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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 25.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 207 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle lite depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Antonio De Luca, con il quale e presso i quale elettivamente domicilia.
CP_1
[...
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata
[...] telematicamente insieme all'atto di costituzione nel giudizio di appello, dall'avvocato
CR IA, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE INCIDENTALE-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 10853/2022 pronunciata dal Tribunale di
Roma, II sezione lavoro e pubblicata in data 20.12.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 25.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. si appella a questa Corte contro la sentenza in epigrafe Parte_1 indicata, con la quale il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso da lui proposto in primo grado al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: « riconoscere il diritto del ricorrente ex art. 33 co. V della L. 104/92 ad essere trasferito dal bacino Roma-Rieti Pag. 1 a 10
con deposito Stazione UR TE OL AL bacino OS – RB deposito
EL sede lavorativa più vicina a quella di residenza per garantire assistenza al di lui padre portatore di handicap grave con effetto immediato condannando la società resistente a disporre il predetto trasferimento;
NEL MERITO E IN VIA SUBORDINATA riconoscere e dichiarare illegittimo il trasferimento del ricorrente DAL bacino OS –
RB deposito EL AL bacino Roma-Rieti con deposito Stazione UR
– TE OL in violazione degli accordi sindacali nonché all'art. 2103 co. 8 c.c. e per l'effetto ordinare alla società resistente di trasferire con effetto immediato il ricorrente presso il bacino OS – RB deposito EL;
IN OGNI CASO accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertata e dichiarata la illegittimità del trasferimento per tutte le ragioni spiegate con il presente ricorso dichiarare il diritto del ricorrente OR , al trasferimento presso il proprio originario bacino Parte_1 di appartenenza OS – RB deposito EL. NEL MERITO condannare la società resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.»
A sostegno dell'impugnazione deduce che il primo giudice: (a) ha fondato il proprio convincimento su documentazione tardivamente prodotta e della quale aveva disposto lo stralcio;
(b) ha interpretato erroneamente l'Accordo sindacale del 17.2.2016; (c) ha erroneamente considerato attendibile la ricostruzione dell'organico del deposito di
EL effettuato da (d) ha erroneamente individuato il luogo di CP_1 residenza del genitore di esso appellante, così negandogli le tutele di cui all'art. 33, comma 5 l. 104/1992; (e) non si è pronunciato sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, formulata con l'istanza di cui all'art. 177 c.p.c. Chiede la riforma della decisione impugnata, con accoglimento delle seguenti conclusioni: «In via principale, riconoscere il diritto del ricorrente ex art. 33 co. V della L. 104/92 ad essere trasferito
DAL bacino Roma-Rieti con deposito Stazione UR – TE OL AL bacino
OS – RB deposito EL con effetto immediato condannando la società resistente a disporre il predetto trasferimento;
In via subordinata riconoscere e dichiarare illegittimo il trasferimento del ricorrente DAL bacino OS – RB deposito
EL AL bacino Roma-Rieti con deposito Stazione UR – TE OL in violazione degli accordi sindacali nonché all'art. 2103 co. 8 c.c. e per l'effetto ordinare alla società resistente di trasferire con effetto immediato il ricorrente presso il bacino
OS – RB deposito EL;
In ogni caso in riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare la illegittimità del trasferimento per tutte le ragioni
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spiegate con il presente ricorso in appello e dichiarare il diritto del ricorrente OR
, al trasferimento presso il proprio originario bacino di appartenenza Parte_1
OS – RB deposito EL». eccepisce l'inammissibilità dell'appello e ne chiede la reiezione, CP_1 argomentando sull'infondatezza della singole censure e propone a sua volta impugnazione incidentale, contestando la sentenza appellata nella parte in cui ha qualificato come trasferimento e non come assegnazione provvisoria la destinazione dell'appellato al deposito di UR-TE OL a far data dal 8/11 novembre
2019.
Ricostituito il contraddittorio in appello, acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado e concesso termine all'appellante principale per replicare all'avversa impugnazione, all'udienza di discussione del 13.2.2025, dopo che il difensore dell'appellata aveva prodotto verbale di conciliazione stipulato inter partes in data
2.8.2023, la Corte invitava, entrambe le parti, a prendere posizione sugli effetti dell'accordo transattivo sulle domande oggetto del presente giudizio, ad interloquire sulla sopravvenuta inidoneità dell'appellante alle mansioni di operatore di esercizio come risultante dal detto accordo e, il solo appellante, a specificare, producendo idonea documentazione, se egli prestasse ancora assistenza al genitore e dove Persona_1 questi risiedesse. Alla successiva udienza del 25.9.2025, alla quale l'appello era stato rinviato onde consentire alle parti di rispondere, anche mediante il deposito di note difensive, ai rilievi ed alle richieste della Corte, l'impugnazione era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. L'eccezione di inammissibilità dell'appello principale è infondata.
Tale impugnazione, infatti, come peraltro palesato dalla sopra riportata sintesi dei motivi di censura, da un lato, consente chiaramente l'individuazione dei capi della sentenza che si assumono erronei, delle ragioni di detta erroneità e della diversa soluzione, in fatto e in diritto, che l'appellante assume corretta e, dall'altro, contrasta la motivazione della sentenza appellata con adeguate argomentazioni astrattamente idonee a contraddirne il fondamento logico giuridico.
L'impugnazione, pertanto, è pienamente rispettosa del precetto dell'art. 434 c.p.c., per come interpretato dal giudice di legittimità (ex multis Cass. 30.5.2018 n. 13535; Cass., ss.uu., 16.11.2017
n. 27199), sicché l'eccezione di inammissibilità non ha pregio.
3. La documentazione prodotta dall'appellante incidentale all'udienza del
13.2.2025, l'interlocuzione delle parti sollecitata dalla Corte con l'ordinanza pronunciata all'esito di detta udienza e la documentazione prodotta in ottemperanza a detto Pag. 3 a 10
provvedimento consentono di ritenere acquisite le seguenti circostanze di fatto:
(a) in data 4.7.2023 e 17.7.2023, il medico competente dichiarava Pt_1 definitivamente non idoneo alle mansioni di operatore di esercizio e idoneo alle
[...] mansioni di verificatore di titoli di viaggio, con il divieto della conduzione di auto aziendali (cfr. produzioni di entrambe le parti rispettivamente in data 25.4.2025 e
28.4.2025);
(b) a seguito di detta duplice dichiarazione, le parti della presente controversia addivenivano ad un accordo conciliativo, stipulato in sede assistita innanzi alla
Commissione di certificazione presso l'Università degli Studi di Roma Tre, in forza del quale, per quel che qui interessa, stabilivano che: (a) il lavoratore veniva riqualificato come Operatore Qualificato della mobilità ed inquadrato nell'Area professionale 3° -
Area Operativa dei servizi ausiliari;
(b) lo stesso era assegnato all'impianto di RV, presso il quale si impegnava a rimanere per un anno;
(c) l'accordo transattivo faceva salvo il presente giudizio;
La valutazione della rilevanza di siffatte circostanze nell'ambito del presente giudizio e la loro incidenza sulla decisione impone la preventiva ricognizione dell'estensione di quanto devoluto a questa Corte.
In primo grado, infatti, il lavoratore aveva chiesto, previo accertamento dell'illegittimità del disposto trasferimento al deposito Stazione UR – TE
OL, la condanna della datrice di lavoro a riassegnarlo al Controparte_2 deposito EL e a risarcirgli i danni cagionati dall'illegittima condotta datoriale.
Il Tribunale, dopo aver affermato la legittimità del disposto mutamento di sede, ha aggiunto che «nulla poi è stato argomentato in ordine ai danni di cui si chiede il trasferimento», sicché la reiezione della domanda risarcitoria si fonda su due distinte argomentazione (o rationes decidendi) del tutto autonome, siccome ognuna della quali da sola idonea a sorreggere la decisione.
Ne consegue che la reiezione della domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del mutamento di sede di lavoro deve ritenersi coperta da giudicato, sia perché l'appello del lavoratore non contesta la ratio decidendi basata sul difetto di allegazione del pregiudizio patito e sia perché il lavoratore nel presente grado non ripropone la domanda risarcitoria, che quindi resta sottratta alla cognizione del giudice dell'impugnazione.
infatti, si limita a chiedere la condanna della datrice di lavoro a Parte_1
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riassegnarlo alla sede di provenienza, ossia al Bacino OS-RB, deposito Roma-
CO.
Il lavoratore, però, è stato giudicato permanentemente inidoneo alle mansioni di operatore di esercizio e idoneo alle mansioni di verificatore.
Tali compiti, tuttavia, sono certamente diversi di quelli di addetto al capolinea che egli assumeva di poter proficuamente svolgere a EL e allo stesso tempo non corrispondono a nessuna posizione lavorativa presso detta sede (cfr. teste
: «lui voleva andare a CO situata nello stesso bacino di OS, ma che Tes_1 non aveva posti di verificatore» e teste «le posizioni di capolinea a CO Tes_2 erano occupate non vi erano quelle di verificatore»).
Ne consegue, dunque, che mutate condizioni fisiche dell'appellante principale ostano alla riassegnazione del lavoratore al deposito di EL, non esistendo in quel luogo compiti o mansioni compatibili con il suo stato di salute.
A tali considerazioni deve aggiungersi che, con l'accordo transattivo del 2.8.2023, le parti hanno espressamente individuato in RV la nuova sede di Parte_1 il quale dal canto suo si è impegnato a rimanervi per un anno, così chiaramente rinunciando a ritornare alla sede di EL (restano irrilevanti, prima ancora che non provate, le ragioni soggettive in forza delle quali il lavoratore si è determinato a siffatto accordo, atteso che contro di esso non risulta proposta nessuna impugnazione).
E' certamente vero che le parti hanno espressamente escluso dalla transazione il presente giudizio, ma è pur vero che l'eventualità che l'accoglimento dell'appello possa determinare la risoluzione della transazione, con conseguente ritorno alla sede di Roma-
CO, non solo non emerge da nessuna pattuizione contrattuale, ma è esegesi dell'accordo che non è prospettata neppure dallo stesso lavoratore, laddove sarebbe del tutto distonica una lettura della transazione nel senso di consentire al lavoratore di essere assegnato alla sede di EL e al contempo di ritenere i benefici dell'accordo transattivo, nel quale l'assegnazione a RV e l'impegno a permanervi per un anno rappresentano elementi caratterizzanti delle reciproche concessioni.
L'esclusione del presente giudizio dall'ambito applicativo della transazione, dunque, come peraltro palesato dalle argomentazioni spese dallo stesso impugnante principale all'udienza di discussione, appare finalizzata a conservare alla cognizione della Corte l'accertamento dell'illegittimità del disposto trasferimento e ad escludere che le spese del presente giudizio possano considerarsi ricomprese nell'ambito delle rinunce del prestatore d'opera.
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L'ipotetica antigiuridicità della condotta datoriale, tuttavia, assume giuridicamente rilievo non isolatamente considerata, ma solo quale fatto costitutivo di ulteriori pretese del lavoratore, che discendono da quella condotta contra ius, ma che non si esauriscono in essa.
In altri termini, l'illegittimità del trasferimento potrebbe assumere rilievo unicamente come fatto costitutivo del diritto a ritornare nella sede originaria e del diritto al risarcimento del danno conseguente all'ingiusto allontanamento dall'originario luogo di lavoro.
La prima pretesa, però, per le ragioni in precedenza esposte, non è accoglibile nel presente giudizio, mentre la domanda risarcitoria, come già illustrato, non solo non è stata riproposta in appello, ma è stata respinta dal primo giudice con statuizione qui non contestata.
L'accertamento della mera illegittimità dell'assegnazione al deposito di UR-
TE OL, dunque, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse.
Ne consegue, dunque, la reiezione dell'intera impugnazione proposta dal lavoratore.
4. L'appello principale, si osserva per mera esaustività di analisi, andrebbe respinto anche a voler prescindere dalle superiori considerazioni.
È pacifico, infatti, che l'adibizione al deposito di UR-TE OL fu disposto dalla datrice di lavoro in conseguenza della temporanea inidoneità del lavoratore alle mansioni di operatore d'esercizio, in precedenza espletate presso il deposito di EL.
È del pari pacifico che, a seguito di detta temporanea inidoneità, , CP_1 adibì l'originario ricorrente a compiti di Addetto al capolinea, da svolgere presso la nuova sede
4.1 La decisione gravata ha accertato che alla data del novembre 2019 - quando fu ritenuto temporaneamente inidoneo per la durata di sei mesi e Parte_1 quando, in conseguenza di ciò, fu assegnato al deposito di UR TE OL - presso la sede di provenienza (Roma- CO) non vi erano posizioni lavorative di capolinea disponibili.
Tale accertamento in fatto è frutto di corretta valutazione dell'intero compendio probatorio (orale e documentale) acquisito nel corso del giudizio di primo grado e si sottrae alle censure dell'impugnante principale.
L'assenza di posizioni lavorative cui adibire presso la sede di Parte_1
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EL, infatti, rappresenta circostanza concordemente riferita da tutti i testimoni escussi, né la loro attendibilità può essere messa in dubbio sulla base della difficoltà dei dichiaranti di illustrare le indicazioni di un estratto ricavato da un Cont programma informatico (il c.d. , la cui piena conoscenza da parte dei testimoni non
è neppure dimostrata.
Non ha poi pregio neppure l'ulteriore deduzione difensiva con la quale l'appellante principale torna ad insistere sul fatto che la collega , in realtà, a novembre Parte_2
2019 non era in servizio presso la sede di EL.
Trattasi di circostanza non solo smentita all'esito della prova orale (teste , Tes_2 ma anche, come rileva la sentenza appellata, «dalle comunicazioni depositate con le note di discussione dalla società , acquisite al processo in quanto prodotte a confutazione dei fogli di servizio a loro volta acquisiti con l'ordinanza del 20/6/20», con le quali «si assegna la , a seguito della visita di inidoneità di quest'ultima, di Parte_2 fine giugno 2019, alla sede di Roma CO come capo linea per sette mesi;
a gennaio
2020, sempre per la confermata inidoneità ,la si proroga sullo stesso posto e lo stesso avviene ad aprile 20 ,fino all'8/5/20 data a partire dalla quale è stata assegnata fino alla prossima visita di idoneità dell'ottobre 2020, e , quindi temporaneamente, alla mansione di magazziniere a RB».
Tale valutazione della prova documentale, che qui si recepisce siccome corretta e conforme al tenore degli atti datoriali esaminati, si sottrae alle censure dell'appello principale.
Il Tribunale, infatti, diversamente da quanto opina la difesa del lavoratore, ha preso in esame i fogli di servizio prodotti in data 15.6.2020 (espressamente menzionati alla fine della quinta pagina delle sentenza gravata), ma li ha ritenuti inidonei ad escludere presenza ed assegnazione della lavoratrice del alla sede di Roma- Pt_2
CO sia perché privi dell'indicazione del luogo di lavoro e sia perché contraddetti dalle «comunicazioni depositate con le note di discussione sono firmate ed assumono la veste di documenti ufficiali e che le stesse rispecchiano la situazione riportata dagli organici prodotti, appare dimostrato che la da luglio 2019 a maggio 2020 era Parte_2 stata assegnata alle mansioni di capolinea Roma CO», così ritenendo dimostrata la tesi datoriale per cui la solo occasionalmente, ossia per sostituzioni Parte_2 giornaliere di colleghi assenti, era inviata a lavorare presso SA BR.
Le contestazioni che l'appellante rivolge alle sopra riportate argomentazioni del primo giudice non hanno pregio.
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L'affermazione per cui i fogli di servizio prodotti in data 15.6.2020 non sarebbero stati contestati dalla controparte è inconferente, poiché comunque nel CP_1 primo atto difensivo utile (note del 4.11.2022) ha giustificato le loro risultanze nei termini, recepiti dalla sentenza appellata nel passo sopra riportato, che contraddicono l'opposta ricostruzione del lavoratore diretta a sostenere che la lavorava solo Parte_2
a SA BR.
La sentenza appellata, poi, ha espressamente ritenuto ammissibili e valutabili ai fini della decisione i documenti allegati da unitamente alle note di CP_1 discussione (scilicet, quelle depositate in data 4.11.2022), sulla base della considerazione che questi ultimi fossero stati prodotti « a confutazione dei fogli di servizio a loro volta acquisiti con l'ordinanza del 20/6/20», così implicitamente revocando l'ordinanza con la quale aveva ritenuta tardiva la loro produzione e così del pari implicitamente facendo uso dei poteri istruttori d'ufficio di cui all'art. 421 c.p.c., sicché erra l'appellante principale allorché sostiene la non valutabilità di detti documenti sulla base del solo provvedimento ordinatorio revocato e sulla base soltanto della solo loro tardiva produzione, che non osta alla loro acquisizione ex art. 421 c.p.c.
La valutazione del Tribunale è poi conforme al contenuto della produzione documentale di e peraltro trova conferma nelle dichiarazioni testimoniali CP_1 che individuano in EL la sede di lavoro della . Parte_2
4.2. Non è accoglibile neppure l'ulteriore doglianza prospettata come errata interpretazione dell'Accordo sindacale del 17.2.2016.
Detto Accordo, infatti, prescriveva che il lavoratore temporaneamente inidoneo alle mansioni e con anzianità di servizio corrispondente a quella dello dovesse Pt_1 essere ricollocato prioritariamente nell'impianto di appartenenza, sempre però in applicazione del criterio generale di assegnazione rappresentato dalla disponibilità di posizioni (si procederà alla collocazione del lavoratore nell'ambito dell'impianto, bacino
e/o direttrice di appartenenza o, in mancanza di posizioni disponibili, presso altre direttrici).
La ricollocazione presso l'impianto di appartenenza, dunque, è certamente prioritaria, ma soltanto tendenziale e non consente al lavoratore temporaneamente inidoneo di prevalere rispetto ad altri colleghi già da tempo assegnati a quella sede, seppur con minor anzianità di servizio.
Erra, quindi, l'appellante principale allorché sostiene, in buona sostanza, che CP_1 avrebbe dovuto trasferire la o altri colleghi con minore anzianità onde
[...] Parte_2
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consentirgli di permanere presso la sede di Roma CO, né rileva che egli potesse essere adibito indifferentemente anche ai compiti di cui ai punti 1 e2 di utilizzazione
(addetto al capilinea e verificatore), l'una posizione non essendo disponibili la momento del suo trasferimento a Tiburtino-TE OL e l'altra non esistendo (cfr. teste
. Tes_2
4.3. Anche l'ulteriore affermazione del lavoratore, diretta ad invocare la tutela di cui all'art. 33 l. 104/1992, non ha pregio.
Nella presente fattispecie, infatti, viene in considerazione un mutamento di sede motivato dalla temporanea inidoneità del lavoratore e dall'impossibilità di adibirlo presso l'originario luogo di lavoro a mansioni compatibili con il proprio stato di salute, con conseguente inapplicabilità della tutela prevista dalla norma invocata, poiché il divieto di trasferimento del lavoratore che assista con continuità un familiare invalido, ponendosi come limite esterno al potere datoriale, prevale nei confronti delle ordinarie esigenze tecniche, organizzative e produttive, legittimanti la mobilità ma non anche nei casi di soppressione del posto, quando il mutamento della sede corrisponde alla necessità obiettiva, di conservare al lavoratore il posto di lavoro per l'impossibilità della prosecuzione del rapporto in quella precedente, o ad altre situazioni di fatto insuscettibili di essere diversamente soddisfatte (Cass. 11.11.2022 n. 33429).
4.4 Non giova all'appellante neppure invocare l'art. 33 l. 104/1992 nella parte in cui attribuisce il diritto a scegliere la sede più vicina al proprio domicilio.
Al momento della pronuncia di primo grado, infatti, - come emerso a seguito della sollecitazione della Corte, sebbene la relativa circostanza fosse stata taciuta dal lavoratore appellante per tutta la durata del processo di primo e di secondo grado - il genitore di al quale questi prestava assistenza ai sensi e per gli effetti Parte_1 della l. 104/1992, era già venuto a mancare, essendo deceduto pochi giorni dopo la celebrazione della prima udienza di discussione innanzi al Tribunale, con il corollario per cui mai il giudice di prime cure avrebbe potuto ordinare alla datrice di lavoro di adibire ex novo alla sede di EL, poiché la cessazione del rapporto Parte_1 di assistenza ha eliso il diritto dell'appellante a scegliere la sede più vicina al suo domicilio.
Ne consegue, dunque, che l'ipotetico illegittimo diniego di alle CP_1 richieste del lavoratore di essere ritrasferito a EL assumevano rilievo, sin dal giudizio di primo grado, unicamente quali fatti costitutivi di quella stessa pretesa risarcitoria, che, da un lato, il primo giudice ha respinto sia sul presupposto (contestato
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in appello) che il domicilio del familiare assistito fosse più vicino al nuovo luogo di lavoro rispetto al vecchio e sia sull'autonomo presupposto (non censurato in questa sede) della totale carenza di allegazione circa il danno patito e che, dall'altro, l'appellante principale non ripropone nel presente giudizio di impugnazione.
Resta, poi, irrilevante il dato fattuale per cui oggi possa assistere Parte_1 anche la madre vuoi perché trattasi di circostanza allegata solo in Persona_2 appello vuoi perché quest'ultima può ritenersi nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 3
l. 104/1992 unicamente dal 6.5.2024 (cfr. verbale INPS in atti) e quindi da una data che è successiva all'instaurazione del giudizio di appello e alle domande di trasferimento del lavoratore e a decorrere dalla quale non constano ulteriori richieste di tornare a
EL.
5. L'appello proposto da è dunque respinto, più che superfluo Parte_1
l'ulteriore approfondimento istruttorio sollecitato dall'appellante principale, essendo chiara la posizione lavorativa di , con conseguente assorbimento, Controparte_4 essendo eliso l'interesse all'esame delle relative questioni dedotte, dell'impugnazione incidentale interposta da CP_1
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La Corte, infine, dà atto che sussistono per l'appellante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello principale e dichiara assorbito quello incidentale;
B) condanna l'appellante a rifondere a le spese del presente grado, CP_1 che liquida in € 5.000,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
C) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante principale le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, il 25.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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