Articolo 66 del Codice del Terzo settore
Articolo 65Articolo 67
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3 agosto 2017
Art. 66. Sanzioni e ricorsi 1. In presenza di irregolarita', gli OTC invitano i CSV ad adottare i provvedimenti e le misure necessarie a sanarle.
2. In presenza di irregolarita' non sanabili o non sanate, gli OTC denunciano l'irregolarita' all'ONC affinche' adotti i provvedimenti necessari. L'ONC, previo accertamento dei fatti e sentito in contraddittorio il CSV interessato, adotta i seguenti provvedimenti a seconda della gravita' del caso:
a) diffida formale con eventuale sospensione dell'accreditamento nelle more della sanatoria dell'irregolarita';
b) revoca dell'accreditamento, esperita dopo aver sollecitato, senza ottenere riscontro, il rinnovo dei componenti dell'organo di amministrazione del CSV.
3. Contro i provvedimenti dell'ONC e' ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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