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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/12/2025, n. 12550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12550 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 2^ SEZIONE LAVORO
Il Giudice designato dr.ssa AR RE IG, lette le note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 13259 del ruolo generale dell'anno 2025 promossa
DA
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Bartolo Mancuso Parte_1
in atti OPPONENTE CONTRO in persona del legale Controparte_1
'Avv. Silvestro Carboni come in atti OPPOSTO
OGGETTO: pagamento retribuzioni
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 9.4.2025 e ritualmente notificato alla società
il ricorrente indicato in epigrafe ha esposto Controparte_1
(lo si riporta in sintesi): di essere dipendente della società convenuta dal 19 gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, con qualifica di operaio, inquadramento nel livello D2 del CCNL Metalmeccanica industria, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
di aver svolto le mansioni descritte in ricorso;
di aver percepito la retribuzione indicata in ricorso;
di aver regolarmente prestato l'attività lavorativa fino al 20.7.2024, data in cui è stato collocato in ferie forzate;
che successivamente al termine del periodo di ferie non è stato messo nelle condizioni di prendere nuovamente servizio, non avendo ricevuto più i turni di lavoro;
di aver pertanto offerto alla società convenuta le proprie prestazioni lavorative;
di essersi dimesso per giusta causa per il mancato pagamento di più di tre mensilità. Tanto esposto, il ricorrente ha affermato di aver diritto al pagamento delle seguenti somme:
€ 1.932,04 per agosto 2024;
€ 1.611,40 per settembre 2024;
€ 1.932,04 per ottobre 2024;
€ 1.932,04 per novembre 2024;
€ 1.932,04 per dicembre 2024;
€ 93.659,77 per TFR;
€ 637,57 per indennità di mancato preavviso;
€ 1.932,04 per 13^ mensilità. Il ricorrente ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento delle retribuzioni e di ogni altra spettanza relativa alle mensilità di agosto 2024, settembre 2024, ottobre 2024, novembre 2024 e dicembre 2024, nonché del trattamento di fine rapporto, della tredicesima mensilità relativa all'anno 2024 ed all'indennità sostitutiva del preavviso.
2. condannare la resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma totale di euro 15.568,94, o della diversa somma ritenuta di giustizia, di cui € 1.932,04 a titolo di minimo retributivo e scatti per la mensilità di agosto 2024; € 1.611,40, a titolo di retribuzione residua per la mensilità di settembre 2024; € 1.932,04, a titolo di minimo retributivo e scatti per la mensilità di ottobre 2024; € 1.932,04, a titolo di minimo retributivo e scatti per la mensilità di novembre 2024; € 1.932,04, a titolo di minimo retributivo e scatti per la mensilità di dicembre 2024; € 637,57 a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
€ 3.659,77 a titolo di TFR e € 1.932,04 a titolo di tredicesima mensilità. Con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese di lite e onorari. Si è costituita la società convenuta contestando il ricorso e chiedendone il rigetto, evidenziando, in particolare: che l'assunzione del ricorrente è stata finalizzata alla esecuzione del contratto di appalto stipulato con la società ATAC Spa, avente CIG 7774478633; che nella Comunicazione Obbligatoria
di inizio lavoro, alla Sezione 4 – Inizio, alla voce Tipo lavorazione è Pt_2 chiaramente specificato “assunzione valida fino al compimento della C.I.G. 7774478633 – 1-2-3-4”; che tale appalto è stato negli anni rinnovato Per_1 ed il ricorrente guito a lavorare su quella commessa;
che il 14.07.2024 è stato l'ultimo giorno di operatività del contratto relativo all'ultimo biennio 2022 – 2024 di affidamento del servizio de quo e la società Atac non ha inteso rinnovare l'appalto; che il ricorrente ha usufruito di ferie nel mese di luglio, di ferie e permessi non retribuiti nel mese di agosto, di anticipazioni TFR e permessi non retribuiti nel mese di settembre 2024, in accordo tra le parti;
che infatti il contratto di lavoro del ricorrente era strettamente legato ad un determinato appalto di servizi Atac, cessato il 15.07.2024; che alla cessazione dell'appalto sono seguite intese tra le parti volte a gestire la situazione
2 lavorativa dei dipendenti interessati che hanno usufruito di ferie e altri, in accordo tra le parti, di permessi;
che ne è seguito un periodo in cui il datore di lavoro ha provato a ricollocare i lavoratori interessati alla vicenda, tra cui il ricorrente, in altro lavoro e, al riguardo, tra le parti ci sono stati svariati incontri;
che il ricorrente è stato distaccato presso la società f.lli Pomponi s.r.l.; che l'incertezza che ha caratterizzato la fase successiva alla cessazione dell'appalto ATAC è stata determinata anche dal fatto che non si conoscevano appieno le determinazioni dell'Atac, che avrebbe potuto anche nuovamente affidare alla società lo stesso servizio, oltre al fatto che la società
[...] avrebbe di lì a poco partecipato ad una gara “ Controparte_1
, n. G13703 - per l'affidamento del Servizio di recupero autobus del e ulteriori mezzi aziendali nel territorio del Comune di Roma e servizi c ementari, C.I.G. B1E63783BF, per il cui espletamento sarebbero stati impiegati i lavoratori precedenti assunti con contratto collegato all'appalto C.I.G. 7774478633 – lotti 1-2-3-4 - tra cui il ricorrente;
CP_3 che nel mese di novembre 2024 la Atac Spa ha comunicato alla società l'esclusione dalla procedura di gara;
che la prestazione del lavoratore è divenuta impossibile perché è cessato l'appalto e tale cessazione non è circostanza riconducibile alla gestione imprenditoriale;
che non vi erano altri appalti in cui il ricorrente avrebbe potuto svolgere le sue mansioni. La società ha inoltre contestato le somme richieste dal lavoratore, in particolare: che dal mese di agosto 2024 il lavoratore ha utilizzato permessi non retribuiti in accordo tra le parti;
che in data 8.10.2024 è stata corrisposta al ricorrente la somma di € 1.500,00 a titolo di anticipo TFR;
che la 13^ non è dovuta perché durante il permesso non retribuito non maturano rate di 13^ mensilità; che non sussiste la giusta causa di recesso per omesso pagamento delle sole mensilità di ottobre e novembre. Tanto esposto, la resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per i motivi tutti di cui in premessa, rigettare le domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto e non provate. Con vittoria di spese e compensi professionali come per legge da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario”. Fallito il tentativo di conciliazione e udita la discussione orale dei difensori delle parti, la causa ritenuta di natura documentale senza necessità di ulteriore attività istruttoria è decisa con la presente sentenza.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento, con le precisazioni di seguito esposte. E' pacifico tra le parti che il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della resistente il 19.1.2022 con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e
3 indeterminato, con inquadramento, da ultimo, al livello D2 del CCNL Metalmeccanica Industria. Trattandosi pacificamente di assunzione a tempo indeterminato, appare irrilevante quanto indicato nella comunicazione UN (modulo redatto unilateralmente dal datore di lavoro) in riferimento all'indicazione “assunzione valida fino al compimento della C.I.G. 7774478633 – -2-3-4”. Per_1
E' altresì pacifico che il lavoratore ha regolarmente p ttività lavorativa fino al 20.7.2024, che, dopo un periodo di ferie, non ha più ripreso a lavorare e che si è dimesso con decorrenza 1.1.2025. Parte resistente afferma, in sostanza, che la mancata prestazione dell'attività lavorativa da parte del ricorrente è dipesa dalla cessazione dell'appalto cui era addetto e dall'impossibilità di trovargli una nuova collocazione, circostanze di cui il lavoratore era pienamente consapevole e che dal mese di agosto ha fruito di permessi non retribuiti, come da accordo tra le parti. Orbene, quanto alla retribuzione per i mesi di agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024, deve affermarsi, pur in assenza di esecuzione della prestazione lavorativa, il diritto del ricorrente alle retribuzioni maturate in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 cod. civ., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, la esistenza delle quali ha l'onere di provare, senza che a questo fine possano assumere rilevanza eventi riconducibili alla stessa gestione imprenditoriale, compresa la diminuzione o l'esaurimento dell'attività produttiva. Ne consegue che il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (Cass. n. 7300 del 16/04/2004 e Cass. n. 5101 del 10/04/2002). Osserva il Tribunale che le circostanze dedotte dall'opponente a sostegno del mancato pagamento della retribuzione (la cessazione dell'appalto ATAC, l'esclusione dalla nuova gara) non costituiscono ipotesi di sopravvenuta impossibilità di adempiere alla propria obbligazione di corrispondere la retribuzione al dipendente. Invero, anche ad ammettere la fondatezza di quanto affermato dalla società, si rileva come tali circostanze non siano idonee ad incidere sulla posizione del lavoratore, in quanto attinenti unicamente alla diminuzione dell'attività produttiva e dunque consistenti in eventi riconducibili alla gestione imprenditoriale, il cui rischio non può che ricadere sull'imprenditore.
4 Quanto alla fruizione di permessi non retribuiti, si osserva che l'istituto in questione è previsto a tutela del lavoratore per il soddisfacimento di interessi di natura personale e non per motivi attinenti all'attività di impresa;
in ogni caso, il capitolo di prova volto a dimostrare l'intervenuto accordo sull'utilizzo di permessi non retribuiti è generico in quanto non sono indicate le circostanze di luogo e di tempo in cui tale accordo sarebbe intervenuto.
Quanto al TFR, parte resistente ha eccepito di aver corrisposto al lavoratore un acconto sul TFR pari a € 1.500 e il difensore di parte ricorrente all'odierna udienza ha dato atto del pagamento;
tale somma deve essere pertanto detratta dal totale dovuto al lavoratore.
Risulta dovuta anche l'indennità di mancato preavviso, essendo le dimissioni imputabili al mancato pagamento delle retribuzioni da agosto a dicembre 2024.
La somma complessivamente dovuta al ricorrente è pari, pertanto, alla somma lorda di € 15.568,94 da cui deve essere detratta la somma netta di euro 1.500,00 corrisposta a titolo di acconto TFR, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Considerato che il ricorrente ha agito per il pagamento di somme già corrisposte al momento del deposito del ricorso, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese nella misura di un terzo;
la restante parte va posta a carico della resistente come da liquidazione in dispositivo, sulla base delle vigenti tabelle, tenuto conto del valore della controversia e della non rilevante complessità della stessa, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma lorda di € 15.568,94 detratta la somma netta di € 1.500 a titolo di acconto TFR;
oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
compensa per un terzo le spese di lite, che liquida per l'intero in € 2.109,00 oltre spese generali, iva e cpa, ponendo la restante parte a carico della resistente.
Si comunichi.
Roma, 04/12/2025
5 Il giudice
AR RE IG
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