Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/06/2025, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Riunita in camera di consiglio e così composta dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere rel. dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4630/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 a cui è riunito il giudizio iscritto al n. 5379/2020 RG trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del giorno 20/06/2025 e vertente
TRA
(c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv.to Paolo Rossi in virtù di mandato rilasciato in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliata presso lo studio di detto difensore in
Roma, via del Quirinale n. 26;
APPELLANTE – DECEDUTO
APPELLATO nel giudizio n. 5379/2020 RG
E 1
dall'avv.to Andrea d'Ambrosio in virtù delega in calce alla comparsa di costituzione nel presente grado e nel giudizio iscritto al n. 5379/2020 RG in virtù di procura rilasciata in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Roma, Lungotevere
Arnaldo da Brescia n. 9/10;
APPELLATO-APPELLANTE nel giudizio n. 5379/2020 RG
(c.f. ) e Parte_3 C.F._3 Parte_4
(c.f. ) rappresentati e difesi dall'avv.to Francesco D. C.F._4
Pugliese in sostituzione del precedente difensore in virtù di procura rilasciata a margine alla comparsa di costituzione in data 30 maggio 2025 nel giudizio riassunto grado ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Perugia, via M. Angeloni n. 43/A;
APPELLATI nel giudizio n. 4630/2020 RG e nel giudizio n. 5379/2020 RG
Parte_5
[...] [...]
N. 816/2013 in persona Parte_6
del curatore p.t. Avv. Giuseppe Femia;
APPELLATO – CONTUMACE nel giudizio n. 5379/2020 RG
(c.f. ), Parte_7 C.F._5 Parte_8
(c.f. ) e (c.f.
[...] C.F._6 Parte_9
) rappresentati e difesi - in virtù di procura rilasciata C.F._7
a margine della comparsa di costituzione depositata in data 12 giugno 2025 nel giudizio riassunto n. 5379/2020RG - dall'avv.to Edoardo Maglio con studio sito in Perugia, Via Cesare Caporali n. 23 ed eleggono domicilio
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APPELLATI NEL GIUDIZIO n. 5379/2020 RG RIASSUNTO da
Pt_2
OGGETTO: appello contro sentenza n. 391/2020 del Tribunale di Roma pubblicata in data 9/01/2020
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: << Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 29.11.2016 promuoveva il presente giudizio nei Parte_2
confronti di , , e Parte_3 Parte_4 Parte_1
esponendo che l'1.4.2015 con atto del notaio Controparte_1
, rep. n. 260548, racc. n. 57476, aveva venduto a Controparte_1
e l'immobile di Roma, largo dell'Olgiata Parte_3 Parte_4
n. 15, Isola 5, interno 520, al prezzo di € 322.000,00, indicato all'art. 5 come pagato per € 29.000,00 con bonifici del 9, 10 e 17 gennaio 2014, per €
155.000,00 mediante cessione pro soluto ai sensi dell'art. 1267 comma 1°
c.p.c. (rectius cod. civ.) di un credito nascente dal preliminare di compravendita concluso dagli acquirenti con e per Parte_1
€ 138.000,00 col ricavato del mutuo che e Parte_3 Parte_4
avrebbero stipulato col Controparte_2
in pari data con atto dello stesso notaio e con contestuale
[...]
mandato irrevocabile di pagamento in favore del venditore;
che la somma da corrispondersi mediante bonifici bancari non era mai pervenuta sul conto dell che il ed il pur avendo contratto il mutuo di Pt_2 Parte_3 PT
€195.000,00 con la banca sopra indicata con atto del notaio CP_1
dell'1.4.2015, rep. n. 260549, racc. n. 57477, offrendo in garanzia l'ipoteca sull'immobile acquistato dall'IN, non avevano dato alla banca alcun 3 mandato irrevocabile ad effettuare il pagamento del netto ricavo del mutuo all che l'8.7.2015 egli aveva ricevuto l'estratto del conto corrente n. Pt_2
622737 a lui intestato presso la filiale di Controparte_3
con saldo zero e chiusura conto del 16.4.2015, e
[...]
non avendo mai ricevuto notizia dell'esistenza di tale conto corrente, aveva contattato la banca per chiedere copia di tutti i rapporti intrattenuti con la banca e notizie sulla mancata disposizione di pagamento in suo favore;
che con raccomandata a.r. del 10.8.2015 indirizzata all ed ai signori Pt_2
e la banca aveva comunicato il mancato riscontro del Parte_3 PT
mandato irrevocabile di pagamento per € 138.000,00 che le avrebbero dovuto conferire i mutuatari, sollecitando più volte agli acquirenti il rilascio di tale disposizione, ma senza ottenere alcuna disposizione;
che al contrario il ed il senza valide e provate motivazioni avevano impartito Parte_3 PT
alla banca un'altra disposizione di bonifico assorbente le somme a loro mutuate, come comunicato dalla banca il 4.12.2015; che solo con lettera del
30.11.2015, ricevuta dall'attore il 13.1.2016, a seguito di solleciti della banca e dell'IN il ed il avevano comunicato di non aver dato Parte_3 PT
ancora mandato alla banca di pagamento in quanto erano emerse pesanti posizioni debitorie presso il Condominio di Largo Olgiata n. 15, isola 5, del quale l'immobile compravenduto faceva parte;
che con diffida del 20.1.2016 egli aveva richiesto il pagamento della somma di € 138.000,00 e costituito in mora il ed il ed anche il notaio Parte_3 PT Controparte_1
che in violazione delle disposizioni contrattuali non aveva disposto il rilascio del mandato irrevocabile di pagamento in favore dell Pt_2
contestualmente alla stipula del contratto di mutuo degli acquirenti;
che con email del 16.2.2016 il legale del Condominio, avv. Pala, aveva esposto che per l'immobile compravenduto c'era un debito per oneri condominiali non pagati dal 2013 al 2016 di € 16.676,61, che sull'IN doveva gravare solo per il periodo anteriore alla vendita dell'1.4.2015; che anche Parte_1
4 era rimasto inadempiente all'obbligo di pagare all Parte_1 Pt_2
l'importo di €155.000,00, nonostante il sollecito ricevuto dall' il Pt_2
26.4.2016, a seguito del quale non aveva fornito spiegazioni. Sulla base di questi presupposti in fatto l'IN chiedeva la condanna del e Parte_3
del per il loro inadempimento all'obbligo di versamento di parte del PT
prezzo in suo favore per € 167.000,00, l'accertamento della responsabilità professionale del notaio per non avere assicurato la certezza e la CP_1
serietà dell'atto giuridico rogato e l'attitudine dello stesso al risultato pratico voluto dalle parti, con conseguente condanna del medesimo al pagamento della somma di € 167.000,00, o in subordine di € 138.000,00, e l'accertamento dell'inadempimento del debitore ceduto, Parte_1
, con condanna dello stesso al pagamento in suo favore di €
[...]
155.000,00, ed in via subordinata la condanna dei resistenti al risarcimento dei danni da lui subiti derivanti dall'inadempimento. Si costituiva il
28.2.2017, e quindi tempestivamente, il notaio che Controparte_1
eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale di Roma a favore del
Tribunale di Perugia, e nel merito contestava la fondatezza delle pretese dell'IN nei suoi confronti, non essendo configurabile alcuna sua responsabilità professionale su questioni tecniche e non potendo egli rispondere quale notaio rogante degli asseriti inadempimenti contrattuali degli altri convenuti, e sosteneva che le parti avevano sottoscritto l'1.4.2015 il mandato irrevocabile per il pagamento del netto ricavo del mutuo di
€138.000,00, firmato anche dalla banca per ricevuta, mandato nel quale doveva solo essere indicato il conto di appoggio presso la stessa banca dopo che fossero state adempiute tutte le condizioni richieste per legge e per contratto e fosse stata comprovata la regolarità della proprietà dell'immobile offerto in garanzia, l'avvenuta iscrizione dell'ipoteca ed il suo consolidamento;
che erano semmai le parti del contratto che non avevano dato seguito all'impegno assunto, e non certo il notaio rogante;
che la
5 sentenza n. 15305/2013 della Corte di Cassazione richiamata dall a Pt_2
sostegno della responsabilità professionale del notaio faceva in realtà riferimento ad un'ipotesi in cui il notaio non aveva accertato la libertà dell'immobile compravenduto da iscrizioni ipotecarie pregiudizievoli;
che particolarmente grave, contrario a buona fede ed indice di responsabilità ex art. 96 c.p.c. era il fatto che l'IN avesse omesso di produrre il mandato irrevocabile sottoscritto. Per tali ragioni il notaio concludeva per CP_1
l'incompetenza, per il rigetto delle pretese dell' e per la condanna Pt_2
dello stesso al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. Si costituivano il 3.3.2017,
e quindi tempestivamente, i commercialisti e Parte_3 [...]
, che deducevano che il 10.1.2011 avevano stipulato con PT
, col quale da molto tempo intrattenevano rapporti Parte_1
professionali, una scrittura privata, avente ad oggetto un mandato fiduciario a compiere gli atti e/o negozi giuridici per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante. che in virtù di tale mandato fiduciario avevano Parte_1
posto in essere una serie di atti e/o negozi giuridici nell'interesse del che alla fine del 2013 il li aveva resi edotti che Parte_1 Parte_1
da tempo aveva contratto dei prestiti con , e che era stato Parte_2
costretto a garantirgli la restituzione conferendo in una GEIE estera controllata dall' una villa ubicata a Roma nella zona dell'Olgiata, di Pt_2
proprietà della moglie, signora di valore ben superiore al prestito Pt_7
ricevuto; che sempre nell'ambito di quel rapporto l'IN aveva acquistato all'asta giudiziale anche un appartamento sito in Roma, zona Olgiata, ancora di proprietà del sottoposto a pignoramento e messo in vendita Parte_1
dal Tribunale di Roma;
che il aveva riferito loro di avere Parte_1
concordato con l che tale ultimo appartamento sarebbe stato Pt_2
ritrasferito al senza che l ne pretendesse il prezzo, in Parte_1 Pt_2
quanto per le perduranti difficoltà economico-finanziarie del le Parte_1
somme anticipate dall per acquistare l'immobile all'asta Pt_2
6 costituivano un ulteriore prestito, la cui restituzione, anche sommata a quella delle altre somme mutuategli, era comunque garantita dal valore di gran lunga capiente della villa dell'Olgiata; che il aveva evidenziato Parte_1
loro che l'IN era disponibile a procedere al ritrasferimento dell'appartamento acquistato all'asta in favore del o di persone Parte_1
da lui indicate;
che il aveva quindi chiesto loro di acquisire tale Parte_1
appartamento in via fiduciaria per poi ritrasferirglielo;
che il Parte_1
aveva anche chiesto loro di procedere in vista della stipula del rogito di compravendita, alla richiesta di un mutuo, precisando che le somme erogande sarebbero state utilizzate per estinguere un debito nel frattempo contratto dal nei confronti di un terzo creditore, atteso che Parte_1
l'IN per quanto convenuto, non avrebbe preteso il pagamento effettivo del prezzo di vendita;
che in esecuzione del mandato fiduciario ricevuto, il ed il avevano dapprima provveduto a versare all Parte_3 PT Pt_2
ovvero a persona da lui indicata, la somma di € 29.000,00 in acconto sul prezzo di vendita, come emergente dalla comunicazione fax dell Pt_2
poi avevano contattato il per presentare la Controparte_2
richiesta di mutuo, e nel gennaio 2015 avevano formalizzato con l'IN il preliminare di vendita dell'appartamento; che in data 1.4.2015, avendo la suddetta banca deliberato la concessione del mutuo per € 195.000,00, avevano stipulato il rogito con l ed il relativo contratto di mutuo Pt_2
presso il notaio dopo aver stipulato col il preliminare CP_1 Parte_1
di vendita dello stesso immobile che stava per essere acquistato, preliminare dal quale emergeva un credito per € 155.000,00, che il avrebbe Parte_1
poi definito con l' nell'ambito dei rapporti dare-avere già in essere Pt_2
tra loro e connessi ai richiamati prestiti dell' al che in Pt_2 Parte_1
tale occasione però l'IN, pur essendosi dichiarato disponibile, non aveva poi firmato la modulistica bancaria sottopostagli dal direttore della filiale, dott. necessaria per consentire che le somme derivate dal Per_1
7 mutuo erogando potessero essere incamerate dall'IN in un conto corrente da accendere a suo nome presso la banca mutuante e poi subito riversate a favore di un terzo creditore del dott. da lui indicato;
Parte_1
che a fronte della richiesta del di rispettare i patti, l' Parte_1 Pt_2
aveva replicato che avrebbe fatto quanto convenuto solo dopo il consolidamento dell'ipoteca data in garanzia alla banca sull'immobile; che poiché anche in seguito il li aveva avvisati del perdurante Parte_1
inadempimento dell'IN alla firma della modulistica bancaria, essi si erano astenuti dal sottoscrivere la documentazione bancaria richiesta loro nel frattempo dall'Istituto mutuante;
che dato il perdurante inadempimento dell'IN, il aveva chiesto loro di contestare formalmente Parte_1
un'ulteriore circostanza significativa occultata dall'IN, ossia la mancata corresponsione da parte di quest'ultimo di rilevantissimi importi a titolo di oneri condominiali per l'immobile oggetto di vendita, circostanza confermata dal legale del Condominio di Roma largo Olgiata 15, isola 5, interno 520, che aveva quantificato il debito in € 16.676,61, ed aveva chiesto loro di utilizzare le somme erogate dal per estinguere Controparte_2
la posizione debitoria del nei confronti del terzo creditore;
che Parte_1
in base all'art. 3 dell'incarico fiduciario essi erano obbligati in solido ad attenersi strettamente alle istruzioni del fiduciante ed in difetto Parte_1
di istruzioni dello stesso, non potevano compiere alcun atto e/o negozio giuridico che non fosse stato preventivamente ed espressamente autorizzato dal fiduciante, per cui non era configurabile alcun loro inadempimento nei confronti dell perché proprio a causa dell'inadempimento di Pt_2
quest'ultimo non erano stati autorizzati dal fiduciante a versargli il netto ricavo del mutuo;
che in base all'art. 4 del mandato fiduciario il Parte_1
si era obbligato nei loro confronti a tenerli indenni in qualsiasi sede stragiudiziale, o giudiziale, da qualsiasi obbligo, onere, o responsabilità, anche di natura tributaria, dipendenti da atti c/o negozi giuridici posti in
8 essere dai fiduciari stessi in esecuzione del mandato fiduciario, per cui il doveva essere chiamato a rispondere in via esclusiva di ogni Parte_1
eventuale onere e/o responsabilità che dovesse essere accertato in corso di causa in ragione dell'atto di compravendita e del mutuo dell'1.4.2015 ed a manlevarli e tenerli indenni rispetto alle pretese dell'IN; che era quindi necessaria un'attenta istruttoria processuale, incompatibile col rito sommario. Si costituiva l1.3.2017, e quindi tempestivamente, Parte_1
, che esponeva che la vicenda si inseriva in un più ampio e
[...]
complesso rapporto di mutuo tra lui e l che nel maggio 2010, Pt_2
avendo egli necessità di ottenere un finanziamento in tempi brevi per tentare di risolvere una serie di problematiche finanziarie, era stato messo in contatto da amici comuni con l'IN, che dietro corresponsione di un congruo tasso di interessi ed un lauto compenso, si era dichiarato disponibile a supplire alle sue necessità finanziarie;
che tali necessità derivavano dal fatto che nel febbraio 1993 la moglie del , aveva Parte_1 Parte_7
acquistato un immobile sito in Roma, largo Olgiata n.15, isola 101/E1, con accollo di un mutuo di € 300.000.000 concesso dall'Istituto di Credito
Fondiario al precedente proprietario;
che egli per conto della moglie aveva provveduto al pagamento delle rate di ammortamento scadenti il 30.6.1993,
30.12.1993 e 30.6.1994, ma nell'agosto 1994 su detto immobile era stato concesso un finanziamento di € 1.600.000.000 dalla BNL., che aveva reso immediatamente disponibili £ 1.200.000.000 ed aveva trattenuto €
400.000.000 per l'estinzione del mutuo fondiario gravante sull'immobile, che non aveva però immediatamente effettuato;
che nel 1996 il Credito Fondiario aveva promosso un'esecuzione immobiliare davanti al Tribunale di Roma nei confronti di per le rate del mutuo fondiario scadute e non Parte_7
pagate, pignorando l'immobile di Roma, largo dell'Olgiata n. 15, isola
101/E1, e facendolo mettere in vendita all'incanto; che aiutato da alcuni amici il 5.5.2010 il era riuscito ad effettuare dei versamenti Parte_1
9 finalizzati all'estinzione dei debiti bancari garantiti da ipoteche sul suddetto immobile per scongiurare il rischio che fosse venduto all'asta, come stava per accadere, a meno della metà del suo valore di mercato dell'epoca; che in quell'occasione l presentato al si era dichiarato Pt_2 Parte_1
disposto ad aiutarlo finanziariamente in cambio di un lauto compenso e di adeguate garanzie reali ed era intervenuto per circa il 50% dell'importo necessario all'estinzione dei suddetti debiti bancari verso l'Istituto di Credito
Fondiario e la BNL, coi quali era stato già raggiunto un accordo transattivo per il quale il aveva già versato un congruo acconto;
che il Parte_1
29.7.2010 il sua moglie , e l avevano Parte_1 Parte_7 Pt_2
sottoscritto una scrittura privata con la quale quest'ultimo si impegnava ad acquistare il credito ipotecario vantato dalla - Controparte_4
cessionaria del Credito Fondiario - verso , provvedendo al Parte_7
pagamento del residuo debito di €230.000,00, che era rimasto dopo che il aveva pagato E 110.000,00, e si impegnava a liberare Parte_1
l'immobile in questione dal pignoramento e dall'ipoteca, mediante pagamento alla BNL della somma di € 250.000,00, mentre la a Pt_7
titolo di corrispettivo avrebbe dovuto trasferire la proprietà di detto immobile ad una società che suo marito e l' avrebbero appositamente Pt_2
costituito; che nella scrittura privata era previsto che l' ed il Pt_2
avrebbero sostanzialmente acquistato la proprietà Parte_1
dell'immobile in questione della ciascuno per metà, al prezzo di € Pt_7
670.000,00, pagato interamente mediante l'accollo dei predetti debiti ipotecari, a fronte di un valore di mercato ben superiore al doppio del prezzo,
e l si era impegnato a versare alla la differenza tra il prezzo Pt_2 Pt_7
a base d'asta dell'immobile e quanto da lui versato per l'estinzione del residuo debito verso gli istituti di credito sopra citati, ma tale differenza, pari a circa
€ 350.000,00, non era stata mai versata dall alla che in Pt_2 Pt_7
esecuzione del suddetto accordo era stata costituita la , Controparte_5
10 con partecipazioni pro quota dell' e della fiduciaria del Pt_2 Parte_1
, e poco dopo era stato sottoscritto un preliminare di Controparte_6
vendita del suddetto immobile di Roma, largo Olgiata 15, isola 101/E1 tra la Cont
e ; che prima di dare seguito a tale Controparte_5 Parte_7
preliminare col contratto definitivo di compravendita, l aveva fatto Pt_2
presente al che si stava separando dalla moglie, per cui non era Parte_1
più opportuno procedere al trasferimento dell'immobile alla Controparte_5
ed era preferibile che l'immobile fosse conferito in una costituenda
[...]
GEIE, alla quale l avrebbe conferito alcuni suoi immobili per Pt_2
proteggerli dalle pretese della moglie separanda;
che l'IN aveva preteso che la avesse nella GEIE una partecipazione solo del 20%, mentre Pt_7
l'80% sarebbe stato dell'IN e/o di società da lui controllate, alterando in questo modo il rapporto pro quota esistente tra l ed il Pt_2 Parte_1
nella ; che per questo motivo il aveva Controparte_5 Parte_1
chiesto all'IN di ritrasferirgli senza pretenderne il prezzo un altro immobile, quello sito in Roma, largo dell'Olgiata n. 15, isola 5, int. 520, ed oggetto della presente causa, già di proprietà del ma nel Parte_1
frattempo pignorato, messo in vendita all'incanto ed acquistato all'asta giudiziaria dall'IN; che l aveva accettato la richiesta del Pt_2
per l'abnorme sproporzione esistente tra il prestito effettuato Parte_1
dall ed il valore del bene immobile conferito nella GEIE a favore Pt_2
dello stesso che in base a tale accordo era stata costituita da Pt_2
, e la , amministrata Parte_2 Parte_7 Controparte_7
dallo stesso la con sede in Gran Bretagna, Pt_2 Controparte_8
con una partecipazione del 20% della e dell'80% dell' e Pt_7 Pt_2
della società da lui amministrata, e poco dopo era stato fatto sottoscrivere alla un atto di conferimento a tale GEIE della piena proprietà Pt_7
dell'immobile di Roma, largo dell'Olgiata n. 15, isola 101/E1, al valore dichiarato di € 1.200.000,00, contenente una clausola giugulatoria in base
11 alla quale, decorsi 90 giorni dal conferimento sarebbe scattato per la Pt_7
il recesso automatico dalla GEIE senza che la stessa potesse pretendere alcunché; che l'IN disattendendo gli accordi, non aveva conferito alcun proprio bene alla GEIE;
che il preoccupato per il Parte_1
comportamento dell'IN, si era premurato di chiedergli di rispettare l'impegno assunto di ritrasferirgli l'altro immobile di Roma, largo dell'Olgiata 15, isola 5, int. 520, oggetto della presente causa, senza pretenderne il prezzo, anche perché già all'epoca della vendita all'asta del suddetto immobile, pur avendo il e l' concordato di Parte_1 Pt_2
acquistarlo all'asta tramite la attraverso un mutuo e pur Controparte_5
avendo il anticipato tramite bonifico bancario all'IN quale Parte_1
l.r. della l'importo di € 31.143,84, per far partecipare Controparte_5
all'asta la , l' aveva deciso unilateralmente di Controparte_5 Pt_2
acquistarlo a suo nome ritenendo evidentemente per lui più vantaggioso pagare il prezzo d'asta per caricare al un ulteriore prestito con Parte_1
la sicurezza della garanzia dell'altro immobile, ugualmente acquistato all'asta; che comunque dopo l'aggiudicazione all'asta dell'appartamento di
Roma, largo dell'Olgiata 15, isola 5, int. 520, l' gli aveva assicurato Pt_2
che avrebbe successivamente ritrasferito l'immobile a persona, o società da lui indicata, senza pretendere di incamerarne il prezzo, in quanto le somme da lui versate per l'acquisto dell'asta si cumulavano al prestito già concesso al in precedenza;
che in definitiva il e l' Parte_1 Parte_1 Pt_2
avevano concordato che le somme versate dall per acquistare Pt_2
all'asta l'immobile di Roma, largo dell'Olgiata 15, isola 5, int. 520, si sarebbero cumulate al prestito già effettuato al in quanto l'altro Parte_1
immobile di largo dell'Olgiata 15, isola 101/E1, divenuto all'asta di proprietà dell era ben capiente per garantire la restituzione di tutto il prestito, Pt_2
il tutto mentre il stava restituendo rilevanti somme all'IN, Parte_1
come sarebbe stato dimostrato compiutamente in corso di causa;
che
12 trovandosi il ancora nella necessità di definire con terzi una sua Parte_1
significativa esposizione debitoria, aveva chiesto all di mettere in Pt_2
esecuzione quanto convenuto e di ritrasferirgli l'appartamento di Roma, largo dell'Olgiata 15, isola 5, int. 520, in modo che tramite suoi fiduciari, potesse chiedere un mutuo ed utilizzare la liquidità ricavatane per definire tale esposizione;
che l'IN si era detto disponibile, per cui il aveva fatto inoltrare dai suoi fiduciari, e Parte_1 Parte_3 PT
domanda di mutuo alla Banca di Credito Cooperativo Umbro, la cui restituzione sarebbe stata garantita dall'iscrizione ipotecaria su tale ultimo immobile;
che nel gennaio 2015, sempre d'intesa con l' era stato Pt_2
sottoscritto da quest'ultimo coi fiduciari del e Parte_1 Parte_3 PT
il preliminare di compravendita di tale ultimo immobile e l'1.4.2015 gli stessi davanti al notaio avevano concluso il contratto di compravendita CP_1
ed i suoi fiduciari avevano contratto il mutuo con la Banca di Credito
Cooperativo Umbro per € 195.000,00; che prima di entrare nello studio del notaio alla presenza di testimoni, aveva preteso, ad ulteriore Per_2
garanzia della restituzione delle somme mutuategli, che il Parte_1
sottoscrivesse una scrittura privata giugulatoria, con la quale il Parte_1
si impegnava entro pochi giorni (8.4.2015) a stipulare a favore dell Pt_2
una cessione di credito vantato da una sua società, la CEAS SRL, nell'ambito dell'arbitrato pendente con la Federconsorzi in liquidazione, per l'importo di
E 1.600.000,00 oltre interessi del 12%, nonché il riconoscimento di un ulteriore 20% a titolo di premio su detto importo, a stipulare una cessione fiduciaria a favore dell per € 10.000.000,00 da gestire insieme con Pt_2
ulteriore premio, a versare all il 20% delle somme derivanti dal Pt_2
rimborso dell'IVA a favore della CEAS in attesa di restituzione, in acconto sulla maggiore somma attesa dalla Federconsorzi, ed a versare a favore dell il 20% del ricavato dalla vendita di alcuni quadri di consistente Pt_2
valore del che dato l'impellente bisogno di denaro egli aveva Parte_1
13 accettato di sottoscrivere quella scrittura privata;
che P1.4.2015 era stato quindi sottoscritto dall'IN e dai fiduciari del il contratto Parte_1
di compravendita oggetto di causa, il cui prezzo non doveva essere pagato all'IN, in quanto la somma da lui anticipata in sede di acquisto all'asta giudiziaria dell'immobile oggetto di tale atto era ampiamente garantita dal valore dell'altro bene immobile, che nel frattempo era stato conferito alla
GEIE controllata dall'IN; che per consentire al di Parte_1
utilizzare le somme derivanti dall'erogando mutuo che doveva utilizzare per estinguere alcune esposizioni debitorie verso terzi creditori, l' si era Pt_2
impegnato a sottoscrivere in occasione del rogito di vendita la documentazione bancaria necessaria sia per l'accensione di un conto corrente a nome dell sia per farvi confluire le somme erogande al Pt_2 Parte_3
ed al dalla banca mutuante, sia per ordinare alla banca stessa di PT
bonificarle, una volta incamerate, a favore del terzo creditore indicato dal che invece l disattendendo tale impegno, aveva Parte_1 Pt_2
sottoscritto solo il rogito di compravendita dell'1.4.2015, impedendo così al di estinguere il suo debito verso il terzo creditore ed aveva Parte_1
prima rinviato la sottoscrizione della documentazione bancaria al consolidamento dell'ipoteca e poi, intervenuta quest'ultima, si era rifiutato di sottoscrivere la documentazione bancaria, malgrado la diffida ricevuta dal e nonostante la fissazione di ben due appuntamenti a tale scopo, Parte_1
un primo per il 21.9.2015 presso il notaio di fiducia dell ed un Pt_2
secondo col suo legale, avv. Marini, per il 30.9.2015, presso la sede della
Banca di Credito Cooperativo Umbro;
che il legale dell avv. Pt_2
Marini, gli aveva poi fatto pervenire per email degli ulteriori atti da sottoscrivere, coi quali l pretendeva, prima di firmare la Pt_2
documentazione bancaria, che il sottoscrivesse un ulteriore Parte_1
riconoscimento di debito maggiorato di un importo pari al 400% delle somme inizialmente erogate dall senza neppure tener conto delle Pt_2
14 somme che nel frattempo il aveva già restituito all che Parte_1 Pt_2
per tali ragioni il aveva presentato denuncia all'Autorità Parte_1
giudiziaria tramite la Guardia di Finanza per il reato di cui all'art. 644 cod. pen., per il quale erano in corso le indagini;
che comunque l non Pt_2
aveva adempiuto l'impegno assunto di sottoscrivere la documentazione bancaria a favore del ed aveva disatteso l'impegno di non Parte_1
pretendere dal il pagamento del prezzo della compravendita Parte_1
dell'1.4.2015, richiedendo alla Banca di Credito Cooperativo Umbro di versare a lui le somme derivanti dal mutuo concesso agli acquirenti di €
138.000,00. Per le esposte ragioni il chiedeva la sospensione Parte_1
del processo per pregiudizialità penale ex art. 295 c.p.c. e comunque il rigetto delle domande dell che si era reso inadempiente agli impegni Pt_2
assunti, insistendo per il mutamento del rito da sommario ad ordinario.
All'udienza del 14.3.2017 l' contestava l'eccezione d'incompetenza Pt_2
per territorio, in quanto il prezzo della compravendita dell'1.4.2015 doveva essergli pagato in Roma, con conseguente applicabilità dell'art. 20 c.p.c. a favore del foro capitolino, il notaio sottolineava di essere del tutto CP_1
estraneo ai negozi simulati e fiduciari invocati dagli altri resistenti ed al mutuo usurario del quale riferiva il cd il sottoscritto Giudice Parte_1
dopo avere rilevato che l doveva precisare nel prosieguo quali Pt_2
fossero i profili di responsabilità ascritti al notaio con ordinanza CP_1
riservata del 14/15.3.2017 respingeva l'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dal in quanto uno dei convenuti, CP_1 Parte_1
, era residente a [...], per cui il Tribunale di Roma era
[...]
competente anche per la causa connessa relativa alla responsabilità professionale del notaio, e disponeva il mutamento del rito da sommario ad ordinario ex art. 702 ter comma 3° c.p.c. sia per consentire all di Pt_2
precisare i profili di responsabilità professionale ascritti al notaio CP_1
sia in quanto quest'ultimo ed il avevano articolato prove Parte_1
15 testimoniali, per cui la causa non poteva essere definita col rito sommario.
All'udienza del 27.4.2017 , alla luce del mandato irrevocabile Parte_2
prodotto dal notaio dichiarava di voler rinunciare alla domanda CP_1
proposta nei confronti dello stesso con compensazione delle spese processuali relative al rapporto tra quelle due parti ed il notaio CP_1
manifestava la volontà di accettare, per cui veniva disposta la separazione delle domande avanzate dall nei confronti del poi Pt_2 CP_1
definite con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., dalle altre domande proposte, per le quali ultime venivano concessi i termini ex art. 183 comma 6° c.p.c...
Nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 1) c.p.c. l osservava che la Pt_2
ricostruzione dei fatti compiuta dal e dal era smentita dal Parte_3 PT
mandato irrevocabile prodotto dal notaio e dal fatto che i predetti, CP_1
prestanome del con intenzioni poco chiare, affermavano di Parte_1
avere corrisposto all'IN l'acconto di € 29.000,00, ma producevano documentazione relativa ad un importo diverso da quello pattuito e risalente al 2013 anziché al 2015, e non fornivano dati temporali e riferimenti catastali specifici per comprendere il significato dei documenti prodotti;
che la ricostruzione dei fatti del era del tutto inattendibile;
che egli Parte_1
invocava dei presunti accordi fra lui, la moglie e l'IN del tutto estranei all'oggetto del giudizio, inerente ad altro immobile;
che non vi era alcuna prova degli accordi con cui l ed il avrebbero deciso di Pt_2 Parte_1
non rispettare quanto da loro stessi concordato;
che la querela prodotta dal non dimostrava alcuna pendenza di procedimento penale a suo Parte_1
carico e per essa si riservava di agire per calunnia nelle opportune sedi;
che dai documenti prodotti emergeva che egli aveva effettivamente corrisposto ingenti somme al che nessuna prova risultava fornita del fatto Parte_1
che l'IN si sarebbe impegnato a non richiedere il pagamento del prezzo della compravendita dell'1.4.2015. Per tali ragioni l concludeva nei Pt_2
termini in epigrafe trascritti [“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: - in via
16 principale: 1) accertato e dichiarato l'inadempimento dei signori Parte_3
e all'obbligazione di pagamento del prezzo della
[...] Parte_4
compravendita, condannarli al pagamento in favore del sig. Parte_2
della somma di € 167.000,00; 2) accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. quale debitore ceduto, all'obbligazione di Parte_1
pagamento del credito, condannarlo al pagamento in favore del sig.
[...]
della somma di € 155.000,00; - in via subordinata: condannare i Pt_2
resistenti al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento accertato ed emettere ogni altra pronuncia o statuizione comunque connessa o dipendente dalle domande che precedono;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio"]. Nelle rispettive memorie ex art. 183 comma 6° n.
1) c.p.c. il ed il ed il osservavano che dal Parte_3 PT Parte_1
mandato irrevocabile prodotto dal notaio nel quale era in bianco CP_1
solo il numero del conto di accredito, che doveva essere fornito dall Pt_2
alla banca, emergeva che nessun inadempimento contrattuale era loro imputabile e concludevano nei termini in epigrafe trascritti [Conclusioni per e : “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni Parte_3 Parte_4
contraria istanza disattesa: - in via preliminare, dichiarare, per i motivi esposti, la cessazione della materia del contendere tra e gli odierni Pt_2
convenuti e con vittoria di spese, Parte_3 Parte_4
competenze ed onorari, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- in via principale, rigettare, per i motivi esposti, la domanda avversaria in quanto infondata;
- in via di subordine, accertare, per i motivi esposti, che
è tenuto a manlevare e tenere indenne i signori Parte_1
e da ogni eventuale onere e/o Parte_4 Parte_3
responsabilità dovesse venire accertata nei loro confronti nel presente giudizio e, per l'effetto, condannare a tenere indenne Parte_1
e/o manlevare e da ogni somma che gli Parte_3 Parte_4
stessi fossero condannati a qualsiasi titolo a pagare a favore di Pt_2
17 IN. Con vittoria di spese, competenze ed onorati, da distrarsi a favore del procuratore antistatario". Conclusioni per : Parte_1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: - in via preliminare, dichiarare, per i motivi esposti, la cessazione della materia del contendere tra e il dr. con vittoria di spese, Pt_2 Parte_1
competenze ed onorari, da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
- ancora in via preliminare, sospendere, per i motivi dedotti in premessa, il presente giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c.; - in via principale, in ogni caso rigettare la domanda avversaria in quanto infondata per i motivi di cui in premessa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario"]. Nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 2)
c.p.c. l' replicava che la tesi dei resistenti sul suo inadempimento era Pt_2
assurda, in quanto era documentato che egli risultava intestatario presso la banca mutuante del conto corrente n. 622737 (doc. 3 del ricorrente), che ben poteva essere utilizzato per accreditargli il netto ricavo del mutuo contratto dagli acquirenti;
che non era neppure chiaro che fine avessero fatto le somme derivate dal mutuo concesso (E 195.000,00), che non erano state riversate al terzo creditore del che dopo avere appreso dell'esistenza del Parte_1
mandato di pagamento sottoscritto, aveva chiesto decreto ingiuntivo al
Tribunale di Perugia;
che non risultava la pendenza di alcuna iscrizione suscettibile di comunicazione a carico dell' presso la Procura della Pt_2
Repubblica del Tribunale di Roma e di tale circostanza si doveva tener conto anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c... Articolate dalle parti le prove testimoniali, con ordinanza riservata del 20/21.7.2017 veniva respinta l'istanza di sospensione per pregiudizialità penale presentata dal in quanto Parte_1
non risultava intervenuta la sua costituzione di parte civile, venivano ammesse parzialmente le prove testimoniali articolate dai resistenti, non veniva ammessa la prova testimoniale diretta tardivamente richiesta dall nella memoria ex art. 183 comma 6° n. 3) c.p.c. e veniva Pt_2
18 predisposto il calendario di udienza. Sentiti come testimoni e Testimone_1
all'udienza del 3.10.2019, sulle conclusioni in epigrafe Testimone_2
trascritte, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione di termine di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivo termine di giorni 20 per repliche.>>
§ 2. – Il Tribunale di Roma con sentenza n. 391/2020 così statuiva: << 1)
Rigetta la domanda di di accertamento dell'inadempimento Parte_2
di e all'obbligo di pagamento del prezzo Controparte_9 Parte_4
dell'atto di compravendita con essi concluso con atto del notaio CP_1
dell'1.4.2015, rep. n. 260548, racc. n. 57476, e di conseguente
[...]
condanna in solido degli stessi al pagamento in favore di Parte_2
della somma di € 167.000,00; 2) Respinge la domanda subordinata di di condanna di e al Parte_2 Controparte_9 Parte_4
risarcimento danni per inadempimento del contratto indicato al precedente capo;
3) Accerta e dichiara l'inadempimento del debitore ceduto
, e per l'effetto lo condanna al pagamento in favore Parte_1
di della somma di € 155.000,00; 4) Condanna Parte_2 Parte_2
al pagamento delle spese processuali di e
[...] Controparte_9 [...]
, liquidate in € 15,40 per spese vive ed € 17.459,00 per compensi, PT
oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%, da distrarre in favore del legale antistatario, avv. Cristina Rastelli;
5) Condanna Parte_1
al pagamento in favore di delle spese processuali,
[...] Parte_2
liquidate in € 1.275,95 per spese vive ed € 13.430,00 per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.>>
§ 3. – Il tribunale a sostegno della decisione osservava:<< Le domande di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di pagamento avanzate da nei confronti dei fiduciari di , Parte_2 Parte_1
e per la complessiva somma di € Parte_3 Parte_4
167.000,00, sono infondate e devono essere respinte. Per quanto concerne la
19 caparra confirmatoria ed acconto prezzo di € 29.000,00, nell'atto di compravendita del notaio dell'1.4.2015, rep. n. Controparte_1
260548, racc. n. 57476, firmato dallo stesso , alla pagina 6 si Parte_2
è dato atto che l'importo era stato già pagato mediante bonifici bancari effettuati presso la e Controparte_10 Controparte_11
Filiale di Perugia con ordine di bonifico n. 00100267208 del
[...]
19.12.2013 di € 4.800,00, con ordine di bonifico n. 00001778166 del
9.1.2014 di € 14.000,00, con ordine di bonifico n. 00001779829 del
10.1.2014 di € 5.200,00 e con ordine di bonifico n. 00001787813 del
17.1.2014 di € 5.000,00, qualunque ne sia stato il beneficiario per volontà dell'IN, ed ulteriore conferma dell'intervenuto versamento di tali somme all si desume dalla quietanza contenuta per tale importo di Pt_2
€ 29.000,00 nel contratto preliminare di compravendita sempre dell'immobile di Roma, largo dell'Olgiata n. 15, Isola 5 interno 520 (nel catasto fabbricati del Comune di Roma a foglio 37, particelle n. 1228 sub.
88, sub. 141 e sub. 188) concluso da e Parte_3 Parte_4
con il 5.1.2015 e prodotto come documento 4 dagli Parte_2
acquirenti. Per quanto concerne l'importo di € 138.000,00, che secondo il contratto di compravendita dell'1.4.2015 doveva essere versato dagli acquirenti e ad col Parte_3 Parte_4 Parte_2
ricavato del mutuo da loro contratto col Controparte_2
, con rilascio contestuale alla contrazione
[...]
del mutuo in pari data di mandato irrevocabile alla banca per il pagamento del netto ricavo del mutuo a favore della parte venditrice , sul Parte_2
conto corrente che quest'ultimo avrebbe dovuto indicare, e con la previsione che la documentazione bancaria di accreditamento su tale conto del netto ricavo del mutuo concesso agli acquirenti avrebbe rappresentato quietanza del relativo pagamento, va detto che l ha documentato che alla data Pt_2
del 31.3.2015 era intestatario del conto corrente bancario n. 622737 presso
20 la filiale di Perugia del privo di Controparte_2
movimentazione, ma non ha provato di avere fornito indicazioni alla banca mutuante sul numero di conto corrente sul quale si sarebbe dovuto accreditare in suo favore il netto ricavo del mutuo contratto dagli acquirenti, che per parte loro non solo hanno contratto il mutuo con il
[...]
l'1.4.2015 con Controparte_2
atto del notaio rep. n.260549, racc. n. 57477 per € Controparte_1
195.000,00, ma hanno anche sottoscritto, al pari dell' che aveva Pt_2
taciuto la circostanza nel ricorso introduttivo, il mandato irrevocabile al dell'1.4.2015 ad effettuare il Controparte_2
pagamento mediante accredito su conto corrente dell'importo di €
138.000,00, sia pure lasciando in bianco il numero del conto corrente (vedi doc. 4 prodotto dal notaio . Dalle testimonianze concordanti ed CP_1
attendibili resc da , segretaria del e soprattutto di Testimone_1 Parte_1
responsabile della filiale di Perugia della Banca di Testimone_2
Credito Cooperativo Umbro, indifferente e pienamente attendibile, risulta che , preoccupato per le eventuali pretese economiche che Parte_2
avrebbe potuto avanzare nei suoi confronti la moglie, dalla quale si stava separando e che aveva fatto eseguire accertamenti dalla Guardia di Finanza, non ha inteso fornire alla banca l'indicazione del conto corrente a suo nome sul quale la somma di € 138.000,00 del netto ricavo del mutuo concesso agli acquirenti si sarebbe dovuta accreditare, né in sede di rogito l'1.4.2015, allorché ancora l'ipoteca a garanzia doveva consolidarsi prima dell'erogazione del mutuo e doveva essere procurata dai mutuatari la polizza assicurativa contro il rischio incendi, né successivamente. In particolare il teste ha riferito che neppure il 21.9.2015, allorché egli insieme al Per_1
si era appositamente recato previo appuntamento a Roma nello Parte_1
studio dell'avv. Marini, legale dell' munito della documentazione Pt_2
bancaria da fare sottoscrivere da quest'ultimo per consentire l'apertura di un
21 conto corrente presso la banca mutuante per permettere a quest'ultima di accreditarvi il netto ricavo del mutuo, e dopo che gli acquirenti e Parte_3
avevano procurato la polizza contro il rischio incendi e l'ipoteca si era PT
consolidata, l si è presentato, pur avendo parlato a lungo al telefono Pt_2
con l'avv. Marini, sicché è l stesso che con la sua condotta non Pt_2
collaborativa non ha consentito agli acquirenti e di versare Parte_3 PT
sul suo conto corrente tramite la banca che aveva loro concesso il mutuo il netto ricavo di € 138.000,00 e legittimamente gli acquirenti hanno opposto l'eccezione di inadempimento, avendo peraltro trovato conferma documentale anche l'esistenza di una consistente esposizione dell'immobile per debiti condominiali non pagati dall' e non menzionati nell'atto di Pt_2
compravendita dell'1.4.2015. Non è stata invece ammessa la prova che era stata richiesta dai resistenti per dimostrare che ci sarebbe stato un patto sopravvenuto alla compravendita dell'1.4.2015 tra il fiduciante Parte_1
ed in base al quale il netto ricavo del mutuo non si sarebbe Parte_2
più dovuto versare all come contrattualmente previsto, ma a Pt_2
, creditore del o su un conto corrente Parte_10 Parte_1
cointestato all ed al essendo necessaria la prova scritta Pt_2 Pt_10
per i patti aggiunti o contrari al contenuto di una compravendita immobiliare.
Va poi respinta la domanda di risarcimento danni proposta in via subordinata da nei confronti di e per Parte_2 Parte_3 Parte_4
inadempimento del contratto di compravendita dell'1.4.2015, poiché per quanto sopra riferito non risulta che vi sia stato un inadempimento imputabile agli acquirenti, a parte l'assoluta genericità relativa alle voci di danno lamentate e conseguente inammissibilità della domanda risarcitoria.
Ne deriva che in base al principio della soccombenza va Parte_2
condannato al pagamento delle spese processuali di e Parte_3
, da distrarre in favore del legale antistatario, avv. Cristina Parte_4
Rastelli, esse si liquidano in base al valore delle domande respinte ed alle
22 tariffe forensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 37/2018 in
€ 15,40 per spese vive ed € 17.459,00 per compensi (di cui € 2.430,00 per fase di studio, € 1.550,00 per fase introduttiva, € 5.400,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 4.050,00 per fase decisoria, calcolati in misura media ed aumentati del 30% per la difesa di due parti), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%. Passando all'esame della domanda di di condanna di al pagamento del Parte_2 Parte_1
credito di € 155.000,00 cedutogli pro-soluto dagli acquirenti Parte_3
e a parziale pagamento del prezzo della
[...] Parte_4
compravendita immobiliare da essi conclusa con l l'1.4.2015 per Pt_2
atto del notaio rep. n. 260548, racc. n. 57476, se ne Controparte_1
deve riconoscere al contrario la fondatezza. Anzitutto va detto che con la cessione del credito pro soluto ex art. 1267 comma 1° cod. civ., accettata dal venditore e consentita dal che a sua volta ha Parte_2 Parte_1
sottoscritto la compravendita in questione proprio a tale scopo, gli acquirenti e si sono liberati dell'obbligo di pagare Parte_3 Parte_4
all la somma di €155.000,00 ed hanno infatti ricevuto quietanza per Pt_2
tale importo già nell'atto di compravendita, mentre il avendo Parte_1
acconsentito alla cessione, pur non essendo divenuto parte del contratto e non essendo quindi legittimato a sollevare l'eccezione inadimplenti non est adimplendum, era tenuto a pagare all la somma di € 155.000,00 Pt_2
della quale era debitore nei confronti di e Parte_3 Parte_4
in forza del contratto preliminare di vendita dell'immobile di Roma, largo dell'Olgiata n. 15, isola 5, interno 520, con essi concluso l'1.4.2015 e registrato il 21.4.2015 e non vi ha provveduto. Nessuna prova scritta ha fornito il del fatto che l si sarebbe impegnato a non Parte_1 Pt_2
pretendere il pagamento del prezzo della compravendita oggetto di causa, o della sopravvenienza di patti aggiunti e contrari al contenuto dell'atto di compravendita dell'1.4.2015 per la parte relativa alla cessione del credito in
23 questione nei suoi confronti operata pro soluto dai suoi fiduciari all Pt_2
né può valere a provare che alla base dei molteplici e poco chiari rapporti finanziari esistenti tra i due soggetti vi siano stati prestiti usurari fatti dall al a più riprese la querela per il reato di cui all'art. Pt_2 Parte_1
644 cod. pen. presentata da quest'ultimo, che è documento proveniente dalla parte interessata, che neppure risulta sfociata in un'imputazione dell e quindi documento privo in questa sede di efficacia probatoria Pt_2
a favore del Ne deriva che va Parte_1 Parte_1
condannato al pagamento in favore di della somma di € Parte_2
155.000,00, nonché in base al principio della soccombenza anche delle relative spese processuali, che secondo il valore della domanda accolta e le tariffe forensi del DM n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, si liquidano in € 1.275,95 per spese vive ed € 13.430,00 per compensi (di cui €
2.430,00 per fase di studio, € 1.550,00 per fase introduttiva, € 5.400,00 per fase istruttoria/trattazione ed € 4.050,00 per fase decisoria, calcolati in, misura media), oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.>>
§ 4. – Ha proposto appello formulando un motivo Parte_1
di gravame, di seguito illustrato;
avanzava istanza di inibitoria e rassegnava le seguenti conclusioni:< in via principale, nel merito: riformare, previa remissione in istruttoria, l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio, con ogni consequenziale statuizione di legge in via subordinata, qualora si ritenesse di non rimettere in istruttoria la causa, in ogni caso : riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio, con ogni consequenziale statuizione di legge. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.>>
Il giudizio veniva iscritto al n. 4630/2020 RG.
24 § 4.1 – Si costituivano e per eccepire Parte_3 Parte_4
l'infondatezza in fatto e in diritto del gravame e rassegnavano le seguenti conclusioni: << rigettare, in quanto infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da per i motivi di cui in narrativa e, per Parte_1
l'effetto, confermare in toto, la sentenza del Tribunale di Roma n. 391/2020, resa in data 30.12.2019 e depositata in data 09.01.2020, nel procedimento
R.G. n. 82092/2016. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario >>.
§ 4.2 – Si costituiva per eccepire l'inammissibilità e Parte_2
comunque l'infondatezza in fatto ed in diritto del gravame. Rassegnava le seguenti conclusioni: << in via preliminare, preso atto del fallimento del Sig.
dichiarare la carenza di legittimazione attiva dello Parte_1
stesso e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità del presente giudizio di appello;
nel merito, rigettare tutte le deduzioni e domande formulate dal Sig. in quanto infondate in Parte_1
fatto e in diritto e non provate;
e, per l'effetto confermare la sentenza appellata n. 391/2020 del 9.01.2020 emessa dal Tribunale di Roma nel capo e nella parte in cui ha accertato e dichiarato l'inadempimento del Sig. nei confronti del Sig. Parte_1 Parte_2
condannandolo al pagamento in favore di quest'ultimo di € 155.000,00 oltre spese legali. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>.
§ 4.3 – Proponeva autonomo atto appello Formulava un Parte_2
motivo di gravame, di seguito illustrato e rassegnava le seguenti conclusioni:
<< riformare la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni avanzate in prime cure dall'Appellante e conseguentemente, accertare e dichiarare l'inadempimento dei signori e Parte_3 Parte_4
25 all'obbligazione di pagamento del prezzo della compravendita e condannarli al pagamento in favore del Sig. della somma di € 138.000,00; Parte_2
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>.
Il giudizio veniva iscritto al n. 5379/2020 RG.
§ 4.4 – Si costituiva e rassegnava le seguenti Parte_1
conclusioni: < -in via preliminare, disporre ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione dell'odierno giudizio con il giudizio pendente dinanzi alla Corte
d'Appello di Roma, distinto al R.G. n. 4630/2020, la cui udienza di comparizione delle parti è fissata per il giorno 22.01.2021, con ogni conseguente provvedimento di legge;
- nel merito, rigettare, in quanto infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da per i motivi Parte_2
di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario >>.
§ 4.5 – Si costituivano e per chiedere il Parte_3 Parte_4
rigetto del gravame per infondatezza. Rassegnavano le seguenti conclusioni:
< in via preliminare, disporre ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione dell'odierno giudizio con il giudizio pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, distinto al R.G. n. 4630/2020, la cui udienza di comparizione delle parti è fissata per il giorno 22.01.2021, con ogni conseguente provvedimento di legge;
- nel merito, rigettare, in quanto infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, Parte_2
confermare in toto, la sentenza del Tribunale di Roma n. 391/2020, resa in data 30.12.2019 e depositata in data 09.01.2020, nel procedimento R.G. n.
82092/2016. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario. >>
§ 4.6 – Nel giudizio iscritto al n. 4630/2020 RG all'udienza di prima comparizione del 22 gennaio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte,
26 la Corte rigettava l'istanza di inibitoria e rinviava la causa all'udienza del 26 febbraio 2021 per la riunione ex art. 335 c.p.c. con il giudizio iscritto al n.
5379/2020
§ 4.7 – Nel giudizio iscritto al n. 5379/2020 RG all'udienza di prima comparizione del 17 febbraio 2021, tenutasi tramite il deposito di note scritte, la Corte, Terza sezione, rinviava la causa avanti alla Quarta Sezione, all'udienza del 26 febbraio 2021, per la riunione ex art. 335 c.p.c. con il giudizio iscritto al n. 4630/2020.
§ 4.8 – All'udienza del 26 febbraio 2021 la Corte disponeva la riunione al presente giudizio di quello iscritto al n. 5379/2020 e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, poi più volte differita, da ultimo all'udienza del 14 marzo 2025.
§ 4.9 – Con decreto presidenziale del 23 gennaio 2025 veniva disposto il mutamento del rito e la discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. con assegnazione del termine di giorni trenta prima dell'udienza per il deposito di note.
§ 4.10 –Hanno depositato note gli avv.ti D'Ambrosio per e Rastelli Pt_2
per e Parte_3 PT
§ 4.11 – All'udienza del 14 marzo 2025 il difensore di Parte_1
parte appellante nel giudizio n 4630/2020 RG ed appellata nel
[...]
giudizio 5379/2020 Rg chiedeva l'interruzione del giudizio stante il decesso del proprio assistito, come documentato con certificato di morte già versato in atti. La Corte dichiarava l'interruzione di entrambi i giudizi.
§ 4.12 – Con ricorso depositato in data 8 aprile 2025 chiedeva la Pt_2
riassunzione del giudizio da lui promosso ed iscritto al n. 5379/2020 Rg.
§ 4.13 – Il Presidente con decreto in data 10 aprile 2025 fissava per la prosecuzione del giudizio l'udienza del 20 giugno 2025 assegnando al ricorrente il termine del 30 aprile 2025 per la notifica alle parti che devono costituirsi per proseguirlo e alle altre già costituite.
27 § 4.14 – Il difensore nell'interesse di provvedeva al deposito delle Pt_2
notifiche eseguite a mezzo pec ai difensori delle parti costituite e del ricorso in riassunzione debitamente notificato a mezzo posta agli eredi di individuati nella moglie e dei figli Parte_1 Parte_7
e ricevuto dagli stessi in data 29 aprile 2025. Parte_9 Pt_8
§ 4.15 – Si costituivano in data 30 maggio 2025 nel giudizio riassunto n.
5379/2020 e per mezzo di nuovo difensore per eccepire Parte_3 PT
l'estinzione del giudizio in quanto il difensore di Parte_1
risultava aver depositato nel fascicolo telematico in data 13/01/2023 il certificato di morte del proprio assistito, momento nel quale risultava acquisita al processo la notizia dell'evento interruttivo e che, essendo stato riassunto in data 8 aprile 2025, andava dichiarato estinto per decorso del termine perentorio di mesi tre dalla data dell'evento. Evidenziavano, in subordine, che gli eredi individuati ed i figli Parte_7 Parte_9
e avevano rinunciato all'eredità sicché l'atto di riassunzione
[...] Pt_8
risultava notificato a soggetti non legittimati. Rassegnavano le seguenti conclusioni: < Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis - in via preliminare, dichiarare l'intervenuta estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione e, in ogni caso, rilevare che la riassunzione
è stata notificata a soggetti non legittimati, per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, rigettare, in quanto infondato in fatto e in diritto, l'appello proposto da per i motivi già in atti e, per l'effetto, confermare Parte_2
in toto la sentenza del Tribunale di Roma n. 391/2020, resa in data
30.12.2019 e depositata in data 09.01.2020, nel procedimento R.G. n.
82092/2016. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.16 – Si costituivano in data 12 giugno 2025 nel giudizio riassunto n.
5379/2020 RG , , e Parte_7 Parte_8 Parte_9
28 per evidenziare di aver ricevuto la notifica del ricorso in riassunzione promosso da e sostenevano di ritenere che essa fosse stata Parte_2
effettuata nei loro confronti in quanto ritenuti eredi di
[...]
Eccepivano la loro carenza di legittimazione passiva in quanto Parte_1
avevano rinunciato all'eredità di – coniuge di Parte_1
e padre di e - come da documentazione che Pt_7 Pt_8 Pt_9
producevano. Eccepivano la tardività di detta riassunzione in quanto il difensore di aveva depositato nel fascicolo Parte_1
telematico il certificato di morte del proprio assistito in data 13/01/2023, mentre l'interruzione del giudizio veniva dichiarata dalla Corte con ordinanza del 14/03/2025. Eccepivano che l'interruzione del processo produce effetti dal momento della conoscenza legale dell'evento interruttivo, nella specie, avvenuta con il deposito del certificato di morte nel fascicolo telematico, mentre la riassunzione era avvenuta, con il deposito del relativo ricorso, in data 08/04/2025. Rassegnavano le seguenti conclusioni: <
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, dichiarare che la riassunzione è stata notificata a soggetti non legittimati, per i motivi esposti in narrativa e, comunque, che è intervenuta l'estinzione del giudizio per mancata tempestiva riassunzione. In ogni caso, nella denegata ipotesi in cui la notifica dovesse essere ritenuta effettuata nei confronti di soggetti legittimati, per mero scrupolo difensivo e senza che ciò possa ritenersi accettazione tacita dell'eredità, i sig.ri Controparte_12
e si riportano alle conclusioni già formulate nei Parte_9
precedenti scritti difensivi di Con vittoria di spese Parte_1
e competenze, oltre accessori di legge, di entrambi i gradi di giudizio.>>
§ 4.17 – All'odierna udienza i difensori precisavano le conclusioni come da verbale e discutevano la causa che veniva trattenuta in decisione ai sensi del
29 terzo comma dell'art. 281-sexies c.p.c. (aggiunto dall'art. 3 d.lgs. n. 149/2022
e reso applicabile ai processi in corso dall'art. 7 comma 3 d.lgs. n.164/2024).
§ 5. – Le nuove conclusioni assunte in relazione al giudizio iscritto al n.
4630/2020 RG
§ 5.1 – Il giudizio n. 4630/2020 veniva dichiarato interrotto da questa Corte con ordinanza resa all'udienza del 14 marzo 2025. Il giudizio non risulta riassunto, avendo espressamente dichiarato di riassumere il solo Pt_2
giudizio n. 5379/2020 RG. All'udienza di discussione del 20 giugno 2025 il difensore di ha eccepito l'estinzione del giudizio n. 4630/2020 RG Pt_2
promosso da nei suoi confronti essendo decorso alla data del 14 Parte_1
giugno 2025 il termine trimestrale per la sua riassunzione.
L'eccezione è fondata.
Come sopra illustrato, il giudizio veniva dichiarato interrotto da questa Corte all'udienza del 14 marzo 2025 in cui il sostituto di udienza del difensore di fiducia di dichiarava che l'appellante era deceduto, Parte_1
come già documentato in atti e chiedeva l'interruzione del giudizio. Le ordinanze pronunciate dal giudice in udienza, inserite nel processo verbale ai sensi dell'art. 134 c.p.c., si reputano conosciute (conoscenza legale) sia dalle parti presenti, sia da quelle che avrebbero potuto e dovuto intervenire (alle quali, quindi, non devono essere comunicate dal cancelliere), nel caso in cui l'interruzione sia disposta con ordinanza pronunciata in udienza, il termine perentorio per la riassunzione decorre, per le suddette parti, dalla data dell'ordinanza stessa.
Alla data del 14 giugno 2025 il termine trimestrale risulta decorso.
La Corte, previa separazione della causa n. 4630/2020 RG da quella iscritta al n. 5379/2020 RG dichiara l'estinzione del giudizio n. 4630/2020 RG per
30 mancata riassunzione nel termine trimestrale;
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c. le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
§ 6. – Le nuove conclusioni assunte in relazione al giudizio iscritto al n.
5379/2020 RG
§ 6.1 – Gli appellati e e , PT Parte_3 Parte_9 Parte_8
e hanno eccepito l'estinzione del giudizio n.
[...] Parte_7
5379/2020 RG per intempestività della riassunzione effettuata da Pt_2
con il ricorso depositato in data 8 aprile 2025. Nella prospettazione difensiva delle suddette parti appellate la decorrenza del termine per la riassunzione andava fatta decorrere dal deposito telematico effettuato in data 13 gennaio
2023 dal difensore di che, con la nota di deposito in Parte_1
pari data, aveva depositato il certificato di morte del proprio assistito con la conseguenza che già alla data del 13 aprile 2023 il termine trimestrale era decorso.
Il difensore di in sede di discussione, ha contestato l'eccezione Pt_2
deducendone l'infondatezza in quanto il deposito del certificato di morte nel fascicolo telematico, in essenza di notificazione dell'evento alle controparti, non integra un'ipotesi di conoscenza legale della perdita della capacità processuale della parte, qui dell'appellante . Parte_1
Osserva la Corte che l'eccezione va disattesa. La Suprema Corte con indirizzo costante ha enunciato il principio: << Alla morte o alla perdita della capacità processuale della parte costituita consegue l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento in cui il suo procuratore dichiara in udienza o notifica alle altre parti l'evento, ai sensi dell'art. 300, comma 2,
c.p.c., e il termine per la riassunzione o prosecuzione del giudizio, come previsto in via generale dall'art. 305 c.p.c., decorre da tale momento, che realizza la conoscenza legale dell'evento interruttivo, senza che possa 31 attribuirsi la medesima efficacia al deposito della dichiarazione dell'evento nel fascicolo informatico, non equiparabile a una forma di comunicazione in senso proprio, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione>> (così
Cass. n. 30729/2024 che ha anche chiarito: << Il deposito nel fascicolo informatico, pur se in astratto rende conoscibile l'evento, da parte di tutti coloro che vi hanno accesso o vi possono avere accesso, non è equiparabile ad una forma di comunicazione in senso proprio, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, salvo che non sia esplicitamente prevista tale funzione
(come, per esempio, ad opera del nuovo art. 370 c.p.c., introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.149, che prevede il solo deposito e non la notifica, del controricorso nel giudizio di cassazione)>>).
Il termine per la riassunzione decorre quindi dall'interruzione dichiarata dalla
Corte all'udienza del 14 marzo 2025 una volta acquisita la dichiarazione del difensore della parte colpita dall'evento e che ha contestualmente richiesto l'interruzione. La riassunzione avvenuta con il deposito del ricorso in data 8 aprile 2025 è quindi tempestiva.
§ 6.2 – La dichiarazione di contumacia del fallimento n. 816/2013 in persona del curatore di
[...]
Parte_11
Parte_1
Osserva la Corte che ha evocato nel giudizio d'appello n. 5379/2020 Pt_2
RG il fallimento sopra indicato avendo evidenziato che Parte_1
veniva dichiarato fallito dal Tribunale di Roma con sentenza n.
[...]
92/2018 del 5 febbraio 2018. Ha esplicitato che la notifica avveniva << ai soli fini dell'integrazione del contraddittorio>>.
Va dichiarata quindi la contumacia della Curatela raggiunta in data 12 ottobre
2020 da notifica a mezzo pec dell'impugnazione.
32 § 6.3 – La rinuncia agli atti del giudizio resa dal procuratore di Pt_2
all'udienza del 20 giugno 2025 limitatamente alle posizioni di Parte_9
, e .
[...] Parte_8 Parte_7
Osserva la Corte che , e Parte_9 Parte_8 Parte_7
, costituendosi in data 12 giugno 2025 nel giudizio riassunto, hanno
[...]
dichiarato di non essere eredi di per avere rinunciato Parte_1
all'eredità del predetto significando che la riassunzione era stata effettuata nei confronti di soggetti non legittimati.
Il procuratore di ha preso atto della rinuncia all'eredità ed ha Pt_2
dichiarato a sua volta di rinunciare agli atti del giudizio nei confronti dei predetti significando, altresì, che la notificazione del gravame e del ricorso in riassunzione risultava effettuata ai soli fini della litis denuntiatio.
Osserva la Corte che l'appello iscritto al n. 5379/2020 RG contiene un unico motivo, titolato: << nullità ed erroneità della sentenza impugnata per errata ed illegittima valutazione delle evidenze documentali e testimoniali agli atti di causa >>. Con esso ha impugnato il capo della sentenza nel quale Pt_2
il Tribunale, per rigettare la domanda di adempimento del contratto da esso proposta nei confronti di e , ha affermato Parte_4 Parte_3
che la documentazioni in atti e le testimonianze rese dimostrano che: << è
l'IN stesso che con la sua condotta non collaborativa non ha consentito agli acquirenti e di versare sul suo conto corrente tramite la Parte_3 PT
banca che aveva loro concesso il mutuo il netto ricavo di € 138.000,00 e legittimamente gli acquirenti hanno opposto l'eccezione di inadempimento, avendo peraltro trovato conferma documentale anche l'esistenza di una consistente esposizione dell'immobile per debiti condominiali non pagati dall e non menzionati nell'atto di compravendita dell'1.4.2015>>. Pt_2
Sosteneva, al contrario, che la provata esistenza del conto corrente n. 622737 intestato ad esso e da lui acceso presso il Credito Cooperativo Pt_2
33 Umbro – Bcc Mantignana – società Cooperativa, dimostrava la sua condotta pienamente collaborativa e l'adempimento degli impegni assunto con l'art. 5 del contratto di compravendita inter partes. Inoltre, significava che, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, gli appellati e erano in grado di adempiere le proprie obbligazioni, ma Parte_3 PT
avevano arbitrariamente provveduto a < precedentemente data alla Banca>> così violando essi le disposizioni contrattuali assunte. Che tanto emergeva dalle loro stesse ammissioni. Con ulteriore profilo ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto validamente proposta da parte di detti e l'exceptio PT Parte_3
non adimpleti contractus posto che il debito condominiale asseritamente non soddisfatto da esso era irrilevante in quanto esiguo (pari ad € Pt_2
16.671,61) a fronte del prezzo non corrisposto da detti AR e e PT
che, al più, avrebbe giustificato la compensazione con il loro maggior debito e la tenutezza degli appellati a versare in suo favore € 121.328,39 ( quale debito residuo derivante da € 138.000,00 - €16.671,61).
Tanto premesso, osserva la Corte che risulta soccombente nel Pt_2
giudizio di primo grado limitatamente ai capi 1-2 e 4 del dispositivo, in relazione al solo rapporto processuale con e essendo invece Parte_3 PT
risultato totalmente vittorioso in relazione al rapporto processuale con
(capi 3 e 5 del dispositivo), capi di sentenza questi Parte_1
ultimi sui quali è sceso il giudicato per effetto dell'estinzione dell'impugnazione proposta con l'appello iscritto al n. 4630/2020 RG.
L'impugnazione n. 5379/2020 RG risulta proposta avverso i suddetti capi di sentenza, con richiesta di riforma limitatamente al rapporto processuale con e l'evocazione in giudizio di e, per PT Parte_3 Parte_1
esso, del curatore fallimentare e, con la riassunzione del giudizio, dei suoi eredi (la moglie ed i figli) risulta effettuata ai soli fini della litis denuntiatio trattandosi in primo grado di cause scindibili;
i convenuti ( e Parte_1
34 risultano invero evocati dall' per rispondere sulla Controparte_13 Pt_2
base di titoli diversi ovvero e per l'inadempimento Parte_3 PT
all'obbligo di versamento del prezzo della compravendita in favore di esso venditore IN e, nei confronti di perché, in Parte_1
qualità di debitore ceduto si era reso inadempiente al pagamento di €
155.000,00.
Ne consegue che, nel giudizio di gravame proposto da ed iscritto al Pt_2
n. 5379/2020 RG, la Curatela e , e Parte_9 Parte_8
non sono contraddittori di essendo essi – Parte_7 Pt_2
pacificamente - indifferenti all'esito della lite, nella fase di gravame, tra detto e gli acquirenti e per il pagamento del prezzo della Pt_2 PT Parte_3
compravendita di € 138.000,00. Tanto comporta che deve trovare applicazione il principio secondo il quale :<< in tema di liquidazione delle spese processuali, ove venga proposto ricorso contro una sentenza pronunciata tra più parti in cause scindibili ed il ricorrente risulti soccombente, sono irripetibili le spese sostenute dal controricorrente al quale sia stato notificato il ricorso al mero scopo di "litis denuntiatio", non essendo questi contraddittore del ricorrente e rimanendo indifferente all'esito della lite>>. (così Cass. n. 8491/2023; 4961/2008).
Il giudizio iscritto al n. 5379/2020 RG va dunque dichiarato estinto conformemente alla rinuncia agli atti formulata dall'appellante nel rapporto processuale con , e Parte_9 Parte_8 Parte_7
e sulla base del rilievo che l'instaurazione del rapporto processuale nella fase di gravame con essi e con la Curatela è avvenuto ai soli fini della litis denuntiatio. Le spese vanno poste a carico delle parti che le hanno anticipate.
§ 6.4 – L'analisi del motivo di gravame.
35 Giova premettere, in sintesi, che con contratto di compravendita a rogito del
Notaio Rep. n. 260.548/57.476 (versato in atti) Controparte_1 [...]
ha venduto a e che lo Pt_2 Parte_3 Parte_4
acquistavano, il proprio immobile sito in Roma, Largo dell'Olgiata 15, Isola
5, int. 520 al prezzo complessivo di € 322.000,00 come indicato all'art. 5 e che le modalità di pagamento del prezzo erano le seguenti: per € 29.000,00 pagati mediante bonifici del 9-10-17 gennaio 2014; per € 155.000,00 mediante cessione pro-soluto, ai sensi dell'art. 1267, comma 1, c.p.c., di un credito nascente dal preliminare di compravendita tra i signori Parte_3
e da una parte e il signor
[...] Parte_4 Parte_1
dall'altra, con dichiarazione di acquisita nel rogito che egli Parte_1
dichiarava di << prestare il consenso ai sensi dell'art.1264 cod. civ. >>.
Quanto, infine, ai residui € 138.000,00 il pagamento doveva farsi con il ricavato del mutuo che e avrebbero stipulato con il “Credito Parte_3 PT
Cooperativo Umbro – Bcc Mantignana – società Cooperativa” in pari data con atto a rogito dello stesso Notaio e con contestuale mandato CP_1
irrevocabile di pagamento in favore del venditore, come espressamente previsto e riportato nell'atto di compravendita.
Nello specifico, per quel che qui rileva, le parti: venditrice (IN) ed acquirente e al suddetto art. 5 hanno pattuito:< PT Parte_3
espressamente convengono e danno atto che la documentazione bancaria attestante l'accredito di detta somma sul conto corrente indicato dalla parte venditrice costituirà prova dell'effettivo ed avvenuto pagamento della somma indicata e quietanza della stessa a tutti gli effetti di legge.>>
Il notaio (evocato in primo grado da a titolo di CP_1 Pt_2
responsabilità professionale e nei cui confronti nel corso del processo aveva poi rinunciato alla domanda) con la propria costituzione in giudizio ha fatto emergere la circostanza che dette parti stipulanti, il venditore e gli Pt_2
acquirenti e avevano consegnato ad esso professionista PT Parte_3
36 copia del mandato irrevocabile datato 01.04.2015 (doc. n.4 fascicolo di parte per il pagamento dell'importo di €.138.000,00 (stessa data degli CP_1
atti notarili) sottoscritto dalle stesse e per ricevuta dall'Istituto di credito interessato.
Ebbene il tribunale nell'impugnata sentenza ha dato atto di quanto sopra.
Osserva la Corte che il mandato (all. 4 fascicolo è titolato CP_1
<> risulta indirizzato a Spett.le
Credito Cooperativo Umbro BCC Mantignana (PG) e sottoscritto da e PT
con firma del venditore IN per adesione e benestare. Riporta Parte_3
nel suo contenuto l'indicazione del conferimento del mandato irrevocabile
<< anche a norma dell'art. 1723, 2° comma codice civile affinché per nostro conto sia effettuato il pagamento di € 138.000,00 mediante accredito sul conto corrente n. ---------- intestato a presso la------ Controparte_14
------------codice ABI------- codice CAB. Il sottoscritto è consapevole che il suddetto accredito potrà essere effettuato soltanto dopo che siano state compiute tutte le condizioni richieste per legge e per contratto e sia stata comprovata la regolarità della proprietà dell'immobile offerto in garanzia,
l'avvenuta iscrizione dell'ipoteca ed il suo consolidamento. >>
È tesi difensiva degli appellati e di non aver potuto PT Parte_3
adempiere alla propria obbligazione di pagamento del prezzo mediante il mandato irrevocabile loro conferito alla Banca per fatto e colpa di Pt_2
che non aveva mai fornito l'indicazione del proprio conto corrente sul quale essi acquirenti avrebbero dovuto accreditare l'importo loro erogato con il mutuo.
Il tribunale ha ritenuto fondata l'eccezione con motivazione del tutto condivisibile avendo valorizzato il dato documentale ed i contenuti della prova testimoniale assunta.
Osserva la Corte che il documento prodotto dal notaio e titolato “mandato irrevocabile” che le parti avevano consegnato al notaio in data 1° CP_1
37 aprile 2015 nel momento in cui questi rogava l'atto di vendita e quello di mutuo, in effetti, non contiene l'indicazione del numero di conto corrente di sul quale l'importo doveva essere erogato. Il notaio nelle proprie Pt_2
difese ha chiarito : <ontraenti riferirono nell che il mandato doveva essere implementato solo con l del conto di appoggio presso la stessa banca circostanza confermata dall predetto documento in cui risulta lasciato bianco lo spazio relativo all corrente accredito da effettuarsi peraltro>“solo dopo che siano state adempiute tutte le condizioni richieste per legge
e per contratto e sia stata comprovata la regolarità della proprietà dell'immobile offerto in garanzia, l'avvenuta iscrizione dell'ipoteca ed il suo consolidamento” (cfr. il doc. n.4 cit.).>>
I testi escussi – segretaria di – e Testimone_1 Parte_1 Tes_2
responsabile delle filiale di Perugia della banca di credito
[...]
Cooperativo Umbro hanno confermato che non aveva inteso fornire Pt_2
alla banca l'indicazione del conto corrente a suo nome sul quale l'Istituto di credito avrebbe dovuto accreditare l'importo di € 138.000,00 erogato a titolo di mutuo a e esplicitandone le ragioni (il timore che la PT Parte_3
moglie da cui si stava separando potesse avanzare pretese economiche avendo richiesto accertamenti della Guardia di Finanza).
La testimonianza di - come osservato dal tribunale teste del tutto Per_1
indifferente - è estremamente puntuale e descrive sia gli accadimenti del 1° aprile 2015 in cui le parti avanti al Notaio avevano perfezionato la complessa operazione, che quelli successivi e rilevanti per la questione qui in esame.
Ha riferito il teste:<< ero presente al rogito del notaio in data CP_1
1/04/2015, in rappresentanza della Banca sopra indicata che doveva concedere un finanziamento a e La somma del mutuo Parte_3 PT
doveva essere poi versata su un conto corrente intestato ad e Parte_2
a terzo creditore di . La Parte_10 Parte_1
38 documentazione occorrente per queste operazioni era stata predisposta da me e dai miei collaboratori, ma non fu firmata da .>> Ha descritto Parte_2
il documento da lui predisposto (l'allegato 4) ed esplicitato le ragioni della mancata indicazione da parte di del numero del suo conto corrente Pt_2
(l'accertamento della Guardia di Finanza). Ha negato che avesse Pt_2
indicato il numero di conto corrente ed ha precisato: << Confermo che dopo la conclusione del mutuo dell'1/4/2015 l'acquisizione dell'assicurazione incendio e del consolidamento dell'ipoteca, essendo falliti i tentativi di acquisire la firma dell' a Perugia, mi sono recato insieme al Pt_2
in data 21/09/2015 nello studio di Roma dell'avv.to Marini, Parte_1
legale dell (...) lo scopo era quello di acquisire la firma Pt_2
dell per l'apertura del conto corrente sul quale doveva confluire la Pt_2
somma mutuata a e e di acquisire la firma dell per Parte_3 PT Pt_2
ordinare di bonificare tale somma su quel conto corrente (…) aspettammo un paio d'ore nello studio dell'avv.to Marini ma pur avendo parlato Pt_2
a lungo al telefono con l'avv.to Marini non si presentò. Neanche successivamente ha sottoscritto i moduli bancari di cui ho Parte_2
detto al capitolo 4 >>
Osserva la Corte che l'appellante non contesta suddetti fatti essendosi diffuso a sostenere che egli era titolare di conto corrente n. 622737 presso il
[...]
e che gli acquirenti avrebbero potuto Controparte_2
adempiere indirizzando il pagamento su detto conto.
Trattasi tuttavia di circostanza che non inficia la pertinenza del ragionamento del primo giudice chiamato a valutare l'inadempimento di e Parte_3 PT
E' documentalmente provato che costoro il primo aprile 2015 sottoscrissero sia il contratto di mutuo che il mandato irrevocabile alla banca di accreditare le somme a loro erogate con il mutuo sul conto corrente di è Pt_2
dimostrato che si è reso inadempiente al contratto di cui chiede la Pt_2
declaratoria di inadempimento nei confronti di e avendo egli PT Parte_3
39 fatto mancare il proprio apporto affinché l'importo erogato con il mutuo potesse venir accreditato in conto: ha omesso di indicare nel Pt_2
documento titolato “mandato irrevocabile” il conto di appoggio presso la stessa Banca. Tale circostanza, valorizzata dal primo giudice nella pronuncia di rigetto della domanda di trova conferma nell'esame del predetto Pt_2
documento, in cui risulta lasciato in bianco lo spazio relativo all'individuazione del conto corrente di accredito, da effettuarsi peraltro
“solo dopo che siano state adempiute tutte le condizioni richieste per legge
e per contratto e sia stata comprovata la regolarità della proprietà dell'immobile offerto in garanzia, l'avvenuta iscrizione dell'ipoteca ed il suo consolidamento” (cfr. il doc. n.4 cit.).
Non solo, risulta anche dimostrato, per mezzo della deposizione testimoniale del funzionario della banca che curò la pratica del mutuo e predispose la documentazione bancaria per l'accredito della somma mutuata, che Pt_2
si rifiutò di indicare alla banca detto numero sui documenti bancari appositamente predisposti per l'autorizzazione al bonifico sia in data 1° aprile che nella successiva data del 21 settembre 2015 e quindi in epoca di gran lunga successiva rispetto all'acquisizione della polizza antiincendio che gli acquirenti avevano stipulato ed al consolidamento dell'ipoteca.
Il comportamento di rispetto alla data del contratto ed Controparte_15
al consolidamento dell'ipoteca ed ingiustificato - costituisce la causa primigenia che ha precluso a e di completare il documento PT Parte_3
con le indicazioni necessarie, ma lasciate forzatamente in bianco- per la banca per effettuare il bonifico, non essendone stata autorizzata.
La scansione degli eventi sopra descritta impedisce di qualificare la condotta di e quale inadempimento alle obbligazioni assunte con il PT Parte_3
contratto di vendita non potendosi esigere dagli stessi un comportamento alternativo che consentisse il bonifico essendo l'indicazione del conto stata riservata in forza di detto patto al solo Pt_2
40 La tesi difensiva di riproposta con il motivo in esame, che Pt_2
l'accredito poteva essere effettuato sul suo conto corrente n. 622737 la cui esistenza era provata non è risolutiva della circostanza che l'inadempimento contrattuale di e – il solo rilevante ai fini del decidere – non PT Parte_3
sussista. Gli acquirenti hanno adempiuto al contratto avendo contestualmente sottoscritto il mutuo e rilasciato il mandato, come da sottoscrizione in calce, impegno sottoscritto anche dal venditore IN per adesione e benestare e la mancata erogazione sino alla data del 21 settembre
2015 -momento in cui anche l'ipoteca si era già consolidata -era dipesa dal fatto che benché ripetutamente sollecitato, non aveva indicato, Pt_2
contravvenendo all'impegno dallo stesso assunto, il numero di conto corrente su cui la banca avrebbe dovuto effettuare il pagamento.
L'appello va quindi rigettato.
§ 7 – Le spese del grado seguono la soccombenza di e vengono Pt_2
liquidate in favore di e sulla base dello scaglione di valore Parte_3 PT
della causa (fino a € 260.000,00) nei valori medi per tutte le fasi fatta eccezione per la fase istruttoria- trattazione che ha avuto minimo svolgimento.
§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante Pt_2
di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.
n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).
PQM
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di e e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
e da nei confronti di e per PT Parte_2 Parte_1
esso, deceduto della Curatela del fallimento di Parte_5
41 e dei soci illimitatamente responsabili e Parte_5 Parte_6
nonché di , Parte_1 Parte_9 Parte_8
e e di e contro la
[...] Parte_7 Parte_3 Parte_4
sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 391/2020 pubblicata in data 9/01/2020, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia della Controparte_16
e soci illimitatamente responsabili
[...]
e Parte_6 Parte_1
2. previa separazione del giudizio n. 4630/2020 RG dal giudizio n.
5379/2020 RG dichiara estinto il giudizio n. 4630/2020 RG;
3. spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
4. dichiara estinto il giudizio n. 5379/2020 RG limitatamente al rapporto processuale tra l'appellante e
[...]
e dei soci illimitatamente Controparte_16
responsabili e nonché Parte_6 Parte_1
di , e;
Parte_9 Parte_8 Parte_7
5. spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
6. rigetta nel resto l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
7. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di e che liquida, in € 12.154,00 Parte_3 Parte_4
per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
8. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma
1 quater, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a Pt_2
quello dovuto per l'appello, se dovuto.
Così deciso in Roma il giorno 20 giugno 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
42 dott.ssa Claudia De Martin dott.ssa Antonella Izzo
43