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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 03/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 90/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 90 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione l'8.10.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, Via Parte_1 C.F._1
della Scuola n. 1, presso lo studio dell'Avv. ALBERTO FOGGIA che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- opponente contro
P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
e per essa, quale mandataria, (P.I. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata in Pontasserchio, Via Che Guevara n. 23, presso lo studio dell'Avv. NICOLA
MORICONI, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO PESENTI, come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- opposta
Oggetto: “contratti bancari”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il D.I. n. 1719 del 07.11.2021 con il quale il Tribunale di Pisa le ha ingiunto il pagamento di
€ 9.696,46, oltre spese di legge, in favore di a saldo dell'esposizione Controparte_1
debitoria maturata con riferimento al contratto di finanziamento n. 51099773, originariamente sottoscritto con Controparte_3 In via preliminare, la difesa opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di , in CP_1 quanto quest'ultima avrebbe omesso tanto l'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese, quanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, né vi sarebbe prova che il credito oggetto di ingiunzione fosse ricompreso nella menzionata cessione.
Ancora, a sostegno dell'opposizione, la ha dedotto: - la non conformità della copia del Pt_1 contratto rispetto all'originale; - l'assenza di sottoscrizione in tutte le pagine del negozio, con conseguente nullità del contratto per difetto di forma scritta;
- la mancanza di sottoscrizione da parte di un soggetto a ciò abilitato dalla cedente;
- la mancata indicazione dell'applicazione degli interessi moratori né di interessi corrispettivi.
Per le suesposte ragioni, la difesa opponente ha chiesto revocarsi il D.I. opposto o, in subordine, dichiararsi non dovuta alcuna somma a titolo di interessi, in ogni caso con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 12.09.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale ha chiesto il rigetto integralmente dell'opposizione.
La difesa opposta, previa richiesta di un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione, ha allegato nel merito: - che l'opponente non ha contestato l'erogazione della somma finanziata né
l'inadempimento all'obbligo di restituzione;
- di avere provato documentale l'avvenuta cessione, la quale è stata anche comunicata alla debitrice ceduta unitamente all'intimazione di pagamento;
- che il disconoscimento della copia del contratto è generico e, dunque, inammissibile;
- che sono apposte regolari sottoscrizioni in ogni pagina del contratto de quo; - che il contratto si è perfezionato in quanto la somma richiesta è stata erogata e la finanziata, almeno in parte, ha adempiuto ai pagamenti delle rate;
- che è irrilevante la mancata sottoscrizione dell'intermediario che ha concesso il finanziamento;
- che il contratto reca ogni condizione e ogni voce di costo.
Con ordinanza del 12.12.22 è stata concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed
è stato assegnato termine per l'esperimento del procedimento di mediazione, il quale ha dato esito negativo.
L'istruttoria è stata svolta per tabulas.
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.10.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2. In limine litis, sussiste la legittimazione attiva in senso sostanziale di Controparte_1
la quale ha dimostrato di essere validamente divenuta titolare del diritto di credito derivante dal contratto di finanziamento intercorso tra l'opponente e Controparte_4 [...
. Come noto, la titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare (cfr. Cass. civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798) e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la relativa prova, la questione concerne il merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
Pertanto, dal punto di vista processuale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza, ex art. 167, comma 2, c.p.c. ...e può essere sollevata d'ufficio” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cass. civ.,
20/05/2020, n. 9253 e 22/05/2020 n. 9457).
2.2. In tema di cessione del credito e prova della titolarità sostanziale del diritto da parte del cessionario, si evidenzia che la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma ha la funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, ai sensi dell'art. 1264 cod. civ.; la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (Cass. civ., 17/1/2001,
n. 575; Cass. civ., 6/8/1999, n. 8485).
La conclusione del contratto di cessione è, pertanto, una vicenda che precede la sua comunicazione e la sua pubblicità. Pertanto, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita preferibilmente mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte.
Occorre, naturalmente, che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile.
Non provano, infatti, la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel “blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Grava sul creditore che si afferma titolare del diritto l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato al suo interno, mediante idonea produzione documentale (così recentemente Cass. civ., 5/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. civ., 10518/2016).
2.3. Nella specie, premesso che dal tenore testuale del contratto di cessione (all. 6 al fascicolo della opposta) si ricava la volontà delle parti ( e ) di applicare il CP_3 Controparte_1
regime ordinario di opponibilità codicistica (artt. 1264 e ss c.c.) e non anche la normativa speciale
(art 58 TUB), con esclusione della necessaria pubblicazione in G.U. e dell'iscrizione dell'operazione nel Registro delle Imprese, è provato per tabulas il trasferimento della titolarità dei crediti dalla cedente ll'odierna opposta, quale cessionaria. Controparte_3
Nel dettaglio, il contratto di cessione dei crediti si è perfezionato con l'accordo del 19.6.2019 (doc. 6 opposta). Detto contratto, all'art. 4.1, prevede l'onere della cessionaria di notificare, a propria cura e spese, l'avvenuta cessione a ciascun debitore ceduto. La notifica è stata effettuata da parte di CP_1
la quale ha comunicato l'avvenuta cessione con missiva in pari data e, contestualmente, ha
[...]
richiesto il pagamento del quantum dovuto in ragione del contratto di finanziamento sottoscritto, in origine, con la cedente (doc. 5 e 6 al ricorso monitorio, notifica perfezionata per compiuta giacenza il 24.8.2019 ed inviata all'indirizzo che costituisce ancora oggi la residenza di Parte_1
).
[...]
Inoltre, il rapporto di finanziamento intrattenuto con la società cedente corrisponde ai requisiti dei crediti ceduti, così come individuati in blocco all'art. 7 del contratto in esame;
trattasi, infatti, di contratto di credito al consumo concesso ad una persona fisica, per il quale è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine prima del 31.05.2019, in particolare in data 07.03.2018 (doc. 9 fascicolo monitorio).
Da ultimo, risulta per tabulas che il debito facente capo all'odierna opponente è ricompreso nell'allegato A al contratto di cessione, recante tutti i crediti oggetto di cessione (doc. 8 opposta).
2.4. Non residuano quindi dubbi in ordine al perfezionamento della cessione del credito, alla natura determinata del suo oggetto e all'inclusione del credito per cui è causa nell'elenco di quelli ceduti.
3. L'eccezione di non conformità della copia del contratto di finanziamento all'originale è generica:
l'opponente, infatti, non ha indicato quali elementi della copia del contratto prodotta in atti sarebbero difformi dall'originale. La contestazione, così formulata, non è idonea a confutare il valore probatorio della copia fotostatica prodotta dalla controparte, e si rivela pertanto inaccoglibile.
4. E' del pari infondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancanza della sottoscrizione.
Quanto alle sottoscrizioni della cliente finanziata, le stesse risultano apposte regolarmente in ogni spazio del contratto a ciò dedicato e, comunque, in ogni pagina dell'accordo (doc. 3 al ricorso monitorio). Peraltro, le firme ivi apposte non sono state disconosciute, di talché sono certamente attribuibili all'odierna opponente.
5. Alcun rilievo in termini di validità del contratto assume la mancanza di sottoscrizione di un soggetto a ciò abilitato da . CP_3
L'assenza di sottoscrizione dell'intermediario, infatti, non inficia la validità del contratto, ben potendo il consenso dell'istituto (in questo caso, desumersi per facta concludentia. In tal Controparte_3
senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità la quale, in tema di contratti di intermediazione finanziaria, ha statuito “il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità
(azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. Civ. SS.UU. sent. 898 del 16.01.2018); valorizzata la ratio della tutela offerta dal legislatore ai clienti, tale principio di diritto è stato pacificamente applicato anche ai contratti disciplinati dal T.U.B., atteso che la sanzione della nullità ex art. 117 T.U.B. presenta natura funzionale, non strutturale (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 9196 del 02.04.2021).
Nel caso che ne occupa, l'avvenuta erogazione del finanziamento non è contestata ed, anzi, risulta che l'odierna opponente abbia dato esecuzione al contratto provvedendo a corrispondere le prime rate
(doc. 9 fascicolo monitorio). Inoltre, nelle condizioni generali (pag. 6 doc. 3 fascicolo monitorio) all'art. 1 è previsto che il contratto debba intendersi concluso “mediante la conferma scritta dell'approvazione della richiesta da parte di AD”, conferma che risulta versata in atti sub. doc. 15 di parte opposta.
6. Da ultimo, si rileva che nel regolamento contrattuale sono indicati l'importo finanziato, il tasso di interesse corrispettivo e di mora, l'ammontare di ogni singola rata, il numero delle rate e, infine,
l'importo complessivo dovuto all'intermediario, comprensivo di interessi e costi.
In particolare, risulta il finanziamento per € 10.636,00, di cui € 636 a titolo di assicurazione facoltativa, da rimborsarsi mediante 84 rate da € 174,00 ciascuna, per un costo complessivo di €
14.812, tenuto conto del TAN pari al 9,53%. Il TAEG, invece, risulta espressamente indicato nella misura di 10,44%.
Tale il contenuto (analitico) dell'accordo, sarebbe stata inammissibile – in quanto meramente esplorativa - la nomina di un C.T.U. contabile, atteso che la parte debitrice non ha atto allegato con sufficiente grado di precisione quali sarebbero state le violazioni praticate dall'intermediario finanziario nell'addebito degli importi finanziati.
7. All'infondatezza dell'opposizione consegue l'integrale conferma del D.I. del Tribunale di Pisa n.
n. 1719/2021.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000), dei parametri minimi di riferimento (a motivo del valore della lite, prossimo al minimo dello scaglione, della bassa complessità e del tenore documentale della stessa) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il D.I. del Tribunale di Pisa n. 1719/2021 del 7.11.2021;
CONDANNA l'opponente alla rifusione, in favore della opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 31/01/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 90 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022 trattenuta in decisione l'8.10.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., tra
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Pisa, Via Parte_1 C.F._1
della Scuola n. 1, presso lo studio dell'Avv. ALBERTO FOGGIA che la rappresenta e difende in forza di procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.;
- opponente contro
P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
e per essa, quale mandataria, (P.I. ), elettivamente Controparte_2 P.IVA_1
domiciliata in Pontasserchio, Via Che Guevara n. 23, presso lo studio dell'Avv. NICOLA
MORICONI, rappresentata e difesa dall'Avv. MARCO PESENTI, come da procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, comma 3 c.p.c.
- opposta
Oggetto: “contratti bancari”.
Conclusioni delle parti: come da comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il D.I. n. 1719 del 07.11.2021 con il quale il Tribunale di Pisa le ha ingiunto il pagamento di
€ 9.696,46, oltre spese di legge, in favore di a saldo dell'esposizione Controparte_1
debitoria maturata con riferimento al contratto di finanziamento n. 51099773, originariamente sottoscritto con Controparte_3 In via preliminare, la difesa opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di , in CP_1 quanto quest'ultima avrebbe omesso tanto l'iscrizione della cessione nel Registro delle Imprese, quanto la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, né vi sarebbe prova che il credito oggetto di ingiunzione fosse ricompreso nella menzionata cessione.
Ancora, a sostegno dell'opposizione, la ha dedotto: - la non conformità della copia del Pt_1 contratto rispetto all'originale; - l'assenza di sottoscrizione in tutte le pagine del negozio, con conseguente nullità del contratto per difetto di forma scritta;
- la mancanza di sottoscrizione da parte di un soggetto a ciò abilitato dalla cedente;
- la mancata indicazione dell'applicazione degli interessi moratori né di interessi corrispettivi.
Per le suesposte ragioni, la difesa opponente ha chiesto revocarsi il D.I. opposto o, in subordine, dichiararsi non dovuta alcuna somma a titolo di interessi, in ogni caso con il favore delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione del 12.09.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
la quale ha chiesto il rigetto integralmente dell'opposizione.
La difesa opposta, previa richiesta di un termine per l'esperimento del procedimento di mediazione, ha allegato nel merito: - che l'opponente non ha contestato l'erogazione della somma finanziata né
l'inadempimento all'obbligo di restituzione;
- di avere provato documentale l'avvenuta cessione, la quale è stata anche comunicata alla debitrice ceduta unitamente all'intimazione di pagamento;
- che il disconoscimento della copia del contratto è generico e, dunque, inammissibile;
- che sono apposte regolari sottoscrizioni in ogni pagina del contratto de quo; - che il contratto si è perfezionato in quanto la somma richiesta è stata erogata e la finanziata, almeno in parte, ha adempiuto ai pagamenti delle rate;
- che è irrilevante la mancata sottoscrizione dell'intermediario che ha concesso il finanziamento;
- che il contratto reca ogni condizione e ogni voce di costo.
Con ordinanza del 12.12.22 è stata concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 648 c.p.c. ed
è stato assegnato termine per l'esperimento del procedimento di mediazione, il quale ha dato esito negativo.
L'istruttoria è stata svolta per tabulas.
Precisate le conclusioni mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza dell'8.10.2024, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.
*****
1. L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata.
2. In limine litis, sussiste la legittimazione attiva in senso sostanziale di Controparte_1
la quale ha dimostrato di essere validamente divenuta titolare del diritto di credito derivante dal contratto di finanziamento intercorso tra l'opponente e Controparte_4 [...
. Come noto, la titolarità del diritto attiene ad un elemento costitutivo della domanda che è onere dell'attore dimostrare (cfr. Cass. civ, sez. VI, 05/11/2020, n. 24798) e, qualora questi alleghi di essere titolare della situazione sostanziale che lo abilita all'azione, ma senza fornirne la relativa prova, la questione concerne il merito della causa ed è idonea a pregiudicare l'accoglimento della domanda.
Pertanto, dal punto di vista processuale, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità “la titolarità, costituendo un elemento costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, può essere negata dal convenuto con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza, ex art. 167, comma 2, c.p.c. ...e può essere sollevata d'ufficio” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16/2/2016, n. 2951; cfr. recentemente anche Cass. civ.,
20/05/2020, n. 9253 e 22/05/2020 n. 9457).
2.2. In tema di cessione del credito e prova della titolarità sostanziale del diritto da parte del cessionario, si evidenzia che la notifica al debitore ceduto non costituisce elemento essenziale della fattispecie traslativa, ma ha la funzione di consentire al debitore di adempiere nei confronti dell'esatto creditore e di evitare così l'insorgere tra le parti di un indebito soggettivo, ai sensi dell'art. 1264 cod. civ.; la sua omissione non priva di efficacia la cessione intercorsa tra le parti (Cass. civ., 17/1/2001,
n. 575; Cass. civ., 6/8/1999, n. 8485).
La conclusione del contratto di cessione è, pertanto, una vicenda che precede la sua comunicazione e la sua pubblicità. Pertanto, la prova della validità dell'acquisto in capo alla cessionaria va fornita preferibilmente mediante produzione del contratto di cessione, quale documento idoneo a fondare la legittimazione della parte.
Occorre, naturalmente, che il testo contrattuale sia completo e che l'oggetto del contratto di cessione sia determinato o quanto meno determinabile.
Non provano, infatti, la titolarità del credito in capo alla cessionaria i contratti che non consentano di ricostruire quali sono i crediti oggetto della cessione e, soprattutto, se il credito azionato fosse ricompreso nel “blocco” dei crediti ceduti, pena la indeterminabilità dell'oggetto del contratto ai sensi dell'art. 1346 c.c.
Grava sul creditore che si afferma titolare del diritto l'onere di dimostrare con sufficiente determinatezza l'oggetto della cessione e l'inclusione del credito azionato al suo interno, mediante idonea produzione documentale (così recentemente Cass. civ., 5/11/2020, n.24798; cfr. anche Cass. civ., 10518/2016).
2.3. Nella specie, premesso che dal tenore testuale del contratto di cessione (all. 6 al fascicolo della opposta) si ricava la volontà delle parti ( e ) di applicare il CP_3 Controparte_1
regime ordinario di opponibilità codicistica (artt. 1264 e ss c.c.) e non anche la normativa speciale
(art 58 TUB), con esclusione della necessaria pubblicazione in G.U. e dell'iscrizione dell'operazione nel Registro delle Imprese, è provato per tabulas il trasferimento della titolarità dei crediti dalla cedente ll'odierna opposta, quale cessionaria. Controparte_3
Nel dettaglio, il contratto di cessione dei crediti si è perfezionato con l'accordo del 19.6.2019 (doc. 6 opposta). Detto contratto, all'art. 4.1, prevede l'onere della cessionaria di notificare, a propria cura e spese, l'avvenuta cessione a ciascun debitore ceduto. La notifica è stata effettuata da parte di CP_1
la quale ha comunicato l'avvenuta cessione con missiva in pari data e, contestualmente, ha
[...]
richiesto il pagamento del quantum dovuto in ragione del contratto di finanziamento sottoscritto, in origine, con la cedente (doc. 5 e 6 al ricorso monitorio, notifica perfezionata per compiuta giacenza il 24.8.2019 ed inviata all'indirizzo che costituisce ancora oggi la residenza di Parte_1
).
[...]
Inoltre, il rapporto di finanziamento intrattenuto con la società cedente corrisponde ai requisiti dei crediti ceduti, così come individuati in blocco all'art. 7 del contratto in esame;
trattasi, infatti, di contratto di credito al consumo concesso ad una persona fisica, per il quale è stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine prima del 31.05.2019, in particolare in data 07.03.2018 (doc. 9 fascicolo monitorio).
Da ultimo, risulta per tabulas che il debito facente capo all'odierna opponente è ricompreso nell'allegato A al contratto di cessione, recante tutti i crediti oggetto di cessione (doc. 8 opposta).
2.4. Non residuano quindi dubbi in ordine al perfezionamento della cessione del credito, alla natura determinata del suo oggetto e all'inclusione del credito per cui è causa nell'elenco di quelli ceduti.
3. L'eccezione di non conformità della copia del contratto di finanziamento all'originale è generica:
l'opponente, infatti, non ha indicato quali elementi della copia del contratto prodotta in atti sarebbero difformi dall'originale. La contestazione, così formulata, non è idonea a confutare il valore probatorio della copia fotostatica prodotta dalla controparte, e si rivela pertanto inaccoglibile.
4. E' del pari infondata l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento per mancanza della sottoscrizione.
Quanto alle sottoscrizioni della cliente finanziata, le stesse risultano apposte regolarmente in ogni spazio del contratto a ciò dedicato e, comunque, in ogni pagina dell'accordo (doc. 3 al ricorso monitorio). Peraltro, le firme ivi apposte non sono state disconosciute, di talché sono certamente attribuibili all'odierna opponente.
5. Alcun rilievo in termini di validità del contratto assume la mancanza di sottoscrizione di un soggetto a ciò abilitato da . CP_3
L'assenza di sottoscrizione dell'intermediario, infatti, non inficia la validità del contratto, ben potendo il consenso dell'istituto (in questo caso, desumersi per facta concludentia. In tal Controparte_3
senso si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità la quale, in tema di contratti di intermediazione finanziaria, ha statuito “il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità
(azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” (Cass. Civ. SS.UU. sent. 898 del 16.01.2018); valorizzata la ratio della tutela offerta dal legislatore ai clienti, tale principio di diritto è stato pacificamente applicato anche ai contratti disciplinati dal T.U.B., atteso che la sanzione della nullità ex art. 117 T.U.B. presenta natura funzionale, non strutturale (Cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 9196 del 02.04.2021).
Nel caso che ne occupa, l'avvenuta erogazione del finanziamento non è contestata ed, anzi, risulta che l'odierna opponente abbia dato esecuzione al contratto provvedendo a corrispondere le prime rate
(doc. 9 fascicolo monitorio). Inoltre, nelle condizioni generali (pag. 6 doc. 3 fascicolo monitorio) all'art. 1 è previsto che il contratto debba intendersi concluso “mediante la conferma scritta dell'approvazione della richiesta da parte di AD”, conferma che risulta versata in atti sub. doc. 15 di parte opposta.
6. Da ultimo, si rileva che nel regolamento contrattuale sono indicati l'importo finanziato, il tasso di interesse corrispettivo e di mora, l'ammontare di ogni singola rata, il numero delle rate e, infine,
l'importo complessivo dovuto all'intermediario, comprensivo di interessi e costi.
In particolare, risulta il finanziamento per € 10.636,00, di cui € 636 a titolo di assicurazione facoltativa, da rimborsarsi mediante 84 rate da € 174,00 ciascuna, per un costo complessivo di €
14.812, tenuto conto del TAN pari al 9,53%. Il TAEG, invece, risulta espressamente indicato nella misura di 10,44%.
Tale il contenuto (analitico) dell'accordo, sarebbe stata inammissibile – in quanto meramente esplorativa - la nomina di un C.T.U. contabile, atteso che la parte debitrice non ha atto allegato con sufficiente grado di precisione quali sarebbero state le violazioni praticate dall'intermediario finanziario nell'addebito degli importi finanziati.
7. All'infondatezza dell'opposizione consegue l'integrale conferma del D.I. del Tribunale di Pisa n.
n. 1719/2021.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate in dispositivo in applicazione del DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della lite (scaglione da euro
5.201,00 a euro 26.000), dei parametri minimi di riferimento (a motivo del valore della lite, prossimo al minimo dello scaglione, della bassa complessità e del tenore documentale della stessa) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il D.I. del Tribunale di Pisa n. 1719/2021 del 7.11.2021;
CONDANNA l'opponente alla rifusione, in favore della opposta, delle spese di lite, che si liquidano in € 2.540,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Pisa, 31/01/2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino