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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7151/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella FONTAINE PANCIATICHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Bologna, Via A. Rubbiani n. 2,
e
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Clemente RIVA DI SANSEVERINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Bologna, Via Rubbiani n. 2
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 3 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 3 giugno 2024. I coniugi hanno contratto matrimonio a Castel Volturno (CE) il 17 giugno 2011. Dall'unione sono nate le figlie il 23 novembre 2011, e , il 9 novembre Per_1 Per_2
2019. Dopo che le parti erano comparse davanti alla Giudice designata il 3 settembre 2024, il 4 settembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. pagina 1 di 4 La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. All'udienza del 3 aprile 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 3 settembre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 13 giugno 2024 e 6 settembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il 3 Parte_2 dicembre 1988, e , nato a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio il 17 giugno 2011 in Castel Volturno (NA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, N. 7 P. 1, Uff. 2, anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) affida e a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
pagina 2 di 4 2) colloca le minori in via prevalente presso la madre, a cui pertanto assegna la dimora coniugale ubicata nel Comune di Bologna, Via Giovanni Fattori n. 17, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna entro le ore 21:00, e il mercoledì pomeriggio dopo la scuola fino alle ore 21:00;
- nelle festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
- nelle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
4) con decorso dal deposito della domanda pone a carico del signor Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle minori versando entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla SI , la somma di 450,00 Pt_2 euro mensili complessivi, da aggiornarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Inoltre, il signor , fino a quando la SI non trovi un impiego e, Pt_1 Pt_2 comunque, per non oltre un anno dalla pronuncia della sentenza di separazione, corrisponderà un contributo al canone mensile di locazione di 650,00 euro. Decorso l'anno, la SI provvederà al pagamento del predetto canone e Pt_2
l'assegno di mantenimento delle figlie aumenterà a 650,00 euro, di cui 200,00 euro da computarsi quale contributo per l'abitazione; 5) dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e come di seguito determinate ed individuate:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della Pt_1 SI versando, tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno 5 di ogni Pt_2 mese, la somma di 200,00 euro mensili da aggiornarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, da rivedersi quando la SI avrà una stabile occupazione Pt_2 lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico;
7) prende atto che i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio; D) Nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Isabella FONTAINE PANCIATICHI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Bologna, Via A. Rubbiani n. 2,
e
nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Clemente RIVA DI SANSEVERINO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale in Bologna, Via Rubbiani n. 2
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: scioglimento del matrimonio
***** CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da verbale dell'udienza del 3 aprile 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domande congiunte e cumulative di separazione consensuale e scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 3 giugno 2024. I coniugi hanno contratto matrimonio a Castel Volturno (CE) il 17 giugno 2011. Dall'unione sono nate le figlie il 23 novembre 2011, e , il 9 novembre Per_1 Per_2
2019. Dopo che le parti erano comparse davanti alla Giudice designata il 3 settembre 2024, il 4 settembre 2024 è stata pronunciata sentenza di separazione ex artt. 150 e 158 c.c. e con ordinanza emessa in pari data la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore per la prosecuzione del giudizio e per la trattazione della domanda di divorzio. pagina 1 di 4 La domanda di scioglimento del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della predetta sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni. All'udienza del 3 aprile 2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio. Dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale il 3 settembre 2024. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 13 giugno 2024 e 6 settembre 2024. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il 3 Parte_2 dicembre 1988, e , nato a [...] il [...], unitisi in Parte_1 matrimonio il 17 giugno 2011 in Castel Volturno (NA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, N. 7 P. 1, Uff. 2, anno 2011; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto: 1) affida e a entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2 responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
pagina 2 di 4 2) colloca le minori in via prevalente presso la madre, a cui pertanto assegna la dimora coniugale ubicata nel Comune di Bologna, Via Giovanni Fattori n. 17, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie:
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio dopo la scuola e fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, quando le riporterà presso la dimora materna entro le ore 21:00, e il mercoledì pomeriggio dopo la scuola fino alle ore 21:00;
- nelle festività di Natale, Capodanno e Pasqua ciascun genitore starà con le figlie seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
- nelle vacanze estive le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno;
4) con decorso dal deposito della domanda pone a carico del signor Pt_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario delle minori versando entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla SI , la somma di 450,00 Pt_2 euro mensili complessivi, da aggiornarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione. Inoltre, il signor , fino a quando la SI non trovi un impiego e, Pt_1 Pt_2 comunque, per non oltre un anno dalla pronuncia della sentenza di separazione, corrisponderà un contributo al canone mensile di locazione di 650,00 euro. Decorso l'anno, la SI provvederà al pagamento del predetto canone e Pt_2
l'assegno di mantenimento delle figlie aumenterà a 650,00 euro, di cui 200,00 euro da computarsi quale contributo per l'abitazione; 5) dispone che le spese straordinarie siano poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e come di seguito determinate ed individuate:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6) pone a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della Pt_1 SI versando, tramite accredito in c/c entro e non oltre il giorno 5 di ogni Pt_2 mese, la somma di 200,00 euro mensili da aggiornarsi automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dall'omologazione della separazione, da rivedersi quando la SI avrà una stabile occupazione Pt_2 lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico;
7) prende atto che i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome delle figlie ai fini della validità per l'espatrio; D) Nulla sulle spese.
pagina 3 di 4 Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale tenuta il 9 aprile 2025
La Giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
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