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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 10/09/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LUCCA causa n. 4756/22 RG
Udienza del 10.9.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Dati e Bevilacqua.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a discutere la causa.
Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 4756/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
RE NI
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
RE SO
NT DE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28.3.25.
Oggetto del processo
La causa deriva da due distinte e contrapposte iniziative giudiziarie, la prima del NI contro i , la seconda della DE contro il NI, con le quali ciascuna delle parti, CP_1 proprietarie di immobili confinanti, lamenta la violazione, da parte dell'altra, della normativa in materia di distanze legali e più in generale iniziative edilizie asseritamente illegittime.
Più specificamente, le questioni controverse, alla luce vuoi delle domande principali, vuoi di quelle riconvenzionali, proposte dalle parti nei due processi, poi riuniti, sono le seguenti.
Il NI lamenta, da parte dei : CP_1
1 a) la presenza di tubature di acque pure, acque luride e gas a distanza dal confine inferiore a quella di legge;
b) la presenza, nel muro di confine, di una canna fumaria e, all'interno della stessa, di un tubo di acciaio, relativi alla caldaia, nonché di una seconda canna fumaria, relativa al caminetto, realizzati in violazione dei regolamenti locali e comunque in modo da arrecare pregiudizio alla solidità, salubrità
e sicurezza del medesimo muro.
I lamentano, da parte del NI: CP_1
c) la presenza di tubature di acqua, scarichi e gas a distanza dal confine inferiore a quella di legge;
d) l'apertura dal proprio lato della canna fumaria di cui sub d), con indebolimento della struttura portante del muro di confine;
e) la presenza, nel muro di confine, di condutture elettriche e di due griglie di aereazione in violazione del proprio asserito diritto di proprietà esclusiva del medesimo muro.
Accessoriamente a tali principali domande, le parti hanno poi domandato:
f) il NI la declaratoria di comproprietà del muro di confine o, in subordine, la costituzione della sua comunione forzosa;
g) tutte le parti la declaratoria dell'intervenuta usucapione del diritto di mantenere le tubature di acqua e gas a distanza inferiore a quella di legge.
Motivi della decisione
1. Premessa
Come emerge da quanto precede, le questioni da affrontare attengono a tre distinti profili:
1) quelle relative alle tubature di acqua e gas alle distanze legali;
2) quelle relative alle canne fumarie dei ed agli interventi del NI sulla canna CP_1 fumaria relativa alla caldaia alla sicurezza del muro di confine;
3) quelle relative alle condutture elettriche ed alle griglie di aereazione del NI alla proprietà del muro di confine.
Tali questioni vanno dunque affrontate separatamente.
2. Le tubature di acqua e gas.
Con riferimento alle questioni relative alle tubature in discorso, va innanzitutto premesso che, facendo la norma (art. 8892 cc) riferimento alla distanza dal confine e non dal fabbricato altrui, la prevenzione risulta irrilevante. La distanza di un metro, ivi prevista, va infatti rispettata anche se sul fondo altrui non sussiste alcun fabbricato.
Chiarito questo, è poi parimenti irrilevante il fatto che le medesime tubature facciano parte di un impianto. La norma citata infatti non distingue in alcun modo fra tubature isolate e tubature facenti parti di un impianto.
2 In ultimo, va poi osservato che, essendo quelle in ipotesi in questione servitù non apparenti
(per un verso le tubature si trovano all'interno delle rispettive proprietà, non visibili dall'esterno, per altro verso, essendo l'apparenza o meno una caratteristica oggettiva, dipendente dallo stato dei luoghi,
è irrilevante il fatto che la controparte fosse in ipotesi a conoscenza della loro presenza), esse, ex art. 1061 cc, non possono essere acquistate per usucapione, ragion per cui le domande di tutte le parti in proposito vanno respinte.
Premesso quanto sopra, che le tubature in questione siano quasi tutte a distanza inferiore al metro di legge è pacifico e comunque discende in modo inequivoco dalla relazione della ctu. Più precisamente, da quest'ultima emerge che solo tre rispettano la distanza legale.
Sia i e il NI vanno dunque condannati alla loro rimozione, eccezion CP_1 fatta unicamente per le suddette tre (per la più precisa identificazione sia in generale delle tubature, sia, in particolare, di quelle collocate a distanza inferiore al metro, come tali da rimuovere, e di quelle che rispettano invece la distanza legale, come tali non da rimuovere, si rinvia alla suddetta relazione).
3. Le canne fumarie.
Occorre analizzare distintamente le due canne fumarie in questione.
3.1. – Per ciò che concerne la canna fumaria della caldaia ed il tubo di acciaio posizionato al suo interno, il ctu ha riscontrato che, premessa la presenza della canna fumaria sin dal 1929 e dunque la non pregiudizievolezza di tale presenza in sé, per la solidità, salubrità e sicurezza del muro di confine sono necessarie alcune opere, sia da parte dei , sia da parte del NI. Si CP_1 tratta delle opere descritte al punto B5 della relazione, alle pp. 99 ss. della stessa.
Tutte le parti vanno dunque condannate all'effettuazione di tali opere, ciascuna parte ovviamente con riferimento a quelle di propria competenza.
3.2. – Per ciò che concerne la canna fumaria del caminetto, dalla relazione della ctu emerge che la stessa è collocata non all'interno del muro di confine, ma a ridosso dello stesso.
Ciò premesso, e considerato che non emergono in atti elementi dai quali possa evincersi che tale presenza arrechi al suddetto muro pregiudizi di sorta, con riferimento ad essa la domanda del
NI va dunque respinta.
4. Le condutture elettriche e le griglie.
La domanda dipende dal fatto che il muro di confine sia di proprietà esclusiva dei SO-
DE oppure in comproprietà.
A tale proposito, premesso che, ex art. 880 cc, il muro divisorio di presume di proprietà comune e che pertanto sarebbe stato onere dei provare la proprietà esclusiva, si rileva CP_1 che dagli atti tale prova non emerge ed anzi emerge semmai un indizio nel senso appunto della comproprietà, rappresentato dal fatto che nella domanda di permesso di costruire del 1929, relativa al fabbricato oggi dei , quello che attualmente è il muro divisorio risulta collocato a CP_1
3 cavallo del confine, vale a dire per metà sul fondo oggi dei medesimi , per metà su CP_1 quello oggi del NI.
Da ciò consegue: per un verso l'accoglimento della domanda del NI di declaratoria della comproprietà di tale muro;
per altro verso l'assorbimento della domanda del medesimo
NI di pronuncia della comunione forzosa dello stesso;
per altro verso ancora il rigetto della domanda dei di rimozione delle condutture elettriche e delle griglie del NI, CP_1 posto che la collocazione di queste ultime non viola alcun diritto dei comproprietari.
5. Le spese.
Le spese, data la soccombenza reciproca, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge le domande di usucapione proposte da tutte le parti;
condanna sia i sia il NI a rimuovere le tubature di acqua di gas di cui in CP_1 motivazione;
condanna sia i sia il NI, ciascuno per quanto di sua competenza, a realizzare le CP_1 opere descritte al punto B5, pp. 99 ss., della relazione della ctu;
dichiara che il muro di confine fra i fabbricati delle parti è di proprietà comune;
respinge la domanda dei di rimozione delle condutture elettriche e delle griglie del CP_1
NI collocate all'interno di tale muro;
compensa le spese.
Michele Fornaciari
4
Udienza del 10.9.25
Sono presenti, via teams, gli avv.ti Dati e Bevilacqua.
Il Giudice, visto l'art. 281-sexies cpc, invita le parti a discutere la causa.
Le parti si riportano agli atti e il Giudice pronuncia la seguente sentenza, della quale viene data immediata lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lucca, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice
Michele Fornaciari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado n. 4756/22 RG, fra le seguenti parti:
- parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
RE NI
- parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti):
RE SO
NT DE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 28.3.25.
Oggetto del processo
La causa deriva da due distinte e contrapposte iniziative giudiziarie, la prima del NI contro i , la seconda della DE contro il NI, con le quali ciascuna delle parti, CP_1 proprietarie di immobili confinanti, lamenta la violazione, da parte dell'altra, della normativa in materia di distanze legali e più in generale iniziative edilizie asseritamente illegittime.
Più specificamente, le questioni controverse, alla luce vuoi delle domande principali, vuoi di quelle riconvenzionali, proposte dalle parti nei due processi, poi riuniti, sono le seguenti.
Il NI lamenta, da parte dei : CP_1
1 a) la presenza di tubature di acque pure, acque luride e gas a distanza dal confine inferiore a quella di legge;
b) la presenza, nel muro di confine, di una canna fumaria e, all'interno della stessa, di un tubo di acciaio, relativi alla caldaia, nonché di una seconda canna fumaria, relativa al caminetto, realizzati in violazione dei regolamenti locali e comunque in modo da arrecare pregiudizio alla solidità, salubrità
e sicurezza del medesimo muro.
I lamentano, da parte del NI: CP_1
c) la presenza di tubature di acqua, scarichi e gas a distanza dal confine inferiore a quella di legge;
d) l'apertura dal proprio lato della canna fumaria di cui sub d), con indebolimento della struttura portante del muro di confine;
e) la presenza, nel muro di confine, di condutture elettriche e di due griglie di aereazione in violazione del proprio asserito diritto di proprietà esclusiva del medesimo muro.
Accessoriamente a tali principali domande, le parti hanno poi domandato:
f) il NI la declaratoria di comproprietà del muro di confine o, in subordine, la costituzione della sua comunione forzosa;
g) tutte le parti la declaratoria dell'intervenuta usucapione del diritto di mantenere le tubature di acqua e gas a distanza inferiore a quella di legge.
Motivi della decisione
1. Premessa
Come emerge da quanto precede, le questioni da affrontare attengono a tre distinti profili:
1) quelle relative alle tubature di acqua e gas alle distanze legali;
2) quelle relative alle canne fumarie dei ed agli interventi del NI sulla canna CP_1 fumaria relativa alla caldaia alla sicurezza del muro di confine;
3) quelle relative alle condutture elettriche ed alle griglie di aereazione del NI alla proprietà del muro di confine.
Tali questioni vanno dunque affrontate separatamente.
2. Le tubature di acqua e gas.
Con riferimento alle questioni relative alle tubature in discorso, va innanzitutto premesso che, facendo la norma (art. 8892 cc) riferimento alla distanza dal confine e non dal fabbricato altrui, la prevenzione risulta irrilevante. La distanza di un metro, ivi prevista, va infatti rispettata anche se sul fondo altrui non sussiste alcun fabbricato.
Chiarito questo, è poi parimenti irrilevante il fatto che le medesime tubature facciano parte di un impianto. La norma citata infatti non distingue in alcun modo fra tubature isolate e tubature facenti parti di un impianto.
2 In ultimo, va poi osservato che, essendo quelle in ipotesi in questione servitù non apparenti
(per un verso le tubature si trovano all'interno delle rispettive proprietà, non visibili dall'esterno, per altro verso, essendo l'apparenza o meno una caratteristica oggettiva, dipendente dallo stato dei luoghi,
è irrilevante il fatto che la controparte fosse in ipotesi a conoscenza della loro presenza), esse, ex art. 1061 cc, non possono essere acquistate per usucapione, ragion per cui le domande di tutte le parti in proposito vanno respinte.
Premesso quanto sopra, che le tubature in questione siano quasi tutte a distanza inferiore al metro di legge è pacifico e comunque discende in modo inequivoco dalla relazione della ctu. Più precisamente, da quest'ultima emerge che solo tre rispettano la distanza legale.
Sia i e il NI vanno dunque condannati alla loro rimozione, eccezion CP_1 fatta unicamente per le suddette tre (per la più precisa identificazione sia in generale delle tubature, sia, in particolare, di quelle collocate a distanza inferiore al metro, come tali da rimuovere, e di quelle che rispettano invece la distanza legale, come tali non da rimuovere, si rinvia alla suddetta relazione).
3. Le canne fumarie.
Occorre analizzare distintamente le due canne fumarie in questione.
3.1. – Per ciò che concerne la canna fumaria della caldaia ed il tubo di acciaio posizionato al suo interno, il ctu ha riscontrato che, premessa la presenza della canna fumaria sin dal 1929 e dunque la non pregiudizievolezza di tale presenza in sé, per la solidità, salubrità e sicurezza del muro di confine sono necessarie alcune opere, sia da parte dei , sia da parte del NI. Si CP_1 tratta delle opere descritte al punto B5 della relazione, alle pp. 99 ss. della stessa.
Tutte le parti vanno dunque condannate all'effettuazione di tali opere, ciascuna parte ovviamente con riferimento a quelle di propria competenza.
3.2. – Per ciò che concerne la canna fumaria del caminetto, dalla relazione della ctu emerge che la stessa è collocata non all'interno del muro di confine, ma a ridosso dello stesso.
Ciò premesso, e considerato che non emergono in atti elementi dai quali possa evincersi che tale presenza arrechi al suddetto muro pregiudizi di sorta, con riferimento ad essa la domanda del
NI va dunque respinta.
4. Le condutture elettriche e le griglie.
La domanda dipende dal fatto che il muro di confine sia di proprietà esclusiva dei SO-
DE oppure in comproprietà.
A tale proposito, premesso che, ex art. 880 cc, il muro divisorio di presume di proprietà comune e che pertanto sarebbe stato onere dei provare la proprietà esclusiva, si rileva CP_1 che dagli atti tale prova non emerge ed anzi emerge semmai un indizio nel senso appunto della comproprietà, rappresentato dal fatto che nella domanda di permesso di costruire del 1929, relativa al fabbricato oggi dei , quello che attualmente è il muro divisorio risulta collocato a CP_1
3 cavallo del confine, vale a dire per metà sul fondo oggi dei medesimi , per metà su CP_1 quello oggi del NI.
Da ciò consegue: per un verso l'accoglimento della domanda del NI di declaratoria della comproprietà di tale muro;
per altro verso l'assorbimento della domanda del medesimo
NI di pronuncia della comunione forzosa dello stesso;
per altro verso ancora il rigetto della domanda dei di rimozione delle condutture elettriche e delle griglie del NI, CP_1 posto che la collocazione di queste ultime non viola alcun diritto dei comproprietari.
5. Le spese.
Le spese, data la soccombenza reciproca, sono da compensare.
P. Q. M.
Il Tribunale respinge le domande di usucapione proposte da tutte le parti;
condanna sia i sia il NI a rimuovere le tubature di acqua di gas di cui in CP_1 motivazione;
condanna sia i sia il NI, ciascuno per quanto di sua competenza, a realizzare le CP_1 opere descritte al punto B5, pp. 99 ss., della relazione della ctu;
dichiara che il muro di confine fra i fabbricati delle parti è di proprietà comune;
respinge la domanda dei di rimozione delle condutture elettriche e delle griglie del CP_1
NI collocate all'interno di tale muro;
compensa le spese.
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