TRIB
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/05/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ZA
Il Tribunale Ordinario di ZA , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.1168/2023 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il 24.2.2023 da:
Parte_1
(C.F.: ) C.F._1
nato a [...] il [...] residente in [...], rappresentato e difesa dall'avv. PARAMUCCHIO GIOVANNA (C.F.: ) con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in C.F._2
ZA, Viale del Lavoro, 38
attore
CONTRO
Controparte_1
(C.F.: ) P.IVA_1 con sede a Milano Via Benigno Crespi 19, in persona del procuratore TT.sa
, difesa e rappresentata dall'Avv. STEFANO CERUTTI (CF Parte_2
) pec: - fax C.F._3 Email_1
041.986989, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Mestre Piazza Ferretto 53
convenuta conclusioni delle parti:
1 CONCLUSIONI PER L'ATTORE
-accertata la verificazione dell'evento dannoso, la validità del nesso causale tra sinistro e lesioni riportate dal sig. , la validità e l'efficacia, in relazione Parte_1 all'evento, del contratto di assicurazione polizza n. Controparte_2
40003531000372, stipulato a ZA e l'inadempimento da parte della convenuta Contr condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 delle somme relative all'indennizzo del danno subito , nella misura di € 8.052,27 con l'eventuale decurtazione della franchigia prevista e di € 2.529,80 a titolo di rimborso spese di cura o nella misura maggiore o minore che risulta dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del dovuto al saldo, maggiorata dei danni tutti conseguenti il ritardo, anche per l'indisponibilità delle somme da indennizzarsi allo scadere del termine contrattuale di esigibilità, e per l'effetto, pagare al sig. la somma che risulterà di giustizia. Parte_1
-Con vittoria di spese e compensi, oltre il 15%, c.p.a. ed IVA come per legge.
-In via istruttoria : con riserva di ulteriormente dedurre nei termini concedendi, ammettersi le prove sulle circostanze già dedotte e numerate dal n. 1 al n. 19 precedute dalla locuzione Vero che. Si indicano a testi: Il sig. presso la sede dell'agenzia Testimone_1 [...] con sede in Viale Francesco Crispi, 21 - 36100 ZA;
CP_1
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA Nel merito: Respingersi la domanda attorea in quanto infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari di causa. Nel merito in via subordinata. Nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, ridotta ad equità e giustizia la stessa, porsi a carico di l'indennizzo Controparte_1 contrattualmente dovuto nei limiti di polizza. In via istruttoria.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato l'attore, premesso di essere di professione commerciante con lavoro manuale in quanto venditore ed installatore di tende e affini, e di avere stipulato nel 2013 con la compagnia di assicurazione
[...]
n contratto di assicurazione sulla salute e sugli infortuni, Controparte_1
( n. 40003531000372, che prevedeva tutela contro gli infortuni sul CP_2 lavoro per un massimale di € 130.000 per l'invalidità permanente, con una franchigia del 3% e un rimborso sulle spese di cura pari ad un massimale di € 5.000,00 )con rinnovo automatico e pagamento del premio semestrale, sempre regolarmente pagato sino alla disdetta avvenuta nel settembre 2020, esponeva che in data 19.05.2020 in
2 località NO VI , l'attore durante il suo ordinario lavoro, ovvero il montaggio di una tenda, scivolava da una scaletta impattando contro una ringhiera con trauma diretto all'arto inferiore sinistro. Si recava immediatamente al Pronto Soccorso dove veniva accertata la rottura del tendine quadricipite di sx;
si applicava tutore di ginocchiera in estensione, si richiedeva ecografia che diagnosticava una modica lacerazione parziale del tendine quadricipite di sinistra sul versante esterno ove si rileva discreta falda fluida libera, mentre la consulenza ortopedica(doc.4) , che rilevava una lesione sottocutanea del tendine quadricipitale di sinistra consigliava altresì un approfondimento diagnostico con risonanza magnetica(doc.5) la quale refertava la rottura pressochè completa del tendine del quadricipite, persistendo integra una piccola porzione del tendine del muscolo vasto laterale e del vasto intermedio. Discreto versamento articolare più rappresentato recesso sovrarotuleo che attraverso la breccia del tendine del quadricipite raggiunge il tessuto adiposo sottocutaneo(…) Minuta fessurazione radiale del corpo del menisco esterno, sostanzialmente nei limiti il menisco interno(…); veniva eseguita in seguito visita ortopedica e il successivo certificato Inail del 3.06.2020 (doc.7) prevedeva la prognosi fino a tutto il 19.06.20; in data 05.06.20 veniva ricoverato presso l'Ospedale di Valdagno per la lesione completa del tendine quadricipitale sinistro e subiva il seguente intervento (doc.8) : Tenorrafia. Reinserzione del quadricipite sx con due ancorette in titanio 5 mm e fili ad alta resistenza. La diagnosi di dimissione prevedeva un programma riabilitativo: tutore in estensione per 7 giorni, medicazioni ogni circa 4 giorni e rimozione dei punti tra circa 3 settimane, controllo clinico tra tre settimane;
. detto controllo , fissato il 30.06.20 diagnosticava l'articolarità del ginocchio sx 0°-90°, prevedeva la continuazione della fisiochinesiterapia e una cauta deambulazione con tutore e due stampelle, oltre al controllo clinico previsto decorsi due mesi;
Inail certificava la prognosi dal 19.05.20 al 3.07.20 prolungandola fino al 18.08.20 disponendo che l'attore poteva riprendere il lavoro il 19.08.20 .
Aperto il sinistro n 410100420000014 , nel mese di settembre 2020 , su Parte_1 invito della compagnia assicuratrice eniva sottoposto a Controparte_1 visita medico legale da parte del dott. . Persona_1
L'attore a sua volta incaricava il medico legale dott , che accertava Persona_2
“trauma alla coscia sinistra con lesione del tendine del quadricipite femorale. E' conseguito un periodo di inabilità temporanea totale di 90 giorni e di inabilità temporanea parziale di altri 30 giorni. Esiste una invalidità permanente quantificabile nella misura dell'8-9% con tabella INAIL sulla totale assicurata. L'inabilità rilevata e il conseguente calcolo della somma dovuta a titolo di liquidazione ammonta ad € 8.052,27.”
A seguito della richiesta di liquidazione effettuata sulla base della perizia di parte, l'assicurazione chiedeva e otteneva copia della perizia medico-legale del dottor
, ma solo in data 11.01.2021 e solo dopo la richiesta da parte del sig. Per_2 Pt_1 veniva inviata una semplice mail da parte del sig. , titolare dell'agenzia Testimone_1
3 di ZA nella quale era allegato il calcolo di tale sig. Controparte_1 Per_3 che indicava : “Buongiorno, abbiamo preso carico del sinistro in oggetto e
[...] con la presente siamo a comunicare il conteggio liq.come da VML: I.P. INAIL 4% -3
% FRANCH. = 1% X 1.300= 1.300 euro tot. Liquidabile. Per liquidazione inviare accettazione e IBAN.”
L'attore proponeva mediazione presso l'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di ZA e il procedimento veniva convocato per il 31.05.2021 , ma nessuno si presentava per conto dell'assicurazione convenuta all'incontro, nonostante la regolare notifica.
Tutto ciò premesso, l'attore ora agiva in giudizio contro , così Controparte_1 concludendo:
-accertata la verificazione dell'evento dannoso, la validità del nesso causale tra sinistro e lesioni riportate dal sig. , la validità e l'efficacia, in relazione Parte_1 all'evento, del contratto di assicurazione polizza n. Controparte_2
40003531000372, stipulato a ZA e l'inadempimento da parte della convenuta condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice Controparte_1 delle somme relative all'indennizzo del danno subito , nella misura di € 8.052,27 con l'eventuale decurtazione della franchigia prevista e di € 2.529,80 a titolo di rimborso spese di cura o nella misura maggiore o minore che risulta dovuta all'esito dell'istruttoria, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del dovuto al saldo, maggiorata dei danni tutti conseguenti il ritardo, anche per l'indisponibilità delle somme da indennizzarsi allo scadere del termine contrattuale di esigibilità, e per l'effetto, pagare al sig. la somma che risulterà di giustizia. Parte_1
-Con vittoria di spese e compensi, oltre il 15%, c.p.a. ed IVA come per legge.
-In via istruttoria : con riserva di ulteriormente dedurre nei termini concedendi, ammettersi le prove sulle circostanze già dedotte e numerate dal n. 1 al n. 19 precedute dalla locuzione Vero che. Si indicano a testi: Il sig. presso la sede dell'agenzia Testimone_1 [...] con sede in Viale Francesco Crispi, 21 - 36100 ZA;
CP_1
Parte convenuta, costituitasi, eccepiva che il trauma alla coscia sinistra con lesione del tendine del quadricipite femorale lamentata dall'attore non era stato cagionato dall'infortunio dedotto bensì dipende da un pregresso stato patologico. Intendendosi come infortunio “quell'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che può produrre la morte o l'invalidità permanente e temporanea dell'infortunato”, nel caso di specie mancava, secondo la convenuta, la derivazione delle lesioni da una causa fortuita, violenta ed esterna. Ciò perché nel primo controllo radiografico all'atto dell'accesso dell'attore presso il Pronto soccorso dell'Ospedale di ZA in data 19 maggio 2020 si riscontra un'annotazione di una “entesopatia inserzionale calcificata al polo superiore rotuleo ed una piccola iperdensità calcifica nella presunta sede della borsa sottoquadricipitale: esiti di processo flogistico cronico?”. Quindi le lesioni lamentate dall'attore, dunque, lungi dall'essere derivate da una causa fortuita,
4 violenta ed esterna, erano invece imputabili ad una preesistente patologia flogistica cronica del tendine del quadricipite sinistro che non era, come tale, indennizzabile ai sensi di polizza. In via subordinata contestava altresì il danno Controparte_1 siccome ex adverso quantificato sia sotto l'aspetto del danno permanente che della congruità e riferibilità all'evento delle spese mediche di cui il ricorrente chiedeva il rimborso. Ricordava che la polizza prevede massimale di Euro 130.000,00 con franchigia del 3% e rimborso delle spese di cura fino alla somma massima di Euro 5.000,00, e che il danno biologico permanente dovrà essere poi determinato con applicazione delle tabelle Inail.
Nel corso della fase istruttoria veniva formulata una proposta conciliativa ex art. 185 bis cpc, non accettata, e successivamente disposta CTU affidata al dott. Per_4
all'esito della quale la causa veniva rinviata per la precisazione delle
[...] conclusioni all'udienza del 23.1.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto superflue alla luce della documentazione prodotta e della CTU espletata in corso di causa. Il Consulente TE d'IO , previa accurata indagine svolta nel pieno contraddittorio delle parti, dei loro difensori e dei Consulenti Tecnici di Parte, secondo indiscussi criteri tecnico scientifici, ha concluso la propria disamina in modo adeguatamente documentato e privo di vizi logici. Il CTU ha altresì esaminato le osservazioni delle parti, rispondendo alle stesse in modo esauriente e pienamente convincente della bontà delle sue conclusioni finali. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, “Il giudice del merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive. (Cass.Sez. 1, Sentenza n. 282 del 09/01/2009 ; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1815 del 02/02/2015) Il CTU medico legale dott. dopo avere visitato l'attore e avere Persona_4 esaminato tutta la documentazione medica prodotta, ha accertato che il periziando ha riportato per effetto della caduta del 19.5.2020 la rottura del tendine del quadricipite femorale sinistro “lesione di tipo traumatico” , e che agli esami strumentali effettuati in seguito all'infortunio era risultata anche una “entesopatia inserzionale calcifica” preesistente alterazione naturale. Tale preesistenza non esclude la risarcibilità visto che sicuramente la rottura del tendine è qualificabile come infortunio che, come ricordato dalla parte convenuta, è “ quell'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed
5 esterna che può produrre la morte o l'invalidità permanente e temporanea dell'infortunato”. Infatti la preesistente “entesopatia inserzionale calcifica” non aveva affatto ridotto le capacità motorie dell'assicurato che esercitava la propria attività anche con prestazioni impegnative come salire su scale e installare tende da tale posizioni. Inoltre come sottolineato dal CTU, se la polizza non prevede esclusioni per preesistenti alterazioni degenerative e lesioni tendinee non sussistono ragioni per escludere la risarcibilità dell'infortunio. Sarebbe stato onere della convenuta provare tale espressa esclusione,visto che dalla polizza prodotta da entrambe le parti quale proprio doc. n.1 non sono leggibili esclusioni, e peraltro appare trattarsi di polizza
“salute” generale, non limitata agli infortuni né ai soli infortuni sul lavoro. Sussiste pertanto l'obbligo risarcitorio a carico della convenuta. Va inoltre osservato che solo tardivamente e in comparsa conclusionale la parte convenuta ha eccepito che l'attore non aveva dato prova del fatto storico della caduta dalla scala durante il lavoro, mentre nella prima difesa non aveva mai sollevato tale contestazione ma solo la preesistenza della alterazione degenerativa. D'altra parte il referto del Pronto Soccorso, stilato nell'immediatezza del fatto, 12,41 del 19.5.2020 non lascia adito a dubbi, riportando: “scivolato accidentalmente da scaletta contro una ringhiera, trauma sx;
trauma durante il lavoro ginocchio e coscia sinistra vivo dolore terzo medio inf coscia”, e la stessa compagnia assicuratrice non aveva mai in precedenza sollevato eccezioni sul punto, tanto che aveva fatto periziare l'assicurato dal proprio medico fiduciario.
Il CTU ha quindi accertato un danno permanente del 6% secondo le tabelle Inail, giorni 90 di invalidità temporanea (non indennizzabile a termine di polizza), e ha riscontrato la congruenza delle spese mediche sostenute per complessivi euro 2578,06. La liquidazione dell'invalidità permanente secondo tabelle INAIL porta alla liquidazione di euro 7566,00, già dedotta la franchigia, e a tale somma va aggiunta quella di euro 2578,06 per le spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, per il totale di euro 10.144,06 oltre a rivalutazione e interessi (Cass.7216/2025). Il regolamento delle spese di lite, comprensive della fase di mediazione, segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
La parte convenuta va altresì condannata ex art. 12 bis DL 28/2010 non essendosi presentata, senza giustificato motivo, all'udienza di mediazione presso l'Organismo di Mediazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di ZA in data 31.05.2021(doc.16 e 17 attoreo), Trattandosi di procedimento anteriore alla recente riforma, la condanna va contenuta, secondo il testo previgente, in somma pari al contributo unificato e non raddoppiata.
PER QUESTI MOTIVI
6 definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)condanna la convenuta a pagare all'attore , per i titoli di cui in motivazione, la somma complessiva di euro 10144,06 oltre a rivalutazione e interessi di legge;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese di lite, comprensive della fase di mediazione, liquidate in euro 264,00 per anticipazioni ed euro 5518,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta, le spese di CTP e le spese della CTU, già liquidata;
3) condanna la convenuta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato italiano di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Così deciso in ZA il 2.5.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
7