Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 29/01/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello
n. 300/2020
C O R T E D'A P P E L L O
DI REGGIO CALABRIA
Sezione civile
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, composta dai magistrati:
dott.ssa Patrizia Morabito presidente dott. Natalino Sapone consigliere rel. dott.ssa Federica Rende consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n. 300/2020 Ruolo Generale Affari Contenziosi vertente tra
, c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
20.01.1983, rappresentata e difesa dall'avv. Lancellotti Claudio, elettivamente domiciliata in Soverato (CZ), via Carlo Amirante n. 35
nei confronti di
, , c.f. , in persona del suo CP_1 Controparte_2 P.IVA_1 procuratore, dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Caroli Controparte_3
Silvio, elettivamente domiciliata in Bova Marina (RC), via Milano n. 30
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da atti e scritti difensivi.
1
***
La sentenza viene redatta in maniera sintetica, senza l'esposizione dello svolgimento del processo, in conformità alle seguenti norme:
a) art. 132 c.p.c., a norma del quale la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione;
b) art. 118 disp. att. c.p.c., a norma del quale la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
- Domanda di parte appellante
Parte appellante chiede la riforma della sentenza n. 258/2020 pubblicata in data 7 aprile 2020 dal Tribunale di Locri nell'ambito del procedimento n.
100058/2013, con la quale è stata accolta la domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale e condannata la compagnia al CP_1 pagamento della somma di € 50.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e alla somma dii € 936,72 per le spese mediche documentate.
L'appellante censura la sentenza nella parte relativa alla quantificazione e alla liquidazione del danno biologico, che il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato nella misura totale del 13%.
In particolare, l'appellante rileva l'erroneità della CTU relativamente ai postumi invalidanti residuati in seno al danneggiato;
fa presente che il ctu non ha indicato il corretto numero di giorni di invalidità assoluta, erroneamente indicato in giorni 10 anziché 20 come risulta dal primo certificato del Pronto
Soccorso.
Inoltre, deduce che il giudice di prime cure non ha considerato né la frattura e la perdita dell'elemento dentario che da solo vale un punto di percentuale di invalidità, né la stima delle spese di cura sostenute e da sostenersi per le cure necessarie. Secondo l'appellante doveva essere valutata la perizia odontostomatologica di parte.
Pertanto, chiede la rideterminazione del danno biologico nella misura superiore del 28% in virtù dello stato depressivo non dovuto solo alla perdita del feto ma anche all'impossibilità di svolgere una vita normale.
Per tali motivi in via istruttoria chiede la rinnovazione della CTU medico-legale.
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- Difese della parte appellata
Parte appellata chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
In particolare, deduce che gli unici veri postumi residuati in capo all'appellante attengono alla lussazione della spalla, alterazione funzionale dell'articolazione temporo-mandibolare destra e alla rottura traumatica del primo molare, escludendo qualsiasi disturbo psichico. Fa presente che l'odierna appellante soffriva di una pregressa patologia ansioso depressiva, già prima del sinistro stradale e che in ordine al risarcimento per la perdita del feto, entrambe le ctu esperite hanno escluso la sussistenza del nesso causale tra l'evento lesivo e l'aborto.
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1.- Danno non patrimoniale
1. Parte appellante censura la sentenza nella parte relativa alla determinazione del danno biologico.
Deduce inoltre che il giudice di prime cure non ha considerato la perdita dell'elemento dentario che da solo vale un punto di percentuale di invalidità.
2. Il motivo è infondato.
Giova in linea preliminare rilevare che dal tenore dell'atto d'appello si desume che parte appellante non ha inteso riproporre la domanda nella parte riguardante il risarcimento del danno connesso all'interruzione della gravidanza.
Dalla seconda CTU espletata in primo grado è emerso che l'appellante a causa del sinistro ha riportato i seguenti postumi invalidanti: esiti di lussazione spalla destra con perdurante limitazione funzionale di circa 1/3 del totale;
esiti di trauma della regione cervicale con secondaria rachialgia e limitazione dei movimenti del capo;
ipoacusia di tipo percettivo a verosimile genesi post- traumatica con residuale crisi vertiginose a genesi post-traumatica; pregresso trauma regione temporo-mandibolare con frattura di elemento dentario;
disturbo dell'adattamento.
3 Corte d'Appello
Tali postumi determinano un danno biologico stimato dal CTU e dal giudice di prime cure in misura pari al 13%.
Inoltre, dal sinistro sono derivati 10 giorni di inabilità temporanea totale, 30 giorni di inabilità temporanea al 75%; 40 giorni di inabilità al 50% e 40 di inabilità temporanea al 25%. Il giudice di prime cure, condividendo le risultanze della CTU, ha liquidato il danno nella misura di € 50.000.
3. Ritiene il Collegio che la contestazione della determinazione del giudice di prime cure riguardante il danno biologico non è sufficientemente specifica.
Nessuna contestazione specifica è stata articolata in ordine alla tabella applicata per liquidare il danno, nonché in ordine al modo in cui la tabella è stata applicata.
Nessuna contestazione specifica è stata sollevata in ordine ai criteri utilizzati dal CTU e recepiti dal giudice relativamente alla determinazione del grado di lesione dell'integrità psico-fisica.
4. L'appellante deduce che il CTU ha erroneamente indicato il numero dei giorni di invalidità assoluta in 10 anziché in 20 come risulta dal primo certificato del pronto soccorso.
4.1. Il motivo d'appello va disatteso, in quanto l'appellante non deduce specifiche ragioni per superare l'accertamento del ctu e recepito dal giudice.
Non è sufficiente a tal riguarda il richiamo al certificato del Pronto Soccorso, che non ha lo scopo di determinare l'invalidità temporanea.
5. Non sufficientemente specifica è la doglianza relativa alla determinazione del danno morale.
L'appellante non deduce alcun specifica circostanza volta a dimostrare una sofferenza morale ulteriore rispetto a quella già risarcita dalla sentenza impugnata.
Giova rilevare al riguardo che la sentenza impugnata ha determinato il danno in misura superiore a quella risultante dall'applicazione della tabella di Milano riguardante il danno biologico. Dall'importo liquidare si desume che il giudice di primo grado ha riconosciuto anche una personalizzazione del danno.
4 Corte d'Appello
Nell'atto d'appello non viene indicata alcun circostanza idonea a dimostrare la risarcibilità di un ulteriore sofferenza morale.
Il motivo d'appello va pertanto rigettato.
6. L'appellante si duole che la sentenza non ha considerato la perdita del dente.
L'assunto non è condivisibile, in quanto il giudice ha tenuto conto della complessiva lesione dell'integrità psico-fisica accertata dal ctu, il quale ha considerato anche la lesione dell'elemento dentario.
Pertanto anche questo motivo d'appello va rigettato.
3.- Sulle spese per il trattamento odontoiatrico
1. L'appellante si duole dell'omesso risarcimento del danno connesso alle spese mediche da sostenere per il contenimento della patologia derivante dal trauma mandibolare.
2. Il motivo d'appello è inammissibile, in quanto non è stata indicato alcun argomento per confutare la motivazione della sentenza.
Il giudice di primo grado ha rigettato sul punto la domanda in quanto non sono state dedotte circostanze di fatto idonee a far presumere che la parte attrice si sottoporrà al trattamento, considerando il notevole lasso di tempo decorso dalla verificazione del sinistro stradale (giugno 2009).
L'appellante non ha addotto argomenti per confutare la ragione addotta dal giudice.
Pertanto tale motivo deve ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 342
c.p.c., in ragione della mancanza di una parte argomentativa con cui si confutano e contrastano le ragioni addotte dal primo giudice (v. Sez. Un.
16/11/2017 n. 27199).
4.- Spese processuali
Le spese processuali del secondo grado seguono la soccombenza, non ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni per procedere alla loro compensazione e pertanto vanno poste a carico dell'appellante, e vanno liquidate sulla base del d.m. 147/2022 – applicando lo scaglione del valore
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della causa indeterminabile (in ragione della richiesta alternativa di “una somma maggiore o minore ritenuta più equa”), tenendo conto dei parametri minimi, attesa la bassa complessità dell'attività difensiva svolta nelle varie fasi – in complessivi € 4.996, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al
15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge.
5.- Doppio del contributo unificato
In considerazione del rigetto dell'appello, poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013, in applicazione dell'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma
1 bis dell'art. 13.
p.q.m.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così CP_1
provvede:
- rigetta l'appello;
- pone a carico di le spese processuali del secondo Parte_1 grado di giudizio, che liquida in complessivi € 4.996, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso totale, IVA e CPA come per legge, in favore della società appellata;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.P.R. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
Reggio Calabria, 29.1.2025
Il consigliere est. La presidente
dott. Natalino Sapone dott.ssa Patrizia Morabito
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