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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 10/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 523/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 10.7.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. TRESCA Matteo, Via Firenze 291 - Pescara
CONTRO
CP_1
avv. TRAVAGLINI Nicola, Via T.Gentile 40 - Monenero di CI (Cb)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 21.3.2024, Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di aver lavorat CP_1 detta società dall'11.10.2023 al 31.12.2023, con qualifica di operaia e mansioni di cucitrice macchina per produzione in serie di abbigliamento, livello 2 CCNL Abbigliamento - Piccola Industria (come si evince dalla lettera di assunzione, dalla busta paga del mese di ottobre 2023, dall'estratto per conguagli ed eventi CP_2 relativo al mese di novembre 2023), svolgendo la propria attività lavorativa con orario part-time per 30 ore settimanali, per tutto il corso del suddetto periodo.
Lamentando il mancato pagamento di retribuzione dei mesi di Pt_2 novembre 2023 e dicembre 2023, ratei di 13ma mensilità 2023, indennità per ferie e permessi non goduti nonché ex festività residue, domandava quindi il pagamento delle residue retribuzioni che quantificava in complessivi €3.446,90 (come da buste paga allegate al ricorso introduttivo).
si costituiva resistendo alla domanda, eccependo in particolare: CP_1
• di aver attraversato “alla fine dell'anno 2023 un periodo di incapienza finanziaria causato da svariate lavorazioni per conto terzi mai saldate da parte di alcuni clienti”;
• che tali negative contingenze economiche traevano origine da ritardi nella produzione riconducibili proprio alla “non puntuale professionalità dei dipendenti della “ , che non solo hanno eseguito le lavorazioni di CP_1 competenza con enormi ritardi, ma che in diversi casi hanno disatteso completamente le indicazioni del datore di lavoro”;
• infine, l'avvenuto pagamento in contanti, “a ciascuno dei propri dipendenti”, ed anche alla odierna ricorrente, della somma di €1.000,00.
Ammesso l'interrogatorio formale della parte resistente, non espletato per la mancata comparizione della parte all'udienza all'uopo fissata, la controversia, discussa all'odierna udienza, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Vanno innanzitutto disattese le eccezioni sollevate da parte resistente, in considerazione:
• della irrilevanza delle circostanze rappresentate da parte resistente relativamente alle dedotte difficoltà economiche;
• della genericità dell'allegazione di una mancanza di professionalità della ricorrente (peraltro inverosimilmente prospettata non solo con riferimento alla predetta, ma alla totalità dei dipendenti dell'azienda), tuttavia senza alcuna
2 concreta specificazione in ordine ai comportamenti colposi che sarebbero stati tenuti, alla entità e continuità degli stessi ed alla imputabilità alla lavoratrice medesima;
né risulta essere stata avanzata dalla società alcuna domanda di danni (né nei confronti dell'odierna ricorrente, né nei confronti di altri dipendenti);
• del difetto di prova documentale dell'eccepito pagamento di €1.000,00 a (tutti) i dipendenti.
In particolare, deve ritenersi non ammissibile la prova testimoniale richiesta dalla parte resistente, considerato, quanto ai capitoli 4 e 5, il disposto degli artt.2726 e 2721 c.c. e ritenuta la insussistenza, nel caso di specie, di situazioni eccezionali, ricollegabili alla “qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”, che sole potrebbero far ritenere ammissibile la prova, anche considerato il divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti disposto dall'art.1 comma 911 L. 205/2017.
Deve inoltre precisarsi che la circostanza relativa alle difficoltà economiche deve ritenersi irrilevante, l'impossibilità liberatoria di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c. dovendo rivestire i caratteri di un assoluto impedimento derivante da una causa non imputabile al debitore, né tale situazione può derivare dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto:
• “In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto” (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25777 del 15/11/2013-Rv. 628305; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9645 del 20/05/2004-Rv. 572982).
***
Risulta per il resto non specificamente contestato dalla resistente lo CP_3 svolgimento del rapporto di lavoro per il periodo dedotto in ricorso, con le mansioni e le modalità ivi rappresentate, sicchè, alla luce di detti elementi di difetto di contestazione (rilevanti ai sensi dell'art.115 c.p.c.) va valorizzata la mancata comparizione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, dovendo pertanto ritenersi come ammessi i fatti dedotti in ricorso, in applicazione dell'art.232 (Mancata risposta) c.p.c., che dispone che “Se la parte non si presenta
o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Competono pertanto le spettanze retributive rivendicate (per la cui quantificazione può farsi riferimento ai conteggi allegati in ricorso, effettuati con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di settore), dovendo evidenziarsi che la parte resistente non ha offerto la prova di aver corrisposto gli emolumenti pretesi, mentre tanto era suo specifico onere, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento retributivo, conformemente al principio stabilito dall'art.1218 c.c. (v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001- Rv.549956-01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011-
3 Rv.618664-01; Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010- Rv.611587-01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a , per i titoli di cui in CP_1 Parte_1 narrativa, la complessiva somma di €3.446,90 oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi €1.314,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.TRESCA Matteo.
Così deciso in Pescara in data 10.7.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
4
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 10.7.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. TRESCA Matteo, Via Firenze 291 - Pescara
CONTRO
CP_1
avv. TRAVAGLINI Nicola, Via T.Gentile 40 - Monenero di CI (Cb)
OGGETTO: ricorso ex art. 414 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato in data 21.3.2024, Parte_1 conveniva in giudizio esponendo di aver lavorat CP_1 detta società dall'11.10.2023 al 31.12.2023, con qualifica di operaia e mansioni di cucitrice macchina per produzione in serie di abbigliamento, livello 2 CCNL Abbigliamento - Piccola Industria (come si evince dalla lettera di assunzione, dalla busta paga del mese di ottobre 2023, dall'estratto per conguagli ed eventi CP_2 relativo al mese di novembre 2023), svolgendo la propria attività lavorativa con orario part-time per 30 ore settimanali, per tutto il corso del suddetto periodo.
Lamentando il mancato pagamento di retribuzione dei mesi di Pt_2 novembre 2023 e dicembre 2023, ratei di 13ma mensilità 2023, indennità per ferie e permessi non goduti nonché ex festività residue, domandava quindi il pagamento delle residue retribuzioni che quantificava in complessivi €3.446,90 (come da buste paga allegate al ricorso introduttivo).
si costituiva resistendo alla domanda, eccependo in particolare: CP_1
• di aver attraversato “alla fine dell'anno 2023 un periodo di incapienza finanziaria causato da svariate lavorazioni per conto terzi mai saldate da parte di alcuni clienti”;
• che tali negative contingenze economiche traevano origine da ritardi nella produzione riconducibili proprio alla “non puntuale professionalità dei dipendenti della “ , che non solo hanno eseguito le lavorazioni di CP_1 competenza con enormi ritardi, ma che in diversi casi hanno disatteso completamente le indicazioni del datore di lavoro”;
• infine, l'avvenuto pagamento in contanti, “a ciascuno dei propri dipendenti”, ed anche alla odierna ricorrente, della somma di €1.000,00.
Ammesso l'interrogatorio formale della parte resistente, non espletato per la mancata comparizione della parte all'udienza all'uopo fissata, la controversia, discussa all'odierna udienza, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
Vanno innanzitutto disattese le eccezioni sollevate da parte resistente, in considerazione:
• della irrilevanza delle circostanze rappresentate da parte resistente relativamente alle dedotte difficoltà economiche;
• della genericità dell'allegazione di una mancanza di professionalità della ricorrente (peraltro inverosimilmente prospettata non solo con riferimento alla predetta, ma alla totalità dei dipendenti dell'azienda), tuttavia senza alcuna
2 concreta specificazione in ordine ai comportamenti colposi che sarebbero stati tenuti, alla entità e continuità degli stessi ed alla imputabilità alla lavoratrice medesima;
né risulta essere stata avanzata dalla società alcuna domanda di danni (né nei confronti dell'odierna ricorrente, né nei confronti di altri dipendenti);
• del difetto di prova documentale dell'eccepito pagamento di €1.000,00 a (tutti) i dipendenti.
In particolare, deve ritenersi non ammissibile la prova testimoniale richiesta dalla parte resistente, considerato, quanto ai capitoli 4 e 5, il disposto degli artt.2726 e 2721 c.c. e ritenuta la insussistenza, nel caso di specie, di situazioni eccezionali, ricollegabili alla “qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”, che sole potrebbero far ritenere ammissibile la prova, anche considerato il divieto di pagamento delle retribuzioni in contanti disposto dall'art.1 comma 911 L. 205/2017.
Deve inoltre precisarsi che la circostanza relativa alle difficoltà economiche deve ritenersi irrilevante, l'impossibilità liberatoria di cui agli artt. 1218 e 1256 c.c. dovendo rivestire i caratteri di un assoluto impedimento derivante da una causa non imputabile al debitore, né tale situazione può derivare dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto:
• “In materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto” (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 25777 del 15/11/2013-Rv. 628305; conforme, Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 9645 del 20/05/2004-Rv. 572982).
***
Risulta per il resto non specificamente contestato dalla resistente lo CP_3 svolgimento del rapporto di lavoro per il periodo dedotto in ricorso, con le mansioni e le modalità ivi rappresentate, sicchè, alla luce di detti elementi di difetto di contestazione (rilevanti ai sensi dell'art.115 c.p.c.) va valorizzata la mancata comparizione della parte convenuta a rendere l'interrogatorio formale, dovendo pertanto ritenersi come ammessi i fatti dedotti in ricorso, in applicazione dell'art.232 (Mancata risposta) c.p.c., che dispone che “Se la parte non si presenta
o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Competono pertanto le spettanze retributive rivendicate (per la cui quantificazione può farsi riferimento ai conteggi allegati in ricorso, effettuati con riferimento alla retribuzione prevista dal CCNL di settore), dovendo evidenziarsi che la parte resistente non ha offerto la prova di aver corrisposto gli emolumenti pretesi, mentre tanto era suo specifico onere, una volta “allegato” da parte ricorrente l'inadempimento retributivo, conformemente al principio stabilito dall'art.1218 c.c. (v. Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001- Rv.549956-01; Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 15659 del 15/07/2011-
3 Rv.618664-01; Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 3373 del 12/02/2010- Rv.611587-01; Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6332 del 05/05/2001).
***
Conseguono le determinazioni di cui al dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- condanna a corrispondere a , per i titoli di cui in CP_1 Parte_1 narrativa, la complessiva somma di €3.446,90 oltre agli interessi legali e il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., con decorrenza dalla data di maturazione delle singole quote del credito;
- condanna a rifondere a le spese del giudizio che CP_1 Parte_1 liquida in complessivi €1.314,00, oltre rimborso spese forfetario, IVA e CAP come per legge;
il tutto da distrarsi in favore del procuratore antistatario avv.TRESCA Matteo.
Così deciso in Pescara in data 10.7.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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