CA
Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/07/2025, n. 1425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1425 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
n. 106/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 19.1.2023 al numero 106/2023 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 1251/2022 emessa dal
Tribunale di Arezzo il 29.11.2022 pendente fra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Paolo Leucalitti (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, CP_2
(C.F. e P.IVA , in persona del legale
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Rosi (C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
1 Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis rejectis, in prima tesi in riforma della sentenza n. 1251/2022, Rep. 2086/2022, emessa inter partes dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data 29/11/2022, accertata la mancata prova ed il difetto di titolarità del credito in capo a
[...]
e alla sua mandataria dichiarare la carenza di Controparte_1 CP_2 legittimazione attiva e sostanziale e ad agire delle stesse nei confronti del Sig.
. Voglia inoltre dichiarare nullo ed inefficace l'atto di Parte_1 pignoramento relativo alla procedura esecutiva mobiliare n. 460/2021 R.Es., nonché tutti gli atti ad esso conseguenziali. In seconda tesi accertata la nullità dell'atto di precetto a causa della mancata notifica del mutuo al debitore fideiussore della fallita Sig. ed a Parte_2 Parte_1 causa della mancata indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del mutuo, dichiarare che la e la mandataria Controparte_1 CP_2 non hanno diritto a procedere nei confronti del Sig. Parte_1 nell'esecuzione mobiliare RGE n. 460/2021 promossa da CP_2 mandataria della tutt'ora pendente dinanzi al tribunale Controparte_1 di Arezzo. Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata: “Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia respingere l'appello proposto dal sig. ed ogni sua domanda e Parte_1 confermare integralmente la impugnata sentenza n. 1251/2022 emessa dal
Tribunale di Arezzo il 29/11/2022 nella causa iscritta al n° 945/2021 di Ruolo
Generale e pubblicata in pari data. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze: 1) respingere perché inammissibile e infondato l'appello avversario;
2) vittoria di spese e di onorari. In via istruttoria: 1) Si producono i documenti in premessa e il fascicolo di primo grado. 2) Si ripropongono tutte le domande, eccezioni, istanze e deduzioni formulate in primo grado che sono da intendersi integralmente ritrascritte”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ex art. 615 e ss. c.p.c., ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Arezzo la (nel Controparte_1 proseguo: ), proponendo opposizione al precetto con il quale era stato CP_1 intimato il pagamento della somma di € 1.374.360,41, oltre interessi e spese, in
2 forza del contratto di mutuo fondiario ai rogiti del Notaio del Per_1
12/02/2007, n. 55186 Rep., n. 9853 Racc. stipulato tra Parte_2 Parte_2
e in relazione al quale l'odierno appellante aveva prestato Controparte_3 garanzia in qualità di fideiussore della società dichiarata Parte_2 fallita dal Tribunale di Prato in data 9.11.2010, e il cui fallimento era stato chiuso il 10.11.2016.
Eccepiva il difetto della titolarità del credito e della legittimazione sostanziale e ad agire in capo a e della mandante , essendo a tale fine CP_2 CP_1 inidonea ed insufficiente la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB;
la nullità dell'eventuale fideiussione rilasciata su modulo uniforme ABI contenente le clausole nulle n.2, 6 e 8; la decadenza dal termine di cui all'art.1957
c.c. della parte precettante, in quanto la stessa non avrebbe indicato la data di dichiarazione e di chiusura del fallimento, da parte del Tribunale di Prato, della
Parte_2
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n.1 c.p.c., l'opponente eccepiva inoltre la mancata notifica del mutuo ai fideiussori e, comunque, la mancata indicazione della data di detta notifica nell'atto di precetto, deducendo che l'art. 41
TUB solleva la dal notificare il mutuo fondiario al debitore principale, ma CP_4 non ai fideiussori, e comunque la suddetta data di notifica doveva essere indicata nell'atto di precetto.
Si è costituita in giudizio per il tramite della mandataria CP_1 CP_2 rilevando la validità e l'efficacia della cessione del credito avvenuta nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di cessioni di crediti in blocco e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, e comprovata tramite la produzione dell'avviso della intervenuta cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana parte seconda n. 93 del giorno 8.8.2017 e successiva rettifica del
24.10.2019 (docc. n. 2 e 3 fascicolo primo grado), nel quale erano indicate CP_1 le caratteristiche dei crediti che costituivano l'oggetto della cessione in blocco, e le modalità attraverso le quali era possibile acquisire informazioni sui crediti ceduti, con il riferimento al sito internet: https://www.unicredit.it/it/info/operazioni- di.cartolarizzazione/fino.html, accedendo al quale, alla pagina 22/35, rigo 9, colonna 2, si trovava il numero identificativo della posizione della Parte_2
(25016661.85) indicato nella segnalazione alla Ce.Ri. (doc. n. 4
[...] fascicolo FINO primo grado), nonché tramite il deposito della dichiarazione di cessione da parte della cedente Unicredit S.p.a. (doc. n. 5 fascicolo primo CP_1
3 grado), e della visura CCIAA di , in cui veniva data espressa notizia della CP_1 cessione ex art. 58 T.U.B. (pag.
4 - doc. n. 6 fascicolo primo grado). CP_1
Rilevava altresì l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata da in quanto formulata con riferimento a soggetto Parte_1 estraneo alla controversia, ed in quanto le clausole n. 2, 6 e 8 non erano presenti nel contratto di mutuo (doc. n. 7 fascicolo primo grado), deducendo altresì CP_1
l'eventuale incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese di Roma ex art.3, primo comma, lett.c) del d.Lgs.168/2003; deduceva comunque l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione in quanto la parte opponente non aveva assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in merito alla presenza di clausole mutuate dallo schema di contratto predisposto dall'ABI che comporterebbero la caducazione dell'intero contratto.
Deduceva, infine, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c., dato che le contestazioni avversarie si basavano sull'errato assunto della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e precisava che il fallimento della era stato dichiarato Parte_2 chiuso dal Tribunale di Prato non il 10.11.2016, come affermato da controparte, bensì con decreto del 11.9.2017 (doc. n. 8 fascicolo primo grado); inoltre, CP_1 con atto di pignoramento immobiliare notificato il 25-29.2.2015 era stata instaurata da , dinanzi al Tribunale di Arezzo, la procedura esecutiva RGE n. CP_1
61/2015, conclusa all'udienza di approvazione del progetto di distribuzione del
12.2.2019 ed in data 22.6.2020 era stato notificato all'opponente altro atto di precetto in virtù del quale era pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo la procedura di espropriazione presso terzi RGE n. 460/2021. In ogni caso, l'invocata decadenza non si sarebbe, comunque, verificata poiché, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, come nel caso in esame, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non era soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n.1251/2022 emessa il 29.11.2022, così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione così provvede: - Rigetta l'opposizione; -
Condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 18.977,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge”.
4 Argomentava il primo giudice che l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto e di carenza di legittimazione attiva di doveva essere disattesa CP_1 anche alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. 31188/2017) in quanto, nel caso di specie, dall'analisi della documentazione versata in atti dalla parte opposta, si evinceva che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recava l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in modo tale che non permanevano incertezze sui rapporti oggetto di cessione e che, sul sito internet ivi indicato, era possibile visualizzare, alla pagina
22/35, rigo 9, il numero identificativo della posizione della Parte_2
(25016661.85) indicato anche nella segnalazione alla Centrale Rischi,
[...] circostanza comprovata e non tempestivamente contestata da parte opponente.
Circa la nullità della fideiussione per conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003, premessa l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, rilevava che, nella fattispecie concreta, le clausole contenute nella fideiussione rilasciata da non erano coincidenti Parte_1 con quelle contenute nello schema ABI, ed in particolare non erano presenti le clausole di cui agli artt. 2,6,8 in relazione ai quali la Banca d'Italia aveva ravvisato la contrarietà alla normativa antitrust.
Quanto alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., osservava che la parte opponente formulava l'eccezione in forma esplorativa, senza allegare alcunchè circa la data da cui far decorrere il termine semestrale entro il quale il creditore avrebbe dovuto far valere le proprie istanze nei confronti del debitore principale che, nel caso di specie, doveva coincidere con la data di dichiarazione del fallimento ex art. 55 l.f..
Il Giudice di primo grado dichiarava l'inammissibilità del motivo di opposizione relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo al fideiussore e alla mancata indicazione della data della notifica del titolo nell'atto di precetto, in quanto motivo nuovo dedotto per la prima volta nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c..
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza ed ha rassegnato le istanze Parte_1 sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) La sentenza del Tribunale di Arezzo impugnata è errata laddove il
Giudice ha ritenuto che parte convenuta-opposta abbia Controparte_2
5 dato prova della titolarità del credito in capo alla Controparte_1 sua mandante (v. pagg.3 e 4 sentenza).
[...]
Eccepisce che il numero identificativo del debitore n. 25016661.85 riportato a pagina 22 del sito Internet indicato dalla non corrisponde al CP_2 numero ndg 48727283 indicato nella dichiarazione di cessione da parte della cedente Unicredit S.p.a., ed insiste nel lamentare che la produzione documentale dell'odierna appellata non sia sufficiente a dimostrare la cessione del credito alla e quindi la titolarità del credito in capo alla stessa e la sua legittimazione CP_1 attiva sostanziale e procedurale ad agire in giudizio in luogo di quest'ultima.
La giurisprudenza, infatti, sarebbe concorde nel ritenere che l'avviso di pubblicazione della cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale, quale atto di parte, non sarebbe sufficiente a dimostrare che il credito in questione rientri tra quelli ceduti in blocco;
nel caso di specie, l'indicazione della categoria “attività finanziarie deteriorate” sarebbe estremamente generica e priva di riferimenti certi ed univoci e come tale inidonea a ritenere l'oggetto della cessione determinabile.
2) La sentenza del Tribunale di Arezzo è errata laddove a pagina 5 della stessa ha respinto l'eccezione di nullità dell'atto di precetto a causa della mancata notifica del mutuo al fideiussore ed a causa della mancata indicazione nel precetto della data di notifica del mutuo perché inammissibile in quanto dedotta per la prima volta nella memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c..
L'appellante ripropone l'eccezione di nullità dell'atto di precetto a causa della mancata notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente e della mancata indicazione nel precetto della data di notificazione dello stesso, ex artt. 479 e 480
c.p.c., deducendo che nel caso di specie si tratterebbe di nullità insanabili rilevabili in ogni stato e grado del procedimento.
L'omessa notifica del titolo, infatti, comporterebbe la nullità insanabile dell'atto di precetto che può essere fatta valere dal debitore attraverso lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in ogni stato e grado del procedimento e comunque rilevabili d'ufficio dal Giudice.
2.2 Si è costituita in giudizio e per essa la Controparte_1 mandataria con comparsa di costituzione e risposta con la quale CP_2 ha rassegnato le conclusioni sopra riportate ed ha riproposto le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
6 In particolare, circa il primo motivo di appello, ribadisce che le allegazioni prodotte in primo grado (docc.1, 2, 3, 4, 5, 6) siano sufficienti a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario;
allo scopo, richiama la sentenza della
Corte di Cassazione n. 10200/2021, con cui viene confermato che la prova della cessione possa essere data anche con documentazione successiva alla pubblicazione in G.U. e, segnatamente, mediante “la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, elementi, questi, entrambi presenti nel caso de quo.
Circa il secondo motivo di appello, insiste nell'inammissibilità delle contestazioni inerenti la mancata notifica del mutuo al fideiussore, e la mancata indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del mutuo, in quanto tardive perché proposte per la prima volta, ed in maniera telegrafica, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.; in ogni caso, rileva che la nullità invocata si configurerebbe come nullità relativa e, come tale, rilevabile solo su istanza di parte e sanabile per difetto di tempestiva eccezione di parte o per raggiungimento dello scopo da parte dell'atto.
Inoltre, rileva come l'eccezione sia, comunque, infondata anche nel merito, dal momento che il titolo esecutivo in cui trova origine il credito è rappresentato dal contratto di mutuo fondiario del 12.2.2007, munito di formula esecutiva in data
26.2.2007 (doc. n. 7 fascicolo di primo grado ) per il quale, ai sensi dell'art. CP_1
41, primo comma T.U.B., è escluso l'obbligo della notifica;
ne consegue l'inconferenza delle doglianze avversarie concernenti la mancata notifica del titolo esecutivo e la mancata indicazione nel precetto della relativa data, posto che nella fattispecie detto incombente non aveva ragion d'essere.
Precisa che, in ogni caso, per giurisprudenza pacifica la nullità del precetto per l'omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo è sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto e, comunque, quando dal tenore del medesimo è individuabile il titolo azionato (Cass. Civ. 1928/2020, Cass. Civ.
8506/1991, Cass. Civ. 3321/1992, in senso conforme Cass. Civ. 15316/2017,
Cass. Civ. 25433/2014).
2.5 Con Ordinanza del 22.1.2025, la Corte ha dichiarato assorbita ogni altra istanza, ed ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**
7 3. L'appello va rigettato.
3.1 Il primo motivo è infondato.
La parte appellante ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo alla ed il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e procedurale, ad agire in CP_1 giudizio in capo alla medesima cessionaria.
Premesso che l'eccezione della parte appellante vada correttamente qualificata come contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso, che attiene al merito della controversia, e non come eccezione di carenza di legittimazione attiva, ovvero della titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto (Cass. civ. n. 32814/2023, Cass. civ. n.7776/2017), osserva la Corte che la decisione del Giudice di primo grado, sul punto, appare corretta.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia”
(Cassazione sez. I, 22.4.2024, n. 10860).
Nello stesso senso: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cassazione sez.
I, 25.7.2023, n. 22409).
Nel caso di specie, la cessione del credito in blocco da Unicredit S.p.a., già
, già a è stata documentata tramite Controparte_5 Controparte_3 CP_1 produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
8 del n.93 dell'8.8.2017 e successiva rettifica del 24.10.2019 (docc. 2 e 3 fascicolo di primo grado ); tale pubblicazione rinvia all'elenco di tutti crediti inclusi nella CP_1 cessione in blocco, disponibile al sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di.cartolarizzazione/fino.html, dal quale è possibile rinvenire il numero identificativo dei singoli rapporti di credito ceduti;
nel caso di specie, i crediti vantati nei confronti dell'appellante sono indicati alla pagina 22/35, rigo 9, colonna 2, nella quale si trova il numero identificativo della posizione della (25016661.85) indicato nella Parte_2 segnalazione alla Ce.Ri. (cfr. doc. n. 4 fascicolo di primo grado ). CP_1
Dunque, con l'avviso in G.U. n.93 dell'8.8.2017, e successiva rettifica del
24.10.2019, è stata comprovata la cessione in blocco da Unicredit S.p.a. a CP_1 dei crediti “qualificati come attività finanziarie deteriorate”; invero, anche se la
G.U. fa riferimento all'atto di cessione dei crediti stipulato in data 14.7.2017 tra
Unicredit S.p.a. e , non prodotto in giudizio, tuttavia si osserva che la CP_1 classificazione del credito oggetto di causa tra le “attività finanziarie deteriorate” si desume anche dalla intimazione ad adempiere datata 9.2.2018, notificata al fideiussore in data 22.2.2018, con la quale la intimava Parte_1 CP_1 il pagamento della somma di € 1.450.000,00 (doc.10 fascicolo primo grado ). CP_1
L'inclusione del credito tra le partite in sofferenza era, dunque, circostanza nota all'odierno appellante fin dal 22.2.2018, ovvero in epoca precedente alla notifica del precetto avvenuta nel marzo 2021.
La titolarità del credito in capo a si desume inoltre dalla dichiarazione CP_1 del 4.5.2021, avente ad oggetto “Crediti relativi alla posizione: Ndg 48727283”, con la quale Unicredit S.p.a conferma la stipula, in data 14.7.2017, del contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco in virtù del quale ha acquistato pro CP_1 soluto da Unicredit S.p.a. i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione e, tra questi, i crediti vantati nei confronti di Parte_2 derivati dai rapporti di conto corrente n. 400597172 e di finanziamento ipotecario n. 000053202 (doc.5 fascicolo di primo grado ). CP_1
A quest'ultimo proposito si evidenzia che «[l]a dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria» (Corte d'appello di Milano del 24 gennaio 2023; analogamente, Corte d'appello di Venezia n. 1104 del 2023).
9 3.2 Il secondo motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile.
L'appellante ha riproposto le eccezioni di nullità dell'atto di precetto a causa della mancata notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente e della mancata indicazione nel precetto della data di notificazione dello stesso, ex artt. 479 e 480
c.p.c., introdotte nel giudizio di primo grado in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
Va preliminarmente evidenziato che il primo giudice non ha qualificato tali motivi di opposizione, limitandosi a rilevarne la tardività.
Viene dunque in rilievo quanto affermato dalla Suprema Corte riguardo al fatto che “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza”, ma che “ove il giudice dell'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice della impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche
d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima.” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 13381 del 26/05/2017).
Ebbene, come afferma la stessa parte appellante, l'omessa notifica del titolo esecutivo costituisce, per pacifica giurisprudenza di legittimità, motivo di opposizione agli atti esecutivi (cfr., per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24812 del
24/11/2005).
Ne consegue che, con riguardo al profilo in esame, la sentenza è inappellabile ai sensi dell'art 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost. (cfr. Cass. 9 luglio 2001, n. 9292.,
Cass. 8 aprile 2003, n. 5506; conforme Cass. 18 gennaio 2003, n. 711, Cass. 16 novembre 1994, Cass. 8 aprile 2003, n. 5506, n. 9696, Cass. n. 11308 del 2011).
Peraltro, “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione”. (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020)
In ogni caso, il motivo in esame risulta infondato.
10 In primo luogo, è condivisibile, sul punto, la pronuncia del Giudice di primo grado di inammissibilità dei suddetti motivi di opposizione perché dedotti tardivamente. Infatti, l'attività svolta dall'odierno appellante con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.c., prefigura l'ipotesi vietata di mutatio libelli, e non di mera emendatio libelli, essendo stata avanzata una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, con l'introduzione nel processo di una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente, così da porre al Giudice un nuovo tema d'indagine e da spostare i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (cfr. Cass.
n. 12195/2020 e Cass. n. 20870/2019).
D'altro canto, la doglianza sarebbe infondata anche nel merito. Nel caso che ci occupa, infatti, trattandosi di processo esecutivo per la realizzazione di credito fondiario, ai sensi dell' art. 41 d.lgs. n. 385/1993, il creditore non aveva l'obbligo di notificare il titolo al debitore;
se ciò è indubbio, è del pari inconfutabile che siffatta disposizione debba operare anche nei confronti del fideiussore, quale soggetto passivo nei cui confronti il titolo va azionato in caso di inadempimento dell'obbligo, tanto più che, essendo la garanzia contenuta nel corpo del contratto di mutuo, ed avendo il garante partecipato alla sua stipula, l'odierno appellante aveva già ricevuto copia dell'atto notarile, che fonda l'azione esecutiva, al pari del debitore principale.
In ogni caso, come affermato dalla Suprema Corte, “in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art.
156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo.” Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 14275 del 05/05/2022).
La sentenza impugnata va dunque interamente confermata.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al
DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si
è tenuta in questa fase del giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
1251/2022 emessa il 29.11.2022 dal Tribunale di Arezzo;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, nei confronti di e per essa, quale mandataria, Controparte_1
in € 12.033,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese CP_2 forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.7.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio e composta da:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere relatore
D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta a ruolo il 19.1.2023 al numero 106/2023 del Registro generale avente a oggetto: appello avverso sentenza n. 1251/2022 emessa dal
Tribunale di Arezzo il 29.11.2022 pendente fra
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Paolo Leucalitti (C.F. ), ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale mandataria, CP_2
(C.F. e P.IVA , in persona del legale
[...] P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Patrizio Rosi (C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, C.F._3 giusta procura in atti;
PARTE APPELLATA sulle seguenti conclusioni:
1 Parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze adita, contrariis rejectis, in prima tesi in riforma della sentenza n. 1251/2022, Rep. 2086/2022, emessa inter partes dal Tribunale di Arezzo e pubblicata in data 29/11/2022, accertata la mancata prova ed il difetto di titolarità del credito in capo a
[...]
e alla sua mandataria dichiarare la carenza di Controparte_1 CP_2 legittimazione attiva e sostanziale e ad agire delle stesse nei confronti del Sig.
. Voglia inoltre dichiarare nullo ed inefficace l'atto di Parte_1 pignoramento relativo alla procedura esecutiva mobiliare n. 460/2021 R.Es., nonché tutti gli atti ad esso conseguenziali. In seconda tesi accertata la nullità dell'atto di precetto a causa della mancata notifica del mutuo al debitore fideiussore della fallita Sig. ed a Parte_2 Parte_1 causa della mancata indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del mutuo, dichiarare che la e la mandataria Controparte_1 CP_2 non hanno diritto a procedere nei confronti del Sig. Parte_1 nell'esecuzione mobiliare RGE n. 460/2021 promossa da CP_2 mandataria della tutt'ora pendente dinanzi al tribunale Controparte_1 di Arezzo. Con vittoria di spese e competenze di causa di entrambi i gradi di giudizio”.
Parte appellata: “Affinché l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze voglia respingere l'appello proposto dal sig. ed ogni sua domanda e Parte_1 confermare integralmente la impugnata sentenza n. 1251/2022 emessa dal
Tribunale di Arezzo il 29/11/2022 nella causa iscritta al n° 945/2021 di Ruolo
Generale e pubblicata in pari data. Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio “Piaccia alla Corte d'Appello di Firenze: 1) respingere perché inammissibile e infondato l'appello avversario;
2) vittoria di spese e di onorari. In via istruttoria: 1) Si producono i documenti in premessa e il fascicolo di primo grado. 2) Si ripropongono tutte le domande, eccezioni, istanze e deduzioni formulate in primo grado che sono da intendersi integralmente ritrascritte”.
*
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ex art. 615 e ss. c.p.c., ha convenuto Parte_1 in giudizio avanti al Tribunale di Arezzo la (nel Controparte_1 proseguo: ), proponendo opposizione al precetto con il quale era stato CP_1 intimato il pagamento della somma di € 1.374.360,41, oltre interessi e spese, in
2 forza del contratto di mutuo fondiario ai rogiti del Notaio del Per_1
12/02/2007, n. 55186 Rep., n. 9853 Racc. stipulato tra Parte_2 Parte_2
e in relazione al quale l'odierno appellante aveva prestato Controparte_3 garanzia in qualità di fideiussore della società dichiarata Parte_2 fallita dal Tribunale di Prato in data 9.11.2010, e il cui fallimento era stato chiuso il 10.11.2016.
Eccepiva il difetto della titolarità del credito e della legittimazione sostanziale e ad agire in capo a e della mandante , essendo a tale fine CP_2 CP_1 inidonea ed insufficiente la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB;
la nullità dell'eventuale fideiussione rilasciata su modulo uniforme ABI contenente le clausole nulle n.2, 6 e 8; la decadenza dal termine di cui all'art.1957
c.c. della parte precettante, in quanto la stessa non avrebbe indicato la data di dichiarazione e di chiusura del fallimento, da parte del Tribunale di Prato, della
Parte_2
Con la memoria ex art. 183, sesto comma, n.1 c.p.c., l'opponente eccepiva inoltre la mancata notifica del mutuo ai fideiussori e, comunque, la mancata indicazione della data di detta notifica nell'atto di precetto, deducendo che l'art. 41
TUB solleva la dal notificare il mutuo fondiario al debitore principale, ma CP_4 non ai fideiussori, e comunque la suddetta data di notifica doveva essere indicata nell'atto di precetto.
Si è costituita in giudizio per il tramite della mandataria CP_1 CP_2 rilevando la validità e l'efficacia della cessione del credito avvenuta nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di cessioni di crediti in blocco e delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, e comprovata tramite la produzione dell'avviso della intervenuta cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana parte seconda n. 93 del giorno 8.8.2017 e successiva rettifica del
24.10.2019 (docc. n. 2 e 3 fascicolo primo grado), nel quale erano indicate CP_1 le caratteristiche dei crediti che costituivano l'oggetto della cessione in blocco, e le modalità attraverso le quali era possibile acquisire informazioni sui crediti ceduti, con il riferimento al sito internet: https://www.unicredit.it/it/info/operazioni- di.cartolarizzazione/fino.html, accedendo al quale, alla pagina 22/35, rigo 9, colonna 2, si trovava il numero identificativo della posizione della Parte_2
(25016661.85) indicato nella segnalazione alla Ce.Ri. (doc. n. 4
[...] fascicolo FINO primo grado), nonché tramite il deposito della dichiarazione di cessione da parte della cedente Unicredit S.p.a. (doc. n. 5 fascicolo primo CP_1
3 grado), e della visura CCIAA di , in cui veniva data espressa notizia della CP_1 cessione ex art. 58 T.U.B. (pag.
4 - doc. n. 6 fascicolo primo grado). CP_1
Rilevava altresì l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione prestata da in quanto formulata con riferimento a soggetto Parte_1 estraneo alla controversia, ed in quanto le clausole n. 2, 6 e 8 non erano presenti nel contratto di mutuo (doc. n. 7 fascicolo primo grado), deducendo altresì CP_1
l'eventuale incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Imprese di Roma ex art.3, primo comma, lett.c) del d.Lgs.168/2003; deduceva comunque l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione in quanto la parte opponente non aveva assolto all'onere della prova sulla stessa gravante in merito alla presenza di clausole mutuate dallo schema di contratto predisposto dall'ABI che comporterebbero la caducazione dell'intero contratto.
Deduceva, infine, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal termine di cui all'art. 1957 c.c., dato che le contestazioni avversarie si basavano sull'errato assunto della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust e precisava che il fallimento della era stato dichiarato Parte_2 chiuso dal Tribunale di Prato non il 10.11.2016, come affermato da controparte, bensì con decreto del 11.9.2017 (doc. n. 8 fascicolo primo grado); inoltre, CP_1 con atto di pignoramento immobiliare notificato il 25-29.2.2015 era stata instaurata da , dinanzi al Tribunale di Arezzo, la procedura esecutiva RGE n. CP_1
61/2015, conclusa all'udienza di approvazione del progetto di distribuzione del
12.2.2019 ed in data 22.6.2020 era stato notificato all'opponente altro atto di precetto in virtù del quale era pendente dinanzi al Tribunale di Arezzo la procedura di espropriazione presso terzi RGE n. 460/2021. In ogni caso, l'invocata decadenza non si sarebbe, comunque, verificata poiché, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, come nel caso in esame, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non era soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 c.c.
Il Tribunale di Arezzo, con sentenza n.1251/2022 emessa il 29.11.2022, così decideva: “Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione così provvede: - Rigetta l'opposizione; -
Condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in € 18.977,00 oltre rimborso spese iva e cpa come per legge”.
4 Argomentava il primo giudice che l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto e di carenza di legittimazione attiva di doveva essere disattesa CP_1 anche alla luce del condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità
(Cass. ord. 31188/2017) in quanto, nel caso di specie, dall'analisi della documentazione versata in atti dalla parte opposta, si evinceva che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recava l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in modo tale che non permanevano incertezze sui rapporti oggetto di cessione e che, sul sito internet ivi indicato, era possibile visualizzare, alla pagina
22/35, rigo 9, il numero identificativo della posizione della Parte_2
(25016661.85) indicato anche nella segnalazione alla Centrale Rischi,
[...] circostanza comprovata e non tempestivamente contestata da parte opponente.
Circa la nullità della fideiussione per conformità allo schema contrattuale predisposto dall'ABI nel 2003, premessa l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale, rilevava che, nella fattispecie concreta, le clausole contenute nella fideiussione rilasciata da non erano coincidenti Parte_1 con quelle contenute nello schema ABI, ed in particolare non erano presenti le clausole di cui agli artt. 2,6,8 in relazione ai quali la Banca d'Italia aveva ravvisato la contrarietà alla normativa antitrust.
Quanto alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., osservava che la parte opponente formulava l'eccezione in forma esplorativa, senza allegare alcunchè circa la data da cui far decorrere il termine semestrale entro il quale il creditore avrebbe dovuto far valere le proprie istanze nei confronti del debitore principale che, nel caso di specie, doveva coincidere con la data di dichiarazione del fallimento ex art. 55 l.f..
Il Giudice di primo grado dichiarava l'inammissibilità del motivo di opposizione relativo alla mancata notifica del titolo esecutivo al fideiussore e alla mancata indicazione della data della notifica del titolo nell'atto di precetto, in quanto motivo nuovo dedotto per la prima volta nella memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c..
2. Il giudizio di secondo grado
2.1 ha appellato la sentenza ed ha rassegnato le istanze Parte_1 sopra trascritte.
Ha dedotto i seguenti motivi:
1) La sentenza del Tribunale di Arezzo impugnata è errata laddove il
Giudice ha ritenuto che parte convenuta-opposta abbia Controparte_2
5 dato prova della titolarità del credito in capo alla Controparte_1 sua mandante (v. pagg.3 e 4 sentenza).
[...]
Eccepisce che il numero identificativo del debitore n. 25016661.85 riportato a pagina 22 del sito Internet indicato dalla non corrisponde al CP_2 numero ndg 48727283 indicato nella dichiarazione di cessione da parte della cedente Unicredit S.p.a., ed insiste nel lamentare che la produzione documentale dell'odierna appellata non sia sufficiente a dimostrare la cessione del credito alla e quindi la titolarità del credito in capo alla stessa e la sua legittimazione CP_1 attiva sostanziale e procedurale ad agire in giudizio in luogo di quest'ultima.
La giurisprudenza, infatti, sarebbe concorde nel ritenere che l'avviso di pubblicazione della cessione del credito sulla Gazzetta Ufficiale, quale atto di parte, non sarebbe sufficiente a dimostrare che il credito in questione rientri tra quelli ceduti in blocco;
nel caso di specie, l'indicazione della categoria “attività finanziarie deteriorate” sarebbe estremamente generica e priva di riferimenti certi ed univoci e come tale inidonea a ritenere l'oggetto della cessione determinabile.
2) La sentenza del Tribunale di Arezzo è errata laddove a pagina 5 della stessa ha respinto l'eccezione di nullità dell'atto di precetto a causa della mancata notifica del mutuo al fideiussore ed a causa della mancata indicazione nel precetto della data di notifica del mutuo perché inammissibile in quanto dedotta per la prima volta nella memoria n. 1 ex art. 183 comma VI c.p.c..
L'appellante ripropone l'eccezione di nullità dell'atto di precetto a causa della mancata notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente e della mancata indicazione nel precetto della data di notificazione dello stesso, ex artt. 479 e 480
c.p.c., deducendo che nel caso di specie si tratterebbe di nullità insanabili rilevabili in ogni stato e grado del procedimento.
L'omessa notifica del titolo, infatti, comporterebbe la nullità insanabile dell'atto di precetto che può essere fatta valere dal debitore attraverso lo strumento dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. in ogni stato e grado del procedimento e comunque rilevabili d'ufficio dal Giudice.
2.2 Si è costituita in giudizio e per essa la Controparte_1 mandataria con comparsa di costituzione e risposta con la quale CP_2 ha rassegnato le conclusioni sopra riportate ed ha riproposto le proprie difese svolte dinanzi al Tribunale.
6 In particolare, circa il primo motivo di appello, ribadisce che le allegazioni prodotte in primo grado (docc.1, 2, 3, 4, 5, 6) siano sufficienti a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario;
allo scopo, richiama la sentenza della
Corte di Cassazione n. 10200/2021, con cui viene confermato che la prova della cessione possa essere data anche con documentazione successiva alla pubblicazione in G.U. e, segnatamente, mediante “la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, elementi, questi, entrambi presenti nel caso de quo.
Circa il secondo motivo di appello, insiste nell'inammissibilità delle contestazioni inerenti la mancata notifica del mutuo al fideiussore, e la mancata indicazione nell'atto di precetto della data di notifica del mutuo, in quanto tardive perché proposte per la prima volta, ed in maniera telegrafica, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.; in ogni caso, rileva che la nullità invocata si configurerebbe come nullità relativa e, come tale, rilevabile solo su istanza di parte e sanabile per difetto di tempestiva eccezione di parte o per raggiungimento dello scopo da parte dell'atto.
Inoltre, rileva come l'eccezione sia, comunque, infondata anche nel merito, dal momento che il titolo esecutivo in cui trova origine il credito è rappresentato dal contratto di mutuo fondiario del 12.2.2007, munito di formula esecutiva in data
26.2.2007 (doc. n. 7 fascicolo di primo grado ) per il quale, ai sensi dell'art. CP_1
41, primo comma T.U.B., è escluso l'obbligo della notifica;
ne consegue l'inconferenza delle doglianze avversarie concernenti la mancata notifica del titolo esecutivo e la mancata indicazione nel precetto della relativa data, posto che nella fattispecie detto incombente non aveva ragion d'essere.
Precisa che, in ogni caso, per giurisprudenza pacifica la nullità del precetto per l'omessa indicazione della data di notificazione del titolo esecutivo è sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto e, comunque, quando dal tenore del medesimo è individuabile il titolo azionato (Cass. Civ. 1928/2020, Cass. Civ.
8506/1991, Cass. Civ. 3321/1992, in senso conforme Cass. Civ. 15316/2017,
Cass. Civ. 25433/2014).
2.5 Con Ordinanza del 22.1.2025, la Corte ha dichiarato assorbita ogni altra istanza, ed ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
**
7 3. L'appello va rigettato.
3.1 Il primo motivo è infondato.
La parte appellante ha eccepito il difetto di titolarità del credito in capo alla ed il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e procedurale, ad agire in CP_1 giudizio in capo alla medesima cessionaria.
Premesso che l'eccezione della parte appellante vada correttamente qualificata come contestazione della titolarità attiva del rapporto controverso, che attiene al merito della controversia, e non come eccezione di carenza di legittimazione attiva, ovvero della titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto (Cass. civ. n. 32814/2023, Cass. civ. n.7776/2017), osserva la Corte che la decisione del Giudice di primo grado, sul punto, appare corretta.
Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia”
(Cassazione sez. I, 22.4.2024, n. 10860).
Nello stesso senso: “In caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cassazione sez.
I, 25.7.2023, n. 22409).
Nel caso di specie, la cessione del credito in blocco da Unicredit S.p.a., già
, già a è stata documentata tramite Controparte_5 Controparte_3 CP_1 produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
8 del n.93 dell'8.8.2017 e successiva rettifica del 24.10.2019 (docc. 2 e 3 fascicolo di primo grado ); tale pubblicazione rinvia all'elenco di tutti crediti inclusi nella CP_1 cessione in blocco, disponibile al sito internet https://www.unicredit.it/it/info/operazioni-di.cartolarizzazione/fino.html, dal quale è possibile rinvenire il numero identificativo dei singoli rapporti di credito ceduti;
nel caso di specie, i crediti vantati nei confronti dell'appellante sono indicati alla pagina 22/35, rigo 9, colonna 2, nella quale si trova il numero identificativo della posizione della (25016661.85) indicato nella Parte_2 segnalazione alla Ce.Ri. (cfr. doc. n. 4 fascicolo di primo grado ). CP_1
Dunque, con l'avviso in G.U. n.93 dell'8.8.2017, e successiva rettifica del
24.10.2019, è stata comprovata la cessione in blocco da Unicredit S.p.a. a CP_1 dei crediti “qualificati come attività finanziarie deteriorate”; invero, anche se la
G.U. fa riferimento all'atto di cessione dei crediti stipulato in data 14.7.2017 tra
Unicredit S.p.a. e , non prodotto in giudizio, tuttavia si osserva che la CP_1 classificazione del credito oggetto di causa tra le “attività finanziarie deteriorate” si desume anche dalla intimazione ad adempiere datata 9.2.2018, notificata al fideiussore in data 22.2.2018, con la quale la intimava Parte_1 CP_1 il pagamento della somma di € 1.450.000,00 (doc.10 fascicolo primo grado ). CP_1
L'inclusione del credito tra le partite in sofferenza era, dunque, circostanza nota all'odierno appellante fin dal 22.2.2018, ovvero in epoca precedente alla notifica del precetto avvenuta nel marzo 2021.
La titolarità del credito in capo a si desume inoltre dalla dichiarazione CP_1 del 4.5.2021, avente ad oggetto “Crediti relativi alla posizione: Ndg 48727283”, con la quale Unicredit S.p.a conferma la stipula, in data 14.7.2017, del contratto di cessione di rapporti giuridici in blocco in virtù del quale ha acquistato pro CP_1 soluto da Unicredit S.p.a. i crediti aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione e, tra questi, i crediti vantati nei confronti di Parte_2 derivati dai rapporti di conto corrente n. 400597172 e di finanziamento ipotecario n. 000053202 (doc.5 fascicolo di primo grado ). CP_1
A quest'ultimo proposito si evidenzia che «[l]a dichiarazione sottoscritta dalla cedente che attesta che il credito è stato da lei ceduto alla cessionaria rappresenta una prova liquida, che conferma la titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria, non avendo alcun interesse la cedente a rendere una dichiarazione a sé contraria» (Corte d'appello di Milano del 24 gennaio 2023; analogamente, Corte d'appello di Venezia n. 1104 del 2023).
9 3.2 Il secondo motivo è, prima ancora che infondato, inammissibile.
L'appellante ha riproposto le eccezioni di nullità dell'atto di precetto a causa della mancata notifica del titolo esecutivo alla parte personalmente e della mancata indicazione nel precetto della data di notificazione dello stesso, ex artt. 479 e 480
c.p.c., introdotte nel giudizio di primo grado in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.
Va preliminarmente evidenziato che il primo giudice non ha qualificato tali motivi di opposizione, limitandosi a rilevarne la tardività.
Viene dunque in rilievo quanto affermato dalla Suprema Corte riguardo al fatto che “l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso un provvedimento giurisdizionale deve essere effettuata, in base al principio dell'apparenza, esclusivamente sulla base della qualificazione dell'azione compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza”, ma che “ove il giudice dell'esecuzione non abbia fornito alcuna qualificazione giuridica all'opposizione proposta il giudice della impugnazione deve provvedere alla qualificazione, anche
d'ufficio, non solo ai fini della decisione nel merito, ma anche ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione medesima.” (Cass. Sez. L., Sentenza n. 13381 del 26/05/2017).
Ebbene, come afferma la stessa parte appellante, l'omessa notifica del titolo esecutivo costituisce, per pacifica giurisprudenza di legittimità, motivo di opposizione agli atti esecutivi (cfr., per tutte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24812 del
24/11/2005).
Ne consegue che, con riguardo al profilo in esame, la sentenza è inappellabile ai sensi dell'art 618, comma terzo, c.p.c., in quanto contro tale provvedimento decisorio è ammissibile esclusivamente la proposizione del ricorso per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art 111 Cost. (cfr. Cass. 9 luglio 2001, n. 9292.,
Cass. 8 aprile 2003, n. 5506; conforme Cass. 18 gennaio 2003, n. 711, Cass. 16 novembre 1994, Cass. 8 aprile 2003, n. 5506, n. 9696, Cass. n. 11308 del 2011).
Peraltro, “qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione”. (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3166 del 11/02/2020)
In ogni caso, il motivo in esame risulta infondato.
10 In primo luogo, è condivisibile, sul punto, la pronuncia del Giudice di primo grado di inammissibilità dei suddetti motivi di opposizione perché dedotti tardivamente. Infatti, l'attività svolta dall'odierno appellante con la prima memoria di cui all'art. 183, comma 6, c.c., prefigura l'ipotesi vietata di mutatio libelli, e non di mera emendatio libelli, essendo stata avanzata una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, con l'introduzione nel processo di una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e, particolarmente, su un fatto costitutivo radicalmente differente, così da porre al Giudice un nuovo tema d'indagine e da spostare i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte e alterare il regolare svolgimento del processo (cfr. Cass.
n. 12195/2020 e Cass. n. 20870/2019).
D'altro canto, la doglianza sarebbe infondata anche nel merito. Nel caso che ci occupa, infatti, trattandosi di processo esecutivo per la realizzazione di credito fondiario, ai sensi dell' art. 41 d.lgs. n. 385/1993, il creditore non aveva l'obbligo di notificare il titolo al debitore;
se ciò è indubbio, è del pari inconfutabile che siffatta disposizione debba operare anche nei confronti del fideiussore, quale soggetto passivo nei cui confronti il titolo va azionato in caso di inadempimento dell'obbligo, tanto più che, essendo la garanzia contenuta nel corpo del contratto di mutuo, ed avendo il garante partecipato alla sua stipula, l'odierno appellante aveva già ricevuto copia dell'atto notarile, che fonda l'azione esecutiva, al pari del debitore principale.
In ogni caso, come affermato dalla Suprema Corte, “in tema di esecuzione forzata, la mancata spedizione del titolo in forma esecutiva resta sanata, ex art.
156 c.p.c., dall'opposizione di merito proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito (volta a contestare la mancanza di tale formula), poiché la contestazione dell'esistenza del diritto di agire esecutivamente rivela che il debitore ha ben individuato il soggetto creditore e per quale debito si procede "in executivis" e, pertanto, la notifica del precetto ha raggiunto il suo scopo.” Cass.
Sez. 3, Ordinanza n. 14275 del 05/05/2022).
La sentenza impugnata va dunque interamente confermata.
Le spese, liquidate secondo dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al
DM 10.3.2014 n. 55 e succ. modif., ad esclusione della fase istruttoria, che non si
è tenuta in questa fase del giudizio, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
11 La Corte d'Appello di Firenze, sezione prima civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza rigettata, così provvede:
1. respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n.
1251/2022 emessa il 29.11.2022 dal Tribunale di Arezzo;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate, nei confronti di e per essa, quale mandataria, Controparte_1
in € 12.033,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese CP_2 forfettarie e Iva e Cap come per legge;
3. dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13/1 quater DPR n.
115/2002.
Firenze, camera di consiglio del 14.7.2025
LA CONS. EST.
D.ssa Alessandra Guerrieri
LA PRESIDENTE
D.ssa Isabella Mariani
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
12