CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. XI, sentenza 09/01/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Presidente e Relatore
D'ONOFRIO IDA, Giudice
MANZI CIRO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3511/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 165278 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: il rappresentante dell'ADE fa rilevare che è stata depositata in data odierna, con NIR
D3853897, memoria illustrativa di cessata materia del contendere avendo provveduto all'accoglimento dell'istanza di rimborso avanzata dai ricorrenti e disposto il relativo pagamento.
Chiede pertanto la compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate a mezzo pec in data 31.7.2025 e depositato telematicamente alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta in pari data, i ricorrenti Ricorrente_1 : CF_Ricorrente_1, Ricorrente_1:CF_1, Ricorrente_2, nella qualità di soci della Società_1 srl, con sede in Aversa (CE) al Indirizzo_1, e Ricorrente_3 nella qualità di liquidatore della stessa società, impugnavano il provvedimento di diniego del rimborso dell'eccedenza IVA anno d'imposta 2023, notificato in data 3/07/2025 prot. 165278 del 2025 per Euro 18.000,00 come risultante dalla dichiarazione annuale presentata ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
I ricorrenti esponevano che a seguito di un primo diniego ad istanza di rimborso presentata in data 21/04/2023 dalla società, all'epoca in fase di procedura di liquidazione, l'ADE aveva emesso un primo provvedimento di diniego motivato per l'assenza di procedibilità della richiesta di rimborso, poiché non risultava ancora formalizzata la cessazione dell'attività né la chiusura della partita IVA.
La società, dunque, dopo aver proceduto alla formale cessazione con chiusura di partita IVA, predisposizione e deposito del piano di riparto finale presso il Registro delle Imprese e cancellazione della società, aveva ripresentato in data 13.2.2024 nuova richiesta di rimborso ma l'ADE la aveva rigettata nuovamente, motivando che la mancata impugnazione del primo diniego avrebbe reso definitiva la preclusione al rimborso.
I ricorrenti deducevano la illegittimità del provvedimento, stante l'inesistenza di giudicato e l'assenza di preclusione giuridica alla riproposizione dell'istanza. Chiedevano, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego di rimborso IVA anno 2023 notificato il 03/07/2025 e per l'effetto, ordinare all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, di corrispondere in favore della società
Società_1 S.r.l. la somma di €.18.431,00 oltre interessi e rivalutazione secondo legge
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che richiamava le motivazioni del provvedimento di diniego impugnato e deduceva tuttavia che l'ufficio stava procedendo ad una rivalutazione dell'istanza
All'udienza del 10.12.2025 compariva solo l'Agenzia delle Entrate che dichiarava di aver provveduto all'accoglimento in autotutela dell'istanza di rimborso avanzata di ricorrenti e chiedeva, pertanto, dichiarare la cessazione tra le parti della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria depositata in data 10.12.2025 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a seguito di rivalutazione dell'istanza avanzata dai ricorrenti, la richiesta di rimborso è stata accolta . In particolare:
- Con la disposizione 500265 El 0019/2025 sono stati liquidati € 646 all'Agente della Riscossione, in compensazione per debiti tributari non estinti
- Con la disposizione 500287 El 19/2025 sono stati liquidati € 3.228,23 ad ADER per debiti tributari del socio Ricorrente_1 (cf CF_Ricorrente_1)
- Con la disposizione 500288 El 19/2025 sono stati liquidati € 2.691,29 + e 76.68 per interessi al socio Ricorrente_1 (cf CF_Ricorrente_1)
- Con la disposizione 500282 El 19/2025 sono stati liquidati € 2.966,37 + e 84,52 per interessi al socio
Ricorrente_1 (cf CF_Ricorrente_2)
- Con la disposizione 500285 El 19/2025 sono stati liquidati € 2.966,37 + e 84,52 per interessi al socio Ricorrente_1 (cf CF_Ricorrente_3)
- Con la disposizione 500281 El 19/2025 sono stati liquidati € 2.966,37 + e 84,52 per interessi al socio
Ricorrente_2 (cf CF_Ricorrente_4) - Con la disposizione 500283 El 19/2025 sono stati liquidati € 2.966,37 + e 84,52 per interessi al socio
Ricorrente_4 (cf CF_Ricorrente_6).
Sono stati altresì allegati i relativi provvedimenti di liquidazione.
Essendo stata accolta l'istanza di rimborso ed avendo la resistente provveduto al relativo pagamento va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione tra le parti della materia del contendere .
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
- Dichiara la estinzione del giudizio per cessazione tra le parti della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Caserta il 10.12.2025
Il Presidente est.dott. Maria Grazia Savastano
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 11, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SAVASTANO MARIA GRAZIA, Presidente e Relatore
D'ONOFRIO IDA, Giudice
MANZI CIRO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3511/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 165278 IVA-ALTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Resistente: il rappresentante dell'ADE fa rilevare che è stata depositata in data odierna, con NIR
D3853897, memoria illustrativa di cessata materia del contendere avendo provveduto all'accoglimento dell'istanza di rimborso avanzata dai ricorrenti e disposto il relativo pagamento.
Chiede pertanto la compensazione delle spese di lite
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate a mezzo pec in data 31.7.2025 e depositato telematicamente alla Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Caserta in pari data, i ricorrenti Ricorrente_1 : CF_Ricorrente_1, Ricorrente_1:CF_1, Ricorrente_2, nella qualità di soci della Società_1 srl, con sede in Aversa (CE) al Indirizzo_1, e Ricorrente_3 nella qualità di liquidatore della stessa società, impugnavano il provvedimento di diniego del rimborso dell'eccedenza IVA anno d'imposta 2023, notificato in data 3/07/2025 prot. 165278 del 2025 per Euro 18.000,00 come risultante dalla dichiarazione annuale presentata ai sensi dell'art. 30, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972.
I ricorrenti esponevano che a seguito di un primo diniego ad istanza di rimborso presentata in data 21/04/2023 dalla società, all'epoca in fase di procedura di liquidazione, l'ADE aveva emesso un primo provvedimento di diniego motivato per l'assenza di procedibilità della richiesta di rimborso, poiché non risultava ancora formalizzata la cessazione dell'attività né la chiusura della partita IVA.
La società, dunque, dopo aver proceduto alla formale cessazione con chiusura di partita IVA, predisposizione e deposito del piano di riparto finale presso il Registro delle Imprese e cancellazione della società, aveva ripresentato in data 13.2.2024 nuova richiesta di rimborso ma l'ADE la aveva rigettata nuovamente, motivando che la mancata impugnazione del primo diniego avrebbe reso definitiva la preclusione al rimborso.
I ricorrenti deducevano la illegittimità del provvedimento, stante l'inesistenza di giudicato e l'assenza di preclusione giuridica alla riproposizione dell'istanza. Chiedevano, pertanto, l'annullamento del provvedimento di diniego di rimborso IVA anno 2023 notificato il 03/07/2025 e per l'effetto, ordinare all'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta, di corrispondere in favore della società
Società_1 S.r.l. la somma di €.18.431,00 oltre interessi e rivalutazione secondo legge
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che richiamava le motivazioni del provvedimento di diniego impugnato e deduceva tuttavia che l'ufficio stava procedendo ad una rivalutazione dell'istanza
All'udienza del 10.12.2025 compariva solo l'Agenzia delle Entrate che dichiarava di aver provveduto all'accoglimento in autotutela dell'istanza di rimborso avanzata di ricorrenti e chiedeva, pertanto, dichiarare la cessazione tra le parti della materia del contendere con compensazione delle spese di lite e il Collegio decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con memoria depositata in data 10.12.2025 l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, a seguito di rivalutazione dell'istanza avanzata dai ricorrenti, la richiesta di rimborso è stata accolta . In particolare:
- Con la disposizione 500265 El 0019/2025 sono stati liquidati € 646 all'Agente della Riscossione, in compensazione per debiti tributari non estinti
- Con la disposizione 500287 El 19/2025 sono stati liquidati € 3.228,23 ad ADER per debiti tributari del socio Ricorrente_1 (cf CF_Ricorrente_1)
- Con la disposizione 500288 El 19/2025 sono stati liquidati € 2.691,29 + e 76.68 per interessi al socio Ricorrente_1 (cf CF_Ricorrente_1)
- Con la disposizione 500282 El 19/2025 sono stati liquidati € 2.966,37 + e 84,52 per interessi al socio
Ricorrente_1 (cf CF_Ricorrente_2)
- Con la disposizione 500285 El 19/2025 sono stati liquidati € 2.966,37 + e 84,52 per interessi al socio Ricorrente_1 (cf CF_Ricorrente_3)
- Con la disposizione 500281 El 19/2025 sono stati liquidati € 2.966,37 + e 84,52 per interessi al socio
Ricorrente_2 (cf CF_Ricorrente_4) - Con la disposizione 500283 El 19/2025 sono stati liquidati € 2.966,37 + e 84,52 per interessi al socio
Ricorrente_4 (cf CF_Ricorrente_6).
Sono stati altresì allegati i relativi provvedimenti di liquidazione.
Essendo stata accolta l'istanza di rimborso ed avendo la resistente provveduto al relativo pagamento va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione tra le parti della materia del contendere .
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
- Dichiara la estinzione del giudizio per cessazione tra le parti della materia del contendere;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Caserta il 10.12.2025
Il Presidente est.dott. Maria Grazia Savastano