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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 15/05/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 420/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettiv.te domiciliato in Via Sardegna 1 - Complesso Agorà, S. Agata di Militello
(ME), presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Fabio che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
(c.f. ), elettiv.te domiciliata Controparte_1 CodiceFiscale_1
in Via Col. Bertè 40, Milazzo (ME), presso lo studio dell'Avv. Ileana Ocera che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata, avente ad oggetto: prestazione d'opera intellettuale (appello avverso la sentenza n. 420/23 del Tribunale di Patti).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 21 marzo 2016 il Parte_1
aveva proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 29/16 con il quale il
Tribunale di Patti gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € 26.443,27, oltre interessi e spese della fase monitoria, a favore dell'arch.
[...]
[...] a titolo di corrispettivo a questa spettante per la prestazione d'opera CP_2
professionale svolta nell'interesse dell'ente locale in forza di un incarico di direzione e contabilità dei lavori relativi alla “ristrutturazione e restauro dell'ex macello e dell'annesso chiostro dei Minori;
aveva eccepito Per_1
l'improponibilità della domanda alla luce della clausola compromissoria prevista nel contratto di conferimento di incarico sottoscritto dalle parti in causa;
aveva chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo e, nel merito, aveva dichiarato di avere provveduto al pagamento dei compensi spettanti alla professionista, chiedendo comunque la riduzione dell'importo riconosciuto in via monitoria alla
. CP_1
Il Tribunale di Patti, con sentenza n. 420/23 R.S., aveva rigettato l'eccezione, sollevata dal opponente, di improponibilità della domanda della Pt_1
in forza della clausola compromissoria;
aveva revocato il decreto CP_1
ingiuntivo opposto e condannato il al pagamento, in favore della Parte_1
, della somma di € 26.411,30 a titolo di compensi professionali, oltre CP_1
interessi di mora dalla scadenza della parcella al saldo, ed al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle di c.t.u.
Con atto di citazione notificato in data 30 maggio 2023 il ha Parte_1
proposto appello avverso tale sentenza;
con il primo motivo di gravame ha censurato la decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale di Patti aveva rigettato l'eccezione di improponibilità della domanda della senza CP_1
dichiarare il difetto di competenza del giudice ordinario in favore di un collegio arbitrale, come previsto dalla clausola n. 18 del contratto sottoscritto dalle parti.
Ha lamentato l'erroneità dell'interpretazione di tale clausola operata dal giudice di prime cure secondo il quale la competenza arbitrale doveva ritenersi alternativa rispetto a quella dell'autorità giudiziaria.
Con il secondo motivo di appello il ha dedotto la nullità del contratto Pt_1
perché sottoscritto dal Responsabile del Procedimento e non dal Sindaco nonché in quanto privo della attestazione della copertura finanziaria;
ha escluso comunque che la potesse proporre nei confronti dell'ente locale CP_1 un'azione di ingiustificato arricchimento, mancando il requisito della sussidiarietà atteso che, in forza dell'art. 191 T.U.E.L. (D.L. n. 267/2000), la professionista
2 avrebbe potuto agire nei confronti del funzionario che le aveva conferito l'incarico.
Con il terzo motivo di gravame il ha lamentato l'acritica Parte_1
adesione da parte del Tribunale di Patti alle conclusioni rassegnate dal c.t.u. nominato in merito alla quantificazione dei compensi spettanti all'arch.
, senza fornire una adeguata motivazione relativamente al rigetto dei CP_1
rilievi svolti dal consulente di parte del Pt_1
Con il quarto motivo di appello il ha censurato la sentenza Parte_1
impugnata per avere il giudice di prime cure pronunciato ultra petita, riconoscendo alla compensi relativi ai lavori di cui alla voce n. 14 CP_1 del disciplinare d'incarico, non oggetto della domanda formulata dalla professionista.
Con il quinto motivo, infine, l'ente appellante ha lamentato la condanna nei suoi confronti al pagamento delle spese processuali.
Ha chiesto che la Corte, in riforma della sentenza impugnata, accertasse la nullità del contratto di conferimento dell'incarico all'appellata per mancanza della forma scritta e della attestazione di copertura finanziaria, con rigetto di ogni pretesa vantata dalla , dichiarando la propria incompetenza in forza CP_1 della clausola compromissoria prevista dall'art. 18 del contratto.
, costituendosi, ha eccepito la nullità della clausola Controparte_1
arbitrale prevista in contratto nonché la tardività dell'eccezione inerente alla mancanza di sottoscrizione del contratto, trattandosi di vizio comportante eventualmente l'annullabilità e non la nullità del contratto, pertanto non rilevabile d'ufficio. Ha poi dedotto l'inammissibilità della chiesta declaratoria della nullità del contratto per mancanza di copertura finanziaria, in quanto doglianza svolta per la prima volta in grado di appello. Ha comunque dedotto l'infondatezza della censura, essendo stato previsto in contratto che “alla spesa per il pagamento delle competenze tecniche e quanto dovuto per legge si farà fronte con le somme all'uopo previste nel relativo progetto approvato e finanziato con i Fondi POR
Sicilia 2000-2006”. Ha ribadito poi la fondatezza delle proprie pretese chiedendo il rigetto del gravame.
Il primo motivo di gravame è fondato.
3 L'art. 18 del disciplinare d'incarico sottoscritto prevedeva che “tutte le controversie che possano sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e non definite in via amministrativa saranno, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'Amministrazione, uno dai professionisti ed il terzo da designarsi d'intesa tra le parti o in mancanza dal presidente del tribunale competente”.
Come chiarito dalla S.C., in tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (Cass. Civ. Sez. 6, 24 settembre 2021 n. 25939).
Nel caso di specie, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Patti in favore della , il ha eccepito CP_1 Parte_1
l'improponibilità della domanda di quest'ultima avente ad oggetto il pagamento dei compensi, in forza della clausola compromissoria sottoscritta dalle parti.
La decisione del giudice di primo grado che ha rigettato l'eccezione ritenendo la competenza degli arbitri alternativa rispetto a quella del giudice ordinario non può condividersi.
Si osserva, incidentalmente, che clausola compromissoria binaria non significa
"non esclusività della competenza degli arbitri" ma indica la circostanza che gli arbitri siano nominati da due dei soggetti in causa ed il terzo da persona terza estranea;
tale clausola, come precisato dalla S.C., può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" ed alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere (Cass. Civ. Sez. 1, 8 aprile 2016 n. 6924).
La Notaristefano ha eccepito la nullità della clausola compromissoria per mancanza della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341, 2° comma, c.c.
4 L'eccezione deve ritenersi infondata.
La S.C. ha costantemente affermato che, in tema di condizioni generali di contratto, l'efficacia delle clausole onerose - tra cui rientra la clausola compromissoria istitutiva di arbitrato rituale - è subordinata alla specifica approvazione per iscritto nei soli casi in cui le dette clausole siano inserite in strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie). La mera attività di formulazione del regolamento contrattuale è da tenere distinta dalla predisposizione delle condizioni generali di contratto, non potendo considerarsi tali le clausole contrattuali elaborate da uno dei contraenti in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cass. Civ. Sez. 1, 23 maggio 2006 n. 12153; conforme Cass. Civ. Sez. 6 - 2, 2 settembre 2020 n. 20461).
Nel caso di specie il disciplinare sottoscritto dalle parti non può ritenersi uno schema-tipo destinato a regolare una serie indefinita di rapporti, ma piuttosto un regolamento contrattuale predisposto per il singolo e specifico incarico conferito agli arch. e sicché non ricorrono i presupposti richiesti per CP_3 CP_1
l'operatività dell'art. 1341 c.c.
In accoglimento del primo motivo di gravame, in riforma della sentenza impugnata, deve quindi essere dichiarata improponibile la domanda svolta dalla nei confronti del per essere la controversia CP_1 Parte_1
devoluta alla competenza di un collegio arbitrale, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo emesso a favore dell'appellata.
In ordine al secondo motivo di appello, occorre rilevare quanto segue.
La manifestazione di volontà nell'interesse dell'ente locale era stata espressa dal Sindaco con la determina sindacale del 15 luglio 2008 alla quale è poi seguita la sottoscrizione da parte dei professionisti del disciplinare di incarico, sottoscritto
5 altresì, nell'interesse e per conto dell'Amministrazione comunale, non dal
Sindaco del ma dal responsabile del procedimento. Parte_1
L'eccezione sollevata dal appellante secondo cui il responsabile Pt_1 dell'Ufficio non avrebbe avuto il potere di impegnare la volontà dell'ente locale è stata correttamente ritenuta tardiva, e quindi inammissibile, dal giudice di prime cure;
dal dedotto vizio del consenso dell'ente, infatti, deriverebbe non la nullità ma l'annullabilità del contratto, non rilevabile d'ufficio ma solo dall'amministrazione comunale nei termini di rito (Cass. Civ. Sez. 1, 26 luglio
2012 n. 13296).
Tale censura deve, pertanto, ritenersi infondata.
Ininfluente poi, ai fini dell'accertamento della competenza arbitrale, deve ritenersi l'eccezione di nullità del contratto per la mancata attestazione della copertura finanziaria.
Tale rilievo, svolto per la prima volta nel presente grado di appello, deve comunque ritenersi ammissibile e non tardivo, contrariamente a quanto eccepito dalla (Cass. Civ. Sez. 3, 14 maggio 2024 n. 13159); tuttavia, come CP_1
chiarito dalla S.C., in virtù del principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui si riferisce, la clausola compromissoria non costituisce un accessorio del contratto nel quale è inserita, ma ha propria individualità nettamente distinta da quella del contratto cui accede, per cui ad essa non si estendono le cause di invalidità del negozio sostanziale;
ne consegue che la nullità del contratto non travolge la clausola compromissoria in esso contenuta, restando rimesso agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità (Cass. Civ.
Sez. 2, 6 novembre 2013 n. 2504).
Le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo, devono porsi a carico di , rimasta soccombente, ivi comprese le Controparte_1
spese di c.t.u.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 420/23 R.S. emessa dal
Tribunale di Patti, così provvede:
6 accoglie l'appello proposto dal e, per l'effetto, in riforma Parte_1
della sentenza impugnata, dichiara improponibile la domanda svolta dalla
Notaristefano nei confronti del Comune appellante, per essere la controversia devoluta alla competenza di un collegio arbitrale, e revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Patti a favore dell'appellata; condanna al pagamento, a favore del , Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali liquidate, per il primo grado di giudizio, in € 286,00 per spese ed € 3.500,00 per compensi (€ 1.000,00 fase studio, € 800,00 fase introduttiva, € 1.200,00 fase istruttoria, € 1.500,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e, per il presente grado di appello, in €
804,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi (€ 1.030,00 fase studio, € 710,00 fase introduttiva, € 1.525,00 fase trattazione, € 1.735,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente a carico della Notaristefano le spese di c.t.u.
Messina, 10 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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