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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 16/06/2025, n. 878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 878 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1319/24 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
elettivamente domiciliato in RI (En) al corso C.F._1
Vitt. Emanuele n.80, presso lo studio dell'Avv. Nunzio Buscemi , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
, e , nata ad [...] il C.F._2 CP_2
24/11/1963 – C.F. , entrambi residenti in [...](Ct) C.F._3
via Inzerilli n.59, dom. in Catania, Viale V. Veneto 97, presso e nello studio dell'Avv. M. Cinzia Bianca, C.F. che li rappr. e dif. C.F._4
per procura in atti;
E
, con sede in Roma Via G. Grezer n. 14 Controparte_3
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante, per quest'atto P.IVA_1
domiciliata in Catania in Viale XX Settembre 45 presso lo studio dell'Avv.
Alberto Amato (C.F.: ) che la rappresenta e difende C.F._5
giusta procura in atti;
Appellati Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
avente ad oggetto: Usucapione
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio al fine di sentire dichiarare l'usucapione Controparte_1 dell'immobile sito in in c.da Cannatella di AD (CT), meglio distinto in catasto (NCEU) al fg.19 di AD part.290, esponendo di averlo abitato da oltre vent'anni.
Dalla visura ipotecaria, prodotta al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio, si evinceva l'esistenza di due ipoteche a favore della
[...]
e, pertanto, l'atto di citazione veniva notificato anche al Controparte_4
creditore ipotecario, il quale, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione documentale e prova testimoniale, il
Tribunale di Catania, con sentenza n. 1626/2024 pubbl. il 27/03/2024, rigettava la domanda con compensazione delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 9/10/24, proponeva appello
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati e aderendo al gravame del quale CP_1 CP_2 chiedevano l'accoglimento.
Si costituiva l' , resistendo al gravame e Controparte_3
chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per mancata applicazione degli artt. 116 e 232, c.p.c., in quanto i fatti su cui si fonda la domanda sono da considerare ammessi dagli appellati e CP_1 CP_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Preliminarmente, giova osservare che la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che:” Alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto,
e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. D'altro canto, la parte che invoca il cosiddetto principio di non contestazione dovrebbe dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione” ( ex plurimis 13/03/2012, n. 3951).
Pertanto, nel giudizio di usucapione, gli effetti vincolanti della non contestazione operano, esclusivamente, quando siano stati dedotti in giudizio fatti specifici aventi ad oggetto le modalità con cui è stato esercitato il potere di fatto sul bene, modalità che consentano di affermare che si è esercitato un possesso uti dominus.
Nel caso a mano, l'odierno appellante, nulla ha allegato e provato circa l'intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa.
Infatti, come ribadito, anche recentemente, dalla Suprema Corte, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. civ., n.
17469/23; 23849/18).
Colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, dichiarando di averlo usucapito, è, pertanto, obbligato a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
Nel caso che ci occupa, nessuna prova è stata fornita dall'odierno appellante, sul quale ricadeva il relativo onere, per come sopra specificato, in merito alla manifestazione del dominio esclusivo sull'immobile da parte dello stesso, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Neppure le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno fornito alcuna prova in tal senso, essendosi , gli stessi, limitati a confermare che l'odierno appellante abitava l'immobile in oggetto.
In merito alla mancata presentazione dei convenuti a rendere l'interrogatorio formale, sull'argomento la Cassazione ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 9436 del
18 aprile 2018).
Al fine che ci occupa, dirimenti appaiono le argomentazioni rese in sede di costituzione in appello da e i quali Controparte_1 CP_2
hanno dedotto che nel 1999 tra gli stessi e il era intervenuto Parte_1 un preliminare di compravendita per l'immobile in oggetto, con concessione anticipata del possesso, in attesa di perfezionare il relativo atto pubblico di compravendita, che non risulta essere mai stato stipulato.
Sull'argomento, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che il potere di fatto esercitato sul bene dal promissario acquirente, anche in presenza di preliminare ad effetti integralmente anticipati, sia qualificabile come detenzione: “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem” ove non sia dimostrata una “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141
c.c.” (Cass. civ. n. 29594/2021, Cass. n. 5211/16). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
In un contratto ad effetti obbligatori, pertanto, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso, ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", prevista dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto.
In presenza di contratto preliminare ad effetti anticipati, pertanto, il promissario acquirente, finché rimarrà tale, non potrà utilmente chiedere l'accertamento dell'intervenuta usucapione.
Unico strumento esperibile per ottenere il trasferimento del diritto di proprietà sarà quello dell'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre (art. 2932 c.c.).
La detenzione, infatti, si differenzia dal possesso per il diverso elemento soggettivo che la connota, rappresentato da un semplice animus detinendi e non da un animus rem sibi habendi.
Ai fini dell'eventuale usucapione, la disposizione di cui all'art. 1141cc. impone un cambiamento del titolo che lega il preesistente possessore e chi detiene la cosa.
Tale cambiamento può derivare dall'intervento di un terzo o da un comportamento oppositivo di chi detenga il bene e inizi a comportarsi come possessore dello stesso.
Nel caso in specie nessuna prova è stata fornita in tal senso;
infatti, dalle deduzioni dell'appellante, nonché dalla prova per testi è emerso che lo stesso ha detenuto l'immobile in oggetto, abitandolo, evidentemente, alla luce delle deduzioni degli appellati, in virtù del preliminare di cui sopra.
Pertanto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata, con il conseguente rigetto dell'appello. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
2) Le spese sostenute dall'appellata Controparte_5
seguono la soccombenza. Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia, come dichiarato dall'appellante
(€.25.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 7790 del 27 marzo 2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che liquida in Controparte_5
complessivi Euro 2.906.00, di cui, €.567,00 per la fase di studio, €.461,00 per la fase introduttiva, €.922,00 per la fase di trattazione e €. 956,00 per la fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
compensa, integralmente le spese tra l'appellante e Controparte_6
CP_2 dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 12 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliera dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1319/24 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...], CF: Parte_1
elettivamente domiciliato in RI (En) al corso C.F._1
Vitt. Emanuele n.80, presso lo studio dell'Avv. Nunzio Buscemi , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
nato a [...] il [...] – C.F. Controparte_1
, e , nata ad [...] il C.F._2 CP_2
24/11/1963 – C.F. , entrambi residenti in [...](Ct) C.F._3
via Inzerilli n.59, dom. in Catania, Viale V. Veneto 97, presso e nello studio dell'Avv. M. Cinzia Bianca, C.F. che li rappr. e dif. C.F._4
per procura in atti;
E
, con sede in Roma Via G. Grezer n. 14 Controparte_3
(C.F. ) in persona del suo legale rappresentante, per quest'atto P.IVA_1
domiciliata in Catania in Viale XX Settembre 45 presso lo studio dell'Avv.
Alberto Amato (C.F.: ) che la rappresenta e difende C.F._5
giusta procura in atti;
Appellati Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
avente ad oggetto: Usucapione
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio al fine di sentire dichiarare l'usucapione Controparte_1 dell'immobile sito in in c.da Cannatella di AD (CT), meglio distinto in catasto (NCEU) al fg.19 di AD part.290, esponendo di averlo abitato da oltre vent'anni.
Dalla visura ipotecaria, prodotta al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio, si evinceva l'esistenza di due ipoteche a favore della
[...]
e, pertanto, l'atto di citazione veniva notificato anche al Controparte_4
creditore ipotecario, il quale, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda.
Istruita la causa mediante produzione documentale e prova testimoniale, il
Tribunale di Catania, con sentenza n. 1626/2024 pubbl. il 27/03/2024, rigettava la domanda con compensazione delle spese di giudizio.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 9/10/24, proponeva appello
, assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e Parte_1 chiedendone la riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con l'accoglimento della domanda e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituivano gli appellati e aderendo al gravame del quale CP_1 CP_2 chiedevano l'accoglimento.
Si costituiva l' , resistendo al gravame e Controparte_3
chiedendone il rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 10/6/25, a seguito di discussione orale, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con proposto gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per mancata applicazione degli artt. 116 e 232, c.p.c., in quanto i fatti su cui si fonda la domanda sono da considerare ammessi dagli appellati e CP_1 CP_2 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
1.1) Il gravame è infondato per le argomentazioni che seguono.
Preliminarmente, giova osservare che la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che:” Alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato dal convenuto,
e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che il convenuto abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto. D'altro canto, la parte che invoca il cosiddetto principio di non contestazione dovrebbe dare dimostrazione di aver essa per prima ottemperato all'onere processuale, posto a suo carico, di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte era tenuta a prendere posizione” ( ex plurimis 13/03/2012, n. 3951).
Pertanto, nel giudizio di usucapione, gli effetti vincolanti della non contestazione operano, esclusivamente, quando siano stati dedotti in giudizio fatti specifici aventi ad oggetto le modalità con cui è stato esercitato il potere di fatto sul bene, modalità che consentano di affermare che si è esercitato un possesso uti dominus.
Nel caso a mano, l'odierno appellante, nulla ha allegato e provato circa l'intervenuta usucapione dell'immobile oggetto di causa.
Infatti, come ribadito, anche recentemente, dalla Suprema Corte, è onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà. Lo stesso deve, infatti, provare non solo il corpus – dimostrando di essere nella disponibilità del bene - ma anche l'animus possidendi per il tempo necessario ad usucapire (Cass. civ., n.
17469/23; 23849/18).
Colui che agisce in giudizio per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, dichiarando di averlo usucapito, è, pertanto, obbligato a fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva.
Nel caso che ci occupa, nessuna prova è stata fornita dall'odierno appellante, sul quale ricadeva il relativo onere, per come sopra specificato, in merito alla manifestazione del dominio esclusivo sull'immobile da parte dello stesso, Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui.
Neppure le dichiarazioni rese dai testi escussi hanno fornito alcuna prova in tal senso, essendosi , gli stessi, limitati a confermare che l'odierno appellante abitava l'immobile in oggetto.
In merito alla mancata presentazione dei convenuti a rendere l'interrogatorio formale, sull'argomento la Cassazione ha ritenuto che la disposizione dell'articolo 232 c.p.c. non ricollega automaticamente alla mancata risposta all'interrogatorio, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma dà solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova. (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 9436 del
18 aprile 2018).
Al fine che ci occupa, dirimenti appaiono le argomentazioni rese in sede di costituzione in appello da e i quali Controparte_1 CP_2
hanno dedotto che nel 1999 tra gli stessi e il era intervenuto Parte_1 un preliminare di compravendita per l'immobile in oggetto, con concessione anticipata del possesso, in attesa di perfezionare il relativo atto pubblico di compravendita, che non risulta essere mai stato stipulato.
Sull'argomento, la Suprema Corte ha costantemente ritenuto che il potere di fatto esercitato sul bene dal promissario acquirente, anche in presenza di preliminare ad effetti integralmente anticipati, sia qualificabile come detenzione: “nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si realizza un'anticipazione degli effetti traslativi, fondandosi la disponibilità conseguita dal promissario acquirente sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori, sicché la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile “ad usucapionem” ove non sia dimostrata una “interversio possessionis” nei modi previsti dall'art. 1141
c.c.” (Cass. civ. n. 29594/2021, Cass. n. 5211/16). Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
In un contratto ad effetti obbligatori, pertanto, la "traditio" del bene non configura la trasmissione del suo possesso, ma l'insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una "interversio possessionis", mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso "uti dominus", atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicché non opera la presunzione del possesso utile "ad usucapionem", prevista dall'art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto.
In presenza di contratto preliminare ad effetti anticipati, pertanto, il promissario acquirente, finché rimarrà tale, non potrà utilmente chiedere l'accertamento dell'intervenuta usucapione.
Unico strumento esperibile per ottenere il trasferimento del diritto di proprietà sarà quello dell'esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre (art. 2932 c.c.).
La detenzione, infatti, si differenzia dal possesso per il diverso elemento soggettivo che la connota, rappresentato da un semplice animus detinendi e non da un animus rem sibi habendi.
Ai fini dell'eventuale usucapione, la disposizione di cui all'art. 1141cc. impone un cambiamento del titolo che lega il preesistente possessore e chi detiene la cosa.
Tale cambiamento può derivare dall'intervento di un terzo o da un comportamento oppositivo di chi detenga il bene e inizi a comportarsi come possessore dello stesso.
Nel caso in specie nessuna prova è stata fornita in tal senso;
infatti, dalle deduzioni dell'appellante, nonché dalla prova per testi è emerso che lo stesso ha detenuto l'immobile in oggetto, abitandolo, evidentemente, alla luce delle deduzioni degli appellati, in virtù del preliminare di cui sopra.
Pertanto, corretta appare la sentenza impugnata, che deve essere confermata, con il conseguente rigetto dell'appello. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
2) Le spese sostenute dall'appellata Controparte_5
seguono la soccombenza. Giova osservare che la liquidazione delle spese di lite relative al presente grado di appello deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia, come dichiarato dall'appellante
(€.25.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22, ed i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da , Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 7790 del 27 marzo 2024, che conferma;
condanna l'appellante, alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, in favore di che liquida in Controparte_5
complessivi Euro 2.906.00, di cui, €.567,00 per la fase di studio, €.461,00 per la fase introduttiva, €.922,00 per la fase di trattazione e €. 956,00 per la fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta, da distrarsi in favore del procuratore costituito;
compensa, integralmente le spese tra l'appellante e Controparte_6
CP_2 dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso in Catania il giorno 12 giugno 2025 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 7
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro