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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 01/09/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al RGN 1511/2024 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Iolanda Di Parte_1 C.F._1
Paola (C.F.: - pec: e Paolo Lionetti (C.F.: C.F._2 Email_1
– pec: C.F._3 Email_2
APPELLANTE
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Cirillo CP CodiceFiscale_4
(C.F.: - pec: C.F._5 Email_3
(P.IVA ) con l'Avv. Carlo Pasqua di Bisceglie (C.F.: Controparte_2 P.IVA_1
- pec: C.F._6 Email_4
APPELLATI avverso la Sentenza n. 1399/2024 del Tribunale di Trani, pubblicata il 04.10.2024, resa nel procedimento RGN. 5719/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 31.10.2018, il sig. sull'assunto che in data 15.05.2017, Parte_1 alle ore 12:00 circa in Terlizzi, alla strada vicinale Pozzo Rosso, l'autocarro IVECO DAYLY tg.
BJ523XN di proprietà del sig. , in sosta abusivamente all'interno del fondo rustico di CP proprietà di esso , improvvisamente prendeva fuoco per motivi che i VVFF non hanno Parte_1
pagina 1 di 5 potuto accertare ed in tal modo si sviluppava un incendio che si propagava sul fondo attoreo, citava in giudizio lo per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € CP
12.065,80.
Lo si costituiva declinando ogni responsabilità, chiedeva e veniva autorizzato alla chiamata CP in causa della , garante per la rca del veicolo, la quale a sua volta si costituiva nel giudizio CP_2 contestando la domanda;
entrambi i convenuti concludevano per il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Istruita la causa con l'acquisizione documentale, l'interrogatorio formale dello e l'escussione di CP alcuni testi, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Censurava la sentenza il per la ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE Parte_1
ASSUNTE NEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO e concludeva per sentir: “a) accertare e dichiarare che
l'incendio sprigionatosi dall'autocarro Iveco Daily tg. BH 523 XN si è verificato per fatto e colpa esclusivi del Sig. ; b) per l'effetto sentir condannare quest'ultimo al ristoro di tutti i danni CP subiti dall'attore per effetto del propagarsi di detto incendio al fondo di proprietà di quest'ultimo e quantificati nella somma di € 12.065.80= o dell'altra che risulterà dovuta oltre interessi. spese e competenze del presente giudizio;
con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si insiste nella richiesta di Ctu già avanzata nel giudizio di primo grado”.
Si costituivano gli appellati che contestavano i motivi di gravame e concludevano per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa, all'udienza collegiale del 18.06.2025, svoltasi telematicamente, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole sostanzialmente dell'errata valutazione degli elementi acquisiti con le deposizioni rese dai testi attorei, evidenziando che l'incendio ed i conseguenti danni si sono determinati a
[...]
(e non di autocombustione!) di un combustibile (sterpaglie o vegetazione Controparte_3 diserbata) con l'applicazione di sorgenti esterne di ignizione (motore caldo all'autocarro Iveco Daily vetusto di 17 anni ed in condizioni mediocri) e che le dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2 consentono di appurare come l'incendio sul fondo del non si sia propagato per Parte_1 autocombustione perché le temperature climatiche erano ben lontane da quelle necessarie per la verificazione di tale fenomeno, ed infine che il Tribunale ha erroneamente considerato il sig. unico teste attendibile perché non legato da alcun rapporto di parentela con le Testimone_3
pagina 2 di 5 parti processuali;
valutazione non condivisibile per gli operari dello stavano operando in CP un'area di cantiere appartenente al Tes_1
La doglianza NON convince.
Giova il riesame delle emergenze istruttorie, partendo dalle acquisizioni documentali.
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Bari, intervenuti sul luogo dell'evento, non sono riusciti ad individuare le origini dell'evento, come da dichiarazione di avvenuto intervento versata in atti, nella quale si legge: “situazione all'arrivo: bruciavano cumuli di plastica (tubazioni d'irrigazione, teli ecc.)
e parte di serre di un'azienda floricola, della sig.ra , ubicata in zona Pozzo Rosso in Controparte_4 adiacenza al Viale del Lilum in Terlizzi;
l'incendio era stato innescato dal fuoco delle sterpaglie del campo limitrofo. Secondo il vento di maestrale l'incendio, molto probabilmente, è partito dalla zona
Nord – Est del campo limitrofo... Non è stato possibile risalire alla causa dell'evento”. Non vi è menzione, nella già menzionata dichiarazione, della presenza, della posizione, delle condizioni dell'autocarro Iveco o di un intervento di spegnimento riguardante il veicolo.
Dalla perizia tecnica redatta dallo Studio Papagni-Cusanno per conto di , prodotta agli atti, e CP_2 richiamata dallo stesso appellante (per evidenziare la vetustà del veicolo e le mediocri condizioni dello stesso - pag.10 atto di appello) si evince che il suddetto veicolo non presentava alcun danno.
L'appellante ritiene di aver provato con il teste che l'autocarro IVECO tg. BH 523 XN Testimone_4 ha determinato il propagarsi dell'incendio e che l'incendio va pertanto imputato al convenuto CP
, proprietario del mezzo.
[...]
Il teste escusso all'udienza del 08/02/2021 ha testualmente dichiarato: “vidi del fumo che Tes_2 usciva dal fondo di mio suocero. Mi avvicinai e vidi delle fiamme che uscivano da sotto al furgone, che era parcheggiato nel fondo di mio suocero … quando arrivai lì vidi due-tre operai che erano sotto il furgone e cercavano di spegnere il fuoco da sotto il furgone;
…vidi un operaio che stava cercando di spegnere il fuoco sotto il furgone, poi lo spostarono, nel senso che uscirono dal fondo di mio suocero e lo parcheggiarono davanti alla proprietà di … poi gli operai spostarono il furgone e una Tes_1 volta spostato il furgone vidi che nello spazio sottostante c'erano le fiamme, che si propagarono perché c'era vento;
… il furgone era marciante e fu spostato regolarmente acceso;
… non so chi abbia chiamato i vigili, ma le fiamme erano sotto il furgone;
quando è uscito dal fondo il furgone era marciante ma non so se sotto avesse dei danni”.
Tale dichiarazione, non trova conforto nelle risultanze documentali sopra richiamate (relazione dei
VV.FF. … “l'incendio era stato innescato dal fuoco delle sterpaglie del campo limitrofo. Secondo il vento di maestrale l'incendio, molto probabilmente, è partito dalla zona Nord – Est del campo
pagina 3 di 5 limitrofo…” e perizia del CTP che non riscontrava danni sul veicolo IVECO) e confligge con le CP_2 dichiarazioni rese dal teste secondo il quale: “l'autocarro era parcheggiato Testimone_3 nell'area di cantiere;
… nell'area di cantiere non c'erano erbacce;
… ho visto che l'autocarro era marciante perché l'hanno spostato”, e comunque NON appare idonea a provare “la derivazione del danno dalla cosa" il cui onere incombe sul danneggiato.
Invero l'art. 2051 c.c., in ambito di responsabilità da cose in custodia, non dispensa quest'ultimo dall'onere di provare l'insorgenza del danno ed il nesso causale tra la cosa ed il pregiudizio stesso;
incombeva all'attore dimostrare che il danno si fosse effettivamente generato dalla cosa in custodia (il veicolo), ovvero che il fuoco si fosse propagato dal veicolo (o a causa del veicolo) e che ciò fosse stato causa efficiente del danno lamentato in giudizio.
Tale onere non può ritenersi assolto all'esito delle risultanze istruttorie, in quanto la sola vetustà del veicolo e le condizioni mediocri dello stesso e la circostanza riferita dal “… vidi delle fiamme Tes_2 che uscivano da sotto al furgone”, in difetto di una chiara connessione tra il veicolo e l'origine delle fiamme, non appaiono idonee a ritenere, anche presuntivamente, provato l'assunto attoreo secondo il quale il veicolo dello abbia causato l'innesco dell'incendio, atteso che l'autocarro non CP presentava alcun danno (perizia tecnica Studio Papagni-Cusanno) ed era marciante (… il furgone era marciante e fu spostato regolarmente acceso - testi e , e che il punto di innesco Tes_2 Tes_5 dell'incendio non è stato individuato nel luogo ove era parcato il furgone (Secondo il vento di maestrale
l'incendio, molto probabilmente, è partito dalla zona Nord – Est del campo limitrofo... – rapporto . CP_5
L'appello viene, quindi, rigettato.
Le spese legali della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022, scaglione fino ad € 26.000,00, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase, minimo di tariffa, come da dispositivo.
Alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1 - quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di II
Grado iscritta al RGN. 1511/2024, proposta da contro e Parte_1 CP
, per la riforma della sentenza n. 1399/2024 del Tribunale di Trani, pubblicata Controparte_2 il 04.10.202024, resa nel procedimento RGN. 5719/2018, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello;
pagina 4 di 5 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio in favore degli appellati che liquida in € 1.984,00, ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile, in data 16.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Salvatore GRILLO Presidente dott. Paola BARRACCHIA Consigliere avv. Marcello TRAVAGLIONE Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al RGN 1511/2024 promossa da:
(C.F.: ) rappresentato e difeso dagli Avv.ti Iolanda Di Parte_1 C.F._1
Paola (C.F.: - pec: e Paolo Lionetti (C.F.: C.F._2 Email_1
– pec: C.F._3 Email_2
APPELLANTE
contro
:
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Donatella Cirillo CP CodiceFiscale_4
(C.F.: - pec: C.F._5 Email_3
(P.IVA ) con l'Avv. Carlo Pasqua di Bisceglie (C.F.: Controparte_2 P.IVA_1
- pec: C.F._6 Email_4
APPELLATI avverso la Sentenza n. 1399/2024 del Tribunale di Trani, pubblicata il 04.10.2024, resa nel procedimento RGN. 5719/2018.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 31.10.2018, il sig. sull'assunto che in data 15.05.2017, Parte_1 alle ore 12:00 circa in Terlizzi, alla strada vicinale Pozzo Rosso, l'autocarro IVECO DAYLY tg.
BJ523XN di proprietà del sig. , in sosta abusivamente all'interno del fondo rustico di CP proprietà di esso , improvvisamente prendeva fuoco per motivi che i VVFF non hanno Parte_1
pagina 1 di 5 potuto accertare ed in tal modo si sviluppava un incendio che si propagava sul fondo attoreo, citava in giudizio lo per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali quantificati in € CP
12.065,80.
Lo si costituiva declinando ogni responsabilità, chiedeva e veniva autorizzato alla chiamata CP in causa della , garante per la rca del veicolo, la quale a sua volta si costituiva nel giudizio CP_2 contestando la domanda;
entrambi i convenuti concludevano per il rigetto della stessa con vittoria di spese.
Istruita la causa con l'acquisizione documentale, l'interrogatorio formale dello e l'escussione di CP alcuni testi, il Tribunale rigettava la domanda e condannava l'attore al pagamento delle spese di lite.
Censurava la sentenza il per la ERRATA VALUTAZIONE DELLE RISULTANZE PROBATORIE Parte_1
ASSUNTE NEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO e concludeva per sentir: “a) accertare e dichiarare che
l'incendio sprigionatosi dall'autocarro Iveco Daily tg. BH 523 XN si è verificato per fatto e colpa esclusivi del Sig. ; b) per l'effetto sentir condannare quest'ultimo al ristoro di tutti i danni CP subiti dall'attore per effetto del propagarsi di detto incendio al fondo di proprietà di quest'ultimo e quantificati nella somma di € 12.065.80= o dell'altra che risulterà dovuta oltre interessi. spese e competenze del presente giudizio;
con condanna alle spese del doppio grado di giudizio. In via istruttoria si insiste nella richiesta di Ctu già avanzata nel giudizio di primo grado”.
Si costituivano gli appellati che contestavano i motivi di gravame e concludevano per il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
La causa, all'udienza collegiale del 18.06.2025, svoltasi telematicamente, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante si duole sostanzialmente dell'errata valutazione degli elementi acquisiti con le deposizioni rese dai testi attorei, evidenziando che l'incendio ed i conseguenti danni si sono determinati a
[...]
(e non di autocombustione!) di un combustibile (sterpaglie o vegetazione Controparte_3 diserbata) con l'applicazione di sorgenti esterne di ignizione (motore caldo all'autocarro Iveco Daily vetusto di 17 anni ed in condizioni mediocri) e che le dichiarazioni dei testi e Tes_1 Tes_2 consentono di appurare come l'incendio sul fondo del non si sia propagato per Parte_1 autocombustione perché le temperature climatiche erano ben lontane da quelle necessarie per la verificazione di tale fenomeno, ed infine che il Tribunale ha erroneamente considerato il sig. unico teste attendibile perché non legato da alcun rapporto di parentela con le Testimone_3
pagina 2 di 5 parti processuali;
valutazione non condivisibile per gli operari dello stavano operando in CP un'area di cantiere appartenente al Tes_1
La doglianza NON convince.
Giova il riesame delle emergenze istruttorie, partendo dalle acquisizioni documentali.
I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Bari, intervenuti sul luogo dell'evento, non sono riusciti ad individuare le origini dell'evento, come da dichiarazione di avvenuto intervento versata in atti, nella quale si legge: “situazione all'arrivo: bruciavano cumuli di plastica (tubazioni d'irrigazione, teli ecc.)
e parte di serre di un'azienda floricola, della sig.ra , ubicata in zona Pozzo Rosso in Controparte_4 adiacenza al Viale del Lilum in Terlizzi;
l'incendio era stato innescato dal fuoco delle sterpaglie del campo limitrofo. Secondo il vento di maestrale l'incendio, molto probabilmente, è partito dalla zona
Nord – Est del campo limitrofo... Non è stato possibile risalire alla causa dell'evento”. Non vi è menzione, nella già menzionata dichiarazione, della presenza, della posizione, delle condizioni dell'autocarro Iveco o di un intervento di spegnimento riguardante il veicolo.
Dalla perizia tecnica redatta dallo Studio Papagni-Cusanno per conto di , prodotta agli atti, e CP_2 richiamata dallo stesso appellante (per evidenziare la vetustà del veicolo e le mediocri condizioni dello stesso - pag.10 atto di appello) si evince che il suddetto veicolo non presentava alcun danno.
L'appellante ritiene di aver provato con il teste che l'autocarro IVECO tg. BH 523 XN Testimone_4 ha determinato il propagarsi dell'incendio e che l'incendio va pertanto imputato al convenuto CP
, proprietario del mezzo.
[...]
Il teste escusso all'udienza del 08/02/2021 ha testualmente dichiarato: “vidi del fumo che Tes_2 usciva dal fondo di mio suocero. Mi avvicinai e vidi delle fiamme che uscivano da sotto al furgone, che era parcheggiato nel fondo di mio suocero … quando arrivai lì vidi due-tre operai che erano sotto il furgone e cercavano di spegnere il fuoco da sotto il furgone;
…vidi un operaio che stava cercando di spegnere il fuoco sotto il furgone, poi lo spostarono, nel senso che uscirono dal fondo di mio suocero e lo parcheggiarono davanti alla proprietà di … poi gli operai spostarono il furgone e una Tes_1 volta spostato il furgone vidi che nello spazio sottostante c'erano le fiamme, che si propagarono perché c'era vento;
… il furgone era marciante e fu spostato regolarmente acceso;
… non so chi abbia chiamato i vigili, ma le fiamme erano sotto il furgone;
quando è uscito dal fondo il furgone era marciante ma non so se sotto avesse dei danni”.
Tale dichiarazione, non trova conforto nelle risultanze documentali sopra richiamate (relazione dei
VV.FF. … “l'incendio era stato innescato dal fuoco delle sterpaglie del campo limitrofo. Secondo il vento di maestrale l'incendio, molto probabilmente, è partito dalla zona Nord – Est del campo
pagina 3 di 5 limitrofo…” e perizia del CTP che non riscontrava danni sul veicolo IVECO) e confligge con le CP_2 dichiarazioni rese dal teste secondo il quale: “l'autocarro era parcheggiato Testimone_3 nell'area di cantiere;
… nell'area di cantiere non c'erano erbacce;
… ho visto che l'autocarro era marciante perché l'hanno spostato”, e comunque NON appare idonea a provare “la derivazione del danno dalla cosa" il cui onere incombe sul danneggiato.
Invero l'art. 2051 c.c., in ambito di responsabilità da cose in custodia, non dispensa quest'ultimo dall'onere di provare l'insorgenza del danno ed il nesso causale tra la cosa ed il pregiudizio stesso;
incombeva all'attore dimostrare che il danno si fosse effettivamente generato dalla cosa in custodia (il veicolo), ovvero che il fuoco si fosse propagato dal veicolo (o a causa del veicolo) e che ciò fosse stato causa efficiente del danno lamentato in giudizio.
Tale onere non può ritenersi assolto all'esito delle risultanze istruttorie, in quanto la sola vetustà del veicolo e le condizioni mediocri dello stesso e la circostanza riferita dal “… vidi delle fiamme Tes_2 che uscivano da sotto al furgone”, in difetto di una chiara connessione tra il veicolo e l'origine delle fiamme, non appaiono idonee a ritenere, anche presuntivamente, provato l'assunto attoreo secondo il quale il veicolo dello abbia causato l'innesco dell'incendio, atteso che l'autocarro non CP presentava alcun danno (perizia tecnica Studio Papagni-Cusanno) ed era marciante (… il furgone era marciante e fu spostato regolarmente acceso - testi e , e che il punto di innesco Tes_2 Tes_5 dell'incendio non è stato individuato nel luogo ove era parcato il furgone (Secondo il vento di maestrale
l'incendio, molto probabilmente, è partito dalla zona Nord – Est del campo limitrofo... – rapporto . CP_5
L'appello viene, quindi, rigettato.
Le spese legali della presente fase seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 147/2022, scaglione fino ad € 26.000,00, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase, minimo di tariffa, come da dispositivo.
Alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1 - quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di II
Grado iscritta al RGN. 1511/2024, proposta da contro e Parte_1 CP
, per la riforma della sentenza n. 1399/2024 del Tribunale di Trani, pubblicata Controparte_2 il 04.10.202024, resa nel procedimento RGN. 5719/2018, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
1. rigetta l'appello;
pagina 4 di 5 2. condanna l'appellante al pagamento delle spese legali del presente grado di giudizio in favore degli appellati che liquida in € 1.984,00, ciascuno, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile, in data 16.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore
Avv. Marcello Travaglione
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
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