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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 26/11/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data
17.6.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
8.4.1978 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Gaia
Passerini, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Pastore , presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 17.6.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto, presso le rispettive residenze;
2) la figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori, Persona_1
i quali congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute della medesima, tenendo conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. La figlia minore manterrà
la propria residenza anagrafica presso la madre.
L'assegno unico verrà incassato pro quota del 50% ciascuno da entrambi i genitori. L'affidamento sarà regolato come segue:
- il padre, salvi impegni lavorativi o di salute, si impegna a tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì Persona_1
pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche, o al termine del campo estivo, o dalle 16.30 ( in assenza di ogni at tività) sino al lunedì
mattina con riaccompagno della minore alla scuola frequentata o al campo estivo ovvero alla casa materna entro le ore 10:00.(Nella
eventualità, in cui durante le vacanze estive o natalizie, in assenza del campo estivo, la mamma lavor i il lunedì mattina, successivo al fine settimana con il padre, quest'ultimo – qualora libero da impegni lavorativi - in luogo di riaccompagnarla, come consueto, tiene con sé
la bambina sino al termine del lavoro della sig.ra ). Nella Parte_1
settimana successiva al weekend di sua spettanza, il padre terrà con sé la minore anche i pomeriggi del mercoledì, nel solo caso in cui non abbia già trascorso la giornata del lunedì, dal termine delle lezioni scolastiche o al termine del campo estivo ( ovvero dalle 16.30 in assenza di ogni attività) sino alle 21.30 e il giovedì, al termine delle lezioni scolastiche con pernottamento sino al mattino del venerdì quando la riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna o al campo estivo;
nella settimana successiva al weekend di spettanza della madre, il padre terrà con sé la minore il lunedì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche o del campo estivo (ovvero dalle16.30 in assenza di ogni attività) tenendola presso la propria abitazione sino alle 21, 30;
- Sia il padre che la madre si impegnano, quando avranno la figlia presso di sé, ad accompagnarla alle varie attività
scolastiche/ricreative/sportive eventualmente previste, per realizzare una gestione quotidiana il più possibile condivisa e collaborativa degli impegni della minore;
- Nelle situazioni in cui emerge una difficoltà lavorativa ciascun genitore può chiedere la disponibilità all'altro di prendersi cura di
; in particolare nella eventualità di un turno lavorativo Per_1
mattutino della sig.ra che non le dovesse co nsentire di Parte_1
accompagnare a scuola, la stessa potrà portare la bambina dal Per_1
padre che provvederà ad accompagnare a scuola;
, durante la malattia della Bambina, nell'imminenza comunicata, si concorda che la stessa stia sempre con uno dei due genitori;
nei giorni in cui la minore parteciperà a gite scolastiche la stessa verrà accompagnata al luogo di incontro e prelavata da uno dei due genitori - nei periodi di sospensione dell'attività scolastica per le festività, i diritti di visita ordinariamente intesi verranno sospesi in ragione di una pattuizione che consenta alla minore di trascorrere con i genitori alternativamente, di anno in anno, tutte le festività civili e religiose di calendario. Una volta conclusosi il periodo di festività, il diritto di visita ricomincerà sulla base dell'interruzione avvenuta, senza considerare se nel periodo di festività uno o l'altro genitore si può
essere avvantaggiato, ovvero ha subito decurtazione, dei propri ordinari giorni con la minore Sulla base del principio della alternanza,
già in essere dalla separazione dei co niugi, i genitori pattuiscono che il giorno di Pasqua 2025 verrà trascorso con il padre e il conseguente
Lunedì dell'Angelo con la madre, seguendo l'alternanza già iniziata dopo la sentenza di separazione. Specificatamente con riguarda alle prossime festività natalizie: il giorno della Vigilia di Natale 2025 sino al 27 mattina, in modo continuativo, verrà trascorso con la madre;
il
30/31 dicembre 2025 e il primo gennaio 2026 sino al 02 mattina starà
con il padre;
Naturalmente con alternanza gli anni success ivi con le stesse modalità e tempistica;
la giornata dell'Epifania 2026 sarà
trascorsa il padre con il pernotto della notte precedente alla stessa;
nel solo caso in cui il giorno dell'Epifania coincidesse con la giornata del turno di riposo lavorativo dell a madre, questa potrà trascorrere con la minore il pomeriggio dalle ore 18,00; parimenti si potrà
procedere nelle giornate della Epifania degli anni successivi anche in favore del papà, tenuto conto della opportunità in relazione alla età
della minore - nel periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica, la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo,
quindici giorni di vacanza, anche non consecutivi, previa programmazione che tenga in considerazione i rispettivi p eriodi di ferie e tempestiva comunicazione, entro il giorno 30 maggio antecedente, all'altro genitore del periodo prescelto. Nei casi di viaggi che comportino il pernottamento fuori casa per più giorni, i genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore luogo e periodo con almeno 8 giorni di anticipo;
- nei giorni della “festa della Mamma “e del di lei compleanno e onomastico, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà
“e di lui compleanno e onomastico la minore starà rispettivamente con la madre e con il padre almeno per un pranzo o una c ena, ad esclusione del pernottamento se non già calendarizzato come di spettanza del padre;
se tale evento festivo non dovesse cadere in un giorno di spettanza del padre, non si dà luogo ad una sostituzione di tale giorno “speciale” con altra già calendarizzata;
- nei giorni del compleanno e onomastico di bisogna garantire Per_1
la possibilità che la bambina stia con entrambi i genitori a prescindere dal giorno calendarizzato di pertinenza, alternando di anno in anno un pranzo e/ un pomeriggio con un genitore e la cena con l'altro; 3) la disciplina di visita di cui sopra si intende sempre fatti salvi i diversi accordi tra i genitori, solo e comunque nell' interesse preminente della minore;
4) I genitori si impegnano a consultarsi ed a prendere di comune accordo ogni decisione riguardante la salute ed il benessere della figlia minore. S'impegnano, altresì, ad essere entrambi presenti nelle occasioni più importanti che riguardino la vita scolastica, religiosa,
ricreativa della stessa ed a comunicarsi l'un l'altro i vari impegni,
appuntamenti e visite mediche e/o specialistiche, ovvero circostanze particolari attinenti la vita della figlia.
5)I genitori, inoltre, si impegnano ad introdurre nella vita della figlia minore con gradualità la presenza di eventuali nuovi compagni e solo nel momento in cui la nuova relazione abbia il carattere della stabilità;
6) Il padre, Sig. , quale contributo al mantenimento della CP_1
figlia minore si impegna a corrispondere alla madre, sig.ra Persona_1
, la somma mensile di euro 320,00 (trecentoventi/00) Parte_1
per dodici mensilità da rivalutare annualme nte secondo gli indici
ISTAT del costo vita a decorrere dal mese dell'anno successivo corrispondente al deposito del presente ricorso. Detta somma sarà
corrisposta con bonifico bancario anticipato con valuta entro il giorno
27 di ogni mese;
7) Le spese straordinarie per la figlia minore saranno corrisposte pariteticamente al 50% da ciascun genitore: ciò secondo le linee guida del consiglio Nazionale Forense, che i genitori dichiarano di ben conoscere. Si intendono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)
e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e c omunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se g ià presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricrea tive abituali (cinema, feste,
attività conviviali).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici ( ove non coperti da bonus ), spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco( rientranti nel mantenimento ordinario) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,
suddivise nelle seguenti categorie:
▪ scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuola formative;
master e specializzazioni post univers itarie;
frequentazione del conservatorio di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizz ati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
▪ spese di natura ludica o parascolastica: corsi relativi ad attività
artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straor dinaria di mezzi di trasporto (mini car, auto, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
▪ spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
▪ spese medico sanitarie;
spese per interventi chirurgici,
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese protesiche non indifferibili
▪ Per le spese sanitarie, ricomprese nella polizza assicurativa sottoscritta dal signor nell'interesse della minore, per la qualia CP_1
l'onere resta interamente a carico del padre, queste verranno suddivise da entrambi i genitori, in pari quota in attesa del rimborso previsto che verrà distribuito tra le parti anticipatarie nella stessa proporzionale quota di riparto.
▪ organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli
Rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (mezzo sms, e-mail, fax, p.e.c.,
ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per i scritto,
entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il
rimborso pro quota al genitore che avrà anticipato le già menzionate spese e che abbia consegnato idonea doc umentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
A parziale deroga i genitori concordano che le spese della mensa scolastica della figlia minore sarà a carico degli stessi per il 50%
ciascuno.
8) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
per la minore in caso di rilascio e/o rinnovo dei predetti documenti il consenso verrà manifestato di volta in volta di comune accordo presso le competenti sedi
9) La minore sarà fiscalmente a carico del sig. al 100%; Tale CP_1
pattuizione muove dall'esistenza di una polizza sanitaria sottoscritta dal signor , a beneficio anche della minore, il cui premio CP_1
resterà interamente a carico del padre. Visto che l 'assegno unico
(suddiviso al 50% tra le parti) assorbirà, per i figli fino a 21 anni, le detrazioni, il signor nella dichiarazione dei redditi potrà CP_1
detrarre unicamente le spese di istruzione, di mensa scolastica, le spese mediche e sanitarie, le spese per l'abbonamento del trasporto pubblico, sportive sostenute per la minore a suo carico. In virtù di tale beneficio, si impegna, però, a comunicare alla signora Parte_1
eventuali rimborsi economici annuali e a ripartirli al 50% con la stessa , risultanti dalla dichiarazione dei redditi, derivanti dalle spese, sopra indicate, sostenute per conto della minore per averla fiscalmente interamente a suo carico;
eventualmente tali rimborsi vanno a compensazione con altri costi dovuti dalla , ma Parte_1
sempre limitatamente a voci di spesa attinenti spese straordinarie sostenute per la minore e previo accordo sulla spesa da compensare .
10) Spese di lite del presente procedimento integralmente compensate tra le parti “.
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi de lla stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , matrimonio celebrato in data Parte_1 CP_1
13.3.2015 in Caserta e trascritto nei registri dello Stato Civile
dell'anzidetto Comune al n. 13 , parte II, serie A , anno
2015 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Caserta perché
provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data
17.6.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
8.4.1978 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Gaia
Passerini, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E
(C.F. ), nato il [...] a CP_1 C.F._2
Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Pastore , presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 17.6.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) i coniugi continueranno a vivere separati nel mutuo e reciproco rispetto, presso le rispettive residenze;
2) la figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori, Persona_1
i quali congiuntamente eserciteranno la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute della medesima, tenendo conto delle sue aspirazioni ed inclinazioni;
i genitori eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione. La figlia minore manterrà
la propria residenza anagrafica presso la madre.
L'assegno unico verrà incassato pro quota del 50% ciascuno da entrambi i genitori. L'affidamento sarà regolato come segue:
- il padre, salvi impegni lavorativi o di salute, si impegna a tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dal venerdì Persona_1
pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche, o al termine del campo estivo, o dalle 16.30 ( in assenza di ogni at tività) sino al lunedì
mattina con riaccompagno della minore alla scuola frequentata o al campo estivo ovvero alla casa materna entro le ore 10:00.(Nella
eventualità, in cui durante le vacanze estive o natalizie, in assenza del campo estivo, la mamma lavor i il lunedì mattina, successivo al fine settimana con il padre, quest'ultimo – qualora libero da impegni lavorativi - in luogo di riaccompagnarla, come consueto, tiene con sé
la bambina sino al termine del lavoro della sig.ra ). Nella Parte_1
settimana successiva al weekend di sua spettanza, il padre terrà con sé la minore anche i pomeriggi del mercoledì, nel solo caso in cui non abbia già trascorso la giornata del lunedì, dal termine delle lezioni scolastiche o al termine del campo estivo ( ovvero dalle 16.30 in assenza di ogni attività) sino alle 21.30 e il giovedì, al termine delle lezioni scolastiche con pernottamento sino al mattino del venerdì quando la riaccompagnerà a scuola o presso la casa materna o al campo estivo;
nella settimana successiva al weekend di spettanza della madre, il padre terrà con sé la minore il lunedì pomeriggio al termine delle lezioni scolastiche o del campo estivo (ovvero dalle16.30 in assenza di ogni attività) tenendola presso la propria abitazione sino alle 21, 30;
- Sia il padre che la madre si impegnano, quando avranno la figlia presso di sé, ad accompagnarla alle varie attività
scolastiche/ricreative/sportive eventualmente previste, per realizzare una gestione quotidiana il più possibile condivisa e collaborativa degli impegni della minore;
- Nelle situazioni in cui emerge una difficoltà lavorativa ciascun genitore può chiedere la disponibilità all'altro di prendersi cura di
; in particolare nella eventualità di un turno lavorativo Per_1
mattutino della sig.ra che non le dovesse co nsentire di Parte_1
accompagnare a scuola, la stessa potrà portare la bambina dal Per_1
padre che provvederà ad accompagnare a scuola;
, durante la malattia della Bambina, nell'imminenza comunicata, si concorda che la stessa stia sempre con uno dei due genitori;
nei giorni in cui la minore parteciperà a gite scolastiche la stessa verrà accompagnata al luogo di incontro e prelavata da uno dei due genitori - nei periodi di sospensione dell'attività scolastica per le festività, i diritti di visita ordinariamente intesi verranno sospesi in ragione di una pattuizione che consenta alla minore di trascorrere con i genitori alternativamente, di anno in anno, tutte le festività civili e religiose di calendario. Una volta conclusosi il periodo di festività, il diritto di visita ricomincerà sulla base dell'interruzione avvenuta, senza considerare se nel periodo di festività uno o l'altro genitore si può
essere avvantaggiato, ovvero ha subito decurtazione, dei propri ordinari giorni con la minore Sulla base del principio della alternanza,
già in essere dalla separazione dei co niugi, i genitori pattuiscono che il giorno di Pasqua 2025 verrà trascorso con il padre e il conseguente
Lunedì dell'Angelo con la madre, seguendo l'alternanza già iniziata dopo la sentenza di separazione. Specificatamente con riguarda alle prossime festività natalizie: il giorno della Vigilia di Natale 2025 sino al 27 mattina, in modo continuativo, verrà trascorso con la madre;
il
30/31 dicembre 2025 e il primo gennaio 2026 sino al 02 mattina starà
con il padre;
Naturalmente con alternanza gli anni success ivi con le stesse modalità e tempistica;
la giornata dell'Epifania 2026 sarà
trascorsa il padre con il pernotto della notte precedente alla stessa;
nel solo caso in cui il giorno dell'Epifania coincidesse con la giornata del turno di riposo lavorativo dell a madre, questa potrà trascorrere con la minore il pomeriggio dalle ore 18,00; parimenti si potrà
procedere nelle giornate della Epifania degli anni successivi anche in favore del papà, tenuto conto della opportunità in relazione alla età
della minore - nel periodo estivo di sospensione dell'attività scolastica, la figlia minore trascorrerà con ciascuno dei genitori, salvo diverso accordo,
quindici giorni di vacanza, anche non consecutivi, previa programmazione che tenga in considerazione i rispettivi p eriodi di ferie e tempestiva comunicazione, entro il giorno 30 maggio antecedente, all'altro genitore del periodo prescelto. Nei casi di viaggi che comportino il pernottamento fuori casa per più giorni, i genitori si impegnano a comunicare all'altro genitore luogo e periodo con almeno 8 giorni di anticipo;
- nei giorni della “festa della Mamma “e del di lei compleanno e onomastico, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà
“e di lui compleanno e onomastico la minore starà rispettivamente con la madre e con il padre almeno per un pranzo o una c ena, ad esclusione del pernottamento se non già calendarizzato come di spettanza del padre;
se tale evento festivo non dovesse cadere in un giorno di spettanza del padre, non si dà luogo ad una sostituzione di tale giorno “speciale” con altra già calendarizzata;
- nei giorni del compleanno e onomastico di bisogna garantire Per_1
la possibilità che la bambina stia con entrambi i genitori a prescindere dal giorno calendarizzato di pertinenza, alternando di anno in anno un pranzo e/ un pomeriggio con un genitore e la cena con l'altro; 3) la disciplina di visita di cui sopra si intende sempre fatti salvi i diversi accordi tra i genitori, solo e comunque nell' interesse preminente della minore;
4) I genitori si impegnano a consultarsi ed a prendere di comune accordo ogni decisione riguardante la salute ed il benessere della figlia minore. S'impegnano, altresì, ad essere entrambi presenti nelle occasioni più importanti che riguardino la vita scolastica, religiosa,
ricreativa della stessa ed a comunicarsi l'un l'altro i vari impegni,
appuntamenti e visite mediche e/o specialistiche, ovvero circostanze particolari attinenti la vita della figlia.
5)I genitori, inoltre, si impegnano ad introdurre nella vita della figlia minore con gradualità la presenza di eventuali nuovi compagni e solo nel momento in cui la nuova relazione abbia il carattere della stabilità;
6) Il padre, Sig. , quale contributo al mantenimento della CP_1
figlia minore si impegna a corrispondere alla madre, sig.ra Persona_1
, la somma mensile di euro 320,00 (trecentoventi/00) Parte_1
per dodici mensilità da rivalutare annualme nte secondo gli indici
ISTAT del costo vita a decorrere dal mese dell'anno successivo corrispondente al deposito del presente ricorso. Detta somma sarà
corrisposta con bonifico bancario anticipato con valuta entro il giorno
27 di ogni mese;
7) Le spese straordinarie per la figlia minore saranno corrisposte pariteticamente al 50% da ciascun genitore: ciò secondo le linee guida del consiglio Nazionale Forense, che i genitori dichiarano di ben conoscere. Si intendono comprese nell'assegno di mantenimento le seguenti spese: vitto, abbigliamento, contributo per spese di abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie)
e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco
(comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e c omunque medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola se g ià presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;
trattamenti estetici
(parrucchiere, estetista), attività ricrea tive abituali (cinema, feste,
attività conviviali).
Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici ( ove non coperti da bonus ), spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco( rientranti nel mantenimento ordinario) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private,
spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.
Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori,
suddivise nelle seguenti categorie:
▪ scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o di scuola formative;
master e specializzazioni post univers itarie;
frequentazione del conservatorio di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o alla preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizz ati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
▪ spese di natura ludica o parascolastica: corsi relativi ad attività
artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straor dinaria di mezzi di trasporto (mini car, auto, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuole private;
▪ spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
▪ spese medico sanitarie;
spese per interventi chirurgici,
spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite
SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
spese protesiche non indifferibili
▪ Per le spese sanitarie, ricomprese nella polizza assicurativa sottoscritta dal signor nell'interesse della minore, per la qualia CP_1
l'onere resta interamente a carico del padre, queste verranno suddivise da entrambi i genitori, in pari quota in attesa del rimborso previsto che verrà distribuito tra le parti anticipatarie nella stessa proporzionale quota di riparto.
▪ organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli
Rimborso al genitore anticipatario: in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (mezzo sms, e-mail, fax, p.e.c.,
ecc.), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per i scritto,
entro dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il
rimborso pro quota al genitore che avrà anticipato le già menzionate spese e che abbia consegnato idonea doc umentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.
A parziale deroga i genitori concordano che le spese della mensa scolastica della figlia minore sarà a carico degli stessi per il 50%
ciascuno.
8) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio;
per la minore in caso di rilascio e/o rinnovo dei predetti documenti il consenso verrà manifestato di volta in volta di comune accordo presso le competenti sedi
9) La minore sarà fiscalmente a carico del sig. al 100%; Tale CP_1
pattuizione muove dall'esistenza di una polizza sanitaria sottoscritta dal signor , a beneficio anche della minore, il cui premio CP_1
resterà interamente a carico del padre. Visto che l 'assegno unico
(suddiviso al 50% tra le parti) assorbirà, per i figli fino a 21 anni, le detrazioni, il signor nella dichiarazione dei redditi potrà CP_1
detrarre unicamente le spese di istruzione, di mensa scolastica, le spese mediche e sanitarie, le spese per l'abbonamento del trasporto pubblico, sportive sostenute per la minore a suo carico. In virtù di tale beneficio, si impegna, però, a comunicare alla signora Parte_1
eventuali rimborsi economici annuali e a ripartirli al 50% con la stessa , risultanti dalla dichiarazione dei redditi, derivanti dalle spese, sopra indicate, sostenute per conto della minore per averla fiscalmente interamente a suo carico;
eventualmente tali rimborsi vanno a compensazione con altri costi dovuti dalla , ma Parte_1
sempre limitatamente a voci di spesa attinenti spese straordinarie sostenute per la minore e previo accordo sulla spesa da compensare .
10) Spese di lite del presente procedimento integralmente compensate tra le parti “.
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
71 c.p.c.
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni dell'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al la figlia non sono in contrasto con gli interessi de lla stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art.473-bis.4
c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e , matrimonio celebrato in data Parte_1 CP_1
13.3.2015 in Caserta e trascritto nei registri dello Stato Civile
dell'anzidetto Comune al n. 13 , parte II, serie A , anno
2015 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Caserta perché
provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939
n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 25.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti