TRIB
Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/07/2025, n. 3160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3160 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________
Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _______________ __ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì _____________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N.
Rilasciata 10433/2024 R.G.L. promossa spedizione in forma esecutiva all'Avv.
DA
________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 ______
Giuseppe Barba.
- ricorrente -
Per ________________ C O N T R O ___
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 30/06/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere
cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato l'8/07/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento, ritenendo che “le abilità funzionali, gestionali e strumentali sono conservate e tali da consentire all'odierna ricorrente
l'espletamento degli atti quotidiani della vita in condizioni di autosufficienza seppur con le difficoltà indicate” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
La ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_1
liquidate come in dispositivo, stante l'assenza della dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. 269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico di parte ricorrente le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento, stante l'assenza della dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CP_1
C.P.A. come per legge.
Pone a carico di parte ricorrente le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo, 1/07/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino
Sezione Lavoro
N° _______________ _____
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________
Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO _______________ __ Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì _____________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N.
Rilasciata 10433/2024 R.G.L. promossa spedizione in forma esecutiva all'Avv.
DA
________________
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 ______
Giuseppe Barba.
- ricorrente -
Per ________________ C O N T R O ___
Controparte_1
[...]
, in persona del suo legale rappresentante
[...]
pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Di Gloria.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 30/06/2025, tenutasi con le modalità di
Il Cancelliere
cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato l'8/07/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1
convenuto eccependo l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto. La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata decisa.
Il ricorso va respinto.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere l'indennità di accompagnamento, ritenendo che “le abilità funzionali, gestionali e strumentali sono conservate e tali da consentire all'odierna ricorrente
l'espletamento degli atti quotidiani della vita in condizioni di autosufficienza seppur con le difficoltà indicate” (cfr. relazione in atti).
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno certamente condivise, sol che si abbia riguardo alla assenza di vizi logici ed alla coerenza con gli accertamenti eseguiti, riferiti con la relazione in atti.
Il ricorso va, quindi, respinto.
La ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dell' CP_1
liquidate come in dispositivo, stante l'assenza della dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L. 269 del 30.9.2003.
Vanno definitivamente poste a carico di parte ricorrente le spese della CTU, già liquidate con separato provvedimento, stante l'assenza della dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art. 152 disp. att. c.p.c., come novellato dal D.L.269 del 30.9.2003.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida in complessivi € 3.500,00 oltre spese generali, IVA e CP_1
C.P.A. come per legge.
Pone a carico di parte ricorrente le spese della CTU già liquidate con separato provvedimento.
Così deciso in Palermo, 1/07/2025
IL GIUDICE
Elvira Majolino