Art. 1.
La procedura di sblocco di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 58 , e' regolata dalle norme seguenti:
I titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza e i possessori di titoli di credito soggetti al blocco in attuazione di ordinanze, proclami e disposizioni dello Autorita' militari alleate, convalidati, ad ogni effetto, dal predetto decreto legislativo luogotenenziale, hanno obbligo di denunziare alla Direzione generale del tesoro, o direttamente o tramite le competenti Intendenze di finanza, i titoli di cui chiedono lo sblocco entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche nel caso che abbiano fatto una precedente richiesta alle Autorita' alleate o nazionali.
La procedura di sblocco di cui all' art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 58 , e' regolata dalle norme seguenti:
I titolari di depositi bancari e postali e di cassette di sicurezza e i possessori di titoli di credito soggetti al blocco in attuazione di ordinanze, proclami e disposizioni dello Autorita' militari alleate, convalidati, ad ogni effetto, dal predetto decreto legislativo luogotenenziale, hanno obbligo di denunziare alla Direzione generale del tesoro, o direttamente o tramite le competenti Intendenze di finanza, i titoli di cui chiedono lo sblocco entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, anche nel caso che abbiano fatto una precedente richiesta alle Autorita' alleate o nazionali.