sollevato con riferimento alla parte della delibera che ha assentito alla vendita del bene.
In effetti il TAR ha opinato che la parte appellante volesse e potesse dolersi della sola decisione comunale di autorizzare la vendita del capannone, ma non per contro delle modalità, del prezzo di vendita, e tanto meno dell’individuazione dell’acquirente, tutti elementi ritenuti esorbitanti rispetto al suo interesse giuridicamente rilevante.
4.1. Il motivo è infondato.
4.1.1. Come anticipato, il primo giudice ha ritenuto che, al di fuori del primo motivo di ricorso, tutti gli altri - che, rispettivamente, il secondo ed il sesto, contestavano la scelta dell’aggiudicatario, anche perché non imprenditore, mentre il terzo, il quarto ed il quinto contestavano la determinazione del prezzo di vendita - non potevano dirsi supportati da un adeguato interesse a far rilevare le relative illegittimità, perché: quanto ai primi due, la parte non aveva né partecipato né giammai manifestato l’intenzione di partecipare alla gara, quanto ai restanti tre, perché la determinazione del prezzo di vendita all’asta – da lei contestata – in alcun modo risultava collegata agli importi che, ai sensi dell’art.1526 comma 1 c.c., applicabile per analogia al leasing, il venditore deve restituire al compratore, in caso di risoluzione del contratto, per le rate di anticipo sul prezzo da lui corrisposte in corso di rapporto.
4.1.2. Le statuizioni del primo giudice, sopra sintetizzate, a parere del collegio, sono esatte e condivisibili.
4.1.3. I motivi coi quali l’allora parte ricorrente, sotto prospettive parzialmente diverse, ha contestato la scelta dell’assegnatario del bene e le modalità seguite per individuarlo, oltre che la successiva, ipotizzata futura destinazione del bene (vedasi in particolare il sesto motivo), non sono supportati dal necessario interesse a ricorrere perché è evidente l’assoluta indifferenza che connota le scelte e le conseguenti attività poste in essere dal comune intimato nella concreta gestione della gara rispetto alla sua sfera giuridica.
4.1.3.1. Vi sono due elementi che supportano il ridetto giudizio di totale alienità fra le prime e la seconda.
Innanzitutto vi è che la parte ha contestato, in radice, l’alienabilità del bene, perché il suo precipuo, ed espresso interesse era far rimanere l'immobile nella proprietà della concedente, sua ex controparte contrattuale. Per sua stessa ammissione, infatti, la permanenza del bene nel patrimonio di costei offriva una garanzia patrimoniale specifica, a tutela delle azioni civili nel frattempo intraprese.
4.1.3.2. Che la pretesa azionata attenesse all’”an” della vendita, come fondatamente osservato dal primo giudice, è confermato, poi, indirettamente, dal secondo elemento che pure esclude una connessione tra la pretesa azionata e i motivi sollevati relativamente al quomodo della vendita. Si allude alla circostanza – altrettanto pacifica – secondo cui la parte non partecipò né giammai manifesto l’intenzione di farlo, a qualsivoglia procedimento per ottenere l’assegnazione del bene che, nel suo caso, sarebbe stata una ri-assegnazione.
Al contrario, per scelta volontaria, molti anni prima, aveva deciso di dis-metterne la proprietà.
Dunque non si vede come possa oggi, rivendicare la pretesa alla correttezza di un procedimento di affidamento al quale non ha inteso partecipare.
4.2. Medesimo giudizio di carenza di interesse va riservato ai motivi coi quali la parte, in primo grado, intendeva far valere la sproporzione, in difetto, del prezzo di vendita.
4.2.1. L’irrilevanza, ai fini della tutela giuridica della sua pretesa, si spiega, in primo luogo, anche in questo caso richiamando quanto appena osservato in ordine al contenuto di quest’ultima, riferibile all’”an” e non al “quomodo” della vendita deliberata dal comune. Quomodo nella quale nozione, evidentemente, rientra anche il prezzo stabilito dalla vendita, oltre che le modalità seguite per l’individuazione dell’acquirente.
4.2.2. Aggiungasi che la questione relativa alla quantificazione del prezzo di vendita a terzi del bene si rivela vieppiù estranea alla sfera giuridica della parte appellante, laddove si consideri che il concreto valore incamerato dalla controinteressata privata al momento della vendita, certamente non condiziona, né nell ’an e né nel quantum, l’eventuale obbligo di costei di restituire, ai sensi dell’art.1526 c.c. i ratei corrisposti dalla parte appellante, in esecuzione del contratto di leasing successivamente risolto.
Questi ultimi, infatti, sono parametrati al numero di rate versate dalla stessa parte appellante, che peraltro, sin dal 2005, ha receduto da detto contratto, stipulando, in sostituzione, un contratto di locazione che, diversamente dal primo, non le darebbe comunque diritto alla restituzione delle rate.
Pertanto davvero non si vede come quel prezzo di vendita, così determinato, e quand’anche fosse stato, e non è così, inferiore al prezzo di mercato, potrebbe in alcun modo danneggiare la parte appellante. Anche perché, a tutto concedere, quest’ultima, in nome dell’asserita pretesa creditoria, avrebbe a disposizione l’azione revocatoria per rendere inopponibile nella sua sfera la ridetta compravendita, o, in ipotesi, potrebbe agire in surrogatoria esercitando l’azione di riduzione in luogo del suo debitore.
4.2.3. In disparte la considerazione che la stessa pretesa, per come conformata dai motivi in esame, cioè in termini schiettamente civilistici, è comunque sottratta alla cognizione di questo giudice e questo rende ancor più evidente l’inammissibilità del relativo motivo.
4.3. Tanto meno il detto interesse potrebbe radicarsi nella previsione di cui al comma 4 dell’art.9 del Regolamento – che prevede la restituzione del corrispettivo all’assegnatario inadempiente ridotto del 40 %- come pure prospettato dalla parte appellante, perché quella previsione regola il diverso caso dell’alienazione a società di leasing, che, nel frangente per cui è processo, era già avvenuta nel 2005, e non potrebbe essere applicata alla successiva alienazione del 2016.
5. Il secondo motivo d’appello, contesta la violazione dell’art.9 del Regolamento comunale per la cessione delle aree ed edifici siti all’interno delle zone ad insediamenti produttivi, nonché dell’art.10 del Bando che ha riprodotto la disposizione, sostenendo che la società concedente, poi divenuta proprietaria del bene, non avrebbe potuto chiedere l’autorizzazione alla vendita del capannone, in quanto legittimata in tal senso sarebbe stato unicamente la società P.A.B., quale originaria assegnataria.
L’articolo 9 del Regolamento e l’art.10 del Bando – ricorda la parte appellante – impongono il divieto assoluto di alienare le aree cedute in proprietà prima del termine di dieci anni dal rilascio del certificato di agibilità, prevedendo una deroga, al comma 11 (penultimo della disposizione), nel caso in cui l’assegnatario decida di cessare l’attività o di trasferirla in altra sede; essendo quest’ultima un’eccezione, le disposizioni da essa previste sarebbero norme di stretta interpretazione.
Nel caso di specie, poiché il certificato di agibilità del capannone è stato rilasciato l’8 luglio del 2008, la TA AS, originario concedente e non assegnatario del bene, non avrebbe potuto vendere, come ha fatto, a Matra Trasporti, nel 2016.
Oltre alle suddette ragioni testuali, a sorreggere la prospettiva di cui alla doglianza vi sarebbero anche motivi funzionali, desumibili dalle finalità perseguite dal Regolamento, che aveva lo scopo di promuovere l’utilizzo produttivo del bene aggiudicato, utilizzo che l’originario aggiudicatario, ossia la parte appellante, suo malgrado aveva dovuto dismettere, e che l’alienante, successivo proprietario, e cioè TA AS, non aveva mai rispettato, non avendo tra i suoi scopi sociali, quello imprenditoriale.
Anche sotto questo profilo si rivelerebbe, dunque, l’abnormità dell’interpretazione dell’amministrazione, ciò nonostante validata dal giudice di prime cure.
5.1. Il motivo è infondato per plurime ragioni.
5.1.1. Innanzitutto, a voler accedere alla prospettazione, si produrrebbero degli effetti incongrui, se non paradossali.
Infatti, laddove - come è accaduto nel caso di specie – l’assegnatario originario decidesse di spogliarsi del bene, ciò non pertanto, nonostante la dismissione, rimarrebbe l’unico titolare del potere di chiedere al comune di essere autorizzato alla vendita dell’immobile, pur mancando del tutto una relazione immediata e diretta con quest’ultimo.
Di converso, l’esercizio della medesima facoltà sarebbe inibito all’effettivo proprietario, malgrado, come accaduto in questo caso, il bene sia legittimamente entrato nel suo patrimonio, in quanto originario concedente in un contratto di leasing, per l’inadempimento dell’utilizzatore.
5.1.2. Anche a voler trascurare il paradossale effetto pratico che detta interpretazione imporrebbe, la situazione creata sarebbe contraria ai principi generali del diritto civile che regolano la legittimazione a disporre del bene, secondo i quali, salvo eccezioni legali, il titolare del diritto reale ha sempre la facoltà di disporne.
5.1.3. In terzo luogo, è quanto meno dubbio che la disposizione di cui all’art.9 del Regolamento citato e, segnatamente, la deroga di cui al comma 11 vada restrittivamente interpretata.
Infatti, anche il divieto di alienazione di durata ultradecennale contrasta coi principi generali del codice civile, che, in nome della autonomia negoziale, guarda con sfavore ai limiti imposti alla circolazione del bene, come desumibile dall’art.1379 c.c. e pertanto può essere giustificato, in ragione dell’interesse pubblico sottinteso, per periodi di tempo limitati ed a condizioni contenute e tassative.
5.1.4. A sfavore dell’interpretazione proposta dal motivo in esame, militano anche ragioni di carattere economico, perché inibire al successivo proprietario – che, come accaduto nel caso di specie non ne fa un uso produttivo - la possibilità di alienare il bene a terzi, che invece detto uso sarebbero disposti a fare, si risolverebbe in una lesione dell’interesse pubblico che la ridetta normativa vuole invece tutelare, ossia dare un incentivo al le attività aziendali che si avvalgono di beni ceduti in proprietà da enti pubblici, finendo per produrre l’effetto inverso a quello che si vuole realizzare.
Finalità che, nel caso di specie, sarebbe vieppiù attuabile, perché – ancorché attribuendogli una funzione servente ed accessoria rispetto ad una attività produttiva principale – la società che lo ha acquistato, cioè la Matra Autotrasporti S.r.L., ha destinato il capannone ad attività imprenditoriale, ossia ne fa e ne farà un uso pienamente in linea con l’interesse pubblico perseguito dalla normativa in esame.
5.1.5. Aggiungasi ancora, infine: a) che la parte appellante, incontestatamente, ha trasferito, in altra area la sua attività imprenditoriale, così ponendo in essere, foss’anche suo malgrado, uno dei presupposti richiesti dalla norma per la deroga alla inalienabilità nel decennio; b) che il comma 5 dell’art. 9 sembra prevedere, al primo alinea, la possibilità di cessione ad un successivo assegnatario, infra-decennale (“nei casi di cui al precedente comma 2: il corrispettivo…omissis verrà restituito all’assegnatario inadempiente, con una riduzione del 40%...omissis…oltre alle spese del nuovo trasferimento di proprietà se la cessione sarà all’Amministrazione comunale anziché ad un nuovo assegnatario”); l’art.9 conferisce all’amministrazione la facoltà di valutare, esercitando un potere discrezionale, la possibilità di vendita del bene prima del decennio. Il che configura la situazione soggettiva del proprietario richiedente, non quale diritto soggettivo, ma interesse legittimo, e, in secondo luogo, che la valutazione va esperita tenendo conto delle esigenze di produttività.
Dunque, semmai, si tratta di valutare se la scelta autorizzatoria dell’amministrazione, all’esito di un giudizio estrinseco, appaia o meno congrua, nonché in linea con la norma attributiva del potere.
Or bene, tenendo conto delle circostanze sopra ricordate, la valutazione con cui l’amministrazione ha autorizzato il passaggio del bene da TA a S.r.L. a Matra Autotrasporti non possono dirsi incoerenti né palesemente irragionevoli, anzi si rivelano corrette rispetto alle ricordate finalità incentivanti l’uso produttivo del bene.
6. Conclusivamente questi motivi inducono al rigetto del gravame. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 9000,00 (euronovemila,00) complessivi, da corrispondere in parti eguali alle tre parti appellate costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio celebratasi da remoto del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO