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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 20/11/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 442 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1 Domenico Colaci
Appellante e appellato incidentale
E
, con l'Avv. Domenico Sorace Controparte_1
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Diritto al trattenimento in servizio ex art. 16 D. Lgs. 503/92 e risarcimento danni. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 16.4.14 esponeva: Controparte_1
a) di aver lavorato alle dipendenze del Comune di con inquadramento nella Parte_1 categoria B e mansioni di autista di scuolabus;
b) di aver presentato domanda di trattenimento in servizio fino al 67° anno di età ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n° 503/92; c) che con delibera di giunta comunale n° 63 del 10.9.07 la sua domanda era stata respinta per impossibilità di svolgere le mansioni di autista, non essendo possibile il rinnovo della patente abilitante alla guida dello scuolabus, e per impossibilità di essere adibito ad altre mansioni;
d) di aver quindi proposto domanda ex art. 700 c.p.c., il cui esito era stato a lui favorevole sia con ordinanza del 27.3.08, sia in sede di reclamo proposto dall'ente locale;
e) che, tuttavia, il non aveva dato esecuzione all'ordine giudiziale, Parte_1 per cui era stato necessario proporre domanda giudiziale di esecuzione dell'obbligo di facere;
f) che solo a seguito del positivo esito di tale ultima domanda l'ente locale aveva ripristinato il rapporto di lavoro ma solo per il periodo settembre – dicembre 2009.
2) Sosteneva il suo diritto potestativo ad essere trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n° 503/92 vigente al momento della domanda rivolta al comune e denunciava che a causa dell'illegittimo contegno dell'ente locale, egli aveva perso le retribuzioni dovute per 20 mesi, da cui era conseguito il corrispondente omesso versamento dei contributi per tale periodo sia a fini pensionistici, sia a fini di indennità di fine rapporto.
3) Sosteneva, inoltre, che dal tardivo trattenimento in servizio solo dal settembre 2009 gli era derivato: un danno personale, familiare ed esistenziale poiché sin dal mese di settembre 2007 era stato ridotto in stato di assoluta povertà ed aveva dovuto ricorrere all'aiuto economico di parenti ed amici. Inoltre, era precipitato il suo stile di vita e quello del suo nucleo familiare;
un danno da mancato potenziamento delle attitudini lavorative che si sarebbero espresse in un settore diverso;
un danno al suo trattamento pensionistico e al trattamento di fine servizio;
un danno morale per le ingiuste sofferenze subite per la pervicace inottemperanza alle statuizioni giudiziali;
un danno biologico consistito in ansia e ipertensione, il cui esito è stata una gravissima patologia oculare.
4) Concludeva chiedendo, previo riconoscimento del suo diritto al mantenimento in servizio per ulteriori 24 mesi, la condanna dell'ente locale al pagamento di ulteriori 20 mensilità e relativa contribuzione, della differenza a titolo di trattamento di fine servizio e dei danni non patrimoniali dedotti in ricorso.
5) Nella resistenza del , che ha avanzato domanda riconvenzionale Parte_1 per l'accertamento “dell'inesistenza del diritto …. ad essere mantenuto in servizio …. oltre il 65° anno di età, nonché dell'infondatezza di ogni istanza avanzata in tal senso”, con la sentenza impugnata il tribunale di Vibo Valentia ha accolto in parte il ricorso.
5.1) Il tribunale ha accertato il diritto di al trattenimento in servizio per un Controparte_1 biennio decorrente dalla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età e ha condannato il al versamento di una somma corrispondente a venti mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione globale di fatto e del residuo trattamento di fine servizio, calcolato alla luce delle ulteriori mensilità retributive da corrispondersi al ricorrente.
5.2) Ha invece respinto la domanda relativa al versamento della contribuzione per mancata CP_ evocazione in giudizio dell' e le domande aventi ad oggetto i danni non patrimoniali perché genericamente esposte.
5.3) Ha compensato le spese di lite per soccombenza reciproca e per la complessità della questione anche alla luce dell'evoluzione normativa.
5.4) Il tutto sulla base delle seguenti motivazioni:
“
5. La ricostruzione attorea persuade.
6. Sebbene – in linea generale – le statuizioni del Giudice della cautela (monocratico ovvero collegiale) risultino insuscettibili di vincolare – di per sé – le valutazioni del magistrato investito della cognizione piena (quale quello adito in questa sede), poiché formalizzate alla luce dello stato di fatto e di diritto osservabile al tempo della statuizione provvisoria, esse non si rivelano sopravanzate – nella specifica vicenda in disamina (e a differenza di quanto sostenuto dal Pt_1 CP_
– dall'innovazione normativa pure richiamata dall' resistente (e in forza della quale la situazione giuridica – originariamente concessa al dipendente pubblico, e verosimilmente qualificabile alla stregua di diritto soggettivo – azionata dal un lavoratore al fine di ottenere il proprio trattenimento in servizio si sarebbe ormai trasformata in una facoltà soggetta al gradimento datoriale, per effetto della ridetta modifica legislativa la quale ha inteso disporre anche per il passato).
7. Si rammenti, al riguardo, come Cass., Sez. Lav., sent. n. 24080/2021, occupandosi de «L'applicazione dell'art. 16 d. Igs. 503/1992, secondo cui (nel testo quale modificato ad opera del d.l. 112/2008, della L. 183/2010 e poi del d.l. 138/2011) “è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento”», abbia puntualizzato come «Precedentemente l'art. 16 prevedeva invece il trattenimento in servizio come conseguenza dell'esercizio di una facoltà da parte dell'interessato. La novellata formulazione della norma è viceversa inequivoca nel trasformare la richiesta deldipendente in una mera manifestazione di disponibilità, soggetta all'esercizio da parte della P.A. di una facoltà di trattenimento condizionata alla valutazione della ricorrenza di «esigenze organizzative e funzionali» e della sussistenza di una «particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi». Questa Corte ha quindi escluso «la configurabilità di un diritto soggettivo del dipendente, in relazione alle richieste presentate in epoca successiva all'entrata in vigore del d. l. n. 112 del 2008» (Cass. 26 gennaio 2017, n. 2010; Cass. 9 giugno 2016 n. 11859; Cass. 7 ottobre 2013 n. 22790), sicché quella che viene in evidenza è una facoltà della P.A., rispetto alla quale, come giustamente rileva la Corte territoriale, i parametri di esercizio indicati dalla norma non stanno ad individuare una corrispondente situazione di diritto dell'interessato, quanto piuttosto limiti al libero esercizio della facoltà stessa, nel senso che la P.A. non può attribuire il beneficio se non nella ricorrenza di quelle condizioni. Come spiega Cass. 2020/2017 cit., “nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, quindi, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di realizzare proprio attraverso il pensionamento dei dipendenti in possesso dei necessari requisiti sia "il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni" (art. 24 comma 20 di. 201/2011), sia il ricambio generazionale (art. 1 d.l. n.90/2014)”. Tanto che poi, ultimando l'evoluzione in tal senso del sistema, il legislatore è ulteriormente intervenuto con l'art. 1 del d. l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha dettato
“disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni” ed a tal fine ha disposto la abrogazione del richiamato art. 16, facendo salvi i soli trattenimenti in servizio già in atto alla data di entrata in vigore del decreto. In questo quadro è fuori di dubbio che, proprio per il ricorrere di una eccezionale facoltà datoriale, l'invalidazione del diniego potrebbe avere corso solo dimostrando il ricorrere di discriminazioni illecite o altre gravi forme di abuso, circostanze della cui prova, dato l'assetto sostanziale delle situazioni quale sopra delineato, è onerato il lavoratore».
8. Indipendentemente dalla valorizzazione del profilo concernente la posizione previdenziale del ricorrente, dunque, questi avrebbe dovuto ritenersi titolato a conservare la propria attività lavorativa sino al 10 settembre 2009, ossia fino alla conclusione del biennio successivo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di vita del dipendente, non potendo tale diritto – come peraltro ripercorso sistematicamente dalla sopracitata giurisprudenza di legittimità – venire funestato da circostanze collaterali, quali la conformazione della dotazione organica, comunque emendabile dall'Ente.
9. Per le ragioni anzidette, dunque, la domanda va accolta con condanna dell'Ente alla ricostruzione
– ora per allora – della carriera lavorativa di per i mesi mancanti (rispetto a quelli presi CP_1 in considerazione dalla deliberazione comunale pedissequa all'ordinanza del Giudice cautelare dell'attuazione) e al versamento della retribuzione dovuta in misura pari a venti mensilità, nonché del trattamento di fine servizio residuo. 1
10. Non possono, invece, accogliersi le domande inerenti I) al versamento della contribuzione – attesa la mancata evocazione in giudizio di unico effettivo titolare del relativo credito: fra CP_2 tutte, si veda Cass., Sez. Lav., sent. n. 29637/2021 – e II) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, poiché esposta genericamente.
11. La soccombenza reciproca e la complessità della questione – anche alla luce dell'evoluzione normativa di essa – consigliano, nondimeno, la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti”.
6) Avverso tale sentenza ha proposto appello il e appello incidentale Parte_1
. Controparte_1
7) L'ente locale ha denunciato l'errore del tribunale per essersi sostanzialmente appiattito sulle decisioni assunte in favore del ricorrente nella fase sommaria, non tenendo conto della sopravvenuta modifica dell'art. 16 D. Lgs. n° 503/92 ad opera dell'art. 72, commi 7 e 9, DL 112/08, in base al quale il diritto al trattenimento in servizio per un biennio, oltre il compimento del 65° anno di età, non era più di natura potestativa, bensì integrante una situazione soggettiva comunque sottoposta alla discrezionalità della PA di accogliere o meno la richiesta avanzata dal lavoratore. Nel caso di specie, il aveva ampiamente chiarito che il trattenimento in servizio del non era accoglibile Pt_1 CP_1 dopo il 65° anno di età, atteso che proprio la sua età anagrafica gli impediva di ottenere il rinnovo della patente di guida dello scuolabus comunale, mentre non vi erano le condizioni per un aumento della pianta organica comunale che avrebbe imposto un ingiustificato esborso a carico delle casse dell'ente locale. Del resto, al compimento del 65° anno di età il comune aveva messo il CP_1 nelle condizioni di percepire sin dal collocamento a riposo un trattamento pensionistico che gli avrebbe garantito un'esistenza libera e dignitosa (“cfr. i documenti allegati al fascicolo di primo grado”), di tal ché, è presumibile che il Sig. abbia immediatamente percepito dall ex CP_1 CP_2
, il trattamento pensionistico ed un eventuale rifiuto del medesimo Sig. di incassare CP_4 CP_1 il trattamento pensionistico messo a sua disposizione nell'immediatezza del collocamento a riposo andrebbe valutato ai sensi dell'art. 1227 del codice civile, che, in ossequio al fondamentale canone di correttezza e buona fede, impone al danneggiato di attivarsi per limitare i danni. La conseguenza era che “il Sig. non poteva percepire le retribuzioni corrispondenti ai venti mesi in cui è CP_1 rimasto a riposo prima della riassunzione in servizio disposta nel giugno del 2009, in quanto per lo stesso periodo ha avuto (ed ha) diritto al trattamento pensionistico e, quindi, la sentenza appellata, disponendo la condanna del comune al pagamento delle venti mensilità e del residuo trattamenti di fine rapporto, ha consentito all'appellato di percepire ingiustamente ed ingiustificatamente un doppio trattamento: uno a titolo di retribuzione per prestazioni lavorative mai eseguite e l'altro a titolo di trattamento pensionistico erogato dall ex ”. Sotto tale profilo, infatti, il CP_2 CP_4 tribunale avrebbe dovuto svolgere ogni necessaria istruttoria, in conformità a quanto richiesto CP_ dall'ente locale sin dal primo grado, ordinando all' e all' di esibire la documentazione CP_4 relativa ai ratei di pensione dal 2007 ad oggi.
7.1) Il ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e l'integrale rigetto della Pt_1 domanda giudiziale, reiterando le istanze ex artt. 210 e 213 c.p.c. disattese dal tribunale.
8) L'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado per aver respinto le domanda di risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base della loro genericità. In realtà, la domanda di risarcimento era non solo articolata, ma anche comprovata. Da qui l'utilità, anche alla luce del comportamento omissivo dell'Ente (che prosegue ancora oggi, a fronte della sentenza di condanna esecutiva di prime cure, al punto da aver imposto il ricorso a procedura di ottemperanza) di impugnare il capo 10 della sentenza, alla scopo di far valere i diritti risarcitori pretesi. Tuttavia, anche allo scopo di ridurre l'onere contributivo e di rischio a carico dell'appellato, si reputa equo fissare il limite globale della richiesta di risarcimento nella somma di € 24.000,00, o quella che equitativamente si riterrà.
8.1) Il , inoltre, ha censurato la statuizione di compensazione delle spese di lite, deducendo CP_1 che quella che il Tribunale reputa una “soccombenza reciproca”, allude ad una decisione fortemente asimmetrica, giacchè il Tribunale ha accolto la base fondativa della causa, con riferimento alla sua origine giuridica ed al suo thema decidendum, limitandosi a ricusare alcuni fattori consequenziali (risarcimento dei danni). Tale asimmetria, in altri termini, non può consentire una prognosi di integrale compensazione, secondo i principio di soccombenza, dovendosi al contrario sviluppare una valutazione di preponderanza della risposta giudiziaria, con riferimento al thema decidendum, che è stato totalmente condiviso dal Tribunale. Non v'è dubbio, in questa ottica, che sarebbe spettato al ricorrente un titolo al pagamento delle spese di giudizio, quantomeno asimmetrico, con una compensazione parziale e non totale. Né la questione poteva dirsi 'complessa' o resa complessa dall'evoluzione normativa. Il punto divisivo era, oggettivamente, il tempo degli eventi e, dunque, la normativa al tempo vigente. Nessuna complessità, dunque. Da qui la richiesta di riforma del capo 11 della sentenza con conseguente condanna dell'Ente al pagamento integrale o parziale delle spese di giudizio di primo grado.
9) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) Entrambi gli appelli sono infondati.
11) Quanto all'appello principale, il non tiene conto del fatto, sebbene non precisamente Pt_1 allegato nel ricorso introduttivo, che la domanda di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n° 503/92 venne dal depositata in data 18.4.07 (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte CP_1
secondo l'indice dei documenti depositato il 7.2.24 a seguito di apposito invito del Collegio CP_1 in data 1.2.24).
12) Ne consegue che al caso di specie deve applicarsi il disposto dell'art. 16 vigente alla data del 18.4.07, non della formulazione della norma scaturita dalla modifica di cui all'art. 72, commi 7 e 9, DL 112/08.
13) E alla data del 18.4.07 l'art. 16 così recitava: È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
14) Il tenore della norma in vigore nel 2007, facente riferimento ad una facoltà del dipendente non condizionata da una facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi, come poi previsto solo a decorrere dal 2008, rende evidente che al momento della presentazione della domanda il era titolare di un diritto potestativo al trattenimento in servizio per un ulteriore CP_1 biennio dal compimento del 65° anno di età, cui l'amministrazione non poteva opporsi. 15) Ciò in applicazione dell'insegnamento di legittimità, applicabile al caso di specie ratione temporis, secondo cui In tema di collocamento a riposo d'ufficio al compimento delle età massime previste dai diversi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, l'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 prevede il diritto potestativo del pubblico dipendente di essere trattenuto in servizio per un biennio oltre l'età normalmente prevista per il collocamento a riposo, che può essere esercitato dall'interessato in ogni tempo antecedente alla risoluzione automatica del rapporto per il compimento dell'età massima di servizio, assolvendo il solo onere del preventivo invio della comunicazione dell'opzione al datore di lavoro, che impedisce l'estinzione del rapporto (Cfr. Cass. 1297/07, negli identici termini, quanto ai dipendenti degli enti locali, Cass. 17776/07).
16) La sentenza di primo grado è quindi corretta per aver affermato il diritto del ricorrente ad essere trattenuto in servizio dal 2007 al 2009. Ed è pertanto corretta anche la pronuncia di condanna del appellante al pagamento di 20 mensilità di retribuzioni, che il non ha percepito a Pt_1 CP_1 causa dell'illegittimo contegno dell'ente locale, nonché al corretto calcolo del trattamento di fine CP_ servizio sulla base di tali 20 mensilità (Tfs che, per inciso, è pagato dall' ex , non dal CP_4 datore di lavoro pubblico).
17) Per il resto l'appellante si duole dell'ammontare del danno patrimoniale, liquidato dal giudice di primo grado in 20 mensilità della retribuzione globale di fatto, asserendo che il tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che il comune aveva messo il nelle condizioni di percepire sin CP_1 dal collocamento a riposo un trattamento pensionistico che gli avrebbe garantito un'esistenza libera e dignitosa (“cfr. i documenti allegati al fascicolo di primo grado”), aggiungendo che è presumibile che il Sig. abbia immediatamente percepito dall ex , il trattamento CP_1 CP_2 CP_4 pensionistico ed un eventuale rifiuto del medesimo Sig. di incassare il trattamento CP_1 pensionistico messo a sua disposizione nell'immediatezza del collocamento a riposo andrebbe valutato ai sensi dell'art. 1227 del codice civile, che, in ossequio al fondamentale canone di correttezza e buona fede, impone al danneggiato di attivarsi per limitare i danni
18) Sotto tale profilo l'appello è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.
19) In primo luogo, premesso che il tribunale ha respinto la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva, il non chiarisce alcunché, in punto di allegazioni, cosa dovrebbe Pt_1 evincersi dai non meglio chiariti documenti allegati al fascicolo di primo grado. Inoltre, per quel che è possibile ricavare dalla scarna documentazione prodotta dal comune in assenza di allegazioni, emerge che la pratica di collocamento in pensione del avrebbe avuto decorrenza solo dal CP_1 12.9.09 (cfr. nota del 25.9.09), sicché il paventato trattamento pensionistico decorrente dal 2007 risulta smentito dalla stessa documentazione prodotta dall'ente locale.
20) Infine, quanto alle reiterate istanze formulate ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., da rivolgere ad CP_
ex , non si comprende, perché il comune non lo chiarisce, cosa abbia impedito all'ente CP_4 locale di richiedere all'ente previdenziale la documentazione attestante la decorrenza del trattamento pensionistico del e il relativo importo, apparendo francamente anomalo che un datore di CP_1 lavoro pubblico non sia in grado di allegare e dimostrare con la dovuta precisione l'esatta decorrenza e l'esatto importo della pensione goduta da un suo ex dipendente.
21) Quanto all'appello incidentale, lo stesso deve essere respinto, dovendosi evidenziare che per le innumerevoli voci di danno non patrimoniale azionate (danno personale, familiare ed esistenziale;
danno alla professionalità; danno morale;
danno biologico) venivano richiesti importi del tutto immotivati (euro 70.000, euro 20.000, euro 50.000, euro 25.000), per poi essere ridotti in appello alla complessiva somma di euro 24.000 allo “scopo di ridurre l'onere contributivo e di rischio a carico dell'appellato”.
22) Ma a parte ciò, il danno biologico dedotto in giudizio (ansia e ipertensione, il cui esito è stata una gravissima patologia oculare), risulta smentito dalla stessa documentazione prodotta dal , CP_1 dalla quale emerge che la patologia oculare era insorta già nel 2008, mentre di quella psichica si ha traccia solo nel 2013 (peraltro sulla base di un certificato medico del tutto generico), dunque, ben 6 anni dopo la vicenda per cui è causa e, soprattutto, ben dopo la diagnosi di una patologia agli occhi.
23) Proprio quanto appena detto rende inattendibili i testimoni sentiti nel corso del primo grado di giudizio che, come ammesso nello stesso atto di appello, hanno confermato il danno all'apparato oculare, quale conseguenza dello stato di tensione e di stress procurato dagli atti impugnati. Ne consegue che i testi hanno riferito una circostanza seccamente smentita dalla documentazione medica in atti;
ciò con particolare riferimento al teste che ha collocato uno stato Testimone_1 d'ansia, depressione e agitazione evidente “dopo la messa in quiescenza, poche settimane dopo” e che “lo stato depressivo era durato per mesi”, mentre di tale depressione si ha traccia documentale solo nel 2013 e dopo 5 anni dalla patologia oculare;
ma anche con riguardo al teste Testimone_2 che ha collocato un “periodo di chiusura” del ricorrente dopo che lo stesso era stato posto in quiescenza forzosa. Per il resto, i testi hanno confermato una situazione di disagio economico del ricorrente, precisando comunque che il poteva comunque godere, oltre che del trattamento CP_1 da Lsu della moglie, anche della pensione della suocera, sicché non emerge prova dei danni personali, familiari e, addirittura, morali ed esistenziali dedotti in ricorso.
24) L'appello incidentale deve essere respinto anche quanto alla regolazione delle spese di lite, atteso che, se è stata accolta la domanda di accertamento del diritto al trattenimento in servizio e quella di condanna al pagamento delle 20 mensilità, è stata respinta la domanda di regolarizzazione contributiva, senza che l'appellante incidentale abbia censurato tale statuizione, e sono state correttamente respinte tutte le domande di condanna al risarcimento di danni non patrimoniali, che sono risultate infondate anche alla luce delle contraddizioni sopra evidenziate. Tanto giustificava la compensazione delle spese di lite sulla base della reciproca soccombenza.
25) Per la stessa ragione devono essere integralmente compensate anche le spese del grado di appello.
26) Dal tenore della decisione discende per entrambi gli appellanti l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato, salva la verifica, quanto alla posizione del , di eventuali ipotesi CP_1 soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 5315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Vibo Valentia n° 683/21, così provvede:
1) rigetta entrambi gli appelli;
2) compensa le spese di giudizio;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico di entrambi gli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 15.10.25. Il Consigliere estensore Dr. Antonio Cestone
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 24.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 442 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Parte_1 Domenico Colaci
Appellante e appellato incidentale
E
, con l'Avv. Domenico Sorace Controparte_1
Appellato e appellante incidentale
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Diritto al trattenimento in servizio ex art. 16 D. Lgs. 503/92 e risarcimento danni. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso del 16.4.14 esponeva: Controparte_1
a) di aver lavorato alle dipendenze del Comune di con inquadramento nella Parte_1 categoria B e mansioni di autista di scuolabus;
b) di aver presentato domanda di trattenimento in servizio fino al 67° anno di età ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n° 503/92; c) che con delibera di giunta comunale n° 63 del 10.9.07 la sua domanda era stata respinta per impossibilità di svolgere le mansioni di autista, non essendo possibile il rinnovo della patente abilitante alla guida dello scuolabus, e per impossibilità di essere adibito ad altre mansioni;
d) di aver quindi proposto domanda ex art. 700 c.p.c., il cui esito era stato a lui favorevole sia con ordinanza del 27.3.08, sia in sede di reclamo proposto dall'ente locale;
e) che, tuttavia, il non aveva dato esecuzione all'ordine giudiziale, Parte_1 per cui era stato necessario proporre domanda giudiziale di esecuzione dell'obbligo di facere;
f) che solo a seguito del positivo esito di tale ultima domanda l'ente locale aveva ripristinato il rapporto di lavoro ma solo per il periodo settembre – dicembre 2009.
2) Sosteneva il suo diritto potestativo ad essere trattenuto in servizio ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n° 503/92 vigente al momento della domanda rivolta al comune e denunciava che a causa dell'illegittimo contegno dell'ente locale, egli aveva perso le retribuzioni dovute per 20 mesi, da cui era conseguito il corrispondente omesso versamento dei contributi per tale periodo sia a fini pensionistici, sia a fini di indennità di fine rapporto.
3) Sosteneva, inoltre, che dal tardivo trattenimento in servizio solo dal settembre 2009 gli era derivato: un danno personale, familiare ed esistenziale poiché sin dal mese di settembre 2007 era stato ridotto in stato di assoluta povertà ed aveva dovuto ricorrere all'aiuto economico di parenti ed amici. Inoltre, era precipitato il suo stile di vita e quello del suo nucleo familiare;
un danno da mancato potenziamento delle attitudini lavorative che si sarebbero espresse in un settore diverso;
un danno al suo trattamento pensionistico e al trattamento di fine servizio;
un danno morale per le ingiuste sofferenze subite per la pervicace inottemperanza alle statuizioni giudiziali;
un danno biologico consistito in ansia e ipertensione, il cui esito è stata una gravissima patologia oculare.
4) Concludeva chiedendo, previo riconoscimento del suo diritto al mantenimento in servizio per ulteriori 24 mesi, la condanna dell'ente locale al pagamento di ulteriori 20 mensilità e relativa contribuzione, della differenza a titolo di trattamento di fine servizio e dei danni non patrimoniali dedotti in ricorso.
5) Nella resistenza del , che ha avanzato domanda riconvenzionale Parte_1 per l'accertamento “dell'inesistenza del diritto …. ad essere mantenuto in servizio …. oltre il 65° anno di età, nonché dell'infondatezza di ogni istanza avanzata in tal senso”, con la sentenza impugnata il tribunale di Vibo Valentia ha accolto in parte il ricorso.
5.1) Il tribunale ha accertato il diritto di al trattenimento in servizio per un Controparte_1 biennio decorrente dalla data del compimento del sessantacinquesimo anno di età e ha condannato il al versamento di una somma corrispondente a venti mensilità Parte_1 dell'ultima retribuzione globale di fatto e del residuo trattamento di fine servizio, calcolato alla luce delle ulteriori mensilità retributive da corrispondersi al ricorrente.
5.2) Ha invece respinto la domanda relativa al versamento della contribuzione per mancata CP_ evocazione in giudizio dell' e le domande aventi ad oggetto i danni non patrimoniali perché genericamente esposte.
5.3) Ha compensato le spese di lite per soccombenza reciproca e per la complessità della questione anche alla luce dell'evoluzione normativa.
5.4) Il tutto sulla base delle seguenti motivazioni:
“
5. La ricostruzione attorea persuade.
6. Sebbene – in linea generale – le statuizioni del Giudice della cautela (monocratico ovvero collegiale) risultino insuscettibili di vincolare – di per sé – le valutazioni del magistrato investito della cognizione piena (quale quello adito in questa sede), poiché formalizzate alla luce dello stato di fatto e di diritto osservabile al tempo della statuizione provvisoria, esse non si rivelano sopravanzate – nella specifica vicenda in disamina (e a differenza di quanto sostenuto dal Pt_1 CP_
– dall'innovazione normativa pure richiamata dall' resistente (e in forza della quale la situazione giuridica – originariamente concessa al dipendente pubblico, e verosimilmente qualificabile alla stregua di diritto soggettivo – azionata dal un lavoratore al fine di ottenere il proprio trattenimento in servizio si sarebbe ormai trasformata in una facoltà soggetta al gradimento datoriale, per effetto della ridetta modifica legislativa la quale ha inteso disporre anche per il passato).
7. Si rammenti, al riguardo, come Cass., Sez. Lav., sent. n. 24080/2021, occupandosi de «L'applicazione dell'art. 16 d. Igs. 503/1992, secondo cui (nel testo quale modificato ad opera del d.l. 112/2008, della L. 183/2010 e poi del d.l. 138/2011) “è in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di trattenere in servizio il dipendente in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La disponibilità al trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento”», abbia puntualizzato come «Precedentemente l'art. 16 prevedeva invece il trattenimento in servizio come conseguenza dell'esercizio di una facoltà da parte dell'interessato. La novellata formulazione della norma è viceversa inequivoca nel trasformare la richiesta deldipendente in una mera manifestazione di disponibilità, soggetta all'esercizio da parte della P.A. di una facoltà di trattenimento condizionata alla valutazione della ricorrenza di «esigenze organizzative e funzionali» e della sussistenza di una «particolare esperienza professionale acquisita dal dipendente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi». Questa Corte ha quindi escluso «la configurabilità di un diritto soggettivo del dipendente, in relazione alle richieste presentate in epoca successiva all'entrata in vigore del d. l. n. 112 del 2008» (Cass. 26 gennaio 2017, n. 2010; Cass. 9 giugno 2016 n. 11859; Cass. 7 ottobre 2013 n. 22790), sicché quella che viene in evidenza è una facoltà della P.A., rispetto alla quale, come giustamente rileva la Corte territoriale, i parametri di esercizio indicati dalla norma non stanno ad individuare una corrispondente situazione di diritto dell'interessato, quanto piuttosto limiti al libero esercizio della facoltà stessa, nel senso che la P.A. non può attribuire il beneficio se non nella ricorrenza di quelle condizioni. Come spiega Cass. 2020/2017 cit., “nell'ambito del lavoro pubblico contrattualizzato, quindi, il legislatore ha perseguito l'obiettivo di realizzare proprio attraverso il pensionamento dei dipendenti in possesso dei necessari requisiti sia "il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni" (art. 24 comma 20 di. 201/2011), sia il ricambio generazionale (art. 1 d.l. n.90/2014)”. Tanto che poi, ultimando l'evoluzione in tal senso del sistema, il legislatore è ulteriormente intervenuto con l'art. 1 del d. l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, che ha dettato
“disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni” ed a tal fine ha disposto la abrogazione del richiamato art. 16, facendo salvi i soli trattenimenti in servizio già in atto alla data di entrata in vigore del decreto. In questo quadro è fuori di dubbio che, proprio per il ricorrere di una eccezionale facoltà datoriale, l'invalidazione del diniego potrebbe avere corso solo dimostrando il ricorrere di discriminazioni illecite o altre gravi forme di abuso, circostanze della cui prova, dato l'assetto sostanziale delle situazioni quale sopra delineato, è onerato il lavoratore».
8. Indipendentemente dalla valorizzazione del profilo concernente la posizione previdenziale del ricorrente, dunque, questi avrebbe dovuto ritenersi titolato a conservare la propria attività lavorativa sino al 10 settembre 2009, ossia fino alla conclusione del biennio successivo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di vita del dipendente, non potendo tale diritto – come peraltro ripercorso sistematicamente dalla sopracitata giurisprudenza di legittimità – venire funestato da circostanze collaterali, quali la conformazione della dotazione organica, comunque emendabile dall'Ente.
9. Per le ragioni anzidette, dunque, la domanda va accolta con condanna dell'Ente alla ricostruzione
– ora per allora – della carriera lavorativa di per i mesi mancanti (rispetto a quelli presi CP_1 in considerazione dalla deliberazione comunale pedissequa all'ordinanza del Giudice cautelare dell'attuazione) e al versamento della retribuzione dovuta in misura pari a venti mensilità, nonché del trattamento di fine servizio residuo. 1
10. Non possono, invece, accogliersi le domande inerenti I) al versamento della contribuzione – attesa la mancata evocazione in giudizio di unico effettivo titolare del relativo credito: fra CP_2 tutte, si veda Cass., Sez. Lav., sent. n. 29637/2021 – e II) al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, poiché esposta genericamente.
11. La soccombenza reciproca e la complessità della questione – anche alla luce dell'evoluzione normativa di essa – consigliano, nondimeno, la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti”.
6) Avverso tale sentenza ha proposto appello il e appello incidentale Parte_1
. Controparte_1
7) L'ente locale ha denunciato l'errore del tribunale per essersi sostanzialmente appiattito sulle decisioni assunte in favore del ricorrente nella fase sommaria, non tenendo conto della sopravvenuta modifica dell'art. 16 D. Lgs. n° 503/92 ad opera dell'art. 72, commi 7 e 9, DL 112/08, in base al quale il diritto al trattenimento in servizio per un biennio, oltre il compimento del 65° anno di età, non era più di natura potestativa, bensì integrante una situazione soggettiva comunque sottoposta alla discrezionalità della PA di accogliere o meno la richiesta avanzata dal lavoratore. Nel caso di specie, il aveva ampiamente chiarito che il trattenimento in servizio del non era accoglibile Pt_1 CP_1 dopo il 65° anno di età, atteso che proprio la sua età anagrafica gli impediva di ottenere il rinnovo della patente di guida dello scuolabus comunale, mentre non vi erano le condizioni per un aumento della pianta organica comunale che avrebbe imposto un ingiustificato esborso a carico delle casse dell'ente locale. Del resto, al compimento del 65° anno di età il comune aveva messo il CP_1 nelle condizioni di percepire sin dal collocamento a riposo un trattamento pensionistico che gli avrebbe garantito un'esistenza libera e dignitosa (“cfr. i documenti allegati al fascicolo di primo grado”), di tal ché, è presumibile che il Sig. abbia immediatamente percepito dall ex CP_1 CP_2
, il trattamento pensionistico ed un eventuale rifiuto del medesimo Sig. di incassare CP_4 CP_1 il trattamento pensionistico messo a sua disposizione nell'immediatezza del collocamento a riposo andrebbe valutato ai sensi dell'art. 1227 del codice civile, che, in ossequio al fondamentale canone di correttezza e buona fede, impone al danneggiato di attivarsi per limitare i danni. La conseguenza era che “il Sig. non poteva percepire le retribuzioni corrispondenti ai venti mesi in cui è CP_1 rimasto a riposo prima della riassunzione in servizio disposta nel giugno del 2009, in quanto per lo stesso periodo ha avuto (ed ha) diritto al trattamento pensionistico e, quindi, la sentenza appellata, disponendo la condanna del comune al pagamento delle venti mensilità e del residuo trattamenti di fine rapporto, ha consentito all'appellato di percepire ingiustamente ed ingiustificatamente un doppio trattamento: uno a titolo di retribuzione per prestazioni lavorative mai eseguite e l'altro a titolo di trattamento pensionistico erogato dall ex ”. Sotto tale profilo, infatti, il CP_2 CP_4 tribunale avrebbe dovuto svolgere ogni necessaria istruttoria, in conformità a quanto richiesto CP_ dall'ente locale sin dal primo grado, ordinando all' e all' di esibire la documentazione CP_4 relativa ai ratei di pensione dal 2007 ad oggi.
7.1) Il ha quindi concluso per la riforma della sentenza impugnata e l'integrale rigetto della Pt_1 domanda giudiziale, reiterando le istanze ex artt. 210 e 213 c.p.c. disattese dal tribunale.
8) L'appellante incidentale ha censurato la sentenza di primo grado per aver respinto le domanda di risarcimento danno patrimoniale e non patrimoniale sulla base della loro genericità. In realtà, la domanda di risarcimento era non solo articolata, ma anche comprovata. Da qui l'utilità, anche alla luce del comportamento omissivo dell'Ente (che prosegue ancora oggi, a fronte della sentenza di condanna esecutiva di prime cure, al punto da aver imposto il ricorso a procedura di ottemperanza) di impugnare il capo 10 della sentenza, alla scopo di far valere i diritti risarcitori pretesi. Tuttavia, anche allo scopo di ridurre l'onere contributivo e di rischio a carico dell'appellato, si reputa equo fissare il limite globale della richiesta di risarcimento nella somma di € 24.000,00, o quella che equitativamente si riterrà.
8.1) Il , inoltre, ha censurato la statuizione di compensazione delle spese di lite, deducendo CP_1 che quella che il Tribunale reputa una “soccombenza reciproca”, allude ad una decisione fortemente asimmetrica, giacchè il Tribunale ha accolto la base fondativa della causa, con riferimento alla sua origine giuridica ed al suo thema decidendum, limitandosi a ricusare alcuni fattori consequenziali (risarcimento dei danni). Tale asimmetria, in altri termini, non può consentire una prognosi di integrale compensazione, secondo i principio di soccombenza, dovendosi al contrario sviluppare una valutazione di preponderanza della risposta giudiziaria, con riferimento al thema decidendum, che è stato totalmente condiviso dal Tribunale. Non v'è dubbio, in questa ottica, che sarebbe spettato al ricorrente un titolo al pagamento delle spese di giudizio, quantomeno asimmetrico, con una compensazione parziale e non totale. Né la questione poteva dirsi 'complessa' o resa complessa dall'evoluzione normativa. Il punto divisivo era, oggettivamente, il tempo degli eventi e, dunque, la normativa al tempo vigente. Nessuna complessità, dunque. Da qui la richiesta di riforma del capo 11 della sentenza con conseguente condanna dell'Ente al pagamento integrale o parziale delle spese di giudizio di primo grado.
9) Entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) Entrambi gli appelli sono infondati.
11) Quanto all'appello principale, il non tiene conto del fatto, sebbene non precisamente Pt_1 allegato nel ricorso introduttivo, che la domanda di trattenimento in servizio ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. n° 503/92 venne dal depositata in data 18.4.07 (cfr. doc. 5 del fascicolo di parte CP_1
secondo l'indice dei documenti depositato il 7.2.24 a seguito di apposito invito del Collegio CP_1 in data 1.2.24).
12) Ne consegue che al caso di specie deve applicarsi il disposto dell'art. 16 vigente alla data del 18.4.07, non della formulazione della norma scaturita dalla modifica di cui all'art. 72, commi 7 e 9, DL 112/08.
13) E alla data del 18.4.07 l'art. 16 così recitava: È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.
14) Il tenore della norma in vigore nel 2007, facente riferimento ad una facoltà del dipendente non condizionata da una facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi, come poi previsto solo a decorrere dal 2008, rende evidente che al momento della presentazione della domanda il era titolare di un diritto potestativo al trattenimento in servizio per un ulteriore CP_1 biennio dal compimento del 65° anno di età, cui l'amministrazione non poteva opporsi. 15) Ciò in applicazione dell'insegnamento di legittimità, applicabile al caso di specie ratione temporis, secondo cui In tema di collocamento a riposo d'ufficio al compimento delle età massime previste dai diversi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche, l'art. 16 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 prevede il diritto potestativo del pubblico dipendente di essere trattenuto in servizio per un biennio oltre l'età normalmente prevista per il collocamento a riposo, che può essere esercitato dall'interessato in ogni tempo antecedente alla risoluzione automatica del rapporto per il compimento dell'età massima di servizio, assolvendo il solo onere del preventivo invio della comunicazione dell'opzione al datore di lavoro, che impedisce l'estinzione del rapporto (Cfr. Cass. 1297/07, negli identici termini, quanto ai dipendenti degli enti locali, Cass. 17776/07).
16) La sentenza di primo grado è quindi corretta per aver affermato il diritto del ricorrente ad essere trattenuto in servizio dal 2007 al 2009. Ed è pertanto corretta anche la pronuncia di condanna del appellante al pagamento di 20 mensilità di retribuzioni, che il non ha percepito a Pt_1 CP_1 causa dell'illegittimo contegno dell'ente locale, nonché al corretto calcolo del trattamento di fine CP_ servizio sulla base di tali 20 mensilità (Tfs che, per inciso, è pagato dall' ex , non dal CP_4 datore di lavoro pubblico).
17) Per il resto l'appellante si duole dell'ammontare del danno patrimoniale, liquidato dal giudice di primo grado in 20 mensilità della retribuzione globale di fatto, asserendo che il tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che il comune aveva messo il nelle condizioni di percepire sin CP_1 dal collocamento a riposo un trattamento pensionistico che gli avrebbe garantito un'esistenza libera e dignitosa (“cfr. i documenti allegati al fascicolo di primo grado”), aggiungendo che è presumibile che il Sig. abbia immediatamente percepito dall ex , il trattamento CP_1 CP_2 CP_4 pensionistico ed un eventuale rifiuto del medesimo Sig. di incassare il trattamento CP_1 pensionistico messo a sua disposizione nell'immediatezza del collocamento a riposo andrebbe valutato ai sensi dell'art. 1227 del codice civile, che, in ossequio al fondamentale canone di correttezza e buona fede, impone al danneggiato di attivarsi per limitare i danni
18) Sotto tale profilo l'appello è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato.
19) In primo luogo, premesso che il tribunale ha respinto la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva, il non chiarisce alcunché, in punto di allegazioni, cosa dovrebbe Pt_1 evincersi dai non meglio chiariti documenti allegati al fascicolo di primo grado. Inoltre, per quel che è possibile ricavare dalla scarna documentazione prodotta dal comune in assenza di allegazioni, emerge che la pratica di collocamento in pensione del avrebbe avuto decorrenza solo dal CP_1 12.9.09 (cfr. nota del 25.9.09), sicché il paventato trattamento pensionistico decorrente dal 2007 risulta smentito dalla stessa documentazione prodotta dall'ente locale.
20) Infine, quanto alle reiterate istanze formulate ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c., da rivolgere ad CP_
ex , non si comprende, perché il comune non lo chiarisce, cosa abbia impedito all'ente CP_4 locale di richiedere all'ente previdenziale la documentazione attestante la decorrenza del trattamento pensionistico del e il relativo importo, apparendo francamente anomalo che un datore di CP_1 lavoro pubblico non sia in grado di allegare e dimostrare con la dovuta precisione l'esatta decorrenza e l'esatto importo della pensione goduta da un suo ex dipendente.
21) Quanto all'appello incidentale, lo stesso deve essere respinto, dovendosi evidenziare che per le innumerevoli voci di danno non patrimoniale azionate (danno personale, familiare ed esistenziale;
danno alla professionalità; danno morale;
danno biologico) venivano richiesti importi del tutto immotivati (euro 70.000, euro 20.000, euro 50.000, euro 25.000), per poi essere ridotti in appello alla complessiva somma di euro 24.000 allo “scopo di ridurre l'onere contributivo e di rischio a carico dell'appellato”.
22) Ma a parte ciò, il danno biologico dedotto in giudizio (ansia e ipertensione, il cui esito è stata una gravissima patologia oculare), risulta smentito dalla stessa documentazione prodotta dal , CP_1 dalla quale emerge che la patologia oculare era insorta già nel 2008, mentre di quella psichica si ha traccia solo nel 2013 (peraltro sulla base di un certificato medico del tutto generico), dunque, ben 6 anni dopo la vicenda per cui è causa e, soprattutto, ben dopo la diagnosi di una patologia agli occhi.
23) Proprio quanto appena detto rende inattendibili i testimoni sentiti nel corso del primo grado di giudizio che, come ammesso nello stesso atto di appello, hanno confermato il danno all'apparato oculare, quale conseguenza dello stato di tensione e di stress procurato dagli atti impugnati. Ne consegue che i testi hanno riferito una circostanza seccamente smentita dalla documentazione medica in atti;
ciò con particolare riferimento al teste che ha collocato uno stato Testimone_1 d'ansia, depressione e agitazione evidente “dopo la messa in quiescenza, poche settimane dopo” e che “lo stato depressivo era durato per mesi”, mentre di tale depressione si ha traccia documentale solo nel 2013 e dopo 5 anni dalla patologia oculare;
ma anche con riguardo al teste Testimone_2 che ha collocato un “periodo di chiusura” del ricorrente dopo che lo stesso era stato posto in quiescenza forzosa. Per il resto, i testi hanno confermato una situazione di disagio economico del ricorrente, precisando comunque che il poteva comunque godere, oltre che del trattamento CP_1 da Lsu della moglie, anche della pensione della suocera, sicché non emerge prova dei danni personali, familiari e, addirittura, morali ed esistenziali dedotti in ricorso.
24) L'appello incidentale deve essere respinto anche quanto alla regolazione delle spese di lite, atteso che, se è stata accolta la domanda di accertamento del diritto al trattenimento in servizio e quella di condanna al pagamento delle 20 mensilità, è stata respinta la domanda di regolarizzazione contributiva, senza che l'appellante incidentale abbia censurato tale statuizione, e sono state correttamente respinte tutte le domande di condanna al risarcimento di danni non patrimoniali, che sono risultate infondate anche alla luce delle contraddizioni sopra evidenziate. Tanto giustificava la compensazione delle spese di lite sulla base della reciproca soccombenza.
25) Per la stessa ragione devono essere integralmente compensate anche le spese del grado di appello.
26) Dal tenore della decisione discende per entrambi gli appellanti l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato, salva la verifica, quanto alla posizione del , di eventuali ipotesi CP_1 soggettive di esenzione a cura della cancelleria (Cass. SSUU 5315/20).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal e Parte_1 sull'appello incidentale proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1 Vibo Valentia n° 683/21, così provvede:
1) rigetta entrambi gli appelli;
2) compensa le spese di giudizio;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico di entrambi gli appellanti i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 15.10.25. Il Consigliere estensore Dr. Antonio Cestone
Il Presidente
Dr.ssa Gabriella Portale