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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 16/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5543 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. LILLIU CINZIA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'avv. SORGIA MICHELA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
A. Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre. Persona_1
B. Per quanto concerne la regolamentazione delle modalità di visita del padre, stabilire i tempi di permanenza del minore presso di lui, secondo le modalità che verranno stabilite dal servizio sociale (e al quale resterà confermato l'incarico anche di monitoraggio del nucleo familiare) all'esito del percorso di recupero e di sostegno alla genitorialità svolto dal sig. sempre che ciò corrisponda Pt_1
all'interesse del minore.
C. In ragione del grave stato di indigenza del ricorrente, nulla disporre a suo carico a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore o, in subordine, disporre il versamento di un assegno nella misura non superiore ad € 150,00 mensili, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%, e consentire alla di percepire per intero l'assegno unico come contributo per il mantenimento del CP_1
figlio minore.
D. In ragione della sua indipendenza economica, nulla disporre a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra . CP_1
E. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio in caso di ingiustificata opposizione della resistente.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
1) Sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il sig. CP_1 Pt_1
celebrato in Elmas il 16/7/2011.
[...]
2) Rigettare ogni avversa e ulteriore domanda in quanto pregiudizievole per il minore ed Persona_2
in particolare vi è netta opposizione alla richiesta di intervento del Servizio Sociale in quanto il sig.
non ha dato dimostrazione alcuna di tale necessità sia con riferimento alla verifica delle Pt_1
“condizioni di pregiudizio o pericolo per il bambino” , sia perché l'istante non ha dimostrato di essersi in alcun modo fattivamente adoperato per avere una relazione con il figlio, il quale oggi invece all'età
pagina 2 di 8 di 6 anni, per sopperire al prolungato disinteresse del padre, dovrebbe subire il pregiudizio di essere introdotto nel circuito degli assistenti sociali.
3) Rigettare la domanda di affido condiviso di parte avversa e confermare l'affido esclusivo del minore in capo alla madre, sig.ra in quanto ad oggi il sig. non ha dato alcuna CP_1 Pt_1
dimostrazione delle sue capacità genitoriali ed in ogni caso nulla è cambiato dal momento della stipula dell'accordo di affido esclusivo. Per l'effetto dichiarare che il minore sia collocato presso la residenza della madre.
4) Porre a carico del sig. un congruo assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1
minore e condannarlo al pagamento di ogni arretrato fino ad oggi non corrisposto, oltre agli interessi maturati e rivalutazioni Istat.
5) Verificare che sussistano i presupposti per il mantenimento da parte del sig. della capacità Pt_1
genitoriale nei confronti del figlio e in caso di negativo dichiararne la decadenza.
6) Con vittoria di spese e competenze legali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/09/2020, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 16.07.2011, in Elmas, e che dall'unione coniugale era nato CP_1
il 12/01/2011 il figlio;
che dopo alcuni anni di matrimonio, a causa di incompatibilità Persona_1
caratteriali e della relazione extra coniugale intrattenuta dalla resistente, i coniugi avevano deciso di separarsi;
che tra le parti vi era una elevata conflittualità e che la gli impediva di vedere il figlio;
CP_1
che nell'ambito del giudizio di separazione la resistente lo aveva accusato di assumere sostanze stupefacenti, e che il Tribunale aveva incaricato il Servizio Sociale di effettuare una indagine sul nucleo familiare;
che con sentenza n. 1210/2019, del 7/05/2019, era stata pronunciata la separazione dei coniugi, e con sentenza n. 1035/2020, pubblicata in data 28/04/2020, il Tribunale aveva recepito l'accordo raggiunto dalle parti prevedendo: “1) l'affido in via esclusiva alla madre il minore
[...]
, nato il [...] a [...]; 2)l'assegnazione a la casa coniugale, in Persona_3 CP_1
pagina 3 di 8 Elmas via Sassari n. 8, dove sarà fissata la residenza del minore;
3) il padre potrà Parte_1
esercitare il diritto di visita del figlio, previo accordo con la madre, e compatibilmente con le esigenze
e impegni scolastici del minore, ogni qual volta lo vorrà; 4) corrisponderà a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di
[...]
€ 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio,
purchè preventivamente concordate e documentate da chi le avrà sostenute;
5) dà atto che i coniugi
hanno prestato il consenso per il rilascio del passaporto”; che la nonostante l'accordo, gli aveva CP_1
impedito di vedere il figlio e si era rifiutata di fornirgli il suo recapito telefonico;
che era disoccupato,
conviveva con la madre e percepiva il reddito di cittadinanza di euro 680,00 mensili;
che dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente f.f. nel giudizio di separazione era trascorso oltre un anno, senza che i coniugi si fossero riconciliati;
che le condizioni della separazione non potevano essere confermate ed era necessario incaricare i servizi sociali competenti al fine di monitorare le condizioni di vita del minore;
tanto premesso, il ricorrente ha domandato che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed altresì conferito incarico ai servizi sociali al fine di valutare la sussistenza di condizioni pregiudizievoli per il minore, prevedendo l'affidamento condiviso di con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, e il Persona_1
versamento di un assegno di euro 150,00 mensili per il mantenimento del figlio.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 20/01/2021, non CP_1
opponendosi alla pronuncia del divorzio ma chiedendo il rigetto delle ulteriori domande del , Pt_1
con conferma dell'affido esclusivo del minore alla madre, la previsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle somme pregresse non versate, e la verifica della capacità genitoriale del . Pt_1
La resistente ha sostenuto che la separazione dei coniugi era stata causata dalle gravi condotte poste in essere dal per cui era stata costretta ad allontanarsi col figlio dal domicilio coniugale, ed era Pt_1
stata applicata al ricorrente la misura del divieto di avvicinamento. Egli aveva inoltre ammesso il suo pagina 4 di 8 stato di tossicodipendenza, e da sempre aveva mal tollerato i suoi doveri genitoriali, tant'è che nonostante l'accordo raggiunto aveva continuato a disinteressarsi del figlio sia economicamente che affettivamente, adducendo giustificazioni prive di fondamento.
Sentiti coniugi, il presidente f.f., tenuto conto dello stato di disoccupazione sia della resistente, alla ricerca di “piccole occupazioni tali da garantirsi una certa autonomia reddittuale”, sia del ricorrente,
titolare del reddito di cittadinanza per euro 660 mensili, e considerato che in sede di separazione era stato disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, alla luce delle personalità del padre e del suo disinteresse verso il minore, e del persistere di una discontinuità nei rapporti tra il e il figlio, Pt_1
ha confermato l'affidamento esclusivo alla madre, con disciplina del diritto di visita del padre,
incaricando i Servizi Sociali di Cagliari di effettuare gli opportuni approfondimenti in ordine al nucleo familiare e in particolare alle condizioni di vita del minore e ai suoi rapporti con i genitori e con le rispettive famiglie di origine, attivando il necessario sostegno alla genitorialità, in vista – ove possibile
– di un ripristino dell'affidamento condiviso, altresì prevedendo il versamento di un assegno di euro
250,00 mensili in capo al padre per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 10/05/2025, la Corte D'Appello ha respinto il reclamo proposto dalla resistente avverso i provvedimenti temporanei e urgenti.
Con separato decreto in data 18/06/2021, è stato invece accolto il reclamo promosso dal ricorrente, e rideterminato in euro 200,00 l'assegno dovuto.
Con sentenza parziale pubblicata il 17/08/2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi.
Con note depositate in data 14/11/2022, il ricorrente ha modificato le proprie domande chiedendo l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre, e riduzione del contributo dovuto a un importo non superiore a euro 150,00 mensili.
La causa, istruita con prove documentali e intervento del servizio sociale volto a favorire il riavvicinamento del minore al padre, è stata quindi trattenuta in decisione sulle domande formulate.
pagina 5 di 8 ***
In tema di affidamento della prole costituisce regola prioritaria, ai sensi degli artt. 337ter ss. c.c. e 6 l.
n.898/1970, che il minore resti affidato a entrambi i genitori quale espressione del suo diritto alla bigenitorialità, diritto soggettivo rientrante tra quelli della personalità a lui spettanti, e che si realizza garantendo la frequentazione e l'apporto educativo di entrambi i genitori. L'affidamento esclusivo costituisce quindi una soluzione eccezionale, consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Civ. n. 19386/2014).
La giurisprudenza ha avuto anche modo di chiarire che affinché la prole venga affidata esclusivamente a uno dei genitori, è necessario che risulti in positivo l'idoneità del genitore affidatario, e in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (Cassaz. n. 26587/2009, n. 11068/2011).
Nel caso in esame, attraverso gli approfondimenti e l'intervento compiuti dai Servizi sociali (in particolare dalla relazione dell'8/11/2022), risulta la madre abbia risposto in modo positivo e collaborativo al supporto genitoriale instaurando un confronto costruttivo sulle modalità educative più
funzionali alla crescita del figlio , contrariamente a quanto avvenuto con riguardo al Persona_1
padre, rimasto assente e irreperibile agli stessi Servizi, rispetto al quale non sono state ravvisate le condizioni necessarie ad avviare un lavoro di riavvicinamento al minore.
Tale distanza e mancanza di collaborazione da parte del padre, e l'incapacità di attivarsi per la conservazione di un valido rapporto con il figlio, sintomatiche di un disinteresse pregiudizievole per la sicurezza e il benessere del figlio, confermano l'attualità dei presupposti per la conferma dell'affidamento in via esclusiva alla madre.
Lo stesso ricorrente, d'altra parte, adducendo che “gravi motivazioni personali” lo avrebbero portato a trasferirsi prima in Germania e successivamente a Roma per la ricerca di una occupazione lavorativa,
ha concluso in conformità.
pagina 6 di 8 Tenuto conto della età del minore (14 anni), il padre potrà incontrare il figlio secondo accordi con la madre tenuto conto della volontà del figlio.
Quanto al mantenimento del figlio, posto il dovere dei genitori di provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità professionale o casalinga (art. 316 bis cc., art. 337ter c.c.),
considerati i redditi allegati dalle parti (il ha percepito per l'anno 2022 il reddito di Pt_1
cittadinanza, per l'anno 2023 ha dichiarato di aver lavorato per un mese come aiuto cuoco, e di aver iniziato a lavorare dal 10/01/2024 per due giorni alla settimana come cameriere percependo 50,00 euro a serata;
la resistente risulta invece percepire l'assegno di inclusione di euro 575,00), valutata la piena capacità lavorativa quantomeno generica di entrambi, tenuto altresì conto dell'assenza di contribuzione diretta da parte del convenuto, appare congruo confermare l'importo di euro 200 al mese quale contributo al mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del giudizio devono essere poste in ragione della metà in capo al ricorrente, tenuto conto della domanda di affidamento inizialmente formulata e dell'istruttoria conseguentemente espletata, e per il resto compensate. Le spese dovranno essere rifuse in favore dell'Erario essendo la parte resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, dato che atto che con sentenza n. 2586/2021, pubblicata in data 17/08/2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Affida il figlio in via esclusiva alla madre Persona_1 CP_1
2. Dispone che il padre possa vedere il figlio secondo accordi con la madre e Parte_1
tenuto conto della volontà del minore;
3. Dispone che versi in favore di la somma di euro 200,00, Parte_1 CP_1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Persona_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 7 di 8 4. Condanna alla rifusione della metà delle spese del giudizio in favore Parte_1
dell'Erario, che liquida (già dimidiate) in euro 2.000 per compensi di avvocato, oltre spese generali, cpa e iva.
Così deciso in Cagliari in data 20/05/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5543 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020,
promossa da
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo Parte_1
studio dell'avv. LILLIU CINZIA, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrente
contro
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo CP_1
studio dell'avv. SORGIA MICHELA, che la rappresenta e difende per procura speciale,
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte ricorrente: “Voglia il Tribunale adito:
A. Disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre. Persona_1
B. Per quanto concerne la regolamentazione delle modalità di visita del padre, stabilire i tempi di permanenza del minore presso di lui, secondo le modalità che verranno stabilite dal servizio sociale (e al quale resterà confermato l'incarico anche di monitoraggio del nucleo familiare) all'esito del percorso di recupero e di sostegno alla genitorialità svolto dal sig. sempre che ciò corrisponda Pt_1
all'interesse del minore.
C. In ragione del grave stato di indigenza del ricorrente, nulla disporre a suo carico a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore o, in subordine, disporre il versamento di un assegno nella misura non superiore ad € 150,00 mensili, oltre le spese straordinarie nella misura del 50%, e consentire alla di percepire per intero l'assegno unico come contributo per il mantenimento del CP_1
figlio minore.
D. In ragione della sua indipendenza economica, nulla disporre a titolo di assegno divorzile in favore della sig.ra . CP_1
E. Con vittoria di spese e compensi legali del presente giudizio in caso di ingiustificata opposizione della resistente.”
Nell'interesse della parte resistente: “Voglia il Tribunale adito:
1) Sia dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la sig.ra e il sig. CP_1 Pt_1
celebrato in Elmas il 16/7/2011.
[...]
2) Rigettare ogni avversa e ulteriore domanda in quanto pregiudizievole per il minore ed Persona_2
in particolare vi è netta opposizione alla richiesta di intervento del Servizio Sociale in quanto il sig.
non ha dato dimostrazione alcuna di tale necessità sia con riferimento alla verifica delle Pt_1
“condizioni di pregiudizio o pericolo per il bambino” , sia perché l'istante non ha dimostrato di essersi in alcun modo fattivamente adoperato per avere una relazione con il figlio, il quale oggi invece all'età
pagina 2 di 8 di 6 anni, per sopperire al prolungato disinteresse del padre, dovrebbe subire il pregiudizio di essere introdotto nel circuito degli assistenti sociali.
3) Rigettare la domanda di affido condiviso di parte avversa e confermare l'affido esclusivo del minore in capo alla madre, sig.ra in quanto ad oggi il sig. non ha dato alcuna CP_1 Pt_1
dimostrazione delle sue capacità genitoriali ed in ogni caso nulla è cambiato dal momento della stipula dell'accordo di affido esclusivo. Per l'effetto dichiarare che il minore sia collocato presso la residenza della madre.
4) Porre a carico del sig. un congruo assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio Pt_1
minore e condannarlo al pagamento di ogni arretrato fino ad oggi non corrisposto, oltre agli interessi maturati e rivalutazioni Istat.
5) Verificare che sussistano i presupposti per il mantenimento da parte del sig. della capacità Pt_1
genitoriale nei confronti del figlio e in caso di negativo dichiararne la decadenza.
6) Con vittoria di spese e competenze legali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/09/2020, ha esposto di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario con in data 16.07.2011, in Elmas, e che dall'unione coniugale era nato CP_1
il 12/01/2011 il figlio;
che dopo alcuni anni di matrimonio, a causa di incompatibilità Persona_1
caratteriali e della relazione extra coniugale intrattenuta dalla resistente, i coniugi avevano deciso di separarsi;
che tra le parti vi era una elevata conflittualità e che la gli impediva di vedere il figlio;
CP_1
che nell'ambito del giudizio di separazione la resistente lo aveva accusato di assumere sostanze stupefacenti, e che il Tribunale aveva incaricato il Servizio Sociale di effettuare una indagine sul nucleo familiare;
che con sentenza n. 1210/2019, del 7/05/2019, era stata pronunciata la separazione dei coniugi, e con sentenza n. 1035/2020, pubblicata in data 28/04/2020, il Tribunale aveva recepito l'accordo raggiunto dalle parti prevedendo: “1) l'affido in via esclusiva alla madre il minore
[...]
, nato il [...] a [...]; 2)l'assegnazione a la casa coniugale, in Persona_3 CP_1
pagina 3 di 8 Elmas via Sassari n. 8, dove sarà fissata la residenza del minore;
3) il padre potrà Parte_1
esercitare il diritto di visita del figlio, previo accordo con la madre, e compatibilmente con le esigenze
e impegni scolastici del minore, ogni qual volta lo vorrà; 4) corrisponderà a Parte_1 CP_1
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, entro il giorno 20 di ogni mese, l'importo di
[...]
€ 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie che si dovessero rendere necessarie per il figlio,
purchè preventivamente concordate e documentate da chi le avrà sostenute;
5) dà atto che i coniugi
hanno prestato il consenso per il rilascio del passaporto”; che la nonostante l'accordo, gli aveva CP_1
impedito di vedere il figlio e si era rifiutata di fornirgli il suo recapito telefonico;
che era disoccupato,
conviveva con la madre e percepiva il reddito di cittadinanza di euro 680,00 mensili;
che dalla data di comparizione delle parti davanti al Presidente f.f. nel giudizio di separazione era trascorso oltre un anno, senza che i coniugi si fossero riconciliati;
che le condizioni della separazione non potevano essere confermate ed era necessario incaricare i servizi sociali competenti al fine di monitorare le condizioni di vita del minore;
tanto premesso, il ricorrente ha domandato che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed altresì conferito incarico ai servizi sociali al fine di valutare la sussistenza di condizioni pregiudizievoli per il minore, prevedendo l'affidamento condiviso di con collocazione presso la madre e disciplina del diritto di visita del padre, e il Persona_1
versamento di un assegno di euro 150,00 mensili per il mantenimento del figlio.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata in data 20/01/2021, non CP_1
opponendosi alla pronuncia del divorzio ma chiedendo il rigetto delle ulteriori domande del , Pt_1
con conferma dell'affido esclusivo del minore alla madre, la previsione di un assegno a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, nonché la condanna del ricorrente al pagamento delle somme pregresse non versate, e la verifica della capacità genitoriale del . Pt_1
La resistente ha sostenuto che la separazione dei coniugi era stata causata dalle gravi condotte poste in essere dal per cui era stata costretta ad allontanarsi col figlio dal domicilio coniugale, ed era Pt_1
stata applicata al ricorrente la misura del divieto di avvicinamento. Egli aveva inoltre ammesso il suo pagina 4 di 8 stato di tossicodipendenza, e da sempre aveva mal tollerato i suoi doveri genitoriali, tant'è che nonostante l'accordo raggiunto aveva continuato a disinteressarsi del figlio sia economicamente che affettivamente, adducendo giustificazioni prive di fondamento.
Sentiti coniugi, il presidente f.f., tenuto conto dello stato di disoccupazione sia della resistente, alla ricerca di “piccole occupazioni tali da garantirsi una certa autonomia reddittuale”, sia del ricorrente,
titolare del reddito di cittadinanza per euro 660 mensili, e considerato che in sede di separazione era stato disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, alla luce delle personalità del padre e del suo disinteresse verso il minore, e del persistere di una discontinuità nei rapporti tra il e il figlio, Pt_1
ha confermato l'affidamento esclusivo alla madre, con disciplina del diritto di visita del padre,
incaricando i Servizi Sociali di Cagliari di effettuare gli opportuni approfondimenti in ordine al nucleo familiare e in particolare alle condizioni di vita del minore e ai suoi rapporti con i genitori e con le rispettive famiglie di origine, attivando il necessario sostegno alla genitorialità, in vista – ove possibile
– di un ripristino dell'affidamento condiviso, altresì prevedendo il versamento di un assegno di euro
250,00 mensili in capo al padre per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto del 10/05/2025, la Corte D'Appello ha respinto il reclamo proposto dalla resistente avverso i provvedimenti temporanei e urgenti.
Con separato decreto in data 18/06/2021, è stato invece accolto il reclamo promosso dal ricorrente, e rideterminato in euro 200,00 l'assegno dovuto.
Con sentenza parziale pubblicata il 17/08/2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra i coniugi.
Con note depositate in data 14/11/2022, il ricorrente ha modificato le proprie domande chiedendo l'affidamento del minore in via esclusiva alla madre, con regolamentazione del diritto di visita del padre, e riduzione del contributo dovuto a un importo non superiore a euro 150,00 mensili.
La causa, istruita con prove documentali e intervento del servizio sociale volto a favorire il riavvicinamento del minore al padre, è stata quindi trattenuta in decisione sulle domande formulate.
pagina 5 di 8 ***
In tema di affidamento della prole costituisce regola prioritaria, ai sensi degli artt. 337ter ss. c.c. e 6 l.
n.898/1970, che il minore resti affidato a entrambi i genitori quale espressione del suo diritto alla bigenitorialità, diritto soggettivo rientrante tra quelli della personalità a lui spettanti, e che si realizza garantendo la frequentazione e l'apporto educativo di entrambi i genitori. L'affidamento esclusivo costituisce quindi una soluzione eccezionale, consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore si ponga in contrasto con l'interesse del minore (Cass. Civ. n. 19386/2014).
La giurisprudenza ha avuto anche modo di chiarire che affinché la prole venga affidata esclusivamente a uno dei genitori, è necessario che risulti in positivo l'idoneità del genitore affidatario, e in negativo l'inidoneità dell'altro, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o comunque una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (Cassaz. n. 26587/2009, n. 11068/2011).
Nel caso in esame, attraverso gli approfondimenti e l'intervento compiuti dai Servizi sociali (in particolare dalla relazione dell'8/11/2022), risulta la madre abbia risposto in modo positivo e collaborativo al supporto genitoriale instaurando un confronto costruttivo sulle modalità educative più
funzionali alla crescita del figlio , contrariamente a quanto avvenuto con riguardo al Persona_1
padre, rimasto assente e irreperibile agli stessi Servizi, rispetto al quale non sono state ravvisate le condizioni necessarie ad avviare un lavoro di riavvicinamento al minore.
Tale distanza e mancanza di collaborazione da parte del padre, e l'incapacità di attivarsi per la conservazione di un valido rapporto con il figlio, sintomatiche di un disinteresse pregiudizievole per la sicurezza e il benessere del figlio, confermano l'attualità dei presupposti per la conferma dell'affidamento in via esclusiva alla madre.
Lo stesso ricorrente, d'altra parte, adducendo che “gravi motivazioni personali” lo avrebbero portato a trasferirsi prima in Germania e successivamente a Roma per la ricerca di una occupazione lavorativa,
ha concluso in conformità.
pagina 6 di 8 Tenuto conto della età del minore (14 anni), il padre potrà incontrare il figlio secondo accordi con la madre tenuto conto della volontà del figlio.
Quanto al mantenimento del figlio, posto il dovere dei genitori di provvedervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità professionale o casalinga (art. 316 bis cc., art. 337ter c.c.),
considerati i redditi allegati dalle parti (il ha percepito per l'anno 2022 il reddito di Pt_1
cittadinanza, per l'anno 2023 ha dichiarato di aver lavorato per un mese come aiuto cuoco, e di aver iniziato a lavorare dal 10/01/2024 per due giorni alla settimana come cameriere percependo 50,00 euro a serata;
la resistente risulta invece percepire l'assegno di inclusione di euro 575,00), valutata la piena capacità lavorativa quantomeno generica di entrambi, tenuto altresì conto dell'assenza di contribuzione diretta da parte del convenuto, appare congruo confermare l'importo di euro 200 al mese quale contributo al mantenimento ordinario del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese del giudizio devono essere poste in ragione della metà in capo al ricorrente, tenuto conto della domanda di affidamento inizialmente formulata e dell'istruttoria conseguentemente espletata, e per il resto compensate. Le spese dovranno essere rifuse in favore dell'Erario essendo la parte resistente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, dato che atto che con sentenza n. 2586/2021, pubblicata in data 17/08/2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione:
1. Affida il figlio in via esclusiva alla madre Persona_1 CP_1
2. Dispone che il padre possa vedere il figlio secondo accordi con la madre e Parte_1
tenuto conto della volontà del minore;
3. Dispone che versi in favore di la somma di euro 200,00, Parte_1 CP_1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio , Persona_1
oltre al 50% delle spese straordinarie;
pagina 7 di 8 4. Condanna alla rifusione della metà delle spese del giudizio in favore Parte_1
dell'Erario, che liquida (già dimidiate) in euro 2.000 per compensi di avvocato, oltre spese generali, cpa e iva.
Così deciso in Cagliari in data 20/05/2025, nella camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il giudice est. Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
pagina 8 di 8