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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 22/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1061/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1061/2021 avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).”
PROMOSSO DA
, nata a Catania il 12/03/1979, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Rosario Strano ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, sito in Paternò (CT), via San Gaetano n. 26, giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro on sede in Castel di Iudica (CT), C.da. Dragonia Controparte_1
n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA. rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Paolo Catra ed elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), via Dante Alighieri
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Pino, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/10/2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16/09/2021, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2021, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 21/05/2021 e notificato in data 12/07/2021, con il quale le era stato ingiunto, in qualità di unica erede di Per_1
deceduto il 23/4/2009, di pagare la somma di € 772.736,35, oltre interessi e spese del
[...] procedimento monitorio, in favore di quale saldo dovuto in Controparte_1
relazione ai lavori eseguiti in favore del padre, in forza delle fatture n. 145 del 24/11/2004 (insoluta per €. 198.366,56) e n. 106 del 14/11/2005.
A sostegno dell'opposizione, , dopo aver evidenziato la propria estraneità ai Parte_1 lavori oggetto delle fatture azionate, essendo gli stessi stati “commissionati ed integralmente pagati” dal padre e di non aver mai avuto conoscenza degli stessi e del preteso Persona_1 residuo debito prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento, eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del credito vantato dall'opposta ai sensi dell'art. 2946 c.c. per essere decorsi oltre dieci anni tra l'emissione delle fatture azionate (risalenti al novembre 2004 e al novembre 2005) e la notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 12/7/2021).
A tal proposito, eccepiva l'inidoneità della diffida inoltrata il 30/12/2011 ad interrompere il corso della prescrizione in quanto: a) l'originario debitore era deceduto il 23/4/2009 e la predetta lettera non era stata indirizzata all'opponente presso la propria residenza, ma all'Azienda agricola
OT, di titolarità del padre defunto e cancellata dal registro delle imprese il 17/9/2009, presso la residenza del padre;
b) la cartolina di ricevimento della lettera di diffida non era stata sottoscritta dall'opponente, ma da una omonima, essendovi “nella famiglia allargata di Persona_1
(…) almeno un paio di : una (…) cugina di primo grado dell'opponente; la
[...] Persona_2 seconda (…) altra cugina più lontana, figlia” del “fratello del papà del ”; c) Persona_1
non era indirizzata a , quale erede di . Parte_1 Persona_1
Contestava, inoltre, l'esistenza del credito in quanto all'epoca della diffida le quote della società opposta erano sottoposte a sequestro penale e sino al luglio 2013 era stato nominato apposito amministratore giudiziario, il quale non si era attivato per il recupero del preteso credito né era menzionato nella diffida.
Eccepiva ancora, in via preliminare, il “difetto di capacità processuale” del legale rappresentante della società opposta, , difettando l'autorizzazione dell'assemblea dei soci Controparte_2
espressamente richiesta dallo statuto.
L'opponente disconosceva, poi, la sottoscrizione di apposta sul documento Persona_1 denominato “certificato di esecuzione dei lavori”, precisando in ogni caso che la stessa non forniva prova del credito, né dei lavori eseguiti dalla società.
Da ultimo, contestava l'applicabilità del D.lgs. n. 231/2002 ai fini del calcolo degli interessi in assenza di prova che il contratto di appalto dei lavori oggetto delle fatture azionate fosse stato stipulato prima dell'8 agosto 2002, data di entrata in vigore del decreto, ferma la prescrizione del diritto alla riscossione degli interessi ex art. 2948, n. 4, c.c.. Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/12/2021, si costituiva la
[...]
la quale, nel contestare l'opposizione, preliminarmente faceva rilevare che Controparte_1
l'assemblea dei soci aveva autorizzato l'amministratore a procedere al recupero del credito, come da verbale che allegava, dal che l'infondatezza delle doglianze circa la capacità processuale dello stesso.
Contestava, poi, l'eccezione di prescrizione del credito, evidenziando che la diffida inoltrata a persona defunta e ricevuta dall'erede senza riserve, anche nel caso di imprenditore individuale deceduto, è idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione, nonché che il recapito della stessa presso un luogo rientrante nella sfera di dominio dell'opponente, quale la residenza del padre, consentiva l'operatività della presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c.. A tale proposito, aggiungeva che l'opponente non aveva efficacemente contestato di aver ricevuto la diffida prodotta in atti, non avendo disconosciuto la sottoscrizione apposta al relativo avviso di ricevimento, e che, in ogni caso, le deduzioni dell'opponente circa la ricezione da parte di una persona omonima erano prive di prova.
Contestava, poi, il rilievo presuntivo attribuito dall'opposta, ai fini della prova dell'inesistenza del credito, alla circostanza che la società fosse all'epoca della diffida sottoposta a sequestro, precisando che esso aveva riguardato solo le quote e non la società in sé e che l'incarico a procedere alla diffida ben poteva essere stato conferito dall'amministratore giudiziario. Peraltro, faceva rilevare che l'opponente aveva premesso che i lavori erano stati commissionati e interamente pagati dal padre, riconoscendo, dunque, l'esistenza del debito di . In proposito, Persona_1 aggiungeva che il de cuius aveva annotato le fatture dell'opposta nella propria contabilità e aveva eseguito, seppur in parte, dei pagamenti e che anche l'opposta aveva pagato delle somme, successivamente al decesso del padre e fino al 29/1/2010, per cui rimaneva inefficace il disconoscimento della sottoscrizione del , per cui formulava, in ogni caso, istanza di Per_1
verificazione.
Da ultimo, ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/2002, rappresentava che il contratto era stato stipulato nel 2004.
Chiedeva, quindi, rigettarsi l'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 10/07/2022 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Espletato il procedimento di mediazione e disattese le istanze di prova orale articolate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'opposizione proposta da merita accoglimento nei termini di seguito esposti. Parte_1
Va premesso, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che non può considerarsi autonomo e distinto rispetto alla fase monitoria da cui discende, ma rappresenta una fase ulteriore, a cognizione piena e nel contradditorio tra le parti. Da tale assunto derivano due corollari: sotto il profilo sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, invece spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
in secondo luogo, sotto il profilo processuale, il giudice dell'opposizione non sarà chiamato a valutare solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma dovrà altresì verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto.
Una volta instaurato il giudizio di opposizione, pertanto, sono irrilevanti le contestazioni circa la idoneità o meno della documentazione allegata in sede monitoria a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo dovendosi, invece, unicamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce della documentazione offerta dal creditore e delle difese del debitore (in tal senso, si vedano ex multis, Cass. civ., sez. III, 15/07/2005, n.15026; Cass. civ., sez. III, 10/10/2003, n.15186; Cass. civ., sez. lav., 09/05/2002, n.6663).
Nella fattispecie, la a riprova del credito ha prodotto in sede Controparte_1 monitoria le fatture azionate, l'estratto delle scritture contabili autenticato da notaio, nonché il certificato di esecuzione dei lavori, datato 26/7/2007, recante il timbro e la sottoscrizione di
. Persona_1
L'opponente, dal canto suo, non ha invero efficacemente contestato l'esistenza del credito, risultando le difese spiegate dalla nel merito, in parte, contraddittorie e, in altra parte, Per_1
tardive.
Difatti, l'opponente, dopo aver eccepito in sede di citazione che i lavori sono stati interamente commissionati e pagati dal padre, senza dunque contestare l'esecuzione degli stessi e a monte l'esistenza del contratto tra l'opposta e , solo nella terza memoria istruttoria e, Persona_1 quindi, tardivamente ha eccepito l'assenza di prova del credito e, segnatamente, la mancata produzione del contratto, della certificazione della posizione INAIL aperta, delle fatture di acquisto dei pannelli in cemento precompresso, del registro presenze in cantiere, del piano generale della sicurezza e coordinamento (cfr. terza memoria ex art. 183 c.p.c. dell'opponente).
In tale quadro, risulta generico il disconoscimento della sottoscrizione di Persona_1
apposta in calce al certificato di fine lavori datato 26/7/2007, non avendo Parte_1
contestato che il padre avesse commissionato i lavori oggetto delle fatture;
è, di poi, irrilevante la difesa fondata sulla sottoposizione della società a sequestro penale al momento della diffida in quanto non supportata da elementi ulteriori idonei a inferire da essa in via presuntiva l'inesistenza del credito e risultando, piuttosto, per quanto detto, l'assenza di rituale contestazione della pretesa creditoria dell'opposta.
In via preliminare, poi, ha eccepito il difetto di capacità processuale Parte_1 dell'amministratore della società opposta per non aver ottenuto l'autorizzazione assembleare prescritta dallo statuto e la prescrizione del credito, stante l'inidoneità della diffida inoltrata il
30/12/2011 dall'opposta ad interrompere efficacemente nei suoi confronti il decorso del termine decennale.
La prima eccezione è infondata.
Va rilevato che il precedente citato dall'opponente in sede di prima udienza di comparizione, relativo alla insanabilità nel corso del processo del difetto di procura alle liti, non si attaglia al caso in esame, venendo nella specie in rilievo la – diversa – ipotesi del difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in rappresentanza dell'ente.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tal caso: “Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza dell'autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione da parte dell'organo competente per statuto), può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l'operato del falsus procurator” (Cass. civ., sez. I, 15/11/2016,
n. 23274).
Ciò posto in ordine alla sanabilità dell'eventuale difetto di rappresentanza dell'ente, l'eccezione dell'opponente è stata superata mediante la produzione da parte dell'opposta della delibera assembleare del 18/2/2021 con la quale , amministratore della è Controparte_2 CP_1
stato autorizzato alla proposizione del ricorso monitorio (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), non oggetto di contestazione. L'opposizione merita, nondimeno, accoglimento in quanto risulta fondata l'eccezione di prescrizione del credito, non avendo parte opposta efficacemente interrotto il decorso del termine decennale con la diffida del 30/12/2011.
Sebbene, infatti, sia rimasta priva di prova la difesa dell'opponente in ordine alla identità della persona che ha ricevuto la diffida (che, in tesi, sarebbe una non meglio precisata omonima), peraltro considerato che, per un verso, l'opponente non ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento ad essa riconducibile e che, per l'altro, essa in sede di prima udienza di comparizione e nei successivi scritti difensivi ha contraddittoriamente dedotto di avere consegnato la busta (indi dopo averla ricevuta) alla madre senza nemmeno aprirla, risulta dirimente ai fini dell'accoglimento dell'eccezione la considerazione che la diffida sia stata indirizzata all'impresa individuale di successivamente alla morte del titolare e alla Persona_1 cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese.
È vero, infatti, come sostenuto dall'opposta e contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, che l'atto di diffida ad adempiere inviato all'impresa individuale dopo il decesso dell'originario titolare e ricevuto dagli eredi senza contestazione è idoneo ad interrompere la prescrizione, non rilevando in tal caso la spendita della qualità di erede, ma tale principio è affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche citata dall'opposta, in quanto “ai sensi dell'art.2563 e 2565 c.c., la ditta può continuare ad essere intitolata al nome dell'imprenditore defunto, che si trasmette ai successori unitamente all'azienda, in mancanza di una diversa disposizione testamentaria, e che può costituire un elemento indispensabile, o quantomeno utile, per la conservazione dell'avviamento commerciale” (cfr. Cass. civ., sez. I, 23/04/2002, n. 5899; Cass. civ., sez. lav., 24/01/1981, n.561;
Corte appello L'Aquila, sez. lav., 04/07/2011, n. 475).
Nella fattispecie, come anticipato, la diffida del 30/12/2011, ancorché ricevuta senza contestazioni da e, quindi, in astratto idonea a interrompere il corso della prescrizione anche Parte_1 nei suoi confronti, non lo è in concreto in quanto è indirizzata all'impresa agricola di OT
Domenico, cancellata dal registro delle imprese dal 17/9/2009 e il cui titolare era deceduto il
23/4/2009.
Pertanto, nel caso in esame, la diffida risulta indirizzata a soggetto inesistente, sia in quanto già deceduto al momento dell'inoltro della messa in mora (a tale ultimo proposito, si vedano Cass. civ., sez. III, 02/07/1981, n.4296 secondo cui “La domanda giudiziale, proposta dal creditore nei confronti del debitore in precedenza deceduto, e, quindi, di un soggetto inesistente, non può integrare un atto interruttivo della prescrizione, stante la natura tipicamente recettizia di questo ultimo, nè, pertanto, può spiegare effetti riflessi di interruzione della prescrizione stessa nei confronti di altro soggetto, ancorché erede o coobbligato solidale del "de cuius", pure se abbia avuto conoscenza della domanda medesima (nella specie, avendo ricevuto, in sede di notificazione, la citazione destinata al defunto)” e Trib. Ascoli Piceno, 29/12/2004, per cui “La diffida di pagamento indirizzata all'abitazione di soggetto già deceduto e non all'erede, non ha efficacia interruttiva della prescrizione”), sia in quanto cancellato dall'ordinamento giuridico nella sua dimensione imprenditoriale, non potendo quindi operare la presunzione di prosecuzione dell'attività del padre in capo all'erede che risulta essere il presupposto fondante dei precedenti giurisprudenziali richiamati.
La Corte di legittimità, infatti, nelle pronunce sopra citate, al fine di ritenere validamente interrotto il termine prescrizionale nel caso di diffida indirizzata all'impresa individuale di soggetto deceduto ma ricevuta dall'erede, valorizza proprio la presunzione di prosecuzione dell'attività conseguente al venir meno del titolare e al trasferimento iure hereditatis dell'azienda in capo agli eredi.
In particolare, Cassazione civile n. 5899/2002 citata ha ritenuto valida nei confronti degli eredi la notifica del decreto ingiuntivo effettuata all'impresa individuale, in persona del legale rappresentante, dopo il decesso del titolare ma prima della cessazione dell'attività, proseguita pacificamente dagli eredi per almeno un anno e quindi esistente al momento della notifica, circostanza non ricorrente nella fattispecie ove la cancellazione dell'impresa individuale denominata Azienda Agricola di OT Domenico, destinataria della notifica, ancorché avvenuta cinque mesi dopo il decesso del titolare, è anteriore (di due anni) rispetto alla diffida di pagamento.
Alla luce dei principi richiamati, dunque, la diffida invocata dall'opposta non può avere efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti di . Parte_1
Le suddette conclusioni non sono contraddette dal dedotto riconoscimento del debito mediante il pagamento di acconti dopo il decesso del padre e sino al 29/1/2010, in quanto, non potendo attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione alla diffida del 30/12/2011 per quanto sopra esposto, il credito è ugualmente prescritto, essendo decorsi oltre dieci anni dalla data dell'ultimo pagamento in acconto (in tesi avvenuto il 29/1/2010) e la notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il
12/7/2021).
Per tutto quanto esposto, l'opposizione proposta da merita accoglimento con Parte_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 179/2021 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
21/05/2021, per prescrizione del credito.
Considerata l'infondatezza delle ulteriori difese dell'opponente, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione parziale delle spese tra le parti nella misura di 1/3. I restanti 2/3, secondo soccombenza, sono posti a carico della e sono calcolati come in Controparte_1
dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (come aggiornato) tenuto conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 982/2016
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e REVOCA il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 179/2021, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 21/05/2021;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e CONDANNA la
[...]
al pagamento dei restanti 2/3 in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 9.732,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Strano dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Caltagirone, il 22/4/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Criscione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Paola Criscione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 1061/2021 avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).”
PROMOSSO DA
, nata a Catania il 12/03/1979, c.f. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Rosario Strano ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio, sito in Paternò (CT), via San Gaetano n. 26, giusta procura in atti.
OPPONENTE
contro on sede in Castel di Iudica (CT), C.da. Dragonia Controparte_1
n. 17, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA. rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Paolo Catra ed elettivamente domiciliata in Caltagirone (CT), via Dante Alighieri
n. 5, presso lo studio dell'Avv. Patrizia Pino, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10/10/2024, sostituita con note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi agli atti e verbali di causa e la causa è stata assunta in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 16/09/2021, proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 179/2021, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 21/05/2021 e notificato in data 12/07/2021, con il quale le era stato ingiunto, in qualità di unica erede di Per_1
deceduto il 23/4/2009, di pagare la somma di € 772.736,35, oltre interessi e spese del
[...] procedimento monitorio, in favore di quale saldo dovuto in Controparte_1
relazione ai lavori eseguiti in favore del padre, in forza delle fatture n. 145 del 24/11/2004 (insoluta per €. 198.366,56) e n. 106 del 14/11/2005.
A sostegno dell'opposizione, , dopo aver evidenziato la propria estraneità ai Parte_1 lavori oggetto delle fatture azionate, essendo gli stessi stati “commissionati ed integralmente pagati” dal padre e di non aver mai avuto conoscenza degli stessi e del preteso Persona_1 residuo debito prima della notifica dell'ingiunzione di pagamento, eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del credito vantato dall'opposta ai sensi dell'art. 2946 c.c. per essere decorsi oltre dieci anni tra l'emissione delle fatture azionate (risalenti al novembre 2004 e al novembre 2005) e la notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il 12/7/2021).
A tal proposito, eccepiva l'inidoneità della diffida inoltrata il 30/12/2011 ad interrompere il corso della prescrizione in quanto: a) l'originario debitore era deceduto il 23/4/2009 e la predetta lettera non era stata indirizzata all'opponente presso la propria residenza, ma all'Azienda agricola
OT, di titolarità del padre defunto e cancellata dal registro delle imprese il 17/9/2009, presso la residenza del padre;
b) la cartolina di ricevimento della lettera di diffida non era stata sottoscritta dall'opponente, ma da una omonima, essendovi “nella famiglia allargata di Persona_1
(…) almeno un paio di : una (…) cugina di primo grado dell'opponente; la
[...] Persona_2 seconda (…) altra cugina più lontana, figlia” del “fratello del papà del ”; c) Persona_1
non era indirizzata a , quale erede di . Parte_1 Persona_1
Contestava, inoltre, l'esistenza del credito in quanto all'epoca della diffida le quote della società opposta erano sottoposte a sequestro penale e sino al luglio 2013 era stato nominato apposito amministratore giudiziario, il quale non si era attivato per il recupero del preteso credito né era menzionato nella diffida.
Eccepiva ancora, in via preliminare, il “difetto di capacità processuale” del legale rappresentante della società opposta, , difettando l'autorizzazione dell'assemblea dei soci Controparte_2
espressamente richiesta dallo statuto.
L'opponente disconosceva, poi, la sottoscrizione di apposta sul documento Persona_1 denominato “certificato di esecuzione dei lavori”, precisando in ogni caso che la stessa non forniva prova del credito, né dei lavori eseguiti dalla società.
Da ultimo, contestava l'applicabilità del D.lgs. n. 231/2002 ai fini del calcolo degli interessi in assenza di prova che il contratto di appalto dei lavori oggetto delle fatture azionate fosse stato stipulato prima dell'8 agosto 2002, data di entrata in vigore del decreto, ferma la prescrizione del diritto alla riscossione degli interessi ex art. 2948, n. 4, c.c.. Chiedeva, pertanto, revocarsi il decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10/12/2021, si costituiva la
[...]
la quale, nel contestare l'opposizione, preliminarmente faceva rilevare che Controparte_1
l'assemblea dei soci aveva autorizzato l'amministratore a procedere al recupero del credito, come da verbale che allegava, dal che l'infondatezza delle doglianze circa la capacità processuale dello stesso.
Contestava, poi, l'eccezione di prescrizione del credito, evidenziando che la diffida inoltrata a persona defunta e ricevuta dall'erede senza riserve, anche nel caso di imprenditore individuale deceduto, è idonea a produrre effetti interruttivi della prescrizione, nonché che il recapito della stessa presso un luogo rientrante nella sfera di dominio dell'opponente, quale la residenza del padre, consentiva l'operatività della presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c.. A tale proposito, aggiungeva che l'opponente non aveva efficacemente contestato di aver ricevuto la diffida prodotta in atti, non avendo disconosciuto la sottoscrizione apposta al relativo avviso di ricevimento, e che, in ogni caso, le deduzioni dell'opponente circa la ricezione da parte di una persona omonima erano prive di prova.
Contestava, poi, il rilievo presuntivo attribuito dall'opposta, ai fini della prova dell'inesistenza del credito, alla circostanza che la società fosse all'epoca della diffida sottoposta a sequestro, precisando che esso aveva riguardato solo le quote e non la società in sé e che l'incarico a procedere alla diffida ben poteva essere stato conferito dall'amministratore giudiziario. Peraltro, faceva rilevare che l'opponente aveva premesso che i lavori erano stati commissionati e interamente pagati dal padre, riconoscendo, dunque, l'esistenza del debito di . In proposito, Persona_1 aggiungeva che il de cuius aveva annotato le fatture dell'opposta nella propria contabilità e aveva eseguito, seppur in parte, dei pagamenti e che anche l'opposta aveva pagato delle somme, successivamente al decesso del padre e fino al 29/1/2010, per cui rimaneva inefficace il disconoscimento della sottoscrizione del , per cui formulava, in ogni caso, istanza di Per_1
verificazione.
Da ultimo, ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/2002, rappresentava che il contratto era stato stipulato nel 2004.
Chiedeva, quindi, rigettarsi l'opposizione, con vittoria di spese e compensi.
Con ordinanza del 10/07/2022 veniva rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto opposto e concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.. Espletato il procedimento di mediazione e disattese le istanze di prova orale articolate dalle parti, la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi.
***
L'opposizione proposta da merita accoglimento nei termini di seguito esposti. Parte_1
Va premesso, in diritto, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, che non può considerarsi autonomo e distinto rispetto alla fase monitoria da cui discende, ma rappresenta una fase ulteriore, a cognizione piena e nel contradditorio tra le parti. Da tale assunto derivano due corollari: sotto il profilo sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, invece spetta all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
in secondo luogo, sotto il profilo processuale, il giudice dell'opposizione non sarà chiamato a valutare solo la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma dovrà altresì verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto.
Una volta instaurato il giudizio di opposizione, pertanto, sono irrilevanti le contestazioni circa la idoneità o meno della documentazione allegata in sede monitoria a consentire l'emissione del decreto ingiuntivo dovendosi, invece, unicamente valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce della documentazione offerta dal creditore e delle difese del debitore (in tal senso, si vedano ex multis, Cass. civ., sez. III, 15/07/2005, n.15026; Cass. civ., sez. III, 10/10/2003, n.15186; Cass. civ., sez. lav., 09/05/2002, n.6663).
Nella fattispecie, la a riprova del credito ha prodotto in sede Controparte_1 monitoria le fatture azionate, l'estratto delle scritture contabili autenticato da notaio, nonché il certificato di esecuzione dei lavori, datato 26/7/2007, recante il timbro e la sottoscrizione di
. Persona_1
L'opponente, dal canto suo, non ha invero efficacemente contestato l'esistenza del credito, risultando le difese spiegate dalla nel merito, in parte, contraddittorie e, in altra parte, Per_1
tardive.
Difatti, l'opponente, dopo aver eccepito in sede di citazione che i lavori sono stati interamente commissionati e pagati dal padre, senza dunque contestare l'esecuzione degli stessi e a monte l'esistenza del contratto tra l'opposta e , solo nella terza memoria istruttoria e, Persona_1 quindi, tardivamente ha eccepito l'assenza di prova del credito e, segnatamente, la mancata produzione del contratto, della certificazione della posizione INAIL aperta, delle fatture di acquisto dei pannelli in cemento precompresso, del registro presenze in cantiere, del piano generale della sicurezza e coordinamento (cfr. terza memoria ex art. 183 c.p.c. dell'opponente).
In tale quadro, risulta generico il disconoscimento della sottoscrizione di Persona_1
apposta in calce al certificato di fine lavori datato 26/7/2007, non avendo Parte_1
contestato che il padre avesse commissionato i lavori oggetto delle fatture;
è, di poi, irrilevante la difesa fondata sulla sottoposizione della società a sequestro penale al momento della diffida in quanto non supportata da elementi ulteriori idonei a inferire da essa in via presuntiva l'inesistenza del credito e risultando, piuttosto, per quanto detto, l'assenza di rituale contestazione della pretesa creditoria dell'opposta.
In via preliminare, poi, ha eccepito il difetto di capacità processuale Parte_1 dell'amministratore della società opposta per non aver ottenuto l'autorizzazione assembleare prescritta dallo statuto e la prescrizione del credito, stante l'inidoneità della diffida inoltrata il
30/12/2011 dall'opposta ad interrompere efficacemente nei suoi confronti il decorso del termine decennale.
La prima eccezione è infondata.
Va rilevato che il precedente citato dall'opponente in sede di prima udienza di comparizione, relativo alla insanabilità nel corso del processo del difetto di procura alle liti, non si attaglia al caso in esame, venendo nella specie in rilievo la – diversa – ipotesi del difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in rappresentanza dell'ente.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tal caso: “Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica, che agisca in giudizio in rappresentanza di un ente (nella specie, per mancanza dell'autorizzazione preventiva alla proposizione dell'azione da parte dell'organo competente per statuto), può essere sanato, in qualunque stato e grado del giudizio, con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente stesso, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare l'operato del falsus procurator” (Cass. civ., sez. I, 15/11/2016,
n. 23274).
Ciò posto in ordine alla sanabilità dell'eventuale difetto di rappresentanza dell'ente, l'eccezione dell'opponente è stata superata mediante la produzione da parte dell'opposta della delibera assembleare del 18/2/2021 con la quale , amministratore della è Controparte_2 CP_1
stato autorizzato alla proposizione del ricorso monitorio (cfr. all. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), non oggetto di contestazione. L'opposizione merita, nondimeno, accoglimento in quanto risulta fondata l'eccezione di prescrizione del credito, non avendo parte opposta efficacemente interrotto il decorso del termine decennale con la diffida del 30/12/2011.
Sebbene, infatti, sia rimasta priva di prova la difesa dell'opponente in ordine alla identità della persona che ha ricevuto la diffida (che, in tesi, sarebbe una non meglio precisata omonima), peraltro considerato che, per un verso, l'opponente non ha formalmente disconosciuto la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento ad essa riconducibile e che, per l'altro, essa in sede di prima udienza di comparizione e nei successivi scritti difensivi ha contraddittoriamente dedotto di avere consegnato la busta (indi dopo averla ricevuta) alla madre senza nemmeno aprirla, risulta dirimente ai fini dell'accoglimento dell'eccezione la considerazione che la diffida sia stata indirizzata all'impresa individuale di successivamente alla morte del titolare e alla Persona_1 cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese.
È vero, infatti, come sostenuto dall'opposta e contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, che l'atto di diffida ad adempiere inviato all'impresa individuale dopo il decesso dell'originario titolare e ricevuto dagli eredi senza contestazione è idoneo ad interrompere la prescrizione, non rilevando in tal caso la spendita della qualità di erede, ma tale principio è affermato dalla giurisprudenza di legittimità, anche citata dall'opposta, in quanto “ai sensi dell'art.2563 e 2565 c.c., la ditta può continuare ad essere intitolata al nome dell'imprenditore defunto, che si trasmette ai successori unitamente all'azienda, in mancanza di una diversa disposizione testamentaria, e che può costituire un elemento indispensabile, o quantomeno utile, per la conservazione dell'avviamento commerciale” (cfr. Cass. civ., sez. I, 23/04/2002, n. 5899; Cass. civ., sez. lav., 24/01/1981, n.561;
Corte appello L'Aquila, sez. lav., 04/07/2011, n. 475).
Nella fattispecie, come anticipato, la diffida del 30/12/2011, ancorché ricevuta senza contestazioni da e, quindi, in astratto idonea a interrompere il corso della prescrizione anche Parte_1 nei suoi confronti, non lo è in concreto in quanto è indirizzata all'impresa agricola di OT
Domenico, cancellata dal registro delle imprese dal 17/9/2009 e il cui titolare era deceduto il
23/4/2009.
Pertanto, nel caso in esame, la diffida risulta indirizzata a soggetto inesistente, sia in quanto già deceduto al momento dell'inoltro della messa in mora (a tale ultimo proposito, si vedano Cass. civ., sez. III, 02/07/1981, n.4296 secondo cui “La domanda giudiziale, proposta dal creditore nei confronti del debitore in precedenza deceduto, e, quindi, di un soggetto inesistente, non può integrare un atto interruttivo della prescrizione, stante la natura tipicamente recettizia di questo ultimo, nè, pertanto, può spiegare effetti riflessi di interruzione della prescrizione stessa nei confronti di altro soggetto, ancorché erede o coobbligato solidale del "de cuius", pure se abbia avuto conoscenza della domanda medesima (nella specie, avendo ricevuto, in sede di notificazione, la citazione destinata al defunto)” e Trib. Ascoli Piceno, 29/12/2004, per cui “La diffida di pagamento indirizzata all'abitazione di soggetto già deceduto e non all'erede, non ha efficacia interruttiva della prescrizione”), sia in quanto cancellato dall'ordinamento giuridico nella sua dimensione imprenditoriale, non potendo quindi operare la presunzione di prosecuzione dell'attività del padre in capo all'erede che risulta essere il presupposto fondante dei precedenti giurisprudenziali richiamati.
La Corte di legittimità, infatti, nelle pronunce sopra citate, al fine di ritenere validamente interrotto il termine prescrizionale nel caso di diffida indirizzata all'impresa individuale di soggetto deceduto ma ricevuta dall'erede, valorizza proprio la presunzione di prosecuzione dell'attività conseguente al venir meno del titolare e al trasferimento iure hereditatis dell'azienda in capo agli eredi.
In particolare, Cassazione civile n. 5899/2002 citata ha ritenuto valida nei confronti degli eredi la notifica del decreto ingiuntivo effettuata all'impresa individuale, in persona del legale rappresentante, dopo il decesso del titolare ma prima della cessazione dell'attività, proseguita pacificamente dagli eredi per almeno un anno e quindi esistente al momento della notifica, circostanza non ricorrente nella fattispecie ove la cancellazione dell'impresa individuale denominata Azienda Agricola di OT Domenico, destinataria della notifica, ancorché avvenuta cinque mesi dopo il decesso del titolare, è anteriore (di due anni) rispetto alla diffida di pagamento.
Alla luce dei principi richiamati, dunque, la diffida invocata dall'opposta non può avere efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti di . Parte_1
Le suddette conclusioni non sono contraddette dal dedotto riconoscimento del debito mediante il pagamento di acconti dopo il decesso del padre e sino al 29/1/2010, in quanto, non potendo attribuirsi efficacia interruttiva della prescrizione alla diffida del 30/12/2011 per quanto sopra esposto, il credito è ugualmente prescritto, essendo decorsi oltre dieci anni dalla data dell'ultimo pagamento in acconto (in tesi avvenuto il 29/1/2010) e la notifica del decreto ingiuntivo (avvenuta il
12/7/2021).
Per tutto quanto esposto, l'opposizione proposta da merita accoglimento con Parte_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 179/2021 emesso dal Tribunale di Caltagirone in data
21/05/2021, per prescrizione del credito.
Considerata l'infondatezza delle ulteriori difese dell'opponente, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione parziale delle spese tra le parti nella misura di 1/3. I restanti 2/3, secondo soccombenza, sono posti a carico della e sono calcolati come in Controparte_1
dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 (come aggiornato) tenuto conto del valore del giudizio e delle fasi espletate (valori minimi per tutte le fasi).
P.Q.M.
Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa n. 982/2016
- ACCOGLIE l'opposizione proposta da e REVOCA il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 179/2021, emesso dal Tribunale di Caltagirone in data 21/05/2021;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti nella misura di 1/3 e CONDANNA la
[...]
al pagamento dei restanti 2/3 in favore di Controparte_1 Parte_1 che si liquidano in € 9.732,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e c.p.a. come per legge da distrarsi in favore dell'avv. Strano dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Caltagirone, il 22/4/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Criscione