CA
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 11/09/2025, n. 1104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1104 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N. 477/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 489/2023 R.G.; promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Iveta Marinangeli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gubbio (PG), via Savelli della Porta n. 42;
APPELLANTE contro
E_
(già (CF:
[...] Controparte_2
); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Speranzini, con studio in Pergola (PU), via Marconi n. 8/A ed ivi elettivamente domiciliata;
APPELLATA
e nei confronti di pagina 1 di 9 Controparte_3
[...]
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza n. 464/2023, emessa dal Tribunale di
Pesaro in data 17.5.2023, nel giudizio iscritto al n. 237/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, contrariis rejectis,
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza oggi impugnata, in quanto illegittima e/o erronea per tutti i motivi di cui al presente atto ed inoltre, sia per le motivazioni giuridiche e fattuali oggi spiegate sia in quanto,
l'eventuale trascrizione dell'ordinanza presso la conservatoria e la conseguente revoca dell'atto renderebbe impossibile e/o alquanto difficoltoso il ripristino dello status ante causa;
- nel merito ed in via principale, Riformare l'Ordinanza oggi gravata per tutti i motivi di cui al presente atto di reclamo e per effetto accogliere le richieste spiegate nel ricorso introduttivo del giudizio e cioè:
- a modifica di quanto stabilito nell'ordinanza oggi reclamata ed in accoglimento delle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione del primo grado e pertanto:
Respingere la domanda di revocatoria spiegata dalla ricorrente nel giudizio R.g
237/23 tenutosi dinanzi al Tribunale di Pesaro, formulata da parte ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui al presente atto di reclamo.
- In via meramente subordinata: nel caso di soccombenza parziale tra le parti di causa compensare le spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
In via preliminare ed in rito dichiarare l'interposto appello inammissibile in quanto tardivo per le motivazioni esposte al punto A) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta e conseguentemente dichiarare il passaggio in giudicato
pagina 2 di 9 dell'Ordinanza di Accoglimento Totale rep. n.464/23 resa dal Tribunale di Pesaro in data 16/05/23 e pubblicata il 17/05/23.
In subordine e nel merito nella denegatissima ipotesi che il gravame non venisse dichiarato inammissibile, rigettare l'appello perché infondato per le motivazioni esposte al punto B), della comparsa di costituzione e risposta confermando
l'ordinanza impugnata in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza N. 464/2023, pubblicata in data 17.5.2023, il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda di revocatoria spiegata dalla
[...]
nei confronti di E_ Parte_1
e e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia dell'atto di Controparte_3 CP_3 donazione - e, segnatamente dell'atto esecutivo di accordi di divorzio Rep. 4646 del 17.10.2019, a rogito notaio di Gubbio - con cui Persona_1 [...]
aveva donato ai figli minori e (in Parte_1 Controparte_3 CP_3 ragione di ½ ciascuno) un immobile, sito in San Lorenzo in Campo (PU), via S.
Menchetti n. 21 e un immobile sito in Pergola (PU), via Valrea n. 7, riservandosi contestualmente l'usufrutto sui medesimi.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva l'atto di alienazione idoneo a pregiudicare le ragioni della creditrice, derivanti dalla sentenza della Corte di
Appello di Ancona n. 1429/2022, resa in esito al giudizio di appello n. 964/2019
R.G. - promosso da avverso la sentenza n. 399/2019, resa in Parte_1 data 3.5.2019 dal Tribunale di Pesaro, nel giudizio 2942/2015 R.G. - sul rilievo che, trattandosi di un atto a titolo gratuito, fosse sufficiente la mera consapevolezza - in capo al solo debitore - di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie (c.d. scientia damni).
Di conseguenza, secondo l'argomentazione del primo Giudice, essendo la donazione successiva alla pubblicazione della sentenza del Tribunale, doveva ragionevolmente ritenersi che il - al momento dell'atto dispositivo - fosse Pt_1 ben conscio delle ragioni del credito di controparte e del pregiudizio che ne sarebbe scaturito in termini di diminuzione della garanzia patrimoniale generica pagina 3 di 9 ex art. 2740 c.c.
Inoltre, il Tribunale di Pesaro ravvisava l'ulteriore requisito dell'eventus damni, non avendo il convenuto dimostrato che, all'esito dell'atto dispositivo menzionato, fossero residuati - nel proprio patrimonio - beni sufficienti a soddisfare le aspettative creditorie.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento del gravame e la conseguente riforma della decisione impugnata, ribadendo l'infondatezza - in fatto e in diritto - dell'actio pauliana spiegata dalla ricorrente nel giudizio di primo grado.
L'appellata E_
, ritualmente costituitasi, ha eccepito - in rito - l'inammissibilità del
[...] gravame ex adverso interposto e - nel merito - ne ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma dell'ordinanza gravata.
Con provvedimento del 25.10.2023 la Corte d'Appello di Ancona concedeva termine fino al 30.12.2023 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e assegnando termine per note scritte sino al Controparte_3 CP_3
22.04.2024.
Con nota di deposito del 22.04.2024, la difesa dell'appellante depositava - nel fascicolo telematico - originale di notifica e relate di notifica.
Con provvedimento del 24.04.2024, la Corte d'Appello di Ancona dichiarava inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza oggetto del reclamo;
condannava l'appellante al pagamento di una pena pecuniaria pari ad €.1.000,00 e fissava - per la rimessione della causa in decisione - l'udienza del 25.06.2025.
In data 16.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che erroneamente il giudicante avrebbe ravvisato l'eventus damni, ritenendo che - con l'atto oggetto di revocatoria - il debitore si era spogliato del proprio patrimonio immobiliare;
in pagina 4 di 9 proposito, osserva l'appellante che il proprio patrimonio residuo risultava pienamente idoneo a garantire il soddisfacimento della creditrice: ed invero, alla data dell'atto dispositivo de quo (17.10.2019) era in corso il pignoramento immobiliare promosso dal nei confronti di una Società sua debitrice (poi Pt_1 fallita), rispetto alla quale era ancora in corso l'accertamento dello stato passivo.
Pertanto, al momento della donazione i beni immobili dell'ex socio debitore del
- da questi aggrediti - non erano stati ancora venduti;
inoltre, il Giudice di Pt_1 prime cure non aveva considerato che dalle espropriazioni verso terzi - promosse dal nei confronti dei propri debitori - egli avrebbe ricavato non solo Pt_1
€.5.000,00, ma anche un'ulteriore assegnazione di €.1.009,00 al mese, a decorrere dal 10.04.2019, fino ad estinzione di un debito di €.35.142,76.
Con il secondo motivo di gravame, la difesa del lamenta che il Tribunale di Pt_1
Pesaro, in violazione dell'art. 115 c.p.c., non avrebbe posto a fondamento della decisione tutte le prove dedotte, omettendo di considerare gli elementi di fatto acquisiti in giudizio, con particolare riferimento all'omessa valutazione del credito di ulteriori €.35.142,76, di cui all'ordinanza di assegnazione del credito del
Tribunale civile di Pesaro del 10.06.2019.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta l'ordinanza gravata laddove non considera che il credito della solo per una parte (pari ad € 11.600,09) - CP_1 giusta sentenza del Tribunale di Pesaro n. 399/2019, pubblicata il 3.5.2019 - era antecedente all'atto del 17.10.2019 oggetto di revocatoria, mentre la parte residua del credito vantato dalla Banca, pari a €.5.398,00 - derivando dalla sentenza della Corte di Appello n. 1429/22 del 10.11.2022 - sarebbe posteriore alla donazione, dovendosi provare - in relazione a quest'ultima porzione del credito - l'intenzione del di nuocere al creditore. Pt_1
Con il quarto motivo di gravame, infine, l'appellante lamenta l'erronea valutazione della consistenza patrimoniale operata dal Giudice di prime cure, dato che, nella fattispecie concreta, il patrimonio del debitore (comprensivo sia di debiti che di crediti) - nel momento in cui la Banca attrice era divenuta creditrice per effetto dell'accertamento giudiziario - era ampiamente sufficiente a coprire le esigenze di quest'ultimo: in proposito, osserva l'appellante che il patrimonio attivo del pagina 5 di 9 debitore ammontava a circa €.203.289,98, come risulta dagli atti di recupero del credito (avvio dell'esecuzione immobiliare su tutti i beni immobili dell'ex-socio, suo debitore, ), con conseguente infondatezza della domanda di Parte_2 revocatoria, per insussistenza dei presupposti.
In via preliminare, la appellata ha eccepito l'inammissibilità del gravame, in CP_1 quanto tardivo e il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado.
In particolare, la Difesa dell'appellata rileva che l'ordinanza del Tribunale di
Pesaro - di accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria della , CP_1 pronunciata a conclusione del procedimento sommario di cognizione instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. - è stata notificata via pec dal legale della Banca al difensore di in data 18.05.2023, con la conseguenza che il Parte_1 termine (di 30 giorni) per l'impugnazione andava a scadere il 17.06.2023, mentre il gravame è stato proposto mediante ricorso depositato in Corte d'Appello il
27.05.2023, ma notificato al legale della - Controparte_4 unitamente al decreto della Corte d'Appello - soltanto in data 20/06/2023.
Osserva l'appellata che l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma (ordinaria) dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge - per il secondo grado di giudizio - l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario;
né, d'altro canto, sarebbe possibile - in caso di appello introdotto mediante ricorso - la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, del
D.Lvo n.150/2011 (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6318 del 05/03/2020, Rv. 657291 –
01).
Del resto, conclude l'appellante, siffatte considerazioni non potrebbero ritenersi superate dalla c.d. “Riforma Cartabia” che ha abrogato gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c., introducendo il nuovo art. 281 decies c.p.c., ovvero il nuovo procedimento semplificato - che non è una rivisitazione del vecchio giudizio a cognizione sommaria ante-riforma, ma diviene un giudizio a cognizione piena pagina 6 di 9 alternativo all'ordinario giudizio di cognizione - che si conclude con sentenza ed è impugnabile solo nelle forme ordinarie.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata è fondata.
Ed invero, per l'atto introduttivo del giudizio di gravame avverso l'ordinanza di cui trattasi - conclusiva del giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c. - è prevista la forma della citazione, anche a seguito della riforma Cartabia, che ha abrogato il procedimento ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., introducendo il nuovo procedimento semplificato ex art. 281 decies c.p.c., che prevede l'impugnabilità del provvedimento conclusivo solo nei modi ordinari (ai sensi dell'art. 281 terdecies, comma 2, c.p.c.).
Ed invero, in una fattispecie analoga a quella in esame, la S.C. ha affermato che
“qualora l'appello sia stato erroneamente proposto con ricorso, trova applicazione il principio secondo cui, instaurandosi il rapporto processuale con la vocatio in ius della controparte e, quindi, con la conoscenza dell'atto introduttivo da parte del destinatario, la tempestività dell'impugnazione deve essere riscontrata avendo riguardo non già alla data del deposito del ricorso, ma a quella in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza”.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla Cassazione per tutte le ipotesi in cui la forma prescelta per l'atto d'impugnazione non corrisponda a quella prescritta dalla legge ed è stato ribadito anche in riferimento all'impugnazione dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione (così: Cass. civ., sez. VI, 18.8.2016 n. 17192, che richiama Cass.,
SS.UU., 10.2.2014 n. 2907).
Tale principio è stato anche di recente ribadito dalla S.C., che, pronunciandosi in subiecta materia, ha chiarito che quando “la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ov'esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte” (così Cass., n. 20071/2021).
Pertanto, in applicazione dei principi dettati dalla S.C., il gravame può considerarsi tempestivo solo a condizione che, nel termine previsto dalla legge,
pagina 7 di 9 l'atto sia stato - non solo - depositato nella Cancelleria del Giudice, ma anche notificato alla controparte.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che l'ordinanza del Tribunale di Pesaro è stata notificata - a mezzo pec - al difensore di in data Parte_1
18.05.2023 e che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio di appello
è stata effettuata il 20.06.2023 e, dunque, oltre il termine (perentorio) di 30 giorni previsto per l'appello (termine spirato il 17.06.2023).
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai valori tabellari medi, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività processuale svolta e con riduzione del 50%, ex art. 4, comma 9, D.M. 55/2014.
Infine, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 464/2023, emessa dal Tribunale Parte_1 di Pesaro in data 17.5.2023, nel giudizio iscritto al n. 237/2023 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- dichiara inammissibile l'interposto gravame;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1 in favore di E_
, che si liquidano in complessivi €.1.983,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 23.07.2025
Il Consigliere Estensore
pagina 8 di 9 Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, nelle persone dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al N. 489/2023 R.G.; promossa da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Iveta Marinangeli ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gubbio (PG), via Savelli della Porta n. 42;
APPELLANTE contro
E_
(già (CF:
[...] Controparte_2
); P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Beatrice Speranzini, con studio in Pergola (PU), via Marconi n. 8/A ed ivi elettivamente domiciliata;
APPELLATA
e nei confronti di pagina 1 di 9 Controparte_3
[...]
APPELLATI CONTUMACI
OGGETTO: Appello avverso l'ordinanza n. 464/2023, emessa dal Tribunale di
Pesaro in data 17.5.2023, nel giudizio iscritto al n. 237/2023 R.G.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, contrariis rejectis,
In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva dell'ordinanza oggi impugnata, in quanto illegittima e/o erronea per tutti i motivi di cui al presente atto ed inoltre, sia per le motivazioni giuridiche e fattuali oggi spiegate sia in quanto,
l'eventuale trascrizione dell'ordinanza presso la conservatoria e la conseguente revoca dell'atto renderebbe impossibile e/o alquanto difficoltoso il ripristino dello status ante causa;
- nel merito ed in via principale, Riformare l'Ordinanza oggi gravata per tutti i motivi di cui al presente atto di reclamo e per effetto accogliere le richieste spiegate nel ricorso introduttivo del giudizio e cioè:
- a modifica di quanto stabilito nell'ordinanza oggi reclamata ed in accoglimento delle conclusioni spiegate nella comparsa di costituzione del primo grado e pertanto:
Respingere la domanda di revocatoria spiegata dalla ricorrente nel giudizio R.g
237/23 tenutosi dinanzi al Tribunale di Pesaro, formulata da parte ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui al presente atto di reclamo.
- In via meramente subordinata: nel caso di soccombenza parziale tra le parti di causa compensare le spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio.
Con vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi del giudizio.”.
Per l'appellata: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta:
In via preliminare ed in rito dichiarare l'interposto appello inammissibile in quanto tardivo per le motivazioni esposte al punto A) della narrativa della comparsa di costituzione e risposta e conseguentemente dichiarare il passaggio in giudicato
pagina 2 di 9 dell'Ordinanza di Accoglimento Totale rep. n.464/23 resa dal Tribunale di Pesaro in data 16/05/23 e pubblicata il 17/05/23.
In subordine e nel merito nella denegatissima ipotesi che il gravame non venisse dichiarato inammissibile, rigettare l'appello perché infondato per le motivazioni esposte al punto B), della comparsa di costituzione e risposta confermando
l'ordinanza impugnata in ogni sua parte.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza N. 464/2023, pubblicata in data 17.5.2023, il Tribunale di Pesaro accoglieva la domanda di revocatoria spiegata dalla
[...]
nei confronti di E_ Parte_1
e e, per l'effetto, dichiarava l'inefficacia dell'atto di Controparte_3 CP_3 donazione - e, segnatamente dell'atto esecutivo di accordi di divorzio Rep. 4646 del 17.10.2019, a rogito notaio di Gubbio - con cui Persona_1 [...]
aveva donato ai figli minori e (in Parte_1 Controparte_3 CP_3 ragione di ½ ciascuno) un immobile, sito in San Lorenzo in Campo (PU), via S.
Menchetti n. 21 e un immobile sito in Pergola (PU), via Valrea n. 7, riservandosi contestualmente l'usufrutto sui medesimi.
In particolare, il Giudice di prime cure riteneva l'atto di alienazione idoneo a pregiudicare le ragioni della creditrice, derivanti dalla sentenza della Corte di
Appello di Ancona n. 1429/2022, resa in esito al giudizio di appello n. 964/2019
R.G. - promosso da avverso la sentenza n. 399/2019, resa in Parte_1 data 3.5.2019 dal Tribunale di Pesaro, nel giudizio 2942/2015 R.G. - sul rilievo che, trattandosi di un atto a titolo gratuito, fosse sufficiente la mera consapevolezza - in capo al solo debitore - di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie (c.d. scientia damni).
Di conseguenza, secondo l'argomentazione del primo Giudice, essendo la donazione successiva alla pubblicazione della sentenza del Tribunale, doveva ragionevolmente ritenersi che il - al momento dell'atto dispositivo - fosse Pt_1 ben conscio delle ragioni del credito di controparte e del pregiudizio che ne sarebbe scaturito in termini di diminuzione della garanzia patrimoniale generica pagina 3 di 9 ex art. 2740 c.c.
Inoltre, il Tribunale di Pesaro ravvisava l'ulteriore requisito dell'eventus damni, non avendo il convenuto dimostrato che, all'esito dell'atto dispositivo menzionato, fossero residuati - nel proprio patrimonio - beni sufficienti a soddisfare le aspettative creditorie.
Avverso detta ordinanza ha proposto appello chiedendo Parte_1
l'accoglimento del gravame e la conseguente riforma della decisione impugnata, ribadendo l'infondatezza - in fatto e in diritto - dell'actio pauliana spiegata dalla ricorrente nel giudizio di primo grado.
L'appellata E_
, ritualmente costituitasi, ha eccepito - in rito - l'inammissibilità del
[...] gravame ex adverso interposto e - nel merito - ne ha chiesto il rigetto, con conseguente conferma dell'ordinanza gravata.
Con provvedimento del 25.10.2023 la Corte d'Appello di Ancona concedeva termine fino al 30.12.2023 per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e assegnando termine per note scritte sino al Controparte_3 CP_3
22.04.2024.
Con nota di deposito del 22.04.2024, la difesa dell'appellante depositava - nel fascicolo telematico - originale di notifica e relate di notifica.
Con provvedimento del 24.04.2024, la Corte d'Appello di Ancona dichiarava inammissibile la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza oggetto del reclamo;
condannava l'appellante al pagamento di una pena pecuniaria pari ad €.1.000,00 e fissava - per la rimessione della causa in decisione - l'udienza del 25.06.2025.
In data 16.7.2025, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e trascritte in epigrafe, a seguito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame, l'appellante lamenta che erroneamente il giudicante avrebbe ravvisato l'eventus damni, ritenendo che - con l'atto oggetto di revocatoria - il debitore si era spogliato del proprio patrimonio immobiliare;
in pagina 4 di 9 proposito, osserva l'appellante che il proprio patrimonio residuo risultava pienamente idoneo a garantire il soddisfacimento della creditrice: ed invero, alla data dell'atto dispositivo de quo (17.10.2019) era in corso il pignoramento immobiliare promosso dal nei confronti di una Società sua debitrice (poi Pt_1 fallita), rispetto alla quale era ancora in corso l'accertamento dello stato passivo.
Pertanto, al momento della donazione i beni immobili dell'ex socio debitore del
- da questi aggrediti - non erano stati ancora venduti;
inoltre, il Giudice di Pt_1 prime cure non aveva considerato che dalle espropriazioni verso terzi - promosse dal nei confronti dei propri debitori - egli avrebbe ricavato non solo Pt_1
€.5.000,00, ma anche un'ulteriore assegnazione di €.1.009,00 al mese, a decorrere dal 10.04.2019, fino ad estinzione di un debito di €.35.142,76.
Con il secondo motivo di gravame, la difesa del lamenta che il Tribunale di Pt_1
Pesaro, in violazione dell'art. 115 c.p.c., non avrebbe posto a fondamento della decisione tutte le prove dedotte, omettendo di considerare gli elementi di fatto acquisiti in giudizio, con particolare riferimento all'omessa valutazione del credito di ulteriori €.35.142,76, di cui all'ordinanza di assegnazione del credito del
Tribunale civile di Pesaro del 10.06.2019.
Con il terzo motivo, l'appellante contesta l'ordinanza gravata laddove non considera che il credito della solo per una parte (pari ad € 11.600,09) - CP_1 giusta sentenza del Tribunale di Pesaro n. 399/2019, pubblicata il 3.5.2019 - era antecedente all'atto del 17.10.2019 oggetto di revocatoria, mentre la parte residua del credito vantato dalla Banca, pari a €.5.398,00 - derivando dalla sentenza della Corte di Appello n. 1429/22 del 10.11.2022 - sarebbe posteriore alla donazione, dovendosi provare - in relazione a quest'ultima porzione del credito - l'intenzione del di nuocere al creditore. Pt_1
Con il quarto motivo di gravame, infine, l'appellante lamenta l'erronea valutazione della consistenza patrimoniale operata dal Giudice di prime cure, dato che, nella fattispecie concreta, il patrimonio del debitore (comprensivo sia di debiti che di crediti) - nel momento in cui la Banca attrice era divenuta creditrice per effetto dell'accertamento giudiziario - era ampiamente sufficiente a coprire le esigenze di quest'ultimo: in proposito, osserva l'appellante che il patrimonio attivo del pagina 5 di 9 debitore ammontava a circa €.203.289,98, come risulta dagli atti di recupero del credito (avvio dell'esecuzione immobiliare su tutti i beni immobili dell'ex-socio, suo debitore, ), con conseguente infondatezza della domanda di Parte_2 revocatoria, per insussistenza dei presupposti.
In via preliminare, la appellata ha eccepito l'inammissibilità del gravame, in CP_1 quanto tardivo e il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia di primo grado.
In particolare, la Difesa dell'appellata rileva che l'ordinanza del Tribunale di
Pesaro - di accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria della , CP_1 pronunciata a conclusione del procedimento sommario di cognizione instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. - è stata notificata via pec dal legale della Banca al difensore di in data 18.05.2023, con la conseguenza che il Parte_1 termine (di 30 giorni) per l'impugnazione andava a scadere il 17.06.2023, mentre il gravame è stato proposto mediante ricorso depositato in Corte d'Appello il
27.05.2023, ma notificato al legale della - Controparte_4 unitamente al decreto della Corte d'Appello - soltanto in data 20/06/2023.
Osserva l'appellata che l'impugnazione dell'ordinanza conclusiva del giudizio sommario di cui all'art. 702 ter c.p.c. può essere proposta esclusivamente nella forma (ordinaria) dell'atto di citazione, non essendo espressamente prevista dalla legge - per il secondo grado di giudizio - l'adozione del rito sommario quale modalità alternativa al rito ordinario;
né, d'altro canto, sarebbe possibile - in caso di appello introdotto mediante ricorso - la salvezza degli effetti dell'impugnazione, mediante lo strumento del mutamento del rito previsto dall'art. 4, comma 5, del
D.Lvo n.150/2011 (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6318 del 05/03/2020, Rv. 657291 –
01).
Del resto, conclude l'appellante, siffatte considerazioni non potrebbero ritenersi superate dalla c.d. “Riforma Cartabia” che ha abrogato gli artt. 702 bis, ter e quater c.p.c., introducendo il nuovo art. 281 decies c.p.c., ovvero il nuovo procedimento semplificato - che non è una rivisitazione del vecchio giudizio a cognizione sommaria ante-riforma, ma diviene un giudizio a cognizione piena pagina 6 di 9 alternativo all'ordinario giudizio di cognizione - che si conclude con sentenza ed è impugnabile solo nelle forme ordinarie.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello avanzata da parte appellata è fondata.
Ed invero, per l'atto introduttivo del giudizio di gravame avverso l'ordinanza di cui trattasi - conclusiva del giudizio sommario ex art. 702 bis c.p.c. - è prevista la forma della citazione, anche a seguito della riforma Cartabia, che ha abrogato il procedimento ex artt. 702 bis e ss. c.p.c., introducendo il nuovo procedimento semplificato ex art. 281 decies c.p.c., che prevede l'impugnabilità del provvedimento conclusivo solo nei modi ordinari (ai sensi dell'art. 281 terdecies, comma 2, c.p.c.).
Ed invero, in una fattispecie analoga a quella in esame, la S.C. ha affermato che
“qualora l'appello sia stato erroneamente proposto con ricorso, trova applicazione il principio secondo cui, instaurandosi il rapporto processuale con la vocatio in ius della controparte e, quindi, con la conoscenza dell'atto introduttivo da parte del destinatario, la tempestività dell'impugnazione deve essere riscontrata avendo riguardo non già alla data del deposito del ricorso, ma a quella in cui lo stesso risulta notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione dell'udienza”.
Tale principio è stato costantemente affermato dalla Cassazione per tutte le ipotesi in cui la forma prescelta per l'atto d'impugnazione non corrisponda a quella prescritta dalla legge ed è stato ribadito anche in riferimento all'impugnazione dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento sommario di cognizione (così: Cass. civ., sez. VI, 18.8.2016 n. 17192, che richiama Cass.,
SS.UU., 10.2.2014 n. 2907).
Tale principio è stato anche di recente ribadito dalla S.C., che, pronunciandosi in subiecta materia, ha chiarito che quando “la norma prevede che il giudizio vada proposto con citazione, ov'esso sia instaurato con ricorso, quel che rileva, ai fini della valutazione di tempestività, è la data in cui l'atto venga notificato alla controparte” (così Cass., n. 20071/2021).
Pertanto, in applicazione dei principi dettati dalla S.C., il gravame può considerarsi tempestivo solo a condizione che, nel termine previsto dalla legge,
pagina 7 di 9 l'atto sia stato - non solo - depositato nella Cancelleria del Giudice, ma anche notificato alla controparte.
Nel caso di specie, risulta per tabulas che l'ordinanza del Tribunale di Pesaro è stata notificata - a mezzo pec - al difensore di in data Parte_1
18.05.2023 e che la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio di appello
è stata effettuata il 20.06.2023 e, dunque, oltre il termine (perentorio) di 30 giorni previsto per l'appello (termine spirato il 17.06.2023).
Ogni ulteriore questione resta assorbita.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ai valori tabellari medi, con esclusione della fase istruttoria, tenuto conto dell'attività processuale svolta e con riduzione del 50%, ex art. 4, comma 9, D.M. 55/2014.
Infine, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza n. 464/2023, emessa dal Tribunale Parte_1 di Pesaro in data 17.5.2023, nel giudizio iscritto al n. 237/2023 R.G., disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così dispone:
- dichiara inammissibile l'interposto gravame;
- condanna al pagamento delle spese di lite del presente grado Parte_1 in favore di E_
, che si liquidano in complessivi €.1.983,00 per compensi
[...] professionali, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 115/2002 per il versamento - da parte dell'appellante - dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, D.P.R. cit.
Così deciso in Ancona, il 23.07.2025
Il Consigliere Estensore
pagina 8 di 9 Dr. Paola Mureddu
Il Presidente
Dr. Guido Federico
pagina 9 di 9