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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/11/2024, n. 2520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2520 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. 8759/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g 8759/2024 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa da:
nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI GIULIA, con C.F._1
domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) nato il [...] a Parte_2 C.F._2
1 ISOLA DELLA SCALA (VR) con il patrocinio dell'avv. CESTARO
ROBERTA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso da loro congiuntamente proposto e reiterate con note di trattazione scritta del 12
e 20 settembre 2024
Il P.M. ha concluso nei seguenti termini: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c,, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, nr. 2 lett.
B) L. 889/1970, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
alle condizioni parimenti già concordate e riportate in ricorso.
2 Conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, si ritiene ammissibile la tesi che consente il cumulo della domanda di separazione e di quelle di divorzio anche nei procedimenti congiunti.
Rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascuna parte.
Vanno regolate anche le spese della fase di separazione, in conformità
all'orientamento di questo Tribunale, ed esse vanno compensate stante la soluzione condivisa della controversia e in conformità all'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1.omologa la separazione dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28/06/2024 dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dai medesimi;
2.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della sentenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del
3 Comune di Verona (Parte II atto n. 114 serie A, anno 1979) ;
3. compensa tra le parti le spese della fase di separazione
4. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 15.10.2024
Il Presidente Rel
Massimo Vaccari
4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8759/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
Parte_1 C.F._1
e
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Rilevato che in data odierna è stata emessa sentenza di omologa della
5 separazione personale delle parti;
Che il giudizio deve proseguire per la decisione sulla domanda connessa a quella di separazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto va fissata udienza davanti al giudice relatore dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 889/1970;
Che al contempo va assegnato termine alle parti per il deposito di nota di trattazione scritta contenente la esplicitazione delle condizioni di divorzio da loro concordate, e per il deposito dell'atto integrale di matrimonio con annotazione della sentenza di separazione.
nonché per integrare la documentazione ex art. 473 bis. 12, terzo comma,
c.p.c. relativa alle condizioni reddituali e patrimoniali che matureranno entro la prossima udienza;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore (dott. M. Vaccari) assegnando alle parti termine fino al 28/05/2025 per il deposito della documentazione richiesta e di nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza contenenti le loro conclusioni.
Verona, 15/10/2024
Il Presidente Rel
Massimo Vaccari
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g 8759/2024 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa da:
nata il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. RIGHETTI GIULIA, con C.F._1
domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) nato il [...] a Parte_2 C.F._2
1 ISOLA DELLA SCALA (VR) con il patrocinio dell'avv. CESTARO
ROBERTA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso da loro congiuntamente proposto e reiterate con note di trattazione scritta del 12
e 20 settembre 2024
Il P.M. ha concluso nei seguenti termini: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c,, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, nr. 2 lett.
B) L. 889/1970, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
alle condizioni parimenti già concordate e riportate in ricorso.
2 Conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, si ritiene ammissibile la tesi che consente il cumulo della domanda di separazione e di quelle di divorzio anche nei procedimenti congiunti.
Rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa, sulla base della documentata situazione economica di ciascuna parte.
Vanno regolate anche le spese della fase di separazione, in conformità
all'orientamento di questo Tribunale, ed esse vanno compensate stante la soluzione condivisa della controversia e in conformità all'accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1.omologa la separazione dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 28/06/2024 dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dai medesimi;
2.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in copia autentica, al passaggio in giudicato della sentenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del
3 Comune di Verona (Parte II atto n. 114 serie A, anno 1979) ;
3. compensa tra le parti le spese della fase di separazione
4. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio del 15.10.2024
Il Presidente Rel
Massimo Vaccari
4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
Dott.ssa Virginia Manfroni Giudice
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 8759/2024
avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
Parte_1 C.F._1
e
Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Rilevato che in data odierna è stata emessa sentenza di omologa della
5 separazione personale delle parti;
Che il giudizio deve proseguire per la decisione sulla domanda connessa a quella di separazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che pertanto va fissata udienza davanti al giudice relatore dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, n. 2, lett. b) l. 889/1970;
Che al contempo va assegnato termine alle parti per il deposito di nota di trattazione scritta contenente la esplicitazione delle condizioni di divorzio da loro concordate, e per il deposito dell'atto integrale di matrimonio con annotazione della sentenza di separazione.
nonché per integrare la documentazione ex art. 473 bis. 12, terzo comma,
c.p.c. relativa alle condizioni reddituali e patrimoniali che matureranno entro la prossima udienza;
P.Q.M.
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore (dott. M. Vaccari) assegnando alle parti termine fino al 28/05/2025 per il deposito della documentazione richiesta e di nota di trattazione scritta in sostituzione d'udienza contenenti le loro conclusioni.
Verona, 15/10/2024
Il Presidente Rel
Massimo Vaccari
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