Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 30/01/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 30/01/2025, innanzi al Giudice onorario dott.ssa Donatella Parla, viene chiamata la causa R.G.L. n. 2830 dell'anno 2022 promossa da
Parte_1
CONTRO
CP_1
* * *
Si dà atto che sono presenti l'avv. Antonio Ricotta in sostituzione dell'avv.
GULOTTA ANTONIO WALTER per parte ricorrente e l'avv. Elisabetta
Baiamonte in sostituzione dell'avv. Ciancimino per l' I procuratori delle CP_1
parti discutono la causa oralmente e si riportano alle conclusioni dei rispettivi atti introduttivi e note difensive.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio per deliberare.
Alle ore 15.40, riaperto il presente verbale decide la causa come da separata sentenza, della quale viene data lettura del dispositivo in assenza delle parti in causa. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del Giudice onorario dott.ssa
Donatella Parla, all'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato, dandone lettura in udienza, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2830 dell'anno 2022 del Ruolo Generale del Lavoro vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in VIA NICOLÒ TURRISI N. 38/A 90139 PALERMO, presso lo studio dell'avv. GULOTTA ANTONIO WALTER, che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliato in Palermo, Via Laurana n. 59, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA, che lo rappresenta e CP_1
difende per procura notarile in atti
RESISTENTE
OGGETTO: ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludono come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente contesta di essere tenuta alla restituzione di somme che l' con comunicazione del 30/03/2022, sostiene indebitamente versate CP_1
sulla pensione cat. INVCIV n. 07835051 da gennaio a dicembre 2021. Chiede quindi l'accertamento negativo dell'indebito affermato dall' con CP_1
condanna dell' a corrispondere le somme eventualmente trattenute a CP_2
parziale pagamento dell'asserito indebito.
L' contesta la fondatezza del ricorso e ne chiede il rigetto. CP_1
La domanda è fondata.
Nella specie, deve trovare applicazione la normativa di cui all'art. 52, comma
2, della L. 88/1989, così come integrata dall'art.13, comma 1, L. 30/12/1991
n.412, che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a
CP_ meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo.
L'art. 13 L. n. 412/1991 prevede, infatti, che: “
1. Le disposizioni di cui all'articolo
52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.
2. L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1
pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede,
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 3.
L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Nel caso di specie si osserva che la missiva del 30/03/2022 (cfr. doc.) CP_1
comunica alla ricorrente che “……la sua pensione numero 07835051 categoria
INVCIV è stata ricalcolata dal 1 gennaio 2020, sulla base delle informazioni acquisite dalla nostra sede e di quelle eventualmente comunicate dagli altri enti previdenziali per
l'aggiornamento del Casellario dei pensionati. Tale prestazione viene trasformata in assegno sociale al raggiungimento del requisito dell'età, stabilito tra l'altro in base all'art. 24, comma 12, della legge 214/2011.… Pertanto, da gennaio 2021 a dicembre 2021 sulla pensione numero 07835051 categoria INVCIV l' ha corrisposto un pagamento CP_1
superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 4.873,05”.
Successivamente, l' con memoria integrativa ha riportato una nota CP_1
interna dell'Ufficio dove viene precisato che “La ricorrente era titolare di assegno di assistenza quale invalido parziale categoria INVCIV numero 07835051, con decorrenza dal 1 settembre 2009. Tale prestazione è stata trasformata in assegno sociale dal 1 giugno 2010, mese successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Anche se poi è stato liquidato dal luglio del 2017, per controversia persa dall'istituto, l'indennità di accompagnamento il requisito reddituale della prestazione INVCIV trasformata in assegno sociale si è cristallizzata e quindi il limite reddituale relativo all'anno 2021 era pari à € 4.931,29. Essendo il ricorrente titolare di pensione di reversibilità Pensione n. 28051301 Cat. SO, decorrenza 1 gennaio
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
2021 ha percepito nel 2021 il reddito netto di € 7.996,95 superando il limite reddituale previsto dalla legge. Per cui ad aprile 2022 è stata notificata la revoca per l'anno precedente
2021 della prestazione di INVCIV trasformata in assegno sociale per un ammontare pari
a € 374,85 x 13 mensilità per un totale di € 4873,05 e si è provveduto a sospendere dal gennaio 2022 la prestazione non dovuta”.
Sulla base di quanto sopra affermato deve ritenersi che l' non ha in CP_1
alcun modo fornito la prova– com'era suo onere– che le somme trattenute a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite da parte ricorrente, anzi risulta – per espressa affermazione dell' – che CP_2
l'indebito in esame sia frutto di un errore riconducibile esclusivamente all' , sicché ne va dichiarata l'irripetibilità. CP_2
A sostegno si richiama la sentenza n. 482 del 22/01/2017 con cui la Corte di
Cassazione ha specificato che “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di 'errore di qualsiasi natura' commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita prestazione sia dovuta a dolo dell'interessato”.
Ne deriva, quindi, che parte ricorrente non è tenuto a restituire le somme indebitamente percepite nel 2021 e che il provvedimento di recupero delle predette somme è da ritenersi illegittimo.
Le spese seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
Dichiara che l' non ha il diritto di ripetere da CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di € 4.873,05, indicato come indebitamente erogato sulla pensione cat. INVCIV n. 07835051 da gennaio a dicembre 2021.
Condanna, di conseguenza, l' a restituire alla ricorrente le eventuali CP_1
somme trattenute a titolo di recupero dell'indebito di cui al capo che precede, con gli interessi legali dalla data di ogni trattenuta sino al soddisfo.
Condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in CP_1
complessivi € 1.700,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Termini Imerese, all'udienza del 30/01/2025. Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Donatella Parla, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010 n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005 n.
82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011 n. 44.
Tribunale di Termini Imerese sez. civile