Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/03/2025, n. 1071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1071 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5467 /2020 RG
Alla udienza del 7.03.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accertata regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui la causa è stata rinviata per la discussione orale, ed è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 16.00
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
TRA
La Sig.ra , c.f. , Parte_1 C.F._1
(Avv Giovanna Scarantino)
1
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, c.f. (avv. Roberta Villa) P.IVA_1
CONVENUTA
E
La , in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore (p.i.v.a n ), avv. P.IVA_2
Accursio Gallo
Terza chiamata in causa
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
In accoglimento delle domande attoree, ritenute fondate e provate,
accertata la responsabilità della società convenuta ex art 114 D.Lgs n.
206/2005 del Codice del Consumo, condanna la Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di 19.369,1,
[...]
(comprensiva di spese mediche pari a 1.475,00) oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo,e rivalutazione monetaria solo sulle spese mediche.
2 Pone a carico della convenuta soccombente il pagamento delle spese legali spettanti a parte attrice quantificate in 5.595,00 euro, ( di cui
518, per esborsi) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, nonché le spese di entrambe le disposte ctu medico legale e tecnica
In accoglimento della domanda di manleva, spiegata dalla società
convenuta nei confronti della Controparte_2
condanna quest'ultima a tenere indenne e manlevare la
[...]
da tutte le somme, sborsate in forza della Controparte_1
presente sentenza, comprese quelle legali, entro i limiti della polizza assicurativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della documentazione versata in atti e della istruttoria espletata, appare meritevole di accoglimento, entro i limiti di quanto accertato dal ctu nominato
La OR , con atto di citazione notificato in data 30 aprile Parte_1
2020, ha convenuto la Società per sentir dichiarare Controparte_1
la responsabilità della stessa ai sensi dell'art. 114 D. Lgs. N. 206/2005
del Codice del Consumo in relazione ai danni subiti, a causa dei difetti della protesi impiantata in occasione dell'intervento del 23 novembre
2012. Tali danni venivano quantificati in €. 37.731,00. In via subordinata l'attrice svolgeva domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c. per
3 violazione del principio di neminem laedere da parte di
[...]
La convenuta si costituiva Controparte_1 Controparte_1
regolarmente in giudizio, contestava integralmente i fatti e le domande proposte e chiedeva il differimento della prima udienza per consentire la chiamata in giudizio di Zurich Insurance Plc, al fine di essere manlevata dalla stessa in forza del contratto assicurativo stipulato con la Compagnia, con rimborso delle spese legali come previsto dall'art. 1917 c.c. – norma inderogabile. Costituitasi la terza chiamata
[...]
riconosceva il rapporto assicurativo e, in caso di CP_2
soccombenza della convenuta principale chiedeva Controparte_1
di disporre il pagamento a carico dell'assicurazione nei limiti previsti dalla polizza assicurativa con il previsto scoperto del 10%.
Prima di entrare nel merito della istruttoria assunta necessita effettuare delle premesse, in punto di diritto, ritenute dirimenti ai fini del decidere.
Ed invero, una specifica e dettagliata tutela del consumatore danneggiato da prodotti difettosi è stata originariamente introdotta dalla direttiva n. 374/1985/CEE, attuata in Italia con il D.P.R. n.
224/1988, poi confluito nel D.Lgs. n. 206/2005 e successive modifiche,
altrimenti noto come il Codice del Consumo. La direttiva europea era intervenuta per coordinare e armonizzare le legislazioni nazionali perché le disparità esistenti non potessero negativamente incidere sul
4 gioco della concorrenza, pregiudicando la libera circolazione delle merci
all'interno del mercato comune e falsando il grado di protezione del
consumatore contro i danni causati alla sua salute e ai suoi beni da un
prodotto difettoso.1Attualmente la disciplina inerente alla responsabilità per danno da prodotti difettosi è contenuta agli artt.
114-127 del Titolo II, Parte IV del Codice del Consumo, quadro normativo distinto da quello riferibile alla garanzia per vizi della cosa venduta, come regolata dagli artt. 1490 e ss. del Codice Civile.
Pertanto "difettoso" è quel prodotto che non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: a) il modo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite;
b) l'uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere;
c) il tempo in cui il prodotto e' stato messo in circolazione (art. 117).
A tal uopo, occorre evidenziare che la giurisprudenza della Suprema
Corte ritiene che la responsabilità da prodotto difettoso abbia natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall'accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell'esistenza di un difetto del prodotto. Incombe, pertanto, sul soggetto danneggiato - ai sensi del d.lg. n. 206 del 2005, art. 120,
come già previsto del d.P.R. n. 224 del 1988, art.
8 - la prova del
5 collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno e, una volta fornita tale prova, incombe sul produttore - a norma dell'art. 118 dello stesso codice - la corrispondente prova liberatoria, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto veniva posto in circolazione, o che all'epoca non era riconoscibile in base allo stato delle conoscenze tecnico-scientifiche (Cass. Civ., sez. III, 20 novembre 2018, n. 29828)
Ciò posto necessita in primo luogo soffermarsi sul complessivo quadro probatorio assunto, costituito sia dalle prove testi che da entrambe le ctu disposte, ritenute di particolare pregio e decisive ai fini dell'accoglimento della domanda attorea.
Ed invero il teste , chirurgo ortopedico ha testualmente Testimone_1
dichiarato: “premetto che la sig.ra è stata una mia paziente Parte_1
circa dieci anni fa, e mi ricordo la protesi rotta, che aveva la sig.ra.
nella mia carriera professionale di 45 anni, la ho vista solo un paio di
volte; in merito alla documentazione mostratami ricordo la stessa, e
riconosco la mia firma, non ricordo fisicamente l'attrice; Preciso che
l'intervento di cui alle cartelle mostratemi riguardava la sostituzione
dell'anca ed impianto di protesi.,,,preciso che io mi ricordo tale
circostanza perché quando la era ritornata con la protesi Parte_1
rotta, io ho confrontato tutti gli esami radiologici che la attrice aveva
con se, dal giorno successivo al primo intervento (23/11/2012) . io ho
eseguito l'esame obiettivo sulla paziente, ed ho riscontrato la
6 definizione dell'esame obiettivo lo stato della attrice, ma aggiungo che
tale “definizione” risulta essere stata apposta nella cartella
mostratatami, pag. 2, doc 6, dal medico di guardia Dott.ssa Per_1
Preciso che io ho scelto di impiantare la protesi prodotta dalla
, in quanto per mia scelta professionale, per il Parte_2
secondo intervento opto per questa casa. Quella impiantata nel primo
intervento, e che si era rotta, proveniva dalla casa Controparte_3
produttrice a cui io mi rivolgevo fino all'anno 2018, per il primo
impianto. Preciso anche che io, personalmente, per le protesi di
revisione optavo per quelle prodotte dalla , a Parte_2
prescindere dalla circostanza che si fossero rotte o necessitassero di
revisione”.
Ed ancora, a seguito dell'istruttoria, sono state disposte prima una ctu medico legale, nominando il dott. , e succesivamente Persona_2
una ctu tecnica, nominando l'ing.
considerato che
alla CP_4
luce della già disposta c.t.u. medico legale, il Dott. , Persona_2
pur avendo effettuato le proprie valutazioni medico legali, non ha rinvenuto un ingegnere competente al fine di procedere alla valutazione meccanica di steli femorali di protesi d'anca rotta e, di conseguenza, non ha potuto accertare “il difetto qualificato” della protesi impiantata nell'attrice, in occasione dell'intervento chirurgico del 23/11/2012.
7 Ed invero, l'ing. , a seguito di una approfondita e pregiata CP_4
valutazione tecnica, ritenuta da questo Decidente assolutamente dirimente ai fini del decidere, dopo aver esplicitato numerose ed approfondite argomentazioni, alla cui relazione si rimanda, in maniera certa ed incontrovertibile ha concluso che:
“la protesi è fabbricata in materiale Ti-6Al-7Nb, conforme alle
prescrizioni della normativa del materiale ISO 5832-11 per quanto
riguarda le caratteristiche meccaniche, chimiche e metallografiche. La
protesi si è rotta per l'innesco e la propagazione di una cricca per fatica
dalla superficie laterale della protesi. L'innesco è stato generato dalla
presenza sulla superficie laterale di un codice identificativo ottenuto
per marcatura laser, che ha indotto nel materiale difetti quali presenza
di microcricche, strato superficiale rifuso e zona termicamente alterata
nelle zone marcate. Questi fenomeni hanno ridotto le prestazioni di
resistenza a fatica della protesi per le motivazioni sopra esposte.
Suddetti difetti, determinanti nella dinamica della rottura, sono stati
indotti nella fase di fabbricazione della protesi, prima dell'impianto.
La massa corporea dell'attrice in cui era impiantata la protesi,
e le possibili condizioni di scarsa aderenza dello stelo della
protesi all'interno dell'osso, non si possono ritenere variabili
determinanti all'insorgere del fenomeno di rottura. È stato
dimostrato che anche in questa condizione, una protesi rispondente
8 alle prescrizioni della Direttiva 93/42/EEC, recepita dal Dlgs n.46 1997
non avrebbe dovuto cedere.”
Analogamente, il ctu ribadite le proprie precedenti Per_3
conclusioni, alla cui relazione peritale si rimanda, all'esito della depositata ctu dell'ing. ha confermato nuovamente come non CP_4
siano evidenziabili errori medici di qualunque natura nella esecuzione
dell'intervento di protesi d'anca cui la perizianda si è sottoposta, in
particolare non emergevano censure circa l'indicazione chirurgica, la
scelta del tipo di protesi, l'esecuzione tecnica e i controlli
postoperatori; d'altro canto, non emergevano condotte inidonee da
parte della perizianda utili a giustificare o, quantomeno, facilitare la
rottura dello stelo protesico. L'evento “rottura dello stelo protesico”
veniva spiegato dallo scrivente come un fenomeno legato alla
evoluzione di una iniziale microfrattura in una zona dello stelo
protesico, microfrattura progressivamente propagatasi a causa dei
carichi ciclici normalmente impressi dalla deambulazione. Tale
meccanismo è d'altra parte comune a tutti i casi di rottura di una
componente protesica, sia essa uno stelo, un colletto modulare, una
testina o un inserto in ceramica: in tutti questi casi esiste una zona di
minore resistenza da cui origina una microfrattura (o microcricca, che
dir si voglia) che poi si propaga lentamente ma progressivamente in
ragione dei carichi ciclici imposti dalla deambulazione. Per finire, si
escludeva con certezza un qualsiasi fenomeno di mobilizzazione della
9 protesi (precedente ovviamente alla rottura) perché tale ipotesi non
trovava riscontri clinici né radiografici.
Ciò posto, a questo punto necessita soffermare l'attenzione sulla ctu medico legale del dott. e sulle relative conclusioni , dalle quali Per_2
emerge:
Per quel che concerne la valutazione del danno biologico in esito alla
procedura di revisione chirurgica effettuata, è necessario premettere
che, per quanto la chirurgia di revisione protesica nell'anca abbia
anch'essa raggiunto elevati livelli tecnici ed ottimi risultati clinici
globali, è evidente che l'esito clinico di una revisione protesica non può
essere paragonato a quello di un impianto normale, sia per la
maggiore esposizione e traumatismo chirurgici necessari, sia per
l'obbligatorio impiego di dispositivi protesici più invasivi ed in genere di
maggiori dimensionei rispetto agli impianti primari. Nella valutazione
del danno biologico, effettuata facendo riferimento alle linee guida per
la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico della società
italiana di medicina legale e delle assicurazioni, si deve dunque
delineare il maggior danno subito dalla perizianda, differenziandolo da
quello che sarebbe comunque esitato dopo un intervento di
sostituzione protesica dell'anca senza complicanze. Si è pertanto
ritenuto opportuno valutare questa differenza come la differenza di
danno biologico che sussiste tra la voce “Protesi d'anca — Classe I:
Pressoché completo recupero dell'ampiezza dei movimenti, in assenza
10 di dolore e di dismetria, con tono-trofismo muscolare conservato” ,
attribuibile ad un intervento di sostituzione protesica perfettamente
riuscito, e “Protesi d'anca — Classe II: Dolore sensibile ai farmaci,
moderati deficit articolari con limitazione dell'autonomia
deambulatoria, lieve ipotrofia muscolare, eterometria < 3 cm,
osteoporosi ed artrosi controlaterale”, tenendo ovviamente conto del
quadro clinico obiettivo rilevato. Pertanto, appare equo attribuire, in
esito all'intervento di revisione protesica del 2015, un danno biologico
inteso come maggior danno nella misura del 5%. Appare infine
congruo, sempre in esiti all'intervento di revisione protesica del 2015,
attribuire un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 40
(quaranta), un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di
ulteriori giorni 20 (venti), inabilità temporanea parziale al 50% di
giorni 15 (quindici) ed inabilità temporanea parziale al 25% di giorni
15 (quindici).
In merito alla liquidazione dei suddetti danni necessita premettere che alla luce di una evoluzione maturatasi presso i Giudici di Legittimità
appare opportuno applicare del Tabelle del Tribunale di Milano.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, tenuto conto dei postumi permanenti accertati (5%), dell'età della parte lesa all'epoca del sinistro (67 anni), spetta alla istante la somma complessiva pari a
14.911, 75 euro comprensiva del danno biologico, dei gg. di I.T.T. per
11 il periodo riconosciuto dal ctu nominato,considerato che la percentuale prevista a titolo di danno morale è inclusa nelle Tabelle di Milano.
Per ultimo, come rilevato dal ctu,sono ritenute congrue le spese sostenute pari a 1.475,00 euro e riconducibili all'occorso per cui è
causa.
Ed ancora, appare fondata e merita accoglimento la ulteriore domanda inerente la personalizzazione del danno, considerato il lungo tempo di immobilizzazione subito, la durata della riabilitazione affrontata,
pertanto, va riconosciuta una personalizzazione nella misura del 20%,
pari a 2.982,35 euro.
Sulla scorta delle su esposte premesse, la domanda attorea appare palesemente provata;
specificatamente l'istante ha fornito chiara prova
(come richiesto dalla Suprema Corte nella decisione n. 18631/2015)
sul “collegamento causale non già tra “prodotto” e danno, bensì tra
“difetto” e danno” .
Pertanto, in accoglimento delle domande attoree, ritenute fondate e provate, accertata la responsabilità della società convenuta ex art 114
D.Lgs n. 206/2005 del Codice del Consumo, condanna la
[...]
al pagamento della complessiva somma di 19.369,1, Controparte_1
(comprensiva di spese mediche pari a 1.475,00) oltre interessi legali
12 dalla domanda al soddisfo,e rivalutazione monetaria solo sulle spese mediche.
Pone a carico della convenuta soccombente il pagamento delle spese legali spettanti a parte attrice quantificate in 5.595,00 euro, ( di cui
518, per esborsi) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, nonché le spese di entrambe le disposte ctu medico legale e tecnica
In accoglimento della domanda di manleva, spiegata dalla società
convenuta nei confronti della Controparte_2
condanna quest'ultima a tenere indenne e manlevare la
[...]
da tutte le somme, sborsate in forza della Controparte_1
presente sentenza, comprese quelle legali, entro i limiti della polizza assicurativa.
Così deciso Pa, lì 7.03. 2024
Dott.ssa Valentina Cimino
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