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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 08/07/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1788/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1788/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Martellucci, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Viale G. Matteotti, n. 84, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gina Mauro, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Udine, Via Dante, n. 16, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: all'udienza del 08.07.2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 418/2023, con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma pari ad € 20.320,16. Controparte_1
I motivi di opposizione erano i seguenti: -inadempimento contrattuale di parte opposta;
- assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e mancata prova dello stesso.
Per tali ragioni formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
in via istruttoria previe, ove del caso, ammissione ed esperimento di prova per interrogatori e testi sulle circostanza che ci si riserva di capitolare e di ogni altro mezzo istruttorio con
l'indicazione dei testi che ci si riserva di indicare nel rispetto dei termini di legge;
previe le piu opportune CTU tecniche volte a verificare con esattezza le caratteristiche e quantificare i materiali consegnati alla dalla Parte_1 [...] revie le più opportune declaratorie del caso;
Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE rigettare la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c. avanzata dalla tante la sussistenza di Controparte_1 prova contraria e/o comunque di prova di pronta soluzione
NEL MERITO accogliere la presente opposizione e, per l'effetto dichiarare che nulla e dovuto dalla per le ragioni esposte in parte motiva e, comunque, revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 418/2023 (R.G.1123/2023) emesso dal Tribunale di
Grosseto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
IN VIA SUBORDINATA accertare l'esatto ammontare del saldo a debito dell'odierna attrice in opposizione nei confronti della nella misura accertanda in Controparte_1 corso di causa;
per l'effetto dichiarare assorbiti e/o compensati, ovvero disporre compensazione giudiziale, sino alla loro concorrenza, gli eventuali debiti degli odierni esponenti verso la coi maggiori crediti vantati da parte attrice Controparte_1 opponente.
IN OGNI CASO
- 2 -
con il favore delle spese, anche di CTU e CTP, diritti ed onorari di causa e di patrocinio oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Con ogni piu ampia riserva di indicare testi nei termini di legge”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta,
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto.
Parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa deduzione e conclusione, sia di merito che istruttoria, contestata e reietta, per le motivazioni tutte dedotte in parte narrativa del presente atto:
In via preliminare:
-Reiectis adversis, poichè l'opposizione non è fondata su prova scritta nè di pronta soluzione, sussistendone i presupposti di legge, concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto Decreto Ingiuntivo N. 418/2023 (N. 1123/2023 R.G.), emesso in data
9.07.2023 dal Tribunale di Grosseto, dott.ssa Adriana Forastiere;
In via principale, nel merito:
- Reiectis adversis, respingersi l'opposizione di cui al presente giudizio, perchè infondata in fatto e diritto per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, accertata e dichiarata la sussistenza del credito della Controparte_1 confermarsi in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo N. 418/2023 (N. 1123/2023 R.G.), emesso in data 9.07.2023 dal Tribunale di Grosseto, dott.ssa Adriana Forastiere, per
l'ulteriore effetto condannandosi la nella persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della prima delle somme ivi indicate, di quelle di procedura e delle successive tutte, anche di registro, oltre interessi dal dovuto al saldo;
-Spese e compensi di causa integralmente rifusi;
- Reiectis adversis, accertarsi i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto condannare la nella persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore della
[...]
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, nonché al pagamento in Parte_2 favore della cassa delle ammende della ulteriore somma che sarà ritenuta pure di giustizia, il tutto in via equitativa;
-Spese e compensi di causa integralmente rifusi;
- 3 -
In via subordinata, nel merito:
- Reiectis adversis, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta dalla in favore della Parte_1 Controparte_1 nella misura ritenuta di giustizia;
- Spese e compensi di causa di ogni fase integralmente rifusi”.
Con ordinanza del 09.04.2024 il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c..
All'udienza del 01.10.2024 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 08.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgeva la discussione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c..
Quanto al merito dell'opposizione la stessa è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, bisogna mettere in rilievo l'evidente pretestuosità e strumentalità della contestazione mossa da parte opponente in merito all'infondatezza probatoria delle fatture elettroniche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto, parte opponente, dopo aver ripercorso i noti assunti e orientamenti in tema di idoneità della prova del credito attraverso le fatture elettroniche solo in sede monitoria e non anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, riconosce la sussistenza di rapporti commerciali con facendo operare il principio CP_1 Controparte_1 di non contestazione.
Com'è noto, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il c.d. principio di non contestazione, infatti, è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 69 del 2009, con la quale è stato recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale il giudice può fondare la propria decisione anche sui fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio.
Da ciò deriva, di conseguenza, l'onere in capo alle parti costituite di contestare specificamente i fatti dedotti dalle controparti e posti alla base di domande ed eccezioni.
L'onere di contestazione è, ormai, considerato un principio generale che informa il sistema processuale civile che poggia le sue basi, in particolare, sul principio dispositivo
- 4 -
del processo, sul meccanismo delle preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità e su quello di economia processuale, anche alla luce dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., Sez. III, del 29.04.2020, n. 8376, Cass. Civ., S.S.U.U., del 23.01.2002, n. 761).
Parte opposta ha, infatti, fornito piena prova del credito vantato producendo, in sede monitoria, oltre alle fatture elettroniche, i documenti di trasporto e delle comunicazioni intercorse tra le parti, non disconosciute dall'opponente.
A tal proposito, dunque, deve richiamarsi il principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.
(Cass. Civ. Sez. Un., del 30.10.2001, la n. 13533; Cass. Civ., Sez. I, del 26.01.2007, la n.
1743; Cass. Civ., Sez. II, del 19.04.2007, la n. 9351).
Di contro, invece, parte opposta si è limitata a generiche contestazioni, sostenendo vizi delle forniture, senza specificarne la natura e senza provare di averli contestati nei termini decadenziali previsti dall'art. 1495 c.c..
A fronte della produzione documentale di parte opposta, pienamente idonea a fornire la prova del credito, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare fatti estintivi o modificativi della pretesa azionata, secondo gli ordinari principi in materia di riparto dell'onere probatorio delineati (2697 c.c.).
La prova del credito è emersa, inoltre, anche in sede di istruttoria orale.
I testi, , responsabile della filiale della Testimone_1 Controparte_2
e , tecnico commerciale, nello specifico agente, all'udienza del
[...] Testimone_2
01.10.2024, confermavano la sussistenza della pretesa creditoria.
In particolare, gli stessi dichiaravano che il materiale, di cui alle fatture azionate in sede monitoria ed ai documenti di trasporto, era stato tutto consegnato, in seguito agli ordini fatti dal legale rappresentante dell'opponente.
La teste , nelle sue vesti di referente, dichiarava che il legale Testimone_1 rappresentante dell'opposta faceva gli ordini del materiale direttamente a lei.
- 5 -
Il teste , in aggiunta, riferiva che, in quanto agente, si era recato Testimone_2 direttamente sul cantiere e aveva verificato che il materiale era stato consegnato.
Per tutte queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
In relazione, infine, alla domanda proposta da parte opposta di condanna di parte opponente al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c., la stessa non può essere accolta.
La responsabilità aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé una condotta rimproverabile, anche in caso di infondatezza della stessa. Ed infatti, l'ipotesi contemplata dalla norma richiamata costituisce una figura eccezionale e residuale, ragion per cui non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva e di applicazione automatica (Cassazione Civile, Sez. III, del
12 luglio 2023, n. 19948).
Nel caso di specie, difetta sia l'an che il quantum della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
Ogni altra eccezione e questione sollevata dalle parti si intende assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase decisionale valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Conferma il decreto ingiuntivo n. 418/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto il
09.07.2023, già provvisoriamente esecutivo;
b) Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 4.227,00 per compensi, oltre I.V.A. e
[...]
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
- 6 -
Così deciso in Grosseto il 08.07.2025
- 7 -
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Grosseto
Contenzioso CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1788/2023 R.Gen.Aff.Cont.
TRA
(p.iva ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Martellucci, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Grosseto, Viale G. Matteotti, n. 84, risulta elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE
E
(p.iva ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Gina Mauro, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Udine, Via Dante, n. 16, risulta elettivamente domiciliata;
- CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: all'udienza del 08.07.2025, come in atti riportate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 418/2023, con il quale veniva ingiunta al pagamento nei confronti di della somma pari ad € 20.320,16. Controparte_1
I motivi di opposizione erano i seguenti: -inadempimento contrattuale di parte opposta;
- assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e mancata prova dello stesso.
Per tali ragioni formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale;
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
riservato il diritto di ulteriormente produrre e dedurre;
in via istruttoria previe, ove del caso, ammissione ed esperimento di prova per interrogatori e testi sulle circostanza che ci si riserva di capitolare e di ogni altro mezzo istruttorio con
l'indicazione dei testi che ci si riserva di indicare nel rispetto dei termini di legge;
previe le piu opportune CTU tecniche volte a verificare con esattezza le caratteristiche e quantificare i materiali consegnati alla dalla Parte_1 [...] revie le più opportune declaratorie del caso;
Controparte_1
IN VIA PRELIMINARE rigettare la eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 648
c.p.c. avanzata dalla tante la sussistenza di Controparte_1 prova contraria e/o comunque di prova di pronta soluzione
NEL MERITO accogliere la presente opposizione e, per l'effetto dichiarare che nulla e dovuto dalla per le ragioni esposte in parte motiva e, comunque, revocare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 418/2023 (R.G.1123/2023) emesso dal Tribunale di
Grosseto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
IN VIA SUBORDINATA accertare l'esatto ammontare del saldo a debito dell'odierna attrice in opposizione nei confronti della nella misura accertanda in Controparte_1 corso di causa;
per l'effetto dichiarare assorbiti e/o compensati, ovvero disporre compensazione giudiziale, sino alla loro concorrenza, gli eventuali debiti degli odierni esponenti verso la coi maggiori crediti vantati da parte attrice Controparte_1 opponente.
IN OGNI CASO
- 2 -
con il favore delle spese, anche di CTU e CTP, diritti ed onorari di causa e di patrocinio oltre rimborso forfettario spese generali 15%, Cpa ed Iva come per legge.
Con ogni piu ampia riserva di indicare testi nei termini di legge”.
Si costituiva in giudizio con regolare comparsa di costituzione e risposta,
[...]
chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in Controparte_1 diritto.
Parte opposta formulava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni avversa deduzione e conclusione, sia di merito che istruttoria, contestata e reietta, per le motivazioni tutte dedotte in parte narrativa del presente atto:
In via preliminare:
-Reiectis adversis, poichè l'opposizione non è fondata su prova scritta nè di pronta soluzione, sussistendone i presupposti di legge, concedersi la provvisoria esecuzione dell'opposto Decreto Ingiuntivo N. 418/2023 (N. 1123/2023 R.G.), emesso in data
9.07.2023 dal Tribunale di Grosseto, dott.ssa Adriana Forastiere;
In via principale, nel merito:
- Reiectis adversis, respingersi l'opposizione di cui al presente giudizio, perchè infondata in fatto e diritto per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, accertata e dichiarata la sussistenza del credito della Controparte_1 confermarsi in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo N. 418/2023 (N. 1123/2023 R.G.), emesso in data 9.07.2023 dal Tribunale di Grosseto, dott.ssa Adriana Forastiere, per
l'ulteriore effetto condannandosi la nella persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della prima delle somme ivi indicate, di quelle di procedura e delle successive tutte, anche di registro, oltre interessi dal dovuto al saldo;
-Spese e compensi di causa integralmente rifusi;
- Reiectis adversis, accertarsi i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c. e, per l'effetto condannare la nella persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al risarcimento dei danni per lite temeraria in favore della
[...]
nella misura che sarà ritenuta di giustizia, nonché al pagamento in Parte_2 favore della cassa delle ammende della ulteriore somma che sarà ritenuta pure di giustizia, il tutto in via equitativa;
-Spese e compensi di causa integralmente rifusi;
- 3 -
In via subordinata, nel merito:
- Reiectis adversis, nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., accertare e dichiarare la minor somma eventualmente dovuta dalla in favore della Parte_1 Controparte_1 nella misura ritenuta di giustizia;
- Spese e compensi di causa di ogni fase integralmente rifusi”.
Con ordinanza del 09.04.2024 il giudice accoglieva l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648 c.p.c..
All'udienza del 01.10.2024 veniva espletata l'istruttoria orale.
All'udienza del 08.07.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., si svolgeva la discussione della causa, ex art. 281 sexies c.p.c..
Quanto al merito dell'opposizione la stessa è infondata e deve essere rigettata per le ragioni che seguono.
In primo luogo, bisogna mettere in rilievo l'evidente pretestuosità e strumentalità della contestazione mossa da parte opponente in merito all'infondatezza probatoria delle fatture elettroniche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto, parte opponente, dopo aver ripercorso i noti assunti e orientamenti in tema di idoneità della prova del credito attraverso le fatture elettroniche solo in sede monitoria e non anche in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, riconosce la sussistenza di rapporti commerciali con facendo operare il principio CP_1 Controparte_1 di non contestazione.
Com'è noto, l'art. 115 c.p.c. stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione anche i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il c.d. principio di non contestazione, infatti, è stato introdotto dal legislatore con la legge n. 69 del 2009, con la quale è stato recepito un orientamento giurisprudenziale consolidato, in base al quale il giudice può fondare la propria decisione anche sui fatti dedotti e non contestati dalla controparte costituita, così esonerando la parte deducente del relativo onere probatorio.
Da ciò deriva, di conseguenza, l'onere in capo alle parti costituite di contestare specificamente i fatti dedotti dalle controparti e posti alla base di domande ed eccezioni.
L'onere di contestazione è, ormai, considerato un principio generale che informa il sistema processuale civile che poggia le sue basi, in particolare, sul principio dispositivo
- 4 -
del processo, sul meccanismo delle preclusioni successive, sul dovere di lealtà e probità e su quello di economia processuale, anche alla luce dell'art. 111 Cost. (Cass. Civ., Sez. III, del 29.04.2020, n. 8376, Cass. Civ., S.S.U.U., del 23.01.2002, n. 761).
Parte opposta ha, infatti, fornito piena prova del credito vantato producendo, in sede monitoria, oltre alle fatture elettroniche, i documenti di trasporto e delle comunicazioni intercorse tra le parti, non disconosciute dall'opponente.
A tal proposito, dunque, deve richiamarsi il principio consolidato in materia di riparto dell'onere di allegazione e prova nelle controversie in materia contrattuale, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per causa a lui non imputabile, ex art. 1218 c.c.
(Cass. Civ. Sez. Un., del 30.10.2001, la n. 13533; Cass. Civ., Sez. I, del 26.01.2007, la n.
1743; Cass. Civ., Sez. II, del 19.04.2007, la n. 9351).
Di contro, invece, parte opposta si è limitata a generiche contestazioni, sostenendo vizi delle forniture, senza specificarne la natura e senza provare di averli contestati nei termini decadenziali previsti dall'art. 1495 c.c..
A fronte della produzione documentale di parte opposta, pienamente idonea a fornire la prova del credito, l'opponente avrebbe dovuto dimostrare fatti estintivi o modificativi della pretesa azionata, secondo gli ordinari principi in materia di riparto dell'onere probatorio delineati (2697 c.c.).
La prova del credito è emersa, inoltre, anche in sede di istruttoria orale.
I testi, , responsabile della filiale della Testimone_1 Controparte_2
e , tecnico commerciale, nello specifico agente, all'udienza del
[...] Testimone_2
01.10.2024, confermavano la sussistenza della pretesa creditoria.
In particolare, gli stessi dichiaravano che il materiale, di cui alle fatture azionate in sede monitoria ed ai documenti di trasporto, era stato tutto consegnato, in seguito agli ordini fatti dal legale rappresentante dell'opponente.
La teste , nelle sue vesti di referente, dichiarava che il legale Testimone_1 rappresentante dell'opposta faceva gli ordini del materiale direttamente a lei.
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Il teste , in aggiunta, riferiva che, in quanto agente, si era recato Testimone_2 direttamente sul cantiere e aveva verificato che il materiale era stato consegnato.
Per tutte queste ragioni l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo confermato.
In relazione, infine, alla domanda proposta da parte opposta di condanna di parte opponente al risarcimento dei danni derivanti da responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c., la stessa non può essere accolta.
La responsabilità aggravata, di cui all'art. 96 c.p.c., presuppone sotto il profilo soggettivo una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente. Agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé una condotta rimproverabile, anche in caso di infondatezza della stessa. Ed infatti, l'ipotesi contemplata dalla norma richiamata costituisce una figura eccezionale e residuale, ragion per cui non può essere oggetto di un'interpretazione estensiva e di applicazione automatica (Cassazione Civile, Sez. III, del
12 luglio 2023, n. 19948).
Nel caso di specie, difetta sia l'an che il quantum della responsabilità aggravata, di cui all'art. 96, comma 1 e 2, c.p.c.
Ogni altra eccezione e questione sollevata dalle parti si intende assorbita.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 (così come modificato dal D.M. 147/2022) tenuto conto della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, del valore della controversia
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), delle fasi effettivamente svolte (per la fase decisionale valori minimi), del pregio dell'opera e dei vantaggi conseguiti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Conferma il decreto ingiuntivo n. 418/2023 emesso dal Tribunale di Grosseto il
09.07.2023, già provvisoriamente esecutivo;
b) Condanna al pagamento nei confronti di Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite che si liquidano in € 4.227,00 per compensi, oltre I.V.A. e
[...]
C.P.A. come per legge e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).
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Così deciso in Grosseto il 08.07.2025
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Il Giudice
Dott.ssa Silvia Leone