CA
Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 28/10/2025, n. 2875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2875 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 334/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Cons. rel est.
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 6.02.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 70/2025, pubblicata il 07/01/2025
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. REDAELLI LUIGI SERGIO e dell'Avv. DE MARTINIS RODOLFO, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BARONCINI Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO, presso lo studio del quale elettivamente domiciliata in VIA SAN MICHELE DEGLI SCALZI, 37/A 56124 PISA
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 70/2025, pubblicata il 07/01/2025, in materia di “Locazione di beni mobili”.
pagina 1 di 7 Causa rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del 14.10.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e poi decisa nella camera di consiglio del 20.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per IA' Parte_1 Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello riformare la sentenza appellata e, contrariis reiectis
- revocare il Decreto Ingiuntivo e, in ogni caso, respingere le domande tutte di
compreso l'eventuale appello incidentale;
CP_1
- condannare alla restituzione integrale dell'importo dii euro 125.444,14 CP_1 pagato da in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi ai sensi Parte_1 dell'art. 1284 IV comma c.c.;
- con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative alla indennità versata nell'ambito del procedimento di mediazione pari a euro1.113,34.
- in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova a prova diretta e contrarianonammessinelcorsodelprocedimentoedunqueperl'ammissionedeicapitolida1
)a13)con i testi indicati in atti.”
Per Controparte_1
“Voglia, l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano rigettata ogni contraria istanza o deduzione:
- in via principale, respingere, perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dall' avverso la sentenza n.70/2025 del Tribunale di Milano e per Parte_1
l'effetto confermare quest'ultima e respingere la domanda restitutoria proposta dall'appellante.
- In via subordinata e alternativa, condannare l' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore della somma di € 88.722,26, oltre interessi moratori ai sensi della Dlg.s 231/2012 ovvero ad una eventuale diversa somma ritenuta di giustizia per i titoli dedotti in giudizio.
- Con vittoria di compensi e spese di giudizio, di primo e secondo grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.11.2022 (oggi, - Parte_1 Parte_2 di seguito indicata semplicemente , ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Pt_1
12915/ 2022 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di (di qui innanzi Controparte_1 anche solo ), con il quale veniva ingiunto all'apponente di pagare la somma di € CP_1 pagina 2 di 7 88.722,26 a titolo di canoni di locazione rimasti impagati e dovuti dal mese di maggio 2021 fino al mese di marzo 2022.
Deduceva l'opponente:
- di aver stipulato in data 15.12.2017 con un contratto della durata di 36 mesi, CP_1 avente ad oggetto il noleggio di un impianto per la produzione di idrogeno, destinato a soddisfare le esigenze temporanee di approvvigionamento della società, in attesa della realizzazione del proprio impianto definitivo;
- di essere stato tra le parti concordato un canone mensile in ragione della somma di € 6.400,00 oltre IVA;
- di aver, una volta ultimato e messo in funzione il proprio impianto, provveduto a comunicare disdetta del contratto di noleggio in data 20.04.2021 con effetto dal 30.4.2021, dopo aver regolarmente versato i canoni dovuti fino a tale data;
- di non essere tenuta al pagamento delle fatture emesse da per il periodo CP_1 successivo al mese di aprile 2021,e cioè per il periodo da Maggio 2021 al Marzo 2022 data nella quale l'impianto era stato ritirato, in quanto il rapporto contrattuale doveva ritenersi ormai cessato.
Concludeva chiedendo, pertanto, in accoglimento della proposta opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
si costituiva in giudizio, deducendo, a propria volta, che il contratto di locazione – CP_1 della durata iniziale di 36 mesi a decorrere dal 5.2.2018-, alla scadenza del 4.2.2021 si era tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio. Pertanto, la parte opponente, che aveva continuato ad utilizzare l'impianto, era tenuta a corrispondere, quantomeno, i canoni di locazione dovuti sino al mese di marzo 2022, data in cui, a seguito di un accordo intervenuto tra le parti in via stragiudiziale, l'impianto veniva ritirato da . CP_1
L'opposta, inoltre, lamentava la violazione da parte della controparte degli obblighi di correttezza e buona fede nascenti dal contratto.
La causa era decisa con sentenza n. 70/2025, qui impugnata, con la quale il Tribunale, rigettata l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannava l'opponente alla Pt_1 rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
Il giudice di primo grado, pur avendo escluso la rinnovazione tacita del contratto di noleggio per ulteriori 36 mesi, riteneva che la disdetta intimata da in data 20.04.2021, con effetto Pt_1 dal 30 aprile successivo, prevedesse, tenuto conto della tipologia dell'impianto, un troppo breve preavviso, stante la necessità per di procedere allo smontaggio e al ritiro CP_1 dell'impianto nel rispetto delle norme di sicurezza.
Pertanto, la parte opponente era tenuta a versare i canoni di locazione richiesti nel procedimento monitorio.
pagina 3 di 7 Da qui, la conferma dell'ingiunzione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la già menzionata decisione, ha proposto tempestivo appello, notificato alla Pt_1 controparte in data 6.2.2025, dolendosi:
- con il primo e articolato motivo, della violazione e falsa applicazione delle norme che regolano l'esecuzione dei contratti ed il loro rinnovo, nonché dell'illogicità della motivazione e, infine, del travisamento delle risultanze istruttorie;
- con il secondo motivo della violazione dell'art. 112 c.p.c. e del vizio di ultrapetizione.
L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale dell'appellante e, nel merito, respingersi l'appello, chiedendo, in via subordinata e alternativa, la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 88.722,26 per i titoli dedotti in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva rimessa in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del 14.10.2025, emessa a seguito di trattazione scritta, e poi decisa nella camera di consiglio odierna.
&&&
Preliminarmente, si dà atto che, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha CP_1 richiamato l'eccezione di carenza di legittimazione, da intendersi rinunciata, cosicché sulla medesima la Corte non deve pronunciarsi.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che la sentenza di primo grado contiene un evidente errore materiale nella motivazione: il giudice, infatti, ha erroneamente indicato come dovuti i canoni di locazione “fino a maggio 2022”, anziché “fino a marzo 2022”, come richiesto nel decreto ingiuntivo opposto.
L'errore si coglie nella parte della motivazione nella quale viene indicata la data del ritiro dell'impianto locato come risalente al mese di maggio 2022, mentre è pacifico tra le parti che ciò è avvenuto nel mese di marzo 2022 e del resto il decreto è stato confermato per canoni dovuti dal Maggio del 2021 al Marzo del 2022.
L'errore non è tuttavia destinato ad esplicare alcun concreto rilievo, per quanto qui si andrà ad esporre.
Ritiene la Corte che l'appello meriti accoglimento, peraltro nei limiti di cui infra.
Emerge infatti, ad avviso del Collegio, la fondatezza della doglianza sviluppata da con Pt_1 riferimento al quantum dovuto per canoni residui e ciò per le seguenti ragioni.
Correttamente, con motivazione qui del tutto condivisa, il Tribunale ha escluso, a fronte del recesso di intimato nell'aprile del 2021 (20 aprile 2021, con effetto per il 30 del predetto Pt_1 mese) che il contratto intercorso tra le parti si sia rinnovato per ulteriore 36 mesi dalla sua prima scadenza. pagina 4 di 7 Non è, infatti, in alcun modo contestato che il contratto concluso tra le parti odiernamente in lite, fosse destinato a sopperire alle esigenze transitorie di nelle more della costruzione Pt_1 di un impianto proprio, pertanto, una volta realizzatasi la condizione (come comunicato da alla controparte nell'aprile del 2021) è evidente il venir meno della causa contrattuale, Pt_1 con esclusione dell'ipotizzabilità di un tacito rinnovo, tra l'altro e guarda caso, in assenza di una previsione in tal senso.
Come è noto, il rinnovo tacito richiede comportamenti concludenti e inequivoci in capo ad entrambe le parti, tali da manifestare la comune volontà di proseguire il rapporto alle stesse condizioni del contratto scaduto (cfr già Cassazione civile sez. III, 22/08/2007, ud. 04/07/2007, dep. 22/08/2007, n.17865, e in tema di locazione di beni immobili e nello stesso senso da ultimo Corte d'Appello di Milano, Sez. III, 26/06/2023, n. 2055).
Né possono, in senso contrario, sopperire le dichiarazioni rese dai testi: se da un lato l'Ing. di parte (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023) ha affermato che “la macchina Per_1 Pt_1 indicata nella domanda era stata spenta, totalmente, in data anteriore e prossima al 15.4.2021, perché non serviva proprio più”), dall'altro il teste dipendente della , ha Tes_1 CP_1 affermato di aver riscontrato in data 8.05.2021 dalla telemetria dell'impianto il suo funzionamento.
L'evidente contrasto tra le dichiarazioni non consente una valutazione oggettiva della circostanza, dovendosi, come si è detto, escludere il rinnovo tacito
Chiarito quanto sopra, peraltro, non può che confermarsi il buon ritenere del primo Giudice in merito all'aver intimato alla controparte un termine troppo breve per il ritiro Pt_1 dell'impianto a seguito dello scioglimento del contratto.
Invero, trattandosi di un impianto industriale complesso, il ritiro non poteva che avvenire a seguito dello smontaggio, previa necessaria ed opportuna messa in sicurezza, del medesimo.
La buona fede nell'esecuzione del contratto, che si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, deve qui venire necessariamente in considerazione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10549 del 03/06/2020; Cassazione civile sez. III, 14/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 14/06/2021), n.16743) onde ritenere che CP_1 necessitasse di un tempo più congruo onde provvedere al ritiro dell'impianto.
Tuttavia, è, al contempo da escludersi, che l'operazione di smontaggio dell'impianto abbia richiesto ben 11 mesi o, quantomeno, di ciò non vi è prova in atti.
Sicché, a fronte di tutto quanto sopra ritenuto ed in assenza di evidenze probatorie di diverso e/o contrario tenore, ritiene la Corte di individuare equitativamente nel termine di due mesi la corretta durata delle operazioni volte allo smontaggio, messa in sicurezza e prelievo del macchinario da parte di . CP_1
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto, emesso a fronte della richiesta di di CP_1 pagamento di 11 mensilità di canone (oltre IVA), deve essere revocato mentre va pronunziata pagina 5 di 7 la condanna di alla corresponsione da favore della controparte di due mensilità di canone Pt_1 ovvero della somma di euro 12.800,00 oltre IVA.
Sulla predetta somma dovranno decorrere gli interessi moratori, ex art. 1284 II comma c.p.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (cfr. Cass. civ. n. 61/2023).
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo tra le quali, stante la parziale soccombenza reciproca delle parti, la dichiarazione di compensazione in ragione di 1/3 del loro complessivo ammontare, delle spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
La residua frazione dei due terzi liquidata per il grado di appello facendosi applicazione dei vigenti parametri ministeriali – valore medio per cause di media complessità, con riguardo alle fasi difensionali effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi - dovrà porsi a carico della parte odierna appellata.
Quanto al primo grado, può confermarsi la liquidazione effettuata per il primo grado operata dal Tribunale e non contestata dalle parti, da porsi, operata la compensazione, sempre a carico di . CP_1
La domanda relativa al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione non può essere accolta, in quanto l'appellante non ha documentato l'avvenuto esborso della relativa spesa.
Poiché è provato che l'appellante abbia provveduto spontaneamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale, interessi e spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado (si v. doc. F di parte appellante), deve essere condannata a restituire quanto CP_1 percepito, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento (i.e. dal 16.01.2025) fino al saldo, operata la compensazione con le somme spettanti alla parte appellata in base alla presente decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
IA' avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_1 di Milano n. 70/2025, pubblicata il 07/01/2025, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, per quanto di ragione, ordina la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna
[...]
GIA' l pagamento in favore di Parte_1 Parte_1 ella somma di € 12.800,00 oltre IVA gli interessi moratori, ex Controparte_1 art. 1284 II comma c.p.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. dichiara compensate tra le parti in ragione di 1/3 del loro complessivo ammontare le spese del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio;
3. pone a carico dell'appellata ed a favore di Controparte_1 [...]
IA' a restante frazione dei 2/3, Parte_1 Parte_1 che liquida, già operata la riduzione, per quanto attiene al giudizio di primo grado nella pagina 6 di 7 somma di € 4.701,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge dovuti e per il presente grado di giudizio nella somma di € 8.102,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge dovuti.
4. condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
GIA' della somma di € 125.444,14 oltre
[...] Parte_1 interessi al tasso legale dalla corresponsione al saldo.
Così deciso, in Milano il 20/10/2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Cons. rel est.
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 6.02.2025 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 70/2025, pubblicata il 07/01/2025
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avv. REDAELLI LUIGI SERGIO e dell'Avv. DE MARTINIS RODOLFO, presso lo studio dei quali elettivamente domiciliata in CORSO ITALIA, 8 20122 MILANO giusta delega in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. BARONCINI Controparte_1 P.IVA_2
FRANCESCO, presso lo studio del quale elettivamente domiciliata in VIA SAN MICHELE DEGLI SCALZI, 37/A 56124 PISA
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 70/2025, pubblicata il 07/01/2025, in materia di “Locazione di beni mobili”.
pagina 1 di 7 Causa rimessa in decisione al Collegio con ordinanza del 14.10.2025, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c. e poi decisa nella camera di consiglio del 20.10.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI:
Per IA' Parte_1 Parte_1
“Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello riformare la sentenza appellata e, contrariis reiectis
- revocare il Decreto Ingiuntivo e, in ogni caso, respingere le domande tutte di
compreso l'eventuale appello incidentale;
CP_1
- condannare alla restituzione integrale dell'importo dii euro 125.444,14 CP_1 pagato da in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi ai sensi Parte_1 dell'art. 1284 IV comma c.c.;
- con vittoria di compensi professionali e spese di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese quelle relative alla indennità versata nell'ambito del procedimento di mediazione pari a euro1.113,34.
- in via istruttoria, si insiste per l'ammissione dei capitoli di prova a prova diretta e contrarianonammessinelcorsodelprocedimentoedunqueperl'ammissionedeicapitolida1
)a13)con i testi indicati in atti.”
Per Controparte_1
“Voglia, l'Ecc.ma Corte D'Appello di Milano rigettata ogni contraria istanza o deduzione:
- in via principale, respingere, perché infondato in fatto e in diritto l'appello proposto dall' avverso la sentenza n.70/2025 del Tribunale di Milano e per Parte_1
l'effetto confermare quest'ultima e respingere la domanda restitutoria proposta dall'appellante.
- In via subordinata e alternativa, condannare l' in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore della in persona CP_1 del legale rappresentante pro tempore della somma di € 88.722,26, oltre interessi moratori ai sensi della Dlg.s 231/2012 ovvero ad una eventuale diversa somma ritenuta di giustizia per i titoli dedotti in giudizio.
- Con vittoria di compensi e spese di giudizio, di primo e secondo grado.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 10.11.2022 (oggi, - Parte_1 Parte_2 di seguito indicata semplicemente , ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. Pt_1
12915/ 2022 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di (di qui innanzi Controparte_1 anche solo ), con il quale veniva ingiunto all'apponente di pagare la somma di € CP_1 pagina 2 di 7 88.722,26 a titolo di canoni di locazione rimasti impagati e dovuti dal mese di maggio 2021 fino al mese di marzo 2022.
Deduceva l'opponente:
- di aver stipulato in data 15.12.2017 con un contratto della durata di 36 mesi, CP_1 avente ad oggetto il noleggio di un impianto per la produzione di idrogeno, destinato a soddisfare le esigenze temporanee di approvvigionamento della società, in attesa della realizzazione del proprio impianto definitivo;
- di essere stato tra le parti concordato un canone mensile in ragione della somma di € 6.400,00 oltre IVA;
- di aver, una volta ultimato e messo in funzione il proprio impianto, provveduto a comunicare disdetta del contratto di noleggio in data 20.04.2021 con effetto dal 30.4.2021, dopo aver regolarmente versato i canoni dovuti fino a tale data;
- di non essere tenuta al pagamento delle fatture emesse da per il periodo CP_1 successivo al mese di aprile 2021,e cioè per il periodo da Maggio 2021 al Marzo 2022 data nella quale l'impianto era stato ritirato, in quanto il rapporto contrattuale doveva ritenersi ormai cessato.
Concludeva chiedendo, pertanto, in accoglimento della proposta opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
si costituiva in giudizio, deducendo, a propria volta, che il contratto di locazione – CP_1 della durata iniziale di 36 mesi a decorrere dal 5.2.2018-, alla scadenza del 4.2.2021 si era tacitamente rinnovato per un ulteriore triennio. Pertanto, la parte opponente, che aveva continuato ad utilizzare l'impianto, era tenuta a corrispondere, quantomeno, i canoni di locazione dovuti sino al mese di marzo 2022, data in cui, a seguito di un accordo intervenuto tra le parti in via stragiudiziale, l'impianto veniva ritirato da . CP_1
L'opposta, inoltre, lamentava la violazione da parte della controparte degli obblighi di correttezza e buona fede nascenti dal contratto.
La causa era decisa con sentenza n. 70/2025, qui impugnata, con la quale il Tribunale, rigettata l'opposizione, confermato il decreto ingiuntivo opposto, condannava l'opponente alla Pt_1 rifusione delle spese di lite in favore dell'opposta.
Il giudice di primo grado, pur avendo escluso la rinnovazione tacita del contratto di noleggio per ulteriori 36 mesi, riteneva che la disdetta intimata da in data 20.04.2021, con effetto Pt_1 dal 30 aprile successivo, prevedesse, tenuto conto della tipologia dell'impianto, un troppo breve preavviso, stante la necessità per di procedere allo smontaggio e al ritiro CP_1 dell'impianto nel rispetto delle norme di sicurezza.
Pertanto, la parte opponente era tenuta a versare i canoni di locazione richiesti nel procedimento monitorio.
pagina 3 di 7 Da qui, la conferma dell'ingiunzione e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese processuali.
Avverso la già menzionata decisione, ha proposto tempestivo appello, notificato alla Pt_1 controparte in data 6.2.2025, dolendosi:
- con il primo e articolato motivo, della violazione e falsa applicazione delle norme che regolano l'esecuzione dei contratti ed il loro rinnovo, nonché dell'illogicità della motivazione e, infine, del travisamento delle risultanze istruttorie;
- con il secondo motivo della violazione dell'art. 112 c.p.c. e del vizio di ultrapetizione.
L'appellata si è costituita in giudizio chiedendo, in via preliminare, dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione processuale dell'appellante e, nel merito, respingersi l'appello, chiedendo, in via subordinata e alternativa, la condanna dell'appellante al pagamento della somma di € 88.722,26 per i titoli dedotti in giudizio.
Instaurato il contraddittorio, la causa veniva rimessa in decisione innanzi al Collegio con ordinanza del 14.10.2025, emessa a seguito di trattazione scritta, e poi decisa nella camera di consiglio odierna.
&&&
Preliminarmente, si dà atto che, in sede di precisazione delle conclusioni, non ha CP_1 richiamato l'eccezione di carenza di legittimazione, da intendersi rinunciata, cosicché sulla medesima la Corte non deve pronunciarsi.
Sempre in via preliminare, va evidenziato che la sentenza di primo grado contiene un evidente errore materiale nella motivazione: il giudice, infatti, ha erroneamente indicato come dovuti i canoni di locazione “fino a maggio 2022”, anziché “fino a marzo 2022”, come richiesto nel decreto ingiuntivo opposto.
L'errore si coglie nella parte della motivazione nella quale viene indicata la data del ritiro dell'impianto locato come risalente al mese di maggio 2022, mentre è pacifico tra le parti che ciò è avvenuto nel mese di marzo 2022 e del resto il decreto è stato confermato per canoni dovuti dal Maggio del 2021 al Marzo del 2022.
L'errore non è tuttavia destinato ad esplicare alcun concreto rilievo, per quanto qui si andrà ad esporre.
Ritiene la Corte che l'appello meriti accoglimento, peraltro nei limiti di cui infra.
Emerge infatti, ad avviso del Collegio, la fondatezza della doglianza sviluppata da con Pt_1 riferimento al quantum dovuto per canoni residui e ciò per le seguenti ragioni.
Correttamente, con motivazione qui del tutto condivisa, il Tribunale ha escluso, a fronte del recesso di intimato nell'aprile del 2021 (20 aprile 2021, con effetto per il 30 del predetto Pt_1 mese) che il contratto intercorso tra le parti si sia rinnovato per ulteriore 36 mesi dalla sua prima scadenza. pagina 4 di 7 Non è, infatti, in alcun modo contestato che il contratto concluso tra le parti odiernamente in lite, fosse destinato a sopperire alle esigenze transitorie di nelle more della costruzione Pt_1 di un impianto proprio, pertanto, una volta realizzatasi la condizione (come comunicato da alla controparte nell'aprile del 2021) è evidente il venir meno della causa contrattuale, Pt_1 con esclusione dell'ipotizzabilità di un tacito rinnovo, tra l'altro e guarda caso, in assenza di una previsione in tal senso.
Come è noto, il rinnovo tacito richiede comportamenti concludenti e inequivoci in capo ad entrambe le parti, tali da manifestare la comune volontà di proseguire il rapporto alle stesse condizioni del contratto scaduto (cfr già Cassazione civile sez. III, 22/08/2007, ud. 04/07/2007, dep. 22/08/2007, n.17865, e in tema di locazione di beni immobili e nello stesso senso da ultimo Corte d'Appello di Milano, Sez. III, 26/06/2023, n. 2055).
Né possono, in senso contrario, sopperire le dichiarazioni rese dai testi: se da un lato l'Ing. di parte (cfr. verbale di udienza del 19.10.2023) ha affermato che “la macchina Per_1 Pt_1 indicata nella domanda era stata spenta, totalmente, in data anteriore e prossima al 15.4.2021, perché non serviva proprio più”), dall'altro il teste dipendente della , ha Tes_1 CP_1 affermato di aver riscontrato in data 8.05.2021 dalla telemetria dell'impianto il suo funzionamento.
L'evidente contrasto tra le dichiarazioni non consente una valutazione oggettiva della circostanza, dovendosi, come si è detto, escludere il rinnovo tacito
Chiarito quanto sopra, peraltro, non può che confermarsi il buon ritenere del primo Giudice in merito all'aver intimato alla controparte un termine troppo breve per il ritiro Pt_1 dell'impianto a seguito dello scioglimento del contratto.
Invero, trattandosi di un impianto industriale complesso, il ritiro non poteva che avvenire a seguito dello smontaggio, previa necessaria ed opportuna messa in sicurezza, del medesimo.
La buona fede nell'esecuzione del contratto, che si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, deve qui venire necessariamente in considerazione (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10549 del 03/06/2020; Cassazione civile sez. III, 14/06/2021, (ud. 02/02/2021, dep. 14/06/2021), n.16743) onde ritenere che CP_1 necessitasse di un tempo più congruo onde provvedere al ritiro dell'impianto.
Tuttavia, è, al contempo da escludersi, che l'operazione di smontaggio dell'impianto abbia richiesto ben 11 mesi o, quantomeno, di ciò non vi è prova in atti.
Sicché, a fronte di tutto quanto sopra ritenuto ed in assenza di evidenze probatorie di diverso e/o contrario tenore, ritiene la Corte di individuare equitativamente nel termine di due mesi la corretta durata delle operazioni volte allo smontaggio, messa in sicurezza e prelievo del macchinario da parte di . CP_1
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto, emesso a fronte della richiesta di di CP_1 pagamento di 11 mensilità di canone (oltre IVA), deve essere revocato mentre va pronunziata pagina 5 di 7 la condanna di alla corresponsione da favore della controparte di due mensilità di canone Pt_1 ovvero della somma di euro 12.800,00 oltre IVA.
Sulla predetta somma dovranno decorrere gli interessi moratori, ex art. 1284 II comma c.p.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo (cfr. Cass. civ. n. 61/2023).
Conseguono le statuizioni di cui in dispositivo tra le quali, stante la parziale soccombenza reciproca delle parti, la dichiarazione di compensazione in ragione di 1/3 del loro complessivo ammontare, delle spese del giudizio di primo grado e del presente giudizio.
La residua frazione dei due terzi liquidata per il grado di appello facendosi applicazione dei vigenti parametri ministeriali – valore medio per cause di media complessità, con riguardo alle fasi difensionali effettivamente svolte, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi - dovrà porsi a carico della parte odierna appellata.
Quanto al primo grado, può confermarsi la liquidazione effettuata per il primo grado operata dal Tribunale e non contestata dalle parti, da porsi, operata la compensazione, sempre a carico di . CP_1
La domanda relativa al rimborso delle spese sostenute per la procedura di mediazione non può essere accolta, in quanto l'appellante non ha documentato l'avvenuto esborso della relativa spesa.
Poiché è provato che l'appellante abbia provveduto spontaneamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale, interessi e spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado (si v. doc. F di parte appellante), deve essere condannata a restituire quanto CP_1 percepito, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento (i.e. dal 16.01.2025) fino al saldo, operata la compensazione con le somme spettanti alla parte appellata in base alla presente decisione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
IA' avverso la sentenza del Tribunale Parte_1 Parte_1 di Milano n. 70/2025, pubblicata il 07/01/2025, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, per quanto di ragione, ordina la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condanna
[...]
GIA' l pagamento in favore di Parte_1 Parte_1 ella somma di € 12.800,00 oltre IVA gli interessi moratori, ex Controparte_1 art. 1284 II comma c.p.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo effettivo;
2. dichiara compensate tra le parti in ragione di 1/3 del loro complessivo ammontare le spese del giudizio di primo grado e del presente grado di giudizio;
3. pone a carico dell'appellata ed a favore di Controparte_1 [...]
IA' a restante frazione dei 2/3, Parte_1 Parte_1 che liquida, già operata la riduzione, per quanto attiene al giudizio di primo grado nella pagina 6 di 7 somma di € 4.701,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge dovuti e per il presente grado di giudizio nella somma di € 8.102,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge dovuti.
4. condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
GIA' della somma di € 125.444,14 oltre
[...] Parte_1 interessi al tasso legale dalla corresponsione al saldo.
Così deciso, in Milano il 20/10/2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 7 di 7