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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/12/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1265/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DE ZZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1265/2021 promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Alessi Antonio;
C.F._1
-attrice;
contro
P.IV
, (cod. Fise. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria elena Argento;
Controparte_2
in persona del e legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] [...]
Contrada Bellia,1; CP_2
-convenuti;
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Parte attrice: “Si rassegnano pertanto le conclusioni insistendo in toto negli atti difensivi già depositati,
contestando quanto dedotto da controparte nella comparsa di costituzione e risposta e contestando la
ctu depositata il 2.3.2025 chiedendo decidersi secondo quanto rilevato nelle richiamate osservazioni
del proprio consulente tecnico di parte discostandosi dalle conclusioni dei consulenti tecnici di
ufficio”.
Di seguito le conclusioni formulate in citazione: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda: accertare e
P.IV dichiarare la responsabilità , (cod. Fise. Controparte_3
), in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica P.IVA_2
presso la sede centrale, Viale Diaz, nr 7/9 nonché il CP_1 [...]
, in persona del Direttore Controparte_2
Medico del Presidio e legale rappresentante pro tempore, con sede in Contrada Controparte_2
Bellia,1 , nella causazione di tutti i danni emersi in capo all'odierna attrice sig.ra ; Parte_1
condannare gli odierni convenuti a pagare all' attore le somme di seguito indicate salva diversa
maggiore determinazione risultante dalla personalizzazione del risarcimento del danno in esisto alla
espletata istruttoria, comunque a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, materiali,
morali, causa dell'evento in questione e così: in considerazione della lesioni dell'integrità anatomo-
funzionale dell'organo cardiaco della sig.ra , correlate alla suddetta omessa tempestiva Parte_1
diagnosi, ritenuto che essi comportarono ITA di giorni 30, ITP al 50% di giorni 130 e, AN
Biologico valutabile, in base agli accertamenti attualmente disponibili, in misura non inferiore al 40%,
con il riconoscimento, altresì, di danno morale in misura non inferiore al 50% della somma da
versarsi a titolo di ristoro del danno biologico, si quantificano in totale € 483.841,50 (325696,00 +
pagina 2 di 10 158145,50) o la diversa o maggiore somma che verrà determinata in corso di causa. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del verificarsi dell'evento al saldo;
- Porre ad
intero carico della convenuta le spese di CTU medico legale espletata in corso di causa;
- Condannare
i convenuti, alla refusione delle spese legali di assistenza stragiudiziale, calcolate sulla base degli
importi corrisposti prima della notifica dell'atto di citazione;
Con vittoria di spese e compensi, e
distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta: “ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda …; dichiarare inammissibili
e/o infondate tutte le domande …; il tutto con vittoria di spese e compensi …” (cfr. comparsa di costituzione” (cfr. comparsa di costituzione).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
conviene in giudizio l' e il di Parte_1 CP_4 Controparte_2
deducendo di aver subito danni causati dalla negligenza dei sanitari operanti presso gli Controparte_2
enti citati.
Segnatamente, l'attrice rappresenta: di aver fatto plurimi accessi presso il PS del P.O. di
[...]
tra il marzo e il luglio del 2014, lamentando dolore toracico;
che a fronte di tale sintomo non CP_2
venne mai eseguito alcun esame enzimatico;
che, invece, la sintomatologia venne attribuita “a esofagite
da reflusso in ansiosa”; che, però, in data 20.07.2014, alle ore 13.00 circa, ella giunse presso il nosocomio citato “con un infarto massivo dovuto a un infarto miocardico con sovralivellamento dl
tratto ST in paziente emodinamicamente instabile e intubata e midrisi fissa” (v. atto di citazione); che fu “rianimata subendo un arresto cardiaco per più di sei minuti e riuscendo a evitare la morte
solamente grazie alla perizia del medico rianimatore” (v. atto di citazione); che ciò avvenne a causa del mancato riconoscimento della patologia cardiaca in corso durante i plurimi accessi presso la pagina 3 di 10 struttura sanitaria e nonostante sintomi evidenti;
che a causa di tale omessa tempestiva diagnosi, è
scaturito un grave danno biologico (da invalidità temporanea e permanente), nonché un danno morale.
L'attrice evidenzia, in particolare, di aver già dato luogo al procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. e che le conclusioni cui sono ivi pervenuti i consulenti non sono condivisibili, non avendo questi ravvisato la colpa degli operatori sanitari, evidente, invece, nella mancata rilevazione dei valori enzimatici.
L eccepisce l'improcedibilità della domanda dovendosi questa proporre, in forza della CP_4
disciplina prevista dall'art. 8 della l. 2017 n. 24., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ratione temporis
applicabile, entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento conciliativo, ove fallito.
Nel merito, l'ente convenuto eccepisce l'assenza di colpa nell'operato dei sanitari richiamando le conclusioni formulate nella fase conciliativa nonché l'assenza di nesso causale tra l'eventuale condotta colposa e i danni lamentati.
Resta contumace il di . Controparte_2 Controparte_2
Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Cont È infondata l'eccezione d'improcedibilità formulata dall'
La condizione di procedibilità stabilita dall'art. 8 della l. 2017 n. 24 è l'esperimento del procedimento conciliativo di cui all'art. 696 bis c.p.c.
L'introduzione del giudizio entro sei mesi dalla conclusione del procedimento in questione è invece volta a far salvi gli effetti della domanda.
Si veda, in tal senso, il disposto dei commi 2 e 3 della legge citata: “La presentazione del ricorso di cui
al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento … (c. 2)”; “Ove la
conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal
pagina 4 di 10 deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro
novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato,
presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis
del codice di procedura civile (c. 3)”.
È evidente che il legislatore ha inteso introdurre un sistema conciliativo finalizzato a ridurre le controversie giudiziali in materia di responsabilità medica, ma non anche circoscrivere, in via generale,
il diritto di difesa sancendo un termine decadenziale in nome dell'esigenza di celerità dei giudizi risarcitori.
L'esigenza di speditezza viene perseguita sancendo l'irrilevanza del procedimento preventivo esperito al fine di salvaguardare gli effetti della domanda in ordine a eventuali già esistenti e già maturati termini decadenziali o di prescrizione che il convenuto potrà eccepire in caso di tardivo esercizio dell'azione, la quale è subordinata invece, unicamente, alla condizione di procedibilità di cui all'art. 696 bis c.p.c. (ovvero alla mediazione ex d.lgs. 28/2010).
Dunque, esperito il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. la domanda “diviene procedibile”, senza che ciò possa essere inficiato dalla sua tardiva introduzione, per la quale è previsto unicamente che non
“sono fatti salvi gli effetti della domanda”, mentre nessun termine perentorio risulta sancito.
Ciò posto in ordine alla procedibilità dell'azione, deve tuttavia osservarsi che la stessa appare infondata.
Nel corso della controversia, oltre ad acquisire la consulenza depositata nel procedimento conciliativo è
stata acquisita una nuova consulenza tecnica affidata a un collegio peritale diverso da quello di cui al procedimento conciliativo.
Entrambe le perizie escludono la responsabilità dei sanitari in ordine a quanto occorso all'attrice.
La prima perizia esclude la colpa dei sanitari concludendo come segue: “Si conclude per l'assenza di pagina 5 di 10 note di censurabilità in capo ai Sanitari del P.S. di che ebbero in cura la Sig.ra Controparte_2 [...]
dal marzo al maggio 2014, in quanto, nelle condizioni di tempo, modo e luogo sopra descritte, Pt_1
non sussistevano né risultavano evidenti le condizioni cliniche e/o strumentali e di laboratorio per
acclarare la presenza di una ischemia miocardica acuta, risultando piuttosto evidenti invece i segni
clinici di altre patologie concomitanti rispetto alle quali operare diagnosi differenziale. Solo nel luglio
2014 interveniva, in modo assolutamente acuto, la manifestazione acuta di una ischemica miocardica a
sede anteriore”.
A dire dei consulenti nominati in sede conciliativa “Che vi sia stato un episodio di ischemia acuta
(IM MI) nel luglio del 2014 non v'è dubbio, ma da quanto sopra esaminato, è possibile escludere
che nei ricoveri precedenti, dal marzo a maggio 2014, vi siano state evenienze simili e che esse
possano essere documentate. In larga parte si trattava di dolore toracico non ben definito ed atipico in
un soggetto con assenza di fattori di rischio CV e con ECG non diagnostico. Tra l'altro, in qualche
ricovero veniva esplicitata la presenza di epigastralgia, che risultava adeguatamente correlabile e
comprovata anche da esame EGDS che aveva refertato la presenza di ulcera gastrica in fase attiva e di
MRGE, la quale condizione nosografica poteva certamente giustificare la sintomatologia di cui la
Perizianda soffriva da diversi anni. Aggiungasi, inoltre, che la sintomatologica algica aspecifica si
manifestava in un soggetto affetto da una sindrome ansiosodepressiva, in cura già dal 2008. In
occasione dei diversi accessi di P.S. sarebbe stato verosimilmente dirimente il dosaggio della
troponina ma, come sopra esposto, la maggior parte degli Autori ritengono che, in assenza dei
suindicati indicatori clinici e strumentali, essa non vada ricercata. Peraltro, solo a distanza di quattro
mesi dal primo accesso di P.S., ossia nel luglio 2014, si manifestava l'episodio acuto di ischemia
miocardica, che veniva immediatamente confermata non solo dalla sintomatologia ma anche dall'ECG
patologico e caratteristico per IM MI e dagli alti valori di troponina, correttamente e
prontamente individuati e interpretati dai medesimi Sanitari del medesimo Pronto Soccorso”.
pagina 6 di 10 La consulenza viene criticata da parte attrice, la quale evidenzia, come detto, il mancato esame degli enzimi e della troponina in paziente con sintomi di dolore toracico e la necessità di un simile esame per scongiurare eventi quali quello da essa subito.
Al nuovo collegio peritale è stato quindi richiesto: “se, nel caso di specie, secondo le linee guida
dell'epoca, il dosaggio della troponina andasse eseguito o meno e, più ampiamente accertare: a) se
nella condotta dei medici che hanno eseguito la prestazione professionale siano ravvisabili profili di
responsabilità professionale, valutando se l'attività prestata sia conforme alle linee guida ed alle
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, con riferimento alle vicende oggetto del
contendere ed alle contestazioni contenute negli atti difensivi;
b) se le eventuali negligenze,
imprudenze o imperizie dei medici siano in rapporto causale con le conseguenze dannose lamentate da
parte ricorrente, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica;
c) quale sia il grado
di difficoltà delle prestazioni professionali dei medici (…)”.
Ebbene, così conclude il collegio dei consulenti tecnici con la relazione definitiva depositata in data
2.3.2025 nel fascicolo telematico: “In relazione alle Linee Guida coeve agli eventi del caso in
questione, il dosaggio delle troponine nel corso degli accessi al Pronto Soccorso del 10.03.2014,
12.03.2014, 13.04.2014, 03.05.2014, 18.05.2014 è raccomandato per la valutazione delle cause di
dolore toracico, e specificatamente per escludere quelle di natura cardiaca;
Poiché nell'iter
diagnostico della valutazione di dolore toracico è raccomandata la misurazione della troponina
sierica per escludere tra le cause di dolore toracico l'ischemia acuta del miocardio, si può rilevare un
discostamento da quanto promanato dalle Linee Guida coeve nell'operato dei Sanitari che ebbero in
cura la perizianda nel corso degli accessi al Pronto Soccorso del 10.03.2014, 12.03.2014, 13.04.2014,
03.05.2014, 18.05.2014 relativamente al work-up diagnostico”.
Sotto questo profilo, e precisamente quello relativo alla colpa, sub specie di perizia, la nuova pagina 7 di 10 consulenza si discosta quindi dalle conclusioni rassegnate dal collegio nominato in sede conciliativa evidenziando che, contrariamente a quanto originariamente emerso, i sanitari operanti non seguirono perfettamente le linee guida vigenti all'epoca non avendo proceduto alla misurazione della troponina.
Senonché, ciò non comporta la responsabilità delle parti convenute.
Così, infatti, prosegue il collegio dei consulenti: “Si ritiene che la colpevole mancata esecuzione del
dosaggio delle troponine non siano in rapporto causale con le conseguenze dannose lamentate da
parte ricorrente. La decisione di non procedere con il dosaggio delle troponine non ha alterato in
modo negativo l'esito per la paziente. Qualora il dosaggio delle troponine avesse fornito risultati
anormali, dunque indicativi di danno miocardico, il danno misconosciuto sarebbe stato riscontrabile
in una significativa alterazione del quadro clinico, e nella alterazione significativa dei tracciati
elettrocardiografici successivi effettuati nel corso dei vari accessi. Gli esami successivi e le
presentazioni successive non hanno evidenziato alterazioni suggestive di un evento coronarico acuto
non-diagnosticato. L'evento “infarto miocardico acuto” è un evento acuto, singolare, con sequele
significative dal punto di vista prognostico. Se ammettessimo che il dosaggio delle troponine sarebbe
stato elemento chiave per scongiurare l'evento del luglio 2014 (MI complicato), in maniera sottesa
affermiamo che gli eventi precedenti siano stati degli infarti miocardici acuti non diagnosticati,
altrimenti non vi sarebbe altra ragione per giustificare l'eventuale incremento, ignorato, della
troponina. Per come già sopra affermato, tale eventualità appare escludibile. Preme ricordare come,
l'indirizzo clinico dei medici che ebbero in cura la propendeva verso la origine gastro-esofageo Pt_1
del dolore: tale sospetto clinico è stato confermato incontrovertibilmente dalla
esofagogastroduodenoscopia che mostrava la presenza di ulcera peptica, e trova piena aderenza nella
tipologia di dolore manifestato nel corso degli accessi al Pronto Soccorso.”
Da tali conclusioni non v'è ragione di discostarsi.
pagina 8 di 10 Le contestazioni mosse da parte attrice non convincono, apparendo superate dalle controdeduzioni dei consulenti tecnici, cui si fa espressamente rinvio (vedasi la sezione della relazione citata intitolata
“risposta alle note controdeduttive”).
Preme, in particolare, rilevare che la consulenza di cui si sono appena trascritte le condivise conclusioni appare dettagliamene motivata (con argomentazioni che qui si fanno proprie e alle quali si rinvia integralmente per ragioni di economia processuale) in ordine all'esclusione del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e l'evento dannoso lamentato dall'attrice, con la conseguenza che non v'è modo di ritenere che, qualora i sanitari avessero diversamente operato, l'evento dannoso subito dall'attrice sarebbe stato scongiurato con ragionevole probabilità.
Devesi sul punto ricordare che l'onere di provare il nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta degli operatori sanitari incombe su chi agisce in giudizio.
Nel caso di specie non si ravvisano elementi in relazione ai quali affermare che i danni patiti dalla sono l'effetto dell'errore diagnostico eventualmente commesso dai medici operanti. Pt_1
Anzi, la consulenza tecnica da ultimo acquisita evidenzia, come detto, la sussistenza di elementi tali da escludere il rapporto causale dedotto dall'attrice (onere, peraltro, non ricadente sulla parte convenuta).
Non giova all'attrice, si noti, il fatto che nell'ambito del giudizio civile è ammesso uno standard probatorio del nesso di causalità inferiore a quello della certezza (tipico del processo penale) e compendiabile nella formula “più probabile che no”.
Difatti, un tale standard probatorio esige pur sempre che sussista la c.d. preponderanza dell'evidenza, e quindi che sia altamente probabile, e così più probabile che non probabile, che una certa azione od omissione sia collegata all'evento lamentato.
Ma, a fronte di quanto evidenziato dai consulenti tecnici, l'attrice -parte sulla quale l'onere ricade- non riesce a dare prova della elevata probabilità di impedimento dell'evento cardiaco mediante una pagina 9 di 10 condotta alternativa dei sanitari, risultando, invece, altramente probabile l'esatto contrario, ossia l'irrilevanza causale di una diversa condotta medica.
In definitiva, non sussiste, e comunque non risulta provata dall'attrice, una ragionevole probabilità per cui un diverso operato dei sanitari avrebbe scongiurato i danni patiti dall'attrice.
Escluso che l'evento che colpì la sarebbe stato scongiurato da un diverso e alternativo operato dei Pt_1
sanitari, l'azione va rigettata con assorbimento di ogni altro profilo.
In ragione della natura squisitamente tecnica della questione si compensano le spese del presente giudizio, come quelle del giudizio di cui all'art. 696 bis c.p.c.
Oltre che dalla natura eminentemente tecnica del giudizio, la compensazione appare giustificarsi in ragione della emersa parziale non condivisibilità della perizia assunta nella fase conciliativa, tale da giustificare, sotto il profilo causale, l'introduzione del presente giudizio da parte dell'attrice. È infatti l'assenza di (di prova della) causalità, e non la correttezza della condotta degli operatori sanitari sostenuta dalla prima perizia, a determinare il rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda;
compensa le spese tra le parti.
Enna, 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
DE ZZ
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice DE ZZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1265/2021 promossa da:
nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Alessi Antonio;
C.F._1
-attrice;
contro
P.IV
, (cod. Fise. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria elena Argento;
Controparte_2
in persona del e legale rappresentante pro tempore, con sede in
[...] [...]
Contrada Bellia,1; CP_2
-convenuti;
pagina 1 di 10 CONCLUSIONI
Parte attrice: “Si rassegnano pertanto le conclusioni insistendo in toto negli atti difensivi già depositati,
contestando quanto dedotto da controparte nella comparsa di costituzione e risposta e contestando la
ctu depositata il 2.3.2025 chiedendo decidersi secondo quanto rilevato nelle richiamate osservazioni
del proprio consulente tecnico di parte discostandosi dalle conclusioni dei consulenti tecnici di
ufficio”.
Di seguito le conclusioni formulate in citazione: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento della presente domanda: accertare e
P.IV dichiarare la responsabilità , (cod. Fise. Controparte_3
), in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica P.IVA_2
presso la sede centrale, Viale Diaz, nr 7/9 nonché il CP_1 [...]
, in persona del Direttore Controparte_2
Medico del Presidio e legale rappresentante pro tempore, con sede in Contrada Controparte_2
Bellia,1 , nella causazione di tutti i danni emersi in capo all'odierna attrice sig.ra ; Parte_1
condannare gli odierni convenuti a pagare all' attore le somme di seguito indicate salva diversa
maggiore determinazione risultante dalla personalizzazione del risarcimento del danno in esisto alla
espletata istruttoria, comunque a titolo di risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, materiali,
morali, causa dell'evento in questione e così: in considerazione della lesioni dell'integrità anatomo-
funzionale dell'organo cardiaco della sig.ra , correlate alla suddetta omessa tempestiva Parte_1
diagnosi, ritenuto che essi comportarono ITA di giorni 30, ITP al 50% di giorni 130 e, AN
Biologico valutabile, in base agli accertamenti attualmente disponibili, in misura non inferiore al 40%,
con il riconoscimento, altresì, di danno morale in misura non inferiore al 50% della somma da
versarsi a titolo di ristoro del danno biologico, si quantificano in totale € 483.841,50 (325696,00 +
pagina 2 di 10 158145,50) o la diversa o maggiore somma che verrà determinata in corso di causa. Il tutto oltre
rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del verificarsi dell'evento al saldo;
- Porre ad
intero carico della convenuta le spese di CTU medico legale espletata in corso di causa;
- Condannare
i convenuti, alla refusione delle spese legali di assistenza stragiudiziale, calcolate sulla base degli
importi corrisposti prima della notifica dell'atto di citazione;
Con vittoria di spese e compensi, e
distrazione a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta: “ritenere e dichiarare l'improcedibilità della domanda …; dichiarare inammissibili
e/o infondate tutte le domande …; il tutto con vittoria di spese e compensi …” (cfr. comparsa di costituzione” (cfr. comparsa di costituzione).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. si omette lo svolgimento del processo.
conviene in giudizio l' e il di Parte_1 CP_4 Controparte_2
deducendo di aver subito danni causati dalla negligenza dei sanitari operanti presso gli Controparte_2
enti citati.
Segnatamente, l'attrice rappresenta: di aver fatto plurimi accessi presso il PS del P.O. di
[...]
tra il marzo e il luglio del 2014, lamentando dolore toracico;
che a fronte di tale sintomo non CP_2
venne mai eseguito alcun esame enzimatico;
che, invece, la sintomatologia venne attribuita “a esofagite
da reflusso in ansiosa”; che, però, in data 20.07.2014, alle ore 13.00 circa, ella giunse presso il nosocomio citato “con un infarto massivo dovuto a un infarto miocardico con sovralivellamento dl
tratto ST in paziente emodinamicamente instabile e intubata e midrisi fissa” (v. atto di citazione); che fu “rianimata subendo un arresto cardiaco per più di sei minuti e riuscendo a evitare la morte
solamente grazie alla perizia del medico rianimatore” (v. atto di citazione); che ciò avvenne a causa del mancato riconoscimento della patologia cardiaca in corso durante i plurimi accessi presso la pagina 3 di 10 struttura sanitaria e nonostante sintomi evidenti;
che a causa di tale omessa tempestiva diagnosi, è
scaturito un grave danno biologico (da invalidità temporanea e permanente), nonché un danno morale.
L'attrice evidenzia, in particolare, di aver già dato luogo al procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. e che le conclusioni cui sono ivi pervenuti i consulenti non sono condivisibili, non avendo questi ravvisato la colpa degli operatori sanitari, evidente, invece, nella mancata rilevazione dei valori enzimatici.
L eccepisce l'improcedibilità della domanda dovendosi questa proporre, in forza della CP_4
disciplina prevista dall'art. 8 della l. 2017 n. 24., con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ratione temporis
applicabile, entro novanta giorni dalla conclusione del procedimento conciliativo, ove fallito.
Nel merito, l'ente convenuto eccepisce l'assenza di colpa nell'operato dei sanitari richiamando le conclusioni formulate nella fase conciliativa nonché l'assenza di nesso causale tra l'eventuale condotta colposa e i danni lamentati.
Resta contumace il di . Controparte_2 Controparte_2
Così riassunte le posizioni delle parti, si osserva quanto segue.
Cont È infondata l'eccezione d'improcedibilità formulata dall'
La condizione di procedibilità stabilita dall'art. 8 della l. 2017 n. 24 è l'esperimento del procedimento conciliativo di cui all'art. 696 bis c.p.c.
L'introduzione del giudizio entro sei mesi dalla conclusione del procedimento in questione è invece volta a far salvi gli effetti della domanda.
Si veda, in tal senso, il disposto dei commi 2 e 3 della legge citata: “La presentazione del ricorso di cui
al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento … (c. 2)”; “Ove la
conciliazione non riesca o il procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal
pagina 4 di 10 deposito del ricorso, la domanda diviene procedibile e gli effetti della domanda sono salvi se, entro
novanta giorni dal deposito della relazione o dalla scadenza del termine perentorio, è depositato,
presso il giudice che ha trattato il procedimento di cui al comma 1, il ricorso di cui all'articolo 702-bis
del codice di procedura civile (c. 3)”.
È evidente che il legislatore ha inteso introdurre un sistema conciliativo finalizzato a ridurre le controversie giudiziali in materia di responsabilità medica, ma non anche circoscrivere, in via generale,
il diritto di difesa sancendo un termine decadenziale in nome dell'esigenza di celerità dei giudizi risarcitori.
L'esigenza di speditezza viene perseguita sancendo l'irrilevanza del procedimento preventivo esperito al fine di salvaguardare gli effetti della domanda in ordine a eventuali già esistenti e già maturati termini decadenziali o di prescrizione che il convenuto potrà eccepire in caso di tardivo esercizio dell'azione, la quale è subordinata invece, unicamente, alla condizione di procedibilità di cui all'art. 696 bis c.p.c. (ovvero alla mediazione ex d.lgs. 28/2010).
Dunque, esperito il procedimento di cui all'art. 696 bis c.p.c. la domanda “diviene procedibile”, senza che ciò possa essere inficiato dalla sua tardiva introduzione, per la quale è previsto unicamente che non
“sono fatti salvi gli effetti della domanda”, mentre nessun termine perentorio risulta sancito.
Ciò posto in ordine alla procedibilità dell'azione, deve tuttavia osservarsi che la stessa appare infondata.
Nel corso della controversia, oltre ad acquisire la consulenza depositata nel procedimento conciliativo è
stata acquisita una nuova consulenza tecnica affidata a un collegio peritale diverso da quello di cui al procedimento conciliativo.
Entrambe le perizie escludono la responsabilità dei sanitari in ordine a quanto occorso all'attrice.
La prima perizia esclude la colpa dei sanitari concludendo come segue: “Si conclude per l'assenza di pagina 5 di 10 note di censurabilità in capo ai Sanitari del P.S. di che ebbero in cura la Sig.ra Controparte_2 [...]
dal marzo al maggio 2014, in quanto, nelle condizioni di tempo, modo e luogo sopra descritte, Pt_1
non sussistevano né risultavano evidenti le condizioni cliniche e/o strumentali e di laboratorio per
acclarare la presenza di una ischemia miocardica acuta, risultando piuttosto evidenti invece i segni
clinici di altre patologie concomitanti rispetto alle quali operare diagnosi differenziale. Solo nel luglio
2014 interveniva, in modo assolutamente acuto, la manifestazione acuta di una ischemica miocardica a
sede anteriore”.
A dire dei consulenti nominati in sede conciliativa “Che vi sia stato un episodio di ischemia acuta
(IM MI) nel luglio del 2014 non v'è dubbio, ma da quanto sopra esaminato, è possibile escludere
che nei ricoveri precedenti, dal marzo a maggio 2014, vi siano state evenienze simili e che esse
possano essere documentate. In larga parte si trattava di dolore toracico non ben definito ed atipico in
un soggetto con assenza di fattori di rischio CV e con ECG non diagnostico. Tra l'altro, in qualche
ricovero veniva esplicitata la presenza di epigastralgia, che risultava adeguatamente correlabile e
comprovata anche da esame EGDS che aveva refertato la presenza di ulcera gastrica in fase attiva e di
MRGE, la quale condizione nosografica poteva certamente giustificare la sintomatologia di cui la
Perizianda soffriva da diversi anni. Aggiungasi, inoltre, che la sintomatologica algica aspecifica si
manifestava in un soggetto affetto da una sindrome ansiosodepressiva, in cura già dal 2008. In
occasione dei diversi accessi di P.S. sarebbe stato verosimilmente dirimente il dosaggio della
troponina ma, come sopra esposto, la maggior parte degli Autori ritengono che, in assenza dei
suindicati indicatori clinici e strumentali, essa non vada ricercata. Peraltro, solo a distanza di quattro
mesi dal primo accesso di P.S., ossia nel luglio 2014, si manifestava l'episodio acuto di ischemia
miocardica, che veniva immediatamente confermata non solo dalla sintomatologia ma anche dall'ECG
patologico e caratteristico per IM MI e dagli alti valori di troponina, correttamente e
prontamente individuati e interpretati dai medesimi Sanitari del medesimo Pronto Soccorso”.
pagina 6 di 10 La consulenza viene criticata da parte attrice, la quale evidenzia, come detto, il mancato esame degli enzimi e della troponina in paziente con sintomi di dolore toracico e la necessità di un simile esame per scongiurare eventi quali quello da essa subito.
Al nuovo collegio peritale è stato quindi richiesto: “se, nel caso di specie, secondo le linee guida
dell'epoca, il dosaggio della troponina andasse eseguito o meno e, più ampiamente accertare: a) se
nella condotta dei medici che hanno eseguito la prestazione professionale siano ravvisabili profili di
responsabilità professionale, valutando se l'attività prestata sia conforme alle linee guida ed alle
buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica, con riferimento alle vicende oggetto del
contendere ed alle contestazioni contenute negli atti difensivi;
b) se le eventuali negligenze,
imprudenze o imperizie dei medici siano in rapporto causale con le conseguenze dannose lamentate da
parte ricorrente, secondo un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica;
c) quale sia il grado
di difficoltà delle prestazioni professionali dei medici (…)”.
Ebbene, così conclude il collegio dei consulenti tecnici con la relazione definitiva depositata in data
2.3.2025 nel fascicolo telematico: “In relazione alle Linee Guida coeve agli eventi del caso in
questione, il dosaggio delle troponine nel corso degli accessi al Pronto Soccorso del 10.03.2014,
12.03.2014, 13.04.2014, 03.05.2014, 18.05.2014 è raccomandato per la valutazione delle cause di
dolore toracico, e specificatamente per escludere quelle di natura cardiaca;
Poiché nell'iter
diagnostico della valutazione di dolore toracico è raccomandata la misurazione della troponina
sierica per escludere tra le cause di dolore toracico l'ischemia acuta del miocardio, si può rilevare un
discostamento da quanto promanato dalle Linee Guida coeve nell'operato dei Sanitari che ebbero in
cura la perizianda nel corso degli accessi al Pronto Soccorso del 10.03.2014, 12.03.2014, 13.04.2014,
03.05.2014, 18.05.2014 relativamente al work-up diagnostico”.
Sotto questo profilo, e precisamente quello relativo alla colpa, sub specie di perizia, la nuova pagina 7 di 10 consulenza si discosta quindi dalle conclusioni rassegnate dal collegio nominato in sede conciliativa evidenziando che, contrariamente a quanto originariamente emerso, i sanitari operanti non seguirono perfettamente le linee guida vigenti all'epoca non avendo proceduto alla misurazione della troponina.
Senonché, ciò non comporta la responsabilità delle parti convenute.
Così, infatti, prosegue il collegio dei consulenti: “Si ritiene che la colpevole mancata esecuzione del
dosaggio delle troponine non siano in rapporto causale con le conseguenze dannose lamentate da
parte ricorrente. La decisione di non procedere con il dosaggio delle troponine non ha alterato in
modo negativo l'esito per la paziente. Qualora il dosaggio delle troponine avesse fornito risultati
anormali, dunque indicativi di danno miocardico, il danno misconosciuto sarebbe stato riscontrabile
in una significativa alterazione del quadro clinico, e nella alterazione significativa dei tracciati
elettrocardiografici successivi effettuati nel corso dei vari accessi. Gli esami successivi e le
presentazioni successive non hanno evidenziato alterazioni suggestive di un evento coronarico acuto
non-diagnosticato. L'evento “infarto miocardico acuto” è un evento acuto, singolare, con sequele
significative dal punto di vista prognostico. Se ammettessimo che il dosaggio delle troponine sarebbe
stato elemento chiave per scongiurare l'evento del luglio 2014 (MI complicato), in maniera sottesa
affermiamo che gli eventi precedenti siano stati degli infarti miocardici acuti non diagnosticati,
altrimenti non vi sarebbe altra ragione per giustificare l'eventuale incremento, ignorato, della
troponina. Per come già sopra affermato, tale eventualità appare escludibile. Preme ricordare come,
l'indirizzo clinico dei medici che ebbero in cura la propendeva verso la origine gastro-esofageo Pt_1
del dolore: tale sospetto clinico è stato confermato incontrovertibilmente dalla
esofagogastroduodenoscopia che mostrava la presenza di ulcera peptica, e trova piena aderenza nella
tipologia di dolore manifestato nel corso degli accessi al Pronto Soccorso.”
Da tali conclusioni non v'è ragione di discostarsi.
pagina 8 di 10 Le contestazioni mosse da parte attrice non convincono, apparendo superate dalle controdeduzioni dei consulenti tecnici, cui si fa espressamente rinvio (vedasi la sezione della relazione citata intitolata
“risposta alle note controdeduttive”).
Preme, in particolare, rilevare che la consulenza di cui si sono appena trascritte le condivise conclusioni appare dettagliamene motivata (con argomentazioni che qui si fanno proprie e alle quali si rinvia integralmente per ragioni di economia processuale) in ordine all'esclusione del nesso di causalità tra l'operato dei sanitari e l'evento dannoso lamentato dall'attrice, con la conseguenza che non v'è modo di ritenere che, qualora i sanitari avessero diversamente operato, l'evento dannoso subito dall'attrice sarebbe stato scongiurato con ragionevole probabilità.
Devesi sul punto ricordare che l'onere di provare il nesso di causalità tra il danno lamentato e la condotta degli operatori sanitari incombe su chi agisce in giudizio.
Nel caso di specie non si ravvisano elementi in relazione ai quali affermare che i danni patiti dalla sono l'effetto dell'errore diagnostico eventualmente commesso dai medici operanti. Pt_1
Anzi, la consulenza tecnica da ultimo acquisita evidenzia, come detto, la sussistenza di elementi tali da escludere il rapporto causale dedotto dall'attrice (onere, peraltro, non ricadente sulla parte convenuta).
Non giova all'attrice, si noti, il fatto che nell'ambito del giudizio civile è ammesso uno standard probatorio del nesso di causalità inferiore a quello della certezza (tipico del processo penale) e compendiabile nella formula “più probabile che no”.
Difatti, un tale standard probatorio esige pur sempre che sussista la c.d. preponderanza dell'evidenza, e quindi che sia altamente probabile, e così più probabile che non probabile, che una certa azione od omissione sia collegata all'evento lamentato.
Ma, a fronte di quanto evidenziato dai consulenti tecnici, l'attrice -parte sulla quale l'onere ricade- non riesce a dare prova della elevata probabilità di impedimento dell'evento cardiaco mediante una pagina 9 di 10 condotta alternativa dei sanitari, risultando, invece, altramente probabile l'esatto contrario, ossia l'irrilevanza causale di una diversa condotta medica.
In definitiva, non sussiste, e comunque non risulta provata dall'attrice, una ragionevole probabilità per cui un diverso operato dei sanitari avrebbe scongiurato i danni patiti dall'attrice.
Escluso che l'evento che colpì la sarebbe stato scongiurato da un diverso e alternativo operato dei Pt_1
sanitari, l'azione va rigettata con assorbimento di ogni altro profilo.
In ragione della natura squisitamente tecnica della questione si compensano le spese del presente giudizio, come quelle del giudizio di cui all'art. 696 bis c.p.c.
Oltre che dalla natura eminentemente tecnica del giudizio, la compensazione appare giustificarsi in ragione della emersa parziale non condivisibilità della perizia assunta nella fase conciliativa, tale da giustificare, sotto il profilo causale, l'introduzione del presente giudizio da parte dell'attrice. È infatti l'assenza di (di prova della) causalità, e non la correttezza della condotta degli operatori sanitari sostenuta dalla prima perizia, a determinare il rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
rigetta la domanda;
compensa le spese tra le parti.
Enna, 29 dicembre 2025
Il GIUDICE
DE ZZ
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