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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 53/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 53/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIBORI Parte_1 C.F._1
FRANCO, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), - Contumace - CP_1 C.F._2
(C.F. ), - Contumace - Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), - Contumace - Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 dell'avv. FANTUSATI PAOLO con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di
Giustizia
(C.F. ), - Contumace - Controparte_5
RAPPRESENTATA DA (C.F. ), con il Controparte_6 CP_7 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. FANTUSATI PAOLO con domicilio digitale come da PEC tratta dai
Registri di Giustizia
pagina 1 di 5 Appellati
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 12.7.24, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 10.6.24 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. La sig.ra ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia Parte_1
n. 1152/2022 pubbl. il 01/08/2022 (RG n. 2525/2019) Repert. n. 2406/2022 con cui è stata respinta la sua domanda per far dichiarare in proprio favore l'acquisto della proprietà per usucapione dell'immobile oggetto della procedura esecutiva n. r.g.e. 130/2011, azionata nei confronti di . Controparte_8
2. Dopo avere chiesto la sospensione dell'esecuzione in esito alla opposizione ex art 619
c.p.c., istanza che veniva rigettata dal G.E., la sig.ra ha introdotto il giudizio di merito Pt_1 sostenendo che fin dal 1.1. 97, a seguito di una convivenza mora uxorio con il sig. CP_1
di breve periodo cessata il 2.6.97, aveva continuato ad abitare l'immobile sito in
[...]
Bettona (PG), via Cannara 31 con i suoi due figli.
3. Ad avviso della difesa della sig.ra si sarebbe verificata la l'interversio Pt_1 possessionis, avendo essa sostituito le serrature così da manifestare l'animus di possedere l'immobile. Nei tempi successivi aveva eseguito nel tempo lavori di completamento della ristrutturazione a proprie spese e di propria iniziativa, aveva pagato utenze, imposte e tasse, nonché destinato parte dell'immobile all'attività di allevamento di animali da esposizione, sostenendo i costi per l'adeguamento dell'immobile necessario a tale attività.
Sosteneva la difesa attrice che la sig.ra avrebbe esercitato il possesso Pt_1 ultraventennale in modo inequivoco, continuo, pubblico e pacifico, e aveva goduto dell'immobile in via esclusiva assieme ai due figli (nati il 7.11.1997 e il 1.3.1998), concepiti con l'ex convivente.
4. Si è costituto in primo grado e per essa , sia per Controparte_6 Controparte_9 far respingere l'opposizione, sia per sostenere l'infondatezza della domanda di merito adducendo che il sig. ha tollerato la permanenza della ex convivente e dei suoi CP_1 figli. Segnalava inoltre che la ha riconosciuto la piena proprietà dell'immobile del Pt_1
pagina 2 di 5 in sede di regolazione dei rapporti scaturiti dalla convivenza per cui avanti alla CP_1
Corte d'Appello di Perugia (provvedimento del 21.1.03) aveva chiesto l'assegnazione della casa e il Tribunale di Perugia, con provvedimento del 12.7.2007, aveva disposto l'obbligo dio pagamento a carico del delle utenze. CP_1
5. A motivi di appello la difesa della sostiene la “nullità della sentenza impugnata Pt_1 per omessa valutazione di documentazione fondamentale ai fini del decidere (comunicazione del 02.06.1997 e dichiarazione del 26.09.2002).” Comunicazione che sarebbe da valutare come “come atto volontario di apprensione, in quanto specificatamente posta in essere in opposizione al proprietario, redatta e sottoscritta da , consegnata “brevi Parte_1 manu” al proprietario e alla madre i quali l'hanno regolarmente sottoscritta per CP_1 CP_3 ricevuta, prendendo pienamente atto del contenuto”.
Critica, inoltre, con il secondo motivo, la motivazione della sentenza ritenendola apparente, insufficiente e generica e per avere fatto errata amministrazione delle norme di cui all'art. 1140, 1141 cc e art 1158 c.c.
Sempre sotto il profilo motivazionale, con il terzo motivo censura la pronuncia di primo grado, per la valutazione svolta relativamente alla dichiarazione 12.7.19 che, secondo la difesa, sarebbe equiparabile ad una “confessione stragiudiziale scritta”. In definitiva l'appellante chiede la completa riforma della sentenza del Tribunale.
6. Avanti a questa Corte si è costituita la sola rappresentata da Controparte_6
e la (assistite dal medesimo difensore). Il CP_7 Controparte_4 ha fato rilevare di essere stata destinataria della notifica per far rilevare Controparte_4 che il contradditore di prime cure era stata Gli altri soggetti evocati in Controparte_6 giudizio, sebbene regolarmente raggiunti dalla notifica, non si sono costituiti, si sono resi, pertanto, contumaci
Con le sue difese sostiene la improcedibilità/inammissibilità dell'appello CP_6 sostanziatosi questo nella mera riproposizione degli argomenti esposti nel giudizio di primo grado. Conclude per il rigetto posta la sua inammissibilità ed infondatezza.
motivi della decisione
7. L'appello si appalesa infondato e va respinto per le motivazioni che seguono, considerando che i tre motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente.
8. Il Tribunale ha seguito l'insegnamento della Corte di legittimità, rispetto al quale l'appello non muove obiezione, per cui: “la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, pagina 3 di 5 come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene;
in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.” Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27411 del 25/10/2019 (Rv. 655670 – 01)
9. Come è risultato nel caso esaminato dalla Suprema Corte, anche nel caso in esame il rapporto dell'appellante con il bene deriva dalla iniziale convivenza con il comproprietario
(sig. , comproprietario io con la madre ) e dalle risultanze CP_1 Controparte_3 degli atti di causa manca l'atto di interversione.
Piuttosto che una espressa manifestazione di interversione del possesso rivolta nei confronti dei proprietari (a tal riguardo si sottolinea che la difesa appellante appunta la sua attenzione solo sull'asserita inerzia del mentre nulla si riferisce riguardo CP_1 all'altra comproprietaria) il Tribunale ha bene evidenziato gli elementi che portano ad escludere ogni ipotesi di interversione.
Di particolare pregnanza risultano i documenti provenienti dai giudizi avanti alla Corte
d'Appello di Perugia (doc n. 3 del fascicolo ) ove la sig.ra ha chiesto CP_6 Pt_1
l'assegnazione della casa e del Tribunale di Perugia (doc n. 4 del fascicolo ) ove CP_6 risulta l'onere del del pagamento delle utenze della casa. CP_1
Non può assumere rilievo la “comunicazione” data 2.6.97 e la dichiarazione reiterata successivamente il 26.9.2002, ove si dichiara la volontà della sig.ra di mantenere la Pt_1 diponibilità esclusiva dell'immobile, poiché si collocano nell'ambito dei rapporti dei due ex conviventi ed è evidente che la richiesta e ottenimento di sottoscrizione da parte dei comproprietari esclude la volontà di spoliazione dell'immobile a danno degli stessi, piuttosto, ne riconosce anzi la titolarità.
In fine, del tutto condivisibili sono le argomentazioni esposte dal Tribunale circa l'inventario redatto e vergato dal in data 12/07/2019 a cui si vorrebbe attribuire, da CP_1 parte della difesa appellante, una sorta di riconoscimento del del possesso CP_1 ultraventennale da parte della . In particolare, si deve condividere la inattendibilità Pt_1 della dichiarazione del in rapporto alle vicende giudiziarie in cui detta dichiarazione si CP_1 colloca.
10. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e la semplicità degli argomenti trattati può tenersi conto dei parametri minimi (Valore dichiarato € 57.510,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del pagina 4 di 5 13/08/2022) con esclusione della fase istruttoria poiché non si è effettivamente svolta
Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n.10206), vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata Parte_1
le spese di lite del grado di giudizio, che si liquidano in complessive € Controparte_6
4.997,00 , per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 14 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE UNICA CIVILE
La Corte di Appello di Perugia – sezione civile composta dai seguenti magistrati: dott. Claudia Matteini Presidente dott. Simone Salcerini Consigliere avv. Claudio Fraticelli Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 53/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LIBORI Parte_1 C.F._1
FRANCO, con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di Giustizia
Appellante contro
(C.F. ), - Contumace - CP_1 C.F._2
(C.F. ), - Contumace - Controparte_2 P.IVA_1
(C.F. ), - Contumace - Controparte_3 C.F._3
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 dell'avv. FANTUSATI PAOLO con domicilio digitale come da PEC tratta dai Registri di
Giustizia
(C.F. ), - Contumace - Controparte_5
RAPPRESENTATA DA (C.F. ), con il Controparte_6 CP_7 P.IVA_3 patrocinio dell'avv. FANTUSATI PAOLO con domicilio digitale come da PEC tratta dai
Registri di Giustizia
pagina 1 di 5 Appellati
Oggetto: Usucapione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da udienza di precisazione delle conclusioni del 12.7.24, svoltasi con trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c. disposta con provvedimento del 10.6.24 depositando note scritte e riportandosi, rispettivamente, all'atto di appello e alla comparsa di costituzione.
Svolgimento del processo
1. La sig.ra ha impugnato la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia Parte_1
n. 1152/2022 pubbl. il 01/08/2022 (RG n. 2525/2019) Repert. n. 2406/2022 con cui è stata respinta la sua domanda per far dichiarare in proprio favore l'acquisto della proprietà per usucapione dell'immobile oggetto della procedura esecutiva n. r.g.e. 130/2011, azionata nei confronti di . Controparte_8
2. Dopo avere chiesto la sospensione dell'esecuzione in esito alla opposizione ex art 619
c.p.c., istanza che veniva rigettata dal G.E., la sig.ra ha introdotto il giudizio di merito Pt_1 sostenendo che fin dal 1.1. 97, a seguito di una convivenza mora uxorio con il sig. CP_1
di breve periodo cessata il 2.6.97, aveva continuato ad abitare l'immobile sito in
[...]
Bettona (PG), via Cannara 31 con i suoi due figli.
3. Ad avviso della difesa della sig.ra si sarebbe verificata la l'interversio Pt_1 possessionis, avendo essa sostituito le serrature così da manifestare l'animus di possedere l'immobile. Nei tempi successivi aveva eseguito nel tempo lavori di completamento della ristrutturazione a proprie spese e di propria iniziativa, aveva pagato utenze, imposte e tasse, nonché destinato parte dell'immobile all'attività di allevamento di animali da esposizione, sostenendo i costi per l'adeguamento dell'immobile necessario a tale attività.
Sosteneva la difesa attrice che la sig.ra avrebbe esercitato il possesso Pt_1 ultraventennale in modo inequivoco, continuo, pubblico e pacifico, e aveva goduto dell'immobile in via esclusiva assieme ai due figli (nati il 7.11.1997 e il 1.3.1998), concepiti con l'ex convivente.
4. Si è costituto in primo grado e per essa , sia per Controparte_6 Controparte_9 far respingere l'opposizione, sia per sostenere l'infondatezza della domanda di merito adducendo che il sig. ha tollerato la permanenza della ex convivente e dei suoi CP_1 figli. Segnalava inoltre che la ha riconosciuto la piena proprietà dell'immobile del Pt_1
pagina 2 di 5 in sede di regolazione dei rapporti scaturiti dalla convivenza per cui avanti alla CP_1
Corte d'Appello di Perugia (provvedimento del 21.1.03) aveva chiesto l'assegnazione della casa e il Tribunale di Perugia, con provvedimento del 12.7.2007, aveva disposto l'obbligo dio pagamento a carico del delle utenze. CP_1
5. A motivi di appello la difesa della sostiene la “nullità della sentenza impugnata Pt_1 per omessa valutazione di documentazione fondamentale ai fini del decidere (comunicazione del 02.06.1997 e dichiarazione del 26.09.2002).” Comunicazione che sarebbe da valutare come “come atto volontario di apprensione, in quanto specificatamente posta in essere in opposizione al proprietario, redatta e sottoscritta da , consegnata “brevi Parte_1 manu” al proprietario e alla madre i quali l'hanno regolarmente sottoscritta per CP_1 CP_3 ricevuta, prendendo pienamente atto del contenuto”.
Critica, inoltre, con il secondo motivo, la motivazione della sentenza ritenendola apparente, insufficiente e generica e per avere fatto errata amministrazione delle norme di cui all'art. 1140, 1141 cc e art 1158 c.c.
Sempre sotto il profilo motivazionale, con il terzo motivo censura la pronuncia di primo grado, per la valutazione svolta relativamente alla dichiarazione 12.7.19 che, secondo la difesa, sarebbe equiparabile ad una “confessione stragiudiziale scritta”. In definitiva l'appellante chiede la completa riforma della sentenza del Tribunale.
6. Avanti a questa Corte si è costituita la sola rappresentata da Controparte_6
e la (assistite dal medesimo difensore). Il CP_7 Controparte_4 ha fato rilevare di essere stata destinataria della notifica per far rilevare Controparte_4 che il contradditore di prime cure era stata Gli altri soggetti evocati in Controparte_6 giudizio, sebbene regolarmente raggiunti dalla notifica, non si sono costituiti, si sono resi, pertanto, contumaci
Con le sue difese sostiene la improcedibilità/inammissibilità dell'appello CP_6 sostanziatosi questo nella mera riproposizione degli argomenti esposti nel giudizio di primo grado. Conclude per il rigetto posta la sua inammissibilità ed infondatezza.
motivi della decisione
7. L'appello si appalesa infondato e va respinto per le motivazioni che seguono, considerando che i tre motivi di gravame possono essere trattati congiuntamente.
8. Il Tribunale ha seguito l'insegnamento della Corte di legittimità, rispetto al quale l'appello non muove obiezione, per cui: “la presunzione di possesso utile "ad usucapionem", di cui all'art. 1141 c.c., non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, pagina 3 di 5 come nell'ipotesi della mera convivenza nell'immobile con chi possiede il bene;
in tal caso, la detenzione può mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio.” Cass. Civ. Sez. 2 - , Ordinanza n. 27411 del 25/10/2019 (Rv. 655670 – 01)
9. Come è risultato nel caso esaminato dalla Suprema Corte, anche nel caso in esame il rapporto dell'appellante con il bene deriva dalla iniziale convivenza con il comproprietario
(sig. , comproprietario io con la madre ) e dalle risultanze CP_1 Controparte_3 degli atti di causa manca l'atto di interversione.
Piuttosto che una espressa manifestazione di interversione del possesso rivolta nei confronti dei proprietari (a tal riguardo si sottolinea che la difesa appellante appunta la sua attenzione solo sull'asserita inerzia del mentre nulla si riferisce riguardo CP_1 all'altra comproprietaria) il Tribunale ha bene evidenziato gli elementi che portano ad escludere ogni ipotesi di interversione.
Di particolare pregnanza risultano i documenti provenienti dai giudizi avanti alla Corte
d'Appello di Perugia (doc n. 3 del fascicolo ) ove la sig.ra ha chiesto CP_6 Pt_1
l'assegnazione della casa e del Tribunale di Perugia (doc n. 4 del fascicolo ) ove CP_6 risulta l'onere del del pagamento delle utenze della casa. CP_1
Non può assumere rilievo la “comunicazione” data 2.6.97 e la dichiarazione reiterata successivamente il 26.9.2002, ove si dichiara la volontà della sig.ra di mantenere la Pt_1 diponibilità esclusiva dell'immobile, poiché si collocano nell'ambito dei rapporti dei due ex conviventi ed è evidente che la richiesta e ottenimento di sottoscrizione da parte dei comproprietari esclude la volontà di spoliazione dell'immobile a danno degli stessi, piuttosto, ne riconosce anzi la titolarità.
In fine, del tutto condivisibili sono le argomentazioni esposte dal Tribunale circa l'inventario redatto e vergato dal in data 12/07/2019 a cui si vorrebbe attribuire, da CP_1 parte della difesa appellante, una sorta di riconoscimento del del possesso CP_1 ultraventennale da parte della . In particolare, si deve condividere la inattendibilità Pt_1 della dichiarazione del in rapporto alle vicende giudiziarie in cui detta dichiarazione si CP_1 colloca.
10. Al rigetto dell'appello segue la soccombenza per le spese del giudizio che, considerato il valore del giudizio e la semplicità degli argomenti trattati può tenersi conto dei parametri minimi (Valore dichiarato € 57.510,00) di cui al DM. 55/2014 (aggiornati al D.M. n. 147 del pagina 4 di 5 13/08/2022) con esclusione della fase istruttoria poiché non si è effettivamente svolta
Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, n.10206), vengono liquidati come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata Parte_1
le spese di lite del grado di giudizio, che si liquidano in complessive € Controparte_6
4.997,00 , per competenze professionali, 15 % per spese generali, spese documentate, oltre i.v.a., qualora dovuta e c.p.a.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Perugia, 14 gennaio 2025
Il Giudice Ausiliario Estensore Il Presidente
avv. Claudio Fraticelli dott.ssa Claudia Matteini
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