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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/12/2025, n. 4014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4014 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 520 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c. e Parte_1 domiciliata presso il proprio studio in Latina viale dello Statuto n. 24 Appellante
E
, in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rosa Maria Landi CP_2
e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Salerno via F. Cantarella n. 7 Appellata
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti ed anche disgiuntamente, dall'avv. Laura Lorena e dall'avv. Anna Paola Ciarelli, e domiciliato presso gli uffici della sede provinciale dell'Avvocatura dell'Istituto in Latina via Cesare Battisti n. 52 Appellato
, in persona del Controparte_4
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Filippo Vinciguerra e domiciliata presso lo studio del difensore in Latina via Vincenzo Monti n. 13 Appellata 1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Latina pubblicata in data 16/01/2025 e notificata in data 14/02/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 27/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , agendo in riassunzione all'esito di declaratoria di difetto di Parte_1 giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, ha impugnato le cartelle di pagamento emesse dalla e gli Controparte_4 avvisi di addebito emessi dall' sede di Latina di cui all'intimazione di pagamento CP_3
n. 057 20219000811924 000, notificatale in data 29/10/2021 dall'
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare l'illegittimità Controparte_5 dell'intimazione di pagamento n. 05720219000811924/000 notificata in data 29.10.2021 per tutti i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento e/o la nullità della stessa. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
1.1. Nella resistenza dell , della Controparte_1 [...]
e dell' il Tribunale di Latina ha così statuito: “1) Controparte_4 CP_3 rigetta l'opposizione; 2) condanna parte opponente al pagamento, in favore della
[...]
delle spese di lite liquidate in €13.745,00 Controparte_4 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte opponente al pagamento, in favore dell delle Controparte_6 spese di lite liquidate in €13.745,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. 4)condanna altresì parte opponente al pagamento, in favore dell delle spese di lite liquidate in €13.745,00 oltre spese generali nella misura del CP_3
15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di difetto di notifica originaria delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione;
b) inammissibili le eccezioni di merito e formali relative alle cartelle ed agli avvisi di addebito, tutti titoli non impugnati nei termini di legge dopo la accertata notifica degli stessi;
c) infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 Statuto del Contribuente e per difetto di allegazione;
d) infondata l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento, per essere stati notificati alla parte plurimi atti interruttivi.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1 la violazione delle norme in materia di prescrizione nonché carenza di motivazione in ordine alle deduzioni ed eccezioni avanzate in ricorso.
2 2.1. Si sono costituiti in giudizio l' la CP_3 Controparte_4
e l' , resistendo al gravame e chiedendone il
[...] Controparte_5 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. In via preliminare osserva la Corte che la gravata sentenza non è stata impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto dimostrata la rituale notifica sia delle cartelle di pagamento, sia degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto della proposta opposizione, ragion per cui tale specifica statuizione non è suscettibile di essere posta ulteriormente in discussione in questa sede.
5. Con il primo motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe “omesso erroneamente di dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito per cui è lite”.
5.1. Il motivo in disamina solleva, in primo luogo, dubbi di ammissibilità, laddove omette di confrontarsi in modo specifico con la motivazione del primo giudice, che, puntualmente, in tema di prescrizione ha affermato che: a) è infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione successiva della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale per la contribuzione e decennale per la contribuzione dovuta alla CP_3
(in forza dell'art. 66 della l.n. 247/2012, che si applica soltanto a partire CP_4 dal 02/02/ 2013), maturato tra la notifica della intimazione di pagamento e la notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento ad essa sottesi, atteso che entro i predetti termini (cinque e dieci anni dalla notifica di tali atti) risultano notificati plurimi atti interruttivi della prescrizione depositati in atti dall' Controparte_5
; b) l' , quale soggetto preposto alla procedura di riscossione
[...] CP_5 successiva all'iscrizione a ruolo, ha, pertanto, notificato per le cartelle contestate e per gli avvisi di addebito appositi atti interruttivi della prescrizione, antecedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 29/10/2021, fornendo adeguata prova non contestata dalla parte opponente;
c) di conseguenza, a fronte dei plurimi atti interruttivi prodotti e non contestati, il credito contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 057 20219000811924 000 notificata in data 29/10/2021 non può dirsi prescritto in relazione agli avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento impugnate.
5.2. Le riportate argomentazioni non risultano in alcun modo criticate dal gravame, che insiste unicamente nell'affermare che il termine di prescrizione non potrebbe mai essere decennale, senza, quindi, contestare che sia stata dimostrata la notifica da parte dell' di plurimi atti interruttivi della prescrizione sin dall'anno Controparte_5
2012 (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell'
[...]
nel giudizio di primo grado), e senza soprattutto precisare per Controparte_5 quale dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento l'affermazione del primo giudice sarebbe errata nel ritenere il termine di prescrizione non decorso.
3 5.3. D'altro canto, non vi è dubbio che, come affermato dal Tribunale, sia inapplicabile alle contribuzioni dovute alla la Parte_2 disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 legge n. 335/1995, atteso che, come è noto, l'art. 66 legge n. 247/2012, nel disporre che ai crediti della non si applica più il termine di prescrizione Controparte_4 quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 335/1995, facendo così rivivere il precedente termine ordinario decennale precedentemente previsto dalla legge n. 576/1980, risulta applicabile a tutti i crediti previdenziali non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, pacificamente avvenuta quest'ultima in data 02/02/2013. 5.4. Deve ribadirsi a tale proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani dell'entrata in vigore della nuova normativa del 2012, laddove, nel negare a tale disposizione di legge natura interpretativa, ha aggiunto “... Sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonchè alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6729 del 2013 in parte motiva. In tal senso anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 18953 del 2014, nonché C.d.A. Roma n. 5523/2017 del 25/9/2018, n. 4443/2021 del 03/01/2022, n. 47/2022 del 21/01/2022, n. 1561/2022 del 01/06/2022, n. 3091/2022 del 08/08/2022).
5.5. Ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato dal gravame, il termine di prescrizione quinquennale non può reputarsi applicabile ai crediti contributivi di cui alle cartelle di pagamento relativa ai crediti della , trattandosi, in parte, CP_4 di cartelle per le quali alla data del 02/02/2013 non era ancora decorso il termine di prescrizione (cartelle n. 057 2011 0000175971 000 notificata il 02/03/2011, n. 057 2011 0036712136 000 notificata il 30/12/2011, n. 057 2012 0049966841 000 notificata il 17/05/2013) ed, in parte, di cartelle formate successivamente a tale data (cartelle n. 057 2014 0049182266 000 notificata il 20/03/2015, n. 057 2017 0000040207 000 notificata il 26/01/2017, n. 057 2019 0003949203 000 notificata il 24/01/2019).
5.6. Il primo motivo di appello è, pertanto da ritenere in ogni caso infondato.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta una carenza di motivazione, per aver omesso il primo giudice di pronunciarsi su punti rilevanti della controversia.
6.1. Invero, la motivazione della gravata sentenza, completa ed articolata in plurimi paragrafi, è certamente esaustiva con riguardo a tutti i rilievi di cui al ricorso introduttivo del giudizio, atteso che affronta tutte le doglianze dell'originaria ricorrente ed argomenta in modo puntuale sulla infondatezza delle stesse.
6.2. In particolare, oltre all'eccezione di difetto di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, il giudice di prime cure ha ritenuto infondate: a) le eccezioni attinenti i vizi di merito ed i vizi formali dei predetti titoli, non essendo stati tali vizi eccepiti tempestivamente nei termini perentori di 40 giorni e di 20 giorni dalla n0tifica degli stessi;
b) le eccezioni di nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000 e per difetto di allegazione;
c) le doglianze relative alla 4 mancata indicazione del ruolo esattoriale;
d) le doglianze afferenti le sanzioni applicate sugli importi richiesti, la mancata indicazione delle singole percentuali e delle modalità di calcolo applicate;
e) l'eccezione di intervenuta prescrizione successiva alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento.
6.3. Del tutto destituiti di fondamento, dunque, devono ritenersi i rilievi posti dal gravame laddove lamenta una omessa motivazione in ordine all'obbligo di indicazione delle ragioni dell'iscrizione a ruolo nelle cartelle di pagamento, delle somme richieste, delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione, nonché circa la mancata previa notifica dell'avviso bonario e l'omessa allegazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento.
6.4. Difatti, da un lato, il Tribunale ha, in modo corretto e condivisibile, evidenziato come, non avendo la parte tempestivamente impugnato nei termini di legge le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, qualsivoglia doglianza attinente vizi di merito e/o formali deve ritenersi inammissibile in ragione dell'intervenuta definitività e stabilizzazione del titolo.
6.5. D'altro canto, quanto all'argomento della previa notifica dell'avviso bonario, parte appellante è decaduta con riguardo alle cartelle ed agli avvisi per le medesime ragioni sopra illustrate: quanto, invece, all'intimazione di pagamento, l'eccezione è posta per la prima volta in grado di appello ed è, quindi, inammissibile, atteso che con l'originario ricorso, l'avv. aveva lamentato unicamente la carente motivazione e la nullità Pt_1 dell'intimazione per essere stata trasmessa da un indirizzo PEC non ufficiale.
7. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate che liquida per ciascuna in € 7.120,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa 5
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott. Vito Riccardo CERVELLI Consigliere
All'esito dell'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 520 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa da sé stessa ex art. 86 c.p.c. e Parte_1 domiciliata presso il proprio studio in Latina viale dello Statuto n. 24 Appellante
E
, in persona del procuratore speciale dott. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Rosa Maria Landi CP_2
e domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Salerno via F. Cantarella n. 7 Appellata
in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti ed anche disgiuntamente, dall'avv. Laura Lorena e dall'avv. Anna Paola Ciarelli, e domiciliato presso gli uffici della sede provinciale dell'Avvocatura dell'Istituto in Latina via Cesare Battisti n. 52 Appellato
, in persona del Controparte_4
Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Filippo Vinciguerra e domiciliata presso lo studio del difensore in Latina via Vincenzo Monti n. 13 Appellata 1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 51/2025 del Tribunale di Latina pubblicata in data 16/01/2025 e notificata in data 14/02/2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti e come da verbale di udienza del 27/11/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. , agendo in riassunzione all'esito di declaratoria di difetto di Parte_1 giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina, ha impugnato le cartelle di pagamento emesse dalla e gli Controparte_4 avvisi di addebito emessi dall' sede di Latina di cui all'intimazione di pagamento CP_3
n. 057 20219000811924 000, notificatale in data 29/10/2021 dall'
[...]
, rassegnando le seguenti conclusioni: “accertare l'illegittimità Controparte_5 dell'intimazione di pagamento n. 05720219000811924/000 notificata in data 29.10.2021 per tutti i motivi sopra esposti e conseguentemente pronunciare l'annullamento e/o la nullità della stessa. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
1.1. Nella resistenza dell , della Controparte_1 [...]
e dell' il Tribunale di Latina ha così statuito: “1) Controparte_4 CP_3 rigetta l'opposizione; 2) condanna parte opponente al pagamento, in favore della
[...]
delle spese di lite liquidate in €13.745,00 Controparte_4 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
3) condanna parte opponente al pagamento, in favore dell delle Controparte_6 spese di lite liquidate in €13.745,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge. 4)condanna altresì parte opponente al pagamento, in favore dell delle spese di lite liquidate in €13.745,00 oltre spese generali nella misura del CP_3
15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
1.2. Il primo giudice ha ritenuto: a) infondata l'eccezione di difetto di notifica originaria delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione;
b) inammissibili le eccezioni di merito e formali relative alle cartelle ed agli avvisi di addebito, tutti titoli non impugnati nei termini di legge dopo la accertata notifica degli stessi;
c) infondata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 Statuto del Contribuente e per difetto di allegazione;
d) infondata l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento, per essere stati notificati alla parte plurimi atti interruttivi.
2. Avverso detta pronuncia ha proposto appello , lamentando Parte_1 la violazione delle norme in materia di prescrizione nonché carenza di motivazione in ordine alle deduzioni ed eccezioni avanzate in ricorso.
2 2.1. Si sono costituiti in giudizio l' la CP_3 Controparte_4
e l' , resistendo al gravame e chiedendone il
[...] Controparte_5 rigetto.
2.2. All'odierna udienza, all'esito degli adempimenti di cui all'art. 437, comma 1, c.p.c., la causa è stata decisa con separato dispositivo.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
4. In via preliminare osserva la Corte che la gravata sentenza non è stata impugnata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto dimostrata la rituale notifica sia delle cartelle di pagamento, sia degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento oggetto della proposta opposizione, ragion per cui tale specifica statuizione non è suscettibile di essere posta ulteriormente in discussione in questa sede.
5. Con il primo motivo di impugnazione, la parte appellante lamenta che il giudice di prime cure avrebbe “omesso erroneamente di dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito per cui è lite”.
5.1. Il motivo in disamina solleva, in primo luogo, dubbi di ammissibilità, laddove omette di confrontarsi in modo specifico con la motivazione del primo giudice, che, puntualmente, in tema di prescrizione ha affermato che: a) è infondata l'eccezione di intervenuta prescrizione successiva della pretesa contributiva per decorso del termine quinquennale per la contribuzione e decennale per la contribuzione dovuta alla CP_3
(in forza dell'art. 66 della l.n. 247/2012, che si applica soltanto a partire CP_4 dal 02/02/ 2013), maturato tra la notifica della intimazione di pagamento e la notifica degli avvisi di addebito e delle cartelle di pagamento ad essa sottesi, atteso che entro i predetti termini (cinque e dieci anni dalla notifica di tali atti) risultano notificati plurimi atti interruttivi della prescrizione depositati in atti dall' Controparte_5
; b) l' , quale soggetto preposto alla procedura di riscossione
[...] CP_5 successiva all'iscrizione a ruolo, ha, pertanto, notificato per le cartelle contestate e per gli avvisi di addebito appositi atti interruttivi della prescrizione, antecedenti alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta, avvenuta in data 29/10/2021, fornendo adeguata prova non contestata dalla parte opponente;
c) di conseguenza, a fronte dei plurimi atti interruttivi prodotti e non contestati, il credito contributivo portato dall'intimazione di pagamento n. 057 20219000811924 000 notificata in data 29/10/2021 non può dirsi prescritto in relazione agli avvisi di addebito e alle cartelle di pagamento impugnate.
5.2. Le riportate argomentazioni non risultano in alcun modo criticate dal gravame, che insiste unicamente nell'affermare che il termine di prescrizione non potrebbe mai essere decennale, senza, quindi, contestare che sia stata dimostrata la notifica da parte dell' di plurimi atti interruttivi della prescrizione sin dall'anno Controparte_5
2012 (cfr. documentazione allegata alla memoria di costituzione dell'
[...]
nel giudizio di primo grado), e senza soprattutto precisare per Controparte_5 quale dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento l'affermazione del primo giudice sarebbe errata nel ritenere il termine di prescrizione non decorso.
3 5.3. D'altro canto, non vi è dubbio che, come affermato dal Tribunale, sia inapplicabile alle contribuzioni dovute alla la Parte_2 disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 legge n. 335/1995, atteso che, come è noto, l'art. 66 legge n. 247/2012, nel disporre che ai crediti della non si applica più il termine di prescrizione Controparte_4 quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, legge n. 335/1995, facendo così rivivere il precedente termine ordinario decennale precedentemente previsto dalla legge n. 576/1980, risulta applicabile a tutti i crediti previdenziali non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, pacificamente avvenuta quest'ultima in data 02/02/2013. 5.4. Deve ribadirsi a tale proposito quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità all'indomani dell'entrata in vigore della nuova normativa del 2012, laddove, nel negare a tale disposizione di legge natura interpretativa, ha aggiunto “... Sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonchè alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 6729 del 2013 in parte motiva. In tal senso anche Cass. Sez. L, Sentenza n. 18953 del 2014, nonché C.d.A. Roma n. 5523/2017 del 25/9/2018, n. 4443/2021 del 03/01/2022, n. 47/2022 del 21/01/2022, n. 1561/2022 del 01/06/2022, n. 3091/2022 del 08/08/2022).
5.5. Ne consegue che, contrariamente a quanto prospettato dal gravame, il termine di prescrizione quinquennale non può reputarsi applicabile ai crediti contributivi di cui alle cartelle di pagamento relativa ai crediti della , trattandosi, in parte, CP_4 di cartelle per le quali alla data del 02/02/2013 non era ancora decorso il termine di prescrizione (cartelle n. 057 2011 0000175971 000 notificata il 02/03/2011, n. 057 2011 0036712136 000 notificata il 30/12/2011, n. 057 2012 0049966841 000 notificata il 17/05/2013) ed, in parte, di cartelle formate successivamente a tale data (cartelle n. 057 2014 0049182266 000 notificata il 20/03/2015, n. 057 2017 0000040207 000 notificata il 26/01/2017, n. 057 2019 0003949203 000 notificata il 24/01/2019).
5.6. Il primo motivo di appello è, pertanto da ritenere in ogni caso infondato.
6. Parimenti infondato è il secondo motivo di impugnazione, con cui l'appellante lamenta una carenza di motivazione, per aver omesso il primo giudice di pronunciarsi su punti rilevanti della controversia.
6.1. Invero, la motivazione della gravata sentenza, completa ed articolata in plurimi paragrafi, è certamente esaustiva con riguardo a tutti i rilievi di cui al ricorso introduttivo del giudizio, atteso che affronta tutte le doglianze dell'originaria ricorrente ed argomenta in modo puntuale sulla infondatezza delle stesse.
6.2. In particolare, oltre all'eccezione di difetto di notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito, il giudice di prime cure ha ritenuto infondate: a) le eccezioni attinenti i vizi di merito ed i vizi formali dei predetti titoli, non essendo stati tali vizi eccepiti tempestivamente nei termini perentori di 40 giorni e di 20 giorni dalla n0tifica degli stessi;
b) le eccezioni di nullità dell'intimazione di pagamento per violazione dell'art. 7 legge n. 212/2000 e per difetto di allegazione;
c) le doglianze relative alla 4 mancata indicazione del ruolo esattoriale;
d) le doglianze afferenti le sanzioni applicate sugli importi richiesti, la mancata indicazione delle singole percentuali e delle modalità di calcolo applicate;
e) l'eccezione di intervenuta prescrizione successiva alla notifica dei titoli sottesi all'intimazione di pagamento.
6.3. Del tutto destituiti di fondamento, dunque, devono ritenersi i rilievi posti dal gravame laddove lamenta una omessa motivazione in ordine all'obbligo di indicazione delle ragioni dell'iscrizione a ruolo nelle cartelle di pagamento, delle somme richieste, delle modalità di calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione, nonché circa la mancata previa notifica dell'avviso bonario e l'omessa allegazione degli atti prodromici all'intimazione di pagamento.
6.4. Difatti, da un lato, il Tribunale ha, in modo corretto e condivisibile, evidenziato come, non avendo la parte tempestivamente impugnato nei termini di legge le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione, qualsivoglia doglianza attinente vizi di merito e/o formali deve ritenersi inammissibile in ragione dell'intervenuta definitività e stabilizzazione del titolo.
6.5. D'altro canto, quanto all'argomento della previa notifica dell'avviso bonario, parte appellante è decaduta con riguardo alle cartelle ed agli avvisi per le medesime ragioni sopra illustrate: quanto, invece, all'intimazione di pagamento, l'eccezione è posta per la prima volta in grado di appello ed è, quindi, inammissibile, atteso che con l'originario ricorso, l'avv. aveva lamentato unicamente la carente motivazione e la nullità Pt_1 dell'intimazione per essere stata trasmessa da un indirizzo PEC non ufficiale.
7. Per quanto sin qui esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
8. Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
9. In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni processuali richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, pur se condizionata alla debenza del contributo inizialmente dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore delle parti appellate che liquida per ciascuna in € 7.120,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Roma, 27/11/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa 5