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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/03/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12587 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE RELATORE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12587 /2023
avente per oggetto: Dichiarazione di morte presunta promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LUISA BERGAMINO, presso il cui studio ha eletto CP_1
domicilio
Parte ricorrente e con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“dichiarare la morte presunta di nato il [...] a [...] ultima residenza nota Persona_1
in Torino (TO) -Piazza Desiderato Chaves, 8/5-“
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/7/2023 parte ricorrente evidenziava che erano decorsi oltre 10 anni dall'ultima notizia avuta dal sig. Persona_1
Il Giudice designato, visto l'art.726 c.p.c. ordinava l'inserimento, per estratto, della domanda di dichiarazione di morte presunta di nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per due Persona_1
pagina 1 di 3 volte consecutive a distanza di almeno 10 giorni nonché in due quotidiani a tiratura nazionale, entro il
30 novembre 2023, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Il Giudice riservava la fissazione dell'udienza ex art. 728 c.p.c., previa istanza del ricorrente.
Tutte le pubblicazioni sono state eseguite nel termine fissato e non sono state proposte opposizioni all'istanza predetta.
All'udienza del 16/01/2025 la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'art. 58 c.c. prevede che quando siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia di una persona, il Tribunale competente secondo l'art. 48 c.c. può dichiarare presunta la morte dell'assente
(anche se non è stata in precedenza dichiarata la “assenza”) nel giorno a cui risale l'ultima notizia, su istanza del P.M. o di taluna delle persone indicate nel capoverso dell'art. 50 c.c.
Sulla base di detta norma si ricava quindi che la legittimazione spetta “a coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi”, nonché “da coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni”; la legittimazione spetta dunque a tutti coloro che sono titolari di interessi patrimoniali, anche se contestati o controversi, ed in primo luogo ai successori legittimi o testamentari.
Nel caso di specie, il ricorso è stato legittimamente promosso dal figlio dello scomparso.
I successori legittimi del SI. risultano i figli , odierno ricorrente, e Persona_1 CP_1
che seppur informato dell'udienza tenutasi in data 19.09.202, non è comparso. Persona_2
La moglie del SI. SI.ra , risulta deceduta in data 08.08.2016. Persona_1 Persona_3
Inoltre, non risultano procuratori o rappresentanti legali dello scomparso.
Dalla documentazione prodotta e dal tenore dell'atto introduttivo risulta che del sig. Persona_1
non si hanno più notizie dal 13/10/1988, quando è stata presentata la denuncia di scomparsa presso la stazione dei Carabinieri di Torino Po Vanchiglia.
Successivamente a tale epoca non si sono più registrati segni dell'esistenza in vita del sig.
[...]
Per_1
Deve pertanto rilevarsi che ogni tentativo volto ad acquisire notizie sulla sorte di è Persona_1
risultato vano e non appare possibile lo svolgimento di ulteriori ricerche.
Atteso dunque il considerevole lasso di tempo intercorso dalla sua scomparsa, può ritenersi probabile che sia medio tempore intervenuto il suo decesso.
Per quanto esposto e rilevato che sono state regolarmente effettuate le prescritte pubblicazioni e che sono decorsi oltre 6 mesi dall'ultima pubblicazione senza che al Tribunale sia pervenuta alcuna notizia di pagina 2 di 3 ricorrono le condizioni di cui all'art. 58 c.c. perché possa esserne dichiarata la morte Persona_1
presunta, a far tempo, in assenza di altri riferimenti precisi, dalla data dell'ultima notizia.
Ritiene il Collegio di stabilire convenzionalmente ed in assenza di altri elementi, la data della morte il
13/10/1988 atteso quanto dichiarato da parte ricorrente nel ricorso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 58 c.c. e 473 bis 62 ss. cpc,
Dichiara la morte presunta di nato a [...] il [...] alla data del Persona_1
13/10/1988; dispone che a cura del ricorrente la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia;
dispone altresì che copia della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione dell'estratto, sia depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE RELATORE
Dott. Daniela Culotta GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12587 /2023
avente per oggetto: Dichiarazione di morte presunta promossa da:
con il patrocinio dell'avv. LUISA BERGAMINO, presso il cui studio ha eletto CP_1
domicilio
Parte ricorrente e con l'intervento del PM
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“dichiarare la morte presunta di nato il [...] a [...] ultima residenza nota Persona_1
in Torino (TO) -Piazza Desiderato Chaves, 8/5-“
Per il P.M.
Visto, nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5/7/2023 parte ricorrente evidenziava che erano decorsi oltre 10 anni dall'ultima notizia avuta dal sig. Persona_1
Il Giudice designato, visto l'art.726 c.p.c. ordinava l'inserimento, per estratto, della domanda di dichiarazione di morte presunta di nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica per due Persona_1
pagina 1 di 3 volte consecutive a distanza di almeno 10 giorni nonché in due quotidiani a tiratura nazionale, entro il
30 novembre 2023, con invito a chiunque avesse notizie dello scomparso a farle pervenire al Tribunale entro sei mesi dall'ultima pubblicazione.
Il Giudice riservava la fissazione dell'udienza ex art. 728 c.p.c., previa istanza del ricorrente.
Tutte le pubblicazioni sono state eseguite nel termine fissato e non sono state proposte opposizioni all'istanza predetta.
All'udienza del 16/01/2025 la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'art. 58 c.c. prevede che quando siano trascorsi dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia di una persona, il Tribunale competente secondo l'art. 48 c.c. può dichiarare presunta la morte dell'assente
(anche se non è stata in precedenza dichiarata la “assenza”) nel giorno a cui risale l'ultima notizia, su istanza del P.M. o di taluna delle persone indicate nel capoverso dell'art. 50 c.c.
Sulla base di detta norma si ricava quindi che la legittimazione spetta “a coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi”, nonché “da coloro che per effetto della morte dell'assente sarebbero liberati da obbligazioni”; la legittimazione spetta dunque a tutti coloro che sono titolari di interessi patrimoniali, anche se contestati o controversi, ed in primo luogo ai successori legittimi o testamentari.
Nel caso di specie, il ricorso è stato legittimamente promosso dal figlio dello scomparso.
I successori legittimi del SI. risultano i figli , odierno ricorrente, e Persona_1 CP_1
che seppur informato dell'udienza tenutasi in data 19.09.202, non è comparso. Persona_2
La moglie del SI. SI.ra , risulta deceduta in data 08.08.2016. Persona_1 Persona_3
Inoltre, non risultano procuratori o rappresentanti legali dello scomparso.
Dalla documentazione prodotta e dal tenore dell'atto introduttivo risulta che del sig. Persona_1
non si hanno più notizie dal 13/10/1988, quando è stata presentata la denuncia di scomparsa presso la stazione dei Carabinieri di Torino Po Vanchiglia.
Successivamente a tale epoca non si sono più registrati segni dell'esistenza in vita del sig.
[...]
Per_1
Deve pertanto rilevarsi che ogni tentativo volto ad acquisire notizie sulla sorte di è Persona_1
risultato vano e non appare possibile lo svolgimento di ulteriori ricerche.
Atteso dunque il considerevole lasso di tempo intercorso dalla sua scomparsa, può ritenersi probabile che sia medio tempore intervenuto il suo decesso.
Per quanto esposto e rilevato che sono state regolarmente effettuate le prescritte pubblicazioni e che sono decorsi oltre 6 mesi dall'ultima pubblicazione senza che al Tribunale sia pervenuta alcuna notizia di pagina 2 di 3 ricorrono le condizioni di cui all'art. 58 c.c. perché possa esserne dichiarata la morte Persona_1
presunta, a far tempo, in assenza di altri riferimenti precisi, dalla data dell'ultima notizia.
Ritiene il Collegio di stabilire convenzionalmente ed in assenza di altri elementi, la data della morte il
13/10/1988 atteso quanto dichiarato da parte ricorrente nel ricorso.
P.Q.M.
Visti gli artt. 58 c.c. e 473 bis 62 ss. cpc,
Dichiara la morte presunta di nato a [...] il [...] alla data del Persona_1
13/10/1988; dispone che a cura del ricorrente la presente sentenza sia inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e pubblicata sul sito internet del Ministero della Giustizia;
dispone altresì che copia della Gazzetta Ufficiale recante la pubblicazione dell'estratto, sia depositata nella Cancelleria di questo Tribunale per l'annotazione sull'originale della sentenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 7.3.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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