CA
Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3408 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di ROMA V Sezione Lavoro La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 23.10.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 549 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. RAIMONDO PIETRO Parte_1
Appellante e
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
Appellato contumace ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9808/2024 pubbl. il 04/10/2024 e non notificata. Conclusioni della parte: come da appello presente nel fascicolo telematico.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendo al Giudice adito di accertare anche previa disapplicazione del e/o dei
[...] bollettini di nomina docenti da GPS, il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato che le sarebbe spettato in ragione della propria posizione in graduatoria e delle preferenze indicate e per l' effetto disapplicare eventualmente ogni atto amministrativo che impedisca la stipula del contratto per parte ricorrente per la classe di concorso A017 in base alla corretta posizione nelle rispettive graduatorie tenendo conto delle scelte delle sedi effettuata dalla medesima ricorrente;
accertare e dichiarare il diritto al pagamento in favore della ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, in conformità dello stipendio tabellare vigente di tutte le somme dovute per il periodo lavorativo illegittimamente sottrattogli e precisamente dal 11.11.2022 al 31.08.2023 o nel periodo minore o maggiore che sarà ritenuto di giustizia depurate delle somme eventualmente percepite dalla medesima ricorrente nel
1 corso di detto periodo per effetto di successivi contratti di supplenza anche brevi e saltuarie con conseguente condanna del resistente;
accertare e dichiarare il CP_1 diritto della stessa ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, al riconoscimento giuridico del contratto illegittimamente sottrattogli e precisamente dal 11.11.2022 al 31.08.2023 o nel periodo minore o maggiore che sarà ritenuto di giustizia, con l'attribuzione di 12 punti, utili ai fini dei successivi aggiornamenti delle GPS depurati eventualmente del punteggio maturato dalla medesima ricorrente nel corso di detto periodo per effetto delle frazioni di contratti di supplenza anche brevi e saltuarie con conseguente condanna del ministero resistente. A tal fine esponeva che: era docente precaria e che a seguito di domanda di partecipazione in data 23.5.2022, risultava inserita per il biennio 2022/2024 nella 2^ fascia GPS nella Provincia di anche per la classe di concorso A017 CP_2
“Disegno ed Arte” per le scuole secondarie di secondo grado, con punti 60 e posizione in graduatoria n. 789; in data 4.8.2022 presentava istanza per la indicazione delle preferenze delle scuole con l' indicazione di scelta per le supplenze annuali e/o fino al termine delle attività; tra le scuole indicate, vi era il;
in data Controparte_3
10.11.2022 veniva reso noto l' elenco dei docenti assegnatari/beneficiari di contratti a tempo determinato per la classe di concorso A017 e per la stessa graduatoria e fascia di appartenenza, docenti con punteggio inferiore a quello della istante che rimaneva esclusa e senza lavoro;
il sistema di reclutamento/ Algoritmo aveva consentito l' assegnazione a docente con punteggio inferiore a quello della ricorrente ( Parte_2
punteggio 54,00 , posizione graduatoria di 2 fascia pari a 982).
[...]
Tanto premesso in fatto, eccepiva la violazione del principio meritocratico, dell'affidamento, della leale collaborazione e del buon andamento. Il convenuto non si costituiva e ne veniva dichiarata la CP_1 contumacia. Il Tribunale, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso. Assumeva il Giudice che in base alla normativa vigente, la preferenza di sede era il criterio primario di graduazione delle domande e il punteggio conseguito da ciascun docente costituiva invece il criterio suppletivo utilizzato nel corso della procedura all'interno della preferenza indicata. Il solo fatto che alcune docenti con punteggio inferiore alla ricorrente erano state trasferite alla sede da lei indicata per la classe di concorso A017 non evidenziava quindi alcuna illegittimità di tale procedura o del c.d. algoritmo, non essendo stato dedotto che anche dette docenti avessero indicato tale sede nello stesso ordine di preferenza riportato dalla nella domanda. Pt_1
Appella con ricorso depositato il 17.03.2025 , affidandosi ad un unico Parte_1 motivo di gravame. La lamenta un errore di giudizio commesso dal giudice nell'applicazione della Pt_1 legge al caso concreto, laddove nel ricorso originario erano stati espressamente indicati i nominativi dei candidati, posizionati in graduatoria con punteggio inferiore, risultati beneficiari di incarico di supplenza annuale. Tale circostanza sarebbe sufficiente a dimostrare come la docente sia stata illegittimamente scavalcata dall'algoritmo da candidati in posizione inferiore ed assegnate nella stessa sede indicata dall'odierna appellante. Peraltro, senza che quest'ultimi godessero di alcun diritto di precedenza in quanto il sistema ha riconosciuto l' appellante illegittimamente come “rinunciataria” quando la stessa non aveva mai manifestato tale rinunzia. In ordine alla motivazione della sentenza impugnata circa la mancata indicazione da parte della sulla sede scelta da altri docenti in un ordine di Pt_1
2 preferenza diverso dal suo, deduce che la docente non aveva alcun onere probatorio in tale senso (C.d.A. n. 3610/2024 pubblicata il 25/10/2024). Nonostante la regolarità della notifica il appellato rimaneva contumace. CP_1
L'appello è fondato. La questione oggetto della presente controversia ha trovato compiuta definizione in una serie pronunciamenti di questa stessa Sezione (si veda per tutte CdA Sez V sentenza n. 653/2025 pubbl. il 14/02/2025) cui questo Collegio intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando ad esso per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
L'ordinanza ministeriale 112 /2022 recita espressamente, all'articolo 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche) :
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura informatizzata gli CP_1 aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie diposto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. 21 7. Ai fini del Controparte_1 conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui 3 risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. 12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. 13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario. 14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.” La disposizione pone a carico del docente l'onere di indicare tutte le sedi –posti-classi di insegnamento cui aspira e statuisce che la mancata presentazione dell'istanza in relazione a specifiche sedi, posti o classi di insegnamento costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato. Il comma quattro chiarisce che l'omessa presentazione dell'istanza in relazione a talune sedi, posti o classi di concorso costituisce rinuncia in relazione al conferimento di
4 quelle sedi , quei posti, quelle classi di concorso. Ciò sta a dire che , laddove il docente non abbia indicato determinate sedi, classi di concorso o tipologie di posto , queste sedi si considerano rinunciate aprioristicamente. Si tratta di una conferma della previsione originaria che onera il docente di esprimere una preferenza vincolante : la procedura non potrà mai beneficiare il docente che non abbia formulato la richiesta in relazione alla sede , ovvero alla classe di concorso, ovvero alla tipologia di contratto ( cattedra intera o spezzone) . L'amministrazione argomenta viceversa che la previsione dell'ordinanza ministeriale autorizzi a considerare definitivamente rinunciatario il docente che al primo turno di nomina non abbia potuto essere soddisfatto per non aver richiesto le sedi /i posti / le classi di concorso in quel momento disponibili. Tale interpretazione non trova tuttavia alcun appiglio letterale e logico nella normativa in esame. Il comma 11 dell'articolo 12 in effetti si limita a rappresentare che gli aspiranti i quali abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita–e quindi abbiano manifestato espressamente la volontà di rinuncia ad una supplenza che era stata loro offerta tra le sedi , i posti di lavoro o le tipologie di incarico prescelti-non avrebbero potuto partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione della supplenza. Viceversa in nessun passaggio della disposizione sopra riportata si statuisce che , nel momento in cui , successivamente al turno nel quale l'aspirante non ha ottenuto soddisfazione con la proposta di un incarico , si rendano disponibili altri posti nella stessa classe di concorso , debba assegnarsi il posto all'aspirante che non sia mai stato preso in considerazione nelle precedenti tornate. Laddove, successivamente all'assegnazione di sedi con il primo turno, si rendono disponibili nuovi posti nella medesima classe di concorso , e per la sede o la tipologia di incarico prescelto dall'aspirante , il è in effetti obbligato CP_1
a ripercorrere la graduatoria dall'inizio offrendo il posto al docente col maggiore punteggio per quella classe di concorso e che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quella tipologia di incarico. Solo l'accettazione di un incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non rivedibili, con la conseguenza che , se successivamente all'accettazione di un qualsivoglia incarico si determinasse una nuova disponibilità per classe di concorso , sede o posto ambiti , il docente sarebbe correttamente da considerarsi rinunciatario ( per aver accettato altro incarico) in relazione alla nuova disponibilità. Non può invece condividersi la prospettazione del ministero secondo il quale , terminato il turno di nomine in cui il docente è rimasto insoddisfatto , l'amministrazione possa procedere, ad individuare gli aventi diritto partendo dall'ultimo dei candidati coinvolti nelle precedenti fasi . Secondo l'amministrazione la norma ritiene equivalenti la posizione di coloro che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito , pur rientrante tra le preferenze espresse , e quelli di coloro ai quali l'incarico non sia stato assegnato perché riguardante una tipologia di posto –sede o classe di concorso -non indicata nelle preferenze. Tale prospettazione non è desumibile dalla ordinanza ministeriale che viceversa opera un corretto distinguo tra il caso in cui il docente non abbia richiesto alcuna sede , ovvero abbia richiesto talune sedi e sia stato destinatario di una proposta di incarico in occasione del suo turno di nomina e abbia rifiutato detta proposta, e i restanti casi. Nel primo caso e cioè laddove il docente abbia rifiutato un incarico concretamente offerto e rispondente alle sue istanze egli è considerato correttamente rinunciatario anche nei successivi turni di nomina. Ciò si spiega in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può essere soggetta a rallentamenti derivanti da mutamenti di aspettative personali o prospettive professionali. Allo stesso modo , laddove
5 l'aspirante docente non abbia indicato alcuna sede , egli è considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta da parte dell'amministrazione. Viceversa , laddove egli abbia indicato un numero definito di posti , sedi e classi di concorso , e nel primo turno di nomina difetti la disponibilità di una di queste sedi, classi di concorso e tipologie di posto egli dovrà considerarsi rinunciatario in relazione a posti , sedi e classi di concorso non richiesti (ma disponibili ), ma sarà poi rivalutato in occasione dei successivi turni di nomina ( entro il 31 dicembre) laddove emergessero disponibilità per posti , sedi , classi di concorso da lui richieste e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in relazione al punteggio posseduto e quindi alla posizione in graduatoria . Una diversa interpretazione dell'Ordinanza ministeriale, oltre a non trovare conforto letterale nella previsione, risulterebbe palesemente violativa degli artt. Cost. 3 e 97 sul presupposto della irragionevolezza di una previsione che consideri rinunciatario chi , anziché chiedere tutti i posti disponibili, ne chieda solo alcuni, così come della previsione che non consenta al sistema informatico, nei turni successivi di nomina, di ripartire sempre dal candidato collocato in graduatoria in posizione migliore per la classe di concorso, il posto e la sede ambita. ( non potendosi giustificare la pretermissione dell'aspirante con punteggio maggiore a vantaggio di un collega meno titolato per un posto richiesto da entrambi) ; l'art.12, punto 10 , per altro verso, si riferisce alle vere e proprie “rinunce all'incarico”, ossia ai casi in cui un docente, concretamente incaricato di una supplenza, vi rinunci. Nel caso in cui un docente assegnatario di una supplenza (che aveva chiesto) vi rinunci, è del tutto compatibile con Cost. 3 e 97 che gli sia negato di rimettere in discussione i risultati del turno, ed anche l'idea di ripartire dall'ultimo dei candidati “trattati” (il che significa pretermetterlo
“in toto” nella tornata annuale), presenta una certa coerenza col principio di buon andamento, posto che l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali, ogni anno scolastico, si deve provvedere alla copertura delle supplenze annuali rende probabilmente ragionevole che i risultati dei velocissimi “miniconcorsi” (in senso atecnico) dei quali constano i turni annuali di assegnazione delle supplenze non tollerino che sui relativi risultati incidano ripensamenti. Sarebbe invece illegittimo prevedere che il docente il quale , in un turno di nomina , non sia destinatario di incarichi per l'assenza di posti, sedi e classi di concorso ambite , sia pretermesso nei turni successivi in favore di docenti meno titolati per posti , sedi, classi di Part concorso , invece , da lui richiesti;
ed infatti l' in realtà non lo prevede affatto. Operato questo accertamento , laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso
, matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione. Venendo alla specificità del caso in esame, la pretesa della appare pienamente Pt_1 meritevoe di accoglimento. L'odierna appellante aveva infatti prodotto già unitamente al ricorso il bollettino di nomine del 10.11.2022 dal quale risultava che l'incarico fino al termine delle attività didattiche (30.6.2023) e non già annuale, come richiesto dalla appellante, presso il
[...]
(indicato dalla nella domanda di aggiornamento in atti) veniva attribuito, CP_3 Pt_1 per la medesima classe di concorso dell'appellante (ossia A017) a la quale Persona_1 tuttavia, come si evince dall'estratto graduatoria GPS pure depositato unitamente al ricorso ex art. 414 cpc, poteva vantare un punteggio di soli 54,00 punti e posizione in graduatoria n. 982 laddove la risultava nella medesima graduatoria in posizione 789 con punti 60. Pt_1
Deve quindi ritenersi che la vista l'illegittima attribuzione di un incarico di Pt_1 supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2023) presso il Controparte_3 ad altra candidata presente in graduatoria in posizione recessiva rispetto alla avrebbe Pt_1 avuto diritto all'attribuzione del suddetto incarico di supplenza. Il danno lamentato, vista la
6 cessazione della vigenza della graduatoria 2022/2024 non puo' che essere parametrato alle retribuzioni mancate, dovute in caso di attribuzione dell'incarico. Infatti la Suprema Corte, in casi sovrapponibili, di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione ha affermato che l'inadempimento del debitore datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020).
È del pari fondata la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se alla fosse stato attribuito Pt_1
l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa, prevedendo la Tabella allegata all'O.M. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti, domanda che va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del agli CP_1 obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza.
Le considerazioni che precedono inducono all'accoglimento dell'appello per l'integrale fondatezza delle deduzioni svolte nel ricorso ex art. 414 cpc. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza: accerta il diritto di a ricevere un incarico di supplenza al termine delle Parte_1 attività didattiche (30/06/2022) per l'anno scolastico 2022/2023 sul posto comune nella scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A017 e per l'effetto condanna il appellato ad attribuire all'appellante il punteggio di servizio di punti 12 da far CP_1 valere nei prossimi aggiornamenti delle GPS e a pagare, in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni spettanti per il suddetto periodo (dal 11.11.2022 al 30.6.2023) previa detrazione delle somme eventualmente percepite nel corso di detto periodo per effetto di successivi contratti di supplenza anche breve e saltuaria;
condanna il appellato alla refusione delle spese lite che si liquidano quanto CP_1 al primo grado in € 2.200,00 e quanto al secondo grado in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 23.10.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
7
All'udienza del 23.10.2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 549 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. RAIMONDO PIETRO Parte_1
Appellante e
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
Appellato contumace ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9808/2024 pubbl. il 04/10/2024 e non notificata. Conclusioni della parte: come da appello presente nel fascicolo telematico.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. conveniva in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendo al Giudice adito di accertare anche previa disapplicazione del e/o dei
[...] bollettini di nomina docenti da GPS, il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato che le sarebbe spettato in ragione della propria posizione in graduatoria e delle preferenze indicate e per l' effetto disapplicare eventualmente ogni atto amministrativo che impedisca la stipula del contratto per parte ricorrente per la classe di concorso A017 in base alla corretta posizione nelle rispettive graduatorie tenendo conto delle scelte delle sedi effettuata dalla medesima ricorrente;
accertare e dichiarare il diritto al pagamento in favore della ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, in conformità dello stipendio tabellare vigente di tutte le somme dovute per il periodo lavorativo illegittimamente sottrattogli e precisamente dal 11.11.2022 al 31.08.2023 o nel periodo minore o maggiore che sarà ritenuto di giustizia depurate delle somme eventualmente percepite dalla medesima ricorrente nel
1 corso di detto periodo per effetto di successivi contratti di supplenza anche brevi e saltuarie con conseguente condanna del resistente;
accertare e dichiarare il CP_1 diritto della stessa ricorrente, anche a titolo di risarcimento del danno, al riconoscimento giuridico del contratto illegittimamente sottrattogli e precisamente dal 11.11.2022 al 31.08.2023 o nel periodo minore o maggiore che sarà ritenuto di giustizia, con l'attribuzione di 12 punti, utili ai fini dei successivi aggiornamenti delle GPS depurati eventualmente del punteggio maturato dalla medesima ricorrente nel corso di detto periodo per effetto delle frazioni di contratti di supplenza anche brevi e saltuarie con conseguente condanna del ministero resistente. A tal fine esponeva che: era docente precaria e che a seguito di domanda di partecipazione in data 23.5.2022, risultava inserita per il biennio 2022/2024 nella 2^ fascia GPS nella Provincia di anche per la classe di concorso A017 CP_2
“Disegno ed Arte” per le scuole secondarie di secondo grado, con punti 60 e posizione in graduatoria n. 789; in data 4.8.2022 presentava istanza per la indicazione delle preferenze delle scuole con l' indicazione di scelta per le supplenze annuali e/o fino al termine delle attività; tra le scuole indicate, vi era il;
in data Controparte_3
10.11.2022 veniva reso noto l' elenco dei docenti assegnatari/beneficiari di contratti a tempo determinato per la classe di concorso A017 e per la stessa graduatoria e fascia di appartenenza, docenti con punteggio inferiore a quello della istante che rimaneva esclusa e senza lavoro;
il sistema di reclutamento/ Algoritmo aveva consentito l' assegnazione a docente con punteggio inferiore a quello della ricorrente ( Parte_2
punteggio 54,00 , posizione graduatoria di 2 fascia pari a 982).
[...]
Tanto premesso in fatto, eccepiva la violazione del principio meritocratico, dell'affidamento, della leale collaborazione e del buon andamento. Il convenuto non si costituiva e ne veniva dichiarata la CP_1 contumacia. Il Tribunale, con la sentenza qui impugnata, rigettava il ricorso. Assumeva il Giudice che in base alla normativa vigente, la preferenza di sede era il criterio primario di graduazione delle domande e il punteggio conseguito da ciascun docente costituiva invece il criterio suppletivo utilizzato nel corso della procedura all'interno della preferenza indicata. Il solo fatto che alcune docenti con punteggio inferiore alla ricorrente erano state trasferite alla sede da lei indicata per la classe di concorso A017 non evidenziava quindi alcuna illegittimità di tale procedura o del c.d. algoritmo, non essendo stato dedotto che anche dette docenti avessero indicato tale sede nello stesso ordine di preferenza riportato dalla nella domanda. Pt_1
Appella con ricorso depositato il 17.03.2025 , affidandosi ad un unico Parte_1 motivo di gravame. La lamenta un errore di giudizio commesso dal giudice nell'applicazione della Pt_1 legge al caso concreto, laddove nel ricorso originario erano stati espressamente indicati i nominativi dei candidati, posizionati in graduatoria con punteggio inferiore, risultati beneficiari di incarico di supplenza annuale. Tale circostanza sarebbe sufficiente a dimostrare come la docente sia stata illegittimamente scavalcata dall'algoritmo da candidati in posizione inferiore ed assegnate nella stessa sede indicata dall'odierna appellante. Peraltro, senza che quest'ultimi godessero di alcun diritto di precedenza in quanto il sistema ha riconosciuto l' appellante illegittimamente come “rinunciataria” quando la stessa non aveva mai manifestato tale rinunzia. In ordine alla motivazione della sentenza impugnata circa la mancata indicazione da parte della sulla sede scelta da altri docenti in un ordine di Pt_1
2 preferenza diverso dal suo, deduce che la docente non aveva alcun onere probatorio in tale senso (C.d.A. n. 3610/2024 pubblicata il 25/10/2024). Nonostante la regolarità della notifica il appellato rimaneva contumace. CP_1
L'appello è fondato. La questione oggetto della presente controversia ha trovato compiuta definizione in una serie pronunciamenti di questa stessa Sezione (si veda per tutte CdA Sez V sentenza n. 653/2025 pubbl. il 14/02/2025) cui questo Collegio intende dare continuità, non ravvisando ragioni per discostarsene e rinviando ad esso per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc.
L'ordinanza ministeriale 112 /2022 recita espressamente, all'articolo 12 (Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche) :
1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del .
3. Attraverso la procedura informatizzata gli CP_1 aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie diposto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento.
5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. 21 7. Ai fini del Controparte_1 conferimento delle supplenze su posti di sostegno, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, divisi per grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui 3 risultano inclusi nella corrispettiva GAE;
b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio. 10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura, fatto salvo il diritto al completamento di cui al successivo comma 12. 11. Gli aspiranti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'anno scolastico di riferimento. 12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. 13. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero pur in presenza di disponibilità di posti interi, non ha titolo a conseguire alcun tipo di completamento d'orario. 14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, nonché di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.” La disposizione pone a carico del docente l'onere di indicare tutte le sedi –posti-classi di insegnamento cui aspira e statuisce che la mancata presentazione dell'istanza in relazione a specifiche sedi, posti o classi di insegnamento costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato. Il comma quattro chiarisce che l'omessa presentazione dell'istanza in relazione a talune sedi, posti o classi di concorso costituisce rinuncia in relazione al conferimento di
4 quelle sedi , quei posti, quelle classi di concorso. Ciò sta a dire che , laddove il docente non abbia indicato determinate sedi, classi di concorso o tipologie di posto , queste sedi si considerano rinunciate aprioristicamente. Si tratta di una conferma della previsione originaria che onera il docente di esprimere una preferenza vincolante : la procedura non potrà mai beneficiare il docente che non abbia formulato la richiesta in relazione alla sede , ovvero alla classe di concorso, ovvero alla tipologia di contratto ( cattedra intera o spezzone) . L'amministrazione argomenta viceversa che la previsione dell'ordinanza ministeriale autorizzi a considerare definitivamente rinunciatario il docente che al primo turno di nomina non abbia potuto essere soddisfatto per non aver richiesto le sedi /i posti / le classi di concorso in quel momento disponibili. Tale interpretazione non trova tuttavia alcun appiglio letterale e logico nella normativa in esame. Il comma 11 dell'articolo 12 in effetti si limita a rappresentare che gli aspiranti i quali abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita–e quindi abbiano manifestato espressamente la volontà di rinuncia ad una supplenza che era stata loro offerta tra le sedi , i posti di lavoro o le tipologie di incarico prescelti-non avrebbero potuto partecipare alle ulteriori fasi di attribuzione della supplenza. Viceversa in nessun passaggio della disposizione sopra riportata si statuisce che , nel momento in cui , successivamente al turno nel quale l'aspirante non ha ottenuto soddisfazione con la proposta di un incarico , si rendano disponibili altri posti nella stessa classe di concorso , debba assegnarsi il posto all'aspirante che non sia mai stato preso in considerazione nelle precedenti tornate. Laddove, successivamente all'assegnazione di sedi con il primo turno, si rendono disponibili nuovi posti nella medesima classe di concorso , e per la sede o la tipologia di incarico prescelto dall'aspirante , il è in effetti obbligato CP_1
a ripercorrere la graduatoria dall'inizio offrendo il posto al docente col maggiore punteggio per quella classe di concorso e che abbia espresso la preferenza per quella sede e per quella tipologia di incarico. Solo l'accettazione di un incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non rivedibili, con la conseguenza che , se successivamente all'accettazione di un qualsivoglia incarico si determinasse una nuova disponibilità per classe di concorso , sede o posto ambiti , il docente sarebbe correttamente da considerarsi rinunciatario ( per aver accettato altro incarico) in relazione alla nuova disponibilità. Non può invece condividersi la prospettazione del ministero secondo il quale , terminato il turno di nomine in cui il docente è rimasto insoddisfatto , l'amministrazione possa procedere, ad individuare gli aventi diritto partendo dall'ultimo dei candidati coinvolti nelle precedenti fasi . Secondo l'amministrazione la norma ritiene equivalenti la posizione di coloro che hanno rinunciato all'incarico effettivamente conferito , pur rientrante tra le preferenze espresse , e quelli di coloro ai quali l'incarico non sia stato assegnato perché riguardante una tipologia di posto –sede o classe di concorso -non indicata nelle preferenze. Tale prospettazione non è desumibile dalla ordinanza ministeriale che viceversa opera un corretto distinguo tra il caso in cui il docente non abbia richiesto alcuna sede , ovvero abbia richiesto talune sedi e sia stato destinatario di una proposta di incarico in occasione del suo turno di nomina e abbia rifiutato detta proposta, e i restanti casi. Nel primo caso e cioè laddove il docente abbia rifiutato un incarico concretamente offerto e rispondente alle sue istanze egli è considerato correttamente rinunciatario anche nei successivi turni di nomina. Ciò si spiega in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può essere soggetta a rallentamenti derivanti da mutamenti di aspettative personali o prospettive professionali. Allo stesso modo , laddove
5 l'aspirante docente non abbia indicato alcuna sede , egli è considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta da parte dell'amministrazione. Viceversa , laddove egli abbia indicato un numero definito di posti , sedi e classi di concorso , e nel primo turno di nomina difetti la disponibilità di una di queste sedi, classi di concorso e tipologie di posto egli dovrà considerarsi rinunciatario in relazione a posti , sedi e classi di concorso non richiesti (ma disponibili ), ma sarà poi rivalutato in occasione dei successivi turni di nomina ( entro il 31 dicembre) laddove emergessero disponibilità per posti , sedi , classi di concorso da lui richieste e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in relazione al punteggio posseduto e quindi alla posizione in graduatoria . Una diversa interpretazione dell'Ordinanza ministeriale, oltre a non trovare conforto letterale nella previsione, risulterebbe palesemente violativa degli artt. Cost. 3 e 97 sul presupposto della irragionevolezza di una previsione che consideri rinunciatario chi , anziché chiedere tutti i posti disponibili, ne chieda solo alcuni, così come della previsione che non consenta al sistema informatico, nei turni successivi di nomina, di ripartire sempre dal candidato collocato in graduatoria in posizione migliore per la classe di concorso, il posto e la sede ambita. ( non potendosi giustificare la pretermissione dell'aspirante con punteggio maggiore a vantaggio di un collega meno titolato per un posto richiesto da entrambi) ; l'art.12, punto 10 , per altro verso, si riferisce alle vere e proprie “rinunce all'incarico”, ossia ai casi in cui un docente, concretamente incaricato di una supplenza, vi rinunci. Nel caso in cui un docente assegnatario di una supplenza (che aveva chiesto) vi rinunci, è del tutto compatibile con Cost. 3 e 97 che gli sia negato di rimettere in discussione i risultati del turno, ed anche l'idea di ripartire dall'ultimo dei candidati “trattati” (il che significa pretermetterlo
“in toto” nella tornata annuale), presenta una certa coerenza col principio di buon andamento, posto che l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali, ogni anno scolastico, si deve provvedere alla copertura delle supplenze annuali rende probabilmente ragionevole che i risultati dei velocissimi “miniconcorsi” (in senso atecnico) dei quali constano i turni annuali di assegnazione delle supplenze non tollerino che sui relativi risultati incidano ripensamenti. Sarebbe invece illegittimo prevedere che il docente il quale , in un turno di nomina , non sia destinatario di incarichi per l'assenza di posti, sedi e classi di concorso ambite , sia pretermesso nei turni successivi in favore di docenti meno titolati per posti , sedi, classi di Part concorso , invece , da lui richiesti;
ed infatti l' in realtà non lo prevede affatto. Operato questo accertamento , laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso
, matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione. Venendo alla specificità del caso in esame, la pretesa della appare pienamente Pt_1 meritevoe di accoglimento. L'odierna appellante aveva infatti prodotto già unitamente al ricorso il bollettino di nomine del 10.11.2022 dal quale risultava che l'incarico fino al termine delle attività didattiche (30.6.2023) e non già annuale, come richiesto dalla appellante, presso il
[...]
(indicato dalla nella domanda di aggiornamento in atti) veniva attribuito, CP_3 Pt_1 per la medesima classe di concorso dell'appellante (ossia A017) a la quale Persona_1 tuttavia, come si evince dall'estratto graduatoria GPS pure depositato unitamente al ricorso ex art. 414 cpc, poteva vantare un punteggio di soli 54,00 punti e posizione in graduatoria n. 982 laddove la risultava nella medesima graduatoria in posizione 789 con punti 60. Pt_1
Deve quindi ritenersi che la vista l'illegittima attribuzione di un incarico di Pt_1 supplenza fino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2023) presso il Controparte_3 ad altra candidata presente in graduatoria in posizione recessiva rispetto alla avrebbe Pt_1 avuto diritto all'attribuzione del suddetto incarico di supplenza. Il danno lamentato, vista la
6 cessazione della vigenza della graduatoria 2022/2024 non puo' che essere parametrato alle retribuzioni mancate, dovute in caso di attribuzione dell'incarico. Infatti la Suprema Corte, in casi sovrapponibili, di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione ha affermato che l'inadempimento del debitore datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al debitore datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (Cass. 11737/2020).
È del pari fondata la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se alla fosse stato attribuito Pt_1
l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa, prevedendo la Tabella allegata all'O.M. 112/2022 il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti, domanda che va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento del agli CP_1 obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza.
Le considerazioni che precedono inducono all'accoglimento dell'appello per l'integrale fondatezza delle deduzioni svolte nel ricorso ex art. 414 cpc. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte in accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza: accerta il diritto di a ricevere un incarico di supplenza al termine delle Parte_1 attività didattiche (30/06/2022) per l'anno scolastico 2022/2023 sul posto comune nella scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A017 e per l'effetto condanna il appellato ad attribuire all'appellante il punteggio di servizio di punti 12 da far CP_1 valere nei prossimi aggiornamenti delle GPS e a pagare, in favore dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno, le retribuzioni spettanti per il suddetto periodo (dal 11.11.2022 al 30.6.2023) previa detrazione delle somme eventualmente percepite nel corso di detto periodo per effetto di successivi contratti di supplenza anche breve e saltuaria;
condanna il appellato alla refusione delle spese lite che si liquidano quanto CP_1 al primo grado in € 2.200,00 e quanto al secondo grado in € 2.000,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Roma, 23.10.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
7