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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 02/12/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 47/2021 R.G.
“Note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c.”
Oggi 2 dicembre 2025, innanzi alla dott.ssa Giulia Paolini, come da provvedimento del 7/10/2024 e regolarmente comunicato alle parti (comunicazioni telematiche in data 8/10/2024), si procede alla trattazione della causa in forma scritta.
Il Giudice dà atto che per e, per essa, la mandataria l'avv. IUCCI Controparte_1 CP_2
OB ha concluso come da nota depositata in data 28.11.2025 per l'avv. MANNUCCI IO ha concluso come da nota depositata in data Parte_1
28.11.2025 per 'avv. MANLIO GIUSEPPE POSSENTI ha Parte_2 Parte_3 concluso come da nota depositata in data 24 e 28.11.2025
Il Giudice dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Alle ore 09:33 pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c. dandone pubblica lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Latina
I Sezione civile
N. 47/2021 R.G.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Giulia Paolini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 47/2021 R.G. promossa da: tra
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_1 tempore, e, per essa, la mandataria rappresentata e difesa dall'avv. IUCCI CP_2
OB ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Latina (LT), Via Malta n. 7, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico il 12.10.22; attrice convenuta in via riconvenzionale contro
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. MANNUCCI Parte_1 C.F._1
IO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Tivoli (RM), Via di Villa Braschi
n. 79/A, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenuta nonché contro
(c.f. ), (c.f. Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rappresentate e difese dall'avv. MANLIO GIUSEPPE POSSENTI ed C.F._3 elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma (RM), Via Crescenzio n. 43, in virtù di procura allegata al fascicolo telematico;
convenute attrici in via riconvenzionale
OGGETTO: azione di simulazione assoluta;
azione di simulazione relativa; azione revocatoria ex art. 2901 c.c.;
CONCLUSIONI come da verbale d'udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la e, per essa, la Controparte_1 mandataria ha convenuto in giudizio – innanzi all'intestato Tribunale – la signora CP_2
, nonché le sorelle e al fine di sentire Parte_1 Parte_2 Parte_3 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare - accertare e dichiarare la simulazione assoluta dell'atto di compravendita a rogito per Notaio di Latina, del 17.10.20219, rep. Persona_1
n.82.218, racc. n. 44967, trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Latina,
Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data 24.10.2019 al n.17259 di formalità e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia nei confronti dell'attrice, giusti i motivi esposti in narrativa;
in via subordinata - accertare e dichiarare la simulazione relativa dell'atto di compravendita a rogito per Notaio di Latina, del 17.10.20219, rep. n.82.218, racc. Persona_1
n. 44967, trascritto presso l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Latina, Servizio di
Pubblicità Immobiliare, in data 24.10.2019 al n.17259 di formalità e, per l'effetto, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto di donazione dissimulato, ove ritenuto valido quanto ai requisiti di forma e sostanza richiesti per legge, ovvero, accertati i presupposti ex art. 2901 c.c., revocarlo e, per l'effetto, dichiararlo inefficace nei confronti dell'attrice, per i motivi tutti di cui in narrativa;
in via ulteriormente subordinata - accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. così come descritti nella trattazione che precede, revocare e, per
l'effetto, dichiarare inefficace nei confronti dell'attrice l'atto di compravendita a rogito per Notaio
di Latina, del 17.10.20219, rep. n.82.218, racc. n. 44967, trascritto presso Persona_1
l'Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale di Latina, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in data
24.10.2019 al n.17259 di formalità. Con conseguente ordine di trascrivere ed annotare l'emananda sentenza presso il competente Conservatore. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio.”.
L'attrice, a fondamento della propria pretesa, ha dedotto: - di essere creditrice, per la complessiva somma di euro 1.417.732,78, oltre interessi, spese e compensi professionali, giusta intimazione in forza del D.I. n. 40/13 emesso dall'intestato Tribunale in data 10/01/2013 e munito di formula esecutiva in data 28/03/2013 (all. 1-2), nei confronti della convenuta in solido con il Parte_1 sig. nella veste di fideiussori della Prisma S.r.l., debitrice principale;
- che, accertata Controparte_3
l'impossibilità di soddisfare anche solo parzialmente la propria pretesa creditoria nell'ambito della procedura concorsuale apertasi il 26.2.2014 per la debitrice principale, era emerso che la debitrice era titolare della quota di ½ del diritto di nuda proprietà del complesso immobiliare Parte_1 sito nel Comune di Latina (LT), Borgo Grappa, Via Mare Ligure snc, mentre l'altro condebitore in solido, il di lei coniuge, sig. era risultato impossidente, disoccupato e privo di Controparte_3 reddito, fatta eccezione per alcune partecipazioni sociali nella Cometa s.r.l.s. (all.ti 5-7); - di aver appreso, tramite ispezione ipotecaria (all. 8), che la convenuta con atto di Parte_1 compravendita a rogito per Notaio di Latina, del 17/10/2019, rep. n.82.218, racc. Persona_1
n. 44967 e regolarmente trascritto (all. 10), aveva alienato il complesso immobiliare sopra descritto alle figlie e anch'esse convenute, dietro il pagamento di euro 30.000,00, Parte_2 Parte_3 che sarebbe stato pagato a mezzo bonifici bancari, senza interessi, da ciascuna acquirente, in n. 15 rate mensili di euro 1.000,00 cadauna, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese a far data dal
30/11/2019 (all. 9).
Le convenute e tempestivamente costituitesi in giudizio con Parte_2 Parte_3 comparsa di costituzione e risposta depositata il 22/02/2021, hanno chiesto la reiezione delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Giudice adito, per le ragioni di cui sopra, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare, accertare e dichiarare non provato il diritto di credito e la legittimazione attiva della soc. , c.f. , in persona del l.r.p.t., e per l'effetto rigettare Controparte_1 P.IVA_2 la domanda ex adverso proposta, in quanto priva dei necessari requisiti per l'accoglimento. Nel merito, accertata la carenza della titolarità del credito in capo alla società attrice e la congruità del prezzo della compravendita del 50% della nuda proprietà del complesso immobiliare sito nel Comune di Latina, Borgo Grappa, via mare Ligure snc, dichiarare valido e legittimo l'atto di compravendita del 17/10/2019, a rogito del notaio, dott. , Rep. 82.218, Racc. 44.967. Sempre nel Persona_1 merito e per i motivi espressi nel presente atto, previa ogni statuizione del caso, rigettare le domande avanzate da parte attrici in quanto infondate in fatto e in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertare il danno subito dalle sig.re e Parte_2
e per l'effetto condannare la sig.ra a risarcire alle stesse il danno Parte_3 Parte_1 subito, pari ad € 30.000,00, oltre le spese notarili e d'imposte, da quantificarsi in corso di causa, eventualmente, e in via meramente residuale, anche ex art. 2041 c.c. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
La signora , anch'essa tempestivamente costituitasi in giudizio con comparsa Parte_1 di costituzione e risposta depositata il 23/02/2021, ha chiesto la reiezione delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della soc. c.f. , Controparte_1 P.IVA_2 in persona del l.r.p.t. e per l'effetto rigettare le domande attoree;
- in via principale, nel merito: accertare la carenza della titolarità del credito in capo alla società attrice, nonché la congruità del prezzo della compravendita del 50% della nuda proprietà del complesso immobiliare sito nel Comune di Latina, Borgo Grappa, via mare Ligure snc, la piena legittimità e liceità dell'atto di compravendita impugnato e per l'effetto dichiarare valido e legittimo l'atto di compravendita del 17/10/2019, a rogito del notaio, dott. , Rep. 82.218, Racc. 44.967 e rigettare le domande Persona_1 formulate da parte attrice. - Sempre in via principale e nel merito: rigettare comunque le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per le causali esposte in premessa.
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.”.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, istruita in via esclusivamente documentale, veniva discussa e decisa all'odierna udienza con il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dinanzi a questo G.I., subentrato al precedente a far data dall'1/07/2022, previa concessione alle parti di termine per note conclusive fino a dieci giorni prima.
In via preliminare, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da entrambi i patrocini convenuti risulta destituita di fondamento e va, pertanto, disattesa.
A tale proposito, si osserva come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in caso di cessione in blocco dei crediti secondo l'art. 58 D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale esonera la banca dalla notifica della cessione ai singoli debitori, ma non prova l'esistenza della cessione stessa né l'inclusione di specifici crediti nell'operazione. È necessario fornire la prova documentale della propria legittimazione sostanziale qualora vi siano contestazioni espresse e specifiche da parte del debitore ceduto” (Cass. 3.2.2025,
n.2511; ex multis, Cass. 11.12.2024, n.32022; Cass. 29.2.2024, n.5478).
La prova del negozio di cessione, tuttavia, oltre che attraverso la produzione del contratto contenente l'indicazione dei crediti ceduti, può essere data anche mediante presunzioni, posto che la cessione di crediti non è soggetta a forme solenni.
Nell'atto introduttivo del giudizio, la società attrice ha compiutamente esposto e documentato i passaggi societari e le operazioni di fusione e cessione che hanno determinato, alla data di notifica dell'atto di citazione, la titolarità in capo alla stessa dei rapporti di cui al D.I. n. 41/2013 dell'intestato
Tribunale e, conseguentemente, del diritto di credito vantato in forza di predetto titolo divenuto definitivamente esecutivo in 28/03/2013.
Nello specifico, dalla disamina della documentazione attorea e, segnatamente, l'atto di fusione -, con atto a rogito del Notaio di Torino in data 19/10/2010, rep. n. 19430, racc. n. 12674, Persona_2 registrato a Torino in data 19/10/2010 al n. 6755 serie 1T, Controparte_4 Controparte_5
[...] Controparte_6 Controparte_7 [...] Controparte_8 Controparte_9 Controparte_10
, erano state fuse per incorporazione, con efficacia dal 1° novembre 2010, in
[...]
(all. citazione) -, l'avviso di cessione con pubblicazione in G.U., parte seconda, n. Controparte_4
93 del 08/08/2017 -, tramite cui si dava notizia della cessione dei crediti pro soluto intervenuta tra in qualità di cedente, e in qualità di cessionaria, Controparte_4 Controparte_1 nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti in blocco ai sensi della Legge 30 aprile 1999 n.
130 e dell'art. 58 del D. Lgs 1° settembre 1993 n. 385 (all. citazione), - nonché la procura speciale - con la quale la aveva conferito, con atto a rogito Notaio Avv. Controparte_1 [...]
di Milano del 20/07/2017, rep. n. 60850, racc. 11358, registrato a Milano 4 in data Per_3
21.07.2017 al n. 40322 Serie 1T, a oggi procura speciale per lo CP_11 CP_2 svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei crediti ceduti (all.ti citazione) -, la visura camerale di contenente le annotazioni delle Controparte_4 iscrizioni relative alle fusioni e cessioni per cui è causa, l'elenco dei debitori inclusi individuati attraverso il codice NDG/CERI nel quale risulta inserito anche quello da cui origina il presente giudizio, la dichiarazione resa dalla cedente attestante che, tra i crediti compresi Controparte_4 nella cessione in favore di ove è espressamente indicato che il credito Controparte_1 relativo alla posizione Ndg 83369908 vantato nei confronti di PRISMA SRL è compreso nella cessione a favore di (all.ti memoria ex art. 183, co. 6, n. 2), c.p.c.), si può Controparte_1 ritenere provata la legittimazione attiva della società attrice, la quale agisce in qualità di mandataria di nonché la titolarità del credito dalla medesima vantato nei confronti Controparte_1 della parte convenuta Parte_1
Ne consegue, dunque, l'assenza di incertezza in ordine alla qualità di creditrice dell'odierna attrice, pienamente legittimata ad agire e, dunque, la reiezione dell'eccezione preliminare dianzi esaminata.
Nel merito, la domanda svolta in via principale dall'attrice, finalizzata ad accertare la simulazione assoluta del contratto di compravendita in parola, è infondata e deve, pertanto, essere rigettata, mentre merita accoglimento la domanda revocatoria svolta in via subordinata.
In via preliminare, non è forse superfluo rammentare la assoluta "compatibilità" tra l'azione di simulazione - assoluta o relativa - e l'azione revocatoria e la conseguente proponibilità di tali azioni contemporaneamente, in via alternativa o subordinata.
Secondo il costante insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, infatti, «l'azione di simulazione
(assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere posposte entrambe nello stesso giudizio in forma alternativa tra loro o, anche, eventualmente in via subordinata l'una all'altra, senza che la possibilità di esercizio dell'una precluda la proposizione dell'altra. L'unica differenza tra la formulazione delle due domande in via alternativa, piuttosto che in via subordinata una all'altra, risiede esclusivamente nella circostanza che, nel primo caso, è
l'attore a rimettere al potere discrezionale del giudice la valutazione delle pretese fatte valere sotto una species iuris piuttosto che l'altra, mentre nella seconda ipotesi si richiede, espressamente, che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'ulteriore richiesta» (ex multis, Cass. civ., sentenza n. 17867 del 22 agosto 2007; Cass. 16 gennaio 1987, n. 294, cfr., altresì, sempre nello stesso senso, altresì, Cass. 4 dicembre 1999, n. 13564, nonché Cass. 17 maggio 1991, n. 5581).
Nel caso di specie, essendo le due domande state proposte in via subordinata una all'altra, è opportuno procedere prioritariamente alla delibazione circa la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di simulazione assoluta svolta in via principale.
Ricorre simulazione assoluta allorché le parti fingano di porre in essere un determinato negozio (cd. simulato), non volendone in realtà nessuno.
In tale ipotesi, a mente dell'art. 1414, co. 1, c.c. «Il contratto simulato non produce effetto tra le parti.».
Sotto il profilo dell'onere probatorio, al fine di configurare la fattispecie della simulazione, è necessaria la sussistenza di un accordo simulatorio (contro dichiarazione), il quale deve essere necessariamente bilaterale (cfr. Cass. n. 1678 del 11 giugno 1973).
Orbene, come noto, le limitazioni alla facoltà di prova della simulazione previste per i contraenti dall'art. 2722 c.c., non operano invece nei confronti dei terzi e dei creditori, i quali, non potendo avere verosimilmente accesso alla controdichiarazione, possono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1417 c.c., provare l'esistenza di un accordo simulato con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, che possono fondarsi anche sul contratto impugnato di simulazione.
Ai sensi dell'art. 1415, co. 2, c.c. i terzi (in tale categoria rientrando gli stessi creditori) possono far valere la simulazione nei confronti delle parti, quando essa pregiudica i loro diritti, il pregiudizio consistendo nell'impedire o nel rendere incerto, o più difficile, il conseguimento o l'esercizio del diritto ovvero anche nel semplice pericolo di danno.
L'odierna attrice risulta essere indubbiamente soggetto terzo rispetto al contratto simulato, sicché la stessa potrà provare l'esistenza di una simulazione relativa o di una donazione dissimulata da una compravendita fittizia con ogni mezzo e senza limitazioni, dunque anche mediante prove documentali, testimoniali e presunzioni, purché gravi, precise e concordanti (cfr. ex multis, Cass. civ.
10345 del 12.04.2019; Cass. civ., sez. IV, n.536 dell'11.01.2018; Cass. civ., Sez. II, n. 2968 del
27.02.2012).
A tale proposito, secondo il costante indirizzo ermeneutico di legittimità, ove ricorra la simulazione assoluta del contratto e la relativa domanda sia proposta da terzi estranei al negozio, come nel caso di specie, spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione su elementi presuntivi, da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, a consentire illazioni che ne discendano secondo l'id quod plerumque accidit (Cass. n. 36478/2021;
Cass. n. 28224/2008; Corte di Cass. 22801 del 28/10/2014).
Ciò posto, precisato quanto sopra in punto di diritto, nessun dubbio sussiste in ordine alla legittimazione ad agire rispetto all'azione di accertamento della simulazione assoluta del contratto di compravendita da parte dell'attrice, quale creditrice della convenuta sig. e terzo Parte_1 pregiudicato dall'atto dispositivo oggetto di causa.
A supporto della propria domanda, l'attore ha evidenziato come la predetta convenuta, ad appena 9 giorni dall'intervenuta notifica dell'atto di precetto intimantegli il pagamento di cui al decreto ingiuntivo sopra indicato, si fosse adoperata a spogliarsi della quota parte del cespite immobiliare di cui era nuda proprietaria, vendendolo il 17/10/2019 alle proprie figlie, qui convenute.
Deduceva altresì le anomale modalità di pagamento del cespite immobiliare in oggetto tramite la corresponsione differita della complessiva somma di euro 30.000,00, quale prezzo pattuito per la vendita (art. 3 n. 1, compravendita, all. 9 citazione), - corrispettivo vile ed irrisorio rispetto al reale valore del complesso immobiliare alienato, da pagarsi a mezzo di bonifici bancari, senza interessi, da ciascuna parte acquirente in 15 rate mensili da 1.000,00 euro cadauna-, la circostanza che, nell'atto di vendita, la predetta convenuta venditrice, nonostante la dilazione, avesse espressamente rinunciato all'ipoteca legale (art. 3, co. 2, all.9, attoreo) e, infine, la mancata prova dell'esborso della somma.
A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità sottolinea come, nel caso di azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di una compravendita immobiliare, ove il carattere fittizio dell'alienazione sia desumibile da elementi presuntivi, è onere dell'acquirente dimostrare l'effettivo pagamento del prezzo (Cass. n. 5326/2017; si veda anche Cassazione civile sez. II, 09/06/2014,
n.12955: «Nell'azione diretta a far valere la simulazione di una compravendita che sia proposta dal creditore di una delle parti del contratto stesso, alla dichiarazione relativa al versamento del prezzo, pur contenuta in un rogito notarile di compravendita immobiliare, non può attribuirsi valore vincolante nei confronti del creditore, atteso che questi è terzo rispetto ai soggetti che hanno posto in essere il contratto, e che possono trarsi elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non abbia fornito la relativa dimostrazione (nella fattispecie, la Cassazione ha accolto il ricorso e richiesto il riesame dell'appello, stabilendo che a fronte di indizi proposti dalla parte che denuncia la simulazione di una compravendita è l'acquirente a dover dimostrare l'effettività del pagamento del prezzo e non il contrario).»).
Nel caso di specie, le odierne parti convenute, hanno fornito prova documentale (vd. CP_12 Pt_3 bonifici all. 5, comparsa) attestante l'effettivo esborso del prezzo pattuito in favore della di loro madre, Parte_1
Orbene, a fronte di ciò, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che, per l'accertamento della simulazione dedotta, occorre provare non solo la preordinazione dell'atto alla diminuzione della garanzia patrimoniale generica, bensì anche che lo stesso atto negoziale sia stato soltanto apparente
(cfr. Cass. n. 13345/2015).
La prova della simulazione assoluta deve essere rigorosa, ma, nel caso di specie, non è stata fornita prova diretta o presuntiva sufficiente a dimostrare che le parti convenute abbiano voluto solo apparire come contraenti, senza alcuna reale volontà negoziale, sì, dunque, da potersi ritenere pienamente raggiunta la prova in ordine al carattere simulato dell'atto di compravendita in parola.
In ragione delle superiori argomentazioni, la domanda di simulazione assoluta va rigettata, così come anche l'ulteriore domanda di simulazione relativa svolta al fine di dimostrare che l'atto di compravendita in commento dissimuli invero un atto di donazione, posto che l'acclarato trasferimento di fondi dalla parte acquirente alla parte venditrice esclude in nuce il carattere di liberalità caratterizzante l'istituto di cui all'art. 769 c.c.
Può, invece, trovare accoglimento, per le motivazioni qui di seguito esposte, la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. del predetto atto dispositivo, svolta in via ulteriormente subordinata dall'odierna parte attrice.
È noto, invero, che a mente del suddetto disposto codicistico, il creditore può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore che abbiano arrecato pregiudizio alle proprie ragioni.
Nel caso di specie, una volta acclarata la qualità di creditore dell'odierna parte istante, è necessario poi che il debitore abbia posto in essere un atto dispositivo pregiudizievole per le ragioni del creditore, nozione intesa dalla giurisprudenza in senso molto ampio, non essendo necessario che l'atto abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, ma essendo sufficiente che l'atto stesso abbia causato maggiore difficoltà od incertezza nel recupero coattivo, secondo una valutazione operata «ex ante», con riferimento alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del credito, avendo riguardo anche alla modificazione qualitativa della composizione del patrimonio
(Cass. n. 27625/2020; Cass. n. 9461/2016).
La relativa prova può essere fornita tramite presunzioni, il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. n. 2756/2014).
Non occorre, in ogni caso, la prova della collusione tra il debitore e il terzo contraente (Cass. n.
25614/2014).
Nel caso che qui ci occupa, ricorrono tutti i presupposti per il vittorioso esperimento dell'actio pauliana per i motivi qui di seguito illustrati.
Risulta aspetto pacifico e documentato che il credito vantato dall'odierna attrice sia insorto in epoca anteriore alla stipula del revocando atto, avendo l'odierna convenuta venduto, - in Parte_1 data 17/10/2019 e, dunque, successivamente al sorgere del credito derivante dal d.i. -, alle proprie figlie i diritti pari ad ½ indiviso dell'intero in nuda proprietà del complesso immobiliare sito in Latina
(LT), Borgo Grappa, Via Mare Ligure s.n.c..
Quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito e a titolo oneroso, come nel caso che qui occorre, condizioni indispensabili per l'esercizio dell'azione revocatoria sono, oltre alla qualità di creditore in capo al soggetto agente e all'eventus damni, anche la consapevolezza (consilium fraudis) nel debitore (i.e. di arrecare, con il proprio atto, un pregiudizio al creditore, Parte_1 nonché l'analoga consapevolezza anche da parte del terzo-acquirente (i.e. e Parte_2 Pt_3
, - la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata, rispetto a tale ipotesi, a quella
[...] del debitore -, del pregiudizio arrecato al creditore (cd. partecipatio fraudis).
Ciò detto, risulta altrettanto pacifica la sussistenza della diminuzione patrimoniale del debitore in forza del predetto atto di disposizione, risoltasi in una sottrazione dannosa ai danni del creditore istante.
È stato, poi, chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a fronte di un atto di per sé idoneo a compromettere la garanzia patrimoniale generica del creditore, spetta al debitore convenuto dimostrare, in ossequio ai principi generali e, in particolare, al principio di vicinanza della prova,
l'assoluta capienza del suo patrimonio (cfr. (Cass. civ., Sez. VI - III, 25/09/2019, n. 23907; Cass. Civ.
n. 21808/2015), che, nel caso di specie, non è stata minimamente allegata dall'odierna parte convenuta debitrice.
Ed invero, la debitrice sig. si è limitata a rappresentare di aver “…necessità di liquidità e l'ha Pt_1 ottenuta con un'operazione pienamente legittima e lineare con la quale ha ceduto a distanza di sette anni dalla formazione del credito asseritamente vantato da la nuda Controparte_1 proprietà di quota parte dei suoi beni immobili alle figlie.” (vd. pag. 8, comparsa) e “la siderale differenza tra il prezzo di vendita dei beni de quo e il debito della Sig.ra esclude che Pt_1
l'operazione sia stata realizzata per danneggiare un credito di 1,5 milioni di euro” (vd. pag. 8, comparsa), omettendo, purtuttavia, l'allegazione di pezze giustificative della capienza del proprio patrimonio a far fronte alle richieste creditorie avanzate dall'attore.
Deve, dunque, ritenersi provata tanto la sussistenza dell'eventus damni in quanto la convenuta, già inadempiente allo spontaneo pagamento del debito derivante dal d.i. e del successivo atto di precetto notificatogli (cfr. all. 1, attoreo) -, ha, di fatto, sottratto parte del proprio patrimonio alla garanzia del credito dell'odierna parte attrice-creditrice. Riguardo poi all'elemento soggettivo del «consilium fraudis», consistente nella consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, questo si può ritenere ragionevolmente provato, sulla scorta di quanto acquisito agli atti di causa, atteso che la convenuta, garante, era perfettamente consapevole di essere rimasta l'unica debitrice in danno della quale la avrebbe potuto avviare l'esecuzione CP_4 esecutiva immobiliare.
Ed invero, la sig.ra non poteva non essere a conoscenza, stante il rapporto di coniugio con Pt_1
l'altro condebitore in solido, nonché marito, sig. dell'incapacità patrimoniale di Controparte_3 quest'ultimo, ricoprente, tra l'altro, anche la carica di A.U. della società Prisma S.r.l. (all. 11, attoreo), in favore della quale era stata contratta la fideiussione e dell'apertura della procedura concorsuale in seno alla predetta compagine societaria.
A ciò si aggiunga, il tempestivo attivarsi della , ad appena 9 giorni dalla ricezione della notifica Pt_1 dell'atto di precetto, nel porre in essere l'atto oggetto di revocatoria.
L'elemento soggettivo del «consilium fraudis» è, pertanto, agevolmente desumibile sia dalla tempistica dell'atto, sia dai rapporti familiari tra le parti (madre-figlie).
A tale riguardo, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. III, 10/01/2017, n. 287; Cass. civ., sez. III, 13/07/2011, n. 15354) ha, invero, affermato, in più occasioni, che la consapevolezza del pregiudizio può essere desunta da presunzioni gravi, precise e concordanti, quali la prossimità temporale tra il sorgere del credito e l'atto dispositivo, la natura dell'atto e i rapporti tra le parti (Cass. civ. Sez. VI, 18/06/2019, n. 16221).
In ragione di quanto sopra, nessun dubbio residua in ordine alla consapevolezza nel debitore convenuto, nonché delle due figlie di quest'ultima, al momento della conclusione del contratto di compravendita, del carattere pregiudizievole dell'atto in parola rispetto alla pretesa creditoria vantata dall'odierna attrice, avuto riguardo tanto alla esposizione debitoria sulla medesima gravante, quanto alla difficoltà ad onorare il debito in parola, come dalla medesima ammesso nel proprio scritto introduttivo (vd. pag. 6 “L'odierna convenuta pertanto risultava titolare della nuda Parte_1 proprietà e aveva necessità di un aiuto economico immediato per il proprio sostentamento personale che le è stato fornito dalle figlie con la compravendita dell'immobile de quo.”; pag. 7, comparsa
Cestra, “Inoltre se le sigg.re avessero acquistato gli immobili in via ereditaria si sarebbero Pt_3 dovute far carico anche degli ingenti debiti della madre pari ad € 1.417.732,78 per acquistare di fatto la proprietà di beni del valore di € 30.000,00.”), il che, dunque, anzi non fa che offrire supporto alla tesi attorea circa l'incapienza del patrimonio della convenuta.
In ragione di quanto sopra, pertanto, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., in accoglimento della domanda attorea, va dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto di compravendita stipulato in data 17/10/2019, per atto del notaio Dott. di Latina, rep. n. 82.218, racc. n. 44.967, trascritto in data 24/10/2019 al n. 17259 Persona_1 di formalità, tramite cui la convenuta ha venduto alle convenute e Parte_1 Parte_2
i diritti pari ad ½ (un mezzo) indiviso dell'intero in nuda proprietà del complesso Parte_3 immobiliare sito in Latina (LT), Borgo Grappa, Via Mare Ligure s.n.c. e più compiutamente descritto all'art. 1, co. 1, pp. 2 – 3 del predetto atto (all. 9, citazione).
Va, altresì, ordinato al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione dell'atto revocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655, comma 1, c.c., con esonero da responsabilità.
Va, infine, respinta la domanda riconvenzionale trasversale svolta dalle convenute sigg. nei Pt_3 confronti della propria madre finalizzata ad ottenere la condanna di quest'ultima al Parte_1 risarcimento del danno quantificato nell'esborso di euro 30.000,00, quale corrispettivo dell'atto di vendita revocato: trattasi, invero, di richiesta di un danno meramente ipotetico ed eventuale.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 (scaglione da euro 26.000,01 ad euro
52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, nella persona del Giudice Dott.ssa Giulia Paolini, definitivamente pronunciando, ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta:
a) in accoglimento della domanda attorea svolta in via subordinata, accerta e dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice, dell'atto di compravendita stipulato in data 17/10/2019, per atto del notaio Dott. di Latina, rep. n. Persona_1
82.218, racc. n. 44.967, trascritto in data 24/10/2019 al n. 17259 di formalità, tramite cui la convenuta ha venduto alle convenute e i Parte_1 Parte_2 Parte_3 diritti pari ad ½ (un mezzo) indiviso dell'intero in nuda proprietà del complesso immobiliare sito in Latina (LT), Borgo Grappa, Via Mare Ligure s.n.c. e più compiutamente descritto all'art. 1, co. 1, pp. 2 – 3 del predetto atto (all. 9, citazione);
b) per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari territorialmente competente l'annotazione della presente pronuncia a margine della trascrizione dell'atto revocato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2655, comma I, c.c., con esonero da responsabilità, previa presentazione del titolo da parte dell'interessato;
c) rigetta la domanda riconvenzionale svolta dalle convenute sigg. Pt_3
d) condanna altresì tutte le convenute, in solido tra di loro, a rimborsare all'attrice le spese di lite, che si liquidano in euro 6.713,00 per compensi di avvocato, euro 587,48 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;
e) condanna in solido le convenute e a rimborsare alla Parte_2 Parte_3 convenuta le spese di lite, che si liquidano in euro 2.916,00 per compensi di Parte_1 avvocato (parametri minimi, esclusa fase istruttoria, stante il tenore delle difese svolte), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., avv. Giorgio Mannucci.
In Latina, allegato al verbale dell'udienza del 2/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 2/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Paolini