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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 29/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 29.1.2025, davanti al GL Paola Cappello, sono presenti per parte opponente il
Dott. in sostituzione dell'Avv. Tallone, assistito dal Dott. Cilenti Antonio Pt_1 ai fini della pratica forense, per parte opposta l'Avv. Iannì in sostituzione dell'Avv.
Badellino.
I procuratori delle parti insistono come in atti e nelle difese di cui alle note conclusive.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 492 / 2023
promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
elettivamente domiciliata in IMPERIA, VIA DES GENEYS, presso lo studio e la persona dell'Avv. TALLONE NICLA che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Pag. 2 di 6 elettivamente domiciliato in Imperia, Piazza Controparte_1
Calvi 21, presso lo studio e la persona degli Avv.ti MIROGLIO e BADELLINO che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
“Piaccia all.Illmo Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, contrariis reiectis: - in via preliminare: - dichiarare la propria incompetenza funzionale, in favore del Giudice di Pace di Imperia, competente per valore, in ragione della compensazione ex art. 1243 c.c. dei crediti corrispondenti reciprocamente azionati dalle parti;
- sospendere l'efficacia immediatamente esecutiva del Decreto Ingiuntivo qui opposto, n.
98/2023 del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, per tutte le ragioni precedentemente esposte, sia in fatto, sia in diritto: - nel merito: - revocare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 98/2023 emesso il giorno 11 agosto 2023 dal Tribunale di Imperia, in persona del Giudice Dottor Pasquale Longarini, in funzione di Giudice del lavoro, e notificato in data 18 agosto 2023, per sua inammissibilità attesa l'assenza del requisito dell'esistenza del credito azionato, estinto ex art. 1243 c.c. per compensazione fino alla sua concorrenza con il credito reciproco facente capo alla in persona del suo Parte_2 legale rappresentante, per il noleggio di materiale edile;
- in via riconvenzionale: -condannare il Signor al pagamento, in favore della Controparte_1
, del residuo credito pari a € 2.709,05 (duemilasettecentonove virgola zerocinque) (€ Parte_2
4.800,00 – € 2.090,95), a titolo di noleggio della betoniera e dei materiali edili per l'attività di cantiere personale svolta da parte del Signor In ogni caso, vittoria delle spese e degli onorari di causa. CP_1
Parte resistente:
In via preliminare, previo mutamento di rito del procedimento in oggetto e ferme restando decadenze e preclusioni per parte opponente, e previa ogni occorrenda pronuncia, dichiarare l'inammissibilità dell'atto in opposizione in quanto tardivo;
Nel merito, rigettare ogni avversa istanza e domanda poiché infondata in fatto ed in diritto.
Pag. 3 di 6 In ogni caso, con vittoria di spese del giudizio monitorio nonché del presente giudizio di opposizione, con distrazione in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di avere anticipato gli esborsi e di non avere percepito compensi.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
98/23 con il quale il Tribunale di Imperia, su ricorso di ha Controparte_1
ingiunto ad essa opponente il pagamento della somma capitale di euro 2.090,95 al lordo delle ritenute di legge pari ad Euro 1.205,03 - oltre accessori e spese del procedimento monitorio - dovuta a titolo di mancata retribuzione del mese di settembre 2022.
A fondamento della propria opposizione la società - datrice di lavoro del - ha CP_1 dedotto l'intervenuta compensazione del debito con un credito vantato dalla società per aver noleggiato al lavoratore mezzi di lavoro e strumenti edili per un totale di
Euro 4.800,00 oltre IVA, chiedendo, in via riconvenzionale, la corresponsione della differenza.
Si è costituito il convenuto opposto che ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta ed ha contestato nel merito le pretese dell'opponente.
La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale dei motivi.
******
L'opposizione è inammissibile.
L'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione è assorbente.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 18.8.2023, per cui i 40 giorni per proporre opposizione devono ritenersi trascorsi alla data del 27.9.2023.
Pag. 4 di 6 L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (anche prescindendo dalla necessaria introduzione con ricorso e conseguente rilevanza del relativo termine) è stato notificato in data 9.10.2023 mediante PEC, quando il termine previsto dagli artt. 642 e 645 c.p.c., risultava già decorso, non potendosi computare nel caso di specie, la sospensione feriale dei termini.
La ratio dell'esclusione delle cause cognitive in materia gius-lavoristica dalla sospensione feriale dei termini (di cui della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, nella parte in cui richiamano del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92) riposa, per pacifica giurisprudenza di legittimità, nell'esigenza di un sollecito soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Si ritiene, in proposito, che l'obiezione dell'opponente in merito alla necessità di circoscrivere le eccezioni alla sospensione feriale dei termini esclusivamente alle controversie attinenti all'omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva (ex SSUU della Suprema Corte n. 2145/2021) non appare pertinente.
La pronuncia interpretativa della Corte si limita a chiarire l'ambito di applicazione della sospensione feriale nei procedimenti disciplinati con il rito del lavoro, ex D.
Lgs 150/2011 (opposizioni ad ordinanze ingiunzioni, sanzioni amministrative ecc.).
Il caso di specie rientra, invece, pacificamente nelle controversie di lavoro ex art. 409 c.p.c. che - come tali - sono indiscutibilmente escluse dalla sospensione feriale dei termini.
Ne discende che la presente opposizione è tardiva in quanto notificata oltre il termine di quaranta giorni previsti dall'art. 641 c.p.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i minimi tariffari dello scaglione di riferimento, stante la minima attività svolta e la decisione della questione in fase iniziale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Pag. 5 di 6 dichiara inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Imperia, n. 98/2023; condanna la parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte convenuta opposta che liquida in Euro 1.314,00 oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Imperia, 29.1.2025
Il giudice
Paola Cappello
Pag. 6 di 6
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 29.1.2025, davanti al GL Paola Cappello, sono presenti per parte opponente il
Dott. in sostituzione dell'Avv. Tallone, assistito dal Dott. Cilenti Antonio Pt_1 ai fini della pratica forense, per parte opposta l'Avv. Iannì in sostituzione dell'Avv.
Badellino.
I procuratori delle parti insistono come in atti e nelle difese di cui alle note conclusive.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e, all'esito, pronuncia la seguente sentenza dando lettura dei motivi.
Il Giudice
Paola Cappello REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IMPERIA
Sezione Unica Civile Lavoro
Il Giudice del Tribunale di Imperia, in funzione di giudice unico, in persona della
Dott.ssa Paola Cappello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al N. R.G. 492 / 2023
promossa da:
in persona del legale rappresentante p.t., Parte_2
elettivamente domiciliata in IMPERIA, VIA DES GENEYS, presso lo studio e la persona dell'Avv. TALLONE NICLA che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
ricorrente
contro
Pag. 2 di 6 elettivamente domiciliato in Imperia, Piazza Controparte_1
Calvi 21, presso lo studio e la persona degli Avv.ti MIROGLIO e BADELLINO che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
resistente
Conclusioni:
Parte ricorrente:
“Piaccia all.Illmo Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, contrariis reiectis: - in via preliminare: - dichiarare la propria incompetenza funzionale, in favore del Giudice di Pace di Imperia, competente per valore, in ragione della compensazione ex art. 1243 c.c. dei crediti corrispondenti reciprocamente azionati dalle parti;
- sospendere l'efficacia immediatamente esecutiva del Decreto Ingiuntivo qui opposto, n.
98/2023 del Tribunale di Imperia, Sezione Lavoro, per tutte le ragioni precedentemente esposte, sia in fatto, sia in diritto: - nel merito: - revocare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 98/2023 emesso il giorno 11 agosto 2023 dal Tribunale di Imperia, in persona del Giudice Dottor Pasquale Longarini, in funzione di Giudice del lavoro, e notificato in data 18 agosto 2023, per sua inammissibilità attesa l'assenza del requisito dell'esistenza del credito azionato, estinto ex art. 1243 c.c. per compensazione fino alla sua concorrenza con il credito reciproco facente capo alla in persona del suo Parte_2 legale rappresentante, per il noleggio di materiale edile;
- in via riconvenzionale: -condannare il Signor al pagamento, in favore della Controparte_1
, del residuo credito pari a € 2.709,05 (duemilasettecentonove virgola zerocinque) (€ Parte_2
4.800,00 – € 2.090,95), a titolo di noleggio della betoniera e dei materiali edili per l'attività di cantiere personale svolta da parte del Signor In ogni caso, vittoria delle spese e degli onorari di causa. CP_1
Parte resistente:
In via preliminare, previo mutamento di rito del procedimento in oggetto e ferme restando decadenze e preclusioni per parte opponente, e previa ogni occorrenda pronuncia, dichiarare l'inammissibilità dell'atto in opposizione in quanto tardivo;
Nel merito, rigettare ogni avversa istanza e domanda poiché infondata in fatto ed in diritto.
Pag. 3 di 6 In ogni caso, con vittoria di spese del giudizio monitorio nonché del presente giudizio di opposizione, con distrazione in favore del sottoscritto difensore il quale dichiara di avere anticipato gli esborsi e di non avere percepito compensi.
***
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_2
98/23 con il quale il Tribunale di Imperia, su ricorso di ha Controparte_1
ingiunto ad essa opponente il pagamento della somma capitale di euro 2.090,95 al lordo delle ritenute di legge pari ad Euro 1.205,03 - oltre accessori e spese del procedimento monitorio - dovuta a titolo di mancata retribuzione del mese di settembre 2022.
A fondamento della propria opposizione la società - datrice di lavoro del - ha CP_1 dedotto l'intervenuta compensazione del debito con un credito vantato dalla società per aver noleggiato al lavoratore mezzi di lavoro e strumenti edili per un totale di
Euro 4.800,00 oltre IVA, chiedendo, in via riconvenzionale, la corresponsione della differenza.
Si è costituito il convenuto opposto che ha dedotto l'inammissibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta ed ha contestato nel merito le pretese dell'opponente.
La causa è stata istruita in via documentale e, all'udienza odierna, è stata discussa e decisa mediante lettura integrale dei motivi.
******
L'opposizione è inammissibile.
L'eccezione preliminare di tardività dell'opposizione è assorbente.
Il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 18.8.2023, per cui i 40 giorni per proporre opposizione devono ritenersi trascorsi alla data del 27.9.2023.
Pag. 4 di 6 L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo (anche prescindendo dalla necessaria introduzione con ricorso e conseguente rilevanza del relativo termine) è stato notificato in data 9.10.2023 mediante PEC, quando il termine previsto dagli artt. 642 e 645 c.p.c., risultava già decorso, non potendosi computare nel caso di specie, la sospensione feriale dei termini.
La ratio dell'esclusione delle cause cognitive in materia gius-lavoristica dalla sospensione feriale dei termini (di cui della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, nella parte in cui richiamano del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 92) riposa, per pacifica giurisprudenza di legittimità, nell'esigenza di un sollecito soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Si ritiene, in proposito, che l'obiezione dell'opponente in merito alla necessità di circoscrivere le eccezioni alla sospensione feriale dei termini esclusivamente alle controversie attinenti all'omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva (ex SSUU della Suprema Corte n. 2145/2021) non appare pertinente.
La pronuncia interpretativa della Corte si limita a chiarire l'ambito di applicazione della sospensione feriale nei procedimenti disciplinati con il rito del lavoro, ex D.
Lgs 150/2011 (opposizioni ad ordinanze ingiunzioni, sanzioni amministrative ecc.).
Il caso di specie rientra, invece, pacificamente nelle controversie di lavoro ex art. 409 c.p.c. che - come tali - sono indiscutibilmente escluse dalla sospensione feriale dei termini.
Ne discende che la presente opposizione è tardiva in quanto notificata oltre il termine di quaranta giorni previsti dall'art. 641 c.p.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i minimi tariffari dello scaglione di riferimento, stante la minima attività svolta e la decisione della questione in fase iniziale.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione:
Pag. 5 di 6 dichiara inammissibile l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal
Tribunale di Imperia, n. 98/2023; condanna la parte opponente alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte convenuta opposta che liquida in Euro 1.314,00 oltre IVA, CPA ed accessori di legge.
Imperia, 29.1.2025
Il giudice
Paola Cappello
Pag. 6 di 6