Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 19/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00125/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02184/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2184 del 2025, proposto da
Easy Parking. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Patrizia Stallone e Bonaventura Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale di Augusta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
Comune di Siracusa, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n.0011990/2025 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale ha denegato l'accesso agli atti relativi al " Rilascio di una concessione demaniale marittima, ai sensi dell'art. 36 e 37 del Codice della Navigazione, per il “PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI N° 3 AREE FUNZIONALI IN ORTIGIA DA DESTINARE A PARCHEGGIO” del Comune di Siracusa, nel Foro Italico di Siracusa, della durata di 4 anni " di cui all'istanza avanzata da EASY PARKING s.r.l. a mezzo pec del 3/10/2025 e reiterata con atto di diffida inoltrato a mezzo pec in data 7/10/2025
E per il riconoscimento
del diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi al procedimento di cui alla suindicata istanza di accesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale - Augusta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 la dott.ssa RI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente agisce ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per l'annullamento del diniego di accesso opposto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale (d'ora in avanti, AdSP) con nota del 17 ottobre 2025 e per la declaratoria del proprio diritto a ottenere l'ostensione di tutti gli atti relativi alla domanda di concessione demaniale marittima presentata in concorrenza dal Comune di Siracusa.
Espone in fatto di essere stata titolare, fino al 31 dicembre 2024, delle concessioni demaniali marittime n. 252 e n. 254 del 2011, relative ad aree destinate a parcheggio, e di aver presentato, in data 9 maggio 2025, istanza di rinnovo per le medesime. A seguito della pubblicazione di tali istanze, il Comune di Siracusa presentava domande concorrenti per le stesse aree, finalizzate alla realizzazione di un progetto di parcheggi.
Al fine di predisporre le proprie osservazioni nell'ambito del procedimento comparativo, presentava in data 3 ottobre 2025 istanza di accesso a tutti gli atti e documenti relativi alle domande concorrenti del Comune di Siracusa. A fronte del silenzio dell'amministrazione, reiterava la richiesta con atto di diffida del 7 ottobre 2025.
Con la nota impugnata, l'AdSP denegava l'accesso, motivandolo sulla base di una presunta "carenza dei presupposti di legge per l’accoglimento", in quanto l’istanza “ così come formulata, non risulta supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è stata domandata l’ostensione.
(...)Avuto riguardo alla richiesta di accesso alla documentazione sopra richiamata, si evidenzia come la stessa risulti carente di adeguata dimostrazione circa le specifiche ragioni sottese alla domanda di accesso, succintamente rimesse all’avvenuta presentazione di domanda in concorrenza da parte dell’ente controinteressato: circostanza, quest’ultima, che di per sé rende evidente la mancanza del requisito dell’attualità dell’interesse all’accesso, rimanendo assorbita ogni necessità connessa all’esigenza di conoscere il contenuto degli atti presentati dal concorrente.
Al netto di quanto sopra osservato, preme, altresì, evidenziare come il necessario richiamo agli obblighi di trasparenza, imparzialità e par condicio, la cui osservanza deve informare anche le procedure comparative ex art. 37 cod. nav., impone, allo stato attuale, la preclusione dell’accesso a qualsivoglia documentazione della domanda del concorrente che possa presentare aspetti tecnici e/o economici, in particolar modo considerando che la procedura in oggetto non è ancora giunta a conclusione.
Fermo quanto sopra, si precisa che la documentazione relativa all'istanza del Comune di Siracusa è già pubblica e disponibile per la consultazione, come indicato nell'Avviso Pubblico del 01/10/2025. Pertanto, l’istante può recarsi in qualsiasi momento presso i nostri uffici per visionare gli atti al fine di esercitare utilmente il proprio diritto a presentare eventuali osservazioni a tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.
Alla ricorrente, recatasi in data 17 ottobre 2025 presso gli uffici dell'AdSP, è stato pertanto consentito di visionare unicamente le osservazioni presentate dal Comune di Siracusa avverso le proprie istanze di rinnovo e una relazione a queste allegata, e non anche gli elaborati progettuali della domanda concorrente.
Avverso tale provvedimento, la società Easy Parking S.r.l. ha proposto il presente ricorso, deducendo la violazione degli artt. 10, 22 e 24 della L. 241/90, dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, nonché dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, oltre a vizi di eccesso di potere per difetto di motivazione.
Deduce, in sintesi, la ricorrente: -di vantare un interesse diretto concreto ed attuale all'accesso, in quanto concessionaria uscente e concorrente nella procedura comparativa; -che l'accesso sarebbe strumentale alla presentazione di osservazioni, come previsto dall'art. 18 Reg. Cod. Nav.; -che il diniego basato sulla pendenza del procedimento sarebbe illegittimo, poiché la L. 241/90 garantisce l'accesso anche agli atti endoprocedimentali; -che la necessità di curare e difendere i propri interessi giuridici, tutelata dall'art. 24, comma 7, della L. 241/90, prevarrebbe sulle esigenze di riservatezza addotte dall'Amministrazione; -che nessuno dei documenti richiesti rientra tra quelli riservati per i quali l’art. 24 legittima il diniego di accesso.
2. Si è costituita in resistenza l'intimata amministrazione, la quale ha insistito per il rigetto del ricorso, ribadendo la legittimità del proprio operato e la correttezza delle motivazioni poste a fondamento del diniego.
3. Con memoria in data 3 gennaio 2026, la ricorrente ha ribadito e ulteriormente illustrato le proprie difese anche alla luce delle deduzioni avversarie.
4. Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2025 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
5.1. In via generale, giova rammentare che l'accesso ai documenti amministrativi, configurato dalla legge n. 241 del 1990, costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, finalizzato a favorire la partecipazione e ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza. Sotto il profilo soggettivo, presupposto per l'esercizio di tale diritto è la titolarità di un " interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso " (art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990) e che l’accesso non sia preordinato ad esercitare “ un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni ” (art. 24, comma 3). Esso deve essere, quindi, strumentale alla cura o alla difesa di una posizione giuridica soggettiva, la quale non deve necessariamente avere la consistenza del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo, ma deve essere comunque giuridicamente tutelata.
5.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene che certamente sussiste l’interesse “ diretto, concreto e attuale ” ex art. 22 della legge n. 241 del 1990 alla conoscenza degli atti richiesti da parte della deducente e che detto interesse sia stato sufficientemente specificato.
Invero, contrariamente a quanto asserito dall'amministrazione resistente, la ricorrente ha chiaramente esplicitato la propria posizione di operatore economico concorrente nella procedura comparativa per l'affidamento delle concessioni demaniali de qua , nonché di concessionario uscente per le medesime aree, assumendo una posizione qualificata e differenziata, nonché giuridicamente tutelata e collegata ai documenti dei quali è stata domandata l’ostensione.
L'interesse all'accesso della ricorrente è, pertanto, funzionale a esercitare il diritto di partecipazione procedimentale espressamente garantito, tra l'altro, dall'art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 328/1952). Tale norma, nel disciplinare le procedure di affidamento in caso di pluralità di domande, prevede, infatti, la pubblicazione delle istanze e la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni, possibilità rispetto alla quale deve certamente ritenersi strumentale la piena conoscenza degli atti e dei documenti presentati dai concorrenti, inclusi gli elaborati tecnici e progettuali.
Del pari illegittima è la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui l’Amministrazione ha genericamente rappresentato la necessità, attraverso il diniego, di tutelare la riservatezza della documentazione prodotta dal Comune di Siracusa “ che possa presentare aspetti tecnici ed economici in particolar modo considerando che la procedura in oggetto non è ancora giunta a conclusione ” in quanto:
-come si evince dal combinato disposto degli artt. 10 e 22 della L. 241/90, il diritto di accesso è uno strumento essenziale per la partecipazione degli interessati al procedimento e, pertanto, deve essere garantito proprio durante il suo svolgimento; negarlo in questa fase significherebbe vanificare il contraddittorio procedimentale;
-l'eventuale limitazione del diritto di accesso per ragioni di riservatezza industriale o commerciale, espressamente prevista dall’art. 24, comma 6 lett. d) della legge 241/1990, è comunque soggetta a precisi limiti. L'amministrazione, infatti, non può limitarsi – come accaduto nella fattispecie - ad un generico richiamo a tali esigenze, ma ha l'onere di dimostrare, con una motivazione puntuale, che i documenti richiesti contengano effettivamente segreti tecnici o commerciali meritevoli di tutela che ne giustificano la sottrazione all'ostensione.
6. Per quanto esposto il ricorso va accolto e, per l'effetto, va annullato il provvedimento di diniego impugnato, con conseguente obbligo per l’Autorità di Sistema Portuale del Mar della Sicilia Orientale - Augusta di consentire l’accesso alla documentazione richiesta con l'istanza del 3 ottobre 2025, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notifica se anteriore.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto:
- annulla il provvedimento di diniego dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale prot. n. 0011990/2025 del 17 ottobre 2025;
- ordina all’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale di consentire al ricorrente di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti richiesti nei termini di cui in motivazione.
Condanna l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OR LE, Presidente
RI EN, Primo Referendario, Estensore
Francesco Fichera, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI EN | OR LE |
IL SEGRETARIO