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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/06/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 172/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. DANIELA LUISELLA COLUSSO
e
Controparte_1
Con l'avv. LAURA SACCARO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 15/05/2025: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai SI.ri e in data Parte_1 Controparte_1
24.04.1994, in Fossalta di Piave (VE), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 5, Parte II, Serie A dell'anno 1994, alle seguenti condizioni;
2) la casa coniugale, già rilasciata dal SI. , viene assegnata definitivamente alla moglie che CP_1 ne è diventata già proprietaria esclusiva;
3) i figli entrambi maggiorenni e allo stato non autosufficienti avranno collocazione prevalente presso l'abitazione della madre ex abitazione familiare;
4) il SI. continuerà a versare a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento ordinario dei figli e fino al raggiungimento della loro piena autosufficienza economica la somma onnicomprensiva mensile di € 400,00 per ciascun figlio (e così
1 complessivamente la somma mensile di € 800,00), nel conto corrente della madre, abitando con la stessa, come già stabilito dal Giudice nei provvedimenti provvisori e nel provvedimento di omologa, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat solo se di indice positivo, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese;
5) le spese straordinarie per i figli, determinate come da protocollo del Tribunale di Venezia, saranno sostenuta in pari misura del 50% tra i genitori;
6) le parti hanno già dato puntuale esecuzione agli accordi di separazione come omologati dal Tribunale con provvedimento del 24.05.23 e qui da intendersi riscritti e richiamati, e di aver già regolato tra loro ogni questione di carattere economico e patrimoniale legata al loro rapporto coniugale comunione dei beni e, pertanto, la SI.ra avendo reperito stabile Pt_1 attività lavorativa già in corso di separazione e seppur gravata dalla rata di mutuo dell'immobile familiare di cui è divenuta proprietaria in via esclusiva, giusti accordi separativi, dichiara di rinunciare all'assegno divorzile da parte del sig. . CP_1
Parimenti il sig. dichiara di rinunciare all'assegno divorzile a sui favore essendo CP_1 autosufficiente;
7) le spese legali dei procuratori sono da considerarsi compensate fra le parti. I legali delle parti, per quanto necessario, dichiarano espressamente di rinunciare alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 Legge Professionale. Spese, diritti ed onorari della presente causa interamente compensate tra le parti” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 18/12/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 24/04/1994 nel Comune di Fossalta di Piave e dalla cui unione sono nati i figli (il 03/10/2000) e (13/08/2004), ad oggi entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 30/03/2023, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
2 Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi materiali degli stessi, in quanto maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Il tutto come da note di trattazione scritta.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fossalta di Piave il 24/04/1994 tra Parte_1 [...]
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fossalta di Piave CP_1
(VE) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1994, Parte 2, Serie A, n. 5.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso e alle note scritte autorizzate di discussione finale, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- la casa coniugale, già rilasciata dal SI. , viene assegnata definitivamente CP_1 alla moglie che ne è diventata già proprietaria esclusiva;
- i figli entrambi maggiorenni e allo stato non autosufficienti avranno collocazione prevalente presso l'abitazione della madre ex abitazione familiare;
- il SI. continuerà a versare a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 ordinario dei figli e fino al raggiungimento della loro piena autosufficienza economica la somma onnicomprensiva mensile di € 400,00 per ciascun figlio (e così complessivamente la
3 somma mensile di € 800,00), nel conto corrente della madre, abitando con la stessa, come già stabilito dal Giudice nei provvedimenti provvisori e nel provvedimento di omologa, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat solo se di indice positivo, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese;
- le spese straordinarie per i figli, determinate come da protocollo del Tribunale di
Venezia, saranno sostenute in pari misura del 50% tra i genitori;
- le parti hanno già dato puntuale esecuzione agli accordi di separazione come omologati dal Tribunale con provvedimento del 24.05.23 e qui da intendersi riscritti e richiamati, e di aver già regolato tra loro ogni questione di carattere economico e patrimoniale legata al loro rapporto coniugale comunione dei beni e, pertanto, la SI.ra avendo Pt_1 reperito stabile attività lavorativa già in corso di separazione e seppur gravata dalla rata di mutuo dell'immobile familiare di cui è divenuta proprietaria in via esclusiva, giusti accordi separativi, dichiara di rinunciare all'assegno divorzile da parte del sig. . Parimenti CP_1 il sig. dichiara di rinunciare all'assegno divorzile a suo favore essendo CP_1 autosufficiente;
- I legali delle parti, per quanto necessario, dichiarano espressamente di rinunciare alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 Legge Professionale. Spese, diritti ed onorari della presente causa interamente compensate tra le parti
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Fossalta di Piave per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 19 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Parte_1
Con l'avv. DANIELA LUISELLA COLUSSO
e
Controparte_1
Con l'avv. LAURA SACCARO
RICORRENTI
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
Posta in decisione sulle conclusioni precisate come da note per l'udienza di trattazione scritta ex art. 473 bis.51 c.p.c. del 15/05/2025: “1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai SI.ri e in data Parte_1 Controparte_1
24.04.1994, in Fossalta di Piave (VE), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n. 5, Parte II, Serie A dell'anno 1994, alle seguenti condizioni;
2) la casa coniugale, già rilasciata dal SI. , viene assegnata definitivamente alla moglie che CP_1 ne è diventata già proprietaria esclusiva;
3) i figli entrambi maggiorenni e allo stato non autosufficienti avranno collocazione prevalente presso l'abitazione della madre ex abitazione familiare;
4) il SI. continuerà a versare a titolo di contributo per il CP_1 mantenimento ordinario dei figli e fino al raggiungimento della loro piena autosufficienza economica la somma onnicomprensiva mensile di € 400,00 per ciascun figlio (e così
1 complessivamente la somma mensile di € 800,00), nel conto corrente della madre, abitando con la stessa, come già stabilito dal Giudice nei provvedimenti provvisori e nel provvedimento di omologa, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat solo se di indice positivo, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese;
5) le spese straordinarie per i figli, determinate come da protocollo del Tribunale di Venezia, saranno sostenuta in pari misura del 50% tra i genitori;
6) le parti hanno già dato puntuale esecuzione agli accordi di separazione come omologati dal Tribunale con provvedimento del 24.05.23 e qui da intendersi riscritti e richiamati, e di aver già regolato tra loro ogni questione di carattere economico e patrimoniale legata al loro rapporto coniugale comunione dei beni e, pertanto, la SI.ra avendo reperito stabile Pt_1 attività lavorativa già in corso di separazione e seppur gravata dalla rata di mutuo dell'immobile familiare di cui è divenuta proprietaria in via esclusiva, giusti accordi separativi, dichiara di rinunciare all'assegno divorzile da parte del sig. . CP_1
Parimenti il sig. dichiara di rinunciare all'assegno divorzile a sui favore essendo CP_1 autosufficiente;
7) le spese legali dei procuratori sono da considerarsi compensate fra le parti. I legali delle parti, per quanto necessario, dichiarano espressamente di rinunciare alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 Legge Professionale. Spese, diritti ed onorari della presente causa interamente compensate tra le parti” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto dep. 18/12/2024 ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70 i coniugi in epigrafe chiedevano venisse pronunciato la cessazione effetti civili del matrimonio tra loro celebrato in data 24/04/1994 nel Comune di Fossalta di Piave e dalla cui unione sono nati i figli (il 03/10/2000) e (13/08/2004), ad oggi entrambi maggiorenni. Per_1 Per_2
Nelle note scritte autorizzate per la discussione i coniugi confermavano la volontà manifestata in ricorso e la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui sopra.
Il P.M. concludeva, in conformità, come da nota in atti.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. B l. 898/70 come modificati dalla l. 74/87 ed ex lege 55/2015 essendo trascorso il prescritto termine dal 30/03/2023, data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale di Venezia nella procedura di separazione personale, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno l'interruzione della separazione.
2 Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo essi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma, attesi il tempo trascorso dalla separazione ed il contegno processuale delle parti.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, non contrastando con l'ordine pubblico le condizioni tra loro pattuite e corrispondendo quelle relative ai figli anche agli interessi materiali degli stessi, in quanto maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Il tutto come da note di trattazione scritta.
È peraltro manifestamente superflua l'audizione della prole, audizione che – per la coincidenza delle conclusioni delle parti sui provvedimenti che la riguardano – determinerebbe peraltro un ingiustificato allungamento dei tempi processuali.
Non vi sono condizioni tra le parti, dichiaratesi reciprocamente autonome sul piano economico.
Spese legali compensate stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la natura della causa congiuntamente promossa.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Fossalta di Piave il 24/04/1994 tra Parte_1 [...]
e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Fossalta di Piave CP_1
(VE) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1994, Parte 2, Serie A, n. 5.
Sui provvedimenti accessori provvede come da accordi dei coniugi, di cui al ricorso e alle note scritte autorizzate di discussione finale, da intendersi qui integralmente riprodotti e ritrascritti, e per l'effetto dispone:
- la casa coniugale, già rilasciata dal SI. , viene assegnata definitivamente CP_1 alla moglie che ne è diventata già proprietaria esclusiva;
- i figli entrambi maggiorenni e allo stato non autosufficienti avranno collocazione prevalente presso l'abitazione della madre ex abitazione familiare;
- il SI. continuerà a versare a titolo di contributo per il mantenimento CP_1 ordinario dei figli e fino al raggiungimento della loro piena autosufficienza economica la somma onnicomprensiva mensile di € 400,00 per ciascun figlio (e così complessivamente la
3 somma mensile di € 800,00), nel conto corrente della madre, abitando con la stessa, come già stabilito dal Giudice nei provvedimenti provvisori e nel provvedimento di omologa, somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat solo se di indice positivo, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario entro il giorno 5 di ciascun mese;
- le spese straordinarie per i figli, determinate come da protocollo del Tribunale di
Venezia, saranno sostenute in pari misura del 50% tra i genitori;
- le parti hanno già dato puntuale esecuzione agli accordi di separazione come omologati dal Tribunale con provvedimento del 24.05.23 e qui da intendersi riscritti e richiamati, e di aver già regolato tra loro ogni questione di carattere economico e patrimoniale legata al loro rapporto coniugale comunione dei beni e, pertanto, la SI.ra avendo Pt_1 reperito stabile attività lavorativa già in corso di separazione e seppur gravata dalla rata di mutuo dell'immobile familiare di cui è divenuta proprietaria in via esclusiva, giusti accordi separativi, dichiara di rinunciare all'assegno divorzile da parte del sig. . Parimenti CP_1 il sig. dichiara di rinunciare all'assegno divorzile a suo favore essendo CP_1 autosufficiente;
- I legali delle parti, per quanto necessario, dichiarano espressamente di rinunciare alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 Legge Professionale. Spese, diritti ed onorari della presente causa interamente compensate tra le parti
- Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Fossalta di Piave per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 19 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
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