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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 15/07/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 3388/2025 promossa da
(c.f. C.F. 1 ), nato/a a MONTEBELLUNA Parte_1
(TV), il 06/01/1977
e Parte 2 (c.f. C.F. 2 , nato/a a TREVISO (TV), il 22/06/1976
entrambi con l'avv. MATTEO RIGO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 30/05/2025, Parte_1 e Parte_2 premesso essere genitori di Per_1 (nato a [...], il
-
20.03.2017), riconosciuto da entrambi;
di avere interrotto, a maggio 2025, la convivenza more uxorio intrapresa nel 2011 tutto quanto premesso, i
-
ricorrenti hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.07.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
** *** ***
*
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse del minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
-quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento paritario di Per_1 presso i genitori;
quanto al mantenimento, sia congruo il contributo (perequativo) a carico del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
-· del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse del minore e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
definitivamente collegiale, Il Tribunale di Treviso in composizione pronunciando sul ricorso proposto da e [...] Parte_1
Pt_2 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1 (Montebelluna - TV -, 20.03.2017), così provvede secondo la comune volontà delle parti: A) Affido condiviso del figlio minore DA ON a entrambi i genitori, IN
OI e DA EO, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con paritetico collocamento alternato secondo i tempi e le modalità di seguito indicati:
- il padre vedrà e terrà con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino al lunedì mattina, allorché riaccompagnerà il figlio a scuola (o, in orario equivalente, nei periodi extrascolastici lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre o il luogo di lavoro della stessa), nonché ogni mercoledì, dall'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino al giovedì mattina, allorché riaccompagnerà il figlio a scuola (o, in orario equivalente, nei periodi extrascolastici lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre o il luogo di lavoro della stessa) e ogni venerdì, dall'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici), fino al giorno di sabato alle ore 18:00 (o ad altro orario che potrà essere concordato dai genitori in base agli orari lavorativi della madre nei fine settimana in cui il figlio è collocato presso di lei), allorché riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre o il luogo di lavoro della stessa (essendo per la madre il sabato giorno lavorativo);
- la madre vedrà e terrà con sé il figlio nei restanti giorni e ore;
stabilendo la residenza anagrafica del figlio presso l'abitazione della Sig.ra OI
IN, a Signoressa di Trevignano (TV), in via Brenta n. 14: pertanto, il figlio vivrà, secondo i tempi e le modalità sopra indicate, presso l'abitazione della madre e presso l'abitazione del padre e in capo a ciascun genitore deriverà l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, con l'impegno a provvedere in via esclusiva alle esigenze materiali del figlio sostenendo direttamente le spese ordinarie per il suo mantenimento, mentre le spese straordinarie dovranno comunque essere sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore (secondo le più specifiche indicazioni e classificazioni che vengono riportate nel prosieguo del presente atto).
B) Nei giorni e nei fine settimana in cui la madre sarà impegnata in attività lavorative e/o paralavorative (quali, ad esempio, corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento, stages o altre attività connesse alla propria professione), il padre vedrà e terrà con sé il figlio;
in ogni caso i genitori si impegnano a mantenere l'alternanza dei fine settimana come indicata al punto A). C) I genitori, compatibilmente ai propri impegni di lavoro e agli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, potranno concordare che, per ragioni organizzative e/o affettive, nei giorni in cui il figlio è collocato presso un genitore, l'altro genitore possa comunque far visita al figlio e/o frequentarlo, nei giorni e orari che verranno concordati dai genitori;
in ogni caso, nel periodo di permanenza presso un genitore, all'altro genitore dovrà essere sempre garantito il contatto telefonico.
D) Durante le vacanze natalizie e pasquali, il periodo di permanenza del figlio presso i genitori dovrà comprendere la metà del periodo di vacanza, in modo che vengano di anno in anno ad alternarsi il giorno di Natale presso un genitore e Capodanno presso l'altro, nonché il giorno di Pasqua presso un genitore e Lunedi di Pasqua presso l'altro e l'anno successivo viceversa.
E) Nel corso delle vacanze estive, il figlio potrà trascorrere, con ciascuno dei genitori, almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno: tali periodi verranno individuati e concordati dai genitori tenendo conto anche delle rispettive esigenze lavorative e i genitori dovranno reciprocamente fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
F) Durante le vacanze scolastiche e/o i "ponti" in occasione del Carnevale e/o di festività nazionali (come 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Ognissanti, Immacolata Concezione), il figlio potrà stare con i genitori in via alternata, in modo che i rispettivi periodi di permanenza siano pariteticamente divisi nel corso dell'anno.
G) La responsabilità genitoriale viene esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e religiosa e alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
H) Il Sig. DA EO si impegna, a decorrere dal mese di luglio 2025, a corrispondere mensilmente alla Sig.ra IN OI, a titolo di ulteriore contributo spese per il mantenimento del figlio, la somma complessiva di € 100,00 (Euro cento/00): il sopra indicato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario IBAN [...] (o altro che verrà all'uopo indicato) intestato alla Sig.ra IN OI, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese solare.
I) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio (che vengono individuate secondo l'elenco riportato al punto successivo) verranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, e verranno documentate con semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
J) I genitori si danno reciprocamente atto che le spese per il figlio verranno individuate secondo le indicazioni fornite dal Protocollo per il processo di famiglia presso il
Tribunale di Treviso, sottoscritto il 01.12.2016, che vengono di seguito riportate:
1) Spese ordinarie (comprese nel mantenimento diretto e alle quali ciascun genitore deve personalmente provvedere nei periodi di rispettiva permanenza del figlio): vitto, abbigliamento;
contributo per spese dell'abitazione; materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, mensa scolastica;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro); spese per carburante e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto quando l'acquisto per il figlio sia avvenuto su decisione concorde dei genitori;
ricarica del telefono cellulare quando sia stato acquistato per il figlio su decisione concorde dei genitori.
2) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (che devono essere sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore). suddivise nelle seguenti categorie:
- Spese di organizzazione familiare: baby-sitter;
- Spese scolastiche: tasse scolastiche e iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post- universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola.
- Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto). Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
- Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi) e in genere spese sanitarie non effettuate tramite
Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
Le modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole sono le seguenti: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (al massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
3) Spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione
(che devono essere sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore): iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra i genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti
(ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
K) I genitori rimarranno obbligati a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con i genitori e/o non sarà economicamente indipendente.
L) Qualora a uno dei genitori venga riconosciuto l'assegno temporaneo per i figli minori e/o l'assegno per il nucleo familiare e/o altra forma di sussidio familiare, tale genitore verserà il relativo importo in un conto dedicato intestato al figlio;
resta inteso che i genitori, ove si renda necessario, potranno concordare un cambio di residenza del figlio. In riferimento all'Assegno Unico Universale, i ricorrenti, come indicato al punto L) del ricorso congiunto, si sono accordati affinché, quanto percepito a tale titolo, pari oggi ad € 56,00# mensili, venga versato in conto corrente dedicato intestato al figlio Per_1
M) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
N) I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e al rilascio e/o al rinnovo del passaporto del figlio, precisando che lo stesso
è già titolare di un proprio passaporto.
O) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono.
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. dott.ssa Marina Righi giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 3388/2025 promossa da
(c.f. C.F. 1 ), nato/a a MONTEBELLUNA Parte_1
(TV), il 06/01/1977
e Parte 2 (c.f. C.F. 2 , nato/a a TREVISO (TV), il 22/06/1976
entrambi con l'avv. MATTEO RIGO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso del 30/05/2025, Parte_1 e Parte_2 premesso essere genitori di Per_1 (nato a [...], il
-
20.03.2017), riconosciuto da entrambi;
di avere interrotto, a maggio 2025, la convivenza more uxorio intrapresa nel 2011 tutto quanto premesso, i
-
ricorrenti hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'esercizio della responsabilità genitoriale alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.07.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
** *** ***
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Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse del minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
-quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso, con collocamento paritario di Per_1 presso i genitori;
quanto al mantenimento, sia congruo il contributo (perequativo) a carico del padre nella misura indicata, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie sostenute, così come disciplinate dal Protocollo in uso presso questo Tribunale;
-· del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse del minore e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
definitivamente collegiale, Il Tribunale di Treviso in composizione pronunciando sul ricorso proposto da e [...] Parte_1
Pt_2 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Per_1 (Montebelluna - TV -, 20.03.2017), così provvede secondo la comune volontà delle parti: A) Affido condiviso del figlio minore DA ON a entrambi i genitori, IN
OI e DA EO, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con paritetico collocamento alternato secondo i tempi e le modalità di seguito indicati:
- il padre vedrà e terrà con sé il figlio, a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino al lunedì mattina, allorché riaccompagnerà il figlio a scuola (o, in orario equivalente, nei periodi extrascolastici lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre o il luogo di lavoro della stessa), nonché ogni mercoledì, dall'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici) fino al giovedì mattina, allorché riaccompagnerà il figlio a scuola (o, in orario equivalente, nei periodi extrascolastici lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre o il luogo di lavoro della stessa) e ogni venerdì, dall'uscita da scuola (o in orario equivalente, nei periodi extrascolastici), fino al giorno di sabato alle ore 18:00 (o ad altro orario che potrà essere concordato dai genitori in base agli orari lavorativi della madre nei fine settimana in cui il figlio è collocato presso di lei), allorché riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione della madre o il luogo di lavoro della stessa (essendo per la madre il sabato giorno lavorativo);
- la madre vedrà e terrà con sé il figlio nei restanti giorni e ore;
stabilendo la residenza anagrafica del figlio presso l'abitazione della Sig.ra OI
IN, a Signoressa di Trevignano (TV), in via Brenta n. 14: pertanto, il figlio vivrà, secondo i tempi e le modalità sopra indicate, presso l'abitazione della madre e presso l'abitazione del padre e in capo a ciascun genitore deriverà l'obbligo di provvedere al mantenimento diretto del figlio nei periodi di rispettiva permanenza, con l'impegno a provvedere in via esclusiva alle esigenze materiali del figlio sostenendo direttamente le spese ordinarie per il suo mantenimento, mentre le spese straordinarie dovranno comunque essere sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore (secondo le più specifiche indicazioni e classificazioni che vengono riportate nel prosieguo del presente atto).
B) Nei giorni e nei fine settimana in cui la madre sarà impegnata in attività lavorative e/o paralavorative (quali, ad esempio, corsi di formazione professionale e/o di aggiornamento, stages o altre attività connesse alla propria professione), il padre vedrà e terrà con sé il figlio;
in ogni caso i genitori si impegnano a mantenere l'alternanza dei fine settimana come indicata al punto A). C) I genitori, compatibilmente ai propri impegni di lavoro e agli impegni di studio, sportivi e sociali del figlio, potranno concordare che, per ragioni organizzative e/o affettive, nei giorni in cui il figlio è collocato presso un genitore, l'altro genitore possa comunque far visita al figlio e/o frequentarlo, nei giorni e orari che verranno concordati dai genitori;
in ogni caso, nel periodo di permanenza presso un genitore, all'altro genitore dovrà essere sempre garantito il contatto telefonico.
D) Durante le vacanze natalizie e pasquali, il periodo di permanenza del figlio presso i genitori dovrà comprendere la metà del periodo di vacanza, in modo che vengano di anno in anno ad alternarsi il giorno di Natale presso un genitore e Capodanno presso l'altro, nonché il giorno di Pasqua presso un genitore e Lunedi di Pasqua presso l'altro e l'anno successivo viceversa.
E) Nel corso delle vacanze estive, il figlio potrà trascorrere, con ciascuno dei genitori, almeno 15 (quindici) giorni, anche non consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno: tali periodi verranno individuati e concordati dai genitori tenendo conto anche delle rispettive esigenze lavorative e i genitori dovranno reciprocamente fornire l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio.
F) Durante le vacanze scolastiche e/o i "ponti" in occasione del Carnevale e/o di festività nazionali (come 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, Ognissanti, Immacolata Concezione), il figlio potrà stare con i genitori in via alternata, in modo che i rispettivi periodi di permanenza siano pariteticamente divisi nel corso dell'anno.
G) La responsabilità genitoriale viene esercitata congiuntamente da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse per il figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica e religiosa e alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore saranno assunte di comune accordo, tenendo conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
H) Il Sig. DA EO si impegna, a decorrere dal mese di luglio 2025, a corrispondere mensilmente alla Sig.ra IN OI, a titolo di ulteriore contributo spese per il mantenimento del figlio, la somma complessiva di € 100,00 (Euro cento/00): il sopra indicato importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su c/c bancario IBAN [...] (o altro che verrà all'uopo indicato) intestato alla Sig.ra IN OI, entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese solare.
I) Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio (che vengono individuate secondo l'elenco riportato al punto successivo) verranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, e verranno documentate con semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa.
J) I genitori si danno reciprocamente atto che le spese per il figlio verranno individuate secondo le indicazioni fornite dal Protocollo per il processo di famiglia presso il
Tribunale di Treviso, sottoscritto il 01.12.2016, che vengono di seguito riportate:
1) Spese ordinarie (comprese nel mantenimento diretto e alle quali ciascun genitore deve personalmente provvedere nei periodi di rispettiva permanenza del figlio): vitto, abbigliamento;
contributo per spese dell'abitazione; materiale scolastico di cancelleria diverso da quello di inizio anno, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, mensa scolastica;
medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali); spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro); spese per carburante e manutenzione ordinaria dei mezzi di trasporto quando l'acquisto per il figlio sia avvenuto su decisione concorde dei genitori;
ricarica del telefono cellulare quando sia stato acquistato per il figlio su decisione concorde dei genitori.
2) Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori (che devono essere sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore). suddivise nelle seguenti categorie:
- Spese di organizzazione familiare: baby-sitter;
- Spese scolastiche: tasse scolastiche e iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi e stages post- universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
prescuola e doposcuola.
- Spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, autovettura, motorino, moto). Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica.
- Spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi) e in genere spese sanitarie non effettuate tramite
Servizio Sanitario Nazionale;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite Servizio Sanitario Nazionale, qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia).
Le modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole sono le seguenti: il genitore obbligato, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, deve manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (al massimo entro 10 giorni), ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa straordinaria per la prole.
3) Spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione
(che devono essere sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore): iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra i genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
spese sanitarie urgenti;
acquisto di farmaci prescritti
(ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
K) I genitori rimarranno obbligati a corrispondere i sopraccitati contributi nell'interesse del figlio fintanto che lo stesso continuerà a convivere con i genitori e/o non sarà economicamente indipendente.
L) Qualora a uno dei genitori venga riconosciuto l'assegno temporaneo per i figli minori e/o l'assegno per il nucleo familiare e/o altra forma di sussidio familiare, tale genitore verserà il relativo importo in un conto dedicato intestato al figlio;
resta inteso che i genitori, ove si renda necessario, potranno concordare un cambio di residenza del figlio. In riferimento all'Assegno Unico Universale, i ricorrenti, come indicato al punto L) del ricorso congiunto, si sono accordati affinché, quanto percepito a tale titolo, pari oggi ad € 56,00# mensili, venga versato in conto corrente dedicato intestato al figlio Per_1
M) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
N) I genitori prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e al rilascio e/o al rinnovo del passaporto del figlio, precisando che lo stesso
è già titolare di un proprio passaporto.
O) I genitori si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono.
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate.
Così deciso nella camera di consiglio del 14 luglio 2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci