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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 03/11/2025, n. 2854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2854 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°6729 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti TORSELLA SILVIA e Parte_1
D'BR EL;
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03/07/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per la malattia professionale “broncopneumopatia cronica ostruttiva e enfisema polmonare”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto CP_1 in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “Broncopneumopatia cronica ostruttiva ( fenotipo misto ) in ex fumatore. Esiti specifici del lobo superiore destro” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico, almeno come concausa, con l'attività lavorativa svolta con la mansione di manutentore meccanico e successivamente come gruista presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. In ordine alla valutazione del danno biologico, il CTU ha ritenuto di valutare detto danno nella misura del 3% (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Trattandosi di un grado di inabilità inferiore al minimo indennizzabile, la domanda attorea, quindi, non può ritenersi fondata.
Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 3.11.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa MA LEONE)
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa
MA LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n°6729 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti TORSELLA SILVIA e Parte_1
D'BR EL;
- Ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. ROTUNNO DIANA ANNA
- Resistente -
OGGETTO: “Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 03/07/2024 il ricorrente in epigrafe indicato ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di voler accertare e dichiarare il proprio diritto alla costituzione di un indennizzo per la malattia professionale “broncopneumopatia cronica ostruttiva e enfisema polmonare”, inutilmente invocato in sede amministrativa, e, conseguentemente, condannare l' al pagamento del dovuto CP_1 in ossequio alla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
Si costituiva l' che contestava la fondatezza della proposta domanda, chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda è infondata e, conseguentemente, deve essere rigettata.
Va rilevato, infatti, che l'espletata consulenza tecnica ha consentito di appurare che parte ricorrente
è affetta da “Broncopneumopatia cronica ostruttiva ( fenotipo misto ) in ex fumatore. Esiti specifici del lobo superiore destro” e che detta patologia sia da ascrivere a causa occupazionale sussistendo certamente il nesso etiologico, almeno come concausa, con l'attività lavorativa svolta con la mansione di manutentore meccanico e successivamente come gruista presso lo stabilimento siderurgico di Taranto. In ordine alla valutazione del danno biologico, il CTU ha ritenuto di valutare detto danno nella misura del 3% (D.M. 12/07/2000), in attuazione dell'art. 13 del D. Lgs. 38/2000.
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Trattandosi di un grado di inabilità inferiore al minimo indennizzabile, la domanda attorea, quindi, non può ritenersi fondata.
Spese compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. spese compensate.
Così deciso in Taranto, 3.11.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa MA LEONE)