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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1744/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1744/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANI Parte_1 C.F._1 LORENZO e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA, elettivamente domiciliata in V.LE S. LAVAGNINI, 13 FIRENZE presso il difensore avv. CALVANI LORENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FRANZONI SIMONE e dell'avv. DITTAMO LUCA, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE COTTAFAVI 1 CORREGGIO presso il difensore avv.
FRANZONI SIMONE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto davanti a questo giudice del lavoro la Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, anche , domandando che il Tribunale accerti Controparte_2 CP_1
competere alla medesima, con decorrenza dal gennaio 2008, il livello IV del CCNL Turismo Pubblici
Esercizi Confcommercio (in luogo del V contrattualizzato) e, altresì, il diritto al consolidamento dell'orario in orario part time 30 ore settimanali dal 2008, con condanna della resistente a trasformare il contratto di lavoro a tempo parziale da 25 a 30 ore settimanali.
La ricorrente, assunta da il 15.9.2000 a tempo indeterminato e poi passata nel 2011 ex art. Per_1
2112 c.c. alle dipendenze dell'odierna resistente con inquadramento (dal 2008) al V livello del CCNL sopra indicato, ha allegato che, a partire dal 2008, ha svolto ininterrottamente mansioni di cuoca nella preparazione di tutte le pietanze dei cd. menù speciali (cioè di quelli destinati alle persone con allergie, intolleranze malattie o motivi etici) presso il centro cottura di Pontassieve, ove lavorano circa 20 dipendenti e che è destinato alla preparazione dei pasti per le scuole e per le aziende private;
ha altresì riferito che, sempre dal 2008, ha osservato un orario (parziale) medio settimanale superiore a quello contrattualizzato e pari a 29/30 ore, così da avere diritto sul piano contrattuale al relativo consolidamento orario
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto al riconoscimento del superiore inquadramento e al pagamento delle relative differenze retributive per il periodo dal 2008 al maggio 2013 e chiedendo comunque il rigetto integrale di tutte le domande del ricorso perché infondate.
Istruita documentalmente e mediante prova per testi, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
A) Inquadramento superiore
E' noto che “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e il raffronto dei risultati di tali due indagini, restando l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione (come le altre due fasi del predetto iter logico - giuridico dell'inquadramento), anche per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva applicabili” così, tra le tante,
Cass., 4791/2004).
Nel caso di specie, mentre il livello V (quello di inquadramento della ricorrente) è proprio dei
“lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, il livello IV rivendicato attiene ai
“lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche” (doc. 3 fasc. res.).
Come si vede, la differenza si appunta sul fatto che solo per il IV livello è richiesta l'esplicazione di
“autonomia esecutiva”, laddove per il V livello vi è invece l'effettuazione di meri “compiti esecutivi”.
E' pacifico che la ricorrente dal 2008 sia adibita presso il centro cottura di Pontassieve, ove prestano attività lavorativa circa 20 dipendenti e che è composto da cucina suddivisa in due partite (una per la preparazione dei pasti destinati ai menù aziendali e l'altra per la preparazione dei pasti destinati ai menù scolastici), a capo delle quali vi sono due cuochi (uno per la preparazione dei pasti perle scuole e l'altro per le aziende private). E' altrettanto pacifico – e comunque confermato da tutti i testi escussi ( e Tes_1 Tes_2
per parte ricorrente e e per parte resistente)1 - che dal 2008 la Testimone_3 Testimone_4
ricorrente si occupi – all'interno della partita dei menù scolastici – dei cd. menù speciali (ossia dei piatti destinati a coloro che sono sottoposti a diete speciali per ragioni sanitarie/allergiche o per motivazione di carattere etico-religioso), “preparandoli” e “chiudendoli” (cioè predisponendoli nelle vaschette per la successiva spedizione).
In particolare, come emerso dall'istruttoria testimoniale assunta, la dietista del centro cottura (dott.ssa trasmette settimanalmente alla cucina i menu speciali da preparare, che contengono Testimone_4 annesso il modulo “rintracciabilità diete speciali” in cui è indicato il piatto sostitutivo da somministrare
(vd. le schede sub doc. 3 fasc. ric.), e provvede giornalmente a inviare alla ricorrente un prospetto dei piatti alternativi da preparare (testi e . Tes_1 Tes_3 Tes_2 Tes_4
Quanto alla “preparazione” di tali piatti da parte della la teste (che sul punto ha fornito le Pt_1 Tes_4 indicazioni più precise) ha dichiarato che “La ricorrente in parte riceve preparazioni fatte da altri, in parte le effettua lei;
ad esempio, i sughi per la pasta o i contorni, in generale le preparazioni che non contengono l'allergene da non inserire, li riceve. Es. la pasta senza glutine è fatta cuocere dalla ricorrente, la pasta per gli altri bambini è cotta dall'addetta ai primi ( ed è consegnata Persona_2
alla ricorrente laddove i piatti speciali consentano la somministrazione di questa posta;
stessa cosa vale per i sughi, se la base del sugo non contiene allergeni, essa è cucinata dal cuoco responsabile
il quale ne lascia una parte alla ricorrente, che la prende per condire la posta e non CP_3
inserisce nei piatti gli altri ingredienti per i quali vi sono allergie/intollerante (es, pinoli o parmigiano). Stessa cosa può valere per i contorni che non contengono ingredienti oggetto di allergie/intolleranze, che sono fatti dall'addetta e poi consegnati alla ricorrente. Tes_1
Aggiungo che il contorno è difficile venga modificato, nel senso che alla ricorrente arrivano diversi vassoi contenenti le singole verdure e poi lei può comporre il piatto con le varie verdure indicate nel mio prospetto;
altre volte può capitare, es con le carote, che provveda a cuocere al vapore quelle che lei riceve crude per i piatti in bianco […] l'intervento della ricorrente sui contorni, oltre a quanto sopra detto, può concretizzarsi anche nell'andare a prendere verdura surgelata, es, spinaci o fagiolini,
e cuocerla”. L'impiego di ingredienti in parte cucinati da altri è stata riferita anche dalle testi e (la Tes_3 Tes_2 teste ha invece riferito, peraltro genericamente, che “la preparazione del piatto da parte della Tes_1
ricorrente consiste nel partire dalle materie prime e cucinare il piatto per poterlo far mangiare ai bambini”) e denota – unitamente alla necessità di attenersi al numero e alle pietanze indicate e agli ingredienti da sostituire – lo svolgimento di compiti esecutivi privo di autonomia esecutiva, che impone alla ricorrente di rivolgersi a terzi anche in caso di meri “dubbi o incertezze” “su quello che è scritto sul riepilogo” (contattando la dietista o “sulla preparazione del piatto” (chiedendo al cuoco Tes_4
e che ha comportato l'attivazione di procedura disciplinare a carico della quando ella CP_3 Pt_1
non ebbe a seguire quanto riportato nel modulo di “rintracciabilità diete speciali” (doc. 7 fasc. ric.).
Le mansioni della ricorrente sono quindi inquadrabili nel V livello (proprio della figura professionale del “secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto”) e nel superiore livello IV, che appartiene a figure professionali diverse e non corrispondenti alle attività della ricorrente (cuoco capo partita; cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina).
La domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento è quindi da rigettare.
B) Consolidamento del maggiore orario a tempo parziale
Sul presupposto fattuale di aver osservato in media un orario settimanale superiore a quello contrattualizzato (25 ore) e attestante sulle 29/30 ore (come da buste paga e schede riepilogative allegate: docc. 4 e 5 fasc. ric.), la ricorrente ha chiesto di accertare dal 2008 il proprio diritto al consolidamento dell'orario effettivamente prestato “con trasformazione del rapporto con orario part time effettivamente lavorato”.
Chiarito il perimetro della causa petendi (che non può estendersi ad asseriti profili di violazione di norme legali e contrattuali sulla disciplina del lavoro supplementare, allegazione tardiva inammissibilmente introdotta per la prima volta dalla ricorrente solo con le note di trattazione scritta del 13.1.2025), si rileva – in via assorbente ai fini del rigetto della domanda – che non vi è dimostrazione di un animus novandi che permetta la novazione per fatti concludenti della pattuizione sull'orario di lavoro: invero, anche a voler superare la circostanza del difetto di prova scritta circa la pattuizione del (nuovo e maggiore) orario a tempo parziale, nessuna prova di un orario superiore a quello pattuito è stata fornita per il periodo dal 2008 al 2014 (le buste paga e le schede orarie partono dall'anno 2015) e, quanto agli anni successivi, la gran parte del periodo è coperta da variazioni orarie in aumento di volta in volta concordate tra le parti e motivate da specifiche ragioni organizzative (docc. 6 fasc. ric. e docc. 4 e 5 fasc. res.), che smentiscono l'assunto di un definitivo consolidamento di un orario maggiore per facta concludentia.
Anche sul punto, quindi, il ricorso è da rigettare.
C) Spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.629,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 è stata dipendente della resistente dal 1996 e opera quale aiuto in cucina presso il centro Cottura di Tes_1 Pontassieve dal settembre 2009. è stata dipendente della resistente e ha conosciuto la ricorrente da ottobre 2020 nella sua veste di Testimone_3 responsabile di zona. è stata dipendente della resistente ed ha operato dal 2008 presso il centro cottura di Pontassieve con mansioni Tes_2 di spedizione delle diete speciali.
è stata dipendente della resistente e lavora dal 2008 presso il centro cottura di Pontassieve come dietista. Testimone_4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1744/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CALVANI Parte_1 C.F._1 LORENZO e dell'avv. STRAMACCIA ANDREA, elettivamente domiciliata in V.LE S. LAVAGNINI, 13 FIRENZE presso il difensore avv. CALVANI LORENZO
Parte ricorrente contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. FRANZONI SIMONE e dell'avv. DITTAMO LUCA, P.IVA_1 elettivamente domiciliata in VIALE COTTAFAVI 1 CORREGGIO presso il difensore avv.
FRANZONI SIMONE
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto davanti a questo giudice del lavoro la Parte_1 [...]
(d'ora in avanti, anche , domandando che il Tribunale accerti Controparte_2 CP_1
competere alla medesima, con decorrenza dal gennaio 2008, il livello IV del CCNL Turismo Pubblici
Esercizi Confcommercio (in luogo del V contrattualizzato) e, altresì, il diritto al consolidamento dell'orario in orario part time 30 ore settimanali dal 2008, con condanna della resistente a trasformare il contratto di lavoro a tempo parziale da 25 a 30 ore settimanali.
La ricorrente, assunta da il 15.9.2000 a tempo indeterminato e poi passata nel 2011 ex art. Per_1
2112 c.c. alle dipendenze dell'odierna resistente con inquadramento (dal 2008) al V livello del CCNL sopra indicato, ha allegato che, a partire dal 2008, ha svolto ininterrottamente mansioni di cuoca nella preparazione di tutte le pietanze dei cd. menù speciali (cioè di quelli destinati alle persone con allergie, intolleranze malattie o motivi etici) presso il centro cottura di Pontassieve, ove lavorano circa 20 dipendenti e che è destinato alla preparazione dei pasti per le scuole e per le aziende private;
ha altresì riferito che, sempre dal 2008, ha osservato un orario (parziale) medio settimanale superiore a quello contrattualizzato e pari a 29/30 ore, così da avere diritto sul piano contrattuale al relativo consolidamento orario
Costituitasi in giudizio, la società resistente ha preliminarmente eccepito la prescrizione del diritto al riconoscimento del superiore inquadramento e al pagamento delle relative differenze retributive per il periodo dal 2008 al maggio 2013 e chiedendo comunque il rigetto integrale di tutte le domande del ricorso perché infondate.
Istruita documentalmente e mediante prova per testi, la causa è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
A) Inquadramento superiore
E' noto che “nel procedimento logico - giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè: l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, la individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, e il raffronto dei risultati di tali due indagini, restando l'individuazione dei criteri generali ed astratti caratteristici delle singole categorie alla stregua della disciplina collettiva del rapporto censurabile in sede di legittimità, oltre che per vizi di motivazione (come le altre due fasi del predetto iter logico - giuridico dell'inquadramento), anche per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale nell'interpretazione della disciplina collettiva applicabili” così, tra le tante,
Cass., 4791/2004).
Nel caso di specie, mentre il livello V (quello di inquadramento della ricorrente) è proprio dei
“lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico-pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro”, il livello IV rivendicato attiene ai
“lavoratori che in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e relative operazioni complementari, che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche” (doc. 3 fasc. res.).
Come si vede, la differenza si appunta sul fatto che solo per il IV livello è richiesta l'esplicazione di
“autonomia esecutiva”, laddove per il V livello vi è invece l'effettuazione di meri “compiti esecutivi”.
E' pacifico che la ricorrente dal 2008 sia adibita presso il centro cottura di Pontassieve, ove prestano attività lavorativa circa 20 dipendenti e che è composto da cucina suddivisa in due partite (una per la preparazione dei pasti destinati ai menù aziendali e l'altra per la preparazione dei pasti destinati ai menù scolastici), a capo delle quali vi sono due cuochi (uno per la preparazione dei pasti perle scuole e l'altro per le aziende private). E' altrettanto pacifico – e comunque confermato da tutti i testi escussi ( e Tes_1 Tes_2
per parte ricorrente e e per parte resistente)1 - che dal 2008 la Testimone_3 Testimone_4
ricorrente si occupi – all'interno della partita dei menù scolastici – dei cd. menù speciali (ossia dei piatti destinati a coloro che sono sottoposti a diete speciali per ragioni sanitarie/allergiche o per motivazione di carattere etico-religioso), “preparandoli” e “chiudendoli” (cioè predisponendoli nelle vaschette per la successiva spedizione).
In particolare, come emerso dall'istruttoria testimoniale assunta, la dietista del centro cottura (dott.ssa trasmette settimanalmente alla cucina i menu speciali da preparare, che contengono Testimone_4 annesso il modulo “rintracciabilità diete speciali” in cui è indicato il piatto sostitutivo da somministrare
(vd. le schede sub doc. 3 fasc. ric.), e provvede giornalmente a inviare alla ricorrente un prospetto dei piatti alternativi da preparare (testi e . Tes_1 Tes_3 Tes_2 Tes_4
Quanto alla “preparazione” di tali piatti da parte della la teste (che sul punto ha fornito le Pt_1 Tes_4 indicazioni più precise) ha dichiarato che “La ricorrente in parte riceve preparazioni fatte da altri, in parte le effettua lei;
ad esempio, i sughi per la pasta o i contorni, in generale le preparazioni che non contengono l'allergene da non inserire, li riceve. Es. la pasta senza glutine è fatta cuocere dalla ricorrente, la pasta per gli altri bambini è cotta dall'addetta ai primi ( ed è consegnata Persona_2
alla ricorrente laddove i piatti speciali consentano la somministrazione di questa posta;
stessa cosa vale per i sughi, se la base del sugo non contiene allergeni, essa è cucinata dal cuoco responsabile
il quale ne lascia una parte alla ricorrente, che la prende per condire la posta e non CP_3
inserisce nei piatti gli altri ingredienti per i quali vi sono allergie/intollerante (es, pinoli o parmigiano). Stessa cosa può valere per i contorni che non contengono ingredienti oggetto di allergie/intolleranze, che sono fatti dall'addetta e poi consegnati alla ricorrente. Tes_1
Aggiungo che il contorno è difficile venga modificato, nel senso che alla ricorrente arrivano diversi vassoi contenenti le singole verdure e poi lei può comporre il piatto con le varie verdure indicate nel mio prospetto;
altre volte può capitare, es con le carote, che provveda a cuocere al vapore quelle che lei riceve crude per i piatti in bianco […] l'intervento della ricorrente sui contorni, oltre a quanto sopra detto, può concretizzarsi anche nell'andare a prendere verdura surgelata, es, spinaci o fagiolini,
e cuocerla”. L'impiego di ingredienti in parte cucinati da altri è stata riferita anche dalle testi e (la Tes_3 Tes_2 teste ha invece riferito, peraltro genericamente, che “la preparazione del piatto da parte della Tes_1
ricorrente consiste nel partire dalle materie prime e cucinare il piatto per poterlo far mangiare ai bambini”) e denota – unitamente alla necessità di attenersi al numero e alle pietanze indicate e agli ingredienti da sostituire – lo svolgimento di compiti esecutivi privo di autonomia esecutiva, che impone alla ricorrente di rivolgersi a terzi anche in caso di meri “dubbi o incertezze” “su quello che è scritto sul riepilogo” (contattando la dietista o “sulla preparazione del piatto” (chiedendo al cuoco Tes_4
e che ha comportato l'attivazione di procedura disciplinare a carico della quando ella CP_3 Pt_1
non ebbe a seguire quanto riportato nel modulo di “rintracciabilità diete speciali” (doc. 7 fasc. ric.).
Le mansioni della ricorrente sono quindi inquadrabili nel V livello (proprio della figura professionale del “secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto”) e nel superiore livello IV, che appartiene a figure professionali diverse e non corrispondenti alle attività della ricorrente (cuoco capo partita; cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina).
La domanda di accertamento del diritto al superiore inquadramento è quindi da rigettare.
B) Consolidamento del maggiore orario a tempo parziale
Sul presupposto fattuale di aver osservato in media un orario settimanale superiore a quello contrattualizzato (25 ore) e attestante sulle 29/30 ore (come da buste paga e schede riepilogative allegate: docc. 4 e 5 fasc. ric.), la ricorrente ha chiesto di accertare dal 2008 il proprio diritto al consolidamento dell'orario effettivamente prestato “con trasformazione del rapporto con orario part time effettivamente lavorato”.
Chiarito il perimetro della causa petendi (che non può estendersi ad asseriti profili di violazione di norme legali e contrattuali sulla disciplina del lavoro supplementare, allegazione tardiva inammissibilmente introdotta per la prima volta dalla ricorrente solo con le note di trattazione scritta del 13.1.2025), si rileva – in via assorbente ai fini del rigetto della domanda – che non vi è dimostrazione di un animus novandi che permetta la novazione per fatti concludenti della pattuizione sull'orario di lavoro: invero, anche a voler superare la circostanza del difetto di prova scritta circa la pattuizione del (nuovo e maggiore) orario a tempo parziale, nessuna prova di un orario superiore a quello pattuito è stata fornita per il periodo dal 2008 al 2014 (le buste paga e le schede orarie partono dall'anno 2015) e, quanto agli anni successivi, la gran parte del periodo è coperta da variazioni orarie in aumento di volta in volta concordate tra le parti e motivate da specifiche ragioni organizzative (docc. 6 fasc. ric. e docc. 4 e 5 fasc. res.), che smentiscono l'assunto di un definitivo consolidamento di un orario maggiore per facta concludentia.
Anche sul punto, quindi, il ricorso è da rigettare.
C) Spese di lite
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa,
1) respinge il ricorso;
2) condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.629,00 per Parte_1
compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 17 aprile 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 è stata dipendente della resistente dal 1996 e opera quale aiuto in cucina presso il centro Cottura di Tes_1 Pontassieve dal settembre 2009. è stata dipendente della resistente e ha conosciuto la ricorrente da ottobre 2020 nella sua veste di Testimone_3 responsabile di zona. è stata dipendente della resistente ed ha operato dal 2008 presso il centro cottura di Pontassieve con mansioni Tes_2 di spedizione delle diete speciali.
è stata dipendente della resistente e lavora dal 2008 presso il centro cottura di Pontassieve come dietista. Testimone_4