CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 17/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 965/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2020
d a
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. SABATO ANNA (C.F. ), domiciliato presso lo C.F._2
studio dell'avv. ADAMI ANDREA (C.F. in Brescia. C.F._3
APPELLANTE
c o n t r o
(già – c.f. e P.IVA , in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
persona del Vice Presidente, Dott. con sede legale in Brescia Controparte_2
pagina 1 di 14 (BS), Via Corfù, 102, C.F. e P.IVA iscritta all'Albo delle P.IVA_1
Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, in qualità di procuratrice generale di “ in persona del l.r.p.t., Parte_2
con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, P.IVA e C.F. P.IVA_2
ed al n. 355362 dell'Elenco delle Società Veicolo tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del provv. Banca d'Italia del 7 giugno 2017, in virtù di procura speciale per atto del Notaio di Milano del 15.02.2019, Rep. n. Persona_1
42833, Racc. n. 13288, rappresentata e difesa dall'avv. SARDI RENATO (C.F.
) del Foro di Roma, procuratore domiciliatario come da C.F._4
procura in atti.
APPELLATO
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore
APPELLATO contumace
e posta in decisione all'udienza collegiale del 20 novembre 2024 avente ad oggetto: Leasing.
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Impresa, pubblicata in data 4 aprile 2020 con il n. 699/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
pagina 2 di 14 “Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed
eccezione,
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: accogliere l'atto di appello proposto
dal sig. per tutto quanto in esso meglio esposto, Parte_1
rigettando la avversa richiesta di declaratoria di inammissibilità; I
IN PUNTO DI MERITO: accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n.
699/2020 – RG n. 7029/2017 emessa in data 27.03.2020 e pubblicata in data
04.04.2020 dal Tribunale di Brescia in persona del G.U. dott.ssa Angelica
Castellani, riformando la stessa.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nella richiesta di ammissione di consulenza
tecnico-contabile e di ammissione di consulenza estimativa del bene già
oggetto del contratto di leasing.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre CA, dei due gradi di
giudizio.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza,
domanda ed eccezione,
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: dichiarare inammissibile e/o
improcedibile l'appello proposto dal sig. (C.F. Parte_1
) per mancanza dei requisiti dell'atto di appello ex art. C.F._1
pagina 3 di 14 348bis c.p.c.;
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: rigettare in quanto inammissibile,
infondata e priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ex
artt. 283 e 351 c.p.c., la immotivata ed indimostrata richiesta di parte
appellante di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello ex
adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto
confermare integralmente la sentenza impugnata n. 699/2020 – RG n.
7029/2017 emessa dal Tribunale di Brescia in data 27.03.2020 e pubblicata in
data 04.04.2020, a valere quale titolo esecutivo a favore della cessionaria del
credito tramite la procuratrice Parte_2 Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alla richiesta di parte appellante di
ammissione di consulenza tecnico-contabile e di ammissione di consulenza
estimativa del bene già oggetto del contratto di leasing, in quanto del tutto
esplorative ed irrilevanti ai fini della decisione.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e
Cpa, dei due gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
otteneva decreto ingiuntivo n. 1362/2017 nei confronti Controparte_3
di , in considerazione del mancato pagamento dei canoni del Parte_1
pagina 4 di 14 contratto di locazione finanziaria n. 301091 per un importo di €. 27.841,72,
oltre interessi e spese.
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo Parte_1
eccependo:
- l'incompetenza territoriale del giudice adito in ragione della sottoscrizione del contratto di acquisto del bene mobile e della locazione finanziaria “in
Copertino, presso la sede della ; Parte_3
- l'infondatezza nel merito della pretesa avanzata dalla società di leasing in ragione: i) del furto del bene subito dall'utilizzatore nel mese di settembre
2011 e della esistenza “nel contratto” di apposita copertura assicurativa per tale evento;
ii) della nullità parziale del contratto di leasing relativamente alla clausola determinativa dei tassi di interesse, in quanto comportante “un superamento del tasso soglia”.
Costituendosi in giudizio la società di leasing domandava il rigetto integrale delle eccezioni proposte.
Il tribunale in via preliminare riteneva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente fosse inammissibile per omessa indicazione del giudice ritenuto competente in luogo di quello adito, in violazione dell'art. 38, primo comma, c.p.c.
Tale omissione aveva carattere assorbente dal momento che la norma pagina 5 di 14 prevedeva che “l'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non
proposta se non contiene l'indicazione del giudice che parte ritiene
competente”.
Nel merito l'opposizione era infondata, in quanto risultava pacifico che le parti avevano stipulato in data 12/07/2011 il contratto di locazione finanziaria n.
301091 avente ad oggetto “n. 1 carrello elevatore marca New Holland Modello
FD25T Diesel con montante Triplex PPL 2195/4615 MM Matricola
08250989” per un corrispettivo globale di € 35.753,10 oltre Iva da corrispondersi, quanto a € 6.200,00 oltre Iva, alla firma del contratto, e, quanto al rimanente importo, mediante n. 59 canoni periodici mensili di € 500,90 oltre
Iva ciascuno, con prezzo di opzione finale per l'acquisto stabilito in € 310,00
oltre Iva.
Come evincibile dal verbale appositamente redatto, il bene era stato consegnato in pari data, e nel mese di settembre 2011 il bene era stato oggetto di furto.
L'utilizzatore aveva eccepito che a seguito di tale evento si riteneva libero da ogni obbligazione contrattuale, in particolare dall'obbligo di corresponsione dei corrispettivi.
In merito il tribunale osservava che ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, l'utilizzatore aveva assunto a proprio carico la custodia pagina 6 di 14 del bene nonché tutti i rischi, oneri e responsabilità ad essa connessi, a qualsiasi causa dovuti anche non imputabile all'utilizzatore medesimo, e che tra i rischi presi espressamente in considerazione da tale clausola contrattuale compariva anche il furto del bene concesso in leasing.
Al verificarsi di tale evento, il medesimo articolo poneva in capo all'utilizzatore l'obbligo di “pagare al Concedente ... una indennità pari al
corrispettivo a scadere attualizzato al tasso indicato nelle condizioni
particolari, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di
acquisto e i corrispettivi periodici già scaduti ed insoluti, con i relativi
interessi di mora al tasso indicato nelle condizioni particolari”.
Ulteriormente, ai sensi del successivo art. 14, anche l'obbligo di assicurazione del bene per furto era posto a carico dell'utilizzatore, sul quale gravava altresì
l'onere di “risarcire il Concedente da ogni e qualsiasi danno ... conseguente
sia alla proprietà, sia alla detenzione che all'uso dei beni assicurati per
qualsiasi rischio o parte di rischio che risulterà comunque non coperto o non
indennizzato dalla Compagnia di Assicurazione”.
Dunque, lo scopo e l'effetto del combinato disposto delle summenzionate clausole altro non era che quello di porre il rischio di perimento della cosa a carico dell'utilizzatore, senza per ciò solo aggravare gli obblighi che sarebbero risultati a carico di quest'ultimo ove il contratto avesse avuto normale esecuzione. pagina 7 di 14 Il tribunale rilevava che per quanto concerne la meritevolezza di tali clausole si era pronunciata la giurisprudenza di legittimità, affermando il seguente principio di diritto: “in tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che
pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del
contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la
responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale
desumibile - in via analogica - dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con
riserva della proprietà” (cfr. Cass. 13956/2019, conf. a Cass. n. 21301/2011,
Cass. n. 6369/2002 e Cass. n. 1266/1997).
Quindi il giudice di prime cure affermava che l'importo spettante alla concedente anche in caso di perdita del bene, addebitato al netto dell'eventuale indennizzo liquidato dalla compagnia assicuratrice, costituiva il risultato economico che la concedente si riprometteva legittimamente di ottenere con la regolare esecuzione del contratto, cui conseguiva il rigetto dell'eccezione.
Ulteriormente il tribunale rigettava l'eccezione di nullità parziale del contratto per asserita usurarietà dei tassi contrattuali, preso atto dell'estrema genericità
della doglianza, non essendo evincibile se il presunto superamento del tasso soglia concernesse il tasso di mora in sé considerato o il tasso risultante dalla sommatoria tra saggio corrispettivo e saggio di mora, fermo restando che i tassi corrispettivi rispettavano il tasso soglia.
In ogni caso il tribunale rilevava che la giurisprudenza di legittimità aveva pagina 8 di 14 escluso la sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori.
Pur essendo pacifica l'applicabilità della disciplina antiusura ai tassi moratori,
il tribunale osservava che nel caso in esame la doglianza non consentiva ulteriori accertamenti in concreto, essendo stata omessa l'indicazione del tasso di mora effettivamente applicato e del tasso soglia vigente ratione temporis,
secondo le indicazioni della Banca d'Italia.
In conclusione, il tribunale:
-rigettava l'opposizione, cui conseguiva la conferma del decreto ingiuntivo;
-in applicazione del principio della soccombenza, condannava parte attrice a rifondere alla convenuta e terza intervenuta le spese di lite che liquidava in €
3.000,00 in favore di ed € 2.000,00 a favore di Controparte_3 [...]
a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese CP_1
generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
***
Propone appello avverso la predetta sentenza per i seguenti Parte_1
motivi:
1)parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata chiesta l'applicazione del foro competente secondo il combinato disposto degli artt. 18,19 e 20 c.p.c.
pagina 9 di 14 e si dava atto che il contratto era stato concluso e sottoscritto in Copertino,
paese della provincia di Lecce. Da tali dati risulterebbe evidente la richiesta della identificazione del giudice competente nel Tribunale di Lecce.
2)Parte appellante contesta che nella pronuncia impugnata non è stata tenuta in considerazione la sua qualifica di consumatore, essendo una persona fisica che ha agito per scopi estranei a quelli della propria attività lavorativa nella sottoscrizione del contratto.
Se valutata tale circostanza avrebbe determinato l'accertamento della vessatorietà delle clausole, quali quelle derogative della competenza territoriale nonché quelle che attribuivano al concedente il potere di risolvere il contratto in caso di furto e di chiedere il pagamento dell'indennizzo pattiziamente convenuto.
3)Parte appellante chiede che la sentenza venga riformata rispetto alla motivazione adottata in relazione all'applicazione del tasso soglia degli interessi moratori.
Costituendosi in giudizio parte appellata in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ed in ogni caso l'infondatezza dello stesso.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di pagina 10 di 14 comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
In merito si osserva che ai sensi dell'art. 38, comma 1 c.p.c.
“l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono
eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente
depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta
se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.”
Il Collegio, preso atto che negli atti difensivi prodotti nel corso del giudizio di prime cure parte appellante non ha indicato espressamente tutti i fori astrattamente competenti secondo disciplina di legge, conferma la decisione di primo grado di inammissibilità dell'eccezione proposta, cui consegue il rigetto del primo motivo di appello.
***
Con il secondo motivo parte appellante afferma dover essere valutata la propria qualifica di consumatore, anche ai fini dell'accertamento della vessatorietà delle pattuizioni contrattuali.
pagina 11 di 14 In via preliminare il collegio osserva che la doglianza risulta nuova, e conseguentemente inammissibile ex art. 345 c.p.c., in quanto parte appellante nel corso del giudizio di prime cure ha eccepito la propria qualifica di consumatore quale argomentazione per sostenere l'incompetenza territoriale del tribunale, e non ai fini della contestazione della vessatorietà delle clausole contrattuali con le quali l'utilizzatore acquisiva il rischio del furto.
In ogni caso la doglianza è da ritenersi infondata nel merito, in quanto ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) si intende per consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Nel caso in esame, preso atto di quanto affermato espressamente da parte appellante nel corso del giudizio di prime cure, ovvero che il sig. Pt_1
esercitava attività agricola, e dell'oggetto del contratto di leasing stipulato fra le parti, riguardante un carrello elevatore, evidentemente destinato all'utilizzo in attività produttiva, parte appellante non risulta qualificabile come consumatore, non avendo stipulato il contratto per scopi estranei all'attività
lavorativa esercitata.
Ulteriormente, a seguito dell'analisi del contratto, si rileva che le clausole sono state in ogni caso approvate per iscritto tramite doppia sottoscrizione.
pagina 12 di 14 Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il secondo motivo di appello.
***
Con il terzo motivo parte appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione relativa all'usurarietà degli interessi.
Il Collegio, attesa l'estrema genericità della doglianza, priva di argomentazioni costituenti idonea censura rispetto alle determinazioni al riguardo assunte dal giudice di primo grado, accoglie l'eccezione di inammissibilità ex art. 342
c.p.c. formulata da parte appellata.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 26.001,00 sino ad euro
52.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia, Sez. Impresa, n. 699/2020;
Condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado,
che si liquidano in euro 2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.1418,00 per la
“fase introduttiva”, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, ed euro 3.470,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
342 c.p.c. ovvero per la ragionevole probabilità di non essere accolto ex art.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott.ssa Vittoria Gabriele Consigliere
Dott.ssa Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. R.G. 965/2020 promossa con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2020
d a
, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. SABATO ANNA (C.F. ), domiciliato presso lo C.F._2
studio dell'avv. ADAMI ANDREA (C.F. in Brescia. C.F._3
APPELLANTE
c o n t r o
(già – c.f. e P.IVA , in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
persona del Vice Presidente, Dott. con sede legale in Brescia Controparte_2
pagina 1 di 14 (BS), Via Corfù, 102, C.F. e P.IVA iscritta all'Albo delle P.IVA_1
Banche di cui all'art. 13 del Testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, in qualità di procuratrice generale di “ in persona del l.r.p.t., Parte_2
con sede legale in Milano, via San Prospero n. 4, P.IVA e C.F. P.IVA_2
ed al n. 355362 dell'Elenco delle Società Veicolo tenuto da Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del provv. Banca d'Italia del 7 giugno 2017, in virtù di procura speciale per atto del Notaio di Milano del 15.02.2019, Rep. n. Persona_1
42833, Racc. n. 13288, rappresentata e difesa dall'avv. SARDI RENATO (C.F.
) del Foro di Roma, procuratore domiciliatario come da C.F._4
procura in atti.
APPELLATO
e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_3
tempore
APPELLATO contumace
e posta in decisione all'udienza collegiale del 20 novembre 2024 avente ad oggetto: Leasing.
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, Sez. Impresa, pubblicata in data 4 aprile 2020 con il n. 699/2020
CONCLUSIONI
Dell'appellante
pagina 2 di 14 “Voglia la Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed
eccezione,
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: accogliere l'atto di appello proposto
dal sig. per tutto quanto in esso meglio esposto, Parte_1
rigettando la avversa richiesta di declaratoria di inammissibilità; I
IN PUNTO DI MERITO: accogliere l'appello proposto avverso la sentenza n.
699/2020 – RG n. 7029/2017 emessa in data 27.03.2020 e pubblicata in data
04.04.2020 dal Tribunale di Brescia in persona del G.U. dott.ssa Angelica
Castellani, riformando la stessa.
IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste nella richiesta di ammissione di consulenza
tecnico-contabile e di ammissione di consulenza estimativa del bene già
oggetto del contratto di leasing.
Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre CA, dei due gradi di
giudizio.”
Dell'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, rigettata ogni contraria istanza,
domanda ed eccezione,
IN VIA PRELIMINARE NEL RITO: dichiarare inammissibile e/o
improcedibile l'appello proposto dal sig. (C.F. Parte_1
) per mancanza dei requisiti dell'atto di appello ex art. C.F._1
pagina 3 di 14 348bis c.p.c.;
IN VIA PRELIMINARE NEL MERITO: rigettare in quanto inammissibile,
infondata e priva dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora ex
artt. 283 e 351 c.p.c., la immotivata ed indimostrata richiesta di parte
appellante di sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
IN VIA PRINCIPALE NEL MERITO: rigettare integralmente l'appello ex
adverso proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto, e per l'effetto
confermare integralmente la sentenza impugnata n. 699/2020 – RG n.
7029/2017 emessa dal Tribunale di Brescia in data 27.03.2020 e pubblicata in
data 04.04.2020, a valere quale titolo esecutivo a favore della cessionaria del
credito tramite la procuratrice Parte_2 Controparte_1
IN VIA ISTRUTTORIA: ci si oppone alla richiesta di parte appellante di
ammissione di consulenza tecnico-contabile e di ammissione di consulenza
estimativa del bene già oggetto del contratto di leasing, in quanto del tutto
esplorative ed irrilevanti ai fini della decisione.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze professionali, oltre Iva e
Cpa, dei due gradi di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
otteneva decreto ingiuntivo n. 1362/2017 nei confronti Controparte_3
di , in considerazione del mancato pagamento dei canoni del Parte_1
pagina 4 di 14 contratto di locazione finanziaria n. 301091 per un importo di €. 27.841,72,
oltre interessi e spese.
proponeva opposizione avverso il predetto decreto ingiuntivo Parte_1
eccependo:
- l'incompetenza territoriale del giudice adito in ragione della sottoscrizione del contratto di acquisto del bene mobile e della locazione finanziaria “in
Copertino, presso la sede della ; Parte_3
- l'infondatezza nel merito della pretesa avanzata dalla società di leasing in ragione: i) del furto del bene subito dall'utilizzatore nel mese di settembre
2011 e della esistenza “nel contratto” di apposita copertura assicurativa per tale evento;
ii) della nullità parziale del contratto di leasing relativamente alla clausola determinativa dei tassi di interesse, in quanto comportante “un superamento del tasso soglia”.
Costituendosi in giudizio la società di leasing domandava il rigetto integrale delle eccezioni proposte.
Il tribunale in via preliminare riteneva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente fosse inammissibile per omessa indicazione del giudice ritenuto competente in luogo di quello adito, in violazione dell'art. 38, primo comma, c.p.c.
Tale omissione aveva carattere assorbente dal momento che la norma pagina 5 di 14 prevedeva che “l'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non
proposta se non contiene l'indicazione del giudice che parte ritiene
competente”.
Nel merito l'opposizione era infondata, in quanto risultava pacifico che le parti avevano stipulato in data 12/07/2011 il contratto di locazione finanziaria n.
301091 avente ad oggetto “n. 1 carrello elevatore marca New Holland Modello
FD25T Diesel con montante Triplex PPL 2195/4615 MM Matricola
08250989” per un corrispettivo globale di € 35.753,10 oltre Iva da corrispondersi, quanto a € 6.200,00 oltre Iva, alla firma del contratto, e, quanto al rimanente importo, mediante n. 59 canoni periodici mensili di € 500,90 oltre
Iva ciascuno, con prezzo di opzione finale per l'acquisto stabilito in € 310,00
oltre Iva.
Come evincibile dal verbale appositamente redatto, il bene era stato consegnato in pari data, e nel mese di settembre 2011 il bene era stato oggetto di furto.
L'utilizzatore aveva eccepito che a seguito di tale evento si riteneva libero da ogni obbligazione contrattuale, in particolare dall'obbligo di corresponsione dei corrispettivi.
In merito il tribunale osservava che ai sensi dell'art. 12 delle condizioni generali di contratto, l'utilizzatore aveva assunto a proprio carico la custodia pagina 6 di 14 del bene nonché tutti i rischi, oneri e responsabilità ad essa connessi, a qualsiasi causa dovuti anche non imputabile all'utilizzatore medesimo, e che tra i rischi presi espressamente in considerazione da tale clausola contrattuale compariva anche il furto del bene concesso in leasing.
Al verificarsi di tale evento, il medesimo articolo poneva in capo all'utilizzatore l'obbligo di “pagare al Concedente ... una indennità pari al
corrispettivo a scadere attualizzato al tasso indicato nelle condizioni
particolari, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di
acquisto e i corrispettivi periodici già scaduti ed insoluti, con i relativi
interessi di mora al tasso indicato nelle condizioni particolari”.
Ulteriormente, ai sensi del successivo art. 14, anche l'obbligo di assicurazione del bene per furto era posto a carico dell'utilizzatore, sul quale gravava altresì
l'onere di “risarcire il Concedente da ogni e qualsiasi danno ... conseguente
sia alla proprietà, sia alla detenzione che all'uso dei beni assicurati per
qualsiasi rischio o parte di rischio che risulterà comunque non coperto o non
indennizzato dalla Compagnia di Assicurazione”.
Dunque, lo scopo e l'effetto del combinato disposto delle summenzionate clausole altro non era che quello di porre il rischio di perimento della cosa a carico dell'utilizzatore, senza per ciò solo aggravare gli obblighi che sarebbero risultati a carico di quest'ultimo ove il contratto avesse avuto normale esecuzione. pagina 7 di 14 Il tribunale rilevava che per quanto concerne la meritevolezza di tali clausole si era pronunciata la giurisprudenza di legittimità, affermando il seguente principio di diritto: “in tema di leasing traslativo, la clausola contrattuale che
pone a carico dell'utilizzatore il rischio per la perdita del bene oggetto del
contratto non ha carattere vessatorio, poiché si limita a regolare la
responsabilità per la perdita del bene in conformità della disciplina legale
desumibile - in via analogica - dall'art. 1523 c.c. sulla vendita a rate con
riserva della proprietà” (cfr. Cass. 13956/2019, conf. a Cass. n. 21301/2011,
Cass. n. 6369/2002 e Cass. n. 1266/1997).
Quindi il giudice di prime cure affermava che l'importo spettante alla concedente anche in caso di perdita del bene, addebitato al netto dell'eventuale indennizzo liquidato dalla compagnia assicuratrice, costituiva il risultato economico che la concedente si riprometteva legittimamente di ottenere con la regolare esecuzione del contratto, cui conseguiva il rigetto dell'eccezione.
Ulteriormente il tribunale rigettava l'eccezione di nullità parziale del contratto per asserita usurarietà dei tassi contrattuali, preso atto dell'estrema genericità
della doglianza, non essendo evincibile se il presunto superamento del tasso soglia concernesse il tasso di mora in sé considerato o il tasso risultante dalla sommatoria tra saggio corrispettivo e saggio di mora, fermo restando che i tassi corrispettivi rispettavano il tasso soglia.
In ogni caso il tribunale rilevava che la giurisprudenza di legittimità aveva pagina 8 di 14 escluso la sommatoria dei tassi corrispettivi e moratori.
Pur essendo pacifica l'applicabilità della disciplina antiusura ai tassi moratori,
il tribunale osservava che nel caso in esame la doglianza non consentiva ulteriori accertamenti in concreto, essendo stata omessa l'indicazione del tasso di mora effettivamente applicato e del tasso soglia vigente ratione temporis,
secondo le indicazioni della Banca d'Italia.
In conclusione, il tribunale:
-rigettava l'opposizione, cui conseguiva la conferma del decreto ingiuntivo;
-in applicazione del principio della soccombenza, condannava parte attrice a rifondere alla convenuta e terza intervenuta le spese di lite che liquidava in €
3.000,00 in favore di ed € 2.000,00 a favore di Controparte_3 [...]
a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese CP_1
generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
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Propone appello avverso la predetta sentenza per i seguenti Parte_1
motivi:
1)parte appellante contesta la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale, in quanto nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado è stata chiesta l'applicazione del foro competente secondo il combinato disposto degli artt. 18,19 e 20 c.p.c.
pagina 9 di 14 e si dava atto che il contratto era stato concluso e sottoscritto in Copertino,
paese della provincia di Lecce. Da tali dati risulterebbe evidente la richiesta della identificazione del giudice competente nel Tribunale di Lecce.
2)Parte appellante contesta che nella pronuncia impugnata non è stata tenuta in considerazione la sua qualifica di consumatore, essendo una persona fisica che ha agito per scopi estranei a quelli della propria attività lavorativa nella sottoscrizione del contratto.
Se valutata tale circostanza avrebbe determinato l'accertamento della vessatorietà delle clausole, quali quelle derogative della competenza territoriale nonché quelle che attribuivano al concedente il potere di risolvere il contratto in caso di furto e di chiedere il pagamento dell'indennizzo pattiziamente convenuto.
3)Parte appellante chiede che la sentenza venga riformata rispetto alla motivazione adottata in relazione all'applicazione del tasso soglia degli interessi moratori.
Costituendosi in giudizio parte appellata in via preliminare eccepiva l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., ed in ogni caso l'infondatezza dello stesso.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 20 novembre 2024 la causa è
stata assegnata a sentenza, con termini massimi di legge per il deposito di pagina 10 di 14 comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo parte appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale adito.
In merito si osserva che ai sensi dell'art. 38, comma 1 c.p.c.
“l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio sono
eccepite, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente
depositata. L'eccezione di incompetenza per territorio si ha per non proposta
se non contiene l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente.”
Il Collegio, preso atto che negli atti difensivi prodotti nel corso del giudizio di prime cure parte appellante non ha indicato espressamente tutti i fori astrattamente competenti secondo disciplina di legge, conferma la decisione di primo grado di inammissibilità dell'eccezione proposta, cui consegue il rigetto del primo motivo di appello.
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Con il secondo motivo parte appellante afferma dover essere valutata la propria qualifica di consumatore, anche ai fini dell'accertamento della vessatorietà delle pattuizioni contrattuali.
pagina 11 di 14 In via preliminare il collegio osserva che la doglianza risulta nuova, e conseguentemente inammissibile ex art. 345 c.p.c., in quanto parte appellante nel corso del giudizio di prime cure ha eccepito la propria qualifica di consumatore quale argomentazione per sostenere l'incompetenza territoriale del tribunale, e non ai fini della contestazione della vessatorietà delle clausole contrattuali con le quali l'utilizzatore acquisiva il rischio del furto.
In ogni caso la doglianza è da ritenersi infondata nel merito, in quanto ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206/2005 (c.d. Codice del Consumo) si intende per consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Nel caso in esame, preso atto di quanto affermato espressamente da parte appellante nel corso del giudizio di prime cure, ovvero che il sig. Pt_1
esercitava attività agricola, e dell'oggetto del contratto di leasing stipulato fra le parti, riguardante un carrello elevatore, evidentemente destinato all'utilizzo in attività produttiva, parte appellante non risulta qualificabile come consumatore, non avendo stipulato il contratto per scopi estranei all'attività
lavorativa esercitata.
Ulteriormente, a seguito dell'analisi del contratto, si rileva che le clausole sono state in ogni caso approvate per iscritto tramite doppia sottoscrizione.
pagina 12 di 14 Tutto quanto considerato il Collegio rigetta il secondo motivo di appello.
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Con il terzo motivo parte appellante censura la pronuncia impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione relativa all'usurarietà degli interessi.
Il Collegio, attesa l'estrema genericità della doglianza, priva di argomentazioni costituenti idonea censura rispetto alle determinazioni al riguardo assunte dal giudice di primo grado, accoglie l'eccezione di inammissibilità ex art. 342
c.p.c. formulata da parte appellata.
Spese
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto
2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 26.001,00 sino ad euro
52.000,00).
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
pagina 13 di 14 La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
-rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Brescia, Sez. Impresa, n. 699/2020;
Condanna parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado,
che si liquidano in euro 2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.1418,00 per la
“fase introduttiva”, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, ed euro 3.470,00 per la
“fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 16 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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342 c.p.c. ovvero per la ragionevole probabilità di non essere accolto ex art.