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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 12/03/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2026/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARTONE Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA XXIV MAGGIO, 10 - 64021 GIULIANOVA (TE) presso il difensore avv. CARTONE MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO CP_1 P.IVA_1
ARMANDO, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in c.so San Giorgio n. 14-16 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 27.11.2023 invoca Parte_1
l'intervento dell'adito Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'ente resistente al ripristino immediato della prestazione previdenziale già percepita, previo accertamento dell'illegittimità della sospensione dallo stesso operata e al conseguenziale pagamento dei benefici riconosciuti in seguito alla conclusione dell'accertamento tecnico preventivo ove
1 gli veniva riconosciuto il richiesto requisito sanitario rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che illegittimamente l' ha effettuato una sospensione dei benefici CP_1 economici previsti in favore del ricorrente e, conseguentemente, condannare l' in persona del CP_1
suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, al ripristino della pensione di inabilità spettante al ricorrente, con effetto immediato;
2) Conseguentemente, condannare l' in persona del suo Presidente e legale rappresentante CP_1
pro-tempore, al pagamento ed all'erogazione in favore del ricorrente delle rate scadute e quelle da scadere, relative al beneficio economico spettante al medesimo ricorrente”.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso per tutte le ragioni CP_1
esplicitate nella propria memoria con particolare riferimento alla inefficacia della giustificazione resa dal ricorrente per l'assenza a visita di revisione alla quale veniva debitamente convocato con lettera del 04.07.2023 per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari disciplinata dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 (Le nuove norme relative all'accertamento dell'invalidità civile e all'erogazione delle prestazioni economiche connesse) che rinvia all'articolo 5, comma 5, del
Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici) nonché dal Messaggio INPS Hermes n. 1835 del 06.05.2021 secondo cui la sospensione della prestazione avviene dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell'invito di convocazione.
Istruita con mera acquisizione documentale, la causa è decisa alla odierna udienza.
Sostiene in sintesi e per quanto qui di interesse il ricorrente che per come disposto nei procedimenti di ATP n. 1775/2019 e n. 1775-1/2019 R.G. dal Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, vi era la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa circa il riconoscimento di un'invalidità civile con totale inabilità lavorativa 100% ai sensi dell'art. 12 L. 118/71 con decorrenza 1/01/2021, legittimante la percezione della provvidenza pubblica corrispondente così come riconosciuta a seguito di integrazione C.T.U. espletata dalla Dott.ssa del Persona_1
27/09/2021; di aver comunicato attraverso patrocinio legale in risposta alla convocazione a visita di
CP_ revisione presso l'Unità Operativa medico-legale per il giorno 08/08/2023, con e-mail datata
01/08/2023, la propria astensione dal comparire posto che con decreto di Omologa del 01.12.2022, emesso dal Tribunale di Teramo, Giudice Dott. Converti, nel procedimento iscritto al n. 1775/2019
R.G., così come corretto all'udienza dell'1.02.2023, gli era stato riconosciuto il requisito sanitario oggetto del procedimento;
la preclusione per l'ente previdenziale di operare una modifica unilaterale del giudicato formatosi all'esito del giudizio di accertamento tecnico preventivo e quindi
2 l'impossibilità di sottoporre a revisione l'assistito in presenza di un provvedimento giurisdizionale.
Inquadrato il thema decidendum è opportuno premettere che l' è Controparte_2
sottoposto a un obbligo normativo che impone di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti sanitari e reddituali necessari per beneficiare delle prestazioni assistenziali in godimento, così come per le condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario ad eccezione dei casi di patologie invalidanti di cui alla Legge 9 marzo 2006 n. 80, per i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap e quelle previste nel
Decreto applicativo del 2 agosto 2007 ove sono fissate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.
CP_ Le verifiche sono demandate all' nell'ambito dei “Piani di verifica straordinari” promossi annualmente dal legislatore, anche a campione, al fine di reprimere abusi e contenere la spesa di risorse pubbliche, (art. 20 c. 2 D.L. 78/09 convertito in legge n. 102/09).
Invero, la natura delle prestazioni di invalidità civile rientrano tra le obbligazioni di durata condizionata alla permanenza di requisiti costitutivi suscettibili do modificazioni nel tempo fatta eccezione per il caso in cui il requisito sanitario sia stato valutato non rivedibile.
Nello specifico non può rinvenirsi nella normativa di riferimento una precipua preclusione in ipotesi, come nel caso che occupa, di avvenuto accertamento giudiziale del presupposto invalidante contenuto nel requisito sanitario.
Per quanto previsto con il messaggio 6 maggio 2021, n. 1835, emanato a seguito e in CP_1 applicazione della normativa sopra richiamata dall'ente resistente, la persona invalida, considerata rivedibile, cioè non esclusa da ipotesi di non rivedibilità, che non si presenta a visita nel giorno indicato nell'invito di convocazione si vedrà sospesa la prestazione a partire dalla data di convocazione. Nel caso non sia possibile essere presenti alla visita, dovrà essere prodotta una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari.
La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la revoca;
l'assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica.
In questi casi, l'interessato riceverà la comunicazione dell'avvenuta sospensione della CP_ prestazione con l'invito a presentare alla struttura territorialmente competente, entro 90 giorni,
3 CP_ idonea giustificazione dell'assenza e se la motivazione sarà ritenuta fondata, l' riavvierà il processo di revisione dell'accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita CP_ medica. Nel caso in cui l'interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, l' provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.
Sostiene il ricorrente di aver fatto pervenire all' , così come richiestogli, idonea CP_1
giustificazione della sua assenza per la visita programmata rappresentato dal decreto di omologa così come corretto di un errore materiale;
in particolare, per come documentato in atti e non contestato, è stato un funzionario che con mail del 3.08.2023 richiedeva l'invio dell'omologa CP_1 al fine di “evitare l'inserimento dell'assenza a visita di revisione” così come ottemperato dal patrocinio del ricorrente in pari data ingenerando quindi una lecita aspettativa della idoneità della documentazione ad evitare le conseguenze di assenza alla visita quali la sospensione e la successiva revoca della prestazione riconosciuta.
In realtà l' non ritenendo idonea la documentazione prodotta ha proceduto, senza CP_1
comunicare alcunché sulla inidoneità della documentazione già inviata, la sospensione della prestazione. Invero, essendo stata evidentemente giudicata a posteriori non idonea la CP_ documentazione fornita dall'interessato l' aveva l'onere di far sapere che, nonostante la documentazione prodotta, contrariamente a quanto fatto chiaramente intendere con la richiesta formalizzata cinque giorni prima della fissata visita, la non idoneità della stessa a giustificare l'assenza a visita e fissare una nuova data di visita di revisione alla quale il ricorrente avrebbe dovuto presenziare pena la revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione, formalizzando tale decisione con una seconda comunicazione al beneficiario della prestazione sospesa pure essa soggetta alle orinarie forme di opposizione.
Le spese di lite, considerata la particolarità della fattispecie e le vicende stragiudiziali incorse prima dell'istaurazione del giudizio, possono essere compensate tra le parti in deroga al principio di soccombenza ritenuti sussistenti eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe rubricata,
- accoglie parzialmente l'opposizione nei termini di cui in parte motiva con condanna dell' , in persona del suo Presidente pro-tempore, al ripristino della procedura di CP_1
revisione;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo, il 12 Marzo 2025
4
Il Giudice On.
dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza del 12/03/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARTONE Parte_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA XXIV MAGGIO, 10 - 64021 GIULIANOVA (TE) presso il difensore avv. CARTONE MARCO
RICORRENTE contro
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. GAMBINO CP_1 P.IVA_1
ARMANDO, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale in c.so San Giorgio n. 14-16 CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza odierna di discussione e di precisazione delle conclusioni.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato il 27.11.2023 invoca Parte_1
l'intervento dell'adito Tribunale al fine di ottenere la condanna dell'ente resistente al ripristino immediato della prestazione previdenziale già percepita, previo accertamento dell'illegittimità della sospensione dallo stesso operata e al conseguenziale pagamento dei benefici riconosciuti in seguito alla conclusione dell'accertamento tecnico preventivo ove
1 gli veniva riconosciuto il richiesto requisito sanitario rassegnando le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare che illegittimamente l' ha effettuato una sospensione dei benefici CP_1 economici previsti in favore del ricorrente e, conseguentemente, condannare l' in persona del CP_1
suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, al ripristino della pensione di inabilità spettante al ricorrente, con effetto immediato;
2) Conseguentemente, condannare l' in persona del suo Presidente e legale rappresentante CP_1
pro-tempore, al pagamento ed all'erogazione in favore del ricorrente delle rate scadute e quelle da scadere, relative al beneficio economico spettante al medesimo ricorrente”.
Costituitosi ritualmente in giudizio, l' chiedeva il rigetto del ricorso per tutte le ragioni CP_1
esplicitate nella propria memoria con particolare riferimento alla inefficacia della giustificazione resa dal ricorrente per l'assenza a visita di revisione alla quale veniva debitamente convocato con lettera del 04.07.2023 per l'accertamento della permanenza dei requisiti sanitari disciplinata dalla legge 3 agosto 2009 n. 102 (Le nuove norme relative all'accertamento dell'invalidità civile e all'erogazione delle prestazioni economiche connesse) che rinvia all'articolo 5, comma 5, del
Regolamento di cui al D.P.R. 21 settembre 1994, n. 698 (Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici) nonché dal Messaggio INPS Hermes n. 1835 del 06.05.2021 secondo cui la sospensione della prestazione avviene dalla data della convocazione a visita, nel caso in cui il soggetto convocato non si presenti a visita nel giorno indicato nell'invito di convocazione.
Istruita con mera acquisizione documentale, la causa è decisa alla odierna udienza.
Sostiene in sintesi e per quanto qui di interesse il ricorrente che per come disposto nei procedimenti di ATP n. 1775/2019 e n. 1775-1/2019 R.G. dal Tribunale di Teramo, Sezione Lavoro, vi era la sussistenza delle condizioni sanitarie legittimanti la propria pretesa circa il riconoscimento di un'invalidità civile con totale inabilità lavorativa 100% ai sensi dell'art. 12 L. 118/71 con decorrenza 1/01/2021, legittimante la percezione della provvidenza pubblica corrispondente così come riconosciuta a seguito di integrazione C.T.U. espletata dalla Dott.ssa del Persona_1
27/09/2021; di aver comunicato attraverso patrocinio legale in risposta alla convocazione a visita di
CP_ revisione presso l'Unità Operativa medico-legale per il giorno 08/08/2023, con e-mail datata
01/08/2023, la propria astensione dal comparire posto che con decreto di Omologa del 01.12.2022, emesso dal Tribunale di Teramo, Giudice Dott. Converti, nel procedimento iscritto al n. 1775/2019
R.G., così come corretto all'udienza dell'1.02.2023, gli era stato riconosciuto il requisito sanitario oggetto del procedimento;
la preclusione per l'ente previdenziale di operare una modifica unilaterale del giudicato formatosi all'esito del giudizio di accertamento tecnico preventivo e quindi
2 l'impossibilità di sottoporre a revisione l'assistito in presenza di un provvedimento giurisdizionale.
Inquadrato il thema decidendum è opportuno premettere che l' è Controparte_2
sottoposto a un obbligo normativo che impone di verificare periodicamente la permanenza dei requisiti sanitari e reddituali necessari per beneficiare delle prestazioni assistenziali in godimento, così come per le condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell'invalidità civile, nel presupposto di un'evoluzione nel tempo del quadro sanitario ad eccezione dei casi di patologie invalidanti di cui alla Legge 9 marzo 2006 n. 80, per i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap e quelle previste nel
Decreto applicativo del 2 agosto 2007 ove sono fissate 12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell'autonomia personale e gravi limitazioni delle attività e della partecipazione alla vita comunitaria.
CP_ Le verifiche sono demandate all' nell'ambito dei “Piani di verifica straordinari” promossi annualmente dal legislatore, anche a campione, al fine di reprimere abusi e contenere la spesa di risorse pubbliche, (art. 20 c. 2 D.L. 78/09 convertito in legge n. 102/09).
Invero, la natura delle prestazioni di invalidità civile rientrano tra le obbligazioni di durata condizionata alla permanenza di requisiti costitutivi suscettibili do modificazioni nel tempo fatta eccezione per il caso in cui il requisito sanitario sia stato valutato non rivedibile.
Nello specifico non può rinvenirsi nella normativa di riferimento una precipua preclusione in ipotesi, come nel caso che occupa, di avvenuto accertamento giudiziale del presupposto invalidante contenuto nel requisito sanitario.
Per quanto previsto con il messaggio 6 maggio 2021, n. 1835, emanato a seguito e in CP_1 applicazione della normativa sopra richiamata dall'ente resistente, la persona invalida, considerata rivedibile, cioè non esclusa da ipotesi di non rivedibilità, che non si presenta a visita nel giorno indicato nell'invito di convocazione si vedrà sospesa la prestazione a partire dalla data di convocazione. Nel caso non sia possibile essere presenti alla visita, dovrà essere prodotta una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari.
La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la revoca;
l'assenza a visita di revisione determinerà in ogni caso la sospensione cautelativa della prestazione economica.
In questi casi, l'interessato riceverà la comunicazione dell'avvenuta sospensione della CP_ prestazione con l'invito a presentare alla struttura territorialmente competente, entro 90 giorni,
3 CP_ idonea giustificazione dell'assenza e se la motivazione sarà ritenuta fondata, l' riavvierà il processo di revisione dell'accertamento sanitario con la comunicazione della nuova data di visita CP_ medica. Nel caso in cui l'interessato risulti assente anche a questa seconda convocazione, l' provvederà alla revoca del beneficio economico dalla data di sospensione.
Sostiene il ricorrente di aver fatto pervenire all' , così come richiestogli, idonea CP_1
giustificazione della sua assenza per la visita programmata rappresentato dal decreto di omologa così come corretto di un errore materiale;
in particolare, per come documentato in atti e non contestato, è stato un funzionario che con mail del 3.08.2023 richiedeva l'invio dell'omologa CP_1 al fine di “evitare l'inserimento dell'assenza a visita di revisione” così come ottemperato dal patrocinio del ricorrente in pari data ingenerando quindi una lecita aspettativa della idoneità della documentazione ad evitare le conseguenze di assenza alla visita quali la sospensione e la successiva revoca della prestazione riconosciuta.
In realtà l' non ritenendo idonea la documentazione prodotta ha proceduto, senza CP_1
comunicare alcunché sulla inidoneità della documentazione già inviata, la sospensione della prestazione. Invero, essendo stata evidentemente giudicata a posteriori non idonea la CP_ documentazione fornita dall'interessato l' aveva l'onere di far sapere che, nonostante la documentazione prodotta, contrariamente a quanto fatto chiaramente intendere con la richiesta formalizzata cinque giorni prima della fissata visita, la non idoneità della stessa a giustificare l'assenza a visita e fissare una nuova data di visita di revisione alla quale il ricorrente avrebbe dovuto presenziare pena la revoca definitiva della prestazione di invalidità civile a decorrere dalla data della sospensione, formalizzando tale decisione con una seconda comunicazione al beneficiario della prestazione sospesa pure essa soggetta alle orinarie forme di opposizione.
Le spese di lite, considerata la particolarità della fattispecie e le vicende stragiudiziali incorse prima dell'istaurazione del giudizio, possono essere compensate tra le parti in deroga al principio di soccombenza ritenuti sussistenti eccezionali ragioni.
P.Q.M.
Il giudice, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe rubricata,
- accoglie parzialmente l'opposizione nei termini di cui in parte motiva con condanna dell' , in persona del suo Presidente pro-tempore, al ripristino della procedura di CP_1
revisione;
- compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Teramo, il 12 Marzo 2025
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